nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia del territorio che – ai sensi del comma 34 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 330 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) – contiene l’elenco dei comuni di ogni provincia per i quali, su segnalazione dell’AGEA, i redditi catastali agricoli vengono rivalutati sulla base delle variazioni colturali, con effetto dal 1º gennaio dell’anno, incluso il 2006, in cui viene presentata una richiesta di contributi agricoli comunitari; le organizzazioni del comparto lamentano che le modalità applicative attuate dall’Agenzia del territorio stanno determinando disagi e preoccupazioni tra gli agricoltori, tanto per l’impatto burocratico quanto per le conseguenze fiscali sul piano sia delle imposte sui redditi sia dell’ICI, che già toccano oltre un milione e mezzo di produttori; la tardività del comunicato dell’Agenzia del territorio, sommata ai 60 giorni di tempo che la legge consente per i ricorsi, va pericolosamente ad interferire con le operazioni di denuncia dei redditi del 2006 e dell’ICI del 2007 dei produttori agricoli, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, riconosciuta la condivisibilità del predetto allarme delle organizzazioni agricole, non intenda adottare misure, anche di rango legislativo, idonee ad evitare che il nuovo e più gravoso meccanismo tributario, fra l’altro ancora ricorribile dagli interessati fino al 1º giugno 2007, sia applicabile fin dai redditi del 2006 e dall’ICI del 2007.
l’articolo 2, commi 71 e 72 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha cambiato la previgente normativa in materia di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, in senso molto restrittivo; durante l’iter parlamentare di conversione del decreto-legge 262 la norma citata è stata fortemente contestata da un gran numero di parlamentari sia per il suo contenuto sia per l’efficacia retroattiva della stessa contraria ai principi stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente; considerato che: l’efficacia retroattiva della disposizione citata genera notevoli costi aggiuntivi non programmati dalle aziende che gravano sulle scelte imprenditoriali già operate; la corretta programmazione imprenditoriale è un’analisi fondamentale per la sopravvivenza di un’azienda; è indispensabile garantire certezza di diritto, si chiede di sapere se non si ritenga di rivedere la predetta disposizione nel senso di eliminare almeno l’efficacia retroattiva della norma.
l’interrogante ha già presentato in data 12 aprile 2007 l’interrogazione 3-00571 sulla questione dell’aggiornamento delle rendite dei terreni agricoli; frattanto, in data 18 aprile 2007, il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Grandi ha risposto nel question-time in VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati all’analoga interrogazione 5-00943, evidenziando che, nel quadro di una «complessa concertazione tecnico-organizzativa», l’Agenzia del territorio è stata impegnata in maniera assai gravosa in relazione all’elevato volume delle informazioni da trattare – circa 13 milioni di particelle distribuite su oltre 7.400 Comuni – mentre le procedure di aggiornamento si sono basate sull’adozione di «tabelle di corrispondenza tra le 700 specie vegetali (colture) dichiarate nelle domande PAC 2006 e le circa 100 qualità di colture catastali di riferimento» e l’utilizzo delle tabelle è stato effettuato con riferimento alle colture dichiarate nelle predette domande a prescindere dal loro eventuale inserimento nell’ambito di cicli di rotazione agraria«; la stessa amministrazione finanziaria ha perciò ammesso che alcune attribuzioni della qualità catastale (ad esempio, la trasposizione del seminativo irriguo in orto irriguo) sono avvenute su un piano teorico, sganciato da una effettiva verifica della realtà colturale praticata; la finalità della normativa risulta complessivamente stravolta dalla ristrettezza dei tempi disponibili per l’Agenzia del territorio e per il suo partner tecnologico SOGEI per provvedere ai previsti adempimenti, che si sovrappongono a quelli dei diretti interessati; a quest’ultimo proposito, si deve evidenziare la coincidenza dei termini per la pubblicizzazione dei risultati delle operazioni di aggiornamento catastale e per la proposizione degli eventuali ricorsi; le azioni dell’Agenzia del territorio e dell’AGEA per supportare i contribuenti in questione nei prossimi adempimenti fiscali, sia sotto il profilo meramente informativo, sia con riferimento all’esigenza di promuovere azioni di rettifica, pur in sé apprezzabili, trovano un insormontabile ostacolo nell’approssimarsi delle scadenze della dichiarazione dei redditi e dell’ICI, nonché nell’elevatissimo numero dei soggetti coinvolti, si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare gli idonei provvedimenti, anche normativi, al fine di: differire il termine entro cui gli interessati possono ricorrere avverso le variazioni catastali; principalmente prorogare la decorrenza delle nuove rendite ad una data che, in considerazione dei tempi e degli adempimenti sopra evidenziati, non potrebbe a questo punto collocarsi prima del 1º gennaio 2008.
un contribuente ha ricevuto un invito al pagamento di una somma dovuta per il rinnovo di un’ipoteca su immobili per dilazione di pagamento di imposta di successione; la somma di cui si richiedeva il pagamento non era dovuta in quanto il contribuente aveva pagato alle scadenze stabilite le rate dell’imposta e degli interessi dilazionati; l’Agenzia del territorio ha fatto presente al contribuente che pur avendo egli totalmente ragione, l’ufficio non poteva porre rimedio all’errore in quanto gli uffici dell’Agenzia del territorio non sono abilitati ad utilizzare l’istituto dell’autotutela previsto unicamente per gli uffici dell’Agenzia delle entrate, per cui il vessato contribuente ha come unica garanzia quella di ricorrere al giudice tributario per aver riconosciuto il proprio diritto; nel caso prospettato il costo del ricorso è superiore all’ammontare delle somme richieste, si chiede di conoscere se la situazione, come sopra esposta, corrisponda allo stato delle procedure amministrative adottate dagli uffici dell’Agenzia del territorio e, nel caso positivo, se si intenda porre urgente rimedio a tale anomalia, per evitare che si verifichino così paradossali episodi in futuro, autorizzando quindi gli uffici in questione ad utilizzare l’istituto dell’autotutela.