AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2007

184ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO


Intervengono il ministro e il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e Colonnella e i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato e per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(1588) Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo

(942) COSSIGA. - Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame congiunto. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore VILLONE (SDSE) riferisce il dibattito svolto nella seduta di ieri della Sottocommissione per i pareri sulle iniziative in titolo e illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, che tiene conto dei rilievi emersi in quella sede.

Il senatore STORACE (Misto-LD) considera preferibile formulare come condizioni tali osservazioni, quanto meno per quanto concerne il potere attribuito alla Conferenza Stato-Regioni di nominare due componenti del Consiglio della Fondazione RAI, per le ragioni già illustrate nella riunione della Sottocommissione per i pareri di ieri. Ribadisce inoltre che, ove si intenda attribuire un potere di revoca alla Commissione di vigilanza, questo dovrebbe semmai avere ad oggetto il Consiglio di amministrazione della RAI. Quanto all’articolo 1 del disegno di legge, ritiene che tale disposizione si ponga in contrasto con i princìpi di tutela della concorrenza garantiti dalla Costituzione.

Il senatore VILLONE (SDSE) mentre accede alla formulazione di una condizione concernente il potere di nomina attribuito alla Conferenza Stato-Regioni, non condivide il rilievo volto a riconoscere alla Commissione parlamentare di vigilanza poteri di intervento diretto sulla RAI: tale previsione infatti contraddirebbe l’impianto complessivo del disegno di legge. Considera comunque necessaria una riflessione sulle questioni sollevate nel dibattito.

Il presidente BIANCO invita la Commissione a esprimere il parere prescindendo da profili di merito; suggerisce di dare comunque conto nelle premesse del parere dei rilievi formulati dal senatore Storace, in particolare di quello concernente i poteri della Commissione di vigilanza sulla RAI.

Il senatore ZANDA (PD-Ulivo) sostiene la proposta del Presidente, considerando necessario esprimere il parere e consentire alla Commissione di merito di proseguire nei suoi lavori.

Ha quindi la parola il senatore PASTORE (FI), il quale ritiene opportuno sottolineare l’esigenza di garantire il pluralismo anche nelle nomine del Consiglio di amministrazione della RAI: considera a tal fine necessaria la definizione in legge delle procedure con le quali il Consiglio della Fondazione procederà a tali nomine.

Il senatore STORACE (Misto-LD) insiste sulla formulazione di un rilievo che attribuisca al Parlamento l’esercizio del potere di revoca.

Il senatore ZANDA (PD-Ulivo) ricorda come obiettivo principale del disegno di legge governativo sia la separazione tra le dinamiche politiche e la gestione della RAI S.p.A.; considera condivisibile la riorganizzazione prefigurata dall’iniziativa governativa, pur convenendo sull’opportunità di modificare la disciplina per la nomina del Consiglio della Fondazione, cui viene assegnato il ruolo di azionista di riferimento, ritenendo preferibile attribuire alla Commissione di vigilanza, e dunque al Parlamento il potere di determinarne la composizione.

Il senatore SAPORITO (AN) prende atto che molte delle osservazioni da lui formulate nella riunione della Sottocommissione per i pareri di ieri sono confluite nella proposta di parere formulata dal relatore. Insiste tuttavia nella richiesta di sopprimere, all’articolo 3, comma 2, il riferimento al “potere politico ed economico”: tale specificazione è a suo giudizio fuorviante, dovendosi preferire una affermazione dell’autonomia della Fondazione in termini assoluti.

Concorda con questo rilievo il senatore MALAN (FI), il quale sottolinea anche l’incongruità dell’utilizzo di una espressione in lingua inglese all’articolo 5, comma 11, in un disegno di legge che indica la valorizzazione della lingua e della cultura italiana tra i princìpi che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è chiamato a garantire. Quanto alla composizione del Consiglio della Fondazione suggerisce una osservazione sui criteri di rappresentanza utilizzati, giudicando arbitraria la scelta di garantire una rappresentanza ai consumatori e non ad esempio ai sindacati o ad altre categorie.

Il relatore VILLONE (SDSE), accogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito integra la sua proposta di parere, formulando in particolare come condizione l’invito a riconsiderare l’attribuzione del potere di nomina di componenti del Consiglio della Fondazione alla Conferenza Stato-Regioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo con condizioni e osservazioni riformulato dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(20) Vittoria FRANCO ed altri. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione

(129) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(904) CASSON ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1118) Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l’accesso alle cariche elettive

(1391) SALVI e VILLONE. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1392) CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(1442) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1450) TONINI ed altri. - Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1455) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(1474) CALDEROLI. - Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1553) RUSSO SPENA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato

(1572) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l’introduzione del voto di preferenza e l’abolizione delle candidature plurime

(1573) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige

(1583) Silvana AMATI ed altri. - Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive

(1604) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati

(1643) Manuela PALERMI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(1673) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l’introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(1675) STORACE. - Norme per l’abrogazione della vigente legge elettorale

(1699) QUAGLIARIELLO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento

(1710) BERSELLI ed altri. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all’estero

(1712) TURANO ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l’espressione del voto nella circoscrizione Estero

(1722) PASTORE ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero

(1746) BACCINI e CICCANTI. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

- e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Ha inizio un dibattito sulla proposta di testo unificato avanzato dal relatore nella seduta precedente, e pubblicato in allegato al resoconto di quella stessa seduta, al fine dell’eventuale adozione come testo base per il seguito dell’esame.

Il senatore STORACE (Misto-LD) considera il testo unificato presentato dal presidente relatore un grave arretramento sotto il profilo del bipolarismo, a favore di un sistema tendenzialmente bipartitico. Registra con sorpresa l’avversione al premio di maggioranza manifestata dal segretario del Partito democratico, il quale peraltro è stato eletto sindaco di Roma con un sistema elettorale che gli consente di amministrare la capitale proprio grazie a un premio di maggioranza. Il testo presentato rappresenta un tentativo inaccettabile di cancellare identità e forze politiche per forza di legge e senza alcuna gradualità; l’assenza del premio di maggioranza e la fissazione di una soglia di sbarramento al 5 per cento hanno persino ottenuto l’effetto paradossale di indurre i partiti minori a preferire alla riforma così prefigurata l’esito di un referendum originariamente concepito proprio per contrastare la frammentazione del sistema politico.

Il Governo, finora spettatore, sarà presto costretto a prendere posizione, soprattutto se l’esame dei disegni di legge non dovesse concludersi con il conferimento di un mandato al relatore per riferire all’Assemblea: in quella fase procedurale, infatti, il Governo sarà chiamato a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative, con inevitabili conseguenze sulla tenuta della sua maggioranza. Un ulteriore aspetto critico del testo unificato, a suo avviso inaccettabile, è che agli elettori viene negata ogni possibilità di scelta degli eletti: sarebbe allora preferibile un ritorno alla legge Mattarella. Ricorda come finora i maggiori pericoli per la maggioranza di Governo siano derivati da forze politiche di medie dimensioni ovvero da singoli parlamentari, non dai partiti minori: la legge elettorale vigente, nell’attribuire un consistente premio di maggioranza nazionale alla coalizione vincente nelle elezioni per la Camera dei deputati, di fatto non riconosce un significativo potere di interdizione ai piccoli partiti. La diversa situazione del Senato deriva dall’articolazione in ambito regionale del premio. L’attuale maggioranza non dovrebbe quindi, a suo giudizio, criticare eccessivamente la legge elettorale vigente, che le ha comunque consentito di formare un Governo, a fronte di un risultato elettorale di sostanziale parità.

Conclude dichiarando la sua contrarietà all’opzione di attribuire all’elettore un unico voto e al computo in ambito circoscrizionale dei voti; si dichiara inoltre favorevole alla reintroduzione delle preferenze, un sistema che consente una selezione democratica della classe dirigente e che è presente non solo per le elezioni locali, ma anche nella legge per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Anzi, in proposito egli osserva che la critica rivolta al voto di preferenza, fondata sul presunto carattere corruttivo di tale modalità di elezione, in effetti è tutt’altro che fondata: proprio nelle assemblee locali, più vulnerabili a infiltrazioni e condizionamenti impropri, quel sistema di voto non è in contestazione mentre per il Parlamento nazionale, dove la possibilità di incidere in interventi diretti è comunque assai mediata, il voto di preferenza è ingiustificatamente demonizzato.

Il presidente BIANCO ringrazia il senatore Storace per il suo intervento e sospende momentaneamente la trattazione dei disegni di legge in titolo.

L’esame è quindi momentaneamente sospeso.

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 dicembre 2007

(Esame e rinvio)

Il presidente BIANCO ricorda che il disegno di legge n. 772, il cui esame in sede referente si era concluso lo scorso 30 maggio, è stato rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta dell’11 dicembre 2007; informa inoltre che il Governo ha presentato un emendamento al medesimo disegno di legge, pubblicato in allegato al resoconto.

Il ministro Linda LANZILLOTTA illustra l’emendamento 1.2000, con il quale il Governo intende assicurare una più rapida operatività alla nuova disciplina dei servizi pubblici locali, ritenuta particolarmente urgente non solo come fattore di sviluppo, ma anche per il suo impatto sui costi, sulle tariffe, e conseguentemente sulle imposte locali, incidendo pertanto anche sul potere di acquisto delle famiglie.

Aderendo a un invito formulato in Commissione a dettare norme direttamente applicabili anziché prevedere il conferimento di deleghe al Governo, l’emendamento traduce in disposizioni di legge i princìpi e criteri direttivi di delega approvati dalla Commissione. Si sofferma, in particolare, sulla disposizione che conserva all’ente locale la libertà di scegliere tra l’esercizio in forma diretta, attraverso aziende speciali, e quello in forma imprenditoriale attraverso società di capitali, miste, pubbliche o private, in quest’ultimo caso facendo sempre ricorso a procedure competitive.

Si prevede inoltre che, a determinate condizioni e previa verifica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa farsi ricorso all’affidamento diretto. Dopo aver segnalato che l’emendamento contiene la clausola sociale mentre per le norme di tutela dei consumatori opera il rinvio alle disposizioni confluite nella legge finanziaria, auspica una rapida conclusione di questa fase dell’esame.

Il presidente BIANCO ricorda l’esame approfondito già svolto dalla Commissione sul disegno di legge in titolo: ritiene pertanto che nel prossimo Ufficio di Presidenza si potrà fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all’emendamento 1.2000 congruo ma ravvicinato.

Ha quindi la parola il senatore PASTORE (FI) il quale, dopo aver ricordato l’atteggiamento costruttivo dei Gruppi di opposizione, dichiara di apprezzare la scelta a favore di norme immediatamente applicabili, pur manifestando delusione per il contenuto dell’emendamento: non solo per l’esclusione dei servizi idrici, quanto per l’incomprensibile scelta di consentire l’esercizio di servizi pubblici attraverso aziende speciali o in economia. Tali opzioni infatti non rappresentano certamente una modernizzazione dei servizi. La sua parte politica, a differenza di alcuni Gruppi di maggioranza, non ha adottato alcuna tecnica ostruzionistica nell’esame dell’iniziativa in titolo, né intende ricorrervi ora, pur intendendo presentare proposte di modifica.

Il senatore SALVI (SDSE) manifesta il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministro, condividendo in particolare la scelta di mantenere il regime pubblico per i servizi idrici. Osserva come si sia sviluppato a livello locale un intreccio inaccettabile tra pubblico e privato, che costituisce un ostacolo alla funzionalità. Occorre a suo giudizio operare scelte decise, individuando i servizi da mantenere in ambito pubblico e quelli per i quali, invece, sia prevalente una logica di efficienza e di concorrenzialità, da affidare alle dinamiche di mercato nella garanzia della parità tra soggetti pubblici e privati, sradicando in ogni caso la commistione di interessi pubblici e privati che costituisce anche una fonte di possibile corruzione.

Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) osserva come nonostante l’impronta decisionista impressa dal Ministro, il disegno di legge del Governo sia all’esame del Senato da oltre un anno: nel frattempo si sono verificati processi di acquisizione e fusioni che hanno profondamente mutato l’assetto dei servizi pubblici locali accentuandone i caratteri di oligopolio. L’iniziativa del Governo appare quindi ancor più inadeguata a incidere su tale assetto; sono ormai presenti infatti strutture dotate di rilevanti poteri di intervento e pressione anche in settori del tutto estranei ai servizi pubblici, e peraltro prive di ogni scrupolo in merito alle tariffe, con inevitabili gravi danni per il potere di acquisto delle famiglie.

Conclude esprimendo un giudizio negativo sull’iniziativa del Governo che non è idonea a realizzare una reale liberalizzazione né una riduzione delle tariffe; le forze politiche di sinistra dovrebbero a suo avviso fare autocritica, prendendo atto che hanno rinunciato a tutelare i ceti più deboli.

Ha quindi la parola il senatore SAPORITO (AN) il quale ricorda l’atteggiamento costruttivo del suo Gruppo, che ha ritirato la pregiudiziale presentata in Aula al disegno di legge in titolo, condividendo il rinvio in Commissione. Preannuncia la presentazione di subemendamenti, in particolare per correggere il testo nel senso di riconoscere alle Regioni ambiti di intervento legislativo in materia, in coerenza con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale.

Il relatore SINISI (PD-Ulivo) considera favorevolmente l’emendamento presentato dal Governo al disegno di legge in titolo, con il quale si recepisce una richiesta di metodo sollevata proprio dai Gruppi di opposizione. Auspica una rapida conclusione di questa fase dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(20) Vittoria FRANCO ed altri. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione

(129) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(904) CASSON ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1118) Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l’accesso alle cariche elettive

(1391) SALVI e VILLONE. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1392) CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(1442) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1450) TONINI ed altri. - Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1455) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(1474) CALDEROLI. - Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1553) RUSSO SPENA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato

(1572) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l’introduzione del voto di preferenza e l’abolizione delle candidature plurime

(1573) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige

(1583) Silvana AMATI ed altri. - Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive

(1604) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati

(1643) Manuela PALERMI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(1673) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l’introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(1675) STORACE. - Norme per l’abrogazione della vigente legge elettorale

(1699) QUAGLIARIELLO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento

(1710) BERSELLI ed altri. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all’estero

(1712) TURANO ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l’espressione del voto nella circoscrizione Estero

(1722) PASTORE ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero

(1746) BACCINI e CICCANTI. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

- e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, precedentemente sospeso.

Il senatore PASTORE (FI) si dice persuaso, anzitutto, della necessità di mantenere un impianto bipolare nel sistema politico, anche seguendo formule elettorali di tipo proporzionale, che siano a tale scopo opportunamente orientate. Occorre, infatti, garantire tanto la rappresentatività quanto la governabilità, esigenze entrambe avvertite sia nella discussione politica sia tra i cittadini. Le riforme avviate negli anni ’90 a suo parere hanno migliorato il sistema rappresentativo e di governo, però si è verificato anche un fenomeno di progressiva frammentazione politica, non già determinata da aggregazioni, per quanto minoritarie, rispondenti a interessi e orientamenti sedimentati, ma spesso dalla ricerca esclusiva di una rendita di posizione offerta dai nuovi sistemi elettorali, che permettevano a piccoli gruppi o persino a singoli esponenti politici un potere di interdizione. Così è stato con la legge elettorale previgente, così è con la legge attuale. Nel sistema politico e istituzionale dei poteri locali tale questione è meno rilevante perché l’elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Regione e la necessità di ritornare alle elezioni in caso di cambiamento della maggioranza depotenziano radicalmente ogni velleità interdittiva. Viceversa nel sistema politico nazionale tale garanzia potrebbe essere offerta solo da nuovi dispositivi costituzionali, ad esempio analoghe a quelli approvati dalla precedente maggioranza nella Legislatura trascorsa.

La proposta di testo unificato avanzata dal presidente Bianco, relatore alla Commissione, per il suo Gruppo è una base di partenza utile, anche se vi sono elementi specifici non condivisibili. Circa la salvaguardia della dislocazione bipolare tra le forze politiche, la dichiarazione preventiva è già qualcosa, anche se egli dichiara di preferire un sistema premiale incluso nella formula elettorale. Osserva, quindi, che vi sono aspetti tutt’altro che secondari da approfondire e risolvere. In primo luogo, l’opzione tra voto unico e voto duplice, che non comporta solo valutazioni di opportunità o di convenienza per i diversi partiti: infatti, mentre in Germania la divaricazione possibile nell’orientamento degli elettori in forza dei due voti viene riportata ad equilibrio attraverso l’incremento del numero di deputati eletti al Bundestag, che garantisce comunque il riparto proporzionale, ciò non sarebbe possibile in Italia, per vincolo costituzionale.

A suo avviso, inoltre, la tendenza alla frammentazione e alla costruzione artificiosa di formazioni politiche e di competitori elettorali, dovrebbe essere contrastata anche prevedendo un limite minimo, per circoscrizione, alla proposizione di candidature indipendenti, tra loro necessariamente collegate.

Dichiara di apprezzare, infine, il tentativo compiuto dal Presidente Bianco di realizzare una difficile sintesi tra le proposte in esame.

Il senatore VITALI (PD-Ulivo) si associa, anzitutto, agli apprezzamenti rivolti al lavoro compiuto dal presidente Bianco, relatore alla Commissione. Ricorda, quindi, che quasi unanimi sono state, nel corso della discussione svolta finora, le voci di sostegno a una riforma elettorale fondate tanto sulla denuncia dei difetti propri della legge vigente quanto sulla necessità di scongiurare i gravi inconvenienti che potrebbero derivare da un successo del referendum abrogativo. Tali voci sono anche tra coloro che oggi mostrano un’aperta ostilità alla proposta avanzata dal presidente Bianco, come possibile testo base della discussione, che invece a suo avviso ha tutti i caratteri del comune denominatore sul quale costruire una riforma elettorale condivisa. Per quanto lo riguarda, egli dichiara di mantenere una spiccata preferenza per la dinamica bipolare del confronto politico, sia pure fondata su un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento, senza premio di maggioranza ma con opportune correzioni di segno maggioritario; al riguardo, ritiene necessario prevenire la costituzione di un terzo polo a vocazione funzionalmente opportunista, diretta cioè a ricercare l’alleanza contingente, verso la destra o verso la sinistra dello schieramento politico. Altra esigenza da lui particolarmente avvertita è quella di ridurre la frammentazione politica: segnala in proposito una ricerca recente, in esito alla quale sono stati censiti in Italia ben 34 partiti e movimenti politici con propria rappresentanza parlamentare, in sede nazionale ed europea. Il testo predisposto dal Presidente, dunque, costituisce una buona base di discussione anche per quanti, come lui stesso, sostengono altre opzioni di sistema elettorale, in particolare quella, avanzata tra gli altri dal senatore Tonini con il disegno di legge n. 1450, che prevede una formula proporzionale su base circoscrizionale, ma con circoscrizioni particolarmente ridotte nelle dimensioni, in modo da garantire il necessario correttivo di segno maggioritario. Anche per questo ritiene che sia particolarmente qualificante la scelta del voto unico, anziché del voto duplice, perché essa, come altri aspetti del testo del relatore, dimostra che si tratta di una base di discussione che contiene elementi tra loro coerenti, ma suscettibili di essere orientati in modo da contemperare le due esigenze più diffusamente condivise, di assicurare una rappresentanza proporzionale e di imprimere a quella rappresentanza la necessaria correzione maggioritaria.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1588 E 942 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1588


La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1588, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni. All’articolo 3, si ritiene necessario modificare l’ultimo periodo del comma 3 escludendo la possibilità di approvazione dello Statuto della Fondazione - o delle sue successive modificazioni - sulla base di un meccanismo di silenzio-assenso, valutato particolarmente incongruo in considerazione della rilevanza dell’atto in questione.

Si segnala inoltre l'opportunità di modificare le disposizioni che regolano le procedure di nomina dei componenti del Consiglio della Fondazione di cui all’articolo 5. In particolare, si ritiene necessario riconsiderare il comma 3, che riconduce il potere di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio a organi espressione delle forze politiche, quali la Commissione di parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo e la Conferenza Stato-Regioni. Tale configurazione del potere di nomina, infatti, non solo contraddice uno dei principali obiettivi sottesi al disegno di legge, evidenziato dalla stessa relazione, di recuperare “autonomia, garantita da nuove regole di governance idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico”; ma appare anche configurato in modo improprio, poiché attribuisce la nomina di due componenti, come detto, alla Conferenza Stato-Regioni, organo nel quale sono rappresentati i soli esecutivi regionali: tale previsione appare quindi contrastare con gli orientamenti della Corte costituzionale, che ha sancito l’esigenza di garantire indipendenza del sistema pubblico radiotelevisivo, attraverso il richiamo al Parlamento piuttosto che all'esecutivo.

In merito al potere di revoca di cui al comma 16, pur condividendo l’esigenza di prevedere meccanismi che consentano la rimozione di uno o più componenti in caso di necessità, si invita a valutare l’opportunità della scelta che attribuisce alla Commissione di vigilanza un potere di revoca nei confronti di tutti i componenti del Consiglio della Fondazione.

Sempre con riferimento all’articolo 5, si segnala inoltre che la composizione del Consiglio della Fondazione appare pletorica, mentre la procedura di selezione attraverso la sollecitazione pubblica di autocandidature e successive audizioni è considerata particolarmente complessa e di difficile applicazione. Quanto infine alla durata in carica dei componenti del Consiglio della Fondazione, si segnala l’opportunità di ridurla.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1588, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi, in quanto compatibili, le osservazioni formulate sul testo.

Esaminato infine il disegno di legge n. 942 esprime per quanto di competenza un parere non ostativo riferendo ad esso in quanto compatibili le osservazioni formulate in riferimento al disegno di legge n. 1588.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1588 E 942 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1588


La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1588,

premesso che nel dibattito si è registrata l'opinione di un senatore secondo la quale l’affidamento per concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo alla Fondazione RAI con norma di legge potrebbe porsi in contrasto con princìpi di tutela della concorrenza garantiti dalla Costituzione, e secondo la quale occorrerebbe ricondurre al Parlamento - e segnatamente alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo - i poteri di nomina e revoca oggetto del disegno di legge, e in particolare i poteri sul Consiglio di amministrazione della RAI s.p.a.;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni. All’articolo 3, si ritiene necessario modificare l’ultimo periodo del comma 3 escludendo la possibilità di approvazione dello Statuto della Fondazione - o delle sue successive modificazioni - sulla base di un meccanismo di silenzio-assenso, valutato particolarmente incongruo in considerazione della rilevanza dell’atto in questione.

Si segnala inoltre l'opportunità di modificare le disposizioni che regolano le procedure di nomina dei componenti del Consiglio della Fondazione di cui all’articolo 5. Si osserva, preliminarmente, che è necessario, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, garantire il pluralismo nella complessiva governance del sistema RAI, quali che siano le forme tecniche adottate, sottraendo peraltro le scelte aziendali a qualsiasi indebita influenza, ed evitando in specie il condizionamento da parte di soggetti politici e di Governo. In particolare, si ritiene necessario riconsiderare il comma 3, che riconduce il potere di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio a organi espressione delle forze politiche, quali la Commissione di parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo e la Conferenza Stato-Regioni. Tale configurazione del potere di nomina, infatti, non solo contraddice uno dei principali obiettivi sottesi al disegno di legge, evidenziato dalla stessa relazione, di recuperare “autonomia, garantita da nuove regole di governance idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico”; ma appare anche configurato in modo improprio, poiché attribuisce la nomina di due componenti, come detto, alla Conferenza Stato-Regioni, organo nel quale sono rappresentati i soli esecutivi regionali: tale previsione appare quindi contrastare con gli orientamenti della Corte costituzionale, che ha sancito l’esigenza di garantire indipendenza del sistema pubblico radiotelevisivo, attraverso il richiamo al Parlamento piuttosto che all'esecutivo. Il parere non ostativo è pertanto condizionato alla modifica di tale norma, escludendo il potere di nomina in capo alla Conferenza Stato-Regioni, ed eventualmente configurando in modo diverso l'indicazione di componenti da parte delle Regioni.

In merito al potere di revoca di cui al comma 16, pur condividendo l’esigenza di prevedere meccanismi che consentano la rimozione di uno o più componenti in caso di necessità, si invita a valutare l’opportunità della scelta che attribuisce alla Commissione di vigilanza un potere di revoca nei confronti di tutti i componenti del Consiglio della Fondazione.

Sempre con riferimento all’articolo 5, si segnala inoltre che la composizione del Consiglio della Fondazione appare pletorica e andrebbe sorretta da oggettive ragioni di rappresentanza quanto alla individuazione dei componenti. Inoltre, la procedura di selezione attraverso la sollecitazione pubblica di autocandidature e successive audizioni è considerata particolarmente complessa e di difficile applicazione. Quanto infine alla durata in carica dei componenti del Consiglio della Fondazione, si segnala l’opportunità di ridurla.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1588, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi, in quanto compatibili, le condizioni e osservazioni formulate sul testo.

Esaminato infine il disegno di legge n. 942 esprime per quanto di competenza un parere non ostativo riferendo ad esso in quanto compatibili le condizioni e osservazioni formulate in riferimento al disegno di legge n. 1588.






EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

772

Art. 1







1.2000

Il Governo

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:


«Art. 1.

(Affidamento dei servizi pubblici locali)


1. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene con conferimento della gestione del servizio:

a) a società di capitali individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, nella quale il socio privato detenga una quota non inferiore al 30%, a condizione che quest'ultimo sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio, che sia vietata la proroga o la rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza e che siano previste le modalità di liquidazione del socio, al momento della scadenza dell'affidamento del servizio.

2. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento indicate al comma 1, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, nei confronti delle quali l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tale caso l'ente locale deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Alle società in house si applicano le procedure di selezione pubblica del personale e quelle ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.

3. Resta ferma la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia, anche mediante le aziende speciali, ivi comprese quelle costituite in forma consortile, che operano secondo le modalità ed i limiti indicati all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge.

4. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, con esclusione dei servizi idrici di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Ai fini dell'applicazione del presente comma e del successivo comma 9, si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di società miste in difformità dalle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b). I divieti di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2008.

5. Ferma restandone la proprietà pubblica, le reti, gli impianti e gli altri beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione.

6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni di prestazione ed economiche, allo sviluppo e potenziamento, e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione.

Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi e nei capitolati di gara, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e l'adozione di specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

7. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, nel quale sono obbligatoriamente stabiliti, oltre gli elementi di cui al comma 5, il periodo di validità, il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare e gli obiettivi di miglioramento, i profili economici del rapporto contrattuale, gli standard qualitativi e quantitativi minimi del servizio, definiti in termini di livelli specifici e livelli generali, i meccanismi di rendicontazione analitica e di controllo degli standard qualitativi dei servizi e dell'osservanza degli obblighi assunti dal gestore, nonché, nei casi di grave violazione di questi ultimi, il potere dell'ente locale di risolvere il contratto e le modalità di incentivazione e di penalizzazione del gestore finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio.

8. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti commi: “9. La contabilità dell'azienda speciale, i rapporti di lavoro dalla stessa instaurati e la sua attività contrattuale sono soggetti alla disciplina di diritto pubblico applicabile all'ente di riferimento, anche ai fini del consolidamento dei dati del suo bilancio con quelli del bilancio dell'ente locale. 10. L'azienda speciale può operare esclusivamente in favore dell'ente locale di riferimento, non può ricevere affidamenti al di fuori del relativo territorio e non può costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in esse.”.

9. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno.

10. Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i servizi pubblici, fatta eccezione per il servizio idrico di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per i relativi gestori, e prevalgono sulle disposizioni di settore con esse incompatibili.

11. Sono abrogati gli articoli 112, 113 e 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 35, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

12. Ai fini della tutela degli utenti dei servizi pubblici locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 della legge finanziaria 2008.».