AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006
271ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASTAGNETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3740) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PIANETTA (FI) , il quale rileva che le relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Ungheria, fondate su solidi vincoli culturali ed economici, si sono rafforzate anche grazie alla firma, nel 2000, di un nuovo Protocollo esecutivo, con validità triennale. Si è sviluppata inoltre un'intensa collaborazione tra Enti ed Istituzioni dei due Paesi, grazie ad una molteplicità di accordi diretti tra i quali quello tra il CNR e l'Accademia ungherese delle scienze; quello tra l'Università di Bologna e l'Università tecnica di Budapest e quello tra il Politecnico di Torino e la Facoltà di ingegneria dell'Università di Miskolc.
L'esigenza di ottimizzare le risorse per il conseguimento di risultati competitivi in un sistema internazionale sempre più concorrenziale hanno pertanto suggerito di pervenire ad un nuovo Accordo scientifico e tecnologico, in sostituzione di quello del 1965.
Secondo quando previsto dall'Accordo, prosegue il relatore, la collaborazione scientifica e tecnologica potrà realizzarsi attraverso progetti congiunti, scambio di esperti, flussi di informazioni e trasferimenti di conoscenze ed esperienze, organizzazione di seminari e convegni tra ricercatori dei due Paesi, costituzione di unità organizzative miste per periodi limitati o su singoli progetti. Particolare rilievo assume poi l'impulso all'integrazione della comunità scientifica e tecnologica ungherese nei progetti di ricerca europei, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e mediante l'utilizzazione — ove possibile — dei fondi strutturali specifici dell'Unione europea.
Allo scopo di sviluppare la collaborazione trilaterale italo-sloveno-ungherese è prevista la preparazione di programmi scientifici nell'ambito dell'Iniziativa centro-europea (INCE), le cui strutture verranno inoltre utilizzate anche per inserirsi anche in altre più ampie iniziative internazionali o comunitarie. Di grande interesse la prevista collaborazione nello sviluppo delle risorse umane, attraverso incentivi agli studi post-universitari e allo specifico addestramento professionale dei ricercatori.
E' prevista per l'Accordo una durata illimitata, salvo denuncia scritta di una delle Parti, da inoltrare con preavviso di almeno sei mesi. L'eventuale cessazione di validità dell'Accordo o la sua revisione non influiscono sui progetti in corso nell'ambito della cooperazione prevista dall'Accordo stesso, a meno che le Parti non adottino diversa determinazione. Allo scopo di verificare l'attuazione e il livello di applicazione dell'Accordo è istituita una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, che si riunirà di norma ogni tre anni o a richiesta di un Parte, alternativamente in Italia e in Ungheria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3742) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla istituzione dell' Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale ( Eurofish ), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame in Commissione il senatore PIANETTA (FI) , il quale si sofferma preliminarmente sugli obiettivi della Organizzazione la cui istituzione è prevista dall'Accordo in titolo ("Eurofish"). Fra questi la diffusione delle informazioni sul mercato ittico e la promozione del commercio. Suo scopo precipuo è contribuire allo sviluppo della pesca nella regione in sintonia con la domanda di mercato anche al fine di ottimizzare il potenziale delle risorse della pesca. Essa si prefigge inoltre di promuovere investimenti e accordi di partenariato nel settore privato della pesca e dell'acquacoltura, di fornire assistenza tecnica per progetti infrastrutturali e di sviluppo delle risorse umane, di fornire assistenza e indicazioni nella preparazione di progetti, studi di fattibilità e «business plan», di assumere un ruolo di coordinamento delle iniziative «donor» nella regione, di ottimizzare l'utilizzo delle opportunità di esportazione all'interno e all'esterno della regione ed, infine, di promuovere la cooperazione tecnica ed economica tra i membri nel settore della pesca.
Per raggiungere tali obiettivi "Eurofish" fornisce ai membri informazioni di mercato sui prodotti della pesca, assiste i membri in merito agli sviluppi tecnologici, specificazioni di prodotti, metodi di processo e standard di qualità; assiste i membri nella pianificazione e nella implementazione delle attività di ricerca e di informazione relativamente ai mercati ittici nazionali nella regione; ed, infine, fornisce assistenza tecnica per l'identificazione delle opportunità di investimento.
Gli organi di Eurofish sono: il Consiglio di governo e il direttore. Quest'ultimo è designato dal Consiglio di governo ed è il rappresentante legale dell'Organizzazione. Prepara e organizza le sessioni del Consiglio di governo a cui sottopone anche un rapporto di lavoro e una bozza del bilancio. Il direttore può proporre al Consiglio di governo di designare un vicedirettore e designa i membri dello staff.
Il provvedimento in titolo, conclude il relatore, si inserisce dunque nel contesto della cooperazione, in particolare con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3745) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PIANETTA (FI) introduce l'esame del disegno di legge in titolo rilevando che l'Unione Europea riconosce e sostiene la Corte penale internazionale come essenziale strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale attraverso un sistema di giustizia internazionale permanente per la repressione dei più gravi delitti che allarmano la comunità internazionale. L'Accordo in oggetto è stato elaborato sulla base della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, nonché di analoghi Accordi o risoluzioni intervenute per altre giurisdizioni internazionali con adattamenti apportati in relazione alla natura della giurisdizione della Corte, dotata di competenza e giurisdizione sui più gravi crimini di interesse della comunità internazionale.
L'articolato in esame definisce in termini funzionali i privilegi e le immunità spettanti alla Corte sul territorio degli Stati Parte, in relazione agli obiettivi istituzionali della Corte medesima, sancendo l'inviolabilità della sua sede (ivi compresi archivi, documenti e materiali) e dotandola di bandiera, emblema e contrassegni. Sono ivi regolamentati anche l'esenzione da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni. Il regime di esenzione vuole escludere che interferenze allo svolgimento dell'attività istituzionale del giudice possano avvenire surrettiziamente, mediante ogni forma di limitazione alla circolazione di beni e capitali. Allo stesso scopo sono previste facilitazioni in materia di comunicazioni con le garanzie diplomatiche.
L'esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede è garantito grazie alla possibilità di accordi, tra la Corte e lo Stato, per le strutture necessarie all'esercizio delle funzioni della Corte, in relazione alla propria natura di giurisdizione universale, in sede diversa da L'Aja.
Particolari privilegi e immunità sono riservati ai soggetti che devono recarsi presso la sede della Corte per lo svolgimento delle periodiche sessioni di lavoro dell'Assemblea degli Stati Parte, istituita dallo Statuto e con competenze normative, politiche, finanziarie e di controllo sull'operato della Corte. Al pari, sono previsti privilegi e immunità per avvocati, testimoni, vittime, esperti,
Sono infine stabiliti i termini di apertura alla firma dell'Accordo (dal 10 settembre 2002 al 30 giugno 2004) presso le Nazioni Unite a New York, nonché le procedure di partecipazione all'Accordo, mediante deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano, con una specifica dichiarazione, si avvarrà della facoltà degli Stati, prevista e disciplinata dall'articolo 23 dell'Accordo stesso, di specificare i privilegi e le immunità di cui potranno godere le categorie di persone indicate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3746) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attivita' congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PIANETTA (FI) introduce l'esame rilevando che l'Accordo in titolo ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate italiane e svizzere nel settore dell'addestramento e della formazione. Gli organi competenti per la sua attuazione sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento federale svizzero. I settori in cui si svilupperà tale cooperazione sono individuati nell'addestramento e nella formazione militare per personale e unità di tutte le Forze armate.
Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso incontri dei Ministri della difesa, dei Capi di Stato Maggiore, dei loro aggiunti e di altri delegati, scambi di esperienze teoriche e pratiche, organizzazione e attuazione di esercitazioni ed attività di addestramento congiunte, partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari nonché contatti tra corrispondenti istituzioni militari.

I rappresentanti delle Parti concorderanno un programma di cooperazione annuale e ne valuteranno l'andamento periodicamente. Per lo statuto del personale delle Parti l'Accordo rimanda in blocco alla disciplina codificata nella convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, fatta a Bruxelles il 19 giugno 1995 e ratificata dall'Italia con legge 30 giugno 1998, n. 229.


Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3747) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell' Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame in Commissione il relatore PIANETTA (FI) , il quale ricorda l'atto fondativi dell'Autorità internazionale dei Fondi Marini (International Seabed Authority, ISBA) cui è affidato il mandato di progettare e realizzare lo sfruttamento dei minerali situati sul suolo oceanico.
L'Autorità - oltre all'Assemblea generale dei Paesi membri - comprende un Consiglio direttivo di 36 Paesi (tra i quali l'Italia, presente nel cosiddetto «gruppo A», che include i principali Paesi consumatori di minerali maggiormente reperibili nella zona dei fondi marini) e di due Commissioni, oltre ad un Segretariato. La Commissione di pianificazione economica è responsabile della gestione dei fondi (pianificazione delle risorse, controllo della spesa, verifica degli investimenti e delle iniziative). La Commissione giuridica e tecnica è responsabile della redazione dei codici minerari e di quant'altro attenga alla produzione, in attesa che sia posto in essere l'organo tecnico incaricato di gestire la prospezione, l'esplorazione, lo sfruttamento e la commercializzazione dei minerali.
Il Protocollo in esame, adottato dall'Assemblea dell'ISBA il 27 marzo 1998, durante la riunione tenutasi a Kingston, è stato formalmente aperto alla firma dal 17 al 28 agosto 1998, nella capitale giamaicana e successivamente fino al 16 agosto 2000 presso la sede delle Nazioni Unite a New York. L'Italia ha firmato il Protocollo il 18 maggio del 2000. Il testo è stato elaborato a Kingston (sede dell'Autorità) da un'apposita Commissione e nelle sue linee generali ricalca e riprende la disciplina di analoghe intese stipulate su analoghi argomenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE, considerate le circostanze, sospende la seduta.


La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,40.


(3741) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Citta' del Capo il 13 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Prende la parola il relatore PELLICINI (AN) , il quale rileva che l'Accordo di cui il disegno di legge in esame propone la ratifica prospetta un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.
In tal senso l'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefìci accordati nella Repubblica italiana e nella Repubblica del Sud Africa ai rispettivi film nazionali. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione dell'Accordo sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Cinema, per l'Italia, e il Dipartimento delle Arti e della Cultura per la Repubblica del Sud Africa.
I requisiti e le prerogative della produzione previste dall'Accordo contemplano la possibilità per registi, interpreti e tecnici degli altri Paesi dell'Unione europea nonché degli Stati membri dell'Unione africana inclusa la Southern African Development Community Region (SADC), di partecipare alla realizzazione delle produzioni. E' altresì prevista la possibilità di realizzare coproduzioni tripartite, cioè con Paesi già vincolati alla Repubblica italiana o alla Repubblica del Sud Africa da un Accordo di coproduzione.
Tutti gli aspetti relativi all'importazione, distribuzione e programmazione delle opere così coprodotte sono regolamentati in modo da garantire il rispetto delle norme nazionali e, per la Repubblica italiana, anche dell'Unione europea.
Ai fini di garantire la corretta esecuzione dell'Accordo, si prevede l'istituzione di una Commissione mista. Le norme di procedura contenute nell'Allegato definiscono i termini e le modalità per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3743) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PELLICINI (AN) introduce l'esame in Commissione rilevando che l'Accordo in titolo fa parte delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare gli investimenti reciproci, promuovere joint-ventures tra operatori economici delle due parti.
L'Accordo potrà assicurare alle nostre imprese e, più in generale, ai nostri operatori l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi, agli investimenti nazionali o esteri in Namibia. Potrà inoltre garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l'applicazione di criteri imparziali per risolvere eventuali controversie.
L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. L'investitore è garantito per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini, sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4). Sono altresì fornite direttive sulle eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri, che non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, su base non discriminatoria e secondo regolare iter di legge; sul rimpatrio di capitali, profitti e utili relativi agli investimenti effettuati senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile. Una precisa regolamentazione, infine, è fornita per le controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti.
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continuerà ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3744) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Prende la parola il relatore PELLICINI (AN) il quale rileva che la stipula con il Gabon di un Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti trova la sua ragione in motivazioni sia di carattere economico sia politico. Sul piano politico appare evidente il ruolo, particolarmente apprezzato dalla Comunità internazionale, svolto dal Gabon nel trovare una soluzione alle crisi regionali che è valso al Paese numerosi riconoscimenti di prestigio, fra cui l'elezione del Ministro Ping alla Presidenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 2004. Sul piano economico, i segnali positivi provenienti dai Paesi dell'Africa a sud del Sahara, grazie anche all'avvio, come nel caso del Gabon, di riforme economiche concordate con le istituzioni internazionali finanziarie ed un migliore impiego degli aiuti internazionali, hanno imposto all'Italia la necessità di creare un quadro giuridico affidabile sia per i nostri operatori economici già presenti nell'area sia per sviluppare ulteriormente i nostri investimenti sul mercato locale.
È quindi nel contesto di questo nuovo corso dell'economia gabonese e del prevedibile sviluppo economico che da esso potrebbe scaturire che si inserisce l'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti. Esso si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti, consentire la creazione di piccole e medie imprese e di joint-venture tra operatori economici delle due Parti.
L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci contemplando l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. Questi sono così garantiti da casi straordinari come, ad esempio, perdite derivanti da conflitti, nazionalizzazioni, espropriazioni.
In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale ad hoc ovvero al Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti (come previsto dall'articolo 9).
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni rinnovabili tacitamente per periodi di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti Contraenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3384) Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, 24 gennaio 2006.

Il relatore NESSA (FI) illustra gli emendamenti 1.1 e 2.1, allegati al presente resoconto, la cui adozione è necessaria per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Interviene quindi il senatore MORSELLI (AN) che, nel dichiarare il proprio voto favorevole, ricorda che quando il Parlamento decise per la prima volta di stanziare risorse per il funzionamento della delegazione generale palestinese in Italia, si convenne che i rappresentanti di questa dessero conto dell'attività svolta e incontrassero periodicamente le competenti Commissioni delle due Camere. Auspica che questa consuetudine, da tempo interrotta, possa essere ripresa.

Il presidente CASTAGNETTI dichiara di condividere queste valutazioni.

Accertata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 2.1 e conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

La seduta termina alle ore 16.


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3384


Art. 1



1.1
IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: “2005-2007” con le altre: “2006-2008”.



Art. 2



2.1
IL RELATORE


Sostituire il comma 1 con il seguente: “1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1 della presente legge, pari a euro 309.875 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.”.