I rappresentanti delle Parti concorderanno un programma di cooperazione annuale e ne valuteranno l'andamento periodicamente. Per lo statuto del personale delle Parti l'Accordo rimanda in blocco alla disciplina codificata nella convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, fatta a Bruxelles il 19 giugno 1995 e ratificata dall'Italia con legge 30 giugno 1998, n. 229.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. (3747) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell' Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio) Introduce l'esame in Commissione il relatore PIANETTA (FI) , il quale ricorda l'atto fondativi dell'Autorità internazionale dei Fondi Marini (International Seabed Authority, ISBA) cui è affidato il mandato di progettare e realizzare lo sfruttamento dei minerali situati sul suolo oceanico. L'Autorità - oltre all'Assemblea generale dei Paesi membri - comprende un Consiglio direttivo di 36 Paesi (tra i quali l'Italia, presente nel cosiddetto «gruppo A», che include i principali Paesi consumatori di minerali maggiormente reperibili nella zona dei fondi marini) e di due Commissioni, oltre ad un Segretariato. La Commissione di pianificazione economica è responsabile della gestione dei fondi (pianificazione delle risorse, controllo della spesa, verifica degli investimenti e delle iniziative). La Commissione giuridica e tecnica è responsabile della redazione dei codici minerari e di quant'altro attenga alla produzione, in attesa che sia posto in essere l'organo tecnico incaricato di gestire la prospezione, l'esplorazione, lo sfruttamento e la commercializzazione dei minerali. Il Protocollo in esame, adottato dall'Assemblea dell'ISBA il 27 marzo 1998, durante la riunione tenutasi a Kingston, è stato formalmente aperto alla firma dal 17 al 28 agosto 1998, nella capitale giamaicana e successivamente fino al 16 agosto 2000 presso la sede delle Nazioni Unite a New York. L'Italia ha firmato il Protocollo il 18 maggio del 2000. Il testo è stato elaborato a Kingston (sede dell'Autorità) da un'apposita Commissione e nelle sue linee generali ricalca e riprende la disciplina di analoghe intese stipulate su analoghi argomenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. Il PRESIDENTE, considerate le circostanze, sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,40. (3741) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Citta' del Capo il 13 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio) Prende la parola il relatore PELLICINI (AN) , il quale rileva che l'Accordo di cui il disegno di legge in esame propone la ratifica prospetta un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi. In tal senso l'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefìci accordati nella Repubblica italiana e nella Repubblica del Sud Africa ai rispettivi film nazionali. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione dell'Accordo sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Cinema, per l'Italia, e il Dipartimento delle Arti e della Cultura per la Repubblica del Sud Africa. I requisiti e le prerogative della produzione previste dall'Accordo contemplano la possibilità per registi, interpreti e tecnici degli altri Paesi dell'Unione europea nonché degli Stati membri dell'Unione africana inclusa la Southern African Development Community Region (SADC), di partecipare alla realizzazione delle produzioni. E' altresì prevista la possibilità di realizzare coproduzioni tripartite, cioè con Paesi già vincolati alla Repubblica italiana o alla Repubblica del Sud Africa da un Accordo di coproduzione. Tutti gli aspetti relativi all'importazione, distribuzione e programmazione delle opere così coprodotte sono regolamentati in modo da garantire il rispetto delle norme nazionali e, per la Repubblica italiana, anche dell'Unione europea. Ai fini di garantire la corretta esecuzione dell'Accordo, si prevede l'istituzione di una Commissione mista. Le norme di procedura contenute nell'Allegato definiscono i termini e le modalità per l'ammissione ai benefici della coproduzione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. (3743) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio) Il relatore PELLICINI (AN) introduce l'esame in Commissione rilevando che l'Accordo in titolo fa parte delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare gli investimenti reciproci, promuovere joint-ventures tra operatori economici delle due parti. L'Accordo potrà assicurare alle nostre imprese e, più in generale, ai nostri operatori l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi, agli investimenti nazionali o esteri in Namibia. Potrà inoltre garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l'applicazione di criteri imparziali per risolvere eventuali controversie. L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. L'investitore è garantito per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini, sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4). Sono altresì fornite direttive sulle eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri, che non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, su base non discriminatoria e secondo regolare iter di legge; sul rimpatrio di capitali, profitti e utili relativi agli investimenti effettuati senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile. Una precisa regolamentazione, infine, è fornita per le controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti. La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continuerà ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14). Il seguito dell'esame è quindi rinviato. (3744) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio) Prende la parola il relatore PELLICINI (AN) il quale rileva che la stipula con il Gabon di un Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti trova la sua ragione in motivazioni sia di carattere economico sia politico. Sul piano politico appare evidente il ruolo, particolarmente apprezzato dalla Comunità internazionale, svolto dal Gabon nel trovare una soluzione alle crisi regionali che è valso al Paese numerosi riconoscimenti di prestigio, fra cui l'elezione del Ministro Ping alla Presidenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 2004. Sul piano economico, i segnali positivi provenienti dai Paesi dell'Africa a sud del Sahara, grazie anche all'avvio, come nel caso del Gabon, di riforme economiche concordate con le istituzioni internazionali finanziarie ed un migliore impiego degli aiuti internazionali, hanno imposto all'Italia la necessità di creare un quadro giuridico affidabile sia per i nostri operatori economici già presenti nell'area sia per sviluppare ulteriormente i nostri investimenti sul mercato locale. È quindi nel contesto di questo nuovo corso dell'economia gabonese e del prevedibile sviluppo economico che da esso potrebbe scaturire che si inserisce l'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti. Esso si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti, consentire la creazione di piccole e medie imprese e di joint-venture tra operatori economici delle due Parti. L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci contemplando l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. Questi sono così garantiti da casi straordinari come, ad esempio, perdite derivanti da conflitti, nazionalizzazioni, espropriazioni. In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale ad hoc ovvero al Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti (come previsto dall'articolo 9). La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni rinnovabili tacitamente per periodi di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti Contraenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. (3384) Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede (Seguito e conclusione dell'esame) Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, 24 gennaio 2006. Il relatore NESSA (FI) illustra gli emendamenti 1.1 e 2.1, allegati al presente resoconto, la cui adozione è necessaria per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione bilancio. Interviene quindi il senatore MORSELLI (AN) che, nel dichiarare il proprio voto favorevole, ricorda che quando il Parlamento decise per la prima volta di stanziare risorse per il funzionamento della delegazione generale palestinese in Italia, si convenne che i rappresentanti di questa dessero conto dell'attività svolta e incontrassero periodicamente le competenti Commissioni delle due Camere. Auspica che questa consuetudine, da tempo interrotta, possa essere ripresa. Il presidente CASTAGNETTI dichiara di condividere queste valutazioni. Accertata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 2.1 e conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. La seduta termina alle ore 16.