INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005
265ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 14.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni (n. 468)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MACONI (DS-U) esprime una valutazione positiva sull'opera di unificazione normativa realizzata con il provvedimento in esame. Vi era in effetti la necessità di fare chiarezza in una legislazione complessa che si era configurata in modo non ordinato e attraverso provvedimenti talvolta sovrapposti. Dalla unificazione derivano quindi effetti sicuramente condivisibili di riduzione e semplificazione delle norme e anche di maggiore flessibilità grazie al rinvio a disposizioni di carattere secondario. A suo giudizio, tuttavia, sarebbe stato necessario intervenire con maggiore determinazione innovativa. Ciò soprattutto sulla problematica degli organi di controllo, dato che la struttura dell'ISVAP richiederebbe una riforma adeguata anche per superare il suo carattere monocratico che non appare all'altezza delle esigenze effettive. Al tempo stesso sarebbe indispensabile un adeguato raccordo con la normativa in materia di tutela del risparmio in corso di definizione. Anche sul versante della trasparenza, bisognava procedere a rimuovere le disparità esistenti tra la disciplina dei rami danni e r. c. auto con quella del ramo vita, sempre nell'ottica, condivisibile, di recepimento delle norme europee. Particolari garanzie andrebbero poi introdotte per la vendita a distanza, con l'obiettivo di assicurare maggiore tutela agli assicurati. In questa ottica appare opportuna la scelta di distinguere le posizioni degli intermediari, proprio per garantire la clientela, ma sarebbe al tempo stesso indispensabile porre attenzione alle garanzie che debbono essere prestate dalle compagnie.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio occorrerebbe migliorarne l'efficienza anche attraverso un'opera di maggiore semplificazione. Ciò vale anche per le norme che regolano la iscrizione dei diversi intermediari, che devono essere più semplici e in grado di garantire la massima trasparenza.
Di grande rilievo sarebbe, infine, a suo avviso l'inserimento nel codice di una norma che prevedesse l'indennizzo diretto degli assicurati, con evidenti vantaggi in termini di tempestività della liquidazione, di semplificazione delle procedure e di riduzione del contenzioso.

Il presidente PONTONE (AN) - non essendovi altri interventi in discussione generale - presenta ed illustra una proposta di parere sottolineando, in particolare che in essa sono contenute anche specifiche osservazioni che vanno nella direzione dei rilievi formulati dal senatore Maconi. Si riferisce in particolare ai problemi delle vendite a distanza, della segmentazione del registro degli intermediari, della separazione patrimoniale dei conti degli intermediari e anche del cosiddetto indennizzo diretto. Sottolinea inoltre la notevole importanza della osservazione concernente il comma 3 dell'articolo 165, la cui soppressione eviterebbe potenziali effetti negativi sui consumatori ed il rischio di elusione dell'obbligo di contrarre l'assicurazione r.c. auto.

Il senatore MUGNAI (AN) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal Presidente, sottolineando come essa contenga precise indicazioni volte a migliorare ulteriormente il testo del provvedimento in termini di semplificazione, di trasparenza e di tutela dei consumatori.

La senatrice D'IPPOLITO (FI) esprime la sua valutazione favorevole della sua parte politica sulla proposta illustrata dal presidente Pontone, nella quale sono effettivamente contenute osservazioni che, una volta recepite, potranno rendere ancora più efficace la struttura del provvedimento, specie per ciò che si riferisce alla trasparenza dei rapporti tra intermediari e assicurati e alla omogeneità del sistema sanzionatorio.

Il sottosegretario COTA, dopo aver segnalato l'esigenza di coordinare la normativa contenuta nel disegno di legge di tutela del risparmio con il provvedimento in esame, specie con riferimento alla materia assicurativa in campo previdenziale e quindi alle competenze della COVIP, si sofferma in particolare sulla questione del cosiddetto indennizzo diretto. Si tratta a suo avviso di un meccanismo pienamente condivisibile che produrrebbe effetti largamente positivi per i consumatori. Si augura, pertanto, che la questione possa essere affrontata in modo efficace nel testo definitivo del codice delle assicurazioni.

Il presidente PONTONE (AN) precisa che nella proposta di parere è stata inserita una specifica osservazione concernente l'esigenza di coordinare il testo del provvedimento con gli orientamenti che si determinano con riferimento al disegno di legge n. 3328 di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari.

Il senatore MACONI (DS-U) dichiara il proprio voto di astensione.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente e allegata al resoconto della seduta odierna.


IN SEDE REFERENTE

(2925) CHIUSOLI ed altri. - Disciplina dell' attivita' delle societa' fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale
(2855) BIANCONI ed altri. - Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2004.

Il presidente PONTONE ricorda che la Commissione ha esaminato i disegni di legge in titolo giungendo alla definizione di un testo unificato. Su tale testo e sugli emendamenti presentati su di esso non sono peraltro pervenuti i pareri, in particolare delle Commissioni 1ª e 5ª. Ritiene opportuno sollecitare la formulazione di tali pareri al fine di portare rapidamente a compimento, qualora ve ne siano le condizioni, l'esame dei disegni in titolo.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) prende atto di quanto precisato dal Presidente. Sottolinea peraltro che dopo la conclusione positiva dei lavori del Comitato ristretto, da cui è effettivamente scaturito un testo unificato largamente condiviso, il precedente relatore, senatore Bettamio, ha presentato numerosi emendamenti che hanno riaperto la discussione e determinato un notevole prolungamento dei tempi di esame. Nel frattempo i problemi irrisolti che costituivano la premessa che rendeva necessario giungere ad una nuova regolazione della materia si sono ulteriormente aggravati con le conseguenze che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Giunge peraltro notizia che il Governo sarebbe intenzionato a presentare un emendamento sul disegno di legge sulla competitività in corso di esame alla Camera. Sarebbe opportuno che la Commissione fosse tempestivamente informata sulla reale volontà dell'Esecutivo, sia con riferimento al metodo che si intende seguire - che rischia di essere gravemente penalizzante per i lavori e gli approfondimenti già compiuti dalla Commissione - sia soprattutto sul merito delle scelte.

Il presidente PONTONE fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) chiede l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3463 - norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani - già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PONTONE assicura che tale richiesta sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.


La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 468

La 10a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. relativamente ai requisiti per l’iscrizione delle società di intermediazione, appare opportuno uniformare le condizioni di iscrizione delle società di intermediazione assicurativa a quelle previste per le società di intermediazione riassicurativa, precisando i soggetti tenuti all’iscrizione e prevedendo altresì che la società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa, debba dotarsi di un’adeguata organizzazione;
2. con riguardo alle disposizioni relative al “passaporto europeo” delle banche che distribuiscono prodotti assicurativi, occorrerebbe estendere la legittimazione all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa negli altri Stati membri dell’Unione europea a tutti gli intermediari iscritti nel registro ISVAP;
3. con riguardo alle disposizioni in materia di doveri e responsabilità verso gli assicurati, occorrerebbe valutare – sempre nel rispetto delle fonti comunitarie - la possibilità di prevedere norme più flessibili, anche limitando la previsione dei singoli sottoconti, nell’ambito del conto separato ai soli intermediari di cui all’art. 143,comma 2, lettera a), i quali, in particolare, non dovrebbero poter subordinare la fornitura di prodotti o servizi bancari o finanziari all’acquisto di prodotti assicurativi, salvo che questi ultimi non siano funzionali ai prodotti bancari o finanziari venduti;
4. in tema di informazione precontrattuale, sarebbe preferibile precisare che l’ISVAP, anche tenendo conto delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione definisce le regole di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento, tra l’altro, anche ai suoi rapporti di natura societaria con l’impresa di assicurazione. Inoltre, si sottolinea l’opportunità di precisare che, in ogni caso, gli intermediari iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 143, lettera d), non possono subordinare la vendita di prodotti bancari o finanziari all’acquisto di prodotti assicurativi da essi intermediati;
5. sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di predisposizione del prospetto informativo per i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazioni, integrando in tal senso l'articolo 213.
6. nel fissare i principi generali in materia di trasparenza ed informativa contrattuale, occorrerebbe specificare maggiormente che tra le caratteristiche dei prodotti che devono essere rese note nell’informativa al contraente, vi siano anche i termini economici del contratto, inclusi i costi connessi a ciascun prodotto;
7. sarebbe preferibile riformulare il comma 2 dell’articolo 152, in materia di informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza, esplicitando che l’informativa al consumatore deve comunque essere resa integralmente prima della conclusione del contratto;
8. in termini più generali, laddove viene prevista la costituzione di banche dati relative al settore assicurativo, anche qualora le stesse siano gestite dall’istituto di vigilanza, si ritiene opportuno, al fine di evitare distorsioni dal punto di vista concorrenziale, consentire alle imprese l’accesso alle sole informazioni strettamente necessarie per assolvere alle finalità che il legislatore ha inteso perseguire;
9. appare opportuno incrementare la forbice attualmente prevista tra minimi e massimi edittali delle sanzioni, al fine di prevedere un meccanismo sanzionatorio equo e flessibile, tenendo anche conto, in quanto compatibile, della disciplina di cui al testo unico bancario ed al testo unico sugli intermediari finanziari;
10. occorrerebbe prevedere, nel caso di più azioni di legge omissioni che comportino violazione della medesima disposizione di legge, a causa di una mera disfunzione organizzativa dell’impresa, l’applicazione di un’unica sanzione, a condizione che l’impresa abbia sanato tale disfunzione, e che tale circostanza sia stato verificata dall’ISVAP;
11. sarebbe preferibile introdurre la possibilità di sospendere la procedura di applicazione delle sanzioni ove l’impresa dimostri che, nel caso di specie, sono in corso accertamenti per fondato sospetto di frode;
12. con riguardo alle procedure di liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli, appare opportuno sopprimere la sanzione prevista per il caso di mancata richiesta di integrazione delle domande di risarcimento incomplete, tenuto conto che la normativa vigente configura tale richiesta quale onere posto a carico dell’impresa, al cui mancato assolvimento riconnette le sanzioni disposte per mancata offerta nei termini, anche in presenza di domande incomplete;
13. si rileva inoltre l’opportunità di prevedere, in tema di obbligo a contrarre, la possibilità per le imprese assicuratrici di rifiutare le proposte di assicurazione di veicoli inidonei alla circolazione ovvero alla navigazione, in quanto non omologati, non immatricolati o non sottoposti a revisione;
14. sempre con riferimento alle procedure di liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli, in considerazione del contenuto tipico legislativamente fissato per la domanda di risarcimento dei danni, occorrerebbe precisare che, in caso di domanda incompleta, l’impresa che abbia regolarmente provveduto a chiederne l’integrazione non incorre in mora sino a quando l’integrazione stessa sia pervenuta;
15. appare opportuno sopprimere la disposizione che consente l’esperibilità dell’azione risarcitoria anche in caso di mancato rispetto, da parte del danneggiato, delle modalità previste dalla legge per la presentazione della richiesta di risarcimento;
16. si sottolinea l’opportunità di prevedere la fissazione dei principi e dei criteri da seguire per la redazione della tabella unica nazionale delle menomazioni e dei relativi valori economici per la liquidazione dei danni alla persona di non lieve entità, sulla base della giurisprudenza in materia di risarcimento del danno biologico;
17. occorrerebbe coordinare le disposizioni che prevedono il funzionamento della banca dati elettronica dei contratti di assicurazione r. c. auto con le competenze del Centro di informazione italiano, valorizzando, sulla base di principi di economicità della gestione, le eventuali banche dati private già esistenti;
18. in relazione alla segmentazione del registro degli intermediari, per ragioni di trasparenza nei confronti dei consumatori e per evitare possibili confusioni circa il ruolo svolto dall’intermediario, sarebbe preferibile non consentire la contemporanea iscrizione in diverse sezioni del registro;
19. con riguardo alla separazione patrimoniale dei conti personali dell’intermediario da quelli sui quali confluiscono le somme di pertinenza dell’impresa di assicurazione, si rileva l’opportunità di chiarire che su tali ultimi conti non possono essere effettuati pignoramenti, sequestri o azioni da parte di creditori dell’intermediario;
20. si ritiene altresì opportuno prevedere, in relazione al pagamento dei premi effettuato al broker, che la sanzione in caso di omissione o comunicazione non veritiera circa la propria abilitazione all’incasso, non sia limitata esclusivamente alla radiazione, ma possa essere graduata con l’applicazione delle altre sanzioni disciplinari previste dal codice, consentendo in tal modo all’Autorità di vigilanza una ponderata valutazione del caso concreto ai fini della sanzione da applicare. Sarebbe inoltre opportuno chiarire la disciplina applicabile nel caso di polizza intermediata dal broker in regime di coassicurazione;
21. appare altresì opportuno valutare la soppressione dell’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo 165, al fine di evitare il determinarsi di potenziali effetti negativi sui consumatori, sulle condizioni di concorrenza dei mercati assicurativi interessati e di sostanziale elusione dell'obbligo di contrarre assicurazione r. c. auto;
22. occorrerebbe, inoltre, valutare l'ipotesi di introdurre il principio del cosiddetto indennizzo diretto, ferma restando la necessità di una completa ridefinizione dell'attuale sistema risarcitorio, che ne risulterebbe fortemente influenzato.
23. si evidenzia infine l'esigenza di coordinare il testo del provvedimento con gli orientamenti che si determinano con riferimento al disegno di legge n. 3328, in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari.