AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004
209ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE
(3142) Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura
(Discussione e approvazione)

Introduce l’esame il relatore PIANETTA (FI) evidenziando che l’Italia ha ratificato con legge 3 novembre 1988, n. 498, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti firmate a New York il 10 dicembre 1984.
In piena sintonia con le posizioni costantemente mantenute al riguardo, oltre che da tutti i Paesi membri dell’Unione europea, da numerosi altri Stati aderenti alla Convenzione, l’Italia ha sempre sostenuto, nei pertinenti fori internazionali, che la tortura costituisce una delle più gravi ed atroci violazioni dei diritti umani, condividendo l’importanza di rafforzare l’azione concreta nell’ambito delle Nazioni Unite mirata ad assistere le vittime della tortura e ad assicurare più efficaci rimedi per la loro riabilitazione fisica, psicologica e sociale. Osserva, poi, come già nelle precedenti legislature siano stati presentanti diversi disegni di legge volti ad inserire nel codice penale italiano un’apposita fattispecie incriminatrice della tortura; sul punto si duole che nessuna di queste iniziative legislative sia giunta ad un esito favorevole. Coerentemente con questa politica, dal 1989 l’Italia ha contribuito al Fondo volontario delle Nazioni Unite a favore delle vittime della tortura e dei loro familiari, istituito dalla risoluzione 36/151 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 16 dicembre 1981, con il mandato di raccogliere i contributi volontari dei Governi delle organizzazioni non governative e dei privati e sovvenzionare i programmi delle organizzazioni non governative che offrono un’assistenza umanitaria alle vittime della tortura ed ai loro familiari.
Secondo le linee guida per l’approvazione dei finanziamenti, adottate dal Fondo, i progetti presentati devono essere mirati all’assistenza medica, psicologica, sociale, economica, giuridica ed umanitaria. Ricorda, poi, che qualora la situazione finanziaria del Fondo lo permetta, possono essere sovvenzionati anche progetti mirati alla formazione di esperti, all’organizzazione di conferenze e seminari aventi come oggetto specifico l’assistenza alle vittime della tortura. La sovvenzione concessa non può comunque, superare un terzo del budget totale del progetto presentato.
Possono avere accesso alle sovvenzioni solo le organizzazioni non governative, mentre le domande presentate da Governi, movimenti di liberazione nazionale o partiti politici sono considerate inammissibili.
Il Presidente e i membri del Consiglio d’amministrazione del Fondo sono nominati dal Segretario generale delle Nazioni Unite, con un mandato di tre anni. Durante la sessione annuale del Consiglio, si svolgono le riunioni con i donatori, vengono esaminati i rapporti sull’utilizzo delle sovvenzioni concesse ed adottate le raccomandazioni relative alle nuove domande, da sottoporre all’approvazione del Segretario generale, tramite l’Alto Commissario per i diritti dell’uomo.
Conclude, quindi, ricordando che le crescenti esigenze alle quali il Fondo deve fare fronte pongono oggi in evidenza l’esigenza prioritaria di contribuire regolarmente al suo finanziamento al fine di poter corrispondere alle crescenti richieste. Del resto, nel febbraio del 2004, il Presidente della 22ª Sessione del Consiglio d’amministrazione del Fondo ha invitato nuovamente i Paesi donatori, membri delle Nazioni Unite a confermare il proprio contributo. In tale contesto, l’Italia ha assicurato al Fondo stanziamenti quinquennali con legge 30 ottobre 1989, n. 353, per il quinquennio 1989-93, con legge 31 luglio 1997, n. 257, per il quinquennio 1994-98, ed infine con legge 26 maggio 2000, n. 147, recante «Proroga dell’efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l’organizzazione del Ministero degli affari esteri». Quest’ultima legge aveva prorogato le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 1 della legge n. 257 del 1997 fino al 31 dicembre 2001, autorizzando per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 120.000 euro annui a favore del Fondo stesso.
Coerentemente con le considerazioni esposte e tenendo conto delle indicazioni emerse dai dibattiti parlamentari sull’attenzione che da parte italiana va costantemente riservata agli strumenti per garantire la tutela dei diritti dell’uomo nelle varie forme che essa può assumere, propone che si approvi con celerità la concessione di un nuovo contributo al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura per il quinquennio 2004-2008, autorizzando per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 la spesa di euro 120.000.


Ha la parola il senatore SCALFARO (Misto) il quale, dopo aver annunciato il proprio convinto sostegno al disegno di legge in esame, rileva come le difficoltà di inserire una esplicita previsione del reato di tortura nel Codice penale italiano, problema su cui si è soffermato il relatore, nasce dalla difficoltà di elaborare una precisa fattispecie incriminatrice che non presenti margini di equivoco.

Interviene, quindi, il sottosegretario ANTONIONE il quale auspica la pronta approvazione del disegno di legge in esame.

Il presidente PROVERA informa la Commissione che erano pervenuti i pareri favorevoli delle Commissione Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio e, attesa l’unanimità dei consensi sul merito del provvedimento in esame, domanda ai membri della Commissione se essi intendano rinunziare alla presentazione di emendamenti al disegno di legge.

Conviene la Commissione.


Verificata la presenza del numero legale è posto ai voti l’articolo 1 del disegno di legge che risulta approvato.

Posto ai voti risulta, altresì approvato l’articolo 2.

Posto ai voti il disegno di legge nel suo complesso esso risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.