AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDI' 21 GENNAIO 2004
164a Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA





Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,20.


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario MANTICA rileva come il caso in esame sia stato risolto con la concessione, lo scorso mese di dicembre, del visto per ragioni di studio ai quattro seminaristi burundesi: le difficoltà purtroppo incontrate durante le procedure di concessione sono imputabili anche al fatto che gli studenti hanno dovuto presentare domanda di visto in un paese dove non è presente una rappresentanza diplomatica italiana. A Bujumbura opera infatti solo un Consolato Onorario che è abilitato all’intervista dei richiedenti il visto, ad un primo controllo della documentazione presentata nonché alla trasmissione della stessa all’Ambasciata d’Italia in Kampala, la cui competenza territoriale, oltre alla Repubblica dell’Uganda, comprende anche quelle del Ruanda e del Burundi.
In effetti, i giovani burundesi hanno avuto contatti con il Consolato onorario di Bujumbura che – interrogato sulla vicenda – ha peraltro escluso che siano stati posti in essere comportamenti vessatori nei confronti dei quattro studenti burundesi.

Il ritardo con cui sono stati concessi i visti sembra invece imputabile ad una insufficienza della documentazione presentata in relazione alla tipologia del visto richiesto: a seguito dell’esame della documentazione presentata, i richiedenti - che non risultavano a conoscenza della lingua italiana - erano stati infatti informati dall’ Ambasciata d’Italia in Kampala , per il tramite del Consolato Onorario di Bujumbura, che tra i requisiti per l’iscrizione all’Università Urbaniana era richiesto l’espletamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, il cui mancato superamento avrebbe obbligato gli studenti a frequentare corsi di lingua organizzati dallo stesso Ateneo con inizio nel mese di settembre. Ai “ritardatari” era tuttavia concessa la possibilità di iscriversi a Istituti di lingue di propria scelta. Si era pertanto provveduto a richiedere agli interessati opportune precisazioni circa una loro eventuale iscrizione a questi corsi linguistici propedeutici per la frequentazione dell’Università.
Purtroppo i giovani burundesi, pur avendo ripetuti contatti con il Consolato Onorario di Bujumbura, non fornivano la documentazione integrativa richiesta. Solo l’11 dicembre scorso, la Congregazione dei Preti della Dottrina Cristiana – Studentato Internazionale “Cesare De Bus” di Roma – trasmetteva alla rappresentanza diplomatica italiana la documentazione necessaria per il completamento delle pratiche dei richiedenti. A seguito di questo adempimento l’Ambasciata d’Italia in Kampala - dopo averne data preventivamente notizia alla suddetta Congregazione – poteva procedere al rilascio dei visti ai quattro seminaristi burundesi.
Il sottosegretario Mantica, nel confermare l’attenzione con cui il Ministero degli Esteri considera l’esigenza di migliorare ulteriormente i servizi in campo consolare, mette in luce – prendendo spunto anche dal caso oggi in esame – come la rete italiana all’estero si trovi a fronteggiare quotidianamente una crescita esponenziale della domanda di questi servizi, a fronte di strutture e di risorse che non vengono adeguatamente rafforzate. In particolare osserva che in un settore delicato quale quello dei visti il rafforzamento della nostra rete all’estero – che si trova ad operare in alcuni casi anche tramite consolati onorari – deve costituire un obiettivo comune che potrà essere affrontato con successo se adeguatamente sostenuto attraverso la messa a disposizione delle necessarie risorse.

Il senatore EUFEMI (UDC) dopo aver ringraziato il sottosegretario Mantica per l'intervento in risposta all'interrogazione, prende atto delle ragioni alla base dell'episodio in questione e evidenzia, tuttavia, come i ritardi nella concessione dei documenti legittimanti l'espatrio dei cittadini burundesi abbia comunque determinato un rallentamento non irrilevante nel percorso formativo che costoro avevano diritto ad intraprendere con la massima sollecitudine.


IN SEDE REFERENTE

(2611) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Introduce l’esame il senatore Calogero SODANO (UDC), evidenziando che il provvedimento in esame dispone la ratifica di una modifica all'articolo 1 della Convenzione del 1980, sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati. Questo provvedimento integra, con sei nuovi paragrafi, l'originaria formulazione dell'articolo 1 della Convenzione citata. Lo scopo è quello di estendere l'applicazione della Convenzione anche ai conflitti armati non internazionali, come definiti dall'articolo 3 della Convenzione di Ginevra sulla protezione delle vittime di guerra.
La finalità è, evidentemente, quella di estendere la tutela prevista dalla Convenzione del 1980 alle situazioni di crisi derivanti da conflitti interni e guerre civili che, nell'attuale contesto internazionale appaiono oramai prevalenti, provocando un bilancio sempre più elevato di vittime militari e civili. Occorre tuttavia rilevare che, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 dell'allegato al provvedimento in esame la Convenzione del 1980 comunque non si dovrebbe applicare alle situazioni "di tensione e di disordini interni, come le sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere similare che non si possono qualificare come conflitti armati".

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) preannuncia il proprio voto favorevole sul disegno di legge in esame, rilevando, comunque, come la questione sostanziale in tema di limitazione dell'uso delle armi convenzionali sia quella di garantire l'effettività di tali divieti attraverso tecniche adeguate al contesto multilaterale in cui sono sottoscritte le Convenzioni come quella emendata a Ginevra nel 2001.

Ha quindi la parola il senatore MORSELLI (AN) il quale, preannunciando il suo voto favorevole sul disegno di legge di ratifica osserva come, pur auspicando che il Parlamento italiano si schieri compatto contro l'utilizzo delle armi convenzionali anche in ambito di conflitti non internazionali, sia necessario che accordi multilaterali come quello in esame siano caratterizzati da clausole meno elastiche e quindi più vincolanti nei riguardi di tutti i Paesi sottoscrittori. Ciò, anche per evitare che si realizzino ingiustificate divergenze nell'applicazione delle norme tra i vari Paesi ufficialmente tenuti a rispettare questi accordi, dal momento che, fra l'altro, l'adeguamento alle norme pattizie implica delle ricadute sull'industria bellica dei Paesi che avranno ratificato la Convenzione. Ciò premesso, ribadisce l'auspicio che si possa pervenire ad una pronta ratifica dell'Emendamento in esame.

Il senatore Calogero SODANO (UDC) auspica a sua volta che l'Emendamento possa essere prontamente ratificato dal Parlamento italiano.

Replica, quindi, il sottosegretario MANTICA il quale osserva che la Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali, il cui emendamento è in ratifica, è espressione di un accordo in sede multilaterale che, come tale, presenta problemi di effettività in relazione al noto principio di non ingerenza che vieta, tra l'altro, a singoli Stati di intervenire direttamente qualora altri Stati sovrani utilizzino armi non ammissibili in conflitti di carattere interno. Rimane, comunque, dubbia la qualificazione di alcuni di questi conflitti; cita ad esempio la guerra che ha dilaniato l'Uganda e che verosimilmente è stata incentivata e sostenuta anche dall'azione di altri Paesi. Pone quindi la questione dell'intervento internazionale in sede di "cooperazione premiale" che consiste nello sviluppo e nel finanziamento di programmi di cooperazione in favore dei Paesi che tengano condotte rispettose di accordi quali quello oggi in ratifica. Si tratterebbe, infatti, non di misure sanzionatorie ma di meccanismi di sostegno idonei a incentivare condotte, anche in ambito bellico, che siano conformi al diritto internazionale. In base ai rilievi esposti, auspica, dunque, la celere ratifica dell'Emendamento alla Convenzione.

Essendo pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2036) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000
(Seguito e conclusione esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 novembre 2003.

Il presidente PROVERA informa la Commissione che sono pervenuti i prescritti pareri dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2565) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il senatore PELLICINI (AN) sottolineando che il provvedimento in esame prevede la ratifica di un Accordo, firmato nel 1997 tra il Governo italiano e quello della Georgia, che ha lo scopo di sviluppare la cooperazione tra le rispettive forze armate. Si tratta di un intervento normativo che si colloca nell'ambito della politica governativa svolta a sviluppare la cooperazione tra l'apparato militare italiano e le strutture di difesa di altri Paesi. Oltre all'obiettivo di garantire una più efficace collaborazione tra le amministrazioni militari, il provvedimento mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.
Venendo al merito del provvedimento, si segnala in particolare l'articolo 2 che stabilisce i settori ed il tipo di collaborazione militare, che si realizzerà attraverso visite e incontri di delegazioni e del personale, scambio di informazioni e di esperienze, manifestazioni culturali e sportive. L'articolo 3 stabilisce che potranno tenersi periodici colloqui bilaterali a livello di stati maggiori, mentre l'articolo 4 regolamenta il trattamento delle informazioni e dei documenti scambiati. L'articolo 5 disciplina le modalità di finanziamento e le caratteristiche delle visite reciproche.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) chiede chiarimenti su come si orienti la strategia di politica estera italiana nei confronti della Georgia, un Paese recentemente caratterizzato da una significativa transizione politico istituzionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, replica il relatore PELLICINI (AN) rilevando come la svolta conseguente alla fine della leadership di Edward Shevardnadze potrà in futuro incentivare un avvicinamento della Georgia all'area europea, senza che i recenti episodi della politica interna georgiana possano comunque giustificare una battuta di arresto dell'iter di ratifica dell'Accordo.

Interviene, quindi, il sottosegretario MANTICA il quale auspica la celere ratifica dell'Accordo, ormai risalente al 1997.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2585) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 Aprile 2003
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente PROVERA sottolineando che il provvedimento in esame costituisce un aggiornamento dell'Accordo del 2000 tra il Governo italiano e il Governo russo per l'assistenza italiana nella distruzione delle armi chimiche presenti nella Federazione russa.
Esso si inserisce quindi nel quadro del processo avviato dalla Convenzione di Parigi del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio e uso delle armi chimiche. Secondo questa Convenzione, la Federazione russa è tenuta a distruggere tutti gli arsenali di armi chimiche entro il 2007.
Con il citato Accordo Italo-Russo del 2000 l'Italia ha offerto un contributo materiale sostanziale alla Federazione russa, impegnandosi in particolare nella realizzazione dell'impianto di distruzione di armamenti chimici di Schuch've nella regione di Kurgan. Il Protocollo in esame mira a garantire il completamento del gasdotto che alimenterebbe il summenzionato impianto di Schuch've, garantendo le risorse necessarie alla posa in opera dei restanti 35 km circa di tubazione. In proposito occorre ricordare che, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa del disegno di legge, è stata una Società italiana - la Acquater, appartenente al gruppo Eni - ad aver ricevuto dal Governo russo la commessa per fornire e mettere in opera una parte significativa delle condotte di alimentazione dell'impianto di Schuch've.
Venendo al merito del provvedimento, si segnala che il preambolo del Protocollo sottolinea, tra l'altro, l'intenzione delle parti contraenti di consolidare il processo di disarmo e di accelerare la realizzazione di quel "partenariato globale contro la diffusione delle armi e dei materiali di distruzione di massa" prospettato nel vertice G8 di Kananaskis. L'articolo 1 del Protocollo in esame prevede lo stanziamento di un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, quale contributo che l'Italia si impegna a fornire a titolo di assistenza gratuita alla Federazione russa. L'articolo 2 precisa che queste risorse saranno utilizzate esclusivamente per continuare il sistema di distribuzione di gas naturale che alimenterà l'impianto di distruzione delle armi chimiche stoccate a Schuch've. L'articolo 3 individua nel Ministero degli esteri italiano e nella Agenzia russa per il munizionamento le autorità competenti per l'attuazione del Protocollo. L'articolo 4 ribadisce che questo Protocollo è un semplice addendum all'Accordo Italo-Russo del 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 16,00.