LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005
503ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO
indi del Vice Presidente
PEDRAZZINI
Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Del Bue.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti
(2534) CHIRILLI ed altri. - Modifiche all' articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre 2005.

Il presidente GRILLO fa presente, preliminarmente, che per improrogabili impegni del Relatore, senatore Menardi, svolgerà egli stesso le funzioni del medesimo nell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 3596 e 2534.
Dichiara poi l’inammissibilità per estraneità all’oggetto del decreto-legge in conversione - ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento – degli emendamenti 1.0.67, 1.0.71, 1.0.72, 1.0.73, 1.0.74, 1.0.75, 1.0.76, 1.0.77, 1.0.78, 1.0.79, 1.0.80, 1.0.81, 1.0.82, 1.0.83 e 1.0.85.
Dopo aver rinunciato all’illustrazione degli emendamenti a firma del Relatore, invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti e procedere all’illustrazione.

La senatrice DONATI (Verdi-Un) illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi – L’Unione, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 che prevedono l’innalzamento della sanzione amministrativa comminata al proprietario del veicolo ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, e stabiliscono il fermo amministrativo come sanzione accessoria prevista dallo stesso articolo. Illustra poi gli emendamenti 1.0.5 e 1.0.13, in materia di rimorchi di velocipedi per il trasporto di bambini e cose e di noleggio di velocipedi con conducente. L’emendamento 1.0.22 vieta l’utilizzo delle cosiddette city-cars ai minori di diciotto anni e l’emendamento 1.0.23 detta norme restrittive per i possessori di patenti di guida di categorie diverse ai quali sia stata sospesa la patente per una delle categorie di cui sono titolari. Illustra inoltre l’emendamento 1.0.41 che reca disposizioni sulla patente a punti e in materia di requisiti, esame di idoneità, durata e conferma della patente di guida. L’emendamento modifica inoltre le disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all’uso di stupefacenti e prevede le sanzioni accessorie della sospensione o della revoca del documento di guida per i ciclomotori modificando altresì le norme sulla revoca della patente. Disposizioni ulteriori integrano poi le norme che disciplinano il trasporto di persone sui veicoli, l’uso del casco protettivo nonché la gestione ed il controllo dell’uso delle strade. Conclude infine sottolineando l’importanza dell’emendamento 1.0.44 che modifica in senso restrittivo il limite massimo di alcool nel sangue al di sopra del quale si procede alla revoca della patente di guida, in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) manifesta anzitutto il proprio disappunto per la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti a sua firma, volti a favorire l’utilizzo di combustibili ecocompatibili per autotrazione e recanti norme in materia di mobilità sostenibile in considerazione dello scarso rigore adottato nell’esame del decreto-legge n. 163 del 2005 recentemente approvato dal Senato. Si sofferma quindi ad illustrare gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 che mirano a rendere le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada proporzionali al disagio provocato dalle relative contravvenzioni alla circolazione veicolare.

Il senatore MONTALBANO (DS-U) illustra gli emendamenti del Gruppo dei DS – L’Ulivo. Si sofferma sull’emendamento 1.0.64, a sua firma, che mira a correggere la deprecabile abitudine di talune amministrazioni locali di inserire nei propri bilanci di previsione cospicui importi derivanti dalle sanzioni amministrative per le contravvenzioni al Codice della strada, elevate attraverso l’impiego di strumenti automatici, quali il cosiddetto autovelox. L’emendamento proposto mira a scoraggiare tale costume facendo confluire i proventi così ottenuti nel fondo previsto dall’articolo 208, comma 2, del Codice della strada, finalizzandone l’impiego alla realizzazione di attività per la sicurezza stradale.

Il senatore GUASTI (FI) manifesta apprezzamento per le motivazioni che hanno indotto il senatore Montalbano a presentare l’emendamento 1.0.64, che dichiara di sottoscrivere. Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti a propria firma.

Il senatore CHIRILLI (FI) dichiara altresì di sottoscrivere l’emendamento 1.0.64 rinunziando ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore CICOLANI (FI) rinuncia all’illustrazione degli emendamenti a sua firma.

Il presidente PEDRAZZINI rinvia quindi il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge intendendosi illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PEDRAZZINI avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 12 ottobre 2005, alle ore 8,30, per il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 3596 e 2534.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3596
al testo del decreto-legge


Art. 1.
1.1
Cicolani



Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole "e della patente".


1.2
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.


Al comma 1, sopprimere il capoverso "b)".


1.3
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.



Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "da euro 250 a euro 1.000." con le seguenti "da euro 500 a euro 2.500.".


1.4
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.


Al comma 1, lettera b), dopo le parole "euro 1.000" aggiungere il seguente periodo: "e alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da quindici giorni ad un mese."


1.5
Il Relatore
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

“b-bis Al comma 4 dell’articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato ed integrato, nel primo, secondo e quarto periodo, dopo la frase «corsi di aggiornamento,» aggiungere quanto segue: «,miglioramento e riabilitazione del guidatore» .

Nel terzo periodo, del medesimo comma, dopo le parole «l’attestato di frequenza» aggiungere la seguente parola: «profittevole».

Nel quarto periodo dopo la parola «autorizzazione» aggiungere : «e del suo rinnovo».


1.6
Il Relatore


Al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

“Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riattribuito, al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore.”


1.7
Il Relatore


Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

Lo stesso decreto disciplina anche la registrazione dei dati relativi a tutte le altre riattribuzioni dei punti e delle patenti in un’apposita sezione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, comprendendovi le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell’articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di monitorare e valutare l’efficacia riabilitativa dei corsi, e l’efficacia dei rispettivi erogatori; per scopi convergenti, una seconda sezione registra gli accertamenti di cui al comma 6, ed i relativi accertatori i quali, per migliorare le derivanti recidive, possono richiedere che un corso preceda l’accertamento finale.”


1.8
Mugnai

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 126-bis, comma 1-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «quindici punti», sono sostituite con le seguenti: «dodici punti».


1.9
Zanda

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione o violi gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 500 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi».
2-ter. Il comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è abrogato".


1.10
Zanda

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Il comma 2, lettera c), dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«c) in seconda fila e comunque in moda da intralciare la circolazione, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli».


1.11
Zanda

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al comma 1 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli».

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere la lettera c.


1.12
Zanda

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
«5-bis) Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c) ed n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 120 a euro 250».


1.0.1
Il Relatore

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All’articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

« a) al comma 2, lettera b) il primo periodo è sostituito dal seguente:
“Il trasporto che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi entro cinquanta chilometri dal luogo di produzione, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso dei veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dei limiti dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità.”»


1.0.2
Cicolani
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 3 è aggiunto il periodo: «In particolare, il Prefetto competente per territorio coordina lo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento»”.


1.0.3
Mugnai

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

1. All'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «5-bis. I blocchi di controllo sulla rete stradale devono essere preventivamente segnalati ed effettuati con auto di servizio ben visibili e identificabili.»”.


1.0.4
Pedrazzini

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada dopo il comma 5 inserire il seguente 5-bis:
«I blocchi di controllo, effettuati dai vari organi di Polizia sulla rete stradale devono essere preventivamente segnalati, effettuati con auto di servizio visibili ed identificabili»".


1.0.5
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

“Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)


1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione».”



1.0.6
Il Relatore

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

Al comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio con o senza impiego di un carrello “dolly”; per semirimorchio, si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello dolly e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello dolly”.»


1.0.7
Il Relatore

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

“a) al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dal seguente:
«2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2007.».


1.0.8
Il Relatore
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «di simbolo o dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture delle quali può individuarsi la persona fisica interessata».


1.0.9
Fabris, Filippelli, Righetti, Pedrini

Dopo l'articolo 1, agiungere il seguente:

“Art. 1-bis
(Misure per la semplificazione amministrativa nel settore della circolazione stradale)

1. Al comma 1 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali degli autoveicoli, i cui componenti, regolarmente omologati, presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo».
Conseguente, al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 236 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole da: «Qualora tale rilascio» a: «della modifica», sono soppresse.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le relative modifiche al Regolamento attuativo».”


1.0.10
Pedrazzini

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis
(Misure per la semplificazione amministrativa nel settore della circolazione stradale)

Al comma 1 dell'articolo 78 del Nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo».”


1.0.11
Il Relatore

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis


1. All’articolo 79 del “Nuovo codice della strada”, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell’art. 80 e dell’art. 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter”

2. All’appendice IX, prevista dall’articolo 238 del Regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto 1 della Tabella (Dispositivi di Frenatura) è sostituito dal seguente:

Veicoli di cui all’art. 80, Veicoli di cui all’art. 80,
comma 4 del codice comma 3 del codice
(revisione annuale) (revisione 4 anni poi 2 anni)

1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura
1.1 Freno di servizio 1.1 Freno di servizio
1.1.1 Stato meccanico 1.1.1 Stato meccanico
1.1.2 Efficienza 1.1.2 Efficienza
1.1.3 Equilibratura 1.1.3 Equilibratura
1.1.4 Pompa a vuoto e compressore 1.1.4. Spessore e stato del disco freno
1.1.5. Spessore e stato del disco freno
1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico 1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza 1.2.2 Efficienza
1.2.3 Equilibratura
1.3. Freno a mano
1.3.1. Stato meccanico
1.3.2. Efficienza
1.4. Freno di rimorchio o semirimorchio
1.4.1. Stato meccanico – frenatura automatica
1.4.2. Efficienza”


1.0.12
Il Relatore

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis


Il comma 14 dell’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

a) al primo periodo la parola «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dai casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) nel secondo periodo le parole da «ovvero» fino a «revisione.» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l’organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso un’officina di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo del veicolo, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.»”.


1.0.13
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis
(Modifiche dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis - I velocipedi».”


1.0.14
Morra, Pessina, Cherchi

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa» sono inserite le seguenti: «, carta valori, » e le parole: «che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264» sono soppresse".


1.0.15
Meduri, Demasi

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis


1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa» sono inserite le seguenti: «, carta valori, » e le parole: «che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264» sono soppresse".


1.0.16
Maffioli, Forte

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis
1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa» sono inserite le seguenti: «, carta valori, » e le parole: «che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264» sono soppresse".


1.0.17
Pellegrino, Forte

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa» sono inserite le seguenti: «, carta valori, » e le parole: «che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264» sono soppresse".


1.0.18
Il Relatore

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All’ articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole «da euro 35,00 a euro 143,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500,00 a euro 2.000,00»;
b) al comma 14, nel primo periodo, le parole «dai commi 5,6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7»; nel secondo periodo le parole «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»; nell’ultimo periodo le parole «Alle violazioni previste dai commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9».


1.0.19
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis.
(Requisiti per la guida dei quadricicli).

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «01-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di quadricicli è esteso a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non siano titolari di patente di guida. Coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non siano muniti di patente di guida conseguono il certificato di idoneità alla guida previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. E' fatto divieto al maggiorenne di utilizzare i quadricicli in caso di revoca, ritiro, sospensione o scadenza della validità della patente di guida.»”


1.0.20
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis.
(Requisiti per la guida dei quadricicli).


1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «01-bis. Al maggiorenne è fatto divieto di condurre quadricicli nel caso in cui non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida. E' fatto, altresì, divieto al maggiorenne di utilizzare i quadricicli in caso di revoca, sospensione o scadenza della validità della patente di guida. Per guidare un quadriciclo, il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terreste, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.»”

1.0.21
Fabris, Filipppelli, Righetti, Pedrini


Dopo l’articolo aggiungere il seguente articolo:

“Art. 1-bis

All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Ai fini dei requisiti di sicurezza dei quadricicli di cui al decreto 31 gennaio 2003 – Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 91/61/CEE) – il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, contenente norme relative all’accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti principi:
a) dovrà prevedere l’esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli ivi comprese le prove di sicurezza dell’impianto elettrico;
b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza».”

1.0.22
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:


“Art. 1-bis.

1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «11-bis» aggiungere le seguenti «Per guidare un ciclomotore a tre ruote o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore è necessario aver conseguito la patente di guida ed aver compiuto 18 anni di età»”.



1.0.23
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

“Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)


1. Al comma 1-ter dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sopprimere le parole «coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore;»”.


1.0.24
Il Relatore


Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-quater l’ultimo periodo è soppresso.”


1.0.25
Cicolani

All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 1-quater l'ultimo periodo è soppresso."


1.0.26
Il Relatore

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole «3,5 t»sono sostituite con «5 t», ovunque ricorrano”.


1.0.27
Chirilli

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole «3,5 t» sono sostituite con «5 t», ovunque ricorrano".


1.0.28
Tunis

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole «3,5 t» sono sostituite con «5 t», ovunque ricorrano".


1.0.29
Crema

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole «3,5 t» sono sostituite con «5 t», ovunque ricorrano".


1.0.30
Guasti, Pasinato

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole «3,5 t» sono sostituite con «5 t», ovunque ricorrano".


1.0.31
Pessina

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole «3,5 t» sono sostituite con «5 t», ovunque ricorrano".


1.0.32
Il Relatore

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole «a 3,5 t» sono aggiunte le seguenti: «autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t»


1.0.33
Pessina

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole «a 3,5 t» sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t".


1.0.34
Pasinato

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole «a 3,5 t» sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t".


1.0.35
Chirilli

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis


All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole «a 3,5 t» sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t".


1.0.36
Crema

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole «a 3,5 t» sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t".


1.0.37
Tunis

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole «a 3,5 t» sono aggiunte le seguenti: «autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t»".


1.0.38
Il Relatore

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis
Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

1. All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L’iscrizione nell’elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l’abilitazione all’esercizio della professione nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all’esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell’elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell’avvenuta frequenza. L’iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all’effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l’elenco.»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Avverso il giudizio delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi degli accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della SpA Ferrovie dello Stato.»;

2. All’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell’ufficio,»;

3. All’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest’ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all’articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull’osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All’accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l’accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall’elenco.»;

4. In fase di prima applicazione dell’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, possono essere altresì iscritti nell’elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività i servizio presso l’Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell’Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della SpA Ferrovie dello Stato, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono presiedute dal medico responsabile dell’Ufficio medico legale dell’Unità sanitaria locale presso la quale opera la Commissione; in mancanza di detto ufficio le Commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell’Unità sanitaria locale, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le Commissioni Medico locali sono composte di due membri effettivi e di due supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l’Azienda sanitaria locale dove opera la Commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti ai sensi del comma 4 del presente articolo, nell’elenco istituito presso l’Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall’articolo 330, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le Commissioni medico locali sono integrate da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti nell’Albo professionale nei casi previsti all’articolo 119, comma 9 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


1.0.39
Chirilli

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis

Al comma 1 premettere il seguente:

«1. All'articolo 119, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché da medici specialisti in medicina legale, in regime libero-professionale”.»


1.0.40
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis.

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sopprimere il secondo periodo del comma 7.”

1.0.41
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.

Dopo l’articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sulla patente a punti e in materia di requisiti, esame di idoneità, durata e conferma della patente di guida).
1. La tabella dei punteggi prevista all’articolo 126-bis è integrata come segue:
a) sono anteposti i seguenti punti:
art. 9-bis, comma 1 …………………………………….…….. 10
art. 9-ter, comma 1 …………………………………………… 10
art. 10, comma 18 ………………………………………….…. 10
art. 10, comma 19 …………………………………………….... 5
art. 79, comma 4 …………………………………………….…. 4;
b)
c) la prima parte dell’alinea dell’articolo 146 è così modificata: “comma 2, segnali stradali di obbligo, limitazione o divieto ad eccezione di quelli di divieto di sosta o di fermata, nei centri abitati ………..….….….......................2
fuori dei centri abitati ………….… 4”;
d)
e) dopo l’alinea “Art. 154” è aggiunto il seguente:
“Art. 157, comma 1, prima parte, …………………..…………... 2
comma 4, ………………………………….................. 2
comma 7, ………………………………...................... 4”;
f) l’alinea relativo all’art. 158 è così sostituita:
“Art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e), f) g) e h) ………........... 3
comma 2, lettere b), d), g) e h) …………………..…... 2”.

2. All’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L’iscrizione nell’elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l’abilitazione all’esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all’esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell’elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell’avvenuta frequenza. L’iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all’effettuazione degli accertamenti suindicati esclusivamente nella Provincia in cui si trova l’elenco.”.

3. All’articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole “può svolgersi” sono aggiunte le seguenti: “, subordinatamente alle esigenze organizzative dell’ufficio,”.

4. All’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest’ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all’articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.”;

b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

“5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull’osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All’accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l’accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall’elenco.”.

5. In fase di prima applicazione dell’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, possono essere altresì iscritti nell’elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l’Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell’Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Soc. FS S.p.A., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall’articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l’Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.

7. Al comma 3 dell’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “i medici di cui all’articolo 119, comma 2 del codice” sono aggiunte le seguenti: “, nonché di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo professionale”.
8. Il comitato tecnico previsto dall’articolo 119, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell’ordine degli psicologi.

Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti).
1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui al comma precedente appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.”.

2. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. E’ vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-bis.”.

Art. 1-quater.
(Sanzione accessoria della sospensione o della revoca del documento di guida per ciclomotori e modificazioni alle norme sulla revoca della patente).

1. Dopo l’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“Art. 218-bis. (Sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori). – 1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, essa si applica anche ai conducenti muniti di patente che guidano ciclomotori.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano negli stessi casi e con analoga procedura anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.”.

2. All’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nella ipotesi di condanna per omicidio colposo causato da incidente stradale, a seguito di violazione di una delle norme di comportamento o per inosservanza della segnaletica stradale quando la violazione sia stata commessa da conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli articoli 186 e 187.”.

3. 3. E’ abrogato l’articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come introdotto dall’articolo 5-bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 2005, n. 168.

Art. 1-quinquies.
(Disposizioni integrative alle norme che disciplinano il trasporto di persone sui veicoli e sull’uso del casco protettivo).
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 169, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
“10-bis. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 7 consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e la sospensione della patente per analoga durata, ai sensi del capo I, sezione II, Titolo VI. In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-sexies dell’articolo 213”;

b) all’articolo 170, comma 7, le parole “per trenta giorni” sono sostituite con le seguenti: “per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-sexies dell’articolo 213.”;

c) all’articolo 171, comma 3, le parole “per trenta giorni” sono sostituite con le seguenti: “per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-sexies dell’articolo 213”;

d) all’articolo 171, comma 1-bis, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché il conducente di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1kW e con velocità massima di costruzione di 18 km/h.”;

g) al comma 2-sexies dell’articolo 213, sostituire le parole "È sempre" con le seguenti: "in caso di recidiva è".

Art. 1-sexies.
(Disposizioni relative ai veicoli dei corpi e dei servizi di polizia provinciale)

1. I veicoli in dotazione dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e municipale, destinati esclusivamente all’impiego nei servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico, previsto dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510.
2. Ai veicoli di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1983, n. 53.”.
Art. 1-septies.
(Disposizioni in materia di gestione e controllo dell’uso delle strade)
1. Allo scopo di consentire agli enti proprietari di strade una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all’articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 150 e ad euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro 500 ad euro 2.000;
b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16 comma 4, 18 comma 5, 20 comma 4, 22 comma 11, 29 comma 3, 31 comma 2, 32 comma 6 e 33 comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 500 e ad euro 2.000;
c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17 comma 3 e 30 comma 8, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 1.000 e ad euro 4.000;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all’articolo 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 250 e ad euro 1.000.

2. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 12-bis (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). –
1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di “ausiliari del traffico”.

2 .Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l’esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;
d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l’impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lett. b).
5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata ed alle aree di sosta o parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

6. Alla procedura sanzionatoria provvede l’ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L’attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio.”.

3. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. L’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 7 – (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i Comuni con ordinanza del sindaco possono, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2;
b) limitare o vietare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413 e del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle direttive ministeriali e della Regione;
c) adottare i provvedimenti di cui all’articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, per le strade all’interno dei centri abitati e per le altre strade comunali;
d) emanare le direttive per l’adozione delle ordinanze previste al comma 2, lettera b), n. 12), previa intesa con i soggetti interessati;

2. I Comuni possono inoltre:
a) con delibera della giunta comunale:1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;2) fissare i corrispettivi dovuti al Comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l’area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli; 3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all’articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;5) riservare strade, tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare i necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a ciò necessari, razionalizzandone l’esercizio e riducendo l’inquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 t, assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;8) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell’articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;
b) con ordinanza dirigenziale:9) adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere c) e d);10) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima;
11) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dal Comune stesso, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di parking valet, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari;12) stabilire la disciplina del transito e della sosta nelle aree non di proprietà comunale e in quelle private aperte all’uso pubblico di interesse per la mobilità urbana realizzati conformemente agli strumenti urbanistico-edilizi, quali parchi, autoporti, università, ospedali, mercati e supermercati, impianti sportivi od ad uso ludico, parcheggi in strutture o in superficie aperti al pubblico, ivi compresi quelli destinati al servizio di strutture ricettive, commerciali, di trasporto od economico-produttive; 13) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;14) prevedere l’installazione di dissuasori per l’accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;15) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione o della sosta ai fini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;16) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di interventi per la sicurezza stradale, salvo quelli di competenza della giunta.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del Comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell’ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d’urgenza o di durata temporanea, comunque fino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l’obbligo di darne comunicazione all’ente proprietario e la facoltà di quest’ultimo di formulare le proprie osservazioni.4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo del segnale.6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento. Con direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni sentita l’ANCI, sono stabilite le caratteristiche dei segnali stradali da utilizzare per la regolamentazione e la limitazione della sosta nelle aree e nei parcheggi tariffati ai sensi del comma 2, lettera a), n. 1).
7. Le strutture di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o al transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti al Comune, sono destinati all’allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei Comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all’uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal Comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all’interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il Comune disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.10. Il Comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l’importo di cinquecento euro, il Comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell’articolo 2756 del codice civile.11. I Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.12. I Comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l’autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l’ufficio tecnico del traffico, prevedendo, all’interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del Comune (mobility manager di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.13. I Comuni possono prevedere l’installazione e l’esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate e nelle aree destinate al carico e scarico delle merci, ai fini del controllo e dell’accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l’installazione, la rilevazione, l’utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell’impianto, le caratteristiche e i criteri per l’omologazione degli impianti stessi.14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i Comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei residenti nella zona od assimilati, a titolo gratuito od oneroso.16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti in materia da esse adottati.17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centocinquanta ad euro seicento. In tali casi si applica anche l’articolo 6, comma 15, eccetto l’ultimo periodo.18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell’articolo 146. Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la sosta non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento della corrispondente sanzione prevista per gli altri veicoli.19. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del Titolo VI.20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a venti euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. La sanzione si applica con le stesse modalità anche nei casi di sosta tariffata.21. Ferma restando l’applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell’ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all’articolo 157, comma 8.
22. Chiunque rende in tutto o in parte non visibile o non leggibile la targa del veicolo, al fine di eludere il controllo all’accesso o al transito ai varchi delle zone a traffico limitato o delle altre zone controllate con sistemi automatici di rilevamento del passaggio del veicolo, salvo che il fatto costituisca reato e salvo l’eventuale sanzione prevista dall’articolo 102, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro duemila. Della violazione risponde, in concorso con il conducente, il proprietario del veicolo o gli altri soggetti previsti dall’articolo 196, comma 1.
23. Chiunque, autorizzato a circolare o solamente a sostare nelle zone a traffico limitato o nelle altre zone regolamentate in deroga alla disciplina stabilita dal Comune, è tenuto ad esporre all’interno del veicolo in modo ben visibile il permesso o il contrassegno previsto. Alla mancata esposizione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta ad euro duecento.
24. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta determinato a norma del comma 2, punto 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentacinque ad euro centoquaranta. Se l’omesso pagamento della tariffa viene effettuato entro le 48 ore feriali successive all’ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal Comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 10, ridotte alla metà.”.

5.All’articolo 138, comma 11, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e).”.

6.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l’UPI e l’ANCI, adotta le disposizioni regolamentari per l'attuazione di tale norma. A decorrere dal 1° gennaio 2006 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall’articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché alla tassazione prevista a norma dell’articolo 17, comma 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e dal regolamento approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1998, n. 223.


1.0.42
Fabris Filippelli Righetti Pedrini


Dopo l’articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 1-bis. (Disposizioni sulla patente a punti e in materia di requisiti, esame di idoneità, durata e conferma della patente di guida).
1. La tabella dei punteggi prevista all’articolo 126-bis è integrata come segue:
h) sono anteposti i seguenti punti:
art. 9-bis, comma 1 …………………………………….…….. 10
art. 9-ter, comma 1 …………………………………………… 10
art. 10, comma 18 ………………………………………….…. 10
art. 10, comma 19 …………………………………………….... 5
art. 79, comma 4 …………………………………………….…. 4;
i) la prima parte dell’alinea dell’articolo 146 è così modificata: “comma 2, segnali stradali di obbligo, limitazione o divieto ad eccezione di quelli di divieto di sosta o di fermata, nei centri abitati ………..….….…. 2
fuori dei centri abitati ………….… 4”;
j) dopo l’alinea “Art. 154” è aggiunto il seguente:
“Art. 157, comma 1, prima parte, …………………..…………... 2
comma 4, ………………………………….................. 2
comma 7, ………………………………...................... 4”;
k) l’alinea relativo all’art. 158 è così sostituita:
“Art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e), f) g) e h) ………........... 3
comma 2, lettere b), d), g) e h) …………………..…... 2”.
2. All’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L’iscrizione nell’elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l’abilitazione all’esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all’esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell’elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell’avvenuta frequenza. L’iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all’effettuazione degli accertamenti suindicati esclusivamente nella Provincia in cui si trova l’elenco.”.

3. All’articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole “può svolgersi” sono aggiunte le seguenti: “, subordinatamente alle esigenze organizzative dell’ufficio,”.

4. All’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest’ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all’articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.”;

b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

“5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull’osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All’accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l’accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall’elenco.”.

5. In fase di prima applicazione dell’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, possono essere altresì iscritti nell’elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l’Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell’Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Soc. FS S.p.A., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall’articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l’Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.

7. Al comma 3 dell’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “i medici di cui all’articolo 119, comma 2 del codice” sono aggiunte le seguenti: “, nonché di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo professionale”.
8. Il comitato tecnico previsto dall’articolo 119, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell’ordine degli psicologi.

Art. 1-ter. (Disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti).
1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui al comma precedente appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.”.

2. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. E’ vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-bis.”.

Art. 1-quater. (Sanzione accessoria della sospensione o della revoca del documento di guida per ciclomotori e modificazioni alle norme sulla revoca della patente).
4. Dopo l’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 218-bis. (Sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori). – 1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, essa si applica anche ai conducenti muniti di patente che guidano ciclomotori.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano negli stessi casi e con analoga procedura anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.”.


5. All’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nella ipotesi di condanna per omicidio colposo causato da incidente stradale, a seguito di violazione di una delle norme di comportamento o per inosservanza della segnaletica stradale quando la violazione sia stata commessa da conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli articoli 186 e 187.”.
3. E’ abrogato l’articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come introdotto dall’articolo 5-bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 2005, n. 168.

Art. 1-quinquies. (Disposizioni integrative alle norme che disciplinano il trasporto di persone sui veicoli e sull’uso del casco protettivo).
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 169, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
“10-bis. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 7 consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e la sospensione della patente per analoga durata, ai sensi del capo I, sezione II, Titolo VI. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente è da quattro a dodici mesi.”;
b) all’articolo 170, comma 7, le parole “per trenta giorni” sono sostituite con le seguenti: “per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi.”;
c) all’articolo 171, comma 3, le parole “per trenta giorni” sono sostituite con le seguenti: “per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi.”;
d) all’articolo 171, comma 1-bis, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché il conducente di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1kW e con velocità massima di costruzione di 18 km/h.”;
l) il comma 2-sexies dell’articolo 213 è abrogato.


1.0.43
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:


“Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)



1. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sopprimere le parole «doppio del».”


1.0.44
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:


“Articolo 1-bis

(Modifiche all'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)



1. All'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole «al comma 9» con le seguenti: «al comma 6».”

1.0.45
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:


“Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)


1. Il comma 1 dell’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle sicurezza della circolazione e delle tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 110 Km/h per le autostrade e per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Nei centri residenziali dei centri urbani la velocità massima non può superare i 30 Km/h.».”


1.0.46
Fabris Filippelli Righetti Pedrini

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis
(Modificazioni al Nuovo Codice della Strada in materia di limiti di velocità)

1. Al comma 1 dell’articolo 142 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sopprimere il secondo ed il terzo periodo”.


1.0.47
Mugnai

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 142 del nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I limiti di velocità di cui al precedente comma, ad esclusione di quelli previsti per le strade nei centri abitati e per le strade urbane, possono essere derogabili nella misura del 20 per cento, e comunque non possono eccedere i 160 km orari, da coloro che sono in possesso della patente di guida da almeno cinque anni, qualora le caratteristiche di sicurezza del veicolo, le condizioni della strada e le condizioni atmosferiche lo consentano»."


1.0.48
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
"Art.1-bis

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, con specifica attestazione documentale»; b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. E' fatto obbligo di rendere visibili gli agenti rilevatori. Nel regolamento sono indicate le modalità d'impiego delle apparecchiature e dei mezzi di accertamento delle violazioni, tali da garantire la sicurezza della circolazione stradale e senza esporre ad inutili rischi gli utenti della strada»."


1.0.49
Cicolani

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

1. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI.».

2. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

3. All’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter», sono soppresse.
b) il comma 1-ter è soppresso.”


1.0.50
Il Relatore

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

1. Il comma 7 bis dell’articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l’autorizzazione a potersi recare presso l’ufficio più vicino indicato dall’organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l’organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all’ufficio indicato dall’organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.»

2. Il comma 4-bis dell’articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l’autorizzazione a potersi recare presso l’ufficio più vicino indicato dall’organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l’organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all’ufficio indicato dall’organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo».”

1.0.51

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:


«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)


1. All'articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I velocipedi di cui al comma precedente possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86.»”



1.0.52
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:


«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)



1. Al comma 9 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole «1,5 grammi» con le seguenti: «1 grammo».”


1.0.53
Fabris, Filippelli, Righetti, Pedrini
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente articolo:
“Art. 1-bis
Modificazioni all'articolo 189 comma 8 del Nuovo Codice della Strada".

1. Sostituire l'articolo 189, comma 8, del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il seguente:

«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187.»”


1.0.54
Sodano, Ruvolo, Compagna

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis

All'articolo 213, comma 2 quinquies e comma 2 sexies, del Nuovo Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito indicato: "decreto n. 285 del 1992", sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 2 quinquies. Sostituire la parola «trenta» con «novanta»
b) comma 2 sexies. Sostituire la parola «confisca» con «sequestro»; sono soppresse le parole «o per commettere un reato»; sono soppresse le parole «o per il reato»; alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: «Il veicolo è successivamente restituito al legittimo proprietario previo nuovo conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore “patentino”»".


1.0.55
Cicolani

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis

All’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-sexies è soppresso”.


1.0.57
Pedrazzini

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
"Art.1-bis.
(Modifiche all'articolo 213 del Nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

All'articolo 213, comma 2-sexies del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è soppresso e sostituito dal seguente: «E' sempre disposto il sequestro per 30 giorni in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui all'articolo 171 ed è sempre disposta la confisca nel caso in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato siano stati commessi da un detentore maggiorenne, sia che siano stati commessi da un detentore minorenne»".


1.0.58
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
"Art.1-bis.

1. All'articolo 213 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-sexies, primo periodo, sono abrogate le parole: «per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171» e le parole: «la violazione amministrativa o»;
b) al comma 2-sexies, secondo periodo, le parole: «la violazione» sono sostituire dalle seguenti: «il reato»."


1.0.59
Pedrazzini

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
“Art.1-bis.
(Modifiche all'articolo 213 del Nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

All'articolo 213, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
alla parola «la confisca» sostituire: «il sequestro per 30 giorni».
Contestualmente, dopo la parola «170» aggiungere le seguenti: «commi 2,4,5»”.


1.0.60
Pedrazzini

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
“Art.1-bis.
(Modifiche all'articolo 213 del Nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

All'articolo 213, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
alla parola «la confisca» sostituire le parole con: «il sequestro per 30 giorni»".


1.0.61
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art.1-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate le parole: «E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo »".


1.0.62
Pasinato

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
“Art.1-bis.
(Norma per accelerare la procedura di revisione dei veicoli)

All'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole «della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole». Conseguentemente al comma 2, dopo le parole «La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dall'organo accertatore se si tratta della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole,»”.


1.0.63
Pasinato

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art.1-bis.
(Norma per accelerare la procedura di revisione dei veicoli)

All'articolo 216, al comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1.bis. Al fine di accelerare la procedura di revisione, è facoltà dell'organo accertatore rilasciare, su richiesta dell'interessato, copia della carte di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, dando contestuale comunicazione del rilascio al competente ufficio del Dipartimento trasporti terrestri.".


1.0.64
Montalbano, Guasti, Chirilli

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
“Art.1-bis.
(Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada)

Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 160, è inserito il seguente: «4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate ai sensi del presente articolo spettano allo Stato e sono destinati alle finalità indicate dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»”.


1.0.65
Mugnai

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art.1-bis.
(Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada)

Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 160, è inserito il seguente: «4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate ai sensi del presente articolo spettano allo Stato e sono destinati alle finalità indicate dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»”.


1.0.66
Pedrazzini

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
“Art.1-bis.

Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 160, è inserito il seguente: «4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate da qualsiasi organo di Polizia, anche locale, ai sensi del presente articolo, sono destinati allo Stato per le finalità indicate dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 almeno per l'80 per cento. I proventi così ottenuti sono utilizzati nelle regioni in cui le sanzioni amministrative sono elevate in proporzione alle corrispondenti entrate.»”.

1.0.67
Fabris Filippelli Righetti Pedrini

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente articolo:
“Art. 1-bis
(Norme in materia di dispositivi per la sicurezza nelle manovre in retromarcia
di veicoli pesanti)

1. Al fine di rendere più sicura la effettuazione di manovre di retromarcia dei veicoli di grandi dimensioni a campo di visibilità posteriore limitato, è fatto obbligo di allestire i veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica o pneumoidraulica con un dispositivo ausiliario di frenatura destinato a provocare, in modo istantaneo e automatico, l’arresto del veicolo.
2. Il dispositivo di cui al comma 1 deve consistere in uno o più sensori ubicati nella parte posteriore del veicolo capaci di rilevare la presenza di un ostacolo, nonché di provocare, in modo istantaneo e automatico, l’arresto del veicolo, impedendo l’eventuale contatto.”



1.0.70
Il Relatore

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
"Art.1-bis
(Miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni di cui alla tabella allegata all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua, maggiori entrate pari a 45 milioni di euro. Dette maggiori entrate annue sono destinate, quanto a 15 milioni di euro all'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità e quanto a 30 milioni di euro al funzionamento ed allo sviluppo del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, l'assegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli stanziamenti di cui al presente comma.
2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata l'ulteriore proroga del contratto vigente, per il tempo necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento, in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al precedente comma.".


1.0.71
Fabris Filippelli Righetti Pedrini


Dopo l’articolo 1 aggiungere i seguenti articoli:
“Art. 1-bis
(Nuove norme finalizzate alla individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada)

1. La presente legge si applica a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.
Art. 1-ter
(Modalità di applicazione)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui all’articolo 1 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l’idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
2. Qualora le confezioni di prodotti di cui all’articolo 1 fossero troppo piccole per riportare il simbolo di cui al comma 1, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione, evitando di scrivere sulla piegatura del cartoncino medesimo.
Art. 1-quater
(Disposizioni transitorie)

1.Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui all’articolo 1 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2005.
2.La distribuzione dei prodotti indicati all’articolo 1 confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.
Art. 1-quinquies
(Sanzioni)

1. Qualora i prodotti di cui all’articolo 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2006 senza l’indicazione del simbolo di cui all’articolo 2, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 10.000 a 25.000 euro.
2. Nell’ipotesi prevista dal comma 1, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l’adempimento.
3. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della salute può sospendere l’autorizzazione all’immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.”


1.0.72
Fabris Filippelli Righetti Pedrini
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

“Art. 1-bis
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso)

1. All’articolo 589 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall’articolo 99, primo comma».
2. All’articolo 590 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
3. All’articolo 593 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall’articolo 99, primo comma».”

1.0.73
Fabris, Filippelli, Righetti, Pedrini
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente articolo:
“Art. 1-bis
(Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di sedici anni)

1. All’articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto a pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona, che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno»;
b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«È fatto obbligo per l’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma».”
1.0.74
Fabris, Filippelli, Righetti, Pedrini
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente articolo:
“Art. 1-bis
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche ed in forma ambulante)

1. Il comma 5 dell’articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.”


1.0.75
Fabris, Filippelli, Righetti, Pedrini
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente articolo:
“Art. 1-bis
(Divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali)

1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.”

1.0.76
Fabris Filippelli Righetti Pedrini
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

“Art. 1-bis
(Divieto di vendita e somministrazionedi bevande alcoliche mediate l’utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico)

1. È vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l’utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.”


1.0.77
Fabris, Filippelli, Righetti, Pedrini
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente articolo:
“Art. 1-bis
(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rishi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica)

1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, congiuntamente all’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre, all’entrata o all’uscita dei locali, cartelli che riproducono la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcolemica espirata nell’aria alveolare espirata di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.
2. Tutti i titolari di locali di cui al comma 1 devono altresì esporre, all’entrata o all’uscita dei locali, cartelli che riproducono le quantità riprodotte in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebrezza (0,5 grammi/litro) di cui alle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.

Tabella A
        Alcolemia gr/l
        Sintomo
        Descrizione
        Min 0,3
        Sobrietà
        Nessun sintomo evidente anche se il soggetto può essere più loquace e provare un senso di benessere
        0,3/0,80
        Euforia
        Aumento della sicurezza, diminuzione delle inibizioni, perdita di concentrazione, difficoltà ad eseguire movimenti coordinati e precisi, affievolimento dei processi psicomotori, diminuzione della capacità di guida, vertigini, diminuzione della acuità visiva, riduzione dell’olfatto e del gusto
        0,90/1,20
        Eccitazione
        Instabilità emotiva e perdita di giudizio, calo di coordinazione e percezione sensoriale, mancanza di equilibrio, nausea, desiderio di sdraiarsi, allungamento dei tempi di reazione
        1,00/2,00
        Frastornamento
        Andamento oscillante, allungamento ulteriore dei tempi di reazione, marcata inabilità alla guida, mani e lingua scosse da tremori
        1,60/2,70
        Confusione
        Disorientamento marcato, confusione mentale e vertigini, paura esagerata, rabbia, tristezza, perdita della percezione dei colori, forme e dimensioni, calo della percezione del dolore, equilibrio instabile, possibilità di coma.
        2,50/3,70
        Stordimento
        Apatia, amnesia, inerzia generale, quasi paralisi, netta mancanza di risposta agli stimoli, incapacità di stare in piedi, di camminare, vomito, incontinenza, coma o sonno profondo.
        3,50/4,50
        Incapacità di parlare
        Coma e perdita di conoscenza, riflessi quasi nulli o inesistenti, abbassamento della temperatura corporea, circolazione sanguigna e respirazione difficoltosa, possibile decesso
        min 5,00
        Morte
        Conseguenze letali. Decesso per paralisi respiratoria


Tabella B
MASCHI
Tipo di bevanda
Gradazionealcolica
della bevanda
Peso corporeo espresso in Kg.
60
        6570
75
808590
Quantità in cm3 di bevanda che determinail superamento del tasso alcoolemico minimo di 0,5 g/l
        Birra normale
        4%
        683
        739
        796
        8539109671024Birra doppio malto
        7%
        390
        423
        455
        488520553 585Vino da tavola
        10%
        273
        296
        319
        341364387 410Vino forte
        13%
        210
        228
        245
        263280298 315Aperitivi
        18%
        152
        164
        177
        190202215 228Liquori
        25%
        109
        118
        127
        137146155 164Superalcolici
        40%
        68
        74
        80
        85 9197 102
Tabella C
FEMMINE
Tipo di bevanda
Gradazionealcolica
della bevanda
Peso corporeo espresso in Kg.
50
        5560
65
707580
Quantità in cm3 di bevanda che determinail superamento del tasso alcoolemico minimo di 0,5 g/l
        Birra normale
        4%
        488
        536
        585
        634683731780Birra doppio malto
        7%
        279
        306
        334
        362390418 446Vino da tavola
        10%
        195
        215
        234
        254273293 312Vino forte
        13%
        150
        165
        180
        195210225 240Aperitivi
        18%
        108
        119
        130
        141152163 173Liquori
        25%
        78
        86
        94
        101109117 125Superalcolici
        40%
        49
        54
        59
        63 6873 78
Tabella D
Tabella litri/cm3
1 litro = 1000 cm3;
3/4 litro = 750 cm3;
1/2 litro = 500 cm3;
1/8 litro = 125 cm3.”


1.0.78
Zanda

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art.1-bis
(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione)

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 1004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.
2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.".


1.0.79
Zanda

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art.1-bis
(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.
2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.
3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura può avvalersi di consulenze esterne.".


1.0.80
Zanda

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art.1-bis
(Misure per favorire il rinnovo del parco dei veicoli adibiti a trasporto pubblico nella aree urbane)

1. Al fine di contribuire alla spesa dei comuni per interventi destinati alla conversione dei veicoli adibiti a trasporto pubblico in veicoli a trazione elettrica o a metano è riconosciuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i requisiti dei progetti da ammettere al finanziamento e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n, 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.".


1.0.81
Zanda

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art.1-bis
(Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno)

1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n, 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.".


1.0.82
Zanda

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art.1-bis
(Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano per autotrazione)

1. Al fine di incentivare un maggiore impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane indicate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nelle ulteriori aree individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e sulla rete autostradale, i finanziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e per l'erogazione di incentivi ai cittadini e agli operatori di cui al decreto del Direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2002 sono incrementati di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. I soggetti destinatari degli incentivi di cui al comma 1 sono:
a) le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, anche integrativi e complementari;
b) le aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilità;
c) le aziende o i singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza, servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i quantitativi e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n, 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.".


1.0.83
Zanda

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art.1-bis
(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n, 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.".


1.0.84
Veraldi

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
"Art.1-bis
:
"E' abrogato il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni".

Conseguentemente il titolo del decreto-legge è così modificato:

"Misure urgenti in materia di guida dei veicoli, patente a punti e trasporto".


1.0.85
Veraldi

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
"Art.1-bis
(Abrogazione di disposizioni in materia di assistenza automobilistica)

1. E' soppresso il corso di formazione professionale previsto dal comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, disciplinante l'attività di consulenza ed assistenza automobilistica, e successive modificazioni; sono soppresse inoltre tutte le disposizioni che in detta legge e nella legge 4 gennaio 1994, n. 11, vi fanno riferimento. E' conseguentemente soppresso il vincolo di frequenza del citato cordo per l'autorizzazione definitiva all'esercizio della menzionata attività e per l'accesso all'esame di cui all'articolo 5 della predetta legge 264/1991 ferme le deroghe previste al possesso del titolo di studio."

Conseguentemente il titolo del decreto-legge è così modificato:

"Misure urgenti in materia di guida dei veicoli, patente a punti e trasporto".