(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1.0.6 Il Relatore
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
“2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L’iscrizione nell’elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l’abilitazione all’esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all’esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell’elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell’avvenuta frequenza. L’iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all’effettuazione degli accertamenti suindicati esclusivamente nella Provincia in cui si trova l’elenco.”.
3. All’articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole “può svolgersi” sono aggiunte le seguenti: “, subordinatamente alle esigenze organizzative dell’ufficio,”.
4. All’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest’ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all’articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.”;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
“5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull’osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All’accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l’accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall’elenco.”.
5. In fase di prima applicazione dell’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, possono essere altresì iscritti nell’elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l’Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell’Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Soc. FS S.p.A., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall’articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l’Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.
7. Al comma 3 dell’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “i medici di cui all’articolo 119, comma 2 del codice” sono aggiunte le seguenti: “, nonché di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo professionale”. 8. Il comitato tecnico previsto dall’articolo 119, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell’ordine degli psicologi.
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui al comma precedente appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.”.
2. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. E’ vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.”;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-bis.”.
4. All’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest’ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all’articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.”;
7. Al comma 3 dell’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “i medici di cui all’articolo 119, comma 2 del codice” sono aggiunte le seguenti: “, nonché di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo professionale”. 8. Il comitato tecnico previsto dall’articolo 119, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell’ordine degli psicologi. Art. 1-ter. (Disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti). 1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 1-quater. (Sanzione accessoria della sospensione o della revoca del documento di guida per ciclomotori e modificazioni alle norme sulla revoca della patente). 4. Dopo l’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: “Art. 218-bis. (Sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori). – 1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, essa si applica anche ai conducenti muniti di patente che guidano ciclomotori. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano negli stessi casi e con analoga procedura anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.”. 5. All’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nella ipotesi di condanna per omicidio colposo causato da incidente stradale, a seguito di violazione di una delle norme di comportamento o per inosservanza della segnaletica stradale quando la violazione sia stata commessa da conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli articoli 186 e 187.”. 3. E’ abrogato l’articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come introdotto dall’articolo 5-bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 2005, n. 168. Art. 1-quinquies. (Disposizioni integrative alle norme che disciplinano il trasporto di persone sui veicoli e sull’uso del casco protettivo). 2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 169, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: “10-bis. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 7 consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e la sospensione della patente per analoga durata, ai sensi del capo I, sezione II, Titolo VI. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente è da quattro a dodici mesi.”; b) all’articolo 170, comma 7, le parole “per trenta giorni” sono sostituite con le seguenti: “per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi.”; c) all’articolo 171, comma 3, le parole “per trenta giorni” sono sostituite con le seguenti: “per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi.”; d) all’articolo 171, comma 1-bis, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché il conducente di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1kW e con velocità massima di costruzione di 18 km/h.”; l) il comma 2-sexies dell’articolo 213 è abrogato. 1.0.43 Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
(Modifiche all'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1.0.45 Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1.0.51
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.
(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
«6-bis. I velocipedi di cui al comma precedente possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86.»”
1.0.52 Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Turroni, Zancan.
(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)