LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDI' 2 LUGLIO 2003
231a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO



Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. - Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri.- Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. - Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. - Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. - Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI.- Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT.- Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA.- Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri.- Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. - Norme in materia di tutela delle "televisioni di strada"

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. - Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

La Commissione procede all’esame degli emendamenti e dei subemendamenti relativi all’articolo 20.

Il relatore, presidente GRILLO, illustra l’emendamento 20.1000, interamente sostitutivo dell’articolo 20, relativo alla nuova disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.. In particolare, si sofferma sul comma 5 il quale prevede la nomina di un presidente di garanzia che deve essere effettuata dal Consiglio nell’ambito dei suoi membri e che diventa efficace solo dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, che a tal fine delibera a maggioranza dei due terzi.

Il senatore FALOMI illustra i subemendamenti proposti dal Gruppo dei DS - L'Ulivo all’emendamento 20.1000, rilevando che lo schema previsto per la nomina del Consiglio di amministrazione non è soddisfacente poiché non riesce a coniugare il momento strategico dell'indirizzo politico con le finalità del servizio pubblico. Ritiene che la RAI possa certamente essere partecipata dal capitale privato, pur mantenendo tuttavia la propria missione pubbliche. Osserva poi che, nella formula proposta dal relatore, si assiste ad una regressione della prerogativa parlamentare sulla nomina dei vertici della RAI. L'alternativa proposta dall’emendamento 20.1000/14 configura, invece, un sistema di nomina simile a quello previsto per la nomina dei commissari e del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Lo scopo è infatti quello di evitare di introdurre una logica di maggioranza nella nomina del Consiglio di amministrazione RAI che contrasti con l’ottica del servizio pubblico e che in un recentissimo passato ha prodotto significativi danni all'immagine della concessionaria pubblica.

Il senatore PETRUCCIOLI illustra l’emendamento 20.6 ed evidenzia i problemi scaturenti dal frazionamento della proprietà in mano ad una pluralità di azionisti privati, autorizzati dal disegno di legge in esame a presentare ciascuno una propria lista. A tale riguardo, non ritiene improbabile l’ipotesi in cui il pubblico degli utenti rimanga di fatto sprovvisto di una specifica rappresentanza.

La senatrice DONATI illustra l’emendamento 20.5 che mira a sostituire il testo dell’articolo 20 del disegno di legge in esame e il subemendamento 20.1000/8 che contiene talune previsioni di incompatibilità tra i mandati elettorali e la nomina a consigliere di amministrazione della RAI. Infine procede ad illustrare l’emendamento 20.1000/17 volto a costituire una norma di tutela per i soci di minoranza.

Il relatore, presidente GRILLO, nell’esprimere parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all’emendamento 20.1000 e su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 20, ribadisce le ragioni alla base della scelta effettuata sulle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione RAI che mirano ad identificare nella figura del presidente una funzione di garanzia del pluralismo interno.

Il ministro GASPARRI, nel formulare il medesimo parere del relatore su tutti gli emendamenti e i subemendamenti, sottolinea il pregio della proposta avanzata dal presidente relatore, che non è peraltro contraria alla sentenza della Corte Costituzionale del 1974 che prescriveva che il Governo non potesse avere un ruolo preponderante nella nomina del Consiglio di amministrazione della RAI. L’emendamento 20.1000 risulta infatti contenere sufficienti elementi di garanzia e di pluralismo.

Si passa di seguito alla votazione dei subemendamenti riferiti all’emendamento 20.1000.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all’emendamento 20.1000/1, precisa che il subemendamento mira a garantire la presenza dei privati nel servizio pubblico senza squalificare la partecipazione pubblica o sminuire le finalità pubbliche della concessionaria radiotelevisiva.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 20.1000/1, ribadisce l’importanza della prevalente partecipazione pubblica all’interno della RAI-Radiotelevisione italiana.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 20.1000/1, 20.1000/2, 20.1000/3, 20.1000/4, 20.1000/5, 20.1000/6, 20.1000/7, 20.000/8, 20.1000/9, 20.1000/10 sono respinti.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 20.1000/11, richiama l’attenzione del relatore e del rappresentante dl Governo sui requisiti di competenza che devono essere posseduti dai componenti del Consiglio di amministrazione.

Posto ai voti, il subemendamento 20.1000/11 è approvato.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 20.1000/12, sottolinea la necessità di adeguare il sistema delle incompatibilità vigente per la nomina di consigliere di amministrazione della RAI.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 20.1000/12 è respinto.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 20.1000/13, rileva un'imprecisione lessicale nell'uso del termine “elezione” che andrebbe sostituito con quello di “nomina”.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 20.1000/13, 20.1000/14, 20.1000/15, 20.1000/16, 20.1000/17 e 20.1000/18 sono di seguito respinti.

Il senatore FALOMI dichiara di ritirare il subemendamento 20.1000/19.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 20.1000/20, 20.1000/21, 20.1000/22, 20.1000/23, 20.1000/24, 20.1000/25, 20.1000/26 e 20.1000/27 sono infine respinti.

Posto ai voti l’emendamento 20.1000 è approvato con la modifica apportata dal subemendamento 20.1000/11.

Sono pertanto preclusi gli altri emendamenti relativi all’articolo 20.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto contrario sull’articolo 20, sottolinea che la formula di nomina del Consiglio di amministrazione RAI, introdotta dall’emendamento 20.1000 proposto dal Relatore, lascia prefigurare un servizio pubblico televisivo interamente monopolizzato dal Governo e dalla maggioranza.

La Commissione approva quindi l’articolo 20 con le modifiche apportate.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 20.0.1, aggiuntivo di articolo a quello appena approvato, illustra i criteri che dovrebbero sovrintendere all’attività di vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara di sottoscrivere il predetto emendamento della senatrice Dentamaro, esprimendo sullo stesso emendamento la propria dichiarazione di voto favorevole.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2 sono quindi respinti.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 21.

Il senatore FALOMI illustra la proposta del gruppo DS-L’Ulivo relativa alla privatizzazione della RAI, contenuta nell’emendamento 21.4/-bis. Tale ipotesi di privatizzazione è conforme al dettato di una recente sentenza della Corte Costituzionale che nel 2002 si è pronunciata sulla liceità del canone ribadendo l'importanza dei compiti e delle finalità del servizio pubblico ai fini del pluralismo interno. L’emendamento proposto riconosce quindi alla RAI uno status particolare ed un ruolo di strumento pubblico che le modalità di privatizzazione proposte dal presidente relatore vanno inevitabilmente a colpire. Invita pertanto la maggioranza ed il Governo a riflettere sui danni che deriveranno alla RAI dall’ipotesi di smantellamento che il testo dell’articolo 21 del disegno di legge lascia intravedere.

Il presidente RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il rappresentante del GOVERNO formula sugli emendamenti il medesimo parere del relatore.

Posti separatamente ai voti tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 21 sono respinti.

Si passa pertanto all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 22.

La senatrice DENTAMARO dichiara di ritirare l’emendamento 22.1.

La senatrice DONATI rinuncia ad illustrare l'emendamento 22.2.

Il PRESIDENTE relatore ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull’emendamento 22.2 che, posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente GRILLO comunica che la seduta notturna già convocata per oggi, 2 luglio 2003, alle ore 21, è anticipata alle ore 20,30.


La seduta termina alle ore 16,50.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175
20.1000/1
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, sostituire il comma 1 con il seguente: «La concessionaria di cui al precedente comma è costituita da una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica».
 
20.1000/2
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, sostituire il comma 2 con il seguente: «La concessione di cui al precedente comma riporta di diritto l’attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 2641 del codice civile. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 691 nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale».
 
20.1000/3
D’Andrea, Veraldi, Lauria
        All’emendamento 20/1000, sostituire il comma 3, con il seguente:
        «3. Fino alla alienazione della maggioranza della partecipazione azionaria dello Stato, il consiglio di amministrazione della società è composto da nove membri, la cui provenienza è così ripartita: tre eletti dall’Assemblea del Senato della Repubblica e tre eletti dall’Assemblea della Camera dei deputati, con il sistema del voto limitato ad uno; tre nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Tra i componenti di nomina parlamentare il consiglio nomina, all’unanimità, il presidente. A maggioranza qualificata il consiglio nomina i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di trenta giorni il consiglio non abbia provveduto alle nomine previste nel presente comma, esso decade dall’incarico».
 
20.1000/4
D’Andrea, Veraldi, Lauria
        All’emendamento 20/1000, sostituire il comma 3, con il seguente:
        «3. Fino alla alienazione della maggioranza della partecipazione azionaria dello Stato, il consiglio di amministrazione della società è composto da otto membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con il sistema del voto limitato ad uno; quattro nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Il consiglio nomina al suo interno, all’unanimità, il presidente, e a maggioranza qualificata l’amministratore delegato e i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di venti giorni il consiglio non abbia provveduto alle nomine previste nel presente comma, esso decade dall’incarico».
 
20.1000/5
D’Andrea, Veraldi, Lauria
        All’emendamento 20/1000, sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Fino alla alienazione della maggioranza della partecipazione azionaria dello Stato, il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con il sistema del voto limitato a uno; uno, che assume le funzioni di Presidente, eletto dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale e i direttori dei canali televisivi e radiofonici; qualora entro il termine di venti giorni non vi abbia provveduto decade dall’incarico. Le dimissioni del presidente o di tre consiglieri provocano la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti».
 
20.1000/6
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, al comma 3, sopprimere le parole: «è nominato dall’assemblea».
 
20.1000/7
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 20/1000, al comma 3, sostituire le parole: «dall’assemblea» con le seguenti: «dalla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con deliberazione assunta a maggioranza di due terzi dei componenti».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
 
20.1000/8
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        All’emendamento 20/1000, sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. L’appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e con società pubbliche e private operanti nel campo della radiodiffussione sonora e televisiva nonchè con società concorrenti della concessionaria o comunque ad essa collegate, ovvero l’appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla stessa concessionaria, sono incompatibili con la carica di membro del consiglio di amministrazione. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per l’elezione di membri del medesimo consiglio di amministrazione».
 
20.1000/9
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 20/1000, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione».
 
20.1000/10
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 20/1000, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «o, comunque» fino alla fine del periodo.
 
20.1000/11
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, al comma 4, dopo la parola: «prestigio» aggiungere le seguenti: «e competenza».
 
20.1000/12
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con l’appartenenza al Parlamento nazionale, ai Consigli, o alle giunte regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private operanti nel campo della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ovvero con l’appartenenza a consigli di amministrazioni di società controllate dalla concessionaria».
 
20.1000/13
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, al comma 5, sostituire le parole: «La nomina» con le seguenti: «L’elezione» e sostituire dalle parole: «nell’ambito dei suoi» fino a: «favorevole della» con: «dalla».
 
20.1000/14
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 20/1000, al comma 5, sopprimere le parole: «consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole della».
 
20.1000/15
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, sopprimere il comma 6.
 
20.1000/16
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, al comma 6, dopo le parole: «degli amministratori» aggiungere le parole: «che rappresentano i soci privati».
 
20.1000/17
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 20/1000, al comma 6, dopo le parole: «i quozienti più elevati» aggiungere le seguenti: «fermo restando che tre amministratori devono essere scelti, sulla base del sistema di cui al presente comma, tra i candidati inclusi nelle liste presentate dai soci di minoranza».
 
20.1000/18
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 20/1000, al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza».
 
20.1000/19
Falomi Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, sopprimere il comma 7.
 
20.1000/20
D’Andrea, Veraldi, Lauria
        All’emendamento 20/1000, sostituire il comma 7, con il seguente: «Tale lista è definita per due terzi con determinazione adottata d’intesa dai Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e per un terzo con designazione da parte delle regioni. La lista è trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione».
 
20.1000/21
Falomi Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, sopprimere il comma 8.
 
20.1000/22
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 20/1000, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed assunta a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione».
 
20.1000/23
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, sopprimere il comma 9.
 
20.1000/14
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano
        All’emendamento 20/1000, sostituire il comma 10 con il seguente:
        «Il Consiglio di amministrazione della società Rai-radiotelevisione Italiana Spa, composto di nove membri è nominato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati che eleggono 4 membri ciascuno, i quali vengono nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
        Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi.
        In caso di dimissioni, di impedimento o di morte di un membro del Consiglio di amministrazione, la Camera competente, procede alla elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti del Consiglio.
        Le dimissione della maggioranza dei Consiglieri di amministrazione comporta la immediata decadenza dell’intero Consiglio di amministrazione.
        Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione Italiana Spa è eletta dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi che delibera della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

 
20.1000/25
D’Andrea, Veraldi, Lauria
        All’emendamento 20/1000, al comma 10, sopprimere le parole: «, tra cui il Presidente,»
        Conseguentemente, dopo le parole: «l’elezione del Presidente del consiglio di amministrazione» inserire le parole: «tra i componenti del consiglio di amministrazione».
 
20.1000/26
D’Andrea, Veraldi, Lauria
        All’emendamento 20/1000, al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di tre consiglieri decade l’intero consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve essere rinnovato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni o dell’esistenza dell’impedimento».
 
20.1000/27
D’Andrea, Veraldi, Lauria
        All’emendamento 20/1000, dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. Fino alla alienazione della maggioranza della partecipazione azionaria dello Stato, il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della RAI Radiotelevisione S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato».
 
Art. 20.
20/1000
Il Relatore
        L’articolo 20, è sostituito dal seguente:
        «Art. 20. - (Disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
        2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
        
3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall’assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
        
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
        
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
        
6. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tal fine l’assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all’elezione del collegio sindacale.
        
7. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che la trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione.
        
8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
        
9. I commi 3, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore successivamente alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 3 e, comunque, si applicano alle nomine degli amministratori successive a quella disciplinata dal comma 10.
        
10. In occasione della prima nomina del consiglio di amministrazione della RAI Radiotelevisione italiana Spa successiva all’entrata in vigore della presente legge la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge sette membri del consiglio di amministrazione con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il Presidente, sono invece nominati dall’assemblea degli azionisti; l’elezione del Presidente del consiglio di amministrazione diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. La nomina di cui al presente comma è regolata dalle norme di cui al comma 4 e comporta l’entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2; fino a tale momento rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 205, in ordine all’amministrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia.
        
11. Con riferimento alle applicazioni di tale legge successive alla prima, disciplinate dai commi da 1 a 8, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti le modalità di formazione della lista di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 7 rispettando, comunque, i criteri proporzionali e i principi contenuti nel comma 10».
 
20.1
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Sopprimere l’articolo.
 
20.2
Menardi, Pellegrino
        Sostituire l’articolo con i seguenti:
«Art. 20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
        1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
        2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
        3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dall’Assemblea ed è composto da nove membri, salvo quanto disposto, per il periodo successivo alla prima applicazione della presente legge, dal comma 3 dell’articolo 21. Il Consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
        4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
        5. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tal fine l’assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal comma 6, in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all’elezione del collegio sindacale.
        6. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di ammininistrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita, per la parte di sua competenza, con determinazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con le procedure e le modalità indicate dal successivo comma 7, che la trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione.
        7. Per la formulazione della lista di cui al comma precedente, in sede di prima applicazione, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nomina sette membri con il voto limitato a uno. I restanti due membri, tra cui il Presidente, sono invece nominati dall’assemblea degli azionisti. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione dura tre anni. Essi sono rieleggibili una sola volta. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o di uno o più membri, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge i nuovi componenti con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
        8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi votata a maggioranza dei due terzi e comunicata al Ministero medesimo.
        9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all’amministrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia. Il giorno di entrata in vigore del presente articolo il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica decadono automaticamente ed il consiglio procede alla convocazione dell’assemblea per la nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della presente legge, provvedendosi altrimenti ai sensi dell’articolo 2367, secondo comma, del codice civile, anche su richiesta di qualsiasi socio.
Art. 21.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
        1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della Società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la società RAI-Radiotelevisione italiana – Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
        2. Per effetto dell’operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla società RAIRadiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall’operazione di fusione.
        3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per la alienazione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione Spa come risultante dall’operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni, la rappresentatività in Consiglio delle quote alienate e gli altri elementi dell’offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma. Con riferimento alla rappresentatività in Consiglio delle quote alienate, il Comitato interministeriale per la programmazione economica formulerà le offerte pubbliche di vendita successive alla prima applicazione della presente legge e le modalità di rappresentanza dei soci di minoranza sentita la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che, conseguentemente, con delibera a maggioranza di due terzi, modifica e adatta le modalità con cui formula la lista dei candidati di competenza della quota di azioni detenuta dallo Stato di cui al comma 7 dell’articolo 20, mantenendo i medesimi criteri di designazione.
        4. Una quota della azioni alienate è riservata agli aderenti all’offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
        5. In considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell’uno per cento delle azioni aventi diritto di veto per tutti i soggetti indicati

da tale comma. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della società RAI-Radiotelevisione Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limite di tempo.
        6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d’azienda.
        7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all’acquisto ed alla locazione finanziaria di cui all’articolo 25, comma 4.».

        Conseguentemente l’articolo 21 è soppresso.
 
20.3
Menardi, Pellegrino
        Sostituire l’articolo con i seguenti:
«Art. 20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
        1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
        2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
        3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dall’Assemblea ed è composto da sei membri, salvo quanto disposto, per il periodo successivo alla prima applicazione della presente legge, dal comma 3 dell’articolo 21. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
        4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
        5. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tal fine l’assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal comma 6, in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da un numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all’elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.
        6. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con le procedure e le modalità indicate dal successivo comma 7, che la trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione.
        7. In sede di prima applicazione, per la formulazione della lista di cui al comma precedente, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nomina cinque membri con il voto limitato a uno; il Presidente, sesto membro del Consiglio di Ammininistrazione, è invece nominato dalla medesima Commissione parlamentare con maggioranza qualificata a due terzi. Qualora la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non provveda alla nomina del Presidente entro un mese dalla proposta, la stessa è demandata ai cinque membri precedentemente nominati che entro i successivi trenta giorni procedono alla nomina del Presidente con maggioranza a quattro quinti. Decorso inutilmente tale termine, i cinque membri decadono e non sono rieleggibili. Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione dura tre anni. Essi sono rieleggibili una sola volta. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o di uno o più membri, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge i nuovi componenti con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
        8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deiiberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con maggioranza di due terzi e comunicata al Ministero medesimo.
        9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all’ammninistrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia. Il giorno di entrata in vigore del presente articolo il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica decadono automaticamente ed il consiglio procede alla convocazione dell’assemblea per la nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della presente legge, provvedendosi altrimenti ai sensi dell’articolo 2367, secondo comma, del codice civile, anche su richiesta di qualsiasi socio.
Art. 20-bis.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
        1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RRI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, dei codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
        2. Per effetto dell’operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla società RAIRadiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall’operazione di fusione.
        3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per la alienazione della partecipazione dello Stato nella società RAIRadiotelevisione Spa come risultante dall’operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni, la rappresentatività in Consiglio delle quote alienate e gli altri elementi dell’offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma. Con riferimento alla rappresentatività in Consiglio delle quote alienate, il Comitato interministeriale per la programmazione economica formulerà le offerte pubbliche di vendita successive alla prima applicazione della presente legge e le modalità di rappresentanza dei soci di minoranza sentita la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che, conseguentemente, con delibera a maggioranza di due terzi, modifica e adatta le modalità con cui formula la lista dei candidati di competenza della quota di azioni detenuta dallo Stato di cui al comma 7 dell’articolo 20, mantenendo i medesimi criteri di designazione.
        4. Una quota della azioni alienate è riservata agli aderenti all’offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-egge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
        5. In considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAIRadiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n, 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1394, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati da tale comma. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della società RAI-Radiotelevisione Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limite di tempo.
        6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d’azienda.
        7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all’acquisto ed alla locazione finanziaria di cui all’articolo 25, comma 4».

        Conseguentemente l’articolo 21 è soppresso.
 
20.4
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 20. - (Gestione del servizio pubblico radiotelevisivo). – 1. La Fondazione affida la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo alla holding RAI-Radiotelevisione italiana, che raggruppa la società operatrice di rete, quella fornitrice di contenuti e dei servizi interattivi ed altri prodotti di editoria elettronica, indipendentemente dalle tecnologie di etere terrestre, cavo o satellite, internet o altro. La holding RAI-radiotelevisione italiana esercita tale attività in concessione secondo le disposizioni della presente legge.
        2. La Società fornitrice di contenuti RAI-Radiotelevisione italiana si organizza in reti e testate giornalistiche e assimilate che realizzano i propri progetti editoriali attraverso due distinte divisioni televisive e due distinte divisioni radiofoniche di gestione dei fondi destinati rispettivamente ai prodotti ed alle attività di servizio pubblico finanziate con i proventi del canone di abbonamento ed ai prodotti ed alle attività orientate al mercato finanziate con i proventi della pubblicità o altre fonti commerciali.
        
3. I direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate propongono all’Amministratore unico il proprio programma editoriale dettagliando i progetti di produzione e di acquisto e distinguendo le richieste di risorse finanziarie e produttive destinate alle attività di servizio pubblico ed alle attività orientate al mercato. L’Amministratore unico, al fine del coordinamento dei palinsesti, della migliore efficienza aziendale, per il migliore impiego delle risorse finanziarie e tecniche e del monitoraggio delle attività, si avvale di un comitato costituito dai direttori di ciascuna divisione e dai direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate. Le proposte delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate vengono approvate dall’Amministratore unico tenendo conto delle compatibilità complessive, finanziarie e e produttive, verificate dai direttori di divisione per gli ambiti di propria competenza. I direttori di divisione sono responsabili dell’equilibrio complessivo del bilancio di competenza.
        
4. L’attuazione dei progetti editoriali delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate avviene attraverso l’erogazione, da parte delle divisioni, delle risorse finanziarie e produttive previste nelle richieste approvate. Qualora i direttori delle divisioni riscontrino, nell’attività delle reti e delle testate, rilevanti scostamenti economici e produttivi, singoli e complessivi, dai progetti approvati, li segnalano all’Amministratore unico che provvede ai necessari interventi correttivi avvalendosi anche del comitato di coordinamento previsto.
        
5. Il Consiglio d’amministrazione della Fondazione nomina e revoca l’Amministratore unico della società concessionaria e di quelle consociate, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare l’Amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di servizio. La Fondazione approva il bilancio della Società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell’impiego del finanziamento pubblico rispetto all’efficienza aziendale, la produzione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio e degli standard qualitativi e degli ascolti dei programmi.
        
6. Spetta alla fondazione, trascorsi quattro mesi dal suo insediamento, sentita l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, proporre all’Amministratore unico della Holding Rai Radiotelevisione l’adeguamento della società alle norme per la concorrenza ed il pluralismo, previste dall’articolo 15. A tal fine, l’amministratore unico comunica, all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato le modalità ed i tempi dell’adeguamento previsti all’articolo 14, comma 1.
        
7. L’amministratore unico nomina i direttori delle divisioni, delle reti radiofoniche, televisive e delle testate giornalistiche e assimilate. L’Amministratore unico garantisce l’autonomia e la professionalità nelle attività della società ed assume i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei principi della presente legge, degli indirizzi generali e dei codici deontologici applicabili. All’Amministratore unico è affidata la responsabilità della realizzazione degli obiettivi attuativi degli indirizzi trasmessi dalla Commissione parlamentare di vigilanza alla Fondazione. Nei casi in cui la Commissione parlamentare di vigilanza constata, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, il mancato perseguimento degli indirizzi, invia una relazione al consiglio d’amministrazione della Fondazione che adotta i conseguenti provvedimenti, ed in caso di particolare gravità, procede alla revoca dell’Amministratore unico.
        
8. La programmazione di servizio pubblico non può essere inferiore al 50 per cento del tempo complessivo di trasmissione e deve essere distribuita in modo equilibrato nelle diverse fasce orarie.
        
9. I criteri per la separazione contabile fra le società facenti parte della holding e le divisioni sono definiti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che a tal fine propone un modello di schema contabile standard. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza e all’Autorità garante delle telecomunicazioni, una relazione sulla funzionalità della modalità di separazione contabile operata dalle divisioni.
        
10. La società RAI-Radiotelevisione italiana può stipulare contratti con pubbliche amministrazioni per la produzione di servizi specifici i cui proventi sono inseriti nella contabilità riservata al servizio pubblico. Nella medesima contabilità sono incorporati i proventi relativi alla commercializzazione dei prodotti della attività di servizio pubblico.
        
11. La società operatrice di rete in tecnologie digitali, terrestri, satellitari e via cavo, facente parte della Holding, può stabilire contratti per l’accesso a fornitori indipendenti di contenuti, servizi interattivi, programmi dati ed editoriali, con priorità ed agevolazioni economiche per quelli operanti senza fine di lucro e per programmi di finalità sociale, secondo le caratteristiche societarie di cui all’articolo 18, e determinati dal raggiungimento di obbiettivi previsti dal contratto di servizio.
        
12. I costi di funzionamento della Fondazione sono posti a carico del canone per l’abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo».
 
20.5
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sostituire I’articolo con il seguente:
        «Art. 20. - (Riordino della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un decreto legislativo al fine di istituire una fondazione con personalità giuridica pubblica allo scopo di riordinare l’assetto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e società controllate, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
            
a) garantire l’interesse generale e il rispetto del pluralismo sociale, culturale, politico e religioso nell’esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo e nell’insieme delle attività editoriali della società concessionaria;
            b) promuovere l’accesso alle nuove tecnologie della comunicazione e della multimedialità anche da parte dei settori sociali territorialmente, culturalmente o economicamente svantaggiati;
            
c) contribuire allo sviluppo dell’industria nazionale delle comunicazioni.
        2. La gestione della holding che comprende la RAI-Radiotelevisione italiana e la imprese controllate è affidata alla Fondazione che detiene la maggioranza delle quote azionarie. La Fondazione esercita la gestione della Holding secondo le linee della presente legge e determina inoltre le linee editoriali e strategiche della holding RAI-Radiotelevisione italiana Spa sulla base del pieno rispetto dei princìpi di interesse generale volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi della libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione e ai criteri di completezza e imparzialità. La fondazione garantisce, nell’attuazione delle linee gestionali, il pieno rispetto dei suddetti princìpi nonché dei vincoli derivanti dal contratto di servizio pubblico.
        3. Gli oneri relativi al funzionamento della fondazione sono finanziati tramite quota parte del canone di abbonamento al servizio pubblico.
        
4. La fondazione nomina, con diritto di revoca, un amministratore delegato della holding RAI-Radiotelevisione italiana Spa, individuato sulla base di riconosciute competenze manageriali, con il compito di realizzare gli indirizzi editoriali e aziendali espressi dal consiglio di amministrazione della fondazione e di esercitare le attività gestionali della società holding. L’amministratore delegato della holding nomina gli amministratori delle società controllate. La fondazione può revocare l’amministratore delegato per la non applicazione, in sede di bilancio annuale consolidato della holding, delle regole dettate dall’Autorità in materia di separazione contabile, di trasparenza nonché di separazione nell’impiego delle risorse tecniche e finanziarie della holding e delle singole società che ne fanno parte. È facoltà dell’amministratore delegato, per lo svolgimento delle proprie mansioni, avvalersi di un direttore generale a lui subordinato. L’amministratore delegato ha incarico triennale.
        
5. Il consiglio di amministrazione della fondazione è composto da nove membri eletti nominati entro 30 giorni dalla costituzione della fondazione, con i seguenti criteri:
            a) cinque eletti dalla Commissione di vigilanza, con voto limitato ad uno;
            b) due eletti dalla Conferenza unificata Stato-regioni;
            
d) uno eletto dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL);
            
e) uno eletto dal Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti.
        6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
        7. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il presidente. Il consiglio d’amministrazione elegge altresì, tra professionisti e revisori dei conti come previsto dalle norme del codice civile, i tre membri del collegio sindacale che nominano al loro interno un presidente e due supplenti.
        
8. La carica di membro del consiglio di amministrazione della fondazione è incompatibile con l’appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e con società pubbliche e private operanti nel campo dell’editoria radiotelevisiva ed imprese affini, così definite dall’articolo 2 della presente legge, o concorrenti della concessionaria ovvero con l’appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla stessa concessionaria. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per l’elezione di membri del medesimo consiglio di amministrazione».
 
20.6
Petruccioli
        Sostituire l’articolo con il seguente:
    –«Art. 20. – 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini ed a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. È svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un’offerta globale che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l’immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni 10 anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato.
        2. La convenzione e il contratto di servizio sono stipulati fra la società concessionaria e il Ministero delle comunicazioni. Lo schema della convenzione e del contratto di servizio è proposto al Ministero dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale del servizio pubblico radiotelevisivo esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e di contratto di servizio. I pareri approvati dalla Commissione con il voto dei 2/3 dei componenti sono vincolanti.
        
3. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana società per azioni, considerata azienda di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 2461 del codice civile. Tale società ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori radiotelevisivi, della produzione audiovisiva, della multimedialità e, nei limiti previsti dall’art. 4, comma 5, della legge n. 249 del 1997, delle telecomunicazioni. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale.
        
4. La RAI-Radiotelevisione italiana società per azioni, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge distribuisce le proprie attività in due società separate. La prima manterrà la proprietà delle azioni nelle mani dello Stato, sarà finanziata esclusivamente dalle risorse del canone e diverrà titolare della concessione per l’espletamento del servizio pubblico. La seconda sarà finanziata esclusivamente da risorse raccolte sul mercato, potrà aprirsi a partecipazioni di privati, stipulare accordi e fusioni con privati, fino al completo recesso dello Stato dalla sua proprietà; nel rispetto delle norme antitrust e in base alla esclusiva valutazione degli organi societari.
        
5. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica secondo i seguenti criteri: a) quattro membri eletti dal Parlamento di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; b) due membri eletti dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dei Presidenti dei Consigli regionali, con voto limitato a uno; c) un membro eletto dal CNEL; d) un membro eletto dalla Conferenza dei rettori delle Università Italiane; e) un membro eletto dal Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 4 della legge 281 del 1998. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l’appartenenza al Parlamento Europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli o alle giunte regionali, provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private operanti nel campo della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ovvero con l’appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per l’elezione di membri del Consiglio di amministrazione. I membri di cui alle lettere a) e b) durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. I membri di cui alle lettere c) d) e) durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. Alla sostituzione dei membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina. I membri del Consiglio che siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente.
        
6. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la società concessionaria del servizio pubblico è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione. Il C.d.A delega ad un amministratore le funzioni inerenti alla gestione aziendale e mantiene nelle proprie mani quelle inerenti alla definizione delle linee editoriali e delle scelte strategiche per l’azienda».
 
20.6-bis
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 20. - (Gestione del servizio pubblico radiotelevisivo). – 1. La gestione del servizio pubblico radiotelevisivo è affidata dalla Fondazione alla Società RAI-Radiotelevisione italiana, che la esercita in concessione secondo le disposizioni della presente legge.
        2. La Società RAI-Radiotelevisione italiana si organizza in reti e testate giornalistiche e assimilate che realizzano i propri progetti editoriali attraverso due distinte divisioni televisive e due distinte divisioni radiofoniche di gestione dei fondi destinati rispettivamente ai prodotti ed alle attività di servizio pubblico finanziate con i proventi del canone di abbonamento ed ai prodotti ed alle attività orientate al mercato finanziate con i proventi della pubblicità.
        
3. I direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate propongono all’Amministratore unico il proprio programma editoriale dettagliando i progetti di produzione e di acquisto e distinguendo le richieste di risorse finanziarie e produttive destinate alle attività di servizio pubblico ed alle attività orientate al mercato. L’Amministratore unico, al fine del coordinamento dei palinsesti, della migliore efficienza aziendale e del monitoraggio delle attività, si avvale di un comitato costituito dai direttori di ciascuna divisione e dai direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate. Le proposte delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate vengono approvate dall’Amministratore unico tenendo conto delle compatibilità complessive, finanziarie e produttive, verificate dai direttori di divisione per gli ambiti di propria competenza. I direttori di divisione sono responsabili dell’equilibrio complessivo del bilancio di competenza.
        
4. L’attuazione dei progetti editoriali delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate avviene attraverso l’erogazione, da parte delle divisioni, delle risorse finanziarie e produttive previste nelle richieste approvate. Qualora i direttori delle divisioni riscontrino, nell’attività delle reti e delle testate, rilevanti scostamenti economici e produttivi, singoli e complessivi, dai progetti approvati, li segnalano all’Amministratore unico che provvede ai necessari interventi correttivi avvalendosi anche del comitato di coordinamento previsto.
        
5. Il Comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l’Amministratore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare l’Amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di servizio. La Fondazione approva il bilancio della Società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell’impiego del finanziamento pubblico rispetto all’efficienza aziendale e alla produzione dei programmi.
        
6. L’amministratore unico nomina i direttori delle divisioni, delle reti radiofoniche, televisive e delle testate giornalistiche e assimilate. L’Amministratore unico garantisce l’autonomia e la professionalità nelle attività della società ed assume i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei principi della presente legge, degli indirizzi generali e dei codici deontologici applicabili. All’Amministratore unico è affidata la responsabilità della realizzazione degli obiettivi attuativi degli indirizzi trasmessi dalla Commissione parlamentare di vigilanza alla Fondazione. Nei casi in cui la Commissione parlamentare di vigilanza constata, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, il mancato perseguimento degli indirizzi, invia una relazione al comitato direttivo della Fondazione che adotta i conseguenti provvedimenti, ed in caso di particolare gravità, procede alla revoca dell’Amministratore unico.
        
7. La programmazione di servizio pubblico non può essere inferiore al 50 per cento del tempo complessivo di trasmissione e deve essere distribuita in modo equilibrato nelle diverse fasce orarie.
        
8. I criteri per la separazione contabile fra le divisioni sono definiti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza una relazione sulla funzionalità della modalità di separazione contabile operata dalle divisioni, esprimendosi anche sulla opportunità della loro trasformazione in società separate.
        
9. La società RAI-Radiotelevisione italiana può stipulare contratti con pubbliche amministrazioni per la produzione di servizi specifici i cui proventi sono inseriti nella contabilità riservata al servizio pubblico. Nella medesima contabilità sono incorporati i proventi relativi alla commercializzazione dei prodotti della attività di servizio pubblico».
 
20.7
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato in concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana spa. La RAI gestisce con criteri di efficienza e buona gestione le risorse derivanti dal canone e dalla offerta pubbliciaria».
 
20.8
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sopprimere il comma 2.
 
20.9
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sopprimere il comma 3.
 
20.10
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. La RAI è presieduta da un consiglio di amministrazione, nominato dalla maggioranza dei due terzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata “Commissione“, tra personalità di comprovata indipendenza e professionalità nel campo dell’industria editoriale, della comunicazione, del diritto e della regolamentazione. Il presidente della RAI è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
 
20.11
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composo da cinque membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con il sistema del voto limitato a uno; uno, che assume le funzioni di Presidente, eletto dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Il consiglio di amministrazione nomina il diriettore generale e i direttori dei canali televisivi e radiofonici; qualora entro il termine di venti giorni non vi abbia provveduto decade dall’incarico. Le dimissioni del presidente o di tre consiglieri provocano la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti».
 
20.12
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da nove membri, la cui provenienza è così ripartita: tre eletti dall’Assemblea del Senato della Repubblica e tre eletti dall’Assemblea della Camera dei deputati, con il sistema del voto limitato ad uno: tre nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Tra i componenti di nomina parlamentare il consiglio nomina, all’unanimità, il presidente. A maggioranza qualificata il consiglio nomina i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di trenta giorni il consiglio non abbia provveduto alle nomine previste nel presente comma, esso decade dall’incarico.
 
20.13
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da otto membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con il sistema del voto limitato ad uno; quattro nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con voto limitato ad uno. Il consiglio nomina, al suo interno, all’unanimità, il presidente, e a maggioranza qualificata l’amministratore delegato e i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di venti giorni il consiglia non abbia provveduto alle nomine previste nel presente comma, esso decade dall’incarico.
 
20.14
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sopprimere il comma 4.
 
20.15
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sopprimere il comma 4.
 
20.16
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. L’appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e con società pubbliche e private operanti nel campo della radiodiffussione sonora e televisiva nonchè con società concorrenti della concessionaria o comunque ad essa collegate, ovvero l’appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla stessa concessionaria, sono incompatibili con la carica di membro del consiglio di amministrazione. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per l’elezione di membri del medesimo consiglio di amministrazione».
 
20.17
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sopprimere il comma 5.
 
20.18
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sopprimere il comma 5.
 
20.19
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 5, sopprimere le parole: «sino alla terza votazione. Dalla successiva è sufficiente la maggioranza assoluta».
 
20.20
Pellegrino
        Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «sino alla terza votazione. Dalla successiva è sufficiente la maggioranza assoluta».
 
20.21
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.
 
20.22
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sopprimere il comma 6.
 
20.23
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sopprimere il comma 6.
 
20.24
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sopprimere il comma 7.
 
20.25
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sopprimere il comma 7.
 
20.26
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Tale lista è definita per due terzi con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e per un terzo con designazione da parte delle regioni. La lista è trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione».
 
20.27
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «con determinazione adottata» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per due terzi con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e per un terzo con designazione da parte delle regioni. La lista è trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione».
 
20.28
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sopprimere il comma 8.
 
20.29
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sopprimere il comma 9.
 
20.0.1
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Attività di vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo)
        1. La Commissione approva a maggioranza semplice dei componenti la relazione presentata annualmente dalla RAI, finalizzata alla verifica della corretta attuazione del piano industriale e al controllo del percorso di raggiungimento degli obiettivi di svolgimento del servizio pubblico e di qualità dell’ascolto. La Commissione, se non approva la relazione, può chiedere la decadenza del consiglio di amministrazione per motivate ragioni economico-gestionali o per il mancato soddisfacimento della prestazione di servizio pubblico.
        2. Sulla base delle valutazioni espresse sulla relazione e sentito il Presidente della RAI, la Commissione approva a maggioranza di due terzi dei componenti, entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 5, gli indirizzi generali per l’attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente è fissata entro i sei mesi successivi.
        3. Nell’ambito delle sue funzioni di indirizzo, la Commissione approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato.
        4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia alla RAI la concessione per l’espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo.
        5. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione, il Ministero delle comunicazioni predispone lo schema del contratto di servizio con la società concessionaria, della durata di tre anni, che regola gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi, ferma la responsabilità professionale della società concessionaria. Il contratto di servizio è approvato dalla Comrnissione a maggioranza di due terzi dei componenti.
        6. Nel contratto di servizio sono individuati, sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione, tempi e modalità della programmazione destinata alla valorizzazione delle specificità territoriali nelle regioni e nelle province autonome.
        7. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione, che utilizza anche i rapporti annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviati dall’Autorità.
        8. Nei programmi dell’attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.
        9. La Corte dei conti esercita il controllo sull’uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità separata, trasmettendo alla Commissione la propria relazione entro tre mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo».

 
20.0.2
Bonatesta, Micheli
        Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
        1. Ai fini della graduale riduzione del lavoro giornalistico precario e in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 6 del contratto di alvoro del settore giornalistico, l’azienda RAI individua un bacino di lavoratori giornalisti precari con più di mille giorni di anzianità lavorativa dal quale attingere in via esclusiva per le future assunzioni».
 
Art. 21.
21.1
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Sopprimere l’articolo.
 
21.2
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sopprimere l’articolo.
 
21.3
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sopprimere l’articolo.
 
21.4
Cambursano
        Sostituire l’articolo con il seguente:
    –«Art. 21. – (Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante disposizioni per la privatizzazione parziale della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all’articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
        2. Nell’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) predisposizione ed attuazione degli opportuni interventi di riorganizzazione societaria, ivi comprese operazioni di scorporo societario, propedeutici alla privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con attribuzione di due reti televisive facenti capo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa a due distinte società per azioni;
            b) attribuzione della totalità delle azioni delle società di cui alla lettera a) al Ministero dell’economia e delle finanze, cui spettano gli adempimenti complementari e strumentali delle relative operazioni di scorporo;
            
c) mantenimento in capo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa di una rete televisiva di carattere cosiddetto «generalista», per l’assolvimento dei compiti di servizio pubblico radiotelevisivo;
            
d) collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, della totalità della partecipazione azionaria detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze della programmazione economica nelle due società di cui alla lettera a);
        
e) collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, con decisione assunta dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, della totalità delle azioni delle società consociate RAI Trade Spa, Sipra, RAI Sat, RAI Corporation, RAI Way Spa, RAI Cinema, RAI Net e Serra Creativa;
            
f) indicazione dell’importo minimo del ricavo netto delle operazioni di collocamento azionario di cui alle lettere d) ed e);
            
g) soppressione, con decorrenza dal completamento delle operazioni di dismissione di cui al presente articolo, di trasferimenti finanziari a carico del bilancio pubblico a favore della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all’articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
        3. Lo schema del decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, ed è trasmesso per l’acquisizione del parere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di cui al presente comma, il procedimento di emanazione del decreto legislativo prosegue anche in assenza dei pareri richiesti.
        4. Gli introiti derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al presente articolo sono destinati per il 90 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota, pari al 10 per cento, è destinata al finanziamento di un programma di investimenti nel settore dell’istruzione scolastica pubblica, finalizzati ad elevare il contenuto tecnologico degli strumenti didattici.
        5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, è abolito il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni».

 
21.4-bis
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 21. - (Servizio pubblico radiotelevisivo). – 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad affidare ad una fondazione, denominata Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, il capitale azionario della società RAI-Radiotelevisione italiana. Agli oneri relativi al funzionamento della fondazione di cui al presente comma si provvede tramite il versamento da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di una quota pari all’uno per cento dei proventi del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione.
        2. La Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominata “Fondazione“, è diretta da un comitato direttivo formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con il voto limitato a uno; il presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare, con maggioranza qualificata dei due terzi.
        3. In sede di prima attuazione della presente legge, qualora la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non provveda alla nomina del presidente, di cui al comma 2, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, la stessa è demandata ai quattro componenti del Comitato direttivo della Fondazione. Decorso inutilmente l’ulteriore termine di un mese, i quattro membri decadono automaticamente dall’incarico e non sono rieleggibili.
        4. Il mandato dei membri del comitato direttivo della Fondazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1 aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del comitato direttivo. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del comitato direttivo, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge il nuovo componente, con la procedura di cui al comma 2, entro i trenta giorni dall’avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell’intero comitato, compreso il presidente.
        5. Il comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l’amministatore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare, l’amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal contratto di servizio. La fondazione approva il bilancio della società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell’impiego del finanziamento pubblico rispetto all’efficienza aziendale e alla produzione dei programmi.
        6. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile da un collegio sindacale composto da tre membri, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dalla Fondazione e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
        7. La Fondazione delibera sulle proposte della società concessionaria di costituzione di società controllate o collegate ed indica i nominativi dei rappresentanti nei consigli di amministrazione delle medesime società».

 
21.5
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 21. 1. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è a capitale pubblico al 51 per cento ed è posseduta attraverso la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze».
 
21.6
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 21. (Servizio pubblico radiotelevisivo). – 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad affidare ad una fondazione, denominata Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, il capitale azionario della società RAI-Radiotelevisione italiana holding e delle società ad essa collegate. Agli oneri relativi al funzionamento della fondazione di cui al presente comma si provvede tramite il versamento da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di una quota pari all’uno per cento dei proventi del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione.
        2. La Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominata «Fondazione», è diretta da un comitato direttivo formato da nove componenti di cui cinque sono nominati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con il voto limitato a uno; due eletti dalla Conferenza unificata Stato-regioni; uno eletto dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno eletto dal CNEL. Il presidente è nominato tra gli eletti a maggioranza.
        3. Qualora il comitato direttivo delle fondazione non provveda alla nomina del presidente, di cui al comma 2, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, i membri decadono automaticamente dall’incarico e non sono rieleggibili.
        4. Il mandato dei membri del comitato direttivo della Fondazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1º aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del comitato direttivo. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del comitato direttivo, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o gli altri soggetti che hanno eletto tale membro, eleggono il nuovo componente, con la procedura di cui al comma 2, entro i trenta giorni dell’avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell’intero comitato, compreso il presidente.
        5. Il comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l’amministratore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare, l’amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal contratto di servizio. La fondazione approva il bilancio della società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, dell’osservanza dei criteri di separazione societaria, contabile e di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell’impiego del finanziamento pubblico prioritariamente rispetto agli obiettivi fissati dal contratto di servizio pubblico.
        6. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile da un collegio sindacale composto da tre membri, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dalla Fondazione e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
        7. La Fondazione delibera sulle proposte della società concessionaria di costituzione di società controllate o collegate ed indica i nominativi degli amministratori delegati alla gestione delle medesime società».

 
21.7
Debenedetti
        Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Contestualmente all’operazione di fusione di cui al comma 1, la società Rai Holding Spa assume la denominazione di “Servizio pubblico generale radiotelevisivo italiano Spa“, di seguito SPGRI».
 
21.8
Debenedetti
        Inserire il seguente comma 2-bis):
        Entro la data del 28 febbraio 2004 la società «SPGRI» scorpora una società, che assume il nome di Rai SpA, titolare della concessione delle reti attualmente denominate Rai 1 e Rai 2, dei relativi nomi e marchi e a cui vengono conferiti la totalità degli impianti di trasmissione di proprietà dell’attuale RAI Radiotelevisione italiana SpA, nonchè quanto costituente il suo avviamento commerciale, i beni materiali e immateriali attinenti al loro funzionamento e a cui viene trasferito il personale all’uopo necessario.
 
21.9
Donati, De Petris, Cortiana, boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sopprimere il comma 3.
 
21.10
Debenedetti
        Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Entro il 31 aprile 2004 viene deliberata l’alienazione della partecipazione detenuta da SPGRI in Rai SpA come derivante dal comma 2. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita da effettuarsi entro il 30 giugno 2004 in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e successive modificazioni e relative regolamenti attuativi, e al decreto-legge n. 332 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 474 del 1994 e successive modificazioni. Una prima OPV riguardante il 40 per cento delle azioni avviene entro il 30 giugno 2004, una seconda per il restante 60 per cento entro e non oltre il 30 giugno 2005 termine entro il quale ogni partecipazione diretta o indiretta dello Stato sarà stata trasferita a soggetti privati».
 
21.11
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 3, sostituire le parole: «31 gennaio 2004» con le seguenti: «31 gennaio 2013».
 
21.12
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 3, sostituire le parole: «31 gennaio 2004» con le seguenti: «31 gennaio 2006», e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In ogni caso, il procedimento di alienazione di cui al presente comma può interessare unicamente il 49 per cento delle partecipazioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, la quale rimane a capitale pubblico al 51 per cento, posseduto attraverso la partecipazione del Ministro dell’economia e delle finanze».
 
21.13
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 3, terzo periodo, prima delle parole: «sono definiti i tempi» inserire le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
 
21.14
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «In ogni caso, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, anche in seguito al procedimento di alienazione di cui al presente comma, rimane a capitale pubblico al 51 per cento, posseduto attraverso la partecipazione del Ministro dell’economia e delle finanze».
 
21.15
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sopprimere il comma 4.
 
21.16
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Nessun soggetto operante, direttamente o indirettamente, nel sistema integrato delle comunicazioni può possedere quote della concessionaria di servizio pubblico attraverso società partecipate o controllate al fine di non alterare equilibri concorrenziali nell’ambito dello stesso sistema integrato delle comunicazioni».
 
21.17
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Sopprimere il comma 5.
 
21.18
Debenedetti
        Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Detta alienazione avviene con la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell’1 per cento per i singoli investitori e del 3,5 per cento per gli investotori istituzionali. Sono vietati i patti di sindacato di voto o di blocco o gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della Rai spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati».
 
21.19
Debenedetti
        Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. È vietata alla SPGRI la cessione di ulteriori rami di azienda fino al 31 dicembre 2006, salvo diversa determinazione che dovrà essere assunta non prima di tale data».
 
21.20
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 6, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2005».
 
21.21
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2014».
 
Art. 22.
22.1
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sopprimere l’articolo.
 
22.2
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 22. - (Attività radiotelevisiva via etere terrestre). – 1. Al fine della salvaguardia del pluralismo e della concorrenza nel sistema radiotelevisivo, ciascun soggetto, direttamente o indirettamente, può essere destinatario di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in tecnica analogica. Tale offerta potrà essere ampliata dalla data in cui i programmi televisivi saranno irradiati esclusivamente con tecniche digitali sulle frequenze terrestri, nel rispetto delle norme sul pluralismo e la concorrenza di cui alla presente legge e alla legge 31 luglio 1997, n.  249, e successive modificazioni, e in ogni caso per un numero di programmi non superiore al 10 per cento di quelli complessivamente disponibili.
        2. I soggetti privati di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiscono allo Stato le frequenze eccedenti, le quali sono riassegnate ai titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che non hanno la disponibilità delle relative frequenze, nel rispetto delle norme previste nella legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
        
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessionaria del servizio pubblico presenta all’Autorità un piano dettagliato relativo alla cessione di un canale televisivo, comprensivo della valutazione economica dello stesso. Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell’Autorità e il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa fissano, entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi di un advisor di riconosciuta indipendenza, i criteri, anche con riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione del canale televisivo di cui al presente comma. La gara è espletata dall’Autorità. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara allo Stato al netto delle spese per l’espletamento della stessa.
        
4. Al soggetto vincitore della gara di cui al comma 10 è rilasciata la relativa concessione. In ogni caso non possono partecipare alla gara società in cui sono presenti, in qualità di azionisti o di amministratori, parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado dei soggetti titolari delle società destinatarie di concessioni radiotelevisive ovvero dirigenti delle stesse società. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la società aggiudicataria della gara di cui al presente comma non può stipulare accordi con le concessionarie di pubblicità controllate dai soggetti di cui al comma 3».