GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005
520ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE
(3247-B) Deputato CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO (AN) avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle sole modifiche apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

In sostituzione del relatore designato, riferisce sinteticamente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il presidente Antonino CARUSO(AN). Al riguardo il relatore rileva che la prima delle predette modifiche concerne l'inclusione nel catalogo dei reati per i quali i tempi di prescrizione sono raddoppiati - rispetto a quelli previsti dalle nuove disposizioni- dei delitti colposi di danno di cui all'articolo 449 del codice penale, nonché del reato di omicidio colposo se commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 589 del medesimo codice.
L'altra modifica è relativa al comma 3 dell'articolo 10 che detta le disposizioni transitorie della legge. Si tratta della previsione in base alla quale i processi di primo grado per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento e quelli pendenti in appello o presso la Corte di cassazione sono esclusi dai tempi di prescrizione più brevi così come eventualmente definiti dal disegno di legge.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Ha quindi la parola il senatore BOBBIO(AN), il quale si sofferma sulle novità introdotte all'articolo 6 del disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, dopo aver ricordato che l'articolato in esame è stato per lo più oggetto di strumentalizzazioni politiche piuttosto che di valutazioni di natura squisitamente tecnica, come invece sarebbe stato preferibile in considerazione della rilevanza della materia affrontata. Al riguardo, non gli appaiono chiare, non tanto le ragioni delle modifiche introdotte, quanto il perché si sia inteso circoscrivere alle sole fattispecie di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, del codice penale - oltre a quanto già previsto nel testo approvato dal Senato - il raddoppio dei termini di prescrizione, ben potendosi riferire la previsione anche ad altri reati di pari rilevanza. Si è trattato in ogni caso - continua il senatore Bobbio - soprattutto di uno sconcertante cedimento a talune rimostranze e strumentalizzazioni che peraltro non fanno venir meno quella valutazione favorevole delle modifiche apportate e più in generale del complesso dell'articolato. Ritiene che il problema affrontato dalla riforma in esame non possa essere risolto soltanto attraverso interventi normativi ma che lo stesso sia soprattutto una conseguenza di distorsioni e di determinate prassi applicative nella organizzazione del lavoro giudiziario. Nell'esperienza delle aule di giustizia si riscontrano, infatti, forme di sottovalutazione di talune fattispecie criminose, come ad esempio gli omicidi colposi, rilevandosi che i relativi procedimenti penali sono di norma posposti alla trattazione di altri processi ritenuti di maggiore urgenza con la conseguenza che in molti casi i primi sono destinati inevitabilmente alla prescrizione. L'aver ampliato i termini di prescrizione per alcuni reati non potrà sortire l'effetto sperato senza un effettivo cambiamento delle ricordate prassi rispetto alle quali è opportuno che si focalizzi l'attenzione dei cittadini, a pena della frustrazione delle loro legittime aspettative.
Nel complesso la riforma della prescrizione non si pone in senso contrario al bisogno di giustizia dei cittadini, così come sostenuto dall'opposizione, ma mira a far sì che tale meritevole interesse non risenta più di prassi e comportamenti non corretti nella organizzazione dei processi. Riferendosi poi alla modifica approvata dalla Camera dei deputati in relazione all'articolo 10, il senatore Bobbio, pur preannunciando una valutazione positiva al riguardo, ritiene che la nuova formulazione della norma transitoria abbia risentito di condizionamenti esterni non accettabili. Ricorda, infatti, come la corte di cassazione abbia prodotto studi ed elaborazioni di dati sul prevedibile impatto della riforma dell'istituto della prescrizione - peraltro non richiesti - che appaiono a dir poco sconcertanti anche perché non sorretti da adeguato rigore scientifico. Un intervento questo che cerca di far dimenticare il fatto che molti processi si prescrivono proprio in cassazione anche per il modo in cui è organizzato il lavoro presso la suprema Corte. Conclude quindi il suo intervento, ribadendo la sua valutazione positiva della norma transitoria che, tra l'altro, appare più tranquillizzante anche sotto il profilo della legittimità costituzionale della medesima.

Il senatore FASSONE (DS-U) rileva come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento rappresentino certamente un contributo migliorativo rispetto al disegno di legge in titolo, nei confronti del quale peraltro permangono le ragioni di contrarietà già espresse in precedenza dalla sua parte politica nel corso dell'iter parlamentare dello stesso.
Per quel che concerne più specificamente la modifica apportata al nuovo testo proposto per l'articolo 157 del codice penale, il senatore Fassone sottolinea come l'estensione anche ai delitti colposi di danno e alle ipotesi di omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo e terzo comma, dello stesso codice della disposizione che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione, pur in sé non criticabile, pone però delicati problemi dal punto di vista sistematico. Mentre infatti il rinvio ai delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale appare ragionevole in quanto tali previsioni delimitano l'area della criminalità organizzata, terroristica o eversiva che, anche ad altri effetti, il legislatore ha ritenuto connotarsi per una sua maggiore e specifica gravità e rispetto alla quale l'esigenza della repressione penale si pone con una forza ed un rilievo senz'altro prioritari alla luce della pericolosità dei fenomeni in questione, il rinvio ai menzionati articolo 449 e 589 del codice penale si pone al di fuori di qualsiasi coerente disegno sistematico e implica il rischio di una violazione del principio di ragionevolezza sulla falsariga di quanto già avvenuto in passato, ad esempio in relazione all'articolo 60 della legge n. 689 del 1981 - prima dell'abrogazione di tale articolo, disposta con la legge n. 134 del 2003 - con le sentenze della Corte costituzionale n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997.
Passando poi alla riformulazione del comma 3 dell'articolo 10 del disegno di legge, il senatore Fassone non condivide le perplessità di ordine costituzionale sollevate in relazione all'assetto della disciplina transitoria. L'esigenza di evitare che l'applicazione del nuovo regime della prescrizione ai processi in corso finisca per travolgere vicende processuali il cui svolgimento, quantomeno per una parte assai significativa, ha già avuto luogo sotto la vigenza della precedente normativa in materia di prescrizione corrisponde infatti, a suo avviso, innanzitutto ad un principio che ha avuto, tra l'altro, un riconoscimento anche a livello costituzionale con il disposto di cui all'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 che, in relazione alla riforma dell'articolo 111 della Costituzione, stabilì che la legge ordinaria avrebbe regolato l'applicazione dei principi contenuti nella predetta legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della medesima. In altri termini, sarebbe rinvenibile nell'ordinamento un principio generale che legittima il legislatore, anche nella materia penale, ad adottare, ove lo ritenga opportuno, una disciplina transitoria che consenta di salvaguardare in misura adeguata le attività processuali già svolte e che potrebbero essere pregiudicate da un mutamento del quadro legislativo di riferimento. Tale possibilità sussisterebbe al di fuori dell'area coperta dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione che, peraltro, non viene in rilievo in questo caso poiché l'ipotesi considerata dal comma 3 dell'articolo 10 è semmai quella della retroattività della norma penale sopravvenuta più favorevole. A questo proposito, va evidenziato che la previsione introdotta dalla Camera dei deputati in materia di disciplina transitoria potrebbe rinvenire una sua ulteriore giustificazione qualora si ritenesse che le modifiche apportate dal disegno di legge in titolo in tema di prescrizione abbiano mutato la natura dell'istituto, spostandolo dal piano del diritto penale sostanziale a quello del diritto penale processuale, sembrandogli al riguardo in particolare significativa la nuova disciplina della interruzione della prescrizione.

Il senatore Massimo BRUTTI(DS-U), intervenendo in discussione generale, ritiene, contrariamente a quanto affermato dal senatore Bobbio, che rivestano grande utilità i contributi e le possibili segnalazioni sull'impatto delle modifiche normative, come quella in esame, provenienti dal mondo della cultura giuridica e da operatori qualificati. A suo avviso il Parlamento dovrebbe avere sempre un atteggiamento di grande apertura e di disponibilità nei confronti dei suggerimenti provenienti da questi soggetti soprattutto quando si tratta di proposte che riguardano le norme penali sostanziali. In considerazione di ciò gli appare estremamente utile il ricordato lavoro svolto dalla Corte di cassazione ed altrettanto può dirsi per il recente parere del Consiglio superiore della magistratura sulle modifiche approvate dalla Camera che segnala all'attenzione dei senatori, chiedendo che lo stesso sia messo a loro disposizione.
Si sofferma quindi sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, che, gli appaiono arbitrarie e palesano la debolezza dell'impianto complessivo della riforma che determinerà effetti irreversibili e devastanti sul sistema penale italiano, consentendo inoltre di beneficiare comunque coloro ai quali la riforma è principalmente indirizzata, nonostante le contrarie dichiarazioni sul punto. Stigmatizza quindi l'atteggiamento non corretto del Ministro che ha sostanzialmente disatteso la richiesta di fornire i dati sul prevedibile impatto della riforma dell'istituto della prescrizione.
Con riferimento, in particolare, alla disciplina transitoria, evidenzia le disparità di trattamento che anche la nuova formulazione della norma produrrà rispetto a situazioni simili che verranno considerate diversamente solo perché in qualche caso il processo si è svolto più celermente che in altri casi. Relativamente all'articolo 6, suscita perplessità l'aver limitato la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione esclusivamente a fattispecie che non appaiono selezionate secondo un criterio riconoscibile, non comprendendosi la ragione della esclusione di altre di pari offensività. Conclude quindi il suo intervento preannunciando che la sua parte politica continuerà nella battaglia parlamentare intrapresa per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle iniquità, arbitrarietà ed irragionevolezza della riforma voluta dalla maggioranza.

Il senatore ZANCAN(Verdi-Un), con riferimento alla prima delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea come appaia di palmare evidenza la non riconducibilità ad un criterio di ragionevolezza della previsione che, in via eccezionale, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per le ipotesi di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, del codice penale. Da questo punto di vista l'attività emendativa della sua parte politica sarà pertanto volta a introdurre nel disposto di cui al settimo comma del nuovo articolo 157 del codice penale ulteriori ipotesi di reato per le quali prevedere il raddoppio dei termini di prescrizione, con la finalità di definire secondo una ratio unitaria la portata della disposizione in questione.
Per quanto riguarda invece l'articolo 10, il senatore Zancan ritiene che la Camera dei deputati aveva di fronte a sé solo due ipotesi correttamente praticabili e cioè: o prevedere l'applicabilità della nuova normativa in materia di prescrizione solo ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore ovvero prevedere che la nuova normativa si applicasse anche ai fatti commessi anteriormente laddove più favorevole. E' stata invece adottata una soluzione intermedia difficilmente giustificabile e che, tra l'altro, finisce per porre in una condizione più vantaggiosa gli imputati nei confronti dei quali gli uffici giudiziari hanno proceduto con minore sollecitudine ed efficienza, determinando nei confronti di questi una disparità di trattamento ricollegabile a circostanze del tutto accidentali e comunque non collegabili alla persona dell'imputato medesimo. Tale soluzione non gli appare poi giustificabile facendo leva su un asserito carattere processuale della disciplina in materia di prescrizione che è invece smentito dalla giurisprudenza assolutamente prevalente.

Il senatore CALVI(DS-U), nel condividere i rilievi già esposti nel corso del dibattito dai senatori Fassone e Zancan con riferimento alla prima delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, si sofferma sulle problematiche sottese al disposto di cui all'articolo 10 del disegno di legge in titolo. Al riguardo, il senatore Calvi evidenzia come, a suo avviso, sia indiscutibile il carattere sostanziale delle disposizioni in materia di prescrizione e come, pertanto, la successione nel tempo di normative diverse al riguardo debba trovare necessariamente la sua disciplina nell'articolo 2 del codice penale. In questa prospettiva, la previsione di una disposizione transitoria ad hoc appariva ed appare del tutto ultronea e l'introduzione della stessa rappresenta già di per sé un errore cui peraltro la Camera dei deputati ha cercato di porre rimedio con la riformulazione da ultimo proposta per il comma 3 del citato articolo 10. Tale soluzione è, però, a sua volta afflitta da un evidente vizio di incostituzionalità e gli appare pertanto del tutto inaccettabile, non potendosi neppure escludere il rischio che la predetta incostituzionalità rappresenti soltanto un espediente di cui la maggioranza ha inteso servirsi per non assumersi in modo diretto e palese la responsabilità di prevedere l'applicazione della nuova normativa in materia di prescrizione ai procedimenti in corso - effetto questo che costituisce la conseguenza naturale del carattere sostanziale della medesima - e per ottenere invece lo stesso obiettivo sottoponendo al giudizio della Corte una norma palesemente incostituzionale, l'annullamento della quale determinerebbe poi inevitabilmente l'applicazione dei principi stabiliti nel già ricordato articolo 2 del codice penale.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 13 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(3495) FASSONE. - Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MARITATI(DS-U).

Il disegno di legge in titolo è volto a colmare un vuoto di rappresentanza per il caso che una persona, a seguito di un evento invalidante, sia divenuta incapace di provvedere alla sua salute e alle connesse prestazioni sanitarie. L'ordinamento vigente nell'escludere il rilascio di procura ad altra persona per il compimento di atti che riguardano la salute dell'incapace, prevede diverse figure a tutela degli inabilitati che vanno dal curatore, al tutore e all'amministratore di sostegno, ma ciascuna di esse è autorizzata a compiere atti solo dopo la nomina da parte dell'autorità giudiziaria e quindi in tempi che possono rivelarsi successivi a quelli dell'effettivo bisogno.
Non appaiono infatti del tutto soddisfacenti per il conseguimento immediato della tutela suddetta né il disposto della recente legge n. 6 del 2004 - che prevede la possibilità di designazione dell'amministratore di sostegno nella previsione di una futura eventuale situazione di incapacità- né l'articolo 35 della legge di riforma sanitaria del 1978, n. 833 in virtù del quale e relativamente ai trattamenti sanitari obbligatori, il giudice tutelare ha facoltà di adottare provvedimenti, ma solo per quanto riguarda la conservazione e l'amministrazione del patrimonio del malato.
Da qui la necessità di rispondere con tempestività, sia pure mediante una supplenza di breve durata e fino alla decisione del giudice, al bisogno di tutela di coloro che, per il sopravvenire di infermità, non possono provvedervi. A tal fine sarà sufficiente, ai sensi del nuovo articolo 432-bis del codice civile proposto dall'articolo 1, una designazione, mediante atto pubblico o scrittura privata da comunicare al giudice tutelare del luogo di residenza e della convalida, senza formalità, assunte le necessarie informazioni, da parte del giudice. La persona designata assume la tutela del benessere psico-fisico del beneficiario ma, salva dichiarazione contraria dell'interessato, non lo rappresenta per gli atti che riguardino gli interessi patrimoniali del medesimo.
Si tratta conclusivamente di un provvedimento la cui approvazione si raccomanda soprattutto perché completa un quadro normativo a tutela di soggetti che versano in condizioni di debolezza.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.