AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004
190a Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15.45.


IN SEDE REFERENTE

(2882) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 maggio 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge.


(2915) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l' esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l' 11 dicembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 maggio 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge.


(38) BOCO ed altri. - Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo
(1881) PROVERA ed altri. - Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo
(2184) MORSELLI. - Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo
(2393) PIANETTA ed altri. - Riforma della cooperazione allo sviluppo
(2471) SERVELLO ed altri. - Riforma della disciplina dell' attivita' di cooperazione allo sviluppo dell' Italia
(2473) Franco DANIELI ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo
(2728) MALABARBA e Tommaso SODANO. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 38, 1881, 2393, 2471, 2473 e 2728, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2184 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2184, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 38, 1881, 2393, 2471, 2473 e 2728 e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 19 maggio 2004.

Introduce l’esame sul disegno di legge n. 2184 il presidente relatore PROVERA (LP) evidenziando che il disegno di legge in illustrazione muove dalla constatazione che una politica di cooperazione degna di questo nome non può non essere finalizzata al raggiungimento di fini umanitari caritatevoli, ma deve, nel contempo, essere un agile strumento per condizionare lo sviluppo democratico di Paesi dove vi è un deficit in tal senso; nello stesso tempo, può divenire un importante elemento di crescita economica, commerciale, culturale, sia del Paese beneficiario, sia di quello «donatore».

Con l’articolo 1 del disegno di legge si prevede la collocazione della cooperazione nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri come unica salvaguardia ad un uso non distorto degli strumenti di cooperazione, per impedire che gli stessi vengano utilizzati come metodo di finanziamento improprio; al tempo stesso tale collocazione garantisce raccordo con le linee di politica estera del Paese, senza che ciò divenga subalternità o strumentalizzazione di una o più parti politiche. Questa norma si qualifica come il punto cruciale dell’iniziativa e la distingue da tutte le altre, specialmente da quelle che vogliono demandare le competenze ad agenzie appositamente istituite. Infatti, a giudizio del presentatore del disegno di legge l’agenzia potrebbe rappresentare uno strumento fuori dal controllo politico e parlamentare, accrescendo i rischi di conflitto con le altre strutture dello Stato.
L’articolo 1 detta le finalità della cooperazione. Con l’articolo 2 si precisano i meccanismi di finanziamento e si indicano i metodi trasparenti per attuare una programmazione delle risorse insieme alla scelta delle priorità, scelta delicatissima e densa di conseguenze che spetterebbe alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’articolo 2 passa inoltre in rassegna i programmi e le tipologie di intervento, dando organicità all’intera materia.
L’articolo 3 fissa i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e, tramite il CIPE, prevede gli interventi di programmazione, deliberazione e verifica dei progetti.
L’articolo 4 definisce, per gli aspetti di competenza, il ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il successivo articolo 5 individua il Mediocredito centrale come la banca di cooperazione allo sviluppo. Con tale norma si intende garantire la possibilità tecnica di garantire un supporto finanziario ai progetti e ai programmi, superando le fasi improprie di controllo fin qui esistenti. Si delineano, altresì, in questo articolo le forme che possono assumere i «crediti di aiuto».
Passa quindi ad illustrare brevemente le previsioni dell’articolo 6 che promuovono la costituzione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.
L’articolo 7 regolamenta i contributi volontari dell’Italia agli organismi internazionali. Viene, altresì, prevista la rendicontazione di tali contributi. L’articolo 8 prevede quale organismo tecnico il Comitato direzionale, in cui le varie componenti trovano equilibrio, e ne fissa i compiti, ed in particolare quelli di: indirizzo; approvazione dei programmi; delibera in caso di interventi straordinari; nomina di esperti; pareri sui crediti di aiuto.
L’articolo 9 definisce gli interventi straordinari, mentre l’articolo 10 delinea il nuovo assetto dell’Unità tecnica centrale, individuando due tipi di esperti: personale esperto della pubblica amministrazione; personale esperto a contratto.
L’articolo 11 prevede gli uffici del Dipartimento della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, per seguire in loco lo sviluppo e l’esito dei programmi.
L’articolo 12 tende a razionalizzare la situazione caotica del personale del Dipartimento della cooperazione.
Gli articoli successivi, dal 13 al 22, dettano le norme tecniche per il personale e per il trattamento economico e normativo dello stesso. Rivolge quindi un sintetico cenno all'articolo 23, che si riferisce alle organizzazioni non governative che possono ottenere riconoscimento di idoneità dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dettando in proposito norme semplici, ma al tempo stesso efficaci per garantire la serietà delle organizzazioni stesse. Il successivo articolo 24 determina i finanziamenti fino al 50 per cento dell’importo delle iniziative programmate.
L’articolo 31 istituisce una banca dati presso il Dipartimento della cooperazione per seguire direttamente le attività di cooperazione con l'obiettivo di garantire la trasparenza delle spese e dei programmi in attuazione o conclusi.
L’articolo 32, infine, prevede le modalità di funzionamento del fondo per la cooperazione, la cui capienza è stabilita con la legge finanziaria.

Il senatore MORSELLI (AN) ringrazia il relatore presidente Provera per la puntualità e l’accuratezza della relazione svolta ad illustrazione del disegno di legge di sua iniziativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente PROVERA (LP) propone la costituzione di un comitato ristretto composto da un senatore in rappresentanza di ciascun gruppo. Avverte, quindi, che dai gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita DL-l'Ulivo, Forza Italia, Unione Democristiana e di Centro e Alleanza Nazionale ha ricevuto informalmente indicazioni rispettivamente nelle persone dei senatori Tonini, Franco Danieli, Pianetta, Forlani e Morselli.

Il sottosegretario ANTONIONE chiede di poter consegnare agli atti una breve memoria illustrativa degli indirizzi di intervento che il Ministero degli affari esteri sta valutando di effettuare con decreti ministeriali.

Il senatore MORSELLI (AN) chiede chiarimenti sulla natura della memoria consegnata agli atti dal rappresentante del Governo.

Il senatore ANDREOTTI (Aut) ricorda come sia stato annunciato ormai da molto tempo un disegno di legge di iniziativa governativa volto a rendere più efficace l’azione della cooperazione allo sviluppo italiana nel quadro di una più ampia riforma in chiave efficientistica del Ministero degli affari esteri, una riforma quest’ultima, che del resto, è attesa ormai da più di un decennio. Auspica che si possa conoscere a titolo informativo quali siano le risultanze delle ricerche e delle proposte svolte da alcune agenzie specializzate cui il Governo aveva annunciato di voler commissionare uno studio accurato nella prospettiva di una riforma generale delle strutture e delle attività del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario ANTONIONE precisa che il testo che intende consegnare agli atti illustra solamente le possibili linee guida per l’adozione di eventuali regolamenti ministeriali volti a semplificare e razionalizzare l’attività del Ministero nel delicato ambito della cooperazione.

La Commissione quindi conviene con la proposta avanzata dal presidente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


(2927) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell' autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP) sottolineando come l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci fornisca il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento, sollecitato da parte bielorussa e costituisce uno strumento regolatore del trasporto su strada fra l’Italia e la Bielorussia per contribuire allo sviluppo dell’interscambio commerciale.
L’Accordo, in particolare, prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria; prevede, altresì, che i trasporti di merci con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio che in conto terzi, siano assoggettati al regime dell’autorizzazione, salvo alcune deroghe concernenti i trasporti funebri, quelli destinati alle esposizioni e quelli occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; e ancora i trasporti postali, quelli necessari alla scorta di merci di valore o alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti.
Le autorizzazioni, valide per un viaggio di andata e ritorno, sono attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per l’attuazione dell’Accordo, durante gli incontri annuali previsti all’articolo 26 dell’Accordo stesso. Come di consueto per gli accordi di questa tipologia, è vietato il carico di merci sul territorio dell’altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).
I requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.
L’Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati; quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell’impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l’infrazione è stata commessa.
In base ai rilievi espressi, ricordando la sua validità annuale, con proroga automatica, salvo denuncia, auspica che si possa pervenire alla pronta ratifica dell'Accordo in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale" (n. 371)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Esame. Parere favorevole)

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP) rilevando che la legge numero 180 del 1992 autorizza l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie di tutela dei diritti umani. Le organizzazioni e gli enti citati sono previsti in un elenco che assume la veste di un decreto ministeriale e sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere.
Ricorda quindi come, dopo la redazione del primo elenco risalente al 1992, si pone oggi, per evidenti necessità di aggiornamento, l'obiettivo di modificare l'elenco medesimo sia sotto il profilo formale che su quello degli organismi da finanziare.
Muovendo proprio dalle modifiche di ordine sostanziale, il testo del decreto prevede l'inserimento della Croce Rossa italiana, accanto al comitato internazionale della Croce Rossa. Altresì si intende aggiungere la Comunità caraibica tenendo conto delle esigenze di promozione di sistemi di governance democratica nei paesi caraibici, anche al fine di sviluppare un'azione combinata con le Nazioni Unite e l'Organizzazione degli Stati americani.
L'inserimento dell'IGAD si giustifica per l'opportunità di sostenere i processi di pace in Somalia e Sudan in cui l'operato dell'Agenzia intergovernativa per lo sviluppo può essere particolarmente proficuo. Nella stessa direttrice di potenziamento della stabilizzazione e pacificazione dell'area africana, si colloca altresì l'inserimento nell'elenco dell'ECOWAS, volta a promuovere l'integrazione economica tra gli Stati membri. Infine, oltre alla Caritas della quale va ricordato l'apporto decisivo in termini di interventi umanitari, rileva illustrare brevemente le ragioni dell'inserimento in elenco tanto della Lega Araba quanto della dell'Unione del Maghreb Arabo.
I due soggetti che si collocano su un piano di preminenza nel quadro dei rapporti internazionali perseguono entrambi la cooperazione tra gli stati membri per lo sviluppo di politiche comuni di area. In particolare, la Lega Araba tende a svolgere un'azione di rappresentanza delle istanze comuni a livello internazionale.
Senza soffermarsi sulle ragioni di conferma al finanziamento di soggetti politici internazionali quali il Consiglio d'Europa o l'O.n.u., nè sulle singole modifiche formali alla redazione dello schema di decreto che nascono dall'esigenza imprescindibile di aggiornamento anche solo terminologico, propone di rendere un parere favorevole all’ampliamento dell’elenco degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi della legge 180 del 1992.

Si apre quindi la discussione generale.

Ha la parola la senatrice DE ZULUETA (Misto) la quale chiede chiarimenti sulle ragioni dell’inserimento nell’elenco recato dal provvedimento, della Croce rossa italiana, la quale non può definirsi pacificamente un ente di rilievo internazionale.

Il sottosegretario ANTONIONE precisa che l’inserimento della Croce rossa italiana tra gli enti beneficiari trova fondamento nel numero e nella qualità degli interventi umanitari svolti in molteplici Paesi e zone di crisi dalla stessa Croce rossa; ricorda, inoltre, come le medesime ragioni abbiano indotto ad inserire tra i beneficiari anche la Caritas.

Il senatore PELLICINI (AN) osserva come dai dati che risultano dalla relazione sulle attività svolte nell’ambito della partecipazione dell’Italia alle iniziative internazionali di pace per l’anno 2002, l’attività italiana nel quadro del processo di riconciliazione in Somalia appare contraddistinta da alcune ambiguità circa le finalità delle voci di spesa relative alla partecipazione alla conferenza di pace della delegazione del Consiglio di riconciliazione somalo.

Il senatore MORSELLI (AN) osserva come da una attenta lettura della relazione sulle attività umanitarie in sede internazionale, appaia evidente la presenza di alcuni finanziamenti “a pioggia”, cioè mancanti di una prospettiva di incidenza di carattere strutturale. Inoltre rileva come sarebbe quanto mai opportuno che la Commissione potesse valutare i consuntivi dell’azione dei singoli soggetti finanziati e delle singole attività svolte, al fine di poter considerare l’efficienza e l’efficacia dei progetti e dell’azione di pace ed umanitaria in sede internazionale.

Il relatore presidente PROVERA (LP) si dichiara concorde con quanto osservato dal senatore Morselli, ma ricorda come la Commissione sia chiamata semplicemente ad esprimersi sullo schema di decreto in titolo, sull’opportunità, cioè, dell’ampliamento dell’elenco delle organizzazioni e degli enti destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180.

Pur dichiarandosi a sua volta concorde con le riflessioni svolte dai senatori Pellicini e Morselli, il senatore PIANETTA (FI) si unisce alla precisazione svolta dal relatore, auspicando che, trattandosi di un voto limitato alla sola opportunità dell’ampliamento dell’elenco, la Commissione possa esprimersi sul punto, ferma restando la legittima pretesa che il Governo fornisca esaustivi chiarimenti sulla attività svolta dai singoli enti nei vari settori in cui si svolge l’opera umanitaria e di pace italiana.

Il sottosegretario ANTONIONE precisa che le voci di costo su cui sono chiesti chiarimenti dal senatore Pellicini, erano finalizzate ad assicurare il trasporto e l’alloggio nei luoghi ove si svolse la conferenza ai numerosi rappresentanti coinvolti nelle trattative per il processo di riconciliazione in Somalia.
Ciò precisato, a prescindere dal parere sull’ampliamento dell’elenco in questione, dichiara la propria disponibilità a fornire una dettagliata documentazione attinente ai risultati conseguiti dagli enti finanziati per permettere un’adeguata valutazione a consuntivo che è prerogativa dell’attività di controllo delle Commissioni esteri di Camera e Senato.

Posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore presidente Provera, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere parere favorevole sullo schema di decreto n. 371.


La seduta termina alle ore 16.25.