LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)


MARTEDI' 15 GENNAIO 2002
35ª Seduta (antimeridiana)


Presidenza del Presidente
GRILLO


Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 9,45.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo Codice della strada (n. 71)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 2001, n. 85. Esame. Parere favorevole)


Il presidente GRILLO riferisce sul provvedimento in esame e data la ristrettezza dei tempi con i quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi sullo stesso, ritiene utile soffermarsi più che sul merito delle singole norme sulla genesi dello schema di decreto legislativo, evidenziando che, da una attenta ricostruzione dei fatti, appare giustificata la scelta del governo di esercitare comunque la delega prevista nella legge n. 85 del 2001. Infatti, la situazione di stallo, dovuta alla transizione elettorale, ed il ritardo nell'insediamento della commissione interministeriale - avvenuto solo il 10 giugno 2001 - chiamata a redigere il testo, hanno certamente ridotto il tempo per ultimare il complesso iter procedimentale prescritto dalla legge delega entro il termine fissato.
D'altronde, la complessità della materia ha indotto a suddividere il lavoro in tre sottocommissioni che hanno, rispettivamente, trattato i temi della regolamentazione della circolazione, della classificazione dei veicoli e, infine, delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio.
Tuttavia, due di queste sottocommissioni, che si sono trovate a esaminare argomenti che interferivano con le competenze delle regioni e degli enti locali, rinnovate in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, hanno terminato i propri lavori solo il 31 dicembre 2001, consegnando al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un elaborato contenente ben 160 articoli, risultato, ad un esame preliminare, conforme agli oltre sessanta criteri direttivi individuati nella legge delega. Successivamente il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di adottare uno schema di decreto legislativo ridotto a poco più di 80 articoli, stralciando cioè quelle parti che richiedevano un maggior approfondimento. Contestualmente il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che proroga il termine di esercizio della delega di ulteriori sei mesi, al fine di integrare i principi e criteri direttivi già recati dalla legge n. 85 del 2001, stabilendo che i decreti delegati provvedano alla revisione del procedimento sanzionatorio, alla revisione dell'accertamento degli illeciti amministrativi, alla previsione, nella disciplina della patente a punti, di un sistema differenziato di decurtazione del punteggio per gli autotrasportatori professionali. Soprattutto con riferimento a quest'ultimo aspetto, ritiene importante che il Governo ritenga di differenziare, sotto l'aspetto sanzionatorio, il comportamento di coloro che, per il proprio lavoro, hanno maggiori probabilità di incorrere in eventuali trasgressioni.
Sottolinea quindi la necessità che in questa fase il compito della Commissione si concentri più che sui singoli aspetti tecnici del provvedimento sulla sua conformità ai criteri e principi direttivi contenuti nella legge delega e sotto questo profilo non si può che constatare che lo schema in esame risulta essere in linea con le indicazioni previste dalla legge delegante, contenendo, peraltro, molti punti innovativi apprezzabili come l'introduzione della patente a punti e la scomparsa della corsia a marcia lenta. Non si nasconde, tuttavia, che un dibattito più ampio si sarebbe dovuto concentrare su alcuni dei punti più controversi, come l'innalzamento dei limiti di velocità e la limitazione del patentino per i motorini soltanto per i conducenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Ma al di là di questi aspetti critici, sottolinea la necessità che la Commissione esprima un parere favorevole sullo schema in esame, consapevole che vi sarà in seguito lo spazio per tornare su tutti gli argomenti, visto che il Governo ha assunto l'impegno di rivedere i contenuti dello schema di decreto legislativo approvando il disegno di legge che amplia il termine di esercizio della delega. D'altro canto, la Commissione dovrà accelerare i lavori dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza stradale dalla quale certamente potranno emergere contributi ed analisi utili anche questo fine.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FABRIS fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame risulta essere in gran parte conforme ai principi e criteri direttivi recati nella legge n. 85 del 2001. E' altresì apprezzabile la scelta del Governo di non affrontare da subito sia quei punti che interferiscono con la riforma del titolo V della Costituzione sia con quelli che trattano il profilo sanzionatorio. Tuttavia, su alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo manifesta perplessità a cominciare dal modo con cui viene affrontato il tema della sicurezza stradale che vede purtroppo l'Italia al primo posto per quanto concerne le statistiche relative ai decessi. Infatti, sotto questo aspetto, non sembra che lo schema abbia ereditato il contributo del processo riformatore che si è iniziato in questi anni a partire dalla adozione del piano di sicurezza stradale nel quale per affrontare questo fenomeno si delineava la necessità di uno sforzo culturale ed educativo piuttosto che repressivo.
Per quanto concerne l'introduzione della patente a punti rileva che questo sistema è senza dubbio corrispondente a quella logica di educazione correttiva e permanente che è stata indicata come il principale obiettivo da perseguire, permettendo di colpire duramente soprattutto i comportamenti trasgressivi dei recidivi. Tuttavia, mentre nel codice oggi vigente è stabilito che, in caso di superamento dei limiti di velocità, il trasgressore incorre nella sanzione del ritiro della patente, nello schema in esame, invece, al superamento dei limiti di velocità corrisponde una decurtazione pari a 10 punti. Inoltre, pur non avendo obiezioni personali sulla scelta di innalzare, in presenza di talune condizioni, i limiti di velocità, ritiene che il Governo abbia scelto il momento sbagliato per lanciare questo segnale che è stridente rispetto agli alti tassi di incidentalità che coinvolgono soprattutto giovani; infatti tale misura dell'innalzamento dei limiti di velocità non risulta accompagnata da un rigoroso sistema di controlli ed inoltre la differenziazione della velocità a seconda dei tratti autostradali rischia di ingenerare ulteriore confusione. Su questo aspetto, peraltro, nutre seri dubbi che i gestori autostradali si assumeranno le responsabilità che sono individuate nello schema in esame.
Soffermandosi poi sulla introduzione del patentino per i ciclomotori, non comprende per quale ragione il Governo abbia rifiutato di estendere questa positiva innovazione anche per i conducenti maggiorenni privi di ogni altra patente, come, invece, era previsto nella prima bozza dello schema di decreto legislativo. Anche per quanto concerne l'uso delle cosiddette minicar, suscita preoccupazione la scelta di confermare l'attuale discutibile impostazione che permette anche a conducenti di 14 anni di condurre simili veicoli peraltro privi di sistemi di sicurezza in rapporto alle altre autovetture; su questo punto il Governo avrebbe fatto bene a individuare disposizioni idonee ad introdurre norme tecniche di sicurezza per garantire la difesa passiva del pedone investito. Manifesta qualche perplessità anche per quanto riguarda l'articolo 71 che prevede la sottoposizione ai test soltanto per quei conducenti rispetto ai quali si ha ragionevolmente motivo di credere che si trovino in stato di ebbrezza; già in sede di contenzioso, su questo aspetto, molto spesso accade che il conducente affermi di essere del tutto sobrio e gli organi di polizia stradale, deputati all'accertamento, non dispongono dei mezzi necessari per sostenere l'ipotesi trasgressiva. Pertanto, sarebbe stato bene introdurre una sanzione a carico di quei conducenti che si rifiutassero di sottoporsi ai relativi test di accertamento.
Infine, evidenzia che molti principi e criteri direttivi della legge n. 85 del 2001 non hanno ricevuto attuazione nello schema in esame: in particolare tale carenza riguarda quelle disposizioni che imponevano di prevedere pavimentazioni con effetto drenante e guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza; installazione di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei luoghi nebbiosi; obbligatorietà di dotare i veicoli di idonee strumentazioni tecniche, dal sistema abs all'airbag e alla installazione di specifici avvisatori.
Osserva, infine, che se il Governo si impegnasse a affrontare i vari aspetti problematici che sono stati sottolineati, non avrebbe alcuna difficoltà ad esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il presidente GRILLO propone di sospendere brevemente i lavori della Commissione e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari per alcune comunicazioni urgenti.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO.

Il presidente GRILLO avverte che è convocato immediatamente l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11,15.

Il presidente GRILLO fa presente che i lavori della Commissione proseguiranno fino all'espressione del parere sullo schema di provvedimento iscritto all'ordine del giorno e comunica di essere stato informato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento che è stato convocato per la giornata odierna un Consiglio dei Ministri che dovrebbe approvare un nuovo schema di decreto legislativo, circoscritto ad un ristretto numero di articoli rispetto agli oltre ottanta attualmente in esame. Pertanto, una volta che il Governo avrà trasmesso alle Camere questo nuovo schema di decreto delegato che presenterà quindi un articolato ulteriormente ridotto, la Commissione sarà chiamata ad esprimersi per il relativo parere ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 85 del 2001. Invita quindi a proseguire la discussione generale.

La senatrice DONATI sottolinea che il provvedimento in esame oltre che riguardare il comportamento dei cittadini investe tematiche molto importanti come quelle della mobilità urbana che sono all'attenzione di tutti in questi giorni. Tuttavia, rileva che nello schema di decreto legislativo si continua a seguire, su questo argomento, un'impostazione superata perché, nel momento in cui ad alcune amministrazioni comunali vengono concessi poteri per la regolamentazione del traffico veicolare nei centri urbani, lo schema invece ripropone un'eccessiva regolamentazione. Al di là di questa considerazione generale reputa utile individuare quei punti del provvedimento che non risultano a suo avviso essere conformi alla legge n. 85 del 2001, a partire dall'articolo 1, comma 3, nel quale si prevede la definizione del piano nazionale della sicurezza stradale da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dimenticando che il piano in questione è già stato approvato e che il problema è dare corso alla sua attuazione.
Per quanto concerne l'articolo 6, appare discutibile la modifica del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede che i provvedimenti in materia di anti-smog nei centri abitati potranno essere adottati conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: tale previsione, oltre a non essere compresa nella legge delega, risulta contrastante anche con la normativa vigente che sul punto attribuisce una responsabilità al Ministro dell'ambiente. Sempre nello stesso articolo appaiono alquanto discutibili le previsioni che attengono alla destinazione dei proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento in quanto, mentre la legge delega stabiliva che gli stessi si sarebbero dovuti destinare al miglioramento della mobilità urbana e della qualità dell'aria, lo schema si limita a stabilire che soltanto i proventi eventualmente eccedenti saranno destinati ad interventi per migliorare la mobilità urbana. Anche per quanto concerne la disciplina del mobility manager, appare discutibile la scelta di attribuire in materia una specifica competenza al Ministro delle infrastrutture, mentre attualmente la normativa vigente prevede l'intervento del Ministro dell'ambiente. Per quanto concerne poi l'installazione di impianti per il controllo telematico della velocità nei centri urbani, pur manifestando apprezzamento per la disposizione che assegna sul tema specifiche facoltà ai Comuni, non si nasconde che l'adozione del richiamato regolamento possa ancora una volta dilatare i tempi di realizzazione di queste importanti misure.
Per quanto riguarda l'articolo 10, ritiene non in linea con i criteri direttivi della legge delega la facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di emanare norme per la progettazione oltre che per l'omologazione e l'impiego delle barriere di sicurezza stradali. Su questo argomento sarebbe bene che il Governo facesse luce anche sulla vicenda che ha investito l'attuazione del decreto del Ministro Nesi che rivedeva le norme sulla progettazione. Anche con riferimento all'articolo 16 sono presenti alcuni aspetti problematici perché la pur condivisibile scelta di coordinare i piani urbani del traffico ai piani urbani di mobilità rischia di rimanere inattuata poiché per quanto concerne i secondi non sono stati emanati i relativi regolamenti attuativi previsti dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2000.
Con riferimento all'articolo 45, desta qualche dubbio la previsione contenuta nella lettera i), perché non si comprende come da un lato non venga richiesto anche per il maggiorenne il certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori e dall'altro che lo stesso, privo del certificato di idoneità, possa incorrere in una sanzione amministrativa.
Dopo aver sottolineato che risulta essere una sanzione troppo lieve quella che prevede la decurtazione di soli 4 punti per il conducente che superi il semaforo rosso, si sofferma sulla norma che permette l'innalzamento dei limiti di velocità, ritenendo che sul punto il Governo abbia adottato una linea interpretativa non certo conforme a quello che era lo spirito della legge delega. Ribadendo la propria contrarietà su questa misura, ritiene che nel momento in cui si è deciso di inserirla sarebbe stato necessario accompagnarla anche con un più severo sistema di controlli senza lasciare ai concessionari dei tratti autostradali coinvolti una facoltà eccessivamente discrezionale.

Il senatore EUFEMI sottolinea che l'esame dello schema che apporta modifiche al nuovo codice della strada solleva seri dubbi in ordine alla correttezza dei rapporti tra Governo e Parlamento dal momento che scelte che hanno così grande impatto sociale avrebbero meritato tempi di discussione sicuramente più ampi e previsti dalla legge delega. D'altro canto, i gruppi di opposizione non possono certo lamentarsi di come è stata data attuazione ad una legge delega che fu approvata sul finire della scorsa legislatura con un dibattito che si concentrò per lo più nel corso della lunga prima lettura da parte della Camera dei Deputati e che il Senato ha dovuto approvare in qualche giorno senza poter proporre alcuna modifica. Pur non tacendo sulle sue riserve sulla procedura che il Governo ha deciso di adottare - poiché sarebbe stato preferibile prorogare per tempo il termine per esercitare la delega - richiama l'attenzione su alcune disposizioni dello schema in esame che sollevano dubbi: il tema della sicurezza stradale non risulta essere affrontato con misure semplici ed efficaci come, ad esempio, la installazione di paraschizzi, mentre per quanto concerne la condizione degli autotrasportatori non si prevedono interventi idonei ad aumentarne il livello di sicurezza; inoltre, il sistema dei controlli per molti versi risulta ancora burocratico ed eccessivamente costoso.

Il senatore Paolo BRUTTI, dopo aver sottolineato che provvedimenti di così grande importanza si sarebbero dovuti affrontare con tempi e modalità ben diversi, richiama l'attenzione sulla necessità che molte delle norme contenute nello schema in esame siano effettive e cogenti perché non è sufficiente prevedere una disciplina che sanziona determinati comportamenti senza che la stessa sia accompagnata da un idoneo sistema di controlli e di sorveglianza. Proprio per quanto concerne l'innalzamento dei limiti di velocità, questa osservazione pare quanto mai calzante poiché la norma rischia di non trovare concreta applicazione dal momento che è soggetta ad alcune condizioni: dalla morfologia dei tratti autostradali alla presenza di determinate situazioni atmosferiche che sono di difficile accertamento. Peraltro, l'idea, più volte sostenuta dal Ministro Lunardi, che l'alta velocità non sarebbe la causa primaria degli incidenti andrebbe verificata più seriamente, magari parametrando il numero dei decessi sulla densità del traffico.

Il senatore Antonio BATTAGLIA esprime il proprio dissenso sulla disposizione che prevede l'innalzamento dei limiti di velocità poiché essa rischia di creare delle disparità nelle diverse aree geografiche del paese.

Dopo aver dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente GRILLO illustra la seguente proposta di parere favorevole:

"L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 2001, n. 85, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo codice della strada,

considerata la necessità di approfondire alcune delle tematiche affrontate dallo schema di decreto legislativo;

considerata comunque l'opportunità di ridurre ulteriormente l'articolato dello schema data la ristrettezza dei tempi dell'esame parlamentare;

considerato in ogni caso che l'articolo 6 della legge n. 85 del 2001 consente all'Esecutivo di poter emanare nell'arco dei prossimi tre anni decreti correttivi delle norme contenute nel codice;

considerato che il Governo ha approvato nel Consiglio dei ministri di venerdì 11 gennaio 2002 un disegno di legge che consentirà al Parlamento di intervenire nuovamente sulla materia;

auspicando che il Parlamento sia messo nelle condizioni, riguardo ai prossimi schemi di decreto legislativo, di poter esprimere il parere nei tempi stabiliti dall'articolo 5 della legge n. 85;

esprime parere favorevole."

Il sottosegretario MAMMOLA fa presente che il Governo non ritiene immodificabili le norme contenute nello schema di decreto legislativo e si dichiara disponibile ad aprire un successivo confronto sui vari aspetti problematici che sono stati sottolineati nella discussione.

La senatrice DONATI esprime il voto contrario del Gruppo dei Verdi - L'Ulivo sullo schema di parere favorevole illustrato dal Presidente.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole illustrato dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO ricorda che la Commissione è già convocata oggi alle ore 18,00 per l'esame dell'eventuale nuovo schema del decreto legislativo concernente le modifiche del nuovo Codice della Strada, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 85 del 2001, ove trasmesso in tempo utile, a seguito di una nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La seduta termina alle ore 12,15.