INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005
277ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE
Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE
(3463) Norme per la riconoscibilita' e la tutela dei prodotti italiani , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri
(405) MAGNALBO'. - Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela della qualita' delle calzature italiane
(1404) STANISCI. - Istituzione del marchio " made in Italy " per la tutela della qualita' dei prodotti del settore tessile e dell' abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane.
(1595) GUERZONI. - Istituzione del marchio " Made in Italy " per i capi del tessile e dell' abbigliamento prodotti interamente in Italia
(1646) BASTIANONI. - Istituzione del marchio " Made in Italy " per la tutela della qualita' dei prodotti italiani
(1736) CURTO. - Istituzione del marchio " Made in Italy " per la tutela della qualita' dei prodotti italiani
(2698) GRECO ed altri. - Istituzione del marchio " Made in Italy " per la tutela della qualita' delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell' abbigliamento, del mobile imbottito, nonche' delega al Governo in materia di normativa di incentivazione
(3278) MAGNALBO'. - Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessilil
- e petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore PONTONE (AN) osserva che i disegni di legge sono finalizzati ad introdurre norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani. In un contesto economico in cui l'accelerazione dei processi di globalizzazione pone nuove sfide alle imprese in termini di capacità competitiva e in una fase produttiva caratterizzata dalla persistenza delle difficoltà nella ripresa dei consumi, la predisposizione di misure finalizzate a rafforzare il diritto dei consumatori ad una informazione esaustiva e trasparente intende facilitare la valorizzazione dei prodotti nazionali. L'introduzione di marchi ed etichettature che agevolino l'immediata identificazione dei prodotti realizzati in Italia non dovrebbe pertanto essere interpretata come un intervento di natura protezionistica su base geografica quanto piuttosto come una misura finalizzata a preservare e valorizzare la qualità di alcune tipiche produzioni italiane, soprattutto in settori di punta dell'economia nazionale, come il settore tessile, delle calzature e dell'abbigliamento, i cui prodotti, caratterizzati dalla fusione di design ed eccellenza qualitativa, sono considerati unici al mondo. L'interesse che tali problematiche sollevano è dimostrato dalle numerose iniziative legislative presentate sulla materia.
In particolare, il disegno di legge n. 3463 giunge in Senato dopo un lungo ed approfondito esame da parte della Camera dei deputati.
L'articolo 1 di tale disegno di legge istituisce un marchio "100 per cento Italia", che le imprese possono apporre sui prodotti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento siano compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi realizzati interamente in Italia. Si chiarisce che l'obiettivo dell'istituzione del marchio è assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, promuovendo il loro diritto ad una corretta informazione. Per le stesse finalità l'articolo 2 prevede che il marchio, indelebile, dovrà essere apposto sul prodotto finale in modo da non ingenerare confusione nel consumatore. Dovrà inoltre risultare chiaro che esso si riferisce all'intero processo produttivo.
L'articolo 3 disciplina le procedure per la concessione del marchio, rilasciato dal Ministero delle attività produttive su domanda delle imprese interessate, dietro presentazione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro - con particolare riferimento all'esclusione dell'impiego di minori - e in materia di salvaguardia ambientale. Possono essere autorizzati a rilasciare il marchio anche consorzi costituiti da imprese, comprese quelle artigiane, che facciano parte di distretti industriali o di specifiche filiere produttive, qualora i prodotti realizzati abbiano i requisiti per ottenere il marchio.
La verifica della veridicità delle autocertificazioni è affidata alle Camere di commercio, che definiranno opportune forme di collaborazione con la Guardia di finanza e si potranno avvalere di istituti di certificazione pubblici o privati, appositamente autorizzati dal Ministero delle attività produttive.
Le imprese che abbiano ottenuto l'utilizzo del marchio ogni due anni devono comunque attestare - sempre tramite autocertificazione - il permanere dei relativi requisiti. Anche in questo caso, i controlli sono realizzati dalle Camere di commercio. Nel caso in cui vengano accertate violazioni nell'utilizzo del marchio, il Ministero delle attività produttive procederà alla revoca della autorizzazione. Sono inoltre previste sanzioni per i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio.
L'articolo 7 contiene disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti fabbricati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Al fine di consentire un'adeguata informazione sui prodotti commercializzati sul territorio italiano, si istituisce un sistema di etichettatura che evidenzi il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole comunitarie e internazionali in materia di origine commerciale, igiene e sicurezza dei prodotti. La definizione delle procedure per il rilascio e le caratteristiche di tale sistema di etichettatura sono demandate ad un successivo decreto del Ministro delle attività produttive.
L'articolo 8 prevede particolari modalità di etichettatura finalizzate a fornire informazioni sui materiali delle varie parti che compongono le calzature. Nel caso inoltre di calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea, nonché per quelle qualificate come dispositivi di protezione individuale si prevede che l'etichetta riporti la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione. Analoga norma è introdotta dall'articolo 9 in relazione all'etichettatura dei prodotti tessili.
L'articolo 10 introduce una carta di identità dei prodotti made in Italy. In particolare si prevede che, ferma restando la disciplina comunitaria in materia, la definizione di made in Italy possa essere accompagnata da una scheda informativa denominata "carta di identità del prodotto finito", contenente informazioni utili per il consumatore per conoscere la provenienza dei prodotti semilavorati di cui è composto il prodotto finale.
L'articolo 11 dispone che il Ministero possa organizzare campagne annuali di promozione del marchio "100 per cento Italia" sia sul territorio italiano che nei principali mercati internazionali, per agevolare il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela dei consumatori.
L'articolo 12 infine chiarisce che le norme introdotte possono essere applicate ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni ed etichettature di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti, destinate all'informazione dei consumatori e alla riconoscibilità dell'origine e della qualità dei prodotti.
Per quanto riguarda poi gli altri disegni di legge posti all’ordine del giorno della Commissione, le loro finalità coincidono con quelle del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.
Il disegno di legge n. 1646, di iniziativa del senatore Bastianoni, istituisce il marchio “Made in Italy” con la finalità di identificare i prodotti le cui fasi di ideazione, lavorazione e confezione siano avvenute interamente sul territorio italiano e con materiali provenienti dal territorio nazionale. L’esame delle richieste di attribuzione, basate su una autocertificazione delle imprese interessate, è svolta da una Commissione istituita presso il Ministero delle attività produttive, per la quale vengono definite regole di funzionamento ed organizzazione. Il testo prevede sanzioni per i casi di uso illecito del marchio e ne promuove la registrazione a livello comunitario.
Gli altri disegni di legge abbinati istituiscono il marchio made in Italy con riferimento ai prodotti di taluni particolari settori industriali, per i quali la provenienza dal nostro Paese è generalmente interpretata come testimonianza di qualità e stile. Si tratta in particolare dei disegni di legge n. 405 e 3278 di iniziativa del senatore Magnalbò, del disegno di legge n. 1404 di iniziativa della senatrice Stanisci, del disegno di legge n. 1595, di iniziativa del senatore Guerzoni, n. 1736, di iniziativa del senatore Curto, e del disegno di legge n. 2698, di iniziativa dei senatori Greco ed altri, complessivamente finalizzati ad introdurre un marchio di riconoscibilità per i prodotti interamente realizzati in Italia nei settori delle calzature e della pelletteria, del tessile, dell’abbigliamento, delle cravatte e dei mobili imbottiti. A prescindere dal tipo di prodotto che intendono tutelare, tali disegni di legge introducono simili modalità di disciplina del marchio, sia per quanto riguarda la sua concessione che in riferimento alle condizioni per continuarne l’uso. Il disegno di legge n. 2698 contiene inoltre una delega al Governo per l’adozione di misure di incentivazione a favore delle imprese che producano in conformità alle disposizioni introdotte.
Complessivamente, le finalità dei disegni di legge in esame sono condivisibili. Non c’è dubbio che soprattutto le piccole e medie imprese italiane meritino l’adozione di misure che ne possano tutelare e valorizzare l’attività, soprattutto in relazione all’attuale contesto economico generale. Per valutare in piena consapevolezza le problematiche sottese alla disciplina introdotta dai disegni di legge in titolo, con particolare riferimento al disegno di legge n. 3463 che potrebbe essere assunto dalla Commissione come testo base per l’esame, potrebbe essere opportuno procedere alla realizzazione di un ciclo di audizioni, in cui coinvolgere i rappresentanti delle categorie e del mondo produttivo interessate dai provvedimenti.
Propone che l'Ufficio di Presidenza che si svolgerà alla fine della seduta definisca il calendario delle audizioni da effettuare sugli argomenti concernenti i provvedimenti in titolo.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.