LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDI' 2 LUGLIO 2003
232a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRILLO



Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 20,40.


IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. - Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri.- Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. - Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. - Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. - Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI.- Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT.- Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA.- Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri.- Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. - Norme in materia di tutela delle "televisioni di strada"

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. - Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 23.

Il sottosegretario INNOCENZI illustra l'emendamento 23.18 che mira a risolvere le controversie insorte tra il Ministero delle comunicazioni e quelle emittenti televisive che in passato hanno occupato indebitamente talune frequenze analogiche. Lo scopo dell'emendamento è pertanto quello di recuperare tali frequenze e di destinarle alla sperimentazione della tecnologia di trasmissione in digitale. Fa presente, infine, che la questione non riguarda comunque le attività trasmissive delle televisioni di strada.

Il senatore FALOMI, in sede di illustrazione di alcuni emendamenti del suo Gruppo, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 23.1 poiché ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 23 autorizzi chiunque eserciti già l'attività televisiva ad intraprendere la sperimentazione in tecnica digitale avviando poi le relative nuove attività di trasmissione. L'articolo 23 preclude inoltre la possibilità a coloro che attualmente non esercitano l'attività televisiva in via analogica di poter operare, domani, come operatori di rete digitale. Fa riferimento quindi alla direttiva della Comunità europea sulla concessione delle licenze e chiarisce che lo sforzo degli emendamenti proposti dal gruppo DS-L'Ulivo si articola nel senso di correggere queste impostazioni incoerenti della normativa comunitaria attraverso l'imposizione di precisi limiti all'uso della capacità trasmissiva.

Il senatore Paolo BRUTTI, nell'illustrare taluni emendamenti del suo Gruppo, paventa le conseguenze della concreta adozione delle misure previste dal disegno di legge in esame: l'utilizzo improprio dello spettro elettromagnetico e la conseguente inefficiente allocazione delle risorse trasmissive analogiche determinerà sicuramente ulteriori inefficienze anche nell'allocazione delle risorse digitali. La stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato nel suo parere come sia reale e consistente il rischio che le posizioni dominanti esistenti oggi nel mercato televisivo analogico si riproducano domani in quello digitale.

La senatrice DONATI illustra l'emendamento 23.3, interamente sostitutivo dell'articolo 23, che prevede le modalità di introduzione delle tecnologie digitali su frequenze terrestri, la regolamentazione dell'attività radiotelevisiva via etere terrestre nonché l'emanazione di un regolamento di attuazione che definisca le misure tecniche, giuridiche e finanziarie idonee a favorire la diffusione di piattaforme comuni di trasmissione e di ricezione dei programmi radiotelevisivi e dei servizi offerti dalle nuove tecnologie. L'emendamento 23.13 prevede poi che ogni eventuale allargamento della capacità trasmissiva conseguente alle nuove tecnologie sia assegnato ai fornitori di contenuti esclusivamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'emendamento 23.21 attribuisce all'Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete. L'emendamento 23.23 sopprime, infine, il comma 13 dell'articolo 23 che estende improvvisamente al digitale terrestre la disciplina per la realizzazione delle infrastrutture di trasmissione prevista dal decreto legge n. 198 del 2001, cosiddetto decreto Gasparri.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 23 ad eccezione dell'emendamento 23.18, sul quale formula parere favorevole, e degli emendamenti 23.8, 23.26 e 23.27, per i quali si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sugli emendamenti il medesimo parere del Relatore. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 23.8, 23.26 e 23.27.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti e dei subemendamenti.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 23.1, fa presente che l'eventuale soppressione dell'articolo 23 non produrrebbe un vuoto normativo, in quanto la transizione al digitale risulta oggi regolata da una apposita delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che interviene puntualmente su tale materia. Ritiene infatti che le procedure operative del passaggio al digitale vadano regolate con provvedimenti che siano di rango regolamentare e non legislativo.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 23.1 e 23.2 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 23.3, ripercorre gli aspetti più innovativi della proposta emendativa.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 23.3 e 23.4 sono respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 23.5, chiarisce che lo stesso emendamento mira a consentire l'autorizzazione a svolgere le attività di sperimentazione delle tecnologie digitali, a soggetti diversi da quelli già operanti a qualunque titolo nell'attività di radiodiffusione.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 23.5, osserva che il rifiuto della maggioranza di prendere nella giusta considerazione lo stesso emendamento scaturisce dalla filosofia con cui il Governo ha improntato il passaggio al digitale, affidandosi cioè unicamente a forze di mercato prive di qualsiasi regolamentazione.

Posto ai voti l'emendamento 23.5 è respinto.

Il senatore FALOMI formula la propria dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 23.6.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11 e 23.12 sono respinti.

La senatrice DENTAMARO dichiara di sottoscrivere l'emendamento 23.13 per il quale esprime il proprio voto favorevole, manifestando le proprie perplessità sulle giustificazioni poco esaurienti con le quali il presidente relatore ha espresso parere contrario sullo stesso emendamento.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 23.13, 23.14, 23.15, 23.16 e 23.17 sono quindi respinti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti 23.18/1 e 23.18/2, in quanto di analogo contenuto, sono respinti. E' respinto altresì il subemendamento 23.18/3.

Posto ai voti, l'emendamento 23.18 è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 23.19, 23.20 e 23.21 sono respinti.

Il senatore FALOMI formula la propria dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 23.22.

Gli emendamenti 23.22 e 23.23 sono quindi posti ai voti e respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 23.23/bis, sottolinea la necessità di offrire, ai soggetti che richiedono la licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale, un congruo termine - stabilito nei limiti di un anno - per raggiungere la copertura del 50 per cento della popolazione.

Il senatore PELLEGRINO dichiara la propria disponibilità a sottoscrivere l'emendamento 23.23/bis, nel caso in cui venga riformulato, contenendo in sei mesi il termine previsto dal comma 6 dell'articolo 23.

Il senatore FALOMI dichiara di accogliere la modifica proposta e riformula l'emendamento 23.23/bis come segue: "al comma 6, sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi".
Sull'emendamento così modificato, il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono pare favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 23.23/bis è quindi approvato nel nuovo testo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29 e 23.30 sono respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 23.31, ricorda le critiche mosse al decreto legge Gasparri e le sollevazioni da parte di numerosi enti locali che, a prescindere dal colore politico delle amministrazioni, hanno manifestato contro il predetto provvedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 23.31 è respinto.

La Commissione approva di seguito l'articolo 23 con le modifiche apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175
Art. 23.
23.1
Dentamaro, Fabris, Falippelli
        Sopprimere l’articolo.
 
23.2
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Sopprimere l’articolo.
 
23.3
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sostituire l’articolo 23 con i seguenti.
        Art. 23. - (Innovazione tecnologica). – 1. Entro l’anno 2010 i programmi televisivi su frequenze terrestri sono irradiati esclusivamente con tecnica digitale. L’attività radiotelevisiva su frequenze terrestri è orientata ad obiettivi di innovazione tecnologica e di convergenza con le altre attività del sistema delle comunicazioni.
        2. È costituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 23-ter, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, anche con riferimento a forme di agevolazione, per l’utenza, all’acquisto di apparecchi per la fruizione dei segnali televisivi in tecnica digitale. Il fondo è finanziato con risorse pubbliche e con una quota parte, pari all’1 per cento, dei proventi derivanti alle emittenti televisive dalla raccolta pubblicitaria. I proventi versati al fondo dalle emittenti costituiscono crediti di imposta esigibili all’atto dell’introduzione a regime della tecnologia digitale televisiva su frequenze terrestri.
        
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 23-ter definisce, altresì, le misure tecniche, giuridiche e finanziarie atte a favorire la diffusione di piattaforme comuni di trasmissione e di ricezione dei programmi radiotelevisivi e dei diversi servizi offerti dalle tecnologie delle comunicazioni nonché, per le emittenti nazionali, le misure organizzative e di sostegno all’innovazione tecnologica e alla produzione di prodotti radiotelevisivi, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.
        
4. La diffusione delle infrastrutture a banda larga, via cavo e via etere, rappresenta una priorità per lo sviluppo economico e sociale nonché per l’eliminazione del divario esistente tra le diverse aree del Paese. Lo Stato assicura l’adozione di politiche pubbliche e di norme in grado di favorire l’installazione e il potenziamento delle reti anche nelle zone in cui il mercato non assicura investimenti sufficienti. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 23-ter, per le infrastrutture nazionali, e con legge regionale, per quelle locali, sono definiti i criteri e le modalità di interconnessione alle reti a larga banda.
        Art. 23-bis. - (Attività radiotelevisiva via etere terrestre). – 1. L’esercizio delle reti trasmissive e degli impianti ovvero del servizio radiotelevisivo via etere terrestre è soggetto a concessione. La fornitura di reti e di impianti deve avvenire in modo aperto e non discriminatorio. I soggetti assegnatari di frequenze per la diffusione radiotelevisiva terrestre hanno titolo a subentrare nei contratti relativi alla fornitura di collegamenti di telecomunicazione sottoscritti dai precedenti esercenti.
        2. I destinatari di concessione per l’esercizio di un servizio radiotelevisivo via etere terrestre assicurano la completezza e l’imparzialità dell’informazione, operano per valorizzare la cultura italiana ed europea e le realtà e culture territoriali, promuovono la tutela della produzione e del patrimonio audiovisivo nonché l’innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale.
        
3. Ciascun soggetto, direttamente o indirettamente, può essere destinatario di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in tecnica analogica. Tale offerta potrà essere ampliata dalla data in cui i programmi televisivi saranno irradiati esclusivamente con tecniche digitali sulle frequenze terrestri, nel rispetto delle norme sul pluralismo e la concorrenza di cui alla presente legge e alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e in ogni caso per un numero di programmi non superiore al 10 per cento di quelli complessivamente disponibili.
        
4. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota superiore o uguale al 20 per cento delle risorse del settore televisivo via etere terrestre in chiaro non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.
        
5. I soggetti destinatari di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, società concessionarie di pubblicità televisiva. La dismissione di attività in contrasto con il presente articolo deve avvenire entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        
6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di concessioni radiotelevisive.
        
7. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti e delle posizioni di controllo si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
        
8. Le frequenze via etere terrestre utilizzate in tecnica analogica non possono essere impiegate per la diffusione di programmi codificati ovvero a pagamento. Le frequenze rese disponibili dall’attuazione del presente comma sono riservate esclusivamente alla trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale e sono assegnate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima legge.
        
9. I soggetti privati di cui al comma 3, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiscono allo Stato le frequenze eccedenti, le quali sono riassegnate ai titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che non hanno la disponibilità delle relative frequenze, nel rispetto delle norme previste nella legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
        
10. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 23-ter la Fondazione che gestisce la concessionaria del servizio pubblico presenta all’Autorità un piano dettagliato relativo alla cessione di un canale televisivo, comprensivo della valutazione economica dello stesso. Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell’Autorità e il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa fissano, entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi di un advisor di riconosciuta indipendenza, i criteri, anche con riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione del canale televisivo di cui al presente comma. La gara è espletata dall’Autorità. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara allo Stato al netto delle spese per l’espletamento della stessa.
        
11. Al soggetto vincitore della gara di cui al comma 10 è rilasciata la relativa concessione. In ogni caso non possono partecipare alla gara società in cui sono presenti, in qualità di azionisti o di amministratori, parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado dei soggetti titolari delle società destinatarie di concessioni radiotelevisive ovvero dirigenti delle stesse società. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la società aggiudicataria della gara di cui al presente comma non può stipulare accordi con le concessionarie di pubblicità controllate dai soggetti di cui al comma 3.
        
12. I soggetti destinatari di concessioni televisive via etere terrestre non possono detenere azioni di altre emittenti televisive via etere terrestre.
        
13. Chiunque si ritenga leso da informazioni contenute in programmi radiotelevisivi via etere e ritenute contrarie a verità ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica ovvero di intervenire personalmente in programmi irradiati nella stessa fascia oraria e con la stessa rilevanza di quelli in cui sono state trasmesse le informazioni di cui si chiede la rettifica. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 6 definisce le modalità di valutazione, affidate all’Autorità, delle ragioni ostative al diritto di rettifica. Qualora il diritto di rettifica non sia consentito entro quarantotto ore e sia stato riconosciuto sussistente dal Garante per la protezione dei dati personali, è dovuto un diritto di indennizzo nella misura minima di 50 mila euro e massima di 3 milioni di euro. Sono fatte salve le norme penali vigenti in materia.
        Art. 23-ter. - (Regolamento di attuazione). – 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge. Restano salvi i termini previsti dall’articolo 24».
 
23.4
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, sostituire le parole: «esercenti a qualunque titolo» con le seguenti: «in possesso del titolo concessorio per l’esercizio della».
        Conseguentemente al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero per il generale» fino alla fine del comma.
 
23.5
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le sperimentazioni di cui al presente comma possono altresì essere effettuate da soggetti diversi da quelli che già eserciscono a qualunque titolo l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale o nazionale qualora siano in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’abilitazione per la sperimentazione di cui al comma 1 ed a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell’abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati con propria delibera dell’Autorità. Gli stessi soggetti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto dei termini e limiti di cui al presente comma».
 
23.6
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Ai soggetti titolari di autorizzazione alla sperimentazione ai sensi del comma precedente si applicano gli obblighi di cui all’articolo 2-bis, comma 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito in legge 20 maggio 2001, n. 66 nonché di cui all’articolo 34 della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS relativi alla capacità trasmissiva all’interno di ciascun blocco di programmi e servizi da riservare a fornitori di contenuto che non siano società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2 commi 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Sino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, gli stessi obblighi si applicano altresì ai soggetti titolari di licenza di operatore di rete televisiva che siano titolari di più di una concessione televisiva. Ai sensi del presente comma è equiparata alla concessione televisiva qualunque autorizzazione o altro titolo legittimante l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica».
 
23.7
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Le sperimentazioni di cui al precedente comma possono altresì essere effettuate da soggetti diversi da quelli che già eserciscono a qualunque titolo l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito, locale o nazionale qualora siano in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione di cui al precedente comma ed a condizione che entro 30 giorni dal rilascio dell’abilitazione presentino richiesta di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati con propria delibera dell’Autorità. Gli stessi soggetti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto dei termini e limiti di cui al precedente comma».
 
23.8
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 2, sostituire le parole: «La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti» con le seguenti: «Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, le trasmissioni in tecnica digitale terrestre sono effettuate».
 
23.9
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        Al comma 2, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «e sugli impianti di cui ai successivi commi 3 e 3-bis».
 
23.10
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e sugli impianti di cui al comma 3 nonché tramite l’utilizzo delle frequenze eventualmente assegnate ai sensi della presente legge».
 
23.11
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le reti di cui agli articoli 2, comma 6, e 3, commi 6 e 7, nonché le reti di televendite la cui attività su frequenze terrestri non sia stata prorogata dall’Autorità in attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, a partire dal 1º gennaio 2004, devono trasmettere esclusivamente da satellite o via cavo. Le frequenze fino al 31 dicembre 2003 utilizzate da dette reti verranno assegnate dall’Autorità, in via prioritaria, alle emittenti nazionali concessionarie e legittimamente operanti che non abbiano la copertura dell’80 per cento del territorio, e per la sperimentazione in tecnica digitale».
 
23.12
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.
        «2-bis. Al fine di promuovere l’avvio dei mercati delle diffusioni televisive terrestri in tecnica digitale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla completa cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari o autorizzati alla diffusione del segnale televisivo su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale o nazionale, nonché tra questi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque di altro titolo legittimante l’emittenza televisiva su radiofrequenze terrestre in tecnica analogica, a condizione che tali ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un apposito regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tenendo conto, in quanto applicabili, degli obblighi previsti per i concessionari per la radiodiffusione in tecnica analogica dalle leggi vigenti nonché dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/1998. L’efficacia delle acquisizioni di cui al presente comma sarà subordinata all’effettiva richiesta da parte del soggetto acquirente dell’abilitazione alla sperimentazione o, qualora possibile, di licenza di operatore di rete in tecnica digitale, da presentarsi entro i sessanta giorni successivi al primo atto di acquisizione».
 
23.13
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A partire dalla data di cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica le trasmissioni in tecnica digitale saranno effettuate esclusivamente mediante l’utilizzo delle frequenze di emissione assegnate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base di procedure ispirate ai principi della trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione. Ogni eventuale allargamento della capacità trasmissiva conseguente a nuove tecnologie dovrà essere assegnato a fornitori di contenuti esclusivamente dalla stessa Autorità».
 
23.14
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 3, sopprimere le parole: «in ambito nazionale o locale».
 
23.15
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 3, dopo le parole: «in ambito», aggiungere la parola: «internazionale,».
 
23.16
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «L’efficacia delle acquisizioni di cui al presente comma sarà subordinata all’effettivo utilizzo degli impianti o dei rami d’azienda acquisiti per la trasmissione in tecnica digitale terrestre entro i centottanta giorni successivi al trasferimento degli stessi».
 
23.17
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Fatto salvo quanto specificamente previsto per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i soggetti a qualunque titolo legittimati allo svolgimento dell’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito nazionale non possono realizzare direttamente, ovvero ai sensi del precedente comma 2, attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997 più di un blocco di diffusione dedicato alle diffusioni, anche in via sperimentale, di programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri.
        3-ter. Salvo quanto stabilito al comma precedente, durante la fase di attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale ogni soggetto abilitato o licenziatario in ambito nazionale potrà realizzare direttamente, ovvero ai sensi del precedente comma 2, attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, non più di due blocchi di diffusione».
 
23.18/1
D’Andrea
        All’emendamento 23.18, sostituire il periodo: «In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive», con il seguente: «In caso di illegittima occupazione da parte di soggetto privo della relativa concessione o autorizzazione».
 
23.18/2
Fabris, Filippelli
        All’emendamento 23.18, sostituire le parole: «In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive», con le seguenti: «In caso di occupazione da parte di soggetto privo di concessione o autorizzazione delle frequenze televisive».
 
23.18/3
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 23.18, sostituire le parole: «si applica quanto previsto», con le seguenti: «si applicano, aumentate fino al triplo, le sanzioni previste».
 
23.18
Il Governo
        Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell’articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, si applica quanto previsto dall’articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall’articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni».
 
23.19
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data entro la quale i programmi televisivi su frequenze terrestri saranno irradiati esclusivamente con tecnica digitale, i soggetti che controllano oltre il 20 per cento delle risorse economiche del settore televisivo non possono acquistare o controllare società editrici di quotidiani o di emittenti radiofoniche nazionali.
 
23.20
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sopprimere il comma 4.
 
23.21
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 4 sostituire le parole da: «su domanda» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio in modo tale da prevedere un’assegnazione delle risorse frequenziali basata su criteri di mercato ed incentivare l’entrata di nuovi soggetti concorrenti completando il necessario processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. In merito all’assegnazione di nuove frequenze, resesi libere, l’Autorità ricorrerà a procedure di selezione eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti, per tutti i soggetti interessati».
 
23.22
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta, Costantini
        Al comma 4, sostituire le parole da: «su domanda» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai soggetti che ne facciano domanda qualora rispettino gli obblighi previsti dall’articolo 2 comma 1 lettera i) della presente legge per gli operatori di rete in ambito nazionale o gli obblighi previsti dal comma 1 lettera l) del medesimo articolo per gli operatori di rete in ambito locale».
 
23.23
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero per il generale assentimento» fino alla fine del periodo.
 
23.23-bis
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta, Costantini
        Al comma 6, sostituire le parole da: «a raggiungere» con le seguenti: «a conformarsi, entro 1 anno dalla domanda, agli obblighi di irradiazione di cui all’articolo 2, comma 1 lettera i) della presente legge».
 
23.24
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Sopprimere il comma 6.
 
23.25
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 6, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».
 
23.26
Menardi
        Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «L’ottenimento di tale licenza di operatore televisivo in ambito nazionale dà diritto a ottenere almeno un’autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata».
 
23.27
Pedrazzini, Moro
        All’articolo 23, dopo il comma 6, inserire il seguente comma:
        «6-bis. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio od autorizzativo, che in base ad intese tra loro concordate raggiungano una copertura comunque superiore al 50 per cento della popolazione, possono essere considerati come emittenti nazionali durante il periodo di sperimentazione in tecnica digitale, con il diritto di optare fra la licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e le singole licenze di operatore di rete televisiva in ambito locale sino alla cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica».
 
23.28
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Sopprimere il comma 7.
 
23.29
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. L’acquisto di radiofrequenze, come previsto dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, deve essere reso compatibile con il piano di assegnazione delle radiofrequenze in tecnica digitale definito dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».
 
23.30
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 9, sostituire le parole: «Il Ministero delle comunicazioni autorizza» con le seguenti: «il Ministero delle comunicazioni, sentite le regioni, autorizzano».
        Conseguentemente, al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e alle regioni».
 
23.31
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sopprimere il comma 13.