INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005
264ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE
Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 15.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni (n. 468)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore MUGNAI (AN) osservando che la legislazione assicurativa aveva da tempo particolare bisogno di un’opera di riordino e semplificazione normativa. Da un lato, infatti l’ultimo testo unico sull’esercizio delle assicurazioni private risaliva all’ormai lontano 1959, dall’altro, l’intervenuta unificazione dei mercati assicurativi europei e la copiosa normativa comunitaria che si è resa necessaria per realizzarla avevano reso obsoleta gran parte della legislazione preesistente, dando vita a una quantità di fonti normative disparate e di assai laboriosa consultazione, non solo per il consumatore, ma per gli stessi operatori economici e gli specialisti.
Il nuovo Codice delle assicurazioni si segnala per più aspetti qualificanti che meritano senz’altro di essere condivisi. La scelta, innanzitutto, di operare una incisiva delegificazione, riducendo di molto le disposizioni di rango primario ed affidando contemporaneamente all’ISVAP ampi poteri di normazione e la scelta di omogeneizzare nei limiti di compatibilità, la legislazione assicurativa e quella degli altri intermediari finanziari, anche in relazione al processo di consolidamento delle istituzioni fnanziarie sopra accennato.
Tiene conto in particolare, di questa esigenza di armonizzazione delle diverse normative settoriali sull’intermediazione finanziaria la disciplina, per più versi innovativa, recata dal Titolo XII del nuovo Codice in materia di trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato.
Per quanto riguarda l’accesso e l’esercizio dell’attività riassicurativa, non operando ancora un sistema di autorizzazione unica in ambito europeo, il Codice ha mantenuto la vigilanza sulle imprese comunitarie alla competenza dello Stato italiano. Ciò posto – a conferma di una valutazione complessivamente positiva del nuovo Codice – il Codice stesso sembra richiedere tuttavia qualche opportuno ritocco che, senza alterarne l’impianto e le scelte di fondo, renda la normativa più intrinsecamente coerente e, in taluni casi, più realisticamente compatibile con le esigenze e i delicati meccanismi dell’attività assicurativa.
Integrazioni e modifiche sembra richiedere, prima di tutto, il Titolo XVII del Codice riguardante le sanzioni e i procedimenti sanzionatori, che appare, per certi versi frammentario ed incoerente. In particolare, non sembra essere stata sempre perseguita l’esigenza di omogeneizzare, nei limiti di compatibilità, il sistema sanzionatorio assicurativo con quello previsto per gli altri intermediari finanziari.
In via generale, il livello delle sanzioni appare elevato, anche nei minimi edittali, e quindi notevolmente rigido, mentre eccessivo appare il numero dei casi in cui per la sanzione non è consentita l'oblazione. Sembra preferibile l'applicazione di un'unica e congrua sanzione sostitutiva di quelle derivanti dalle norme violate, a condizione che l'impresa abbia sanato la disfunzione organizzativa e che tale circostanza sia stata obiettivamente verificata dall'ISVAP.
Nella materia delle specifiche sanzioni RC Auto sarebbe bene cogliere l'occasione offerta dal nuovo codice per risolvere talune incongruenze già riscontrabili nella legislazione vigente e non rimosse dallo schema di decreto legislativo sottoposto a parere.
In particolare, sarebbe opportuno abrogare la sanzione prevista per il caso di mancata richiesta di integrazione da parte dell'impresa della domanda di risarcimento (articolo 340, comma 1, lettera a) ) e sarebbe necessario eliminare la previsione che l'azione di risarcimento è in ogni caso esperibile decorsi centoventi giorni dalla richiesta, ancorchè quest'ultima risulti incompleta (articolo 179, comma 1, secondo periodo).
Ancora in materia di assicurazione RC Auto, l'articolo 172 delega ad un atto normativo di fonte secondaria la definizione della tabella unica nazionale delle menomazioni e dei relativi valori economici per il risarcimento del danno alla persona di non lieve entità. Considerata l'importanza del tema, che concerne la tutela del diritto alla salute, l'articolo 172, quale disposizione di rango primario, dovrebbe prevedere la fissazione dei principi e dei criteri da seguire nella redazione della tabella in questione, tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza sviluppatesi in materia di risarcimento del danno biologico.
La recente direttiva comunitaria 2002/92/CE, nell'abrogare la precedente normativa del 1977, si prefigge di realizzare il mercato unico dei servizi finanziari, garantendo una maggiore tutela per i consumatori.
Il nuovo Codice provvede al recepimento della nuova normativa comunitaria, basandosi sull'esperienza realizzatasi nel nostro mercato nel corso di tutti questi anni, secondo cui i prodotti assicurativi possono essere distribuiti da diverse categorie di soggetti quali gli agenti, i brokers, gli operatori di bancassicurazione ed i promotori finanziari. Tali figure trovano tutte accoglimento nel costituendo Registro degli intermediari, ciascuna in una apposita sezione. In relazione alla segmentazione del registro degli intermediari, a fini di trasparenza nei confronti del consumatori tendente ad evitare confusione circa il ruolo svolto dall'intermediario, sarebbe opportuno prevedere, alla fine del secondo comma dell'articolo 143, il principio secondo il quale non è consentita la contemporanea iscrizione in diverse sezioni del registro allo stesso intermediario.
La scelta di separare il patrimonio personale di ciascun intermediario da quello professionale appare, d'altra parte, lo strumento più idoneo a garantire il consumatore, a condizione che non possano essere effettuate azioni da parte di creditori personali dell'intermediario. Pertanto, in riferimento all'articolo 150, sarebbe opportuno integrare la normativa chiarendo che sul conto professionale dell'intermediario non possono essere effettuati pignoramenti, sequestri o azioni da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione.
In relazione all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi, sarebbe opportuno prevedere che la sanzione prevista in caso di omissione o comunicazione non veritiera circa la propria abilitazione all'incasso non si limiti a quella della radiazione, ma possa essere graduata con l'applicazione delle altre sanzioni disciplinari previste dal Codice.
Appare infine utile chiarire che, nel caso di polizze assunte da un broker in regime di coassicurazione, trovi applicazione nei confronti di tutte le coassicuratrici la disposizione per cui il pagamento del premio eseguito al broker o ad un suo collaboratore si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, qualora l'attività di incasso del premio sia riconosciuta nell'ambito dell'accordo di collaborazione sottoscritto dal broker con l'impresa delegataria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai i sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore SAMBIN (FI) osserva che l'atto in esame si inserisce nel più complessivo quadro delle misure di politica energetica messi a punto dal Governo dall'inizio della Legislatura. La predisposizione di un provvedimento per il recepimento della direttiva comunitaria 2002/91/CE rappresenta infatti l'occasione per svolgere un esame completo delle disposizioni relative all'uso dell'energia negli edifici, non solo per evitare contraddizioni e sovrapposizioni normative, ma anche per arrivare alla definizione di uno strumento giuridico che sia complementare ai più ampi interventi in materia energetica ed ambientale e concorra a migliorare il rendimento energetico nell'edilizia, con indubbi vantaggi sul piano dell'efficienza e del contenimento dei consumi finali.
Lo schema si compone di 17 articoli e 11 allegati.
L’articolo 1 specifica che il provvedimento è diretto al miglioramento della prestazione energetica degli edifici con la finalità di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, di contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, nonché di promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. A tal fine si chiarisce che lo schema è volto a disciplinare la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e per l'applicazione dei relativi requisiti minimi; i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore, nonché la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. Sono inoltre previste forme di raccordo e cooperazione tra Stato , Regioni e province autonome.
L'articolo 2 reca le definizioni, mentre l’articolo 3, precisando che la normativa introdotta si applica agli edifici di nuova costruzione, indica che ne rimangono esclusi gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina del Codice dei beni culturali, i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, quando gli ambienti siano riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso nonché i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore ai 50 metri quadrati.
L’articolo 4 demanda a successivi decreti del Presidente della Repubblica la definizione dei criteri generali, delle metodologie di calcolo e dei requisiti minimi per il contenimento dei consumi di energia. A tal fine tali decreti conterranno anche le norme tecniche per la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti sia termici che di illuminazione, anche con riferimento alla ristrutturazione di immobili esistenti.
L’articolo 5 prevede forme di raccordo tra le diverse amministrazioni statali e regionali per l’attuazione del decreto, mentre l’articolo 6 introduce l’obbligo di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione.
In base all’articolo 7 sono estesi ai responsabili degli impianti per la climatizzazione alcuni oneri di manutenzione già vigenti per i responsabili degli impianti di riscaldamento.
L’articolo 8 contiene disposizioni in materia di verifiche di conformità, accertamenti ed ispezioni delle opere e degli impianti sia in fase progettuale che successivamente alla realizzazione.
La ripartizione di funzioni tra Stato e Regioni è disciplinata dall’articolo 9, mentre l’articolo 10 prevede forme di monitoraggio, valutazione ed adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.
Gli articoli 11 e 12 recano la disciplina transitoria in materia, rispettivamente, di requisiti per le prestazioni energetiche degli edifici e per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.
L’articolo 13 prevede, come misura di accompagnamento, la predisposizione da parte del Ministro delle attività produttive di programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione concernenti il risparmio energetico, finalizzati alla piena attuazione del decreto anche attraverso nuove forme di comunicazione rivolte ai cittadini, agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare.
L'articolo 14 contiene la clausola di copertura finanziaria, mentre l'articolo 15 prevede la disciplina sanzionatoria per l'inadempienza agli obblighi previsti dal provvedimento, a carico dei progettisti, dei direttori lavori, proprietari di immobili, occupanti, amministratori di condominio, nonché degli operatori incaricati del controllo e manutenzione degli impianti termici.
L'articolo 16 dispone le abrogazioni, mentre l'articolo 17 contiene una clausola di cedevolezza, necessaria poichè la materia oggetto dello schema reca profili di legislazione concorrente.
Per quanto riguarda infine gli allegati, si segnala che l'articolo 16, comma 3, dispone che essi costituiscano parte integrante del decreto e possano essere modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza Unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dai progressi tecnologici ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.
Come confermato dall’illustrazione del contenuto, si tratta di un provvedimento di ampia portata, avente implicazioni di grande rilevanza sia per le imprese che per i cittadini, sul quale pare necessario svolgere una riflessione seria ed approfondita.
Si ricorda tra l’altro che lo schema è stato trasmesso alle Camere pur in mancanza della relazione tecnica e del parere della Commissione Unificata a causa dell’imminente scadenza della delega e che ciò comporta la necessità che la Commissione concluda il suo esame solo dopo l’invio di tale documentazione integrativa.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) ritiene opportuno che, in considerazione della necessità di approfondire taluni aspetti del provvedimento, si proceda all'audizione dei rappresentanti delle categorie maggiormente interessate, a partire dalle associazioni degli artigiani.

Il presidente PONTONE prende atto del consenso generale su tale proposta e sottolinea l'esigenza di procedere all'audizione di talune associazioni specificamente interessate alle problematiche inerenti il provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2596) Deputato GRANDI ed altri. - Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore OGNIBENE (FI) fa presente che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati con il consenso generalizzato di tutti i Gruppi parlamentari, è finalizzato ad assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale mediante l'istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di uno specifico Fondo per la mobilità al servizio delle fiere.
Nella legislazione vigente, il problema della realizzazione di infrastrutture per la mobilità fieristica è affrontato dall'articolo 45 della legge n. 448 del 2001, che ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per il finanziamento delle opere necessarie per la fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona e, secondo una modifica introdotta con la finanziaria per il 2004, per le Fiere di Foggia e Padova.
Il disegno di legge in esame fa salva tale disposizione ed interviene, parallelamente, con una misura di carattere più generale, diretta a tutte le fiere di rilevanza nazionale. Si prevede inoltre che la realizzazione di infrastrutture a servizio dei sistemi fieristici possa essere finanziata mediante contributi in conto capitale, concessi a valere sulle risorse del Fondo per la mobilità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 72 della legge n. 289 del 2003 relative ai trasferimenti alle imprese.
La definizione delle modalità di riparto del Fondo è demandata ad un successivo decreto del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e sentita la Conferenza Unificata. Per il primo triennio di vigenza della legge, si prevede che 1 milione di euro venga comunque destinato al finanziamento delle infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.
La dotazione finanziaria annua era stata complessivamente quantificata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, mentre a decorrere dal 2006 al rifinanziamento del Fondo si sarebbe dovuto provvedere mediante le ordinarie procedure della legge finanziaria. Appare opportuno procedere ad una ulteriore riflessione sulle misure proposte per compiere un'analisi d'insieme che consenta di valutarle nel contesto del sistema fieristico nazionale. Occorre in ogni caso aggiornare i riferimenti finanziari contenuti nel disegno di legge.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) sottolinea che la sua parte politica è favorevole ad una tempestiva approvazione del disegno di legge su cui alla Camera si è registrato un ampio consenso. Ritiene pertanto che gli approfondimenti segnalati dal relatore debbano essere svolti in tempi rapidi.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) concorda con quanto testè affermato dal senatore Chiusoli, osservando come peraltro sia indispensabile procedere ad una verifica della copertura finanziaria.

Il sottosegretario COTA dichiara l'avviso favorevole del Governo sul provvedimento in esame, concordando con l'esigenza di approfondimento prospettata dal relatore.

Il relatore OGNIBENE (FI) precisa che l'acquisizione del parere da parte della Commissione bilancio consentirà di mettere a punto gli aspetti finanziari del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(773) MACONI ed altri. - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attivita' grafiche e fotografiche
(777) BASTIANONI ed altri. - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attivita' grafiche e fotografiche
(2246) BASTIANONI ed altri. - Disciplina generale dell' esercizio professionale delle attivita' grafiche e fotografiche
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 773 e 777, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2246 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2246, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 773 e 777 e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre 2002.

Il senatore TUNIS (UDC) , relatore in sostituzione del senatore Bettamio, fa presente che la Commissione riprende l'esame dei disegni di legge nn. 773 e 777, finalizzati a definire norme quadro per lo svolgimento delle attività professionali nei settori grafico e fotografico, ai quali si propone di abbinare un ulteriore disegno di legge presentato dai senatori Bastianoni ed altri sulla stessa materia, il disegno di legge n. 2246.
Anche tale disegno di legge, infatti, nasce dall'esigenza di individuare forme di tutela per l'esercizio di attività che, in un'epoca caratterizzata da una straordinaria espansione degli strumenti di comunicazione, assumono un'importanza decisiva nella sfera dell'informazione, sfiorando, peraltro, problematiche delicate, collegate alla tutela della riservatezza e del diritto d'autore. L'obiettivo è quindi quello di definire un quadro di regole che consenta di coniugare il principio della libertà di espressione artistica con l'esigenza di tutelare i cittadini e i consumatori, la realizzazione di percorsi formativi e di avviamento professionale qualificato con il rispetto del principio di libertà di iniziativa economica e dei processi di liberalizzazione e deregolamentazione delle attività produttive.
Nei contenuti e nell'impianto normativo il disegno di legge n. 2246 è quindi sostanzialmente analogo ai due identici disegni di legge già all'esame della Commissione. Esso intende inoltre rispondere alle problematiche poste dal nuovo assetto costituzionale in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni: l'articolo 1, in particolare, chiarisce che il disegno di legge stabilisce i principi di disciplina delle attività grafiche e fotografiche nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia delle professioni.
Ricorda poi che l'esame dei disegni di legge n. 773 e 777 in Commissione era stato rinviato proprio per l'esigenza di approfondire i profili di compatibilità costituzionale dei provvedimenti. Del resto, anche in occasione del dibattito sulla disciplina dell'attività degli acconciatori, particolare attenzione è stata dedicata all'individuazione di norme che pur garantendo un'omogeneità di regolamentazione a livello nazionale fossero pienamente rispettose delle competenze regionali in materia.
Potrebbe essere pertanto opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, per giungere in breve tempo alla definizione di un testo condiviso che tenga conto delle varie implicazioni della materia.

Il senatore MACONI (DS-U) concorda con tale ultima proposta, auspicando però che la costituzione di un comitato ristretto non determini un prolungamento eccessivo dei tempi di esame.

Il presidente PONTONE fornisce assicurazioni al riguardo e, preso atto del consenso generale sulla proposta di istituzione del comitato ristretto, invita i Gruppi parlamentari ad indicare il proprio rappresentante nello stesso in tempi il più possibile solleciti.

Dopo che la Commissione ha convenuto sulla congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2246 a quello dei disegni di legge nn. 773 e 777, il seguito dell'esame congiunto viene rinviato.


CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dello schema di decreto legislativo n. 507.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) sollecita lo svolgimento delle comunicazioni del nuovo Ministro delle attività produttive sui programmi di attività del Dicastero.

Il senatore GARRAFFA (DS-U), con riferimento a quanto sta avvenendo in questi giorni relativamente ai problemi di utilizzazione dei buoni pasto aziendali, ricorda il lavoro compiuto dalla Commissione, anche attraverso uno specifico comitato ristretto, su tale materia. Sottolinea, in particolare, che sul testo del comitato ristretto, su cui si era registrato un ampio consenso, il relatore Bettamio, ora entrato a far parte del Governo, presentò numerosi emendamenti che hanno determinato un notevole ritardo nell'esame. Sul provvedimento non sono pervenuti, peraltro, i pareri di talune Commissioni competenti in sede consultiva.

Il presidente PONTONE dopo aver accolto la sollecitazione del senatore Chiusoli in merito all'audizione del ministro Scajola, propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, già a partire dalla seduta di domani, al fine di valutare la situazione concernente l'esame dei disegni di legge sui buoni pasto aziendali.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PONTONE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame dei disegni di legge nn. 2855 e 2925 e che la seduta avrà inizio alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,45 .