LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDI' 1° LUGLIO 2003
230a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRILLO



Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.


La seduta inizia alle ore 21,10.


IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. - Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri.- Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. - Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. - Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. - Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI.- Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT.- Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA.- Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri.- Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada».

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. - Norme in materia di tutela delle "televisioni di strada"

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni.

(2179) ANGIUS ed altri. - Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione.

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 giugno 2003.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti e subemendamenti relativi all'articolo 15 precedentemente accantonati.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) che prevede la totale riscrittura dell'articolo 15 in materia di limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni e di disposizioni in materia pubblicitaria. La modifica proposta mira a dare concreta attuazione della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale, reintroducendo il testo proposto dal Governo e modificato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Illustra, in particolare, il comma 1 che definisce i limiti al cumulo dei programmi; il comma 2 che stabilisce i limiti alla raccolta di risorse nel SIC; il comma 4 che mira ad impedire che posizioni dominanti nel settore delle telecomunicazioni possano trasferirsi nel settore televisivo; il comma 6 volto ad evitare incroci fra carta stampata e televisioni per un congruo periodo di tempo dall'entrata in vigore della legge; il comma 7 che, infine, chiarisce il limite di affollamento orario degli spot pubblicitari e quello giornaliero delle telepromozioni, rispondendo così ad una esplicita richiesta dell'Autorità garante delle comunicazioni.

Il senatore FALOMI illustra il complesso di emendamenti e subemendamenti all'articolo 15 presentati dal Gruppo DS-L'Ulivo. Gli emendamenti si incentrano sui due punti chiave della distribuzione delle risorse pubblicitarie e delle risorse tecniche dalle quali dipende il concreto pluralismo dell'informazione. Gli emendamenti mirano, infatti, a correggere in modo radicale la struttura di fondo che il disegno di legge - grazie all'emendamento del relatore - introduce nel sistema radiotelevisivo del nostro Paese. I limiti individuati determinano una anomala concentrazione in mano a pochi soggetti: erroneamente è stata più volte citata dal relatore e dal rappresentante del Governo l'esperienza della liberalizzazione statunitense; in Italia è prevalsa, in realtà, una logica di accaparramento, selvaggio e senza regole, delle risorse tecniche e pubblicitarie nel settore radiotelevisivo. A tale considerazione va peraltro aggiunta la recente pronuncia del Parlamento degli USA che con un recente voto bipartisan ha contraddetto i precedenti orientamenti di politica industriale nel settore ritenendoli eccessivamente liberisti. Ritiene poi che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale non sarà mai attuato e che la previsione del primo comma del testo dell'articolo 15 proposto dal relatore ha il solo scopo di rinviare indefinitamente il momento dell'applicazione del limiti antitrust. Osserva inoltre che il limite del 20 per cento è relativo soltanto ai fornitori di contenuti e non anche a quelli di rete, non rilevando così la capacità che questi ultimi hanno di condizionare i primi, come la stessa Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha rilevato nel parere reso alla Commissione. Rileva poi alcuni elementi contraddittori e lacunosi in tema di incroci di proprietà tra emittenti televisive, radiofoniche e carta stampata. Osserva inoltre che il limite del 20 per cento nella raccolta delle risorse pubblicitarie all'interno del sistema integrato delle comunicazioni costituisce, data l'incertezza dei confini dello stesso SIC, un elemento a favore del processo di concentrazione. Gli emendamenti proposti in merito al sistema di raccolta delle risorse pubblicitarie mirano pertanto a ripristinare la normativa esistente. Sottolinea infatti che la sostanza del comma 7 dell'articolo 15 proposto dal relatore consiste nella volontà di rimuovere qualsiasi limite orario all'affollamento pubblicitario. Per quanto riguarda la formulazione del comma 2 osserva che i soggetti tenuti al rispetto del limite antitrust del 20 per cento delle risorse complessive del SIC risultano essere i soggetti iscritti nel registro degli operatori costituito ai sensi della legge n. 249 del 1997: da tale lettura emerge quindi una ulteriore estensione del SIC all'intero settore delle telecomunicazioni.

Il senatore Paolo BRUTTI procede ad illustrare gli emendamenti al comma 1 dell'articolo 15 che mirano a sopprimere il riferimento all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale poiché tale previsione risulta indefinita nel se e nel quando. Illustra quindi in particolare i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/7, 15.1 (Nuovo testo 2)/11, 15.1 (Nuovo testo 2)/16, 15.1 (Nuovo testo 2)/19, 15.1 (Nuovo testo 2)/25 e 15.1 (Nuovo testo 2)/27. Procede infine ad illustrare il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35, rilevando come l'attuale formulazione del comma 7 consentirebbe alle emittenti televisive di affollare con spot e telepromozioni ben il 45 per cento del tempo disponibile delle quattro ore di maggiore ascolto televisivo.

La senatrice DONATI procede all'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo rilevando che l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 15 lascia sostanzialmente disattesa la sentenza n. 466 della Corte costituzionale. Il provvedimento in esame rappresenta quindi un sostanziale passo indietro che traspone il duopolio esistente nel settore analogico nel nuovo mercato del digitale. Gli emendamenti e i subemendamenti proposti mirano, pertanto, a dare attuazione al dettato della Corte costituzionale attraverso opportune modifiche all'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) del relatore. Gli emendamenti tendono a definire opportunamente il sistema integrato delle comunicazioni: il subemendamento 15.1(Nuovo testo 2)/20 sostituisce il SIC con il settore radiotelevisivo ed il 15.1 (Nuovo testo 2)/22 riduce il limite antitrust al 10 per cento, nel caso in cui permanga il riferimento al sistema integrato delle telecomunicazioni. Un ulteriore tema è quello trattato dal subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/26, relativo all'incrocio fra il settore delle telecomunicazioni ed il SIC. Rileva inoltre che dalla nuova formulazione proposta dell'articolo 15 emerge il problema degli incroci tra la carta stampata e le emittenti radiotelevisive: se l'incrocio tra carta stampata e televisione sembrerebbe possibile solo tra ventiquattro mesi, non si capisce perché quello tra emittenti radiofoniche e televisive possa realizzarsi subito. Rileva infine sulla questione degli indici di affollamento pubblicitario che il meccanismo introdotto dal comma 7 consente di incrementare esageratamente la trasmissione delle comunicazioni pubblicitarie. Al riguardo fa presente che il relatore, nell'affermare che tale previsione è stata dettata da un preciso indirizzo dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che ha richiesto di qualificare la tipologia di messaggio pubblicitario all'interno del quale rientra la specie delle telepromozioni, ha sottaciuto che il Consiglio di Stato ha con un proprio parere chiarito che le telepromozioni rientrano nel limite del 18 per cento previsto dall'articolo 8 della cosiddetta legge Mammì. Circa il riferimento all'attuazione della direttiva 89/552 CEE citata sempre dal relatore, ribadisce che il limite in essa previsto si configura quale limite massimo e che quindi ogni Paese della Comunità può liberamente fissare limiti più restrittivi, come già, peraltro, aveva fatto la legge Mammì.

Il senatore D'ANDREA osserva che le ripetute modifiche proposte dal relatore all'articolo 15 mirano a restaurare esplicitamente il testo originario proposto dal Governo. Tali tentativi di ricostruzione sono tuttavia prevedibili e forieri di ulteriori complicazioni. Gli emendamenti proposti dal Gruppo La Margherita-L'Ulivo mirano pertanto a sopprimere o a correggere le vistose incoerenze della definizione del sistema integrato delle comunicazioni e del limite antitrust individuato, a modificare la regolamentazione asimmetrica predisposta per fronteggiare eventuali concorrenti come Telecom, a modificare il rapporto tra televendite e spot.

La senatrice DENTAMARO illustra gli emendamenti proposti dal Gruppo Misto-L'Ulivo rilevando alcune considerazioni ulteriori rispetto a quelle già espresse dai senatori degli altri Gruppi di opposizione. Considera quindi che la previsione dell'attuazione del piano delle frequenze previsto dal comma 1 non ha alcun senso, considerata l'improbabilità dell'attuazione dello stesso piano. I primi cinque commi dell'articolo 15, quindi, non introducono alcun vero limite antitrust. I commi successivi sono di fatto inapplicabili poiché manca una definizione qualsiasi delle risorse complessive che vanno ad identificare il SIC, sulla base delle quali calcolare il limite del 20 per cento. A proposito dell'incrocio tra carta stampata e televisione, dichiara di condividere le osservazioni già evidenziate dai colleghi senatori.

Il senatore CHIRILLI interviene per illustrare gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3 che vanno nel senso di limitare la raccolta delle risorse integrate nel sistema delle telecomunicazioni.

Il senatore PESSINA illustra l'emendamento 15.2 precisando che l'abolizione del limite alla partecipazione in testate giornalistiche mira ad eliminare una stortura nata,a suo tempo, con la legge n. 223 del 1990 che non trova riscontro nella normativa di altri Paesi europei.

Il presidente relatore GRILLO, formula parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) e parere favorevole sullo stesso emendamento. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 15, richiamando e precisando alcune delle argomentazioni già illustrate in sede di discussione generale.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sugli emendamenti e subemendamenti il medesimo parere del relatore.

La Commissione procede pertanto alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2). Posti ai voti separatamente i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/1 e 15.1 (Nuovo testo 2)/2 sono respinti.

Il senatore PETRUCCIOLI dichiara di ritirare il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/2-bis, riservandosi di ripresentarlo in Aula, allo scopo di poterlo arricchire con ulteriori riflessioni che risultano necessarie in considerazione delle aporie presenti nel testo. A tale riguardo rileva che il limite del 20 per cento individuato dall'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) sulla base dei ricavi in esso indicati, non coincide con il sistema integrato delle comunicazioni accentuando ancor di più la confusione generata dal disegno di legge.

Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/3 è quindi respinto.

La senatrice DONATI in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/4 sottolinea che lo stesso mira a ripristinare il testo votato dalla Camera dei deputati in quanto ritiene che la lettura operata dal relatore della sentenza della Corte costituzionale non sia corretta. Ricorda, quindi, il caso dell'emittente televisiva Europa 7 a cui, di fatto, è ancora negata la frequenza televisiva sulla quale trasmettere.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole allo stesso subemendamento, ribadisce l'incostituzionalità del testo di legge che la maggioranza si appresta a varare.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/4, 15.1 (Nuovo testo 2)/5 e 15.1 (Nuovo testo 2)/5-bis sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/6, evidenzia la necessità di non vincolare il limite antitrust alla concreta attuazione del piano delle frequenze di incerta attuazione.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole allo stesso subemendamento, sottolinea l'incertezza della previsione normativa contenuta al primo comma del testo dell'articolo 15 proposto dal relatore.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/6, 15.1 (Nuovo testo 2)/6-bis e 15.1 (Nuovo testo 2)/6-ter sono respinti.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/7, ribadisce la necessità di introdurre un limite antitrust anche per i fornitori di rete.

La senatrice DONATI si unisce alla dichiarazione di voto favorevole a questo subemendamento, evidenziando l'analogo contenuto del subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/8 proposto dal suo Gruppo.

La senatrice DENTAMARO dichiara di sottoscrivere i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/7 e 15.1 (Nuovo testo 2)/8, di cui condivide le finalità.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di analogo contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/7e 15.1 (Nuovo testo 2)/8 sono quindi respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/9, richiede l'approvazione da parte della maggioranza dello stesso subemendamento esortandola ad un atteggiamento meno rigido verso le proposte emendative dell'opposizione.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/9 e 15.1 (Nuovo testo 2)/10 sono quindi respinti.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/11, sottolinea la necessità di distinguere fra le autorizzazioni e la più ampia categoria dei titoli abilitativi.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/11 e 15.1 (Nuovo testo 2)/12 sono respinti.

Il senatore D'ANDREA, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/12-bis, chiarisce che la logica dell'emendamento è quella di ridurre il limite massimo oltre il quale scatta la soglia antitrust, posto che non si è voluta ridurre l'ampiezza della definizione del sistema integrato delle comunicazioni.

Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/12-bis è quindi respinto.

La senatrice DONATI in dichiarazione di voto al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/12-ter esprime considerazioni analoghe a quelle testè riportate dal senatore D'Andrea.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/12-ter, 15.1 (Nuovo testo 2)/13 e 15.1 (Nuovo testo 2)/13bis sono respinti. Posti congiuntamente ai voti, poiché di analogo contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/14 e 15.1 (Nuovo testo 2)/15 sono altresì respinti.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/16, precisa che il fine della modifica proposta è quello di evitare che i programmi irradiati in tecnica analogica non vengano computati nella determinazione del limite antitrust, se la loro trasmissione avviene anche in tecnica digitale. Posto ai voti il subemendamento è respinto.

La senatrice DONATI esprime dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/17 che, posto ai voti congiuntamente al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/18 in quanto di identico contenuto, è respinto.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/19, ribadisce la necessità di una verifica effettiva dell'esistenza di posizioni dominanti.

Posti ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/19 e 15.1 (Nuovo testo 2)/19-bis sono quindi respinti.

Il senatore D'ANDREA, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/19-ter, sottolinea che l'emendamento prevede la sostituzione del SIC con il settore radiotelevisivo al fine di dare idoneo seguito alla sentenza della Corte costituzionale.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/19-ter e 15.1 (Nuovo testo 2)/20 sono quindi respinti. Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/21, 15.1 (Nuovo testo 2)/22 e 15.1 (Nuovo testo 2)/23 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/24, stigmatizza la vaghezza dell'espressione prevista al comma 3 dell'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2).

Posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/24 e 15.1 (Nuovo testo 2)/24-bis sono respinti.

Il senatore FALOMI esprime una dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/25.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/25, 15.1 (Nuovo testo 2)/26 e 15.1 (Nuovo testo 2)/26-bis sono respinti.

Il senatore FALOMI richiama quindi il proprio voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/27.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/27 e 15.1 (Nuovo testo 2)/28 sono respinti. Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/29 è respinto.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/29-bis, richiama la necessità del riferimento ai criteri fissati dalle leggi generali e di settore in tema di limiti a tutela della concorrenza.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/29-bis e 15.1 (Nuovo testo 2)/29-ter sono di seguito respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/30, ricorda che la modifica proposta tende a ripristinare i vigenti limiti antitrust.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/30 e 15.1 (Nuovo testo 2)/31 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/32, osserva che tale proposta emendativi andrebbe accolta se il principio affermato per limitare l'entrata di Telecom nel settore radiotelevisivo si estendesse anche alle altre imprese operanti nel settore radiotelevisivo.

Il senatore D'ANDREA esprime una dichiarazione di voto concorde con quella del senatore Falomi.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di analogo contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/32, 15.1 (Nuovo testo 2)/33 e 15.1 (Nuovo testo 2)/33-bis sono respinti. Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/33-ter è anch'esso respinto.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/33-quater, sostiene che il subemendamento equipara le concessionarie per la radiodiffusione sonora alle editrici di giornali quotidiani in modo tale che anche gli eventuali incroci con la carta stampata effettuati dalle prime siano ritardati di ventiquattro mesi.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole allo stesso subemendamento, ribadisce le proprie perplessità sul fatto che l'acquisto di frequenze digitali non sia opportunamente regolamentato fino al momento dell'attuazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/33-quater e 15.1 (Nuovo testo 2)/33-quinquies sono quindi respinti. Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/34 è altresì respinto.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35 che prevede la soppressione del comma 7, sottolinea il lampante conflitto di interessi del presidente del Consiglio Berlusconi nel settore radiotelevisivo.

La senatrice DONATI in dichiarazione di voto favorevole allo stesso subemendamento considera che l'adeguamento proposto dal comma 7 non mira a dare attuazione alla normativa europea ma determina unicamente l'ampliamento indiscriminato del limite di pubblicità nelle ore di maggiore ascolto.

Posti congiuntamente ai voti poiché di identico contenuto i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/35, 15.1 (Nuovo testo 2)/35-bis, 15.1 (Nuovo testo 2)/35-ter, 15.1 (Nuovo testo 2)/35-quater e 15.1 (Nuovo testo 2)/35-quinquies sono quindi respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35-sexies, sottolinea che l'addensamento delle telepromozioni in una stessa fascia oraria finirà con il limitare fortemente la disponibilità di risorse pubblicitarie da parte degli operatori che non si trovano in posizione dominante. Risulta necessario quindi stabilire seri limiti giornalieri ed orari alla trasmissione dei diversi messaggi pubblicitari.

La senatrice DENTAMARO sottoscrive il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35-sexies ed osserva come l'aumento del tetto pubblicitario risulti non solo inficiato dal conflitto di interessi del Presidente del Consiglio ma si configura anche come una norma proterva nei confronti del pubblico televisivo che si vede continuamente investito da messaggi pubblicitari.

Il senatore D'ANDREA sottoscrive gli emendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/35sexies e 15.1 (Nuovo testo 2)/36 e, in dichiarazione di voto favorevole sugli stessi, mette in luce la scelta di civiltà che scaturirebbe dalla loro approvazione.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35-sexies, rileva che il comma 7 finisce con il peggiorare la capacità competitiva della carta stampata che non può certamente competere in termini di appeal pubblicitario nei confronti della concorrenza televisiva.

Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/35-sexies è quindi respinto.

La senatrice DONATI esprime la propria dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/36, al quale la senatrice DENTAMARO ed il senatore Paolo BRUTTI dichiarano di apporre la firma.

Posto ai voti il subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/36 è respinto.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/37, precisa che lo scopo della modifica proposta è quello di rendere il testo più scorrevole e non contraddittorio.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/37, 15.1 (Nuovo testo 2)/38, 15.1 (Nuovo testo 2)/39, 15.1 (Nuovo testo 2)/40, 15.1 (Nuovo testo 2)/41, 15.1 (Nuovo testo 2)/42, 15.1 (Nuovo testo 2)/43, 15.1 (Nuovo testo 2)/44, 15.1 (Nuovo testo 2)/45 e 15.1 (Nuovo testo 2)/46 sono di seguito respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 15.1 (Nuovo testo 2)/47, sottolinea che la finalità di tale proposta emendativa è quella di risolvere il pregiudizio che l'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) reca alle emittenti radio, il cui limite antitrust rimane al 18 per cento, mentre viene innalzato discriminatoriamente al 20 per cento per le emittenti televisive.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 15.1 (Nuovo testo 2)/47, 15.1 (Nuovo testo 2)/Rub.1, 15.1 (Nuovo testo 2)/Rub.2 e 15.1 (Nuovo testo 2)/Rub. 3 sono infine respinti.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto contraria all'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) del relatore, stigmatizza i risvolti negativi della soluzione proposta che riproduce interamente il testo proposto dal Governo e che la Camera dei deputati aveva corretto in senso migliorativo.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto contraria all'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), afferma che con l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 15 si stabilisce un nuovo principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale le televisioni del Presidente del Consiglio non possono essere sottoposte né al vaglio dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato né al giudizio della Corte costituzionale.

Posto quindi ai voti l'emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) è approvato, risultando così preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3, recanti l'inserimento di articoli aggiuntivi all'articolo 15, sono quindi respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 2 luglio 2003, alle ore 8,30 non avrà più luogo. Sono invece confermate le sedute già convocate per la giornata di domani, alle ore 15 e 21, e per giovedì 3 luglio, alle ore 8,30.


La seduta termina alle ore 01,45.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175
15.1 (Nuovo testo 2)/1
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1, sopprimere il comma 1.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/2
Fabris, Dentamaro, Filippelli
        Al comma 1 premettere i seguenti:
        «01. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate. Per assicurare il rispetto di tale norma, l’Autorità analizza detto sistema per verificarne il livello di concorrenza e si pronuncia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
        «02. I limiti a tutela della concorrenza che l’Autorità utilizza nelle sue valutazioni del mercato radiotelevisivo sono i seguenti:
            a) 20 per cento delle reti nazionali in tecnica analogica;
            b) 40 per cento delle reti nazionali in tecnica digitale effettivamente disponibili agli utenti dei primi 10 capoluoghi italiani;
            
c) 30 per cento delle risorse del settore radiotelevisivo, aumentato di un fattore proporzionale al numero di ore di trasmissione.»
        «03. A decorrere dal 31 dicembre 2003, nessun soggetto può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica via etere terrestre. Tale limite può essere derogato fino al 31 dicembre 2004 se il soggetto che eccede il limite è in grado di garantire la copertura in tecnica digitale dei primi dieci capoluoghi italiani entro detto termine.».
        «04. Le radiofrequenze che si rendono disponibili in applicazione del comma 1 sono riassegnate dall’Autorità con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.».
        «05. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino i limiti a tutela della concorrenza di cui al comma 2 possono raccogliere pubblicità anche per le emittenti radiotelevisive locali con le quali non abbiano alcun rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

 
15.1 (Nuovo testo 2)/2-bis
Petruccioli
        Al comma 1, dell’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) premettere all’inizio: «Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge nessuna società può disporre di più di 2 reti analogiche. Questo limite è prorogato di 12 mesi a condizione che alla scadenza di cui sopra i programmi della rete eccedente le 2 siano trasmessi anche in digitale terrestre con una copertura dell’80 (70) per cento dell’utenza. A condizione altresì che la società che accede a questa agevolazione renda disponibile un multiplex digitale terrestre da assegnare a terzi».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/3
Fabris, Dentamaro, Filippelli
        Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 con i seguenti:
        «1. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate. Per assicurare il rispetto di tale norma, l’Autorità analizza detto sistema per verificarne il livello di concorrenza e si pronuncia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
        «2. I limiti a tutela della concorrenza che l’Autorità utilizza nelle sue valutazioni dei mercato radiotelevisivo sono i seguenti:
            a) 20 per cento delle reti nazionali in tecnica analogica;
            b) 40 per cento delle reti nazionali in tecnica digitale effettivamente disponibili agli utenti dei primi 10 capoluoghi italiani;
            
c) 30 per cento delle risorse del settore radiotelevisivo, aumentato di un fattore proporzionale al numero di ore di trasmissione.».
        «3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, nessun soggetto può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica via etere terrestre. Tale limite può essere derogato fino al 31 dicembre 2004 se il soggetto che eccede il limite è in grado di garantire la copertura in tecnica digitale dei primi dieci capoluoghi italiani entro detto termine.».
        «4. Le radiofrequenze che si rendono disponibili in applicazione del comma 1 sono riassegnate dall’Autorità con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.».
        «5. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino i limiti a tutela della concorrenza di cui al comma 2 possono raccogliere pubblicità anche per le emittenti radiotelevisive locali con le quali non abbiano alcun rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».
        «6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di titoli autorizzativi nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo».

 
15.1 (Nuovo testo 2)/4
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1, al capoverso, sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Al fine di consentire il rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All’articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/5
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1, sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/5-bis
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. L’emittenza televisiva via etere in tecnica analogia è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/6
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, comma 1, sopprimere dalle parole: «all’atto della completa attuazione» fino alle parole: «e televisive in tecnica digitale».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/6-bis
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        All’emendamento 15.1, comma 1, sopprimere le parole: «all’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale» e le parole: «mediante le reti previste dal medesimo piano».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/6-ter
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1, al comma 1, sopprimere le parole: «all’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/7
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, comma 1, dopo le parole: «uno stesso fornitore», inserire le seguenti: «di reti e».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/8
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1, al capoverso, comma 1, dopo le parole: «stesso fornitore di contenuti», aggiungere le seguenti: «nonché uno stesso operatore di rete».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/9
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, comma 1, dopo le parole: «come controllate o collegate», inserire le seguenti: «direttamente o indirettamente».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/10
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, comma 1, dopo le parole: «31 luglio 1997, n. 249», aggiungere le seguenti: «ancorché quotati in borsa».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/11
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, comma 1, sostituire le parole: «autorizzazioni» con le seguenti: «titoli abilitativi».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/12
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1, al capoverso, comma 1, sostituire le parole: «più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento» con le seguenti: «più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/12-bis
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1, al comma 1, sostituire ovunque le parole: «20 per cento» con le parole: «10 per cento».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/12-ter
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1, al comma 1, sostituire ovunque le parole: «20 per cento» con le parole: «15 per cento».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/13
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, comma 1, sostituire le parole: «mediante le reti previste dal piano» con le seguenti: «in tecnica analogica o in tecnica numerica sulla base delle reti private previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/13-bis
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1, al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica né in tecnica digitale».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/14
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica».
 
15.1 (Nuovo testo)/15
Donati, De Petris, Boco, Cortiana, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In nessun caso un soggetto privato può disporre di più di due reti analogiche».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/16
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ai fini del rispetto del limite di cui al presente comma, non sono computati i programmi che replicano quelli irradiati in tecnica analogica».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/17
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1, sopprimere i commi 2 e 3.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/18
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1, al capoverso, sopprimere i commi 2 e 3.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/19
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, al comma 2, sostituire le parole da: «Fermo restando...» fino a: «sistema integrato delle comunicazioni» con le seguenti: «l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, individuati i mercati rilevanti, conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 delle Direttive 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, verifica che non sussistano e non si costituiscano nel sistema integrato delle comunicazioni e in ogni singolo mercato rilevante che, con particolare riferimento al mercato dell’emittenza televisiva analogica di reti terrestri per il quale rimangono validi i limiti stabiliti dall’articolo 2, comma 8 della legge 31 luglio 1997, n. 249, posizioni dominanti».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/19-bis
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 2, sopprimere le parole: «che compongono il sistema integrato delle comunicazioni».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/19-ter
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «che compongono il sistema integrato delle comunicazioni» con le parole: «che compongono il settore radiotelevisivo».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/20
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1, al capoverso, al comma 2, sostituire le parole: «del settore integrato delle comunicazioni» con le seguenti: «del settore radiotelevisivo».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/21
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1, al comma 2, in fine, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/22
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1, al capoverso, al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/23
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, al comma 3, dopo le parole: «da offerte televisive a pagamento» aggiungere le seguenti: «al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/24
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, al comma 3, sopprimere le parole: «da vendita di beni e abbonamenti, da prestazioni di servizi».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/24-bis
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo), al comma 3, sopprimere le parole: «da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/25
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, sopprimere il comma 4.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/26
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1, al capoverso, sopprimere il comma 4.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/26-bis
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sopprimere il comma 4.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/27
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, sopprimere il comma 5.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/28
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1, sopprimere il comma 5.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/29
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1, al capoverso, al comma 5, sostituire le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8», con le seguenti: «adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/29-bis
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 5, sostituire la parola: «soppresse» con le seguenti: «sostituite dalle seguenti: “ed avendo riguardo ai criteri fissati dalle leggi generali e di settore in tema di limiti a tutela della concorrenza“».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/29-ter
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sopprimere il comma 6.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/30
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1, al capoverso, sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/31
Fabris, Dentamaro, Filippelli
        All’emendamento 15.1, sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di titoli autorizzativi nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/32
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, al comma 6 sopprimere le parole: «prima dei ventiquattro mesi successivi di entrata in vigore della legge».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/33
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1, al capoverso, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «prima dei 24 mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/33-bis
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 6, sopprimere le parole: «prima dei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/33-ter
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo ) del Relatore, al comma 6 sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «cinque anni».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/33-quater
Donati, De Petris, Boco, Cortiana, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 6, dopo le parole: «editrici di giornali quotidiani» aggiungere le seguenti: «e concessionarie per la radiodiffusione sonora».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/33-quinquies
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 6, dopo le parole: «editrici di giornali quotidfiani» aggiungere le parole: «e concessionarie per la radiodiffusione sonora».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/34
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, al comma 6, dopo le parole: «controllanti o collegate», aggiungere le seguenti: «direttamente o indirettamente».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/35
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, sopprimere il comma 7.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/35-bis
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sopprimere il comma 7.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/35-ter
Donati, De Petris, Boco, Cortiana, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        All’emendamento 15.1 (nuovo testo 2) sopprimere il comma 7.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/35-quater
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) del Relatore, sopprimere il comma 7.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/35-quinquies
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sopprimere il comma 7.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/35-sexies
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2) del Relatore, sostituire il comma 7 con il seguente:
            il comma 7 della legge n. 223 del 1990, come modificato dalle successive disposizioni di legge, viene sostituito dal seguente comma:
        «La trasmissione di spot pubblicitari e di telepromozioni televisive da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 18 per cento di ogni ora. Tale limite è portato al 20 per cento se comprende anche le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi fermi restando i limiti di affollamento orario per
spot pubblicitari e telepromozioni.
        La trasmissione di spot pubblicitari e di telepromozioni televisive nonpuò eccedere il 18 per cento dell’orario di programmazione giornaliera. Tale limite giornaliero è portato al 20 per cento se comprende anche le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi fermo restando il limite di affollamento giornalierio per spot pubblicitari e telepromozioni».
        Il comma 9-bis della legge n. 223 del 1999 è soppresso.
 
15.1 (Nuovo testo 2)/36
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1, al capoverso, al comma 7, premettere il seguente:
        «07. In attuazione di quanto stabilito dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi purché ricorrano le condizioni di cui al presente comma:
            
a) la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari;
            b) nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli;
            
c) la trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un’altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti;
            
d) quando programmi diversi da quelli di cui alla lettera b) sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all’interno del programma;
            
e) la pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita.».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/37
Falomi, Brutti Paolo, Petrucciioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, sopprimere le parole: «secondo le disposizioni», fino a: «Direttiva Comunitaria 97/36».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/38
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, al comma 9-bis della legge 6 agosto 1990, n. 223 ivi modificato, dopo le parole: «diverse dagli spot pubblicitari», aggiungere le seguenti: «come gli spot di televendita».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/39
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, al comma 9-bis della legge 6 agosto 1990, n. 223 ivi modificato, dopo le parole: «fornitura di servizi», aggiungere le seguenti: «e le altre forme di pubblicità».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/40
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, al comma 9-bis dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ivi modificato, aggiungere, in fine, le parole: «Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15 per cento del tempo di trasmissione quotidiano».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/41
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, al comma 9-bis dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ivi modificato, aggiungere, in fine, le parole: «Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di “pubblicità“: a) gli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati; b) gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficienza trasmiessi gratuitamente».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/42
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, al comma 9-bis dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ivi modificato, aggiungere, in fine, le parole: «La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20 per cento».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/43
Falomi, Brutti Paolo, Petrucciioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), al comma 7, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Nell’ambito di tale affollamento complessivo giornaliero del 20 per cento, le pubblicità per televendite e telepromozioni non possono eccedere il 5 per cento dell’orario giornaliero di programmazione».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/44
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
        «Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere il seguente:
        “7-
bis. In attuazione di quanto stabilito dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, la pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita“».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/45
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
        «Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere il seguente:
        “7-
bis. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un’altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti“».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/46
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2), sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
        «Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere il seguente:
        “7-
bis-2. Nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli. Quando programmi diversi da quelli di cui al precedente periodo sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all’interno del programma“».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/47
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1 (Nuovo testo 2 del relatore), aggiungere, in fine, il seguente comma:
        “7-bis. All’articolo 8, comma 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: “il 18 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “il 20 per cento“».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/Rub.1
Fabris, Dentamaro, Filippelli
        All’emendamento 15.1, sostituire la rubrica con la seguente: «Divieto di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e limiti alla tutela della concorrenza. Disposizioni in materia pubblicitaria».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/Rub.2
Fabris, Dentamaro, Filippelli
        All’emendamento 15.1, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Divieto di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e limiti alla tutela della concorrenza».
 
15.1 (Nuovo testo 2)/Rub.3
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        All’emendamento 15.1, titolo, sopprimere le parole: «Disposizioni in materia pubblicitaria».
 
Art. 15.
15.1 (Nuovo testo 2)
Il Relatore
        Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 15. - (Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria). – 1. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
        2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.
        
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi.
        
4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.
        
5. All’articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: “ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi l e 8“ sono soppresse.
        
6. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono prima dei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
        
7. Secondo le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 della Direttiva Comunitaria 97/36 e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, al comma 9-bis dell’articolo 8 della medesima legge, così come modificato dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, dopo le parole: “se comprende forme di pubblicità“ sono aggiunte le parole: “diverse dagli spot pubblicitari, alla fine del primo periodo, le parole: “le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma“ sono sostituite dalle parole: “gli spot pubblicitari“ e, in fine, al secondo periodo, la parola: “offerte è sostituita dalle parole: “pubblicità diverse dagli spot pubblicitari“. Al comma 7 dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 la parola: “messaggi“ è sostituita dalla parola: “spot“».
 
15.2
Pessina
        Sostituire l’articolo 15 con il seguente:
        «Art. 15. - (Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria). – 1. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
        2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.
        3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi.
        4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 5 per cento del settore medesimo.
        5. All’articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: “ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8“ sono soppresse.
        6. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono prima dei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giomali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
        7. Il comma 7 dell’articolo 8 e l’articolo 9-
bis della legge 6 agosto 1990, n.223 così come modificati dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 sono sostituiti dai seguenti:
        “7. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot pubblicitari e ogni altra forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di televendita di cui al successivo comma, non deve superare il 20 per cento del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15 per cento del tempo di trasmissione quotidiano.
        7-bis. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20 per cento.
        7-
ter. Ai fini del presente articolo non sono inclusi nella nozione di pubblicità gli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.
        7-
quater. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest’ultima devono avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti.
        7-
quinques. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliera di televendite è otto e la loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici ed acustici.
        7-
sexies. I presenti commi si applicano solo ai concessionari televisivi privati in ambito nazionale.»
        8. All’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole “20 per cento“ sono sostituite dalle seguenti “25 per cento“».
 
15.3
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 15. - (Divieto di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e limiti a tutela della concorrenza). – 1. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate. Per assicurare il rispetto di tale norma, l’Autorità analizza detto sistema per verificarneil livello di concorrenza e si pronuncia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. I limiti a tutela della concorrenza che l’Autorità utilizza nelle sue valutazioni del mercato radiotelevisivo sono i seguenti:
            a) 20 per cento delle reti nazionali in tecnica analogica;
            b) 40 per cento delle reti nazionali in tecnica digitale effettivamente disponibili agli utenti dei primi 10 capoluoghi italiani;
            c) 30 per cento delle risorse del settore radiotelevisivo, aumentato di un fattore proporzionale al numero di ore di trasmissione.
        3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, nessun soggetto può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica via etere terrestre. Tale limite può essere derogato fino al 31 dicembre 2004 se il soggetto che eccede il limite è in grado di garantire la copertura in tecnica digitale dei primi dieci capoluoghi italiani entro detto termine.
        4. Le radiofrequenze che si rendono disponibili in applicazione del comma 1 sono riassegnate dall’Autorità con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge.
        5. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino i limiti a tutela della concorrenza di cui al comma 2 possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali con le quali non abbiano alcun rapporto di controllo o collegamento, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
        6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di titoli autorizzativi nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo».

 
15.4
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sostituire il comma 1 con i seguenti:
        «1. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate. Per assicurare il rispetto di tale norma, l’Autorità analizza detto sistema per verificarne il livello di concorrenza e si pronuncia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
        «1-
bis. I limiti a tutela della concorrenza che l’Autorità utilizza nelle sue valutazioni del mercato radiotelevisivo sono i seguenti:
            
a) 20 per cento delle reti nazionali in tecnica analogica;
            b) 40 per cento delle reti nazionali in tecnica digitale effettivamente disponibili agli utenti dei primi 10 capoluoghi italiani;
            
c) 30 per cento delle risorse del settore radiotelevisivo, aumentato di un fattore proporzionale al numero di ore di trasmissione.
        1-ter. A decorrere dal 31 dicembre 2003, nessun soggetto può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica via etere terrestre. Tale limite può essere derogato fino al 31 dicembre 2004 se il soggetto che eccede il limite è in grado di garantire la copertura in tecnica digitale dei primi dieci capoluoghi italiani entro detto termine».
 
15.5
Debenedetti
        Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Si definiscono “risorse del sistema integrato delle comunicazioni“ i ricavi del settore televisivo e radiofonico, qualunque sia la tecnologia e il mezzo di trasmissione impiegato, analogico, digitale, via etere, cavo, satellite, derivanti da publbicità, telepromozioni, televendita, ma escluso il provento del canone di cui al successivo articolo 19; i ricavi di quotidiani e periodici derivanti dalla pubblicità e dalla vendita al pubblico; i ricavi dell’editoria, esclusa quella scolastica e scientifica; i ricavi delle sale di proiezione cinematografica derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso e di spazi pubblicitari; i ricavi dalla vendita e locazione di film su qualsiasi supporto; la pubblicità stradale; la pubblicità su annuari telefonici. Le sponsorizzazioni degli eventi sportivi ed altri eventi oggetto di trasmissione televisiva sono computati in via forfettaria, come percentuale dei ricavi pubblicitari generati dall’evento, compresi i diritti pagati dalle aziende televisive per la diffusione dell’evento stesso sul territorio nazionale; la percentuale è determinata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sono esclusi dal calcolo delle risorse i costi per le campagne pubblicitarie, le attività promozionali non collegate ad eventi sportivi, e ogni manifestazione fieristica o aziendale. Per ricavi si intende la voce di bilancio consolidato come definito dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6».
 
15.6
Petruccioli
        Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge nessuna società può disporre di più di 2 reti analogiche. Questo limite è prorogato di 12 mesi a condizione che alla scadenza di cui sopra i programmi della rete eccedente le 2 siano trasmessi anche in digitale terrestre con una copertura dell’80 (70) per cento dell’utenza. A condizione altresì che la società che accede a questa agevolazione renda disponibile un multiplex digitale terrestre da assegnare a terzi».
 
15.7
Fabris, Filippelli
        Al comma 1, sostituire le parole: «televisive nazionali» con le seguenti: «radiotelevisive nazionali e locali».
 
15.8
Dato, Manzione, D’Andrea, Veraldi, Scalera, Cambursano, Baio Dossi
        Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «televisive nazionali» con le seguenti: «radiotelevisive nazionali e locali».
 
15.9
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Ai fini della presente legge, un’impresa detiene un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione dominante ossia di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti ed in definitiva dai consumatori.
        1-ter. Se un’impresa dispone di un significativo potere di mercato su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell’altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell’impresa interessata».
 
15.10
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Ai fini della presente legge, un’impresa detiene un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione dominante ossia di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti ed in definitiva dai consumatori».
 
15.11
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-ter. Se un’impresa dispone di un significativo potere di mercato su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell’altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell’impresa interessata».
 
15.12
Debenedetti
        Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Al fine di promuovere la concorrenza nel sistema, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990, per tutti i soggetti che detengono risorse del settore integrato delle comunicazioni come definite al precedente comma 1, l’operatore dominante, definito come quello che, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate ai sensi dell’articolo 2, comma 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249, detiene la maggiore quota di dette risorse, non potrà aumentare detta quota per via di acquisizione nè nel sistema integrato delle comunicazioni, nè in alcun singolo mercato che lo compone, neppure previa dismissione in altri settori. Tale divieto si applica per un periodo transitorio di 5 anni, e potrà essere esteso per ulteriori 3 anni dall’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni in relazione al grado di concorrenza che si sarà creato nel sistema a seguito dello sviluppo e diffusione della televisione digitale terrestre».
 
15.13
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 2, dopo le parole: «fornitore di contenuti», aggiungere le parole: «e uno stesso operatore di rete».
 
15.14
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        Al comma 2 dopo le parole: «della legge 31 luglio 1997, n. 249», aggiungere le seguenti: «ancorchè quotate in borsa».
 
15.15
Debenedetti
        Sopprimere il comma 3.
 
15.16
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di titoli autorizzativi nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo.
 
15.17
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 3, sopprimere le parole: «via etere terrestre in tecnica analogica».
 
15.18
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 3, dopo le parole: «in tecnica analogica», aggiungere le seguenti: «e digitale».
 
15.19
Fabris, Filippelli
        Sopprimere il comma 4.
 
15.20
Baio Dossi, Manzione, Cambursano, Dato, D’Andrea, Veraldi, Scalera
        Sopprimere il comma 4.
 
15.21
Petruccioli
        Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Nessun soggetto può superare il 25 per cento nella raccolta delle risorse sul mercato integrato della pubblicità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g). Il limite si applica a tutte le forme di pubblicità, qualunque siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destinatario, includendo la raccolta per conto terzi».
 
15.22
Nocco, Nessa, Greco
        Al comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Entro il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge le tariffe pubblicitarie delle reti nazionali pubbliche e private dovranno adeguarsi alla media, ponderata rispetto alla popolazione, delle tariffe pubblicitarie costo-contatto delle reti degli altri Paesi europei, con una differenza massima del 20 per cento, con le seguenti modalità:
            
a) entro il primo anno dovranno essere non inferiori al 30 per cento della media suddetta;
            b) entro il secondo anno dovranno essere non inferiori al 60 per cento della media suddetta;
            
c) entro il terzo anno dovranno essere corrispondenti alla media suddetta».
 
15.23
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
        «4-bis. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l’uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all’interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».
 
15.0.1
Nocco, Nessa, Greco
        Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
«15-bis.
(Limiti alla raccolta delle risorse nel sistema integrato
delle comunicazioni)
    1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari che, nell’anno, prevedano cifre inferiori a 260 mila euro».
 
15.0.2
Nocco, Nessa, Greco
        Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
«15-bis.
(Limiti alla raccolta delle risorse nel sistema integrato
delle comunicazioni)
    1. A decorrere dall’inizio del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le reti televisive nazionali non potranno più trasmettere televendite o spot di televendite di qualsiasi durata».
 
15.0.3
Nocco, Nessa, Greco
        Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
«15-bis.
(Limiti alla raccolta delle risorse nel sistema integrato
delle comunicazioni)
        1. Entro il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge le tariffe pubblicitarie delle reti nazionali pubbliche e private dovranno adeguarsi alla media, ponderata rispetto alla popolazione, delle tariffe pubblicitarie costo-contatto delle reti degli altri Paesi europei, con una differenza massima del 20 per cento con le seguenti modalità:
            a) entro il primo anno dovranno essere non inferiori al 30 per cento della media suddetta;
            b) entro il secondo anno dovranno essere non inferiori al 60 per cento della media suddetta;
            
c) entro il terzo anno dovranno essere corrispondenti alla media suddetta».
 
Cap. 1
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        Dopo la parola: «Tutela», aggiungere le seguenti: «del pluralismo,».