SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XIV LEGISLATURA --------------------



8a Commissione permanente
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)



310a seduta: martedì 24 febbraio 2004, ore 14,30
311a seduta: mercoledì 25 febbraio 2004, ore 15
312a seduta: giovedì 26 febbraio 2004, ore 8,30



ORDINE DEL GIORNO


IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:
1. BERGAMO. - Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 11a e della 14a Commissione)
(427)
2. CREMA.- Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali.
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(965)
3. PASINATO.- Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 10a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1170)
4. CURTO.- Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali.
(Pareri della 1a, della 10a, della 11a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(1779)
5. CICOLANI. - Riordino della legislazione in materia portuale.
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 10a, della 11a, della 13a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2280)
6. MENARDI ed altri. - Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale.
(Pareri della 1a, della 4a, della 5a, della 6a, della 10a, della 11a, della 13a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2559)
7. GRILLO ed altri.- Riforma della legislazione in materia portuale.
(Pareri della 1a, della 2a, della 4a, della 5a, della 6a, della 10a, della 11a, della 13a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2757)
- Relatore alla Commissione GRILLO.
Esame congiunto e rinvio
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO


Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.". - Relatore alla Commissione MENARDI.
(Previe osservazioni della 5a, della 6a e della 10ª Commissione)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481)
(n. 304)

2. Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia. - Relatore alla Commissione MENARDI.
(Previe osservazioni della 5a e della 10a Commissione)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
(n. 319)

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.
interrogazione svolta
II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa:
- audizione dei vertici delle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, e UILCOM-UIL e dei vertici della Federazione Nazionale della stampa italiana (FNSI).
Audizione svolta
INTERROGAZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO
        BRUTTI Paolo, DONATI, FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
            Autostrade Spa, in forza della convenzione con l’Anas del 4 agosto 1997, n. 230, approvata in pari data con decreto n. 314 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro e successivi atti aggiuntivi, è concessionaria della costruzione e gestione di una vasta rete autostradale italiana a pagamento;
            Autostrade Spa, in virtù dell’articolo 9, lettera
c), della convenzione rep. n. 14755 del 12 novembre 1992 per la gestione interconnessa della rete autostradale sud-nord occidentale e nord orientale e di specifici accordi con le società concessionarie di autostrade non interconnesse, ha realizzato e gestisce propri sistemi di pagamento dei pedaggi – in particolare il sistema telepass – valido su tutta la rete autostradale italiana a pedaggio;
            di recente è stata altresì pubblicizzata, anzitutto su molti quotidiani, una campagna informativa all’utenza attinente lo sconto del 10 per cento per quanti utilizzano il telepass nel giorno di domenica nel periodo compreso dal giorno 1º luglio 2003 al giorno 31 agosto 2003;
            tale campagna di sconti è stata formalizzata in una convenzione tra Anas, Autostrade Spa, Aiscat-Ass. it. Soc. conc.rie autostrade e trafori e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siglata il 12 giugno 2003, così denominata: «Convenzione per disciplinare le agevolazioni disposte nei confronti dei clienti autostradali per favorire il transito a mezzo sistema telepass su tutta la rete autostradale italiana nelle domeniche dei mesi estivi di luglio e agosto 2003 ed il 15 agosto 2003»;
        in base a tale convezione, specificamente voluta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – come testualmente riportato nelle premesse dell’atto stesso – l’Anas si è impegnata per il periodo dell’iniziativa ad espromettere, ai sensi dell’articolo 1272 del codice civile, gli utenti autostradali titolari di telepass dal pagamento di una quota pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo dei pedaggi autostradali che gli stessi siano tenuti a corrispondere per operazioni di pagamento del pedaggio sulla rete autostradale italiana a pedaggio, con veicoli delle classi A, B e 3, effettuate dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutte le domeniche ricadenti nel periodo dell’iniziativa stessa e, cioè, dal 1º luglio 2003 al 31 agosto 2003, utilizzando il sistema telepass;
        inoltre, sempre secondo detta convenzione – nei termini contenutistici impostati sotto l’egida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –, l’Anas, per l’attuazione di detta iniziativa e, quindi, per la copertura di parte dell’importo da pedaggio (pari al 10 per cento), dovuto dai clienti «telepassisti» per il periodo di vigenza dell’iniziativa, ha stanziato l’importo di 4,9 milioni di euro;
            in particolare viene altresì stabilito, nello stesso atto convenzionale, che l’importo di cui trattasi sarà versato anticipatamente dall’Anas ad Autostrade entro il 26 giugno 2003 presso la BNL, sede di Roma – Via Bissolati n. 2, CAB 3200, ABI 1005 – attraverso bonifico bancario sul c/c n. 41085, intestato ad Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a.,
        si chiede di conoscere:
            se si ritenga opportuno consentire un indebito, ulteriore guadagno alla Autostrade Spa, addirittura anticipando, rispetto all’effettivo incasso, diversamente maturato con il sistema telepass, l’introito di pedaggi per transiti autostradali;
            se si ritenga opportuno che Autostrade s.p.a. locupleti da siffatta situazione, anche incrementando il traffico, alla luce degli sconti sul costo dei transiti autostradali, attuati nel periodo di cui trattasi, senza che sia tenuta ad alcuna contropartita economica nei confronti dell’erario che siffatta iniziativa finanzia integralmente;
            se si ritenga opportuno che Autostrade Spa ancora ottenga dei vantaggi economici dal sistema di incentivazione del telepass così attuato, con costi a carico dello Stato, senza che sia stato previsto alcun onere economico di contropartita nei confronti delle stesse finanze statali da parte della concessionaria, che invece, in tal modo, vieppiù profitta di inusitati favoritismi;
            se si ritenga di intervenire al fine di modificare le condizioni così inserite quali indebitamente previste e consentite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’accordo menzionato e del tutto favorevole ad Autostrade Spa;
            se, inoltre, non si ritenga che sarebbe stato ben più opportuno ed adeguato, a tutela dei pubblici interessi, che Autostrade Spa, nella propria qualità di concessionaria, fosse stata investita, in sede di 4º atto aggiuntivo, ancora da stipulare in via definitiva, dell’onere di incoraggiare, in termini pubblicitari, l’uso del pedaggio elettronico (telepass), da parte degli utenti automobilisti, raggiungendo un proprio vantaggio ed anche la fluidità del traffico quale interesse della collettività;
            se si ritenga opportuno e doveroso proporre azioni nei confronti di quanti, titolari di funzioni nella specie, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno promosso e formalizzato lo stesso accordo convenzionale a tutto danno dello Stato;
            se si ritenga comunque doveroso ed opportuno altresì escludere che allo stesso accordo, cosiddetto promozionale, tutto a carico delle casse statali, aderiscano altre Società autostradali, come previsto dalla partecipazione all’atto in questione dell’Aiscat, la associazione di categoria;
            se si ritenga opportuno avallare la formalizzazione dell’atto sull’utilizzo del telepass con oneri a carico dello Stato, anticipando addirittura gli introiti dei transiti autostradali alla Autostrade s.p.a., con tutti i rilevantissimi vantaggi sopra esposti, anche alla luce della circostanza che il Cipe e il Nars – Nucleo per l’attività di regolazione dei servizi, quale organo consultivo del CIPE, in materia di tariffe, ha già veementemente richiesto, con ampia ed articolata relazione, di ridurre del 7 per cento i pedaggi autostradali perché i gestori hanno già incassato più del previsto (secondo quanto diffusamente risaltato sulla stampa nazionale, ad esempio «Libero» di giovedì 24 luglio 2003, pagina 15).
(3-01405)