AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDI’ 17 FEBBRAIO 2004
169a Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA


Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Mantica e per l’economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 15,45.


IN SEDE REFERENTE

(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame la relatrice BONFIETTI (DS-U) sottolineando come la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, sottoscritta a Roma il 12 marzo 2001, si inserisca nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra l'Italia e Cuba.
Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un apprezzabile incremento di operatori economici italiani nell'isola, nonché un notevole movimento turistico italiano verso quello Stato ed un sensibile aumento dei matrimoni misti; è fondamentalmente da questa ragione che nasce l’esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico. I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono parte ambedue gli Stati. In particolare, nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l’istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell’Ufficio consolare stesso e l’esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell’Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza. Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, così come quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o altrimenti privati della libertà personale. Viene, altresì, sottolineato l’obbligo di collaborazione dei consoli con le autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il problematico fenomeno della clandestinità. La Convenzione stabilisce altresì che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede comunitaria. In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa. Ricorda altresì che la disciplina prevista dalla Convenzione si applica agli Uffici consolari italiani in Cuba ed a quelli cubani in Italia.
I rapporti tra i due Paesi, dopo le difficili vicende dell'estate del 2003, quando un'imponente massa di manifestanti si riversò nelle strade per protestare contro le doglianze espresse da parte dell'Unione europea nei confronti del regime castrista in seguito alla condanna a morte di alcuni dirottatori cubani che intendevano raggiungere Miami, sembrano ora tornati alla normalità. Il contesto economico e sociale cubano, tuttavia, è di difficile lettura, dal momento che le aperture all'afflusso del capitale estero nell'isola da parte dell'establishment cubano paiono ancora timide. Soprattutto, gli sviluppi di medio e lungo periodo appaiono di non facile interpretazione, essendo legati, almeno in parte, alla capacità di evoluzione e mutamento dell'indirizzo politico castrista e, verosimilmente, al passaggio di consegne al vertice delle istituzioni cubane.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore Calogero SODANO (UDC) evidenziando come con l’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell’Ucraina si impegnano a fornirsi, su richiesta e spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo più trasparente l’interscambio commerciale tra i due Paesi.
I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla competente Amministrazione doganale con la controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze – elaborato conformemente al testo standard predisposto dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) – e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano simili atti, efficaci strumenti di cooperazione amministrativa. Venendo al contenuto dell'Accordo, esso si compone di ventiquattro articoli, un Preambolo ed un Allegato. Tra le norme più rilevanti merita cita l’articolo 5 che prescrive l’impegno di ciascuna amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni della normativa doganale. Inoltre, l’articolo 9 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata che è un procedimento di particolare cautela per la consegna di merci intatte, rimosse o sostituite. L’articolo 20 detta le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell’Accordo, istituendo inoltre una commissione mista per l’esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all’interpretazione e all’applicazione dell'Accordo.
L'Accordo consentirà di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti; consentirà altresì di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così trasparente l’interscambio commerciale tra i due Paesi.
In base ai rilievi svolti, auspica la pronta approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(2477) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione.
(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 gennaio 2004.

Il presidente PROVERA dà lettura del parere favorevole condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione pervenuto dalla Commissione bilancio.

Il RELATORE (Verdi-U) illustra, quindi, l’emendamento 3.1 volto a recepire le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio, al fine di riformulare il comma 1 dell’articolo 3 relativo alla copertura finanziaria dell’Accordo in ratifica.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva l’emendamento 3.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame come modificato.


IN SEDE DELIBERANTE

(2391) Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell' Asem trust fund, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 gennaio 2004.

Il presidente PROVERA dà lettura del parere non ostativo della Commissione bilancio sul disegno di legge, nel presupposto che gli oneri a partire dall’anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.

Il relatore MARTONE (Verdi-U) dà lettura dell’ordine del giorno n. 0/2391/1/3a (testo 2) come riformulato in base alle indicazioni pervenute dal Governo.

Il sottosegretario MAGRI dichiara di accogliere l’ordine del giorno, frutto di una intesa con il relatore.

Non essendo pervenuti emendamenti, si passa al voto sugli articoli, previa verifica del numero legale.

Con separate votazioni vengono quindi approvati gli articoli del disegno di legge.

Infine, viene posto ai voti il testo del disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato.


La seduta termina alle ore 16,10 .

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2477


ART.3


3.1
IL RELATORE

Sostituire il comma 1 dell'articolo 3, con il seguente:

" 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e, a decorre dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri".

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2391


0/2391/1/3a (testo 2)
MARTONE

La 3a Commissione del Senato,


Considerato il disegno di legge 2391 con il quale tra l'altro si autorizza la partecipazione dell'Italia alla VII ricostruzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo con un contributo di 110.221.542 euro per il periodo 2001-2004

Ricordando che il Fondo Asiatico di Sviluppo è gestito dalla Banca Asiatica di Sviluppo (ADB).

Rilevando con preoccupazione i dati contenuti in documenti di valutazione interni alla Banca, secondo i quali i progetti dell'ADB in Indonesia, Pakistan (primi due paesi destinatari dei fondi ADB) ed in Sri Lanka (uno dei principale cliente dell'ADF con una previsione di spesa per il 2003-2005 pari a 400 milioni di dollari per 12 nuovi progetti) risulterebbero caratterizzati da una percentuale media di insuccesso di circa il 10 per cento e potrebbero non sortire effetti positivi sullo sviluppo economico e sociale di quei paesi

Prendendo atto che secondo le valutazioni interne dell'ADB la percentuale d'insuccesso è prodotta dalla lievitazione dei costi, dalla la preparazione inadeguata dei progetti, da un insufficiente meccanismo di monitoraggio e consultazione con i supposti beneficiari, e che è necessario di minimizzare gli impatti socio-ambientali nonché individuare alternative economicamente più razionali

Rilevando la necessità di garantire trasparenza e controllo pubblico e parlamentare sulle attività dell'ADB e sui suoi progetti, oggi sotto osservazione - quali il Chashma Canal Project in Pakistan -
Notando che spesso, le comunità locali e le popolazioni destinatarie dei progetti dell'ADB hanno limitate opportunità di accesso ai processi decisionali e a dati certi e attendibili riguardo ai costi e i benefici dei progetti in questione.

Prendendo atto delle eventuali conseguenze derivanti dall'eccessiva discrezionalità e 'potere decisionale attribuito ai funzionari della Banca, che potrebbero precludere un ruolo più attivo da parte dei direttori esecutivi rappresentanti dei governi quali l'Italia, lacune evidenziate anche in alcuni memorandum scritti da direttori esecutivi quali l’inglese Franck Black, o Stephen Baker.

Notando con favore l'impegno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Direttore esecutivo italiano volto a contribuire alla soluzione di queste lacune e carenze

Impegna il Governo a:

a. sollecitare e promuovere nell'ambito dei negoziati per la ricapitalizzazione dell'ADF e all'interno del Consiglio dei Direttori Esecutivi dell'ADB:

- l'introduzione di meccanismi di responsabilizzazione e rafforzamento delle direttive interne sulle valutazioni d'impatto sociale ed ambientale, sulla partecipazione e l'accesso all'informazione, nonché d'incentivi per il personale volti a premiare coloro che assicureranno pieno rispetto delle direttive interne nel ciclo di progetto;
- l'adozione di strumenti atti ad assicurare maggior trasparenza nelle fasi di definizione, monitoraggio, e valutazione dei progetti, nella loro attuazione, redistribuzione delle risorse finanziarie e processi decisionali;

- il rafforzamento dell'esistente struttura di ispezione e verifica indipendente (Inspection Panel) permettendo il ricorso anche dopo la conclusione del progetto, ed attribuendo diritto ai Direttori Esecutivi di approvare le conclusioni del Panel circa il rispetto delle normative interne, e garantendo attraverso un apposito forum il coinvolgimento della società civile, del settore privato e dei paesi donatori a garanzia dell'affidabilità, indipendenza e piena funzionalità del Panel estendendone le competenze alle attività dell'ADB per il settore privato;

- lo svolgimento di una valutazione indipendente dei progetti dell'ADF per accertare le modalità con le quali tali progetti contribuiscono alla riduzione della povertà ed all'erogazione di benefici diretti per gli strati più poveri della popolazione

b. riferire sullo stato di avanzamento delle riforme proposte nel rapporto annuale che il Ministero dell'Economia e delle Finanze predispone per la partecipazione dell'Italia alle Banche Multilaterali di Sviluppo.