INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006
301ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE
Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Caligiuri.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(3756) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l' approvvigionamento di gas naturale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 1° febbraio scorso.

Il presidente relatore PONTONE (AN) ricorda che nelle precedenti sedute è stata svolta la relazione ed ha avuto inizio la discussione generale. Informa inoltre che sono stati presentati alcuni emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale, rinunciando inoltre ad intervenire in sede di replica.

Anche il sottosegretario CALIGIURI rinuncia alla propria replica.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1, nonché a quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

Il presidente relatore PONTONE (AN) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale per deliberare con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti da 1.1 a 1.5.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) illustra l’emendamento 1.6, volto a scongiurare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con olio combustibile, ubicati nelle aree territoriali dichiarate ad elevato rischio ambientale.
Ribadisce quindi le proprie considerazioni critiche sull’operato del Governo in quanto, a suo avviso il decreto-legge in esame costituisce la migliore dimostrazione dell’assenza, in capo all’Esecutivo, di una precisa strategia di politica energetica: ciò risulta tanto più grave nell’attuale contesto internazionale, nel quale i principali produttori stanno promuovendo larghe intese per consolidare il controllo del mercato energetico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l’emendamento 1.6 viene posto ai voti e respinto. Posti separatamente ai voti sono altresì respinti gli emendamenti dall’1.7 a 1.13.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) illustra dettagliatamente l’emendamento 1.14, al quale aggiunge la propria firma, auspicandone l’accoglimento in quanto a seguito della riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione, è ora previsto un diretto coinvolgimento delle regioni nella materia dell’energia. Ritiene pertanto che tale proposta abbia il merito di scongiurare la crescita del già rilevante contenzioso instauratosi tra lo Stato e le regioni presso la Corte Costituzionale.

L’emendamento 1.14 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) illustra l’emendamento 1.15, al quale aggiunge la propria firma, richiamando l’attenzione della Commissione sulle recenti dichiarazioni del ministro Scajola in ordine dell’utilizzo delle riserve energetiche: tali dichiarazioni oltre a testimoniare la gravità dell’attuale situazione, dimostrano la superficialità delle previsioni dell’Esecutivo in ordine al fabbisogno energetico nazionale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l’emendamento 1.15 viene posto ai voti e respinto. Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti da 1.16 a 1.18.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) illustra l’emendamento 1.0.1, auspicandone l’accoglimento. Esprime inoltre il proprio rammarico per il tenore negativo dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo su tutte le proposte emendative presentate, in quanto ritiene che molte di esse siano unicamente finalizzate a migliorare il contenuto del decreto-legge, senza determinare alcuna contrapposizione tra le varie forze politiche. Ricorda che il Governo, nel corso dell'intera legislatura, ha sempre adottato un simile atteggiamento e che si è limitato ad assumere interventi esclusivamente legati all'emergenza.

Il sottosegretario CALIGIURI precisa che il tenore contrario del proprio parere è motivato dalla necessità di concludere il più rapidamente possibile l’iter di conversione del decreto-legge.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) esprime perplessità su quanto affermato dal rappresentante del Governo in quanto, anche qualora il decreto-legge non fosse convertito, ciò non pregiudicherebbe i suoi effetti principali.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) si associa alle considerazioni del senatore Chiusoli, lamentando fortemente l’assenza di una chiara strategia di politica energetica da parte dell’Esecutivo, con particolare riguardo al settore del gas. Sarebbe stato infatti necessario, tra l'altro, adottare misure per incentivare la diffusione dei rigassificatori al fine di rendere più agevoli le procedure di approvvigionamento e di stoccaggio del gas importato dall’estero.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l’emendamento 1.0.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore MACONI (DS-U) illustra l’emendamento 1.0.2, volto ad introdurre alcune misure agevolative per l’energia elettrica prodotta da impianti associati al teleriscaldamento urbano, al fine di incentivare la realizzazione di nuovi impianti di media potenza e di promuoverne pertanto un uso più estensivo. Critica, quindi, l'atteggiamento rinunciatario del Governo. Pur rendendosi conto della difficoltà oggettiva della situazione energetica, ritiene che sarebbe stato possibile assumere iniziative concrete e delineare una strategia di medio e lungo periodo.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.


CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI


Il presidente PONTONE comunica che la Commissione è convocata domani, per una ulteriore seduta, domani mercoledì 15 febbraio alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 17.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3756
al testo del decreto-legge

Art. 1


1.1
TURRONI

Sopprimere i commi 1 e 2.


Art. 1

1.2
TURRONI

Al comma 1, dopo le parole: "31 marzo 2006" aggiungere le seguenti:
"e comunque non oltre quindici giorni feriali e non più di cinque giorni consecutivi".

Art. 3

1.3
TURRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e non debbono determinare un aggravio delle tariffe a carico dell'utenza".


Art. 1

1.4
TURRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che tali impianti non determinano inquinamento termico delle acque".

Art. 1

1.5
TURRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non sono comunque attivabili impianti aventi efficienza inferiore al cinquanta per cento".


Art. 1

1.6
GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire elevati livelli di sicurezza ambientale e tutela della salute dei cittadini, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con olio combustibile, ubicati nelle aree territoriali dichiarate ad elevato rischio ambientale."


Art. 1

1.7
TURRONI

Al comma 2, sostituire le parole da "eventuali" fino alla fine del comma con le seguenti: " in qualsiasi momento le necessarie prescrizioni di esercizio, ai fini della tutela ambientale. "



Art. 1

1.8
TURRONI

Sopprimere il comma 3.


Art. 1

1.9
TURRONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, predispone un programma straordinario di riduzione degli sprechi e della dispersione energetica nonché di massimizzazione dell'efficienza energetica degli impianti che preveda anche la progressiva sostituzione delle apparecchiature elettriche in funzione con le tecnologie più efficienti già disponibili sul mercato."

Art. 1

1.10
TURRONI

Al comma 3, sopprimere le parole: "e nella normativa vigente".




Art. 1

1.11
TURRONI

Al comma 3, sostituire le parole "e nella normativa vigente" con le seguenti :
"fatto salvo il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa comunitaria".

Art. 1

1.12
TURRONI

Al comma 3, sopprimere le parole: "o a basso tenore di zolfo".

Art. 1

1.13
TURRONI

Al comma 3 sostituire le parole: "a fronte della eventuale carenza" con le seguenti: "in caso di mancanza".


Art. 1

1.14
TURRONI, COVIELLO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "d'intesa con le Regioni interessate".


Art. 1

1.15
TURRONI, GARRAFFA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al fine di eliminare o ridurre il ricorso all'utilizzo degli impianti di cui al comma 3 e di garantire il rispetto degli obiettivi di Kyoto in materia di emissioni, il Ministro delle Attività produttive predispone un programma di riduzione, fino al 31 marzo 2006, delle esportazioni energetiche e di massimizzazione dell'utilizzo delle scorte disponibili, nei limiti della sicurezza degli approvigionamenti."

Art. 1

1.16
TURRONI

Al comma 5, sostituire la parola: "massimizzazione" con le seguenti: "riduzione degli sprechi e miglioramento".

Art. 1

1.17
TURRONI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Al fine di eliminare o ridurre il ricorso alle misure di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministro delle attività produttive predispone un programma straordinario di accelerazione della attuazione delle misure di risparmio energetico da parte delle aziende elettriche e del gas definite per il 2006 dall'Autorità."


Art. 1

1.18
TURRONI

Sostituire il comma 6 con il seguente :

"Il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 31 gennaio 2001 n. 22, autorizza la progressiva riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III, al fine di evitare o limitare il più possibile l'adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo"

Art. 1

1.0.1
GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con olio combustibile site nei comuni rientranti in aree di particolare pregio ambientale, o sottoposte ad alto rischio ambientale, e nelle aree nelle quali siano stati registrati i valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60".



Art. 1
1.0.2
GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
“1. Al fine di incentivare la realizzazione, in tempi brevi, di nuovi impianti di media potenza e di promuovere un uso più estensivo del teleriscaldamento urbano, contribuendo alla riduzione dei consumi del gas e al risparmio di energia primaria e al raggiungimento dei requisiti di qualità dell’aria di cui al DM 60/02, l’energia elettrica prodotta da impianti associati al Teleriscaldamento Urbano è dispacciata prioritariamente ed è esentata dagli obblighi di cui all’art. 11, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 16.03.99 n. 79 e ha diritto a beneficiare dei titoli di efficienza energetica di cui al D.M. 24 aprile 2001 in ragione dell’effettivo risparmio realizzato di energia primaria. Tale disciplina si applica agli impianti a ciclo combinato di potenzialità termica inferiore a 500 MW che entreranno in funzione dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che soddisfino il valore minimo di Limite Termico (LT) definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas .”


Art. 1

1.0.3
GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA


Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale.

1. Al fine di consentire la diversificazione, il potenziamento e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, sono concessi contributi, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per il potenziamento e la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per il potenziamento del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna e per la realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione nel territorio nazionale.
2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante l’applicazione della seguente disposizione:
a). L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento»”

Art. 1

1.0.4
GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per il sostegno del settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili).

1. È istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo Nazionale per il Sostegno della Ricerca e dell'Innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).
2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.
3. A decorrere dall'anno 2006, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti "assimilate", relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:
a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;
b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.
6. Il Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.
7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante l’applicazione della seguente disposizione:
a). L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento»”

Art. 1

1.0.5
GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Progetti esecutivi per l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Al fine di contenere i consumi di gas nel settore termoelettrico, di incrementare la produzione di energia elettrica e di assicurare la copertura del fabbisogno energetico nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i proprietari di impianti di produzione di energia elettrica presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive ed alle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti esecutivi per l’avvio e il consolidamento della produzione di energia da fonti rinnovabili in aggiunta alle altre fonti di produzione energetica.
2. I progetti esecutivi di cui al comma 1 devono indicare, per ciascuna centrale termoelettrica interessata, la data di avvio e i quantitativi minimi garantiti di produzione di energia da fonti rinnovabili in rapporto alle altre fonti di produzione.
3. I progetti esecutivi di cui al comma 1 sono approvati, entro trenta giorni dalla presentazione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, con le prescrizioni ritenute necessarie per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e degli animali. In tale decreto, inoltre, sono stabilite le modalità di ispezione e controllo, volte a garantire l’effettivo avvio della produzione di energia da fonti rinnovabili, il costante monitoraggio della situazione ambientale, nonché gli eventuali interventi sostitutivi a carico dei soggetti di cui all’articolo 1. Il predetto decreto è adottato d’intesa con le regioni nel cui ambito territoriale sono collocate le centrali termoelettriche di cui al precedente articolo 1.
4. Qualora, successivamente all’approvazione del progetto esecutivo di cui al comma 1, l’avvio della produzione di energia da fonti rinnovabili non sia completato entro i termini stabiliti nel medesimo progetto, le centrali termoelettriche interessate potranno subire una riduzione fino al 10 per cento della propria potenza nei sessanta giorni successivi e al 20 per cento per tutto il periodo fino all’avvio effettivo della produzione di energia da fonti rinnovabili, così come previsto al comma 1».


Art. 1

1.0.6
GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA


Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.

(Misure di incentivazione dell’efficienza e del risparmio energetico negli usi finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio, con il Ministro dell'economia e con le regioni, emana uno o più decreti finalizzati a incentivare imprese e consumatori a ricorrere a modelli di produzione, consumo e distribuzione sostenibili attraverso:
a) l'introduzione in via permanente di uno specifico credito di imposta, di tenore analogo a quello già previsto per le ristrutturazioni edilizie, pari ad una quota percentuale delle spese sostenute per il miglioramento dell'efficienza termica ed energetica degli edifici con destinazione abitativa e commerciale;
b) l'introduzione, in particolare a favore delle imprese manifatturiere industriali ed artigiane, di un credito di imposta per la sostituzione dei motori industriali e di altre apparecchiature elettromeccaniche con analoghi dispositivi a più alta efficienza energetica, nonché agevolazioni fiscali per l'acquisto di mini centrali elettriche alimentate a metano e/o biogas e di celle combustibili per la produzione di idrogeno;
c) l'introduzione di una disciplina agevolativa sul piano tributario e contributivo diretta a favorire, per gli anni 2004, 2005 e 2006, i soggetti che iniziano un'attività produttiva nel settore delle fonti rinnovabili di energia;
d) la rimodulazione in senso perequativo dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e delle relative addizionali enti locali per i soggetti che consumano energia, sia elettrica che termica, in modalità di autoproduzione o di cogenerazione;
e) la revisione dell'imposta comunale sugli immobili al fine di consentire ai comuni una modulazione delle aliquote ovvero dei coefficienti che si applicano alla rendita catastale per il calcolo della base imponibile, diretta ad agevolare gli immobili che risultano dotati di particolari dispositivi per il risparmio energetico o che siano costruiti conformemente ai criteri della bioedilizia;
f) l'introduzione di agevolazioni fiscali come l'esenzione del pagamento del tributo per il deposito in discarica per la frazione biodegradabile dei rifiuti smaltiti in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante l’applicazione della seguente disposizione:
a). L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento»”

Art. 1

1.0.7
GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA


Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia).

1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono autorizzati a stipulare, entro il 30 giugno 2006, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;
c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;
d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;
e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;
f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120;
g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.
2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante l’applicazione della seguente disposizione:
a). L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica dell’ 8 per cento»”
Art. 3

3.1
IL RELATORE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"3. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 quinquies (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato dall'articolo 1, comma 24, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'autorità espropriante, quale definita dall'articolo 3 del presente testo unico, competente all'emanazione degli atti di procedimento espropriativo, è TERNA - rete elettrica nazionale spa, in qualità di concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.".