FINANZE E TESORO (6a)

MERCOLEDI' 4 DICEMBRE 2002
125a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI


Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative" (n. 146)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente-relatore PEDRIZZI, anche sulla scorta di quanto emerso in sede di discussione generale, sottopone alla valutazione della Commissione una serie di considerazioni del seguente tenore:
"La Commissione finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo n. 146, recante la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative", per quanto di competenza, esprime una valutazione positiva del provvedimento.
In generale, il legislatore delegato si è attenuto ai principi e ai criteri direttivi dettati dalla legge di delega, in ragione dell'obiettivo fondamentale di riformare il diritto delle società di capitali in modo da dotare il Paese di un ordinamento moderno e flessibile, coerente con l'obiettivo di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese.
Purtuttavia la Commissione condivide la preoccupazione di far precedere l'entrata in vigore del nuovo regime da un adeguato periodo transitorio, tale da consentire alle imprese i necessari adattamenti degli statuti e le modifiche organizzative e dei criteri contabili.
La Commissione formula le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne la disciplina della redazione del bilancio, si osserva quanto segue:
- nella relazione che accompagna lo schema si sottolinea, opportunamente, che il divieto di compensazione di partite, previsto dal 6° comma dell'art. 2423-ter, non dovrebbe trovare applicazione nei casi in cui la compensazione rappresenta un aspetto caratteristico dell'operazione. Tuttavia, nel testo all'esame, non compare la modifica illustrata dalla relazione;
- in attuazione dei principi di delega, lo schema mira ad eliminare ogni interferenza tributaria nella redazione del bilancio civilistico. Va però tenuto presente che l'eliminazione delle interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale - realizzata attraverso la nuova formulazione dell'articolo 2426 del codice civile, laddove essa non prevede più la facoltà di effettuare rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie - rischia di non produrre gli effetti voluti dalla legge delega se non accompagnata dalla necessaria modifica della disciplina tributaria; l'armonizzazione della disciplina sul reddito di impresa alle innovazioni introdotte, del resto, è espressamente prevista dallo stesso articolo 6 lettera f). A tal fine, in considerazione del fatto che la riforma del sistema tributario statale non è stata ancora approvata, occorrerebbe disciplinare già nello schema di decreto le contestuali modifiche al testo unico sull'imposta dei redditi, ed in particolare all'articolo 75;
- in tema di disposizioni relative allo Schema abbreviato di bilancio e di conto economico semplificato, di cui all'articolo 2435-bis, si osserva che la relazione che accompagna lo schema di decreto fa riferimento a semplificazioni, riferite al contenuto della nota integrativa, che tuttavia non sono riscontrabili nel testo normativo.
Si tratta dell'omissione delle seguenti informazioni:
- le variazioni intervenute nella consistenza dell'attivo e del passivo (numero 4) dell'articolo 2427);
- la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e aree geografiche (numero 10) dell'articolo 2427);
- le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili (numero 18) dell'articolo 2427).
Peraltro, considerate le numerose integrazioni che vengono operate, sempre dallo schema di riforma, al contenuto dell'articolo 2427, andrebbe verificata la congruità dell'applicazione delle stesse alle imprese interessate dalle disposizioni dell'articolo 2435-bis;
- occorre, infine, rilevare che la relazione che accompagna lo schema di decreto in esame fa riferimento anche ad opportune modifiche introdotte nel decreto legislativo n. 127 del 1991, in materia di bilancio consolidato, che tuttavia non risultano dal testo normativo.

Con riferimento alla disciplina dei gruppi, la Commissione apprezza l'impostazione dello schema che riconosce, dandole piena legittimità, l'attività di direzione e di coordinamento svolta da una società nei confronti di altre, da essa controllate o sulle quali esercita un'influenza dominante. L'articolato stabilisce perciò regole di trasparenza e un rafforzamento del regime di responsabilità.
In particolare, in base al nuovo articolo 2497, chi, esercitando a qualunque titolo attività di direzione e coordinamento di società, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale di queste, è direttamente responsabile nei confronti dei loro soci per la lesione cagionata al diritto all'utile ed al diritto alla valorizzazione della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.
Orbene, l’individuazione dei presupposti oggettivi, su cui si basa l’azione di responsabilità, potrebbe generare dubbi interpretativi. Infatti, l’utilizzo di clausole quali “diritto all’utile” e “valorizzazione della partecipazione sociale” sembrano introdurre diritti soggettivi finora ignoti al nostro ordinamento. E' stato da più parti osservato che l’utile e la valorizzazione della partecipazione sociale rappresentano non già situazioni giuridiche autonomamente e singolarmente protette, quanto piuttosto le finalità cui deve tendere l’azione dell’organo amministrativo, a tal fine connotata dalla necessaria discrezionalità manageriale. Si suggerisce di espungere dal primo comma dell’art. 2497 il riferimento al diritto all'utile e alla valorizzazione della partecipazione sociale, preservando peraltro l'introdotta azione di responsabilità nei confronti di chi esercita attività di direzione e coordinamento di società per i danni provocati dalla violazione dei principi di corretta gestione societaria. Andrebbe inoltre eliminato il richiamo ai principi di corretta gestione "imprenditoriale" che potrebbero introdurre non opportune valutazioni di merito da parte del giudice sulla gestione dell'impresa
Sempre in merito alla disciplina dei gruppi e alla esigenza di rafforzare i controlli legali sui conti delle società a responsabilità limitata allorquando si trovino ad essere controllanti di società quotate in borsa, appare opportuno prevedere l'obbligo della nomina del revisore unico quando la società benefici di finanziamenti e contributi pubblici in misura superiore ad un quinto del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, ovvero quando la misura dell'indebitamento con scadenza non superiore ad un anno superi di tre volte l'ammontare del patrimonio netto, entrambi risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero ancora se la società sia controllata da una società sottoposta al controllo legale dei conti.
Con riguardo alle disciplina della scissione, si osserva che la formulazione dell'articolo 2506 presenta differenze, rispetto alla disciplina preesistente e alla direttiva comunitaria di riferimento (VI direttiva), che potrebbero sollevare problemi di carattere sistematico e applicativo. In particolare, l'individuazione della fattispecie, operata nel primo comma, avviene attraverso il riferimento all'"assegnazione" del patrimonio, che viene a sostituire quello al "trasferimento" di patrimonio contenuto nel testo dell'attuale art. 2504 septies codice civile. Tuttavia, il termine "trasferimento" risulta senz'altro più corretto, in quanto più aderente al nostro sistema normativo ma, soprattutto, conforme in misura maggiore alla direttiva comunitaria di riferimento (VI direttiva) e alle corrispondenti disposizioni dei principali ordinamenti dei paesi dell'Unione europea.
Con riferimento alla disciplina delle cooperative, la Commissione formula le seguenti osservazioni:
- in merito ai criteri per la definizione della prevalenza (articolo 2513) appare opportuno riconsiderare la norma per tener conto delle specificità delle cooperative agricole e edilizie per calcolare la prevalenza; occorre specificare, modificando l'articolo 2513, un ulteriore criterio per individuare la prevalenza, prevedendo che essa possa essere individuata nelle cooperative agricole quando i prodotti conferiti dai soci per quantità o valore siano superiori al cinquanta per cento rispetto al totale dei prodotti;
- in tema di requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2514 andrebbero modificate, sostituendo i valori "2,5 per cento" e "2 per cento", rispettivamente, con le parole: "due punti percentuali e mezzo" e "due punti percentuali";
- alle lettere b) e c) dell'articolo 2514 andrebbe soppressa la parola "cooperatori"; in particolare, in tal modo, relativamente alla lettera b) si viene a fissare un limite alla remunerazione del capitale nelle cooperative a mutualità prevalente, poiché i soci cooperatori possono assumere anche la figura di socio finanziatore e aggirare così il tetto alla remunerazione;
- con riferimento alla definizione dei limiti dimensionali occorrenti per qualificare le norme applicabili alla società cooperativa, occorrerebbe superare il criterio del numero dei soci - al fine di rendere applicabili le disposizioni sulla società a responsabilità limitata - adottando invece un criterio ancorato a parametri di carattere economico e patrimoniale. Pertanto si propone di modificare l'articolo 2519 prevedendo che l'atto costitutivo possa stabilire che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata qualora il capitale sociale sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se non vengano superati i limiti previsti dall'articolo 2435-bis, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata;
- all'articolo 2525, comma 2, andrebbe incrementato l'importo da "ottantamila" a "centomila", al fine di tener conto dell'inflazione degli ultimi anni;
- occorrerebbe aggiungere all'articolo 2545-octies un ulteriore comma prevedendo che nel caso di modifica o di mancato rispetto, in fatto, delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514, la cooperativa è tenuta a devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In sostanza, si tratta di distinguere le ipotesi di perdita delle agevolazioni per il mancato rispetto della prevalenza da quelle di mancato rispetto, anche sostanziale, delle clausole mutualistiche.
Al tal fine, sarebbe opportuno valutare che:
1. qualora una cooperativa rispetti le cosiddette clausole Basevi, ma non la prevalenza, non dovrebbe devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici; dovrebbe tuttavia quantificare il patrimonio accumulato durante la permanenza nel regime agevolato e tenerlo vincolato ai fondi, in quanto non ripartibile tra i soci;
2. se una cooperativa rispetta la prevalenza, ma viola o modifica le cosiddette clausole Basevi dovrebbe devolvere il patrimonio effettivo detratto il capitale sociale;
3. se una cooperativa perde la prevalenza dovrebbe comunque mantenere le cosiddette clausole Basevi, sia per la parte destinata a riserva in esenzione sia per il patrimonio accumulato prima della perdita della prevalenza;
4. per patrimonio indivisibile non dovrebbero intendersi le sole riserve indivisibili ma anche i plusvalori non contabilizzati.
Tali principi, con gli opportuni adattamenti, dovrebbero ispirare anche le disposizioni transitorie e di attuazione previste dall'articolo 111-undecies.
Quanto all'articolo 111-duodecies, la Commissione valuta problematicamente la soluzione di affidare ad un decreto ministeriale la determinazione di eventuali regimi derogatori al requisito della prevalenza, in considerazione della delicatezza di tale aspetto, come testimoniato dal dibattito parlamentare che ha accompagnato la definizione dei principi e criteri di delega in materia. Pertanto sarebbe auspicabile quantomeno una valutazione da parte delle competenti commissioni parlamentari.
Con specifico riferimento alla disciplina delle banche di credito cooperativo, la Commissione rileva che l’art. 223-terdecies delle norme di attuazione e transitorie, qualificando come “cooperative a mutualità prevalente” le banche di credito cooperativo che rispettano le “leggi speciali”, pare rendere immediatamente applicabili alle banche di credito cooperativo le nuove disposizioni del codice civile, con la sola eccezione dei requisiti di mutualità, per i quali opererebbe il rinvio alle leggi speciali vigenti; la norma, infatti, va letta congiuntamente al nuovo testo dell’art. 2520 codice civile, secondo cui le disposizioni del codice civile si applicano in quanto compatibili con le leggi speciali.
Dette disposizioni determinano due questioni interpretative: I) non è chiaro quali siano le “leggi speciali” alle quali fa riferimento la disposizione di attuazione per la determinazione dei requisiti in questione, posto che l’attuale normativa in materia di requisiti di mutualità dovrebbe confluire nel codice civile e che la legislazione “speciale” sulle banche di credito cooperativo si riduce a quella del testo unico bancario (la quale non contiene alcuna specifica disciplina sui requisiti di mutualità); II) incertezze deriverebbero dall’applicazione delle disposizioni del codice civile solo “in quanto compatibili” con le leggi speciali (confronta il citato art. 2520 del codice, come modificato dall’art. 8 dello schema di decreto legislativo).
Appare quindi opportuna l'introduzione di una diversa norma transitoria che, in ottemperanza alla legge delega, confermi l’applicazione delle vigenti disposizioni sulla cooperazione alle banche costituite in forma cooperativa, nella prospettiva di uno specifico intervento normativo volto a coordinare l’ordinamento bancario con la riforma del diritto societario.
La Commissione formula infine un'ulteriore osservazione in relazione al settore delle banche di credito cooperativo. In particolare, va tenuto presente che successivamente all'approvazione del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, sono state poste in essere operazioni di fusione tra banche di credito cooperativo e banche popolari (che non godono del regime di favore delle cooperative) nel presupposto che tale operazione non rientrasse tra le ipotesi di liquidazione, e che quindi non vi fosse alcun obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59). L'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha diversamente previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo in essere alla data della trasformazione o fusione per le società cooperative che si fondono o si trasformano in enti diversi dalle società cooperative per le quali vigono le clausole della legge Basevi, assimilando, con una norma a carattere interpretativo, la liquidazione, la fusione e la trasformazione. Appare opportuno, in tale contesto, preservare la tutela degli interessi di tenuta del sistema creditizio che hanno indotto a sollecitare le menzionate fusioni, evitando che la retroattività della norma interpretativa recata dal citato articolo 17 della legge n. 388 del 2000 possa incidere negativamente sulle operazioni di fusione avviate nel corso del decennio trascorso."
Il presidente sottolinea come la proposta tenga conto delle osservazioni avanzate sia dal senatore Turci che dal senatore Eufemi.

Sulla proposta di parere interviene il sottosegretario CONTENTO apprezzando il lavoro compiuto dal relatore, ma sottolineando al contempo che le modifiche sollecitate dalla Commissione al fine di armonizzare la disciplina tributaria a quella civilistica relativa alla redazione del bilancio non potranno essere introdotte in tempi brevi, atteso che su tale questione è stata insediata una apposita commissione ministeriale. Per quanto concerne, invece, la nuova disciplina delle società cooperative, a titolo personale, ritiene preferibile una indicazione di principio circa gli obiettivi delle nuove norme, per quanto riguarda la fase di passaggio tra una cooperativa a mutualità prevalente ad un'altra di tipo lucrativo, tralasciando quindi una specifica indicazione della casistica.
In merito all'ultima parte della proposta, ritiene complesso un intervento di modifica esplicita della disciplina generale recata dall'articolo 17 della legge n. 388 del 2000.

Il senatore TURCI commenta positivamente le osservazioni illustrate dal relatore in tema di società cooperative, apprezzando tra l'altro la sollecitazione a tener conto delle specificità delle cooperative agricole ed edilizie. Egli commenta poi analiticamente la diversa regolamentazione prevista per le cooperative costituzionalmente riconosciute e quelle a scopo lucrativo in merito alla disciplina delle riserve indivisibili. Dal proprio punto di vista, è opportuno differenziare la disciplina delle riserve legali e riserve statutarie e prevedere una diversa regolamentazione della distribuzione delle stesse in relazione alla tipologia di cooperativa; tale differenziazione è tesa da un lato a tutelare le finalità mutualistiche e, al contempo, a rendere più flessibile la distribuzione delle stesse nel caso di cooperative a mutualità affievolita. Per tali motivi egli condivide l'impianto dello schema di decreto e la logica ad esso sottesa. Una diversa questione concerne, invece, la validità delle deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto da parte delle società cooperative alle nuove disposizioni: il limite minimo del capitale rappresentato nella assemblea (un terzo) appare troppo elevato, soprattutto per le cooperative a larga base sociale.

Intervengono su tale questione, il PRESIDENTE, il senatore COSTA e il sottosegretario CONTENTO, per specificare che tale quorum è da intendersi riferito solo alla deliberazione che sancisce l'adeguamento dello statuto alla nuova disciplina.

Il senatore SALERNO, pur apprezzando il lavoro compiuto dal Presidente-relatore, ritiene essenziale ribadire l'obiettivo, insito nello stesso disegno di legge delega, di chiarire che la tutela costituzionalmente prevista delle società cooperative è giustificata solo quando sussistano effettivamente i caratteri della mutualità e della cooperazione. A suo giudizio, infatti, permane ancora non efficacemente delineato il problema di rendere effettiva la partecipazione dei soci alla vita delle cooperative, soprattutto per quanto riguarda quelle a larga base sociale. In alcuni casi, infatti, non ritiene infondato porre un problema di legittimità delle decisioni assunte, per l'assenza di una reale garanzia sulla effettiva partecipazione.

Il senatore PASQUINI non ha difficoltà a riconoscere che nelle cooperative a larga base sociale possano verificarsi difficoltà nella partecipazione dei soci alle decisioni dell'assemblea, ma tuttavia, intendendo con partecipazione un complesso di atti che vanno oltre la elezione degli amministratori oppure l'approvazione del bilancio, egli ritiene più opportuno discutere in generale delle condizioni giuridiche ed economiche che consentono la piena partecipazione dei soci, intesa anche come interesse economico degli stessi. A tal proposito, ritiene essenziale individuare quegli strumenti che incentivino l'accesso delle cooperative al mercato dei capitali e che quindi consentono una remunerazione soddisfacente ai soci finanziatori. Per quanto concerne invece il passaggio da una cooperativa a mutualità prevalente ad una a mutualità affievolita egli non condivide una elencazione puntuale della casistica, ritenendo preferibile una formulazione che definisca esclusivamente i principi generali.
In merito invece alla previsione di un parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto di modifica dei criteri della prevalenza, sollecita il relatore a rendere più stringente l'osservazione, specificando che il Ministro non può apportare modifiche normative peggiorative rispetto ai limiti fissati con lo schema di decreto. Esprime inoltre perplessità circa la soluzione proposta per le fusioni eterogenee tra banche di credito cooperativo e banche popolari, pur condividendo nel merito la preoccupazione espressa di salvaguardare le operazioni già compiute.

Interviene poi il senatore FRANCO Paolo il quale non condivide l'osservazione circa la specificità delle cooperative agricole ed edilizie, richiamando l'esigenza di non affievolire l'obiettivo di tutela della concorrenza e di maggiore trasparenza del mercato rispetto alle attività svolte dalle cooperative. A tale proposito, egli commenta criticamente l'ultimo comma dell'articolo 2513 del codice civile esprimendo il timore che l'applicazione della media ponderata delle percentuali ivi previste possa consentire una elusione dei limiti fissati da tale norma per l'individuazione dei criteri per la definizione della prevalenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.