AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006
268ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Drago.


La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE

(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del relatore designato senatore Pellicini, il presidente PROVERA (LP), il quale ricorda che l’Accordo con gli Emirati Arabi Uniti ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive, inserendosi nel quadro delle azioni stabilizzatrici di valenza politica che seguono la valutazione degli interessi strategici nazionali e degli impegni assunti in ambito internazionale.
Per la corretta applicazione delle direttive contenute nei 12 articoli dell'Accordo, prosegue il relatore, è prevista dall’articolo 2 la costituzione di un comitato di cooperazione nel campo della difesa, che controllerà l'operato nei campi identificati dai seguenti articoli, tra cui sicurezza e politica di difesa, operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, formazione e addestramento del personale militare con frequenza di corsi.
L'esportazione ed importazione di armamenti sono regolamentate dall’articolo 5, che individua le categorie di materiale d’armamento oggetto dell’eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi).
L’articolo 5 dell’Accordo costituisce una «apposita intesa intergovernativa», che, secondo la relazione illustrativa, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall’articolo 5 del nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, su controllo, esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La clausola di non cedibilità del materiale d’armamento, ivi richiesta, è prevista al successivo articolo 8, lettera F dell’Accordo. Nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, quindi, l’autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest’ultimo ha già effettuato «a monte» le valutazioni di propria competenza mediante l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo. Inoltre, ai fini dell’autorizzazione all’esportazione, non è richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall’impegno, assunto dalle Parti all’articolo 8 dell’Accordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente.
Gli aspetti finanziari sono regolati dall’articolo 6, mentre le questioni legate al diritto di giurisdizione sul personale che commette reati inerenti al servizio sul territorio dello Stato ospitante sono regolate dall’articolo 7. L’articolo 8 regolamenta il trattamento delle informazioni e dei materiali, specificando, in particolare, il divieto di trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa acquisiti nel contesto dell’Accordo, senza preventiva approvazione scritta del Paese cedente.
I rimanenti articoli stabiliscono le norme relative all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo, che ha durata quinquennale rinnovabile tramite consenso scritto delle Parti.
Per le ragioni sopra esposte, il relatore conclude il suo intervento invitando la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all' articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia ( Convenzione EUROPOL ) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PIANETTA(FI), il quale rende noto che, con il disegno di legge all’esame, il Governo sottopone alla ratifica parlamentare il Protocollo di Bruxelles del 27 novembre 2003, che introduce una serie di modifiche alla Convenzione Europol del 1995. Il Protocollo si inquadra in un contesto europeo di lotta alla criminalità organizzata che trova la sua legittimazione nel Trattato UE del 1992 e nei Piani quinquennali in materia di giustizia adottati prima a Tampere nel 1999 e poi all’Aja nel 2004.
Con il Protocollo del 2003 si tende a rendere più incisivo il ruolo di Europol nella cooperazione tra le polizie e a rafforzare la sua funzione di sostegno alle autorità nazionali.
Il relatore prosegue la sua esposizione precisando che l’azione di Europol ne risulta rafforzata soprattutto per tre ragioni.
In primo luogo, viene riscritto l’articolo 2 relativo agli obiettivi di Europol, con la razionalizzazione dell’ambito applicativo - che nella precedente formulazione risentiva dell’applicazione progressiva della Convenzione ai vari reati contemplati nell’oggetto del mandato di Europol - e con l’estensione della competenza a tutte le forme gravi di criminalità internazionale. Secondo il nuovo articolo 2, sono forme gravi di criminalità internazionale i seguenti reati: reati commessi o che possono essere commessi nell’ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l’incolumità fisica, la libertà delle persone e beni, il traffico illecito di droga, le attività illecite di riciclaggio, il traffico illecito di materie nucleari e radioattive, l’organizzazione clandestina di immigrazione, la tratta di esseri umani, la criminalità connessa con il traffico di veicoli rubati e altri reati. Va sottolineato che una certa discrezionalità nella fissazione dell’oggetto del mandato viene recuperata in base al paragrafo 2 dell’articolo 2 citato, per il quale il Consiglio può stabilire all’unanimità le priorità di Europol nella prevenzione e repressione dei reati che rientrano nel suo mandato.
In secondo luogo, vengono maggiormente specificate le condizioni e i limiti del trattamento di dati personali in ragione dell’attività di Europol.
In terzo luogo, con la sostituzione dell’articolo 34 della Convenzione viene ridisegnato il rapporto con il Parlamento europeo, con la previsione di una sua consultazione per tutta una serie di provvedimenti conseguenti all’attivazione dei compiti che la Convenzione assegna ad Europol, oltre che naturalmente per tutte le modifiche alla Convenzione, e con la previsione di un dialogo maggiormente strutturato e trasparente. Sono impregiudicati, come del resto già nel precedente testo, i diritti dei parlamenti nazionali.
Per le motivazioni ora esposte, egli auspica pertanto un pronunciamento favorevole della Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3703) Adesione della Repubblica italiana all' Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente PROVERA(LP), in sostituzione del relatore designato Calogero Sodano, osserva che il Tribunale internazionale del diritto del mare è un organo giurisdizionale indipendente, istituito nel 1997 allo scopo di garantire la corretta interpretazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (Convenzione di Montego Bay) in vigore dal novembre 1994 e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
L'indipendenza e lo svolgimento delle attività del Tribunale, dei suoi giudici e dei suoi funzionari, sono garantiti da privilegi e immunità di tipo diplomatico previsti dal suo Statuto. Il provvedimento in titolo garantisce ai beni, documenti e personale del Tribunale stesso privilegi ed immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, che contraddistinguono tutte le organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.
Il Tribunale, che ha sede ad Amburgo, si compone di tre sezioni (per la procedura sommaria; per il regolamento delle controversie relative alla pesca; per il regolamento delle controversie relative all'ambiente marino); i suoi giudici vengono eletti tra personalità di altissimo profilo sia per quanto pertiene alla loro reputazione d'imparzialità che alla loro indiscussa competenza nel settore del diritto del mare.
Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia, e le sue disposizioni non abbisognano di adattamento del diritto interno. Esso si compone di 35 articoli, che definiscono, tra l'altro, l'attribuzione della capacità giuridica, i poteri e le prerogative d'immunità del Tribunale e il suo regime fiscale; sono inoltre fornite disposizioni sul mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico e sulla cooperazione con le autorità degli Stati parte, nonché le diverse modalità di applicazione delle clausole dell'Accordo.
Conseguentemente, il Presidente relatore conclude il proprio intervento invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3704) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PELLICINI (AN), il quale apre la propria relazione sul disegno di legge in titolo con una riflessione sulla portata del problema: il traffico illecito di stupefacenti, difatti, è fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali transnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato, le attività commerciali e finanziarie legittime e la società a tutti i livelli.
I 9 articoli di cui l'Accordo si compone prevedono la condivisione del patrimonio comune di informazioni riguardo a nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi, metodi di produzione, sistemi e tecniche di occultamento utilizzati dai trafficanti, da conseguirsi anche attraverso lo scambio di atti legislativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche, lo studio congiunto di gruppi di trafficanti, di eventi e tecniche. In tal senso, è altresì prevista la limitazione dell'utilizzazione a fini medici e scientifici delle suddette sostanze. Sono altresì previsti il coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito, e l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga, nonché nuovi metodi di lotta.
La sovranità, la sicurezza o altri interessi fondamentali dello Stato non sono in alcun modo pregiudicati, in quanto viene, infine, sancito che le Parti possono respingere le richieste di collaborazione e assistenza, qualora ritengano che siano in contrasto con la legislazione nazionale.
In conclusione, egli invita la Commissione ad accogliere la richiesta di autorizzazione alla ratifica per il provvedimento in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3705) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del relatore designato senatore Calogero Sodano, il presidente PROVERA (LP) evidenziando che l'Accordo di cui viene proposta la ratifica con il disegno di legge in titolo rappresenta la piena espressione delle favorevoli relazioni diplomatiche tra l'Italia e il Governo del Regno della Thailandia. Incentrato sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, in un contesto di globalizzazione nel campo culturale, economico e commerciale, esso intende ampliare un esistente ma non sufficiente programma di cooperazione culturale ed avviare un'efficace collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi.
L'accesso all'istruzione, considerata la chiave di volta del patrimonio culturale dell'altro Paese, è uno dei principali obiettivi dell'articolato, che prevede misure per la reciproca conoscenza e insegnamento della lingua dell'altra Parte Contraente, prevedendone il rafforzamento attraverso cattedre e lettorati. L'Accordo intende, poi, promuovere i reciproci testi letterari e saggi, mediante incentivi alla traduzione e pubblicazione.
Anche le manifestazioni artistiche in diversi settori della cultura trovano una forte incentivazione nell'articolato, dove grande importanza è data ai festival e gli scambi tra rappresentanti dei vari settori culturali.
L'Accordo individua nell'archeologia un settore importante di cooperazione e prevede progetti di intervento diversificati, inclusa la formazione professionale, nei settori della protezione e conservazione del patrimonio archeologico e del restauro. Uno degli aspetti innovativi dell'Atto è l'impegno previsto per le Parti in una stretta collaborazione volta ad impedire ogni traffico illegale dei beni.
L’articolo 15 costituisce uno dei cardini dell'Atto, individuando nella possibilità di concedere borse di studio, in regime di reciprocità, uno degli strumenti essenziali di cooperazione culturale e di sviluppo di progetti di ricerca. Il percorso previsto nell'Accordo consiste nello scambio di esperti, scienziati e ricercatori, di conoscenze ed esperienze, nell'aggiornamento e nella formazione nell'area scientifico-tecnologica e, fatto innovativo, nella possibilità di realizzare progetti di ricerca ed attività scientifiche congiunti, nonché di istituire centri di ricerca congiunti.
L’articolo 24 attesta la volontà delle Parti Contraenti a conseguire gli obiettivi sopra esposti ed a verificare l'efficacia degli interventi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica mediante l'istituzione di una Commissione Mista preposta alla formulazione e alla verifica di Programmi Esecutivi pluriennali dell'Accordo in parola.
La durata dell'Accordo è prevista in cinque anni rinnovabili, come previsto dalL’articolo 27, che regola altresì le modalità dell'entrata in vigore, affermando la non incidenza, in caso di denuncia dell'Accordo, sulla validità e la durata dei programmi o attività in corso, avviati durante il periodo di vigenza dell'Atto. Conclude invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3706) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PROVERA (LP) segnala che l'Accordo di cui il disegno di legge in titolo propone la ratifica costituisce un primo passo verso l'espansione dei rapporti economici tra i due Paesi, offrendo la possibilità di formalizzare alcuni precedenti rapporti tra l'Amministrazione e le autorità diplomatiche della Macedonia.
I due Paesi riconoscono la valenza del turismo, la sua capacità di offrire preziosi scambi di natura culturale e sociale, sviluppando maggiore comprensione ed amicizia tra i due popoli.
Un primo passo verso tali obiettivi, così come previsto dalL’articolo 1, consiste nella maggiore conoscenza reciproca della storia e della cultura dei rispettivi popoli; in tal senso, si prevedono lo scambio di esperti e la collaborazione nel campo dell'offerta formativa, promuovendo studi e programmi di insegnamento in materia turistico-alberghiera (articolo 4). Sono inoltre previste (articolo 5) borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche.
I punti nodali per raggiungere gli obiettivi prefissati sono elencati nell’articolo 6, che li identifica in missioni tecniche e scambio di pubblicazioni, istituzione nei rispettivi Paesi di Uffici di rappresentanza e Promozione turistica, sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici, armonizzazione delle rispettive normative e utilizzazione della rete Internet come strumento di promozione e scambio di informazioni.
Gli articoli 8 e 9 prevedono semplificazioni per l'ingresso di turisti e incoraggiamenti per le attività di prestatori di servizi turistici, favorendo l'adozione di ogni utile provvedimento amministrativo, finanziario e fiscale (articolo 10) diretto a facilitare gli investimenti reciproci.
L'organo preposto all'applicazione dell'Accordo è una Commissione mista, la cui istituzione è prevista dall'art. 13, composta pariteticamente da rappresentanti delle Amministrazioni del turismo competenti dei due Paesi.
Gli impegni delle Parti Contraenti derivanti da Convenzioni internazionali stipulate con Paesi terzi non sono da ritenersi pregiudicate dall'Accordo (art. 14), la cui durata è fissata in cinque anni (art. 16). Il Presidente relatore conclude auspicando un rapido e positivo iter per il provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3707) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell' inquinamento dei mari causato dall' immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PIANETTA (FI) secondo il quale il provvedimento in titolo è volto ad autorizzare la ratifica dell'adesione italiana al Protocollo del 1996 alla "Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altri materiali", cosiddetta «Convenzione di Londra», adottata il 29 dicembre 1972 ed entrata in vigore a livello internazionale il 30 agosto 1975, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 maggio 1983, n. 305. Il Protocollo in esame è destinato a sostituire la Convenzione di Londra, innovandone diversi aspetti sulla base dell'esperienza maturata negli anni più recenti. Le Parti contraenti, difatti, hanno progressivamente ampliato i campi di intervento, adottando atti che regolano, ad esempio, il divieto assoluto di scarico di sostanze radioattive e il divieto assoluto di incenerimento e scarico in mare di rifiuti industriali.
L'articolato chiarisce da subito gli aspetti innovativi di tale procedimento: si è scelto di adottare un approccio precauzionale, che tende a far gravare i costi della prevenzione sul soggetto autorizzato allo scarico, applicando così il principio «chi inquina paga», in linea con gli impegni comunitari (articolo 3).
Mentre la Convenzione di Londra elencava i materiali che non potevano essere scaricati, al contrario il Protocollo in esame adotta il sistema della «lista inversa», in base al quale le Parti sono impegnate a proibire l'immersione in mare di ogni materiale, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato 1 del Protocollo (rifiuti di dragaggio, fanghi di epurazione, ecc.), per i quali è comunque necessaria un'apposita autorizzazione conforme ai dettami previsti nell'allegato 2 (articolo 4). Un'altra sostanziale innovazione è costituita dal divieto di incenerimento in mare, ovvero la combustione a bordo di nave o piattaforma o altra struttura, di rifiuti o altre materie, salvo che essi risultino dalla normale utilizzazione della nave, piattaforma o struttura (articolo 5).
Il testo fornisce altresì indicazioni per quanto pertiene all'applicazione del Protocollo (articoli da 9 a 14), per la quale è prevista la designazione di un'autorità competente da parte di ciascun contraente, nonché alla cooperazione regionale, all'assistenza tecnica e alla ricerca scientifica. Sono inoltre stabilite le responsabilità, le norme per la soluzione di controversie, le modalità di riunione delle parti contraenti (articoli da 15 a 18). Le funzioni di segretario sono delegate all'Organizzazione marittima internazionale (articolo 19), organismo super partes incaricato di fissare riunioni, fornire pareri consultivi su richiesta, e determinare ogni due anni un bilancio preventivo e un conto finanziario ai fini dell'amministrazione del Protocollo. Auspica quindi un pronunciamento positivo della Commissione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3708) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell' autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente PROVERA(LP), in sostituzione del relatore designato Calogero Sodano, il quale rende noto che l'Accordo in esame è uno strumento regolatore del trasporto su strada fra l'Italia e la Bosnia, in grado di contribuire allo sviluppo dell'interscambio mercantile; sollecitato dalla Parte bosniaca, esso nasce con lo scopo di fornire un quadro normativo chiaro a supporto degli operatori che intendono avviare e condurre un'attività commerciale tra i due Paesi nel settore del trasporto di viaggiatori e merci, basato sul principio della reciprocità di trattamento. I 29 articoli di cui esso si compone regolamentano i servizi regolari di transito, i servizi occasionali, il trasporto di merci, e forniscono disposizioni di carattere generale per una corretta applicazione delle clausole.
Per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, l'Accordo prevede che esso sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria.
Stesso regime di autorizzazioni vale anche per quel che riguarda il trasporto di merci, ma con una serie definita di eccezioni (trasporti funebri, trasporti di merci destinati ad esposizioni, da e per aereoporti in caso di deviazione dei servizi, trasporti postali, di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti, trasporti scortati di merci di valore).
L'Accordo vieta espressamente il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale), liberalizzando invece il trasporto di cose in solo transito in uno dei due Paesi.
Tra le disposizioni generali è indicato quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati e quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa. Inoltre, è previsto che le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, siano eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, debbano avvenire senza limitazioni o ritardi.
La funzione di monitoraggio del sistema di autorizzazioni è assegnata a una Commissione Mista appositamente costituita, alle cui spese di riunione sono imputati gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo. La durata inizialmente prevista è di un anno, con rinnovo automatico salva denuncia da parte di uno dei due contraenti.
Il Presidente conclude il proprio intervento invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3709) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell' Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PROVERA (LP) osserva che l'Accordo in esame è stato proposto da parte azera, e s'inserisce nella serie di accordi bilaterali volti ad una sempre maggiore collaborazione con Paesi emergenti sulla scena mondiale, le cui realtà, per ragioni storiche, sono a tutt'oggi poco conosciute.
Il testo, che si compone di un preambolo e di 14 articoli, identifica (articoli da 1 a 6) i settori in cui verranno concentrati gli sforzi delle Parti contraenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: istruzione e insegnamento della lingua, cooperazione tra università, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione archeologica. Gli articoli da 7 a 11 regolamentano le modalità pratiche per l'attuazione di tale collaborazione, mentre il 12 riguarda la tutela dei diritti della proprietà intellettuale.
Allo scopo di esaminare lo sviluppo della cooperazione e di redigere programmi esecutivi pluriennali, l’articolo 13 istituisce una Commissione mista, che darà applicazione all'Accordo stesso, la cui durata è fissata (dall'art. 14) in cinque anni con rinnovo automatico per ulteriori periodi quinquennali salva denuncia per vie diplomatiche da parte di uno dei due Paesi contraenti.
Il relatore auspica infine un positivo pronunciamento della Commissione sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(3663) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre 2005.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.


(3645) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre 2005.

Il Presidente PROVERA dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge, che risulta essere favorevole a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, di modificare il comma 1 dell’articolo 3.

Il relatore PELLICINI (AN) illustra pertanto l’emendamento 3.1, pubblicato in allegato al resoconto, che accoglie la condizione posta dalla 5a Commissione, nel senso di modificare l’esercizio finanziario di riferimento della copertura degli oneri prevista al comma 1 dell’articolo 3.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi l’emendamento 3.1 e conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea, nel testo come emendato.



(3644) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell' EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre 2005.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.


Il PRESIDENTE, considerate le circostanze, sospende la seduta.


La seduta, sospesa alle ore 16,00, riprende alle ore 16,20.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale" (n. 573)
(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 2005.

Il relatore presidente PROVERA (LP) illustra la proposta di parere, allegata al presente resoconto che, verificata la presenza del numero legale, è approvato dalla Commissione.


La seduta termina alle ore 16,25.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO N. 573



La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime parere favorevole, raccomandando che il rappresentante italiano al consiglio di amministrazione della Fondazione Anna Lindh per il dialogo fra le culture operi nel senso di garantire un rapporto strutturato tra la Fondazione stessa e l’Assemblea parlamentare euromediterranea.




EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3645


Art. 3


3.1
IL RELATORE

Al comma 1:

- al primo periodo, sostituire le parole: “a decorrere dall'anno 2005” con le altre: “a decorrere dall'anno 2006”;

- al secondo periodo, sostituire le parole: “2005 – 2007,” con le seguenti: “2006 – 2008,”, nonché sostituire le parole: “per l’anno 2005,” con le altre: “per l’anno 2006,”.