LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDI' 11 LUGLIO 2001
2ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO


Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE
(384) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PEDRAZZINI, fa presente che il provvedimento in esame segue la stessa logica di altri decreti legge (sempre convertiti in legge) che lo hanno preceduto in questi ultimi anni, che consiste nella intenzione di provvedere gradualmente alla liberalizzazione del settore dell'autotrasporto. A tale graduale liberalizzazione si sta arrivando attraverso un costante confronto tra il Governo e le associazioni che rappresentano la categoria degli autotrasportatori.
Passando ad una più dettagliata descrizione dell'articolato, il relatore osserva che l'articolo 1 del decreto legge in esame sostituisce l'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000, prevedendo che, con proprio regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre prossimo, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti le disposizioni attuative del citato decreto legislativo e che fino a tale data continuino ad applicarsi le norme contenute nei decreti ministeriali n. 198 del 1991 e n. 448 del 1991.
L'articolo 2 modifica invece le disposizioni di carattere transitorio del citato decreto legislativo n. 395, dettando precise condizioni per l'esercizio della professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi. In particolare, le imprese che intendono esercitare la professione in questione, devono possedere requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, essere iscritte all'Albo e dimostrare di avere acquisito, per cessione di azienda, imprese di autotrasporto. Con tale disposizione, quindi, si tende a limitare e quindi a fissare in modo preciso il numero delle imprese operanti sul mercato, perché ad ogni nuova impresa dovrà corrispondere la cessazione di una già esistente.
L'articolo 3, infine, contiene una norma di interpretazione autentica della legge n. 298 del 1974, che aveva creato un notevole contenzioso, in quanto, nella sua applicazione giurisprudenziale, era stata interpretata nel senso che la forma scritta del contratto di trasporto fosse obbligatoria a pena di nullità. L'interpretazione autentica fornita dall'articolo 3 precisa che l'annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, ma rilevano solo nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore SCARABOSIO, il quale, con riferimento all'articolo 2, fa presente che il possesso dei requisiti ivi indicati è già richiesto per la iscrizione all'Albo. Richiedere nuovamente i requisiti di onorabilità e capacità finanziaria e professionale anche ai fini dello svolgimento della professione, quindi, appare superfluo. Inoltre, la cessione d'azienda è solo uno dei possibili modi di acquisto di una società; ad esempio, è molto comune l'ipotesi dell'acquisto del pacchetto azionario e pertanto ritiene che quest'ultimo caso debba essere previsto nell'articolo 2 esplicitamente.
Per quanto concerne l'articolo 3, pur comprendendo e condividendo le finalità di tale disposizione, fa notare che essa, così come formulata, rischia di creare una disparità di trattamento tra i vari contratti di trasporto secondo che abbiano forma scritta o forma orale. Giudica quindi preferibile una diversa soluzione, consistente nel prevedere più semplicemente la nullità del contratto se il vettore non è iscritto all'Albo.

Su proposta del presidente GRILLO, la Commissione conviene di fissare per le ore 15 di lunedì 16 luglio prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti e di concludere la discussione generale e passare quindi all'esame degli stessi in una seduta che sarà convocata presumibilmente il 17 luglio prossimo, alle ore 15.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15.