AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDI' 1° AGOSTO 2001
5a Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE REFERENTE
(168) TURRONI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il presidente PROVERA avverte che sono pervenuti i pareri della 1a e della 13a Commissione, entrambi favorevoli. E' pervenuto inoltre il parere della 5a Commissione permanente, favorevole subordinatamente alla modifica della norma di copertura di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'articolo 3.

Il presidente PROVERA e il senatore TURRONI rinunciano ad illustrare, rispettivamente, gli emendamenti 3.1 e 3.2, di analogo contenuto.

La relatrice DE ZULUETA esprime parere favorevole su tali emendamenti; concorda il sottosegretario MANTICA.

Posti congiuntamente ai voti, e previa verifica del numero legale, sono approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2 e, quindi, l'articolo 3, nel testo emendato.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente PROVERA, ritira l'emendamento 4.1 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.2.

Il senatore TURRONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.3.

La relatrice DE ZULUETA suggerisce quindi di modificare gli emendamenti 4.2 e 4.3, in conformità con le indicazioni del parere della 5a Commissione permanente; il presidente PROVERA e il senatore TURRONI riformulano conseguentemente tali proposte emendative, rispettivamente, nell'emendamento 4.2 (Nuovo testo) e nell'emendamento 4.3 (Nuovo testo).

Dopo che su di essi hanno espresso parere favorevole, rispettivamente, la relatrice DE ZULUETA e il sottosegretario MANTICA, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono approvati gli emendamenti 4.2 (Nuovo testo) e 4.3 (Nuovo testo) e, quindi, l'articolo 4 nel testo emendato.

La Commissione conferisce alla relatrice DE ZULUETA il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modifiche da essa apportate.


(365) PIANETTA ed altri. -Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.
(Esame)

Introduce l'esame il senatore MARTONE, ricordando preliminarmente come la Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica, relativa agli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, sia stata firmata ad Helsinki il 17 marzo 1992 da 26 Paesi, tra i quali 14 Stati membri dell'Unione Europea nonché dalla stessa Comunità. Essa si riconnette fra l'altro alle disposizioni contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 3 luglio 1973, in ordine alla tutela dei popoli da minacce e attentati alla sicurezza ed incolumità collettive, e alle dichiarazioni della Conferenza dell'ONU sull'ambiente tenuta a Rio nel mese di giugno del 1992, ed in particolare al cosiddetto "principio 21", che si preoccupa di garantire la cooperazione internazionale per accelerare lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.
Gli obiettivi principali della Convenzione consistono nella prevenzione e nella risposta agli incidenti industriali che possono provocare conseguenze transfrontaliere, nonché agli incidenti causati da disastri naturali, e nella promozione della cooperazione internazionale relativa alla mutua assistenza, alla ricerca e sviluppo e allo scambio di informazioni e di tecnologie in materia.
Uno dei principi alla base della Convenzione è sicuramente quello del cosiddetto "chi inquina paga", che è uno dei fondamenti del diritto internazionale dell'ambiente, come pure della normativa comunitaria relativa al controllo dei pericoli derivanti da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quali la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, e la direttiva 96/82/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1996. Fra l'altro, in conseguenza di questo sia l'Unione Europea che gli Stati membri dispongono degli strumenti giuridici e tecnici necessari a soddisfare gli obblighi che derivano dalla Convenzione, con la possibilità di effettuare riserve purché queste non siano incompatibili con l'oggetto e gli obiettivi della Convenzione.
Fra le disposizioni contenute nella Convenzione, conviene ricordare gli articoli da 4 a 17, che definiscono i vari impegni che le Parti assumono in materia di sviluppo delle misure di prevenzione, ricerca, cooperazione, adeguamento legislativo e scambio di informazioni per la prevenzione di incidenti industriali. Vanno richiamati, in particolare, gli articoli 9 ("Informazione e divulgazione al pubblico") e 15 ("Scambio di informazioni"), che appaiono in linea con le indicazioni della Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, Convenzione recentemente ratificata dall'Italia.
Merita infine specifica menzione l'articolo 18, che istituisce la Conferenza delle Parti, con il compito di controllare lo stato di attuazione della Convenzione.
Il disegno di legge di ratifica riproduce in termini sostanzialmente immutati il testo di una proposta legislativa d'iniziativa governativa approvata nella scorsa legislatura dal Senato, poi modificata dalla Camera dei deputati, quindi nuovamente approvata, in sede referente, dalla Commissione esteri del Senato, ma non pervenuta in tempo utile, per l'esame conclusivo, davanti all'Assemblea.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina gli effetti finanziari del provvedimento.
L'articolo 4, infine, reca la clausola di entrata in vigore immediata, in deroga all'ordinario termine in tema di vacatio legis.

Il presidente PROVERA comunica che la 1a Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul provvedimento, mentre da parte della Commissione bilancio è stato espresso un parere favorevole condizionato alla modifica della norma di copertura di cui all'articolo 3 del disegno di legge.
Poiché non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MANTICA, dopo aver dichiarato di concordare con le indicazioni contenute nella relazione, fa presente che il Governo era in procinto di adottare un proprio disegno di legge di ratifica della Convenzione di Helsinki.

Non essendo stati presentati emendamenti ai primi due articoli del disegno di legge, si passa all'articolo 3.

Il relatore MARTONE illustra l'emendamento 3.1, diretto a riformulare le previsioni relative alle modalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in modo conforme alle indicazioni del parere della 5a Commissione permanente.

Dopo che su di esso ha espresso parere favorevole il sottosegretario MANTICA, e previa verifica del numero legale, posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.1 e, quindi, l'articolo 3, nel testo emendato.

La Commissione conferisce quindi al relatore MARTONE il mandato di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come emendato


(370) PIANETTA et altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.
(Esame)

Introduce l'esame il senatore FORLANI, rilevando preliminarmente come il disegno di legge riproduca integralmente il testo del disegno di legge n. 4890, approvato dalla Commissione esteri del Senato nella scorsa legislatura, nella seduta del 31 gennaio 2001.
La Convenzione oggetto della ratifica tende a rendere operativi anche per i tre Stati che sono entrati a far parte per ultimi dell'Unione europea, vale a dire l'Austria, la Finlandia e la Svezia, gli accordi stipulati in sede comunitaria diretti a dirimere le situazioni di conflitto fra le leggi nazionali applicabili in ordine alle obbligazioni contrattuali.
Essa potrà certamente contribuire ad assicurare nell'intero ambito territoriale dell'Unione europea un maggior grado di certezza nei rapporti giuridici.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, il presidente PROVERA dà la parola al sottosegretario MANTICA, il quale esprime l'auspicio di una sollecita approvazione del provvedimento.

La Commissione conferisce quindi al relatore FORLANI, previa verifica del numero legale, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,40.





EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 168

Art. 3

3.1
PROVERA

Al comma 1, dopo le parole: "designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio," inserire le seguenti: "un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri".


3.2
TURRONI, BOCO, MARTONE

Al comma 1, dopo le parole: "comitato di pilotaggio dell'Accordo composto da" inserire le seguenti: "un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri".

Art. 4

4.1
PROVERA

Al comma 1, sostituire le parole: "250 milioni annue a decorrere dal 2001" con le seguenti: "200 milioni per il 2001 e di lire 400 milioni annue a decorrere dal 2002".


4.2
PROVERA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. All'ulteriore onere derivante all'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio."


4.2 (Nuovo testo)
PROVERA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. All'ulteriore onere derivante all'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio."


4.3
TURRONI, BOCO, MARTONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. All'ulteriore onere derivante all'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio."


4.3 (Nuovo testo)
TURRONI, BOCO, MARTONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. All'ulteriore onere derivante all'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio."


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 365


Art. 3


3.1
IL RELATORE


Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.".