AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004
183a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASTAGNETTI

La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE REFERENTE

(2844) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il senatore PELLICINI (AN) rilevando che l'Accordo oggetto del disegno di legge in esame, mirando alla diffusione degli investimenti italiani in Zambia e a favorire la cooperazione economica fra l'Italia e il Paese africano, contribuirà alla riduzione del tasso di povertà dello Zambia. Questo Paese costituisce, ancora oggi, una realtà complessa e per certi versi sconosciuta nelle sue reali dimensioni in termini economici, commerciali e anche turistici. In particolare, le immense risorse di rame del paese potrebbero essere maggiormente valorizzate e lo Zambia ha recentemente rifiutato consistenti partite di derrate alimentari provenienti dagli Stati Uniti, per il sospetto che fossero geneticamente manipolate. In conclusione, è importante sollecitare le imprese italiane a contribuire alla valorizzazione del Paese e in generale di tutta l'area subsahariana con adeguati investimenti, considerato che si tratta di un patrimonio che rappresenta un'eccezionale opportunità per il sistema industriale italiano. La bilancia commerciale con l'Italia vede attualmente lo Zambia in attivo; d'altra parte, il Paese africano è da considerare un'isola di sostanziale e relativa stabilità politica in un'area altrimenti tormentata da numerosi conflitti endemici.
Passando ad illustrare le norme più rilevanti, evidenzia l’importanza della clausola della nazione più favorita nell'ambito della protezione degli investimenti; l’Accordo reca, inoltre, disposizioni miranti all'indennizzo dei danni derivanti agli imprenditori da eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni oppure conseguenti a guerre, rivoluzioni o stati di emergenza; cita, altresì, le disposizioni concernenti il diritto dell'investitore a trasferire all'estero i profitti conseguiti in uno dei due Paesi.
Ricordando come l'Accordo non presenti particolari oneri di carattere finanziario, raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 15,35.