AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDI’ 24 FEBBRAIO 2004
170a Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA


Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15,30 .


IN SEDE REFERENTE

(2738) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente PROVERA (LP), in sostituzione del relatore designato Calogero Sodano (UDC), sottolineando come il disegno di legge abbia per oggetto la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.
Il 25 maggio 1999 gli Stati membri dell'Unione europea avevano proceduto alla firma del Protocollo che introduce la modifica dell'articolo 20 della Convenzione. Il testo originario dell'articolo, infatti, prevedeva che la Convenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1999 qualora gli Stati firmatari non avessero posto misure per la sua proroga. Nella nuova formulazione proposta dal Protocollo di modifica l'articolo 20 recita: «La presente Convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni. Essa viene di volta in volta prorogata di altri cinque anni, a meno che uno Stato contraente entro sei mesi dalla scadenza del periodo corrispondente non sollevi per iscritto obiezioni presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea».
La Convenzione trae la sua origine dall'articolo 293 della versione consolidata del Trattato istitutivo della Comunità europea che impegnava esplicitamente gli Stati membri a garantire l'eliminazione della doppia imposizione. Il rinnovo automatico della Convenzione, oltre a essere condivisa dagli Stati contraenti, lo è anche da parte del settore privato che considera la Convenzione un utile strumento per favorire la libera circolazione dei capitali nel territorio comunitario.
Passa quindi ad illustrare il contenuto del Protocollo oggetto del disegno di legge, rilevando che esso è composto da quattro articoli. L'articolo 1 contiene la nuova formulazione dell'articolo 20.
L'articolo 2 precisa che il Protocollo, venendo a incidere sul funzionamento concreto della Convenzione, necessita della ratifica da parte degli Stati firmatari. Ogni strumento di ratifica sarà depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che a sua volta provvederà a notificarlo agli altri Stati. L'articolo 3, comma 1 riguarda l'entrata in vigore del Protocollo. I commi 2 e 3 dispongono che, una volta entrato in vigore, il Protocollo avrà effetto retroattivo e sortirà efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2003. Precisa, quindi, che il fine ultimo dell'atto è di evitare che venga arrecato pregiudizio ai soggetti che ritengano di essere stati oggetto di doppia imposizione, poiché l'articolo 1 della Convenzione prevede che la vertenza sia sottoposta ad arbitrato entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta doppia imposizione. L'articolo 4 contiene, infine, norme procedurali di rito sul deposito del Protocollo e sulla certificazione agli Stati firmatari da parte del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Non essendovi iscritti a parlare, ha la parola il sottosegretario ANTONIONE il quale ricorda che devono ancora provvedere al deposito degli strumenti di ratifica solamente Irlanda e Portogallo, mentre gli altri Paesi membri dell’Unione hanno già portato a termine il procedimento di autorizzazione alla ratifica. Auspica, quindi, che il disegno di legge possa essere celermente approvato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(2739) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001,approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP), evidenziando come l'Accordo in esame, firmato a Torino il 29 gennaio 2001, sia diretto a rafforzare la collaborazione con la Francia nei campi della ricerca tecnologica e della valorizzazione industriale. L'Accordo si inserisce nel quadro di una già ampia collaborazione tra i due Paesi che si è sviluppata a partire dall'Accordo di cooperazione culturale del 4 novembre 1949 e che si attua attraverso l'intervento di numerosi soggetti operanti nei due Paesi: organismi scientifici omologhi, università e industrie a tecnologia avanzata. La commissione mista, istituita dal citato Accordo del 1949, aveva segnalato, nel luglio 1996 - come riportato nella relazione tecnico-normativa allegata al disegno di legge - la necessità di pervenire alla realizzazione di un nuovo specifico accordo per migliorare la cooperazione e adeguarla ad un contesto in rapida evoluzione. La molteplicità dei soggetti impegnati nelle attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, infatti, e la diversità degli ambiti nei quali la cooperazione si svolge (programmi finanziati dall'Unione europea; collaborazioni tra università; attività dell'Associazione franco-italiana per la ricerca industriale e tecnologica; altri tipi di collaborazione) avevano finora reso frammentario il quadro di tale collaborazione e, di conseguenza, difficoltosa l'ottimizzazione delle risorse. L'Accordo in esame si propone quindi di dettagliare i temi di cooperazione e di affinare la fase di valutazione dei risultati.
Passa quindi ad illustrare le più rilevanti disposizioni dell’Accordo, rilevando che il testo consta di un breve preambolo e di otto articoli. L'articolo 1 individua l'ambito applicativo, tendente a promuovere e a sviluppare la cooperazione tra le Parti nei settori della scienza e della tecnologia, nel rispetto delle reciproche regolamentazioni nazionali e degli impegni assunti nel quadro di precedenti Accordi. L'articolo 2 precisa che la collaborazione si sviluppa in tutti i settori della ricerca scientifica di base, della ricerca industriale e del trasferimento di tecnologia e che le priorità saranno decise dalla Commissione mista istituita dall'articolo 6. L'articolo 3 individua gli strumenti attraverso i quali le Parti realizzano la cooperazione scientifica e tecnologica: scambio di informazioni; elaborazione di progetti di ricerca comuni, anche idonei ad essere inseriti in programmi europei ed internazionali, favorendo, per la loro realizzazione, l'utilizzo di ricercatori delle due Parti: scambio di dottorandi, ricercatori e tecnici, utilizzando in particolare gli strumenti messi a disposizione dall'Università italo-francese; corsi e seminari per esperti delle due Parti.
Infine, con l'articolo 6 si istituisce una Commissione mista scientifica e tecnologica, che si riunisce con cadenza annuale, con il compito di decidere le modalità di realizzazione delle disposizioni dell'Accordo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(2740) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l' accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente PROVERA (LP), in sostituzione del relatore designato Calogero Sodano (UDC), sottolineando come l'Accordo in esame, relativo alla cooperazione e mutua assistenza amministrativa nel settore doganale, siglato a Nicosia, il 10 febbraio 2003, tra l'Italia e Cipro si collochi nella prospettiva dell'ingresso dell'isola nell'Unione europea.
Attualmente, il governo cipriota è impegnato nel rilanciare il programma di riforme strutturali, prestando particolare attenzione al controllo dell'inflazione e del bilancio pubblico. La struttura economica cipriota è trainata dai settori dei servizi, del turismo e del commercio: ne conseguono un reddito pro capite pari all'82 per cento circa della media dell'Unione ed un basso tasso di disoccupazione.
Passa quindi ad illustrare le disposizioni più rilevanti contenute nell’Accordo, esso si compone di un preambolo, 26 articoli ed un allegato, inerente alla protezione dei dati personali.
Nel preambolo dell'Accordo sono presenti le ragioni della cooperazione doganale, tra le quali evidenzia quella della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti. In nessun caso le disposizioni dell'Accordo potranno costituire diritti in capo a soggetti privati, ma solo impegni per l'attività delle competenti autorità. Attraverso l'articolo 8 i due Paesi si impegnano ad informarsi reciprocamente su possibili movimenti connessi ad esportazione o importazione illecita di reperti archeologici o beni culturali e artistici.L'articolo 9 prevede che i Paesi contraenti si scambino informazioni sulla regolarità e legittimità delle operazioni di import-export intercorse tra essi, anche attraverso lo scambio di documentazione come garantito dall'articolo 13. L'articolo 10 è relativo alla mutua assistenza rispetto alle attività di blocco, sequestro o confisca dei beni. L'articolo 12 contempla che nell'individuazione dei responsabili dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti vi sia una concreta collaborazione tra i due Paesi nei limiti della legislazione in vigore nei rispettivi territori. L'articolo 14, poi, prevede che le informazioni ottenute e soggette all'Accordo potranno essere utilizzate solo per gli scopi da esso previsti, e potranno essere comunicate ad organi diversi da quelli contemplati solo con il consenso della Parte che le ha trasmesse. Il comma 4 salvaguarda gli obblighi dell'Italia verso l'Unione europea e gli organi di essa. L'articolo 15 attiene al trattamento dei dati personali, che devono essere assicurati dalle Parti attraverso una raccolta legale degli stessi. L'articolo 20 fa riferimento alla possibilità di negare assistenza amministrativa ad uno dei Paesi quando da essa potrebbe derivare un pregiudizio o un contrasto con norme di legge nazionali. Il diniego dell'assistenza deve essere comunque motivato. Come d'uso per queste tipologie di Accordi, l'articolo 26 prevede la creazione di un Comitato italo-cipriota, a livello delle rispettive amministrazioni doganali, che avrà il compito di mettere in atto l'Accordo, esaminare eventuali controversie, che se non sanate, seguiranno i canali diplomatici.
Alla luce di quanto osservato, conclude auspicando una sollecita ratifica dell'Accordo in esame che, oltre a definire i termini di una reciproca assistenza nel quadro della cooperazione doganale, contiene importanti norme per contrastare i traffici illeciti e di stupefacenti. In particolare, la collaborazione tra i due Paesi, a suo giudizio, potrà rivelarsi utile al fine di combattere l'esportazione e l'importazione illecita di reperti archeologici, dei quali l'isola è particolarmente ricca.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2478) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell' area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.
(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 gennaio 2004.

Il relatore MARTONE (Verdi-U) illustra l’emendamento 3.1 volto a recepire le indicazioni espresse nel parere pervenuto dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, l’emendamento 3.1 viene quindi posto in votazione e risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge come emendato.


(2552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.
(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 febbraio 2004.

Il presidente PROVERA illustra l’emendamento 3.1 volto a recepire le indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, l’emendamento 3.1 viene quindi posto in votazione e risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge come emendato.


La seduta termina alle ore 16,10 .

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2478


Art. 3

IL RELATORE

3.1

Sostituire il comma 1, dell'articolo 3, con il seguente:

" 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2552


Art. 3

PROVERA

3.1

Sostituire il comma 1, dell'articolo 3, con il seguente:
"1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 22.795 annui, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".