AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2004
187a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASTAGNETTI

La seduta inizia alle ore 15,30.


IN SEDE REFERENTE

(2915) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l' esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l' 11 dicembre 2002 , approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore PELLICINI (AN) rilevando che l'Accordo, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame è relativo alla cooperazione giudiziaria, al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra l'Italia e il Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002.
Tale Accordo risponde all'esigenza di promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile, garantendo la certezza del diritto, facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle sentenze, favorendo l'avvicinamento delle disposizioni processuali e rimuovendo gli ostacoli creati dalle disparità legislative tra i due ordinamenti. Passando all'illustrazione del contenuto dell'Accordo, precisa che le disposizioni generali, contenute nel capitolo I, disciplinano innanzitutto l'ambito di applicazione dello stesso, quindi la materia civile comprendente anche il diritto commerciale, il diritto del lavoro e le questioni attinenti allo stato civile delle persone. Garantiscono altresì la parità di trattamento nei confronti dei cittadini di una Parte e dei loro beni sul territorio dall'altra Parte, l'esclusione dalla cautio judicatum solvi quando questi adiscano l'autorità giudiziaria dell'altra Parte, il godimento del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese procedurali alle stesse condizioni dei cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte.
Nel capitolo II dell'Accordo si specificano gli istituti e gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, prevedendo l'esecuzione di commissioni rogatorie e la notificazione di atti giudiziari, lo scambio di informazioni normative e la trasmissione di atti dello stato civile necessari durante un procedimento. Sono riconosciute le sentenze definitive relative a cause civili, commerciali, del lavoro e sullo stato civile, nonché le transazioni che pongano fine alle controversie e che siano state approvate dall'autorità giudiziaria, le sentenze definitive ed eseguibili emesse dai tribunali penali per la parte che si riferisca a risarcimenti del danno o restituzioni di beni, gli atti autenticati che possano essere eseguiti coattivamente. In particolare, spetta all'autorità giudiziaria dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Vengono inoltre indicate le modalità previste per la presentazione della domanda e i documenti che devono essere presentati per vedere riconosciuta una sentenza, nonché il procedimento che deve essere seguito. Nel capitolo IV, infine, è indicata la via diplomatica per la risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo.

In base ai rilievi esposti, conclude auspicando la pronta ratifica dell’Accordo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(2916) Differimento dell' incarico all' Agenzia per le erogazioni in agricoltura ( AGEA ) di cui all' articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all' adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull' aiuto alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 maggio 2004.

In attesa di riscontri della presidenza del Senato sulla richiesta di trasferimento del disegno di legge dalla sede referente a quella deliberante, il presidente CASTAGNETTI propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 20 maggio 2004.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(2883) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 maggio 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame.


(2913) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo euromediterraneo che istituisce un' Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall' altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 maggio 2004.

Il relatore FORLANI (UDC) dichiara che, in relazione ai refusi rinvenuti nel testo dell’Accordo e posti all’attenzione dei commissari nel corso della relazione introduttiva, dai competenti uffici del Ministero degli affari esteri sono giunte rassicurazioni che, essendo stato avviato il procedimento per la correzione degli errori materiali, nulla osta alla conclusione dell’esame del disegno di legge in Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame.

La seduta termina alle ore 16,00.