LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDI' 29 LUGLIO 2003
245ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO



Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,55.


IN SEDE REFERENTE

(2422) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati
(1033) GENTILE. - Modifica del comma 7 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(1376) AGONI.- Obbligo del «dispositivo viva voce» per le conversazioni telefoniche alla guida degli autoveicoli
(2127) SAMBIN ed altri. - Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
(2360) MANZIONE ed altri.- Modifiche al codice della strada in materia di violazione dell'obbligo di uso del casco protettivo da parte di conducenti minorenni
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 23 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la settimana scorsa era iniziata, e non conclusa, la discussione generale sui provvedimenti in esame, posti questa mattina all’ordine del giorno dell'Assemblea. Fa inoltre presente che sono stati presentati circa trecento emendamenti al decreto-legge assunto come testo base. Dati i tempi molto ristretti a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento e la difficoltà a modificarlo, onde evitarne la decadenza, (a tale riguardo richiama il dato positivo della ridotta incidentalità manifestatosi negli ultimi fine settimana) propone pertanto di focalizzare la discussione su aspetti rilevanti del testo per farne oggetto di un ordine del giorno da esaminare in Assemblea che impegni anche il Governo a proporre le modifiche necessarie a rendere più efficacemente applicabile la normativa in questione, e procedere quindi ad una bocciatura tecnica di tutti gli emendamenti.

Sulla proposta del presidente si esprime favorevolmente il senatore GUASTI.

Il senatore Paolo BRUTTI apprezza la proposta e considera che tale ordine del giorno potrebbe ben costituire un utile punto di riferimento per la presentazione alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, di un'iniziativa legislativa da parte dei senatori della Commissione.

Il senatore FABRIS stigmatizza come, per la terza volta nell'arco di due anni, la Commissione si trovi a discutere di provvedimenti di modifica del codice della strada. Sostiene quindi la necessità di un'azione più organica e selettiva che eviti di ingenerare confusione presso gli automobilisti, fortemente disorientati dai continui cambiamenti in atto nella normativa. Sottolinea poi alcuni aspetti particolarmente critici che emergono dalla normativa in esame. Una prima questione riguarda gli aspetti di legittimità costituzionale connessi all'obbligo per il proprietario dell'autovettura di denunciare alle competenti autorità di polizia le generalità di chi si trovava alla guida dell'autovettura stessa nel momento in cui è stata commessa una determinata infrazione al codice della strada. Tale obbligo, introdotto in sede d'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, costituisce una grave limitazione del diritto costituzionale alla mobilità degli individui poiché la sanzione amministrativa della diminuzione dei punti a disposizione per la patente di guida può incidere, sino a precluderla, sulla libertà di movimento delle persone. Ritiene tuttavia che la proposta del Presidente possa essere accolta.

Il senatore FORTE si associa alle preoccupazioni espresse dal senatore Fabris e si dichiara favorevole alla proposta avanzata dal Presidente.

Il senatore MENARDI, relatore, concorda con la necessità di procedere ad un intervento migliorativo della normativa in questione alla ripresa dopo la pausa estiva anche al fine di risolvere le incoerenze formali e sostanziali generate dalla conversione in legge del decreto, nonché al fine di introdurre ulteriori elementi innovativi quali ad esempio la patente professionale. Esprime quindi sin d’ora parere contrario su ogni modifica emendativa che, pur condivisibile nel merito, potrebbe provocare la decadenza del decreto-legge.

Il rappresentante del Governo, vice ministro TASSONE, assicura che sarà cura del Governo trarre spunto dalle osservazioni che emergeranno per eventuali successivi interventi di correzione del provvedimento ed annuncia, per le stesse ragioni del Relatore, parere contrario su tutti gli emendamenti.

Al fine di agevolare il lavoro del relatore nella stesura dell’ordine del giorno da presentare in Assemblea, il PRESIDENTE invita i presentatori a dare illustrazione degli emendamenti i cui contenuti possano essere inseriti nell’ordine del giorno che il Relatore si farà carico di elaborare per l'Assemblea..

Il senatore FABRIS illustra gli emendamenti proposti dalla sua parte politica relativi alla patente professionale, necessaria per coloro che utilizzano gli autoveicoli nell'ambito di attività economiche utili al sostenimento della famiglia, al patentino per la conduzione dei quadricicli, a proposito del quale ritiene non coerente la previsione contenuta nel decreto legge che discrimina tra conducenti maggiorenni e minorenni, ai corsi di guida sicura, che ritiene uno strumento utile ai fini della alfabetizzazione alla guida e che già in altri Paesi europei sono stati oggetto di specifici progetti pilota coronati da successo in termini di incremento dei livelli di sicurezza stradale, all'inasprimento delle pene sull'esempio della Francia che ha ottenuto la significativa diminuzione del 18,4 per cento della mortalità stradale.

Il senatore Paolo BRUTTI procede quindi alla illustrazione degli emendamenti, presentati dal gruppo DS - l'Ulivo, finalizzati a sviluppare il coordinamento delle diverse forze di polizia impegnate nelle attività di sicurezza stradale e a stabilire un'equa proporzionalità fra i punti a disposizione degli automobilisti e i chilometri dagli stessi percorsi nel corso dell'anno. Esprime quindi piena condivisione della posizione espressa dal senatore Fabris sulla patente dei conducenti di quadricicli. Non concorda invece sulla questione della individuazione di coloro che compiono infrazioni che non possono essere immediatamente contestate, poiché la soluzione proposta dal senatore Fabris rischierebbe di vanificare l'intero sistema sanzionatorio. Dovrà essere pertanto individuato il correttivo adatto per far sì che le sanzioni vengano imputate a coloro che effettivamente commettono l'infrazione e non ricadano invece sul proprietario del veicolo incolpevole e magari senza patente. Dichiara infine di ritirare gli ordini del giorno a sua firma.

Il senatore VERALDI, nell'illustrare gli emendamenti proposti dal suo gruppo, sottolinea la necessità di un maggiore controllo del territorio da parte delle forze di polizia, di una migliore segnaletica stradale - da attuare attraverso uno specifico piano nazionale della segnaletica stradale - nonché di una semplificazione del procedimento contenzioso scaturente dalle infrazioni stradali.

La senatrice DONATI, dopo aver espresso la propria contrarietà sul fatto che ancora una volta il Senato non sia stato messo in condizione di lavorare seriamente sul codice della strada, illustra gli emendamenti proposti che mirano alla riduzione del limite di 150 chilometri orari sulle autostrade a tre corsie. Si sofferma quindi sugli emendamenti relativi alla realizzazione di un piano di controllo sulle strade prolungato nel tempo al fine di far interiorizzare agli automobilisti italiani i comportamenti di guida virtuosi utili alla sicurezza stradale e su quelli concernenti l'ampliamento della platea dei soggetti che erogano corsi di recupero dei punti, comprendendo fra questi anche i Comuni. Conclude infine dichiarando ritirare l'ordine del giorno da lei presentato e richiamando il rappresentante del Governo alla necessità di predisporre un piano straordinario di attuazione del codice della strada per l'incremento della sicurezza stradale, attraverso un aumento del controllo sui veicoli circolanti e una maggiore informazione dei cittadini sulla nuova normativa del codice della strada.

Il senatore CICOLANI sottolinea la necessità di arrivare alla costituzione di un organismo di livello nazionale preposto alla vigilanza di tutto il settore relativo alla sicurezza stradale.

Verificata la presenza del numero legale, con un’unica votazione sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

S’intendono inoltre ritirati, per essere esaminati dall’Assemblea, tutti gli ordini del giorno presentati.

La Commissione conferisce infine mandato al Relatore, autorizzandolo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere oralmente la relazione, a riferire favorevolmente all’Assemblea sull’approvazione del disegno di legge n. 2422, proponendo altresì l'assorbimento dei disegni di legge congiunti nn. 1033, 1376, 2127, 2360.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GRILLO comunica che la seduta pomeridiana già convocata per oggi, martedì 29 luglio 2003, alle ore 14 è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2422


al testo del decreto-legge

0/2422/1/8
Gentile
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        Premesso:
            il Codice della strada prescrive nel testo attualmente in vigore che in caso di incidente stradale che procura gravi danni ai veicoli coinvolti, la polizia stradale segnali gli stessi semplicemente al competente ufficio periferico del dipartimento dei trasporti terrestri. Premesso che è di tutta evidenza che la sicurezza su strada con questa normativa non è garantita sufficientemente,
        impegna il Governo:
            che al comma 7 dell’articolo 80 del Codice della strada preveda anche: «che in caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi o ciclomotori abbiano subito danni in conseguenza di quali possano sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, provvedano al ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo, secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo II».

 
0/2422/2/8
Demasi, Ulivi, Cozzolino
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        considerato che:
            il numero dei cosiddetti quadricicli leggeri in circolazione sta notevolmente incrementandosi;

            i suddetti quadricicli sono costruiti secondo le norme dettate dalla CEE;
            il decreto-legge oggi in esame prevede una norma che concede ai ciclomotori il trasporto di un passeggero, se espressamente indicato nel certificato di circolazione e se il conducente abbia una età superiore a diciotto anni,

        impegna il Governo:
            ad attivarsi affinché la possibilità concessa ai ciclomotori di trasportare un passeggero sia estesa anche ai quadricicli leggeri guidati da persona maggiorenne, individuando altresì gli strumenti per l’aggiornamento del certificato di circolazione laddove esso non preveda la possibilità di trasporto di terze persone.

 
0/2422/3/8
Pasinato
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        premesso:
            che l’articolo 3, comma 14 e 15, del decreto-legge n. 151, modificando rispettivamente gli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedono sanzioni amministrative elevate in ordine ai tempi di guida e di riposo del conducente ed alla relativa tenuta del cronotachigrafo;
        considerato:
            che la norma è opportuna al fine di incentivare la sicurezza della circolazione;

            che vi sono veicoli, con licenza in conto proprio o con autorizzazione in conto terzi, utilizzati per il trasporto degli animali vivi dagli incubatoi agli allevamenti e dagli allevamenti agli stabilimenti di lavorazione;
            che il trasporto degli animali vivi è già normato dal decreto legislativo n. 532 del 1992 e successive modifiche;
            che l’eventuale fermo del veicolo in luoghi non opportunamente attrezzati può provocare gravi danni al benessere degli animali vivi destinati all’allevamento o alla macellazione,

        impegna il Governo:
            e per esso i Ministri dell’interno e delle infrastrutture e trasporti a disporre specifiche misure per l’effettuazione di tali trasporti, in coordinamento con il decreto legislativo n. 532 del 1992 e successive modifiche, affinché, tenuto conto della peculiarità del carico, ne siano salvaguardate le necessità nel corso delle delicate fasi del trasporto, per non aggravare le condizioni degli animali.

 
0/2422/4/8
Fasolino
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        considerato:
            che attualmente è in discussione il disegno di legge n. 2422, che converte in legge il DL 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada;

            considerato che l’articolo 1, comma 2-bis del suddetto disegno di legge aggiunge all’articolo 23, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la previsione di una sanzione amministrativa pari ad euro 4.000 e a euro 16.000 per color che violano le prescrizioni indicate nei commi 7 e 13-bis del medesimo articolo 23;
            preso atto che i commi succitati riguardano fattispecie eterogenee e pertanto non assimilabili sotto il profilo sanzionatorio,

        impegna il Governo:
            affinché la sanzione prevista non si applichi alle ipotesi disciplinate dal comma 13
-bis del medesimo decreto 285/92.
 
0/2422/5/8
Bonfietti, Brutti Paolo
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        considerato:
            che nel provvedimento in esame è stata modificata la competenza, inizialmente assegnata al giudice di pace, in caso di accertamento di guida in stato di ebbrezza;

            che le nuove norme assegnano al tribunale ordinario la competenza per l’irrogazione della pena prevista dal codice della strada per guida in stato di ebbrezza, con un evidente aggravio di spese per la difesa a carico del cittadino;
            che la recente attribuzione della competenza penale al giudice di pace ha ridotto l’enorme carico di lavoro per i tribunali ordinari, svolto per il giudizio sui reati minori, e che tale modificazione rischia di vanificarne i risultati,

        impegna il Governo:
            a prevedere misure idonee che restituiscano al giudice di pace la competenza in materia di violazione alle norme del codice della strada per guida in stato d’ebbrezza, così come previsto dall’articolo 4, lettera
q), della legge 28 agosto 2000, n. 274.
 
0/2422/6/8
Bonfietti, Brutti Paolo
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        considerato:
            che nel provvedimento in esame è stata introdotta una nuova procedura per i ricorsi al giudice di pace in caso di violazioni rilevate dalle forze dell’ordine e della polizia municipale;

            che le nuove norme di fatto disincentivano il ricorso al giudice di pace da parte del cittadino, in quanto prevedono il versamento, pena l’ammissibilità del ricorso stesso, di una somma pari ala metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore,
        impegna il Governo:
            a prevedere misure idonee che rendano più agevole il ricorso al giudice di pace da parte del cittadino in caso di violazione alle norme del codice della strada;

            a prevedere per il cittadino la possibilità di depositare il ricorso presso il giudice di pace senza versamento preventivo di alcuna somma.
 
0/2422/7/8
Chirilli
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        premesso:
            considerato da un lato l’immediato effetto negativo della diffusione sui giornali di notizie rassicuranti sulla facilità di recuperare ben due volte all’anno i punti perduti, mediante la semplice frequenza ad un corso di aggiornamento;

            considerata viceversa l’esperienza consolidata in tutto il mondo, che consente al sistema della patente a punti di ottenere effetti positivi anche oltre il primissimo impatto, purché la restituzione de punti non avvenga automaticamente, senza cioè che si verifichi prima il miglioramento e la riabilitazione del guidatore (driver improvement and rehabilitation);
            al fine di garantire questo secondo risultato, ed evitare il primo,

        impegna il Governo:
            e segnatamente il Dipartimento dei trasporti terrestri, nella redazione del decreto che regolamenterà le autorizzazioni per i corsi di recupero dei punti, a prevedere che tale recupero sia subordinato ad un giudizio sulla profittevole frequenza, a ad una prognosi contro la probabilità di future recidive; nello stesso decreto debbono anche essere stabiliti i criteri e le modalità di verifica delle recidive di ogni conducente la cui frequenza è stata giudicata profittevole, e la cui prognosi è stata giudicata favorevole; ciò ai fini della riconferma o revoca dell’autorizzazione ad erogare ulteriori corsi.

 
0/2422/8/8
Donati
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        premesso che:
            è in fase di conversione in legge il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada;

            tale provvedimento rende operativi alcuni importanti provvedimenti, come la patente a punti, che mirano a ridurre l’alto numero di incidenti stradali e di vittime che caratterizzano il nostro Paese;
        considerato che:
            stenta a decollare l’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che, così come previsto dall’articolo 32 della legge 144/99, deve «determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali e rafforzare e riorganizzare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale al fine di migliorare progressivamente l’efficacia degli interventi e aumentare i tassi di riduzione delle vittime a parità di risorse impegnate»;

            il comma 3 dell’articolo 32 della legge richiamata nel punto precedente prevede che «Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l’attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione.»;
            nonostante siano stati predisposti dal Governo dei piani attuativi del Piano nazionale della sicurezza stradale, tra cui il Piano di Attuazione 2002, la Commissione 8ª non ha mai potuto esprimersi in merito,

        impegna il Governo:
            a predisporre un piano straordinario e urgente di attuazione del Codice della strada, finalizzato all’incremento della sicurezza stradale, attraverso un aumento del controllo sui veicoli circolanti, e a una maggiore informazione dei cittadini rispetto alle nuove caratteristiche del codice della strada;

            a potenziare l’attività di vigilanza stradale e di repressione delle infrazioni al Codice della strada incrementando il numero delle pattuglie su strada di Carabinieri e di Polizia, sia potenziandone l’organico sia acquistando dispositivi tecnici per l’accertamento di determinate infrazioni;
            ad accelerare gli investimenti previsti dalla L. 144/99 al fine di realizzare interventi concreti sulla rete stradale e autostradale ed in ambito urbano per aumentare le condizioni di sicurezza degli utenti della strada.

 
0/2422/9/8
Pasinato
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        premesso:
            che l’articolo 3, comma 14 e 15, del decreto-legge n. 151, modificando rispettivamente gli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedono sanzioni amministrative elevate in ordine ai tempi di guida e di riposo del conducente ed alla relativa tenuta del cronotachigrafo;
        considerato che:
            la norma è opportuna al fine di incentivare la sicurezza della circolazione;

            considerato che vi sono veicoli, con licenza in conto proprio o con autorizzazione in conto terzi, utilizzati in prevalenza nelle campagne agricole stagionali, per il trasporto delle derrate raccolte verso gli impianti di lavorazione;
            considerato che per lo svolgimento di tale attività è necessario effettuare percorsi, dal luogo di raccolto verso gli impianti di lavorazione, su viabilità stradale di diversa tipologia;
            considerato che l’eventuale fermo del veicolo comporterebbe la perdita totale del carico a causa dell’alta deperibilità dei prodotti;
            considerato che tale situazione costringe le aziende agricole ed industriali interessate ad operare, in sinergia e sincronismo, in un breve arco di tempo limitato dalla deperibilità dei diversi prodotti agricoli, come le barbabietole, i pomodori e la frutta destinata alla trasformazione e/o conservazione,

        impegna il Governo:
            e per esso i Ministri dell’interno e delle infrastrutture e trasporti, a disporre una specifica deroga temporale, riferita ai tempi di guida e di riposo escludendo, per il solo periodo della raccolta, i conducenti di quei veicoli che svolgono attività intensiva per il trasporto delle derrate agricole nel corso della campagna stessa.

 
0/2422/10/8
Pedrazzini
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        premesso che:
            il capoverso 1-
bis, del comma 3 dell’articolo 7, alla lettera b) prevede che nel caso in cui non possa essere identificato il responsabile della violazione, il proprietario del veicolo è tenuto a fornire i dati personali e della patente del conducente che ha commesso l’infrazione. Qualora ciò non avvenisse responsabile della violazione commessa, con tutte le conseguenze previste dall’articolo 126-bis (perdita di punteggio) viene considerato il proprietario;
            nel caso in cui si tratti di persona giuridica si applica a carico del proprietario una sanzione pecuniaria, ravvisandosi in tal caso una disparità di trattamento tra le persone fisiche e le persone giuridiche;
            considerato che molto spesso si verificano casi in cui l’agente accertatore al momento di scrivere i dati identificativi del veicolo riporti dati erronei con la conseguenza che la relativa multa viene addebitata ad un proprietario diverso da quello che effettivamente ha commesso l’infrazione,

        impegna il Governo:
            a prevedere l’applicazione delle disposizioni del capoverso 1-
bis di cui in premessa, ai soli casi in cui l’infrazione venga rilevata con dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico al fine di garantire la certezza della rilevazione dell’infrazione stessa nonché di evitare eventuali ricorsi al giudice di pace.
 
0/2422/11/8
Pedrazzini
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        premesso che:
            il capoverso 4
-ter del comma 9, all’articolo 3 prevede l’obbligo, a partire dal 1º gennaio 2004, di indossare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, prima di scendere dal veicolo e circolare sulla strada;
            considerato che molti automobilisti stanno procedendo all’acquisto di giubbotti presso le stazioni di rifornimento abituali ad un costo che oscilla tra i 10 e i 12 euro;
            tenuto conto che il citato capoverso 4-
ter prevede l’emanazione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un decreto con il quale stabilisce le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle;
            valutato che il citato comma 4-
ter andrebbe coordinato secondo quanto previsto dall’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede l’uso del triangolo in riferimento ai veicoli fermi sulla carreggiata, non facendo alcun riferimento alle corsie di emergenza o alle piazzole di sosta,
        impegna il Governo:
            ad adottare le misure che ritiene più opportune per informare gli automobilisti che, al fine di evitare spese inutili, gli stessi provvedano ad acquistare i giubbotti o le bretelle retroriflettenti soltanto successivamente all’emanazione del decreto con il quale verranno stabilite le caratteristiche degli stessi;

            a predisporre, per il futuro, gli opportuni controlli circa la vendita e l’utilizzo di giubbotti o bretelle retroriflettenti omologate;
            a coordinare il citato comma 4-
ter con l’articolo 162, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che disciplina la segnalazione del veicolo fermo, valutando l’opportunità di escludere il riferimento alle corsie di emergenza o piazzole di sosta.
 
0/2422/12/8
Grillo, Chirilli, Guasti, Ioannucci, Pellegrino, Forte, Pasinato
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        impegna il Governo:
            a prevedere, nell’ambito del provvedimento di riforma dell’autotrasporto, la possibilità per gli autisti professionali di accumulare altri 10 punti-patente in caso di condotta corretta e di valutare la possibilità per la suddetta categoria, in caso di violazione del codice della strada che comporta la riduzione di punti per la patente, di pagare, in alternativa, sanzioni amministrative pecuniarie più pesanti.

 
0/2422/13/8
Grillo, Pessina, Pedrazzini, Chirilli, Guasti, Ioannucci, Pellegrino, Forte, Pasinato
        Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
        impegna il Governo:
            a prevedere che gli enti proprietari o concessionari autostradali che decidano di elevare il limite massimo di velocità fino a 150km/h siano preventivamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture, che verifica il rispetto delle condizioni previste dall’art. 142 del decreto legislativo n. 285/92, e successive modificazioni. I tratti autorizzati dovranno essere dotati di apparecchi fissi di controllo remoto della velocità ed il limite di velocità di 150km/h potrà essere consentito solo nella terza corsia; inoltre,
        invita il Governo a valutare l’opportunità:
            di applicare il limite di velocità di 150km/h alle sole autovetture che abbiano di serie dispositivi di frenata, sistemi di controllo della stabilità, sistemi di ritenuta supplementari e di protezione dell’abitacolo di
standard elevati, e che abbiano un equilibrato rapporto peso/potenza;
            di adottare la sanzione amministrativa massima per eccesso di velocità al superamento comunque dei 170km/h.
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2422
al testo del decreto-legge

Art. 01.

01.1
Fabris
        Al comma 2, inserire la seguente lettera:
            «b-bis) al comma 1, dopo il numero 34-bis, inserire il seguente:
            “34-
ter. Parcheggio per autocaravan: parcheggio realizzato e attrezzato, anche nei centri urbani, per l’esclusivo parcheggio degli autocaravan“».
 
Art. 03.
03.1
Fabris
        All’articolo 9-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’atto della sentenza di condanna, viene altresì disposto l’affidamento ai servizi sociali per un periodo non inferiore ai due mesi».
 
03.2
Fabris
        All’articolo 9-ter, alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «.  Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’atto della sentenza di condanna, viene altresì disposto l’affidamento ai servizi sociali per un periodo non inferiore ai due mesi».
 
Art. 1.
1.1
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, dopo il comma 6-quater, è aggiunto il seguente:
        “6-
quinquies. Con apposito regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina lo svolgimento degli allenamenti sportivi organizzati sulle strade o sulle aree ad uso pubblico, prevedendo che agli organizzatori possano essere rilasciate speciali autorizzazioni periodiche o permanenti che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza del traffico e delle norme sportive, consentano, su determinati percorsi, l’effettuazione degli allenamenti con modalità analoghe a quelle delle competizioni sportive autorizzate sulle strade“».
 
1.2
Fabris
        Al comma 1 sopprimere la lettera b).
 
1.3
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «al Corpo di polizia penitenziaria e».
 
1.4
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            «b-bis) al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla lettera d-ter) aggiungere il seguente periodo: “Tra i soggetti ausiliari del traffico è riconosciuta la figura dell’ausiliario alla viabilità autostradale, da individuare tra il personale dipendente dalle autostrade in concessione, con compiti di sorveglianza, controllo, pronto intervento e assistenza all’utenza, al fine di garantire maggiore sicurezza nella circolazione sulle autostrade. Gli ausiliari agiscono in maniera complementare con la polizia stradale, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade o sulle tratte affidate alla loro sorveglianza“».
 
1.5
Fabris
        Al comma 1-bis, premettere il seguente:
        «01-bis. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso».
 
1.6
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        “3-
bis. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, previa abilitazione, la qualifica per svolgere il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di disciplina della fermata e della sosta ai dipendenti comunali, ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione, ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al personale assunto dai comuni a tempo determinato per particolari situazioni od eventi eccezionali. La competenza del personale dipendente dalle aziende di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione, è limitata alle sole strade in cui si trovano dette aree di sosta, comprese le intersezioni con altre strade, e ai parcheggi comunque regolamentati; al personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone la competenza è estesa anche alla disciplina del transito e della sosta nelle corsie e negli spazi riservati ai veicoli adibiti a tale servizio. Al coordinamento delle attività espletate dal personale di cui al presente comma e alla procedura sanzionatoria relativa provvede il comando o servizio di polizia municipale“».
 
1.7
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini
        Al comma 1-bis, dopo il capoverso 3-bis aggiungere il seguente:
        «3-ter. La scorta di veicoli può essere inoltre prescritta dagli enti proprietari per garantire il rispetto delle speciali condizioni e cautele di cui all’articolo 6, comma 8. In tal caso il veicolo di scorta deve essere equipaggiato con luce lampeggiante gialla o arancione e segnalare con un drappo rosso la presenza e l’ingombro del veicolo autorizzato al transito. Per l’effettuazione di questo tipo di scorta non è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».
 
1.8
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta costantini, Falomi
        Sopprimere il comma 2.
 
1.9
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 2, sopprimere la lettera a).
 
1.10
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 2, sopprimere la lettera b).
 
1.11
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
        Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
        «2-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000 ed è solidamente obbligato al pagamento con il proprietario e il possessore dell’immobile sul quale è stato collegato il mezzo pubblicitario. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, emana un apposito decreto ai fini di assicurare la repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l’effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, e la tempestiva rimozione, anche in danno, del mezzo pubblicitario».
 
1.12
Fabris
        Al comma 2-bis, dopo le parole: «e al comma 7» inserire le seguenti: «collocando cartelli o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane e dei relativi accessi».
 
1.13
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «02-bis. All’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione“».
 
1.14
Veraldi, Cavallaro, Manzione
        Sopprimere il comma 2-ter.
 
1.15
Monti, Pedrazzini
        Al comma 2-quater, dopo la parola: «Il», inserire le seguenti: «primo periodo del».
 
1.16
Muzio, Marino
        Al comma 2-quater, dopo la parola: «Il», inserire le seguenti: «primo periodo del».
 
1.17
Fabris
        Al comma 2-quater, sopprimere le parole: «Italiano Fiat».
 
1.18
Pedrazzini, Peruzzotti, Monti
        Al comma 2-quater, capoverso 4, dopo le parole: «Storico FMI», aggiungere le seguenti: «o in uno dei registri riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
 
1.19
Muzio, Marino
        Al comma 2-quater, capoverso 4, dopo le parole: «Storico FMI», aggiungere le seguenti: «o in uno dei registri riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
 
1.20
Camber, Cicolani
        Al comma 2-quater, dopo le parole: «Storico FMI» sono aggiunte le parole: «storico nazionale A.A.V.S.».
 
1.21
Pasinato
        Al comma 2-quater, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Storico nazionale A.A.V.S.».
 
1.22
Fabris
        Al comma 2-bis richiamato, dopo le parole: «laterali retroriflettenti» inserire le seguenti: «ad alta visbilità» e quadrangolari, in ogni caso in grado di rendere visibile l’intera sagoma».
 
1.23
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini
        Al comma 3, dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:
        «3-quater. Le prescrizioni sulle lunghezze dei veicoli adibiti al trasporto persone sono adeguate a quanto previsto dalla direttiva 96/53/CE e successive modifiche».
 
1.24
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini
        Dopo il comma 3, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:
        «3-quater. All’appendice III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al comma 3 dell’articolo 10, dopo le parole: «macchine operatrici trainate» inserire le seguenti: «anche eccezionali».
 
1.25
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini
        Dopo il comma 3, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:
        «3-quater. All’appendice III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera g) del comma 6 dell’articolo 219, aggiungere la seguente ulteriore lettera: “h) gli agganciamenti possono essere effettuati anche per tipo di veicolo, nel rispetto del rapporto tra massa complessiva della macchina operatrice trainata e della motrice di cui al comma 1, lettera a), b) e c)“».
 
1.0.1
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, istituisce ai sensi del decreto legislativo 300/99 e successive modificazioni, un dipartimento per la sicurezza nel settore dei trasporti, con compiti di censimento e monitoraggio dell’incidentalità, di campagne sulla prevenzione degli incidenti e di vigilanza sulla attuazione dei provvedimenti per una riduzione complessiva dell’incidentalità».
 
1.0.2
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente.
Art. 1-bis.
(Istituzione della Sala unificata di coordinamento
per la sicurezza stradale)
        1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell’attività delle forze dell’ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente è istituita, presso il ministero dell’interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.
        2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
        4. Con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.
        5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è così composta:

            a) un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal Capo della polizia;
            b) un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri proposto dal Comandante dell’Arma;
            
c) un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal Comandante della Guardia di finanza;
            
d) un rappresentante dei corpi dei vigili urbani proposto dall’ANCI, un rappresentante del ministero dell’interno e un rappresentante del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell’interno e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
            
e) un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali;
            
f) un rappresentante dell’Anas designato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
            
g) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;
            
h) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale.
        6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:
            a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull’incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell’ordine nell’attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;
            
b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;
            
c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;
            
d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall’Anas e dalle società concessionarie autostradali, l’elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;
            
e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incidenti stradali;
            
f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell’illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incendi stradali;
            
g) individua nuove modalità d’intervento, anche mediante l’utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incendi stradali;
            
h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;
            
i) dispone e coordina l’installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.
        7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
            
a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
                1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

                2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
                3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
                4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
                5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
                6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
                7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
                8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
                9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
                10) articolo 11-
bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
                11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
                12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 
1.0.3
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente.
«Art. 1-bis.
(Istituzione della Sala unificata di coordinamento
per la sicurezza stradale)
        1. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, istituisce la sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale, con compiti di raccolta dei dati sui flussi di traffico e sull’incidentalità stradale, al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade.
        2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
            a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
                1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

                2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
                3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
                4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
                5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
                6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
                7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
                8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
                9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
                10) articolo 11-
bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
                11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
                12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 
1.0.4
Monti, Pedrazzini
        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente.
«Art. 1-bis.
(Modifiche alle norme inerenti i veicoli)
        1. Dopo l’articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
        «59-bis. - (Veicoli da competizione su strada). – 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoii da competizione.
        2. Rientrano nella categoria di cui al comma 1 i motoveicoli e gli autoveicoli moderni, d’epoca e di interesse storico e collezionistico, regolarmente immatricolati, per i quali è stata data comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di «trasformazione ad uso competizione» in quanto destinati alla partecipazione a competizioni motoristiche su strada di regolarità e/o velocità ai sensi dell’articolo  9.
        
3. I veicoli di cui al comma 1, sono iscritti in un apposito elenco «veicoli da competizione su strada» presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’iscrizione all’elenco autorizza il veicolo a circolare esclusivamente durante lo svolgimento delle competizioni o dei raduni autorizzati.
        
4. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 3, il proprietario del veicolo al momento della trasformazione produce comunicazione scritta al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, indicano i dati identificativi del veicolo.
        
5. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia un certificato di appartenenza a tale elenco, numerato progressivamente su base provinciale, da esibire, insieme con i documenti del veicolo, alle forze dell’ordine durante eventuali controlli nel corso delle competizioni o dei raduni autorizzati. Al momento dell’iscrizione nell’apposito elenco il veicolo potrà circolare esclusivamente durante lo svolgimento di tali competizioni o raduni autorizzati.
        
6. I veicoli da competizione sono soggetti alle seguenti disposizioni:
            a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite competizioni motoristiche o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito degli itinerari di svolgimento delle competizioni motoristiche o dei raduni autorizzati. A tale scopo l’autorità competente, all’atto del rilascio dell’autorizzazione ai promotori della competizione motoristica o del raduno, dovrà dare comunicazione scritta in merito al programma della manifestazione nonché dell’itinerario di svolgimento, alle forze dell’ordine competenti;
            b) tali veicoli in quanto allestiti nel rispetto delle norme tecnico-sportive ed inoltre essendo provvisti di particolari dispositivi di sicurezza supplementari secondo quanto previsto dalle prescrizioni di sicurezza emanate dalle federazioni competenti, sono esenti, dal momento dell’iscrizione nell’apposito elenco di cui al comma 3, da revisione periodica. Tramite i loro delegati tecnici, le federazioni competenti sottopongono i veicoli a verifica tecnica precedentemente lo svolgimento di ogni competizione motoristica o raduno. A tale scopo i delegati delle federazioni competenti comunicano per iscritto, all’ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della competizione, l’esito positivo delle verifiche tecniche allegando un elenco recante i numeri di gara, il nome del primo conduttore ed il numero progressivo del certificato di cui al comma 5 dei veicoli verificati;
        7. Il trasferimento di proprietà dei suddetti veicoli da competizione è disciplinato dal titolo III, capo III, sezione III del presente decreto.
        8. I suddetti veicoli da competizione devono essere provvisti di copertura assicurativa, ai sensi dell’articolo 193, solo durante lo svolgimento di una competizione ed esclusivamente durante la circolazione su strade aperte al traffico ai normali veicoli a motore.
        9. Nel caso in cui, alle competizioni motoristiche o ai raduni autorizzati, partecipino veicoli immatricolati in un paese straniero o siano di proprietà di un cittadino straniero, i proprietari sono tenuti a comunicare all’ente organizzatore, 20 giorni prima dello svolgimento della competizione, i dati identificativi del veicolo. L’ente organizzatore provvede a dame comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tale comunicazione costituisce permesso provvisorio per le sole competizioni motoristiche per le quali è stata richiesta.
        10. Il proprietario di un veicolo trasformato «ad uso competizione», per poter riportare allo stato originario il medesimo veicolo, è tenuto all’obbligo di revisione ai sensi dell’articolo 80 effettuata dopo aver richiesto la cancellazione dall’apposito elenco dei veicoli da competizione.
        11. Chiunque circola con veicoli da competizione senza l’autorizzazione prevista dal comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 800,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo  VI».

 
1.0.5
Agoni, Pedrazzini
        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente.
«Art. 1-bis.
(Dei veicoli)
        1. Dopo il comma 2 dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
        “2-bis). Gli autoveicoli immatricolati in Italia sono equipaggiati con gli apparecchi viva voce di cui all’articolo 173“».
 
Art. 2.
2.1
Veraldi, Cavallaro, Manzione
        Al comma 04, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Qualora lo stesso soggetto incorra nuovamente, in un periodo di due anni, nella stessa violazione, è applicata una sanzione amministrativa da euro 350 a 1.500 e la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a tre e non superiore a sei mesi. In caso di ulteriore violazione, si applica la sospensione della licenza per un anno».
 
2.2
Fabris
        Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
            «00a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        “3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
            A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;

    –    B – Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate;
    –    C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
    –    D – Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
    –    E – Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purchè il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D, altri autoarticolati, purchè il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C».

        Conseguentemente aggiungere i seguenti articoli:
        «2-bis. 1. Gli autocaravan sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da handicap.
        2. Gli autocaravan di proprietà di soggetti affetti da handicap usufruiscono delle disposizioni fiscali previste dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        3. Gli stessi soggetti possono usufruire delle deduzioni fiscali previste dal comma 1, lettera
a), punto 1, dell’articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        4. La tassa speciale erariale annuale di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell’
autocaravan risulta essere riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordomuto.
        5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell’
autocaravan.
        2-ter. 1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell’articoio 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 122, e successive modificazioni.
        2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali e i privati possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.
        3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono pure individuati parcheggi, di idonea ampiezza, anche all’interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata degli
autocaravan.
        4. Essi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti portatori di
handicap.
        2-quater. Le amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla circolazione degli autocaravan diverse da quelle previste per i veicoli di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        2-
quinquies. 1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater quantificabile in 12 milioni di euro l’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».
 
2.3
Fabris
        Al comma 1, sostituire la lettera 0a) con la seguente:
        «0a). dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
        “1-ter. A decorrere dal 1º luglio 2004 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida“».
 
2.4
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 1, dopo la lettera 0a) inserire la seguente:
        «0a-bis) al comma 3, lettera b), le parole: “esclusi i motocicli“, sono sostituite dalle seguenti: “, compresi i motocicli a presa diretta, di cilindrata fino a 250 centimetri cubici“».
 
2.5
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 1, dopo la lettera 0a) inserire la seguente:
        «0a-bis). al comma 3, lettera b), le parole: “esclusi i motocicli“, sono sostituite dalle seguenti: “, compresi i motocicli a presa diretta, di cilindrata fino a 125 centimetri cubici“».
 
2.6
Pasinato
        Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
        «0b-bis). al comma 11-bis, quarto periodo, le parole: “a titolo gratuito“ sono soppresse».
 
2.7
Veraldi
        Al comma 1, premettere alla lettera b-bis) la seguente:
        «0b-bis). al comma 11-bis, quarto periodo, le parole: “a titolo gratuito“ sono soppresse».
 
2.8
Kappler
        Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
        «0b-ter). al comma 11-bis, quinto periodo, le parole: “prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente da docenti che abbiano ottenuto l’abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti».
 
2.9
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Sopprimere il comma 2.
 
2.10
Bonatesta
        Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-sexies. All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni: a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
        “10. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito comitato tecnico con il compito:
            1) di elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali;

            2) di esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida di veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test;
            3) di fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale;
            4) di elaborare in riferimento alle materie di cui ai punti 1, 2 e 3 proposte di indirizzo e coordinamento alle commissioni mediche legali“;

            b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
        «10-
bis. Il Ministero della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, emana direttive sull’applicazione delle norme che stabiliscono i requisiti fisici e psichici alla guida, ove necessario ai fini della uniformità di indirizzo delle commissioni mediche locali.
        10-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia, presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, hanno l’obbligo di comunicare agli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri i casi di coma superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, è previsto l’obbligo di sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo nel caso che il primo esito sia negativo alla ripresa della guida“.
        2-septies. All’articolo. 327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato».
 
2.11
Kappler
        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al comma 4 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:
            
a) dopo le parole «la frequenza ai corsi di aggiornamento,» aggiungere le seguenti: «miglioramento e riabilitazione del guidatore»;
            b) dopo le parole «consente di riacquistare sei punti» aggiungere le seguenti: «, purché tale frequenza sia stata giudicata profittevole, e favorevole la prognosi contro la probabilità di future recidive»;
            
c) dopo le parole «i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento» aggiungere le seguenti: “, miglioramento e riabilitazione del guidatore. Con lo stesso decreto sono anche stabiliti i criteri e le modalità per la verifica delle recidive di quei conducenti la cui frequenza è stata giudicata favorevole, ai fini della riconferma o della revoca dell’autorizzazione precedentemente rilasciata dal Dipartimento per i trasporti terrestri“».
 
2.12
Chirilli
        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al comma 4 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:
            
a) dopo le parole “la frequenza ai corsi di aggiornamento,“ aggiungere le seguenti: “miglioramento e riabilitazione del guidatore“;
            b) dopo le parole “consente di riacquistare sei punti“ aggiungere le seguenti: “, purché tale frequenza sia stata giudicata profittevole, e favorevole la prognosi contro la probabilità di future recidive“;
            
c) dopo le parole “i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento“ aggiungere le seguenti: “, miglioramento e riabilitazione del guidatore. Con lo stesso decreto sono anche stabiliti i criteri e le modalità per la verifica delle recidive di quei conducenti la cui frequenza è stata giudicata favorevole, ai fini della riconferma o della revoca dell’autorizzazione precedentemente rilasciata dal Dipartirnento per i trasporti terrestri“».
 
2.13
Kappler
        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
            
a) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri»;
            b) al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole «i criteri per il rilascio dell’autorizzazione“».
 
2.14
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All’articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
        «2. Contro il provvedimento di revisione è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso va trasmesso per conoscenza, nello stesso termine, all’autorità che ha adottato il provvedimento ed ha effetto sospensivo.

        3. Qualora il titolare della patente non si sottoponga agli accertamenti disposti ai sensi del comma 1, rispettivamente, nei termini assegnati dal relativo provvedimento di revisione in assenza di ricorso o se tardivamente presentato, ovvero entro trenta giorni dall’intervenuta non impugnabilità del provvedimento stesso, in caso di contenzioso, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall’autorità che ha adottato il provvedimento. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento».
 
2.15
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Sopprimere il comma 5.
 
2.16
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Sopprimere il comma 6.
 
2.17
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:
        «7-quater. Entro il primo ottobre 2005 le patenti rilasciate su supporto cartaceo sono sostituite con patenti rilasciate su supporto magnetico.
        7-quinquies. Con proprio decreto il ministro delle infrastrutture e trasporti stabilisce i criteri di rilascio, i dati e le informazioni da inserire nel dispositivo informatico di cui al comma 7-quater.
        7-
sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciacuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
            a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
                1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

                2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
                3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
                4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
                5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
                6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
                7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
                8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
                9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
                10) articolo 11-
bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
                11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
                12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 
2.0.1
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
        1. Al comma 1 dell’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso».
 
2.0.2
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.
«Art. 2-bis.
        1. Al comma 1 dell’articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente: “I dati della patente rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea devono essere trasmessi, a cura del titolare, al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione».
 
Art. 3.
3.1
Fabris
        Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole: “caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato“ inserire le seguenti: “e comunque solo sui tratti ove siano stati realizzati una pavimentazione con effetto drenante e i guard-rail“».
 
3.2
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a euro 510».
 
3.3
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 130 a euro 520».
 
3.4
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 140 a euro 555».
 
3.5
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 270,90 a euro 1.083,60» con le seguenti: «da euro 276 a euro 1.088».
 
3.6
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 270,90 a euro 1.083,60» con le seguenti: «da euro 275 a euro 1.086».
 
3.7
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 270,90 a euro 1.083,60» con le seguenti: «da euro 271 a euro 1.084».
 
3.8
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a uro 510».
 
3.9
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 130 a uro 520».
 
3.10
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 140 a uro 555».
 
3.11
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a uro 510».
 
3.12
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 130 a uro 520».
 
3.13
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 140 a uro 555».
 
3.14
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».
 
3.15
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «quattro volte».
 
3.16
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «tre volte».
 
3.17
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10» con le seguenti: «da euro 65 a euro 270».
 
3.18
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10» con le seguenti: «da euro 70 a euro 280».
 
3.19
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».
 
3.20
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «tre volte».
 
3.21
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20», con le seguenti: «da euro 65 e euro 270».
 
3.22
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20», con le seguenti: «da euro 70 e euro 280».
 
3.23
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «da euro 270,90 a euro 1.083,60», con le seguenti: «da euro 275 e euro 1.086».
 
3.24
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «da euro 270,90 a euro 1.083,60», con le seguenti: «da euro 270 e euro 1.084».
 
3.25
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 4, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».
 
3.26
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 6, lettera a), sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia, per i ciclomotori e i motocicli è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti. In luogo di questi dispositivi, se il vericolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurne».
 
3.27
Fabris
        Al comma 6, lettera a), comma 1 richiamato, sopprimere le parole: «Italiano Fiat».
 
3.28
Camber, Cicolani
        Al comma 6, lettera a), comma 1 richiamato, dopo le parole: «Storico FMI», sono aggiunte le parole: «Storico Nazionale A.A.V.S.»..
 
3.29
Fabris
        Al comma 6, lettera a), comma 1 richiamato, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «solo in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità».
 
3.30
Camber, Cicolani
        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al comma 3 dell’articolo 172 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, infine il seguente periodo: «Sono altresì esentati dall’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli di interesse storico e collezionistico (quali risultanti dai registri indicati agli articoli 1 e 3) non predisposti fin dall’origine con punti di attacco specifici».
 
3.31
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Il comma 5 dell’articooo 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        5. Chiunque vìola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60 a euro 250».
 
3.32
Thaler Ausserhofer, Kofler, Peterlini
        Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «08-bis. All’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
            
a) Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
        “h-
bis. negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli“;
            
b) al comma 2, sopprimere la lettera g)».
 
3.33
Fabris
        Al comma 9, sopprimere il comma 4-bis, richiamato.
 
3.34
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10», con le seguenti: «da euro 70 a euro 280».
 
3.35
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10», con le seguenti: «da euro 65 a euro 270».
 
3.36
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 11, sopprimere la lettera a).
 
3.37
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: «o a tre», con le seguenti: «, a tre o a quattro».
 
3.38
Morselli
        Al comma 11, capoverso 1-bis, alla lettera b), dopo le parole: «l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza», aggiungere le seguenti: «oltre che di quelli che non superno la velocità di 20 chilometri orari».
 
3.39
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10», con le seguenti: «da euro 70 a euro 280».
 
3.40
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10», con le seguenti: «da euro 65 a euro 270».
 
3.41
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 11, sopprimere la lettera d).
 
3.42
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10,» con le seguenti: «da euro 70 a euro 280».
 
3.43
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10,» con le seguenti: «da euro 65 a euro 280».
 
3.44
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».
 
3.45
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».
 
3.46
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «cinque volte».
 
3.47
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «quattro volte».
 
3.48
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «da euro 33,60 a euro 137,55» con le seguenti: «da euro 35 a euro 141».
 
3.49
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «da euro 33,60 a euro 137,55» con le seguenti: «da euro 34 a euro 139».
 
3.50
Manzione
        Sostituire il comma 13 con il seguente:
        «13. Il comma 3 dell’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, è sostituito dal seguente:
        “3. Se la violazione di cui al comma 1 è commessa da conducente minorenne si applicano le seguenti sanzioni:
            1) fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;

            2) innalzamento di sei mesi del requisito di età per il conseguimento della patente di guida, di cui all’articolo 115, comma 1, lettera d).
        Ogni violazione reiterata dello stesso obbligo comporta un ulteriore innalzamento di tre mesi del requisito di età per il conseguimento della patente di guida“».
 
3.51
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 13, sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10» con le seguenti: «da euro 65 a euro 270».
 
3.52
Pedrazzini
        Al comma 14 sostituire le lettere a) e b), con la seguente:
            «a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
        “5-
bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei tempi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa o di riposo eccede di oltre 120 minuti il termine fissato dalle disposizioni di cui al comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5, sono raddoppiate“».
        Conseguentemente al medesimo articolo 3, comma 15, sostituire le lettere a) e c) con la seguente:
            «a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        “3-
bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei tempi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa o di riposo eccede di oltre 120 minuti il termine fissato dalle disposizioni di cui al comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3, sono raddoppiate.
        Conseguentemente all’articolo 7, comma 10 alla tabella allegata sostituire la voce «art. 174» con la seguente:
            art.  174  comma 5-bis        2;
comma  7             1;
        e la voce «art. 178» con la seguente:
            art.  178  comma 3-
bis        2;
comma  4             1.

 
3.53
Kappler, Consolo
        Al comma 14, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
            «a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        “5-
bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei tempi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa o di riposo eccede di oltre 120 minuti il termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono raddoppiate“».
 
3.54
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 100 a euro 490».
 
3.55
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a euro 510».
 
3.56
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 100 a euro 490».
 
3.57
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a euro 510».
 
3.58
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            «c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
    “5-
bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà“.
        Conseguentemente: alla lettera d), capoverso “7-bis“, primo periodo, dopo le parole: “commi 4, 5 e 6“ aggiungere le seguenti: “salvo quanto previsto dal comma 5-bis“; dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
        “
8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell’esercizio di una attività commerciale“».
 
3.59
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        “5-
bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà“.
        Conseguentemente: alla lettera d), capoverso “7-bis“, primo periodo, dopo le parole: “commi 4, 5 e 6“ aggiungere le seguenti: “salvo quanto previsto dal comma 5-bis“; dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
        
“8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell’esercizio di una attività commerciale“.
        Al comma 14, lettera
d), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:
        
“7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo; dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 216“».
 
3.60
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            «d-bis) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
    “14-
bis. Tutti gli spostamenti del veicolo effettuati con velocità inferiore a 10 chilometri all’ora o inferiori a 3 chilometri di percorrenza non concorrono a formare la durata dei tempi di guida di cui al comma  1“».
 
3.61
Thaler, Kofler, Perterlin
        Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. Al comma 1, dell’articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è successive modificazioni, dopo le parole: “di plasma“ inserire le seguenti: “prove di laboratorio“».
 
3.62
Thaler, Kofler, Perterlin
        Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. Al comma 1, dell’articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è successive modificazioni, dopo le parole: “polizia e antincendio“ inserire le seguenti: “o al soccorso subacqueo“».
 
3.63
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. All’articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è successive modificazioni, le parole: “150 cc“ sono sostituite dalle seguenti: “125 cc“».
 
3.64
Kappler, Consolo
        Al comma 15, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
            a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        «3-
bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei tempi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa o di riposo eccede di oltre 120 minuti il termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono raddoppiate».
 
3.65
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 100 a euro 490».
 
3.66
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a euro 510».
 
3.67
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
            «a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        “3-
bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà“.
        Conseguentemente: alla lettera d), capoverso “4-bis“, primo periodo, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: “, salvo quanto previsto dal comma 3-bis“, alla medesima lettera, capoverso e periodo, sopprimere le parole: “con tutte le cautele;
        dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        «5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell’esercizio di un’attività commerciale“».

 
3.68
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
            «a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        “3-
bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà“.
        Conseguentemente: alla lettera d), capoverso “4-bis“, primo periodo, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: “, salvo quanto previsto dal comma 3-bis“, alla medesima lettera, capoverso e periodo, sopprimere le parole: “con tutte le cautele;
        dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        «5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell’esercizio di un’attività commerciale“».

 
3.69
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 100 a euro 490».
 
3.70
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a euro 510».
 
3.71
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 15, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
        «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo; dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 216».
 
3.72
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 16, lettera b) coma 1), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I veicoli immatricolati dal 1º gennaio 2004 dovranno essere muniti di limitatore di velocità. Il limite non potrà superare di 10 km/h la velocità massima consentita sulla rete autostradale italiana».
 
3.73
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 16, lettera b) comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2004, i veicoli immatricolati dal 1º gennaio 1994 dovranno essere muniti di limitatore di velocità. Il limite non potrà superare di 10 km/h la velocità massima consentita sulla rete autostradale italiana».
3.74
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Al comma 16, lettera d), sostituire le parole: «da euro 687,75 a euro 2.754,15» con le seguenti: «da euro 800 a euro 3.200».
 
3.75
Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
        Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite specifiche deroghe all’uso del cronotachigrafo per i mezzi che operano nell’ambito di aree portuali e degli interporti».
 
3.75-bis
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 17, inseirre il seguente:
        «17-bis All’articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:
        “6-
bis I velocipedi di cui al comma precedente possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, ai sensi rispettivamente degli articoli 85 e 86“.».
 
3.76
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sostituire il comma 18 con il seguente:
        «18. All’articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            
a) al comma 4, le parole: alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600».
 
Art. 4.
4.1
Veraldi, Cavallaro, Manzione
        Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione».
 
4.2
Veraldi, Cavallaro, Manzione
        Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «anche l’indicazione», inserire le parole: «specifica ed analitica».
 
4.3
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
 
4.4
Veraldi, Cavallaro, Manzione
        Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
 
4.5
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
        «01-quinquies. All’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, dopo le parole: “Il prefetto,“ sono aggiunte le seguenti: “o il soggetto delegato ai sensi dell’articolo 203, comma 1,“;
            
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        1-bis. Se il prefetto o il soggetto delegato ai sensi dell’articolo 203, comma 1, ordina l’archiviazione del procedimento ricorrendo uno dei casi di esclusione della responsabilità previsti dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, addebita contestualmente all’intestatario del veicolo le spese del procedimento maturate».
 
4.6
Veraldi, Cavallaro, Manzione
        Al comma 1-septies, sopprimere il capoverso 3.
        Conseguentemente, al capoverso 5, sopprimere le parole: «autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza», e al capoverso 6 sopprimere le parole: «che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso».
 
4.7
Bonfietti, Brutti Paolo
        Al comma 1-septies, capoverso art. 204-bis), sopprimere il capoverso  3.
 
4.8
Bonfietti, Brutti Paolo
        Al comma 1-septies, capoverso art. 204-bis), comma 3, sostituire le parole: «pari alla metà», con le seguenti: «pari ad un decimo».
 
4.9
Cicolani
        Al comma 2, dopo il punto 2-quater, aggiungere il seguente:
        «2-quinquies. All’articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiungere il seguente comma:
        “5. Chiunque, pur essendo mnito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle leggi specifiche che regolano la materia ovvero alle condizioni a cui è soggetta l’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,64 a euro 260,58. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoriata del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione“».

 
4.10
Pedrini
        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. L’articolo 213, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
        «Articolo 7. – 1. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri. Gli importi dovuti ai sensi della normativa vigente per l’annotazione al PRA dei provvediemnti di sequestro e di confisca sono rimborsati all’Automobile Club d’Italia dall’Amministrazione richiedente, salvo successiva rivalsa sul trasgressore».
 
4.11
Fabris
        Al comma 3, capoverso 2-bis, richiamato, dopo le parole: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentito l’Automobile Club d’Italia (ACI) e di concerto con gli Enti locali,».
 
4.12
Pedrini
        Al comma 3, capoverso 2-bis richiamato, dopo le parole: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentito l’Automobile Club d’Italia (ACI) e di concerto con gli Enti locali,».
 
4.13
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «03-bis. All’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il prefetto delega soggetti di comprovata competenza, anche se già appartenenti allo stesso ente, a ricevere, istruire e decidere i ricorsi amministrativi in materia di disciplina della fermata, della sosta dei veicoli, nonché dell’accesso nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la delega può essere conferita solo su richiesta motivata dell’ente“;
            b) al comma 2 la parola: “prefetto“ è sostituita dalle seguenti: “prefetto ovvero al soggetto delegato ai sensi del comma 1“».
 
4.14
Pedrini
        Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-ter. All’articolo 227 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, inserire il seguente:
        “4. Gli enti proprietari e gli organi di cui all’articolo 12, per le rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere, secondo le indicazioni tecniche ricevute dall’ISTAT, i dati relativi agli incidenti stradali entro i 3 mesi successivi al loro verificarsi. Gli enti inadempienti sono esclusi dalla ripartizione dei fondi destinati al miglioramento della sicurezza stradale“».

 
4.15
Pedrini
        Dopo il comma 3, capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:
        «3-quater. All’articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, inserire il seguente:
        “3. Nell’ambito del programma per il miglioramento della sicurezza stradale, la formazione dei conducenti dei veicoli prevista dagli ’Indirizzi generali e linee guida di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale’ è attuata, con riferimento allo sviluppo del grado di controllo del veicolo e delle abilità di guida anche in situazioni particolari, attraverso corsi di guida sicura. I corsi sono organizzati da strutture certificate dall’Automobile Club d’Italia (ACI), nonché dall’ente stesso, in quanto ente pubblico non economico ed in considerazione delle funzioni svolte in materia di educazione stradale ai sensi del comma 1“».

 
4.16
Giovanelli
        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
        «Art. 4-bis. Nelle ore notturne dei giorni di fine settimana, per le aree e le fasce temporali nelle quali risulti un livello di rischio particolarmente elevato per la sicurezza stradale, i Prefetti, sentiti i Comuni e le Provincie interessate, possono con propria ordinanza imporre in via straordinaria e temporanea limiti di velocità più ridotti di quelli ordinari su tutta la rete stradale, del territorio di propria competenza o di parte di essa. Con la medesima ordinanza sono definite le modalità di pubblicizzazione della stessa».
 
Art. 5.
5.1
Salerno
        Al comma 1, «Articolo 186» richiamato, al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquattotto a euro milletrentadue. Nel caso di morte di una o più persone e nel caso di lesioni di una o persone si applica la pena di cui all’articolo 575 del codice penale».
 
5.2
Fabris
        Al comma 1, «Articolo 186», richiamato, al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nei confronti di coloro che guidano in stato di ubriachezza viene altresì disposto il sequestro immediato del veicolo per un periodo non inferiore a tre mesi, nonché l’affidamento ai servizi sociali per un periodo non inferiore ai 2 mesi».
 
5.3
Bonfietti, Brutti Paolo
        Al comma 1, «Articolo 186» richiamato, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
 
5.4
Fabris
        Al comma 1, «Articolo 186» richiamato, al comma 2 sopprimere l’intero periodo da: «Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t» fino a: «con le normali garanzie per la custodia».
 
Art. 6.
6.1
Salerno
        Al comma 1, articolo 187 richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti è punito con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Nel caso di morte di una o più persone e nel caso di lesioni di una o persone si applica la pena di cui all’articolo 575 del codice penale».
 
6.2
Fabris
        Al comma 1, articolo 187, richiamato, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
        «8-bis. Nei confronti di coloro che guidano in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti viene disposto il sequestro immediato del veicolo per un periodo non inferiore a tre mesi, nonchè l’affidamento ai servizi sociali per un periodo non inferiore ai 2 mesi».
 
Art. 6-bis.
6-bis.1
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, dopo la parola: «somministrazione» aggiungere le seguenti: «e vendita».
 
6-bis.2
Veraldi, Cavallaro, Manzione
        Al comma 1, dopo la parola: «somministrazione» aggiungere le seguenti: «e la vendita».
 
6-bis.3
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1 sostituire la parola: «superalcoliche» con la seguente: «alcoliche».
 
6-ter.0.1
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Dopo l’articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 6-quater.
        1. L’articolo 87, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, è modificato come segue:
        “La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni e/o affidamenti“.
        2. L’articolo 87, comma 4 primo capoverso, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è modificato come segue:
        “L’esercente la linea può non essere intestatario del mezzo adibito alla stessa a condizione che del mezzo medesimo abbia la disponibilità a titolo di uso, usufrutto, locazione, comodato, leasing o ad altro titolo previsto dall’ordinamento giuridico che gli assicuri, a titolo gratuito o oneroso, la disponibilità del mezzo“».

 
6-ter.0.2
Veraldi
        Dopo l’articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 6-quater.
        1. L’articolo 87, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, è sostituito dal seguente:
        “3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni e/o affidamenti“.
        2. L’articolo 87, comma 4 primo capoverso, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
        “4. L’esercente la linea può non essere intestatario del mezzo adibito alla stessa a condizione che del mezzo medesimo abbia la disponibilità a titolo di uso, usufrutto, locazione, comodato, leasing o ad altro titolo previsto dall’ordinamento giuridico che gli assicuri, a titolo gratuito o oneroso, la disponibilità del mezzo“».

 
6-ter.0.3
Veraldi
        Dopo l’articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 6-quater.
        1. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
        “15-bis. Il comune e il concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta possono inoltre agire ai sensi del terzo comma dell’articolo 2756 del Codice civile mediante l’applicazione al veicolo dell’attrezzo a chiave previsto dall’articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento dell’obbligo tariffario“.
        2. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
“Art. 12-bis.
(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale)
        1. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di “ausiliario del traffico“.
        2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
            a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
            b) regolamentazione e gestione dei parcheggi, nonché collaborazione con i gestori per l’esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
            
c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;
            
d) controllo degli accessi nelle zone pedonali o zone a traffico limitato.
        3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
            
a) ai dipendenti comunali;
            b) ai dipendenti delle aziende o società di gestione dei parcheggi;
            
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
            
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, dalle aziende o società di gestione dei parcheggi, anche nelle forme di contratto interinale di cui alla legge 24 giugno 1998, n. 196, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.
        4. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitato alle sole strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
        5. Alla procedura sanzionatoria provvede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L’attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12“.
        3. Dopo l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto il seguente:
“Art. 23-bis. (art. 12-bis. c.s.)
        1. Il personale di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis del codice per essere ammesso al corso di qualificazione deve possedere i seguenti requisiti:
            a) maggiore età e titolo di studio della scuola dell’obbligo;
            b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanne penali per delitti non colposi ed essere stati riabilitati;
            
c) aver conseguito la patente di guida almeno di categoria A) o B);
            
d) avere in atto rapporto di lavoro ovvero trovarsi nella condizione di assunzione condizionata al conseguimento della qualifica di ausiliario del traffico;
        2. Il numero dei soggetti a cui riconoscere la qualifica di ausiliario del traffico è determinato dalle singole amministrazioni comunali o dai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea ovvero dai concessionari, previa intesa con il comune interessato, per quelli di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 12-bis del codice.
        3. Il programma del corso di formazione deve mirare all’insegnamento delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo a quelle relative ai provvedimenti di disciplina della circolazione emanati dal comune, alla regolamentazione della fermata e della sosta dei veicoli, ai compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni, alla procedura sanzionatoria amministrativa prevista dal codice, nonché all’applicazione delle sanzioni accessorie relative.
        4. Per il personale di cui alla lettera
c) del comma 3 dell’articolo 12-bis del codice, il programma previsto al comma 3 è integrato da nozioni sulla circolazione dei veicoli adibiti a servizio pubblico di linea e sull’uso delle corsie ad essi riservate.
        5. I comuni, con il coordinamento dell’ANCI, curano, a carattere comprensoriale, lo svolgimento dei corsi di preparazione e di aggiornamento degli ausiliari del traffico.
        6. I soggetti interessati per conseguire la qualifica di ausiliari del traffico devono partecipare al corso previsto dai commi 3 e 4 e superare una prova di idoneità da sostenere davanti ad apposita commissione. La commissione è composta da tre componenti esperti nominati dal comune interessato. La qualifica, per i soggetti di cui all’articolo 12 comma 3 lettera
c), è valida per l’espletamento delle funzioni sull’intero territorio servito dal gestore del servizio pubblico di trasporto.
        7. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127“».

 
6-ter.0.4
Fabris
        Dopo l’articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 6-quater.
(Verifica dei requisiti di sicurezza dei quadricicli di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto 31 gennaio 2003. - Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 92/61(CEE)
        1. Ai fini della verifica dei requisiti di sicurezza dei quadricicli di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto 31 gennaio 2003. – Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 92/61/CEE), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a emanare un decreto legislativo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Iegge, contenente norme relative all’accertamento dei requisiti di sicurezza di tali veicoli.
        2. il Decreto legislativo dovrà uniformarsi ai seguenti principi:
            a)  dovrà prevedere l’esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli ivi comprese le prove di sicurezza dell’impianto elettrico;
            b)  dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza».
 
6-ter.0.5
Brutti Paolo, Montalbano, Falomi, Viserta Costantini
        Dopo l’articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 6-quater.
        1. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma (ovvero dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente):
        “16-(8-bis). Il comune e il concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta posson inoltre agire ai sensi del terzo comma dell’articolo 2756 del Codice Civile mediatne l’applicazione al veicolo dell’attrezzo a chiave previsto dall’articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento dell’obbligo tariffario“.
        2. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
        “Art. 12-
bis. - (Servizio e soggetti ausiliari di polizia stradale). – 1. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di “ausiliario del traffico“.
        2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
            a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
            b) regolamentazione e gestione dei parcheggi, nonchè collaborazione con i gestori per l’esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
            
c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;
            
d) controllo degli accessi nelle zone pedonali o zone a traffico limitato.
        3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

            a) ai dipendenti comunali;
            b) ai dipendenti delle aziende o società di gestione dei parcheggi;
            
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
            
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, dalle aziende o società di gestione dei parcheggi, anche nelle forme di contratto interinale di cui alla legge 24 giugno 1998, n. 196, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.
        4. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitato alle sole strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
        5. Alla procedura sanzionatoria provvede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L’attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12.
        3. Dopo l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto il seguente:
        “Art. 23-bis. - (Art. 12-bis. c.s.). – 1. Il personale di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis. del codice per essere ammesso al corso di qualificazione deve possedere i seguenti requisiti:
            a) maggiore età e titolo di studio della scuola dell’obbligo;
            b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanne penali per delitti non colposi ed essere stati riabilitati;
            
c) aver conseguito la patente di guida almeno di categoria A) o B);
            
d) avere in atto rapporto di lavoro ovvero trovarsi nella condizione di assunzione condizionata al conseguimento della qualifica di ausiliario del traffico.
        
2. Il numero dei soggetti a cui riconoscere la qualifica di ausiliario del traffico è determinato dalle singole amministrazioni comunali o dai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea ovvero dai concessionari, previa intesa con il comune interessato, per quelli di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 12-bis del codice.
        
3. Il programma del corso di formazione deve mirare all’insegnamento delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo a quelle relative ai provvedimenti di disciplina della circolazione emanati dal comune, alla regolamentazione della fermata e della sosta dei veicoli, ai compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni, alla procedura sanzionaria amministrativa prevista dal codice, nonchè all’applicazione delle sanzioni accessorie relative.
        
4. Per il personale di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 12-bis del codice, il programma previsto al comma 3 è integrato da nozioni sulla circolazione dei veicoli adibiti a servizio pubblico di linea e sull’uso delle corsie ad essi riservate.
        
5. I comuni, con il coordinamento dell’ANCI, curano, a carattere comprensoriale, lo svolgimento dei corsi di preparazione e di aggiornamento degli ausiliari del traffico.
        
6. I soggetti interessati per conseguire la qualifica di ausiliari del traffico devono partecipare al corso previsto dai commi 3 e 4 e superare una prova di idoneità da sostenere davanti ad apposita commissione. La Commissione è composta da tre componenti esperti nominati dal comune interessato. La qualifica, per i soggetti di cui all’articolo 12 comma 3 lettera c), è valida per l’espletamento delle funzioni sull’intero territorio servito dal gestori del servizio pubblico di trasporto.
        
7. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127“».
 
6-ter.0.6
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo l’articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
«Art. 6-sexies.
(Misure per incrementare l’attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada)
        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre 2003, predispone un piano straordinario di attuazione del codice della strada, finalizzato all’incremento della sicurezza stradale, attraverso un aumento del controllo sui veicoli circolanti, e a una maggiore informazione dei cittadini rispetto alle nuove caratteristiche del codice della strada.
        2. Per l’attività della Polizia stradale, dell’Arma dei Carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada, per l’incremento del numero delle pattuglie su strada, anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale di almeno il 30 per cento, per l’acquisto di dispositivi tecnici per l’accertamento di determinate infrazioni, per la formazione e l’aggiornamento professionale degli addetti, è autorizzata per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 100 milioni di euro.
        3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo valutato in 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triermale 2003-2005 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 
Art. 7.
7.1
Fabris
        ll comma 1 è soppresso.
 
7.2
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2004», con le seguenti: «1º gennaio 2004».
 
7.3
Fabris
        Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) alla lettera c), le parole: “e delle autoscuole di cui all’articolo 123“ sono sostituite dalle seguenti: “, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.“;
            c) alla lettera f), il periodo da: “Ai fini della copertura“ fino a: “misura prevista dall’articolo 208, comma 2, lettera c)“ è sostituito con il seguente: “Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche si provvede mediante:
            a) assegnazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall’articolo 208, comma 2, lettera c);
            b) dotazione da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».
 
7.4
Mugnai
        Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:
            «0a) All’articolo 126-bis richiamato, al comma 1, sostituire le parole: “20 punti“ con le seguenti: “60 punti“».
 
7.5
Mugnai
        Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:
            «0a) All’articolo 126-bis richiamato, al comma 1, sostituire le parole: “20 punti“ con le seguenti: “40 punti“».
 
7.6
Mugnai
        Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:
            «0a) All’articolo 126-bis richiamato, al comma 1, sostituire le parole: “20 punti“ con le seguenti: “30 punti“».
 
7.7
Veraldi
        Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:
            «0a) Al primo periodo del comma 1, dopo le parole: “venti punti“ viene aggiunta la seguente frase: “, aumentati di ulteriori 10 punti per i conducenti a scopo professionale, titolari di certificato di abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E.“».
 
7.8
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini
        Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:
            «0a) Al primo periodo del comma 1, dopo le parole: “venti punti“ viene aggiunta la seguente frase: “, aumentati di ulteriori 10 punti per i conducenti a scopo professionale, titolari di certificato di abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E.“».
 
7.9
Cicolani
        Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:
            «0a) Al primo periodo del comma 1, dopo le parole: “venti punti“ viene aggiunta la seguente frase: “, aumentati di ulteriori 10 punti per i conducenti a scopo professionale, titolari di certificato di abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E.“».
 
7.10
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 3, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:
            «a-bis) Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        “1-
bis. Nel caso vengano accertate contemporaneamente, alla stessa persona, più infrazioni al codice della strada, possono essere detratti al massimo quattordici punti».
 
7.11
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 3, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:
            «a-bis) Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        “1-
bis. Nel caso vengano accertate contemporaneamente, alla stessa persona, più infrazioni al codice della strada, possono essere detratti al massimo quindici punti».
 
7.12
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 3, sopprimere la lettera b).
 
7.13
Fabris
        Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
            «c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        “3-
bis. 1. Ai fini dell’individuazione del punteggio relativo ad ogni violazione compiuta dai titolari di certificato di abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a emanare un decreto legislativo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente lege, contenente norme relative all’individuazione del punteggio relativo ad ogni violazione compiuta da tali soggetti.
        2. Il decreto legislativo dovrà uniformarsi ai seguenti princìpi:
            a) il principio della pesonalizzazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
            b) il principio in base al quale, nella individuazione del punteggio per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E, si ha riguardo alla circostanza secondo cui la violazione al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sia avvenuta durante in uno orario coincidente con quello dell’espletamento della prestazione lavorativa“».
 
7.14
Veraldi
        Il comma 3, lettera c), è sostituito dal seguente:
        «Al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 12 punti“».
 
7.15
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini
        Il comma 3, lettera c), è sostituito dal seguente:
        «Al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 12 punti“».
 
7.16
Cicolani
        Il comma 3, lettera c), è sostituito dal seguente:
        «Al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 12 punti“».
 
7.17
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        «c-ter. Al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La mancanza delle suddette violazioni per il periodo due anni determina l’attribuzione di cinque punti“».
 
7.18
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanzan
        Al comma 3, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
            «c-ter) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 agosto 2003, definisce con proprio decreto i tempi e le modalità per la frequenza dei corsi di aggiornamento, finalizzati al recupero dei punti».
 
7.19
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 5, sostituire le parole: «luglio 2004», con le seguenti: «settembre 2003».
 
7.20
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini
        Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Al comma 4, dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la frase: “organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici e privati“ è sostituita dalla seguente: “organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti privati e pubblici, ivi compresi gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,“.
        6-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell’autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
 
7.21
Veraldi
        Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Al comma 4, dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la frase: “organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici e privati“ è sostituita dalla seguente: “organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti privati e pubblici, ivi compresi gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,“.
        6-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell’autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
 
7.22
Cicolani
        Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Al comma 4, dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la frase: “organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici e privati“ è sostituita dalla seguente: “organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti privati e pubblici, ivi compresi gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,“.
        6-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell’autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
 
7.23
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Al comma 4, dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “organizzati dalle autoscuole“ sono aggiunte le seguenti: “, dagli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,“.
        6-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell’autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
 
7.24
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 7, sostituire le parole: «1º luglio 2004» con le seguenti: «1º giugno 2004».
 
7.25
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Sopprimere l’articolo 1, comma 3 della legge 1º agosto 2002, n. 168 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale“».
        
Conseguentemente, sopprimere il punto 1, lettera a) comma 6 dell’articolo 3.
 
7.26
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 8, sostituire le parole: «1º luglio 2004» con le seguenti: «1º giugno 2004».
 
7.27
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 8, sostituire le parole: «1º luglio 2004» con le seguenti: «31 marzo 2004».
 
7.28
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 8, sostituire le parole: «1º luglio 2004» con le seguenti: «1º gennaio 2004».
 
7.29
Fabris
        Al comma 10, alla tabella riferita all’articolo 126-bis, per ogni singola violazione compiuta, aumentare di un punto tutti i punti riportati in tabella.
 
7.30
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 141... comma 8... 5 punti» con il seguente: «Art. 141... comma 8... 7 punti».
 
7.31
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 141... comma 9, terzo periodo... 10» con il seguente: «Art. 141... comma 9, terzo periodo... 15».
 
7.32
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 141, premettere la seguente:
Art. 7Comma 14 (ZTL, aree pedonali, corsie riservate)2
 
7.33
Scarabosio, Guasti
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, all’articolo 142 ivi richiamato sopprimere le parole: «comma 8».
 
7.34
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 142... comma 8... 2 punti» con il seguente: «Art. 142... comma 8... 3 punti».
 
7.35
Mugnai
        Al comma 10, alla tabella dei punteggi previsti dall’art. 126-bis:
            «a) alla norma violata di cui all’articolo 142, comma 9, sostituire: “punti 10“ con: “punti 15“».
 
7.36
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 142... comma 9... 10 punti» con il seguente: «Art. 142... comma 9... 12 punti».
 
7.37
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 143... comma 11... 4 punti» con il seguente: «Art. 143... comma 11... 6 punti».
 
7.38
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 143... comma 12... 5 punti» con il seguente: «Art. 143... comma 12... 10 punti».
 
7.39
Mugnai
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis:
            «b) alla norma violata di cui all’articolo 143, comma 13, con rif. al comma 5, sostituire: “punti 4“ con le seguenti: “punti 2“».
 
7.40
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 143... comma 13, con riferimento al comma 5... 4 punti» con il seguente: «Art. 143... comma 13, con riferimento al comma 5... 10 punti».
 
7.41
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire la voce Art. 145, con la seguente:
Art. 145Comma 10, con rif, ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 92
Comma 10, rif. al comma 54
Comma 115

 
7.42
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 145... comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9... 5 punti» con il seguente: «Art. 145... comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9... 7 punti».
 
7.43
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire le parole: «comma 5... 5 punti» con le seguenti: «Art. 45... comma 5... 7 punti».
 
7.44
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire la voce Art. 146 con la seguente:
Art. 146Comma 2, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta1
e di fermata
Commi 34

 
7.45
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 146, sostituire le parole: «comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata, 2 punti» con le seguenti: «comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata, 1 punto».
 
7.46
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 146, sostituire le parole: «comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata... 2 punti» con le seguenti: «comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata... 5 punti».
 
7.47
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 146, sostituire le parole: «comma 3... 6 punti» con le seguenti: «comma 3... 10 punti».
 
7.48
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 147, sostituire le parole: «comma 5... 6 punti» con le seguenti: «comma 5... 10 punti».
 
7.49
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis sostituire la voce articolo 148 con la seguente: «comma 15 con riferimento al comma 8, 4 punti».
 
7.50
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 148, sostituire le parole: «comma 5, con riferimento al comma 2... 3 punti» con le seguenti: «comma 5, con riferimento al comma 2... 7 punti».
 
7.51
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 148, sostituire le parole: «comma 5, con riferimento al comma 3... 5 punti» con le seguenti: «comma 15, con riferimento al comma 3... 7 punti».
 
7.52
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 148, sostituire le parole: «comma 15, con riferimento al comma 8... 2 punti» con le seguenti: «comma 15, con riferimento al comma 8... 7 punti».
 
7.53
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 148, sostituire le parole: «comma 16, terzo periodo... 10 punti» con le seguenti: «comma 16, terzo periodo... 15 punti».
 
7.54
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 149, sostituire le parole: «comma 4... 3 punti» con le seguenti: «comma 4... 7 punti».
 
7.55
Mugnai
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 149, alle parole: «comma 4, mancato rispetto della distanza di sicurezza» aggiungere le seguenti: «in caso di incidente».
 
7.56
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 149, sostituire le parole: «comma 5, secondo periodo... 5 punti» con le seguenti: «comma 5, secondo periodo... 10 punti».
 
7.57
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 150, sostituire le parole: «comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6, 8 punti» con le seguenti: «comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6, 5 punti».
 
7.58
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 149, sostituire le parole: «comma 6... 8 punti» con le seguenti: «comma 6... 15 punti».
 
7.59
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 149, sostituire le parole: «comma 6... 8 punti» con le seguenti: «comma 6... 5 punti».
 
7.60
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 150, sostituire le parole: «comma 5 con riferimento all’articolo 149, comma 6... 8 punti» con le seguenti: «comma 5 con riferimento all’articolo 149, comma 6... 15 punti».
 
7.61
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 150... comma 5 con riferimento all’articolo 149, comma 5... 5 punti» con le seguenti: «Art. 150... comma 5 con riferimento all’articolo 149, comma 5... 10 punti».
 
7.62
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 152... comma 3... 1 punto» con le seguenti: «Art. 152... comma 3... 5 punti».
 
7.63
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 152... comma 10... 3 punti» con le seguenti: «Art. 152... comma 10... 5 punti».
 
7.64
Mugnai
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, all’articolo 153, sopprimere il comma 11 e il relativo punteggio.
 
7.65
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 154... comma 7... 8 punti» con le seguenti: «Art. 154... comma 7... 15 punti».
 
7.66
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 154... comma 7... 8 punti» con le seguenti: «Art. 154... comma 7... 5 punti».
 
7.67
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 154... comma 8... 2 punti» con le seguenti: «Art. 154... comma 8... 10 punti».
 
7.68
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, aggiungere le parole: «Art. 158... comma 2, lettera c)... 3».
 
7.69
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 158... comma 2, lettere d), g) e h)... 2 punti» con le seguenti: «“Art. 158... comma 8... 10 punti“ “Art. 158... comma 2, lettera g)... 5“ “Art. 158... comma 2, lettera h)... 3 punti“».
 
7.70
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, al capoverso, articolo 158, prima delle parole:: «comma 2» premettere le seguenti: «comma 2, lettera c)... punti 2».
 
7.71
Ulivi
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 158, prima delle parole: «comma 2» inserire le seguenti: «comma 1, lettera h)»,
        Conseguentemente, sotto la voce: «Punti», aggiungere il seguente punteggio: «2».
 
7.72
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 158, aggiungere le parole: «comma 1, lettera g)... 2 punti».
 
7.73
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 161, sostituire le parole: «comm1 e 3... 2 punti» con le seguenti: «commi 1 e 3... 5 punti».
 
7.74
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, alla voce articolo 161, sostituire le parole: «comma 2... 4 punti» con le seguenti: «comma 2... 8 punti».
 
7.75
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 162... comma 5, 2 punti» con il seguente: «Art. 161... commi 5... 5 punti».
 
7.76
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 164... comma 8, 3 punti» con il seguente: «Art. 164... comma 8... 5 punti».
 
7.77
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 165... comma 3, 2 punti» con il seguente: «Art. 165... comma 3... 5 punti».
 
7.78
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, i punti relativi all’articolo Art. 167, commi 2, 5 e 6 con riferimento alle eccedenze superiori alle tonnellate sono tutti raddoppiati.
 
7.79
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, i punti relativi all’articolo Art. 167, commi 3, 5 e 6 con riferimento alle eccedenze superiori alle percentuali sono tutti raddoppiati.
 
7.80
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 168... comma 7, 4 punti» con il seguente: «Art. 168... comma 7... 7 punti».
 
7.81
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 168... comma 8, 10 punti» con il seguente: «Art. 168... comma 8... 15 punti».
 
7.82
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 168... comma 9, 10 punti» con il seguente: «Art. 168... comma 9... 15 punti».
 
7.83
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 168... comma 9-bis, 2 punti» con il seguente: «Art. 168... comma 9-bis... 5 punti».
 
7.84
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 169... comma 8, 4 punti» con il seguente: «Art. 169... comma 8... 8 punti».
 
7.85
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 169... comma 9, 2 punti» con il seguente: «Art. 169... comma 9... 5 punti».
 
7.86
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 169... comma 10, 1 punti» con il seguente: «Art. 169... comma 10... 3 punti».
 
7.87
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 170... comma 6, 1 punti» con il seguente: «Art. 169... comma 6... 3 punti».
 
7.88
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 171... comma 2, 5 punti» con il seguente: «Art. 169... comma 2... 10 punti».
 
7.89
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 172 con la seguente: «Art. 172... comma 8... 3 punti».
 
7.90
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 172... commi 8 e 9, 5 punti» con il seguente: «Art. 172... commi 8 e 9... 10 punti».
 
7.91
Mugnai
        Al comma 10, alla tabella dei punteggi allegata all’Articolo 126-bis e) all’articolo 173, comma 3 (mancato uso delle lenti se prescritte sulla patente, uso del telefonino senza viva voce durante la guida) assegnare punti 1 per il mancato uso delle lenti e punti 2 per l’uso del telefonino senza viva voce durante la guida.
 
7.92
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 173... comma 3, 5 punti» con il seguente: «Art. 173... comma 3... 10 punti».
 
7.93
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 174... comma 4... 2 punti,» con il seguente: «Art. 174... comma 4... 5 punti».
 
7.94
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 174... comma 5... 2 punti,» con il seguente: «Art. 174... comma 5... 5 punti».
 
7.95
Kappler, Consolo
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis», la voce: «articolo 174» è sostituita dalla seguente: «articolo 174 comma 5-bis... 2 punti, comma 7... 1 punto».
 
7.96
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 174... comma 7... 1 punti,» con il seguente: «Art. 174... comma 7... 3 punti».
 
7.97
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 174... comma 13... 4 punti,» con il seguente: «Art. 175... comma 13... 10 punti».
 
7.98
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 175... comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)... 2 punti» con il seguente: «Art. 175... comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)... 5 punti».
 
7.99
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 175... comma 16... 2 punti» con il seguente: «Art. 175... comma 16... 5 punti».
 
7.100
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 176... comma 19... 10 punti» con il seguente: «Art. 176... comma 19... 15 punti».
 
7.101
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 176... comma 20, con riferimento al comma 1 lettera b)... 10 punti» con il seguente: «Art. 176... comma 20, con riferimento al comma 1 lettera b)... 15 punti».
 
7.102
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 176... comma 20, con riferimento al comma 1 lettera c) e d)... 10 punti» con il seguente: «Art. 176... comma 20, con riferimento al comma 1 lettera c) e d)... 15 punti».
 
7.103
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 176... comma 21... 2 punti» con il seguente: «Art. 176... comma 21... 5 punti».
 
7.104
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 177... comma 5... 2 punti» con il seguente: «Art. 177... comma 5... 5 punti».
 
7.105
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, la voce: «articolo 178» è sostituita dalla seguente: «articolo 178... comma 3-bis... 2 punti, comma 4... 1 punto».
 
7.106
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 178... comma 3... 2 punti» con il seguente: «Art. 178... comma 3... 5 punti».
 
7.107
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 178... comma 4... 1 punto» con il seguente: «Art. 178... comma 4... 5 punti».
 
7.108
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 179... comma 2... 2-bis... 10 punti» con il seguente: «Art. 179... comma 2 e 2-bis... 15 punti».
 
7.109
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire la voce Art. 186 con la seguente:
        «Art. 186 comma 6 (con tasso alcolemico da 0,5 a 1,5 grammi per litro) punti 5; comma 6 (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) punti 10».
 
7.110
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire la voce Art. 186 con la seguente:
        «Art. 186 comma 6 (con tasso alcolemico da 0,5 a 1,1 grammi per litro) punti 5; comma 6 (con tasso alcolemico superiore a 1,1 grammi per litro) punti 10».
 
7.111
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 186... comma 2 e 7... 10 punti» con il seguente: «Art. 186... comma 2 e 7... 10 punti».
 
7.112
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 187... comma 7 e 8... 10 punti» con il seguente: «Art. 187... comma 7 e 8... 15 punti».
 
7.113
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 189... comma 5, primo periodo 4... punti» con il seguente: «Art. 189... comma 5, primo periodo... 10 punti».
 
7.114
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 189... comma 5, secondo periodo ....10 punti» con il seguente: «Art. 189... commi 5, primo secondo ... 15 punti».
 
7.115
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 189... comma 6, ....10 punti» con il seguente: «Art. 189... comma 6, ...15 punti».
 
7.116
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 189... comma 9, ....2 punti» con il seguente: «Art. 189... comma 9, ...5 punti».
 
7.117
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 191... comma 1, ....5 punti» con il seguente: «Art. 191... comma 1, ...10 punti».
 
7.118
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 191... comma 2, ....2 punti» con il seguente: «Art. 191... comma 2, ...5 punti».
 
7.119
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 191... comma 3, ....5 punti» con il seguente: «Art. 191... comma 3, ...10 punti».
 
7.120
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire: «Art. 191... comma 4, ....3 punti» con il seguente: «Art. 191... comma 4, ...6 punti».
 
7.121
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sopprimere l’intero ultimo periodo dalle parole: «Per le patenti» sino a: «tre anni dal rilascio».
 
7.122
Fabris
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire il periodo da: «Per le patenti rilasciate» a: «tre anni dal rilascio», con il seguente: «Nei confronti delle persone che commettono violazioni di norme che comportino una decurtazione, anche in conseguenza di più violazioni contemporanee, di 10 o più punti, viene disposto l’affidamento ai servizi sociali per un periodo non inferiore al mese».
 
7.123
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 10, alla tabella allegata all’articolo 126-bis, sostituire, in fine, le parole: «entro i primi tre anni» con le seguenti: «entro i primi 5 anni».
 
7.124
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 sopprimere le parole da: «sulle autostrade» fino a: «ultimo quinquennio».
 
7.125
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All’articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sostituire la parola: «130» con la seguente: «110».
 
7.126
Pasinato
        Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al comma 3 dell’articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 aggiungere le seguenti parole: «Sono altresì esentati dall’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall’origine con punti di attacco specifici».
 
7.127
Fabris
        Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. L’articolo 213, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dal seguente:
        “7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al PRA per l’annotazione nei propri registri. Gli importi dovuti ai sensi della normativa vigente per l’annotazione al PRA dei provvedimenti di sequestro e di confisca sono rimborsati all’Automobile Club d’Italia dall’Amministrazione richiedente, salvo successiva rivalsa sul trasgressore“».

 
7.128
Fabris
        Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All’articolo 230, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
        “3. Nell’ambito del programma per il miglioramento della sicurezza stradale, la formazione dei conducenti dei veicoli prevista dagli “Indirizzi generali e linee guida di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale“ è attuata, con riferimento allo sviluppo del grado di controllo del veicolo e delle abilità di guida anche in situazioni particolari, attraverso corsi di guida sicura. I corsi sono organizzati da strutture certificate dall’Automobile Club d’Italia (ACI), nonché dall’ente stesso, in quanto ente pubblico non economico ed in considerazione delle funzioni svolte in materia di educazioni stradale ai sensi del comma 1“».

 
7.129
Fabris
        Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. All’articolo 227 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, inserire il seguente comma 4:
        “4. Gli enti proprietari e gli organi di cui all’articolo 12, per le rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere, secondo le indicazioni tecniche ricevute dall’ISTAT, i dati relativi agli incidenti stradali entro i 3 mesi successivi al loro verificarsi. Gli enti inadempienti sono esclusi dalla ripartizione dei fondi destinati al miglioramento della sicurezza stradale“».

 
7.130
Fabris
        Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le società concessionarie delle autostrade devono promuovere entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una campagna di informazione sulle nuove disposizioni in materia di utenti della strada, all’uopo utilizzando i tabelloni elettronici installati lungo l’intera rete autostradale e i caselli di accesso alla stessa».
 
7.131
Fabris
        Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme che prevedano che l’applicazione della pena alternativa e/o accessoria, alla sanzione amministrativa per le violazioni al codice della strada, dell’affidamento ai servizi sociali o di pubblica utilità».
 
7.132
Fabris
        Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme che prevedano che l’iscrizione agli esami di guida per il conseguimento della patente di qualsiasi categoria sia conseguente alla frequenza di un corso di guida sicura.
        10-ter. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, norme che prevedano:
            a) la costituzione di un Fondo Nazionale per la Sicurezza Stradale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
            b) la destinazione di una quota parte delle entrate delle contravvenzioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al Fondo Nazionale per la Sicurezza Stradale ovvero al finanziamento dei corsi di guida sicura».
 
7.133
Pasinato
        Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All’articolo 172, comma 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: “I passeggeri di età inferiore a dodici anni, che abbiano una statura inferiore a 1,50 metri ed un peso non superiore a 36 chilogrammi devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso, omologato in base alla normativa ECE R44/03; oltre 36 chilogrammi di peso dovranno essere utilizzate le cinture di sicurezza in dotazione al veicolo“».
 
7.134
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
        «10-ter. Le decurtazioni del punteggio di cui all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano per le infrazioni commesse a decorrere dal 1º agosto 2003».
 
7.135
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
        Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
        «10-ter. Le decurtazioni del punteggio di cui all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano a decorrere dal 3 luglio 2003».