AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004
211ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,15.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Ha la parola il senatore SERVELLO (AN) per chiedere che la Commissione possa quanto prima riprendere l’esame del disegno di legge n. 2091 relativo all’Accordo di sede tra l’Istituto Italo Latino Americano e il Governo italiano. Si tratta, infatti, di un Accordo stipulato da lungo tempo e il cui processo di ratifica si era arrestato dopo che la Commissione decise di attendere i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva. Essendo questi, nel frattempo pervenuti, ritiene che nulla osti, oramai al prosieguo dell’esame.

Il sottosegretario BONIVER dichiara di covenire.

Il presidente PROVERA prende atto delle richieste espresse e dichiara la propria disponibilità a proseguire, compatibilmente con le esigenze poste dall’organizzazione dei lavori della Commissione, il seguito dell’esame del disegno di legge n. 2091.

Il senatore PELLICINI (AN) auspica che, stanti i recenti interventi normativi da parte del Parlamento italiano riguardo al trattamento delle minoranze slovene e croate in Italia, la Commissione possa ottenere informazioni circa lo stato d’avanzamento delle reciproche iniziative che i due Governi, croato e sloveno, stanno conducendo in favore della tutela delle minoranze italiane in quei paesi.

Interviene brevemente il senatore SCALFARO (Misto) richiamando alla memoria i contatti da lui stesso avuti in qualità di Presidente della Repubblica con i Capi di Stato dei due paesi per risolvere la spinosa questione. Sottolinea, quindi, l’importanza che in sede politica si possa porre mano finalmente ad una disciplina organica che regoli la condizione delle minoranze slovene e croate in Italia. Si unisce quindi all’auspicio che la Commissione possa essere edotta in futuro sullo stato d’avanzamento delle reciproche iniziative da parte delle autorità croate e slovene.


IN SEDE REFERENTE

(3170) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore presidente PROVERA (LP) che sottolinea come le relazioni bilaterali tra l’Italia e la Romania, fondate su risalenti e solidi vincoli culturali ed economici, si siano rafforzate nella storia più recente, grazie a contatti politici bilaterali sempre più intensi e ad un dialogo, basato sulla consonanza di interessi, che si è esplicato in una comune partecipazione ad iniziative di cooperazione collaborazione fra Ministeri, come diretta conseguenza degli Accordi bilaterali tra i due Paesi. Segnala tra l'altro che questa Commissione ha effettuato una visita a Bucarest nell'inverno scorso nel corso della quale, grazie incontri effettuati, si è preso atto delle forti motivazioni da parte rumena a completare il proprio processo di integrazione verso l'Unione europea. Del resto il crescente rilievo delle tematiche culturali e scientifiche ha quindi portato alla firma di nuovi Protocolli esecutivi, quello culturale nel 2002 e quello scientifico nel 2000.
Settori qualificanti e innovativi introdotti nel Protocollo del 2000 sono quelli della telemedicina, delle tecnologie dell’informazione e della salvaguardia del patrimonio culturale. Particolare spazio è stato dato ai processi di innovazione tecnologica in ambito di piccole e medie imprese e a quelli di tutela ambientale, con una iniziativa di cooperazione originata dall’emergenza ambientale del Danubio. Si è sviluppata inoltre un’intensa collaborazione tra enti ed istituzioni dei due Paesi, grazie ad una molteplicità di accordi soprattutto tra Università. Tra essi si segnalano quelli, finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra l’Università di Bucarest e di Bari per un master in studi geografici, tra l’Università di Bucarest e di Lecce per un corso di laurea a distanza in educazione socioambientale e tra l’Università di Bucarest e di Teramo per un master in cooperazione nella lotta al crimine. L’esigenza di ottimizzare le risorse per il conseguimento di risultati competitivi in un sempre più concorrenziale sistema internazionale hanno quindi suggerito di pervenire ad un nuovo Accordo culturale e scientifico, in sostituzione di quello firmato a Bucarest il 16 giugno 1964, che sia dotato di maggiore elasticità e flessibilità, per far fronte con prontezza alle rapide evoluzioni che caratterizzano il mondo scientifico e tecnologico. Il testo è composto da un breve preambolo e da 13 articoli che procedo ad illustrare sinteticamente. Il preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione culturale e scientifica, anche mediante intese tra regioni ed enti territoriali interni ai rispettivi Paesi, al fine di sviluppare ulteriormente i legami tra Romania ed Italia. L’articolo 1 enuncia le finalità dell’Accordo, cioè la realizzazione di programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e scientifica. Viene incoraggiata la presenza delle Parti ai programmi realizzati nel quadro del processo di integrazione europea. Mentre l’articolo 2 descrive i singoli settori di collaborazione, il successivo articolo 3 individua i settori attraverso i quali può avvenire la cooperazione in campo educativo.
L’articolo 4 descrive le attività che possano favorire la collaborazione in campo artistico. L’articolo 5 manifesta l'intento di operare congiuntamente nel contrasto al traffico illecito d’opere d’arte e di scambiare informazioni di polizia che possano contrastarne il commercio illecito. L’articolo 6 riguarda la cooperazione da effettuarsi circa il patrimonio culturale: restauro, tutela e conoscenza. L’articolo 7 incoraggia l’attività degli Istituti di cultura. Particolare importanza riveste l’articolo 10 il quale stabilisce un impegno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra enti territoriali e regioni interni ai rispettivi Paesi. L’articolo 11 prevede la costituzione di una Commissione mista culturale, tecnica, educativa e scientifica che presieda alla gestione dell’Accordo, con compiti di promozione della cooperazione. L’articolo 12 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all’entrata in vigore (alla data della ricezione dell’ultima notifica). L’articolo 13 determina la validità e la denuncia dell’Accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso. L’articolo stabilisce altresì che l’Accordo può essere modificato per scambio di Note tramite via diplomatica.
E' noto che l'ulteriore allargamento dell'Unione europea dovrebbe perfezionarsi entro il 2007 con l'adesione di Bulgaria e Romania. Anche in vista di questo obiettivo, rispetto al quale più volte questa Commissione ha dato prova di incoraggiare le autorità rumene, auspica una celere ratifica dell'accordo.

Interviene il senatore SERVELLO (AN) chiedendo chiarimenti su forme di scambio culturale tra i due paesi e domandandosi se gli annunciati "tagli" che caratterizzeranno i documenti di bilancio possano determinare effetti sull'attuazione dell'Accordo.

Il relatore presidente PROVERA (LP) precisa che l’attuale quadro degli scambi culturali tra i due paesi è regolato da un precedente Accordo risalente al 1964 del quale quello attualmente in esame va considerato un aggiornamento capace di garantire un contesto normativo più elastico e funzionale anche nella prospettiva del processo di avvicinamento della Romania all’Unione Europea.

Il sottosegretario Margherita BONIVER precisa che le disposizioni contenute nei documenti di bilancio non saranno comunque determinanti per l’attuazione e la copertura finanziaria dell’Accordo in esame per il quale sono garantite e preservate le risorse necessarie.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(3007) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 novembre 2004.

Il relatore presidente PROVERA (LP) dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole ma condizionato al recepimento di un emendamento volto a coprire gli anni cui si riferisce la copertura finanziaria.
Ricorda inoltre il parere formulato dalla Commissione giustizia che ha rilevato alcune incongruenze con principi fondamentali dell’ordinamento italiano di talune disposizioni dell’Accordo in titolo, la cui interpretazione dovrebbe essere resa coerente con gli stessi anche utilizzando gli strumenti previsti dagli articoli 19 e 21 dell’Accordo medesimo. A tal fine preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in occasione dell’esame in Assemblea.

Verificata la presenza del numero legale il relatore presidente PROVERA (LP) pone ai voti l’emendamento 3.1 volto a recepire le indicazioni espresse dalla stessa Commissione bilancio. Tale emendamento risulta, quindi approvato.


La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame come emendato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l’esame il relatore PIANETTA (FI) affermando che attualmente la contabilità degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri è disciplinata da una pluralità di fonti normative che si sono sovrapposte nel tempo, a partire dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità generale dello Stato) fino ai recenti decreti di semplificazione delle procedure.
Si avverte, pertanto, la necessità di ricomprendere in un unico corpo giuridico tale pluralità di norme, procedendo nel contempo ad una loro razionalizzazione. Si intende, inoltre, proseguire nell'attività di semplificazione dei procedimenti di gestione finanziaria delle sedi estere in modo da conferire ai loro titolari la flessibilità indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di politica internazionale.
Un primo obiettivo consiste, dunque, nel predisporre una maggiore garanzia di coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, nonché implementare l'adeguamento, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.
Ulteriore finalità, peraltro perseguibile nell'immediato, è quella di procedere a delegificare e rinviare alla normativa regolamentare le norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
Un passo in avanti da più parti auspicato, anche per migliorare le procedure di controllo, è poi la semplificazione della struttura di bilancio degli uffici all’estero, mediante l'accorpamento degli attuali capitoli di bilancio. Necessaria appare poi la garanzia di una marcata flessibilità della gestione contabile all’estero attraverso la semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi; ciò consiste anche nell’adeguamento delle procedure connesse con l'attività iure privatorum degli uffici all’estero, agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle ad essi compatibili.
Infine, va senz'altro citato l'obiettivo della razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di controllo di gestione e dei rendiconti degli uffici all’estero.
Tutte queste finalità trovano un’adeguata copertura nelle disposizioni di cui agli articoli 8 e 20 della legge di semplificazione per l'anno 2005. E’ bene dare quindi conto del contenuto dell'articolo 8, il quale consentirà di conseguire alcuni obiettivi concreti di non piccola importanza. In primo luogo, si consentirà l'istituzione di apposite delegazioni diplomatiche speciali con la semplice adozione di decreti, evitando, così, le tortuose procedure normative ed interpretative con le quali si è fatto fronte, di recente, alle esigenze di rappresentanza in Iraq, Somalia e Taiwan.
Si evidenzia, come elemento senz'altro favorevole ai fini sopra indicati, come la previsione di cui al comma 1 lettera c) dello stesso articolo 8 introduca una novella normativa assai utile, dal momento che si prevede la possibilità, per le sedi all'estero, di servirsi ed avvalersi dei consulenti necessari alle specifiche attività, senza dover ricorrere a forzature nelle procedure di assunzione, procedimenti, questi ultimi, sino ad ora troppo rigidi per le esigenze delle stesse rappresentanze all'estero.
Auspica, quindi, che la Commissione possa orientarsi per un parere favorevole sul disegno di legge in esame per quanto di competenza.


Il senatore SERVELLO (AN) prende la parola rilevando come la disciplina recata dagli articoli 3 ed 8 del disegno di legge appaiono senz’altro utili allo snellimento dell’attività del Ministero così come delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Coglie, tuttavia, l’occasione per richiamare all’attenzione dei Commissari e del Sottosegretario l’incresciosa situazione che permane a Mosca ove i rapporti tra la rappresentanza diplomatica italiana e l’istituto di cultura risultano del tutto interrotti precludendo, così, quella sinergia di azione che si renderebbe necessaria specialmente con riferimento ad una sede di importanza tanto rilevante.
Auspica, quindi, che il rappresentante del Governo possa farsi carico di porre rimedio a questa situazione di incompatibilità che ormai permane da troppo tempo.

Interviene il presidente PROVERA associandosi alle preoccupazioni espresse dal senatore Servello circa il buon andamento dei rapporti istituzionali tra l’istituto di cultura e la rappresentanza diplomatica a Mosca, dichiarando altresì di condividere l’opportunità di un intervento che ponga fine a tali disfunzionalità.

Replica quindi il relatore PIANETTA(FI), osservando come, al di là dei corretti e condivisibili rilievi espressi dai senatori intervenuti, la disciplina prevista dal disegno di legge su cui la Commissione è chiamata ad esprimere parere appare senz’altro in grado di far fronte alle esigenze di funzionamento e di efficace operatività che caratterizzano il ruolo delle rappresentanze diplomatiche facenti capo al Ministero degli affari esteri.

Verificata la presenza del numero legale la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La seduta termina alle ore 16.




EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3007

Art. 3


3.1
Il RELATORE PROVERA
Al comma 1 sostituire le parole: "a decorrere dal 2004" con le altre: "a decorrere dal 2005", le parole: "bilancio triennale 2004-2006" con le seguenti: "bilancio triennale 2005-2007" nonché le parole: “per l’anno 2004” con le altre: “per l’anno 2005”.