AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2006
275ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Drago.

La seduta inizia alle ore 15,05.


IN SEDE REFERENTE

(3545) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull' asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre 2005.

Il relatore PELLICINI (AN) illustra l'emendamento 3.1, allegato al presente resoconto, la cui adozione è necessaria per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Accertata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 3.1 e conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.


(3742) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla istituzione dell' Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale ( Eurofish ), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio 2006.

Il relatore PIANETTA (FI) illustra l'emendamento 3.1, allegato al presente resoconto, volto a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Accertata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 3.1 e conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.


La seduta termina alle ore 15,20.


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3545

Art. 3

3.1
IL RELATORE


Sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. All’onere derivante dalla presente legge, ad eccezione dell’attuazione dell’articolo 5 dell’Accordo di cui all’articolo 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni.
1-bis. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5 dell’Accordo di cui all’articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.”.




EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3742

Art. 3

3.1
IL RELATORE


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge, n. 468 del 1978.”.