MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2000
567ª Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA (4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001 (Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole) Riferisce alla Commissione la senatrice BUCCIARELLI che, ricordata la complessa evoluzione della normativa in materia di gestione del personale docente, dà conto analiticamente del contenuto del provvedimento, che riproduce alcuni significativi aspetti di un disegno di legge collegato alla finanziaria 2000, attualmente all’esame della Camera dei deputati. Si tratta di disposizioni necessarie ed urgenti per garantire la continuità didattica per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole. Il senatore MAGNALBÒ chiede chiarimenti sulla portata del comma 1 dell’articolo 2 ed in particolare sulle motivazioni della scelta della data del 1º settembre 2000 per la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento nei ruoli dei dirigenti scolastici. La relatrice BUCCIARELLI, richiamata la relazione illustrativa del provvedimento, osserva che questa disposizione mira a contemperare l’esigenza della continuità didattica con il rispetto dei diritti dei lavoratori interessati. Il sottosegretario BARBIERI, nel concordare con queste osservazioni, rileva che si tratta di una disposizione che permette ai supplenti che abbiano già cominciato a lavorare e risultino nel corso dell’anno scolastico vincitori di concorso, di essere tempestivamente inquadrati nei ruoli a tutti gli effetti giuridici ed economici. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice è posta quindi in votazione e risulta approvata. IN SEDE REFERENTE (3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l’elezione della Camera dei deputati (1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3476) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3628) LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3633) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3689) CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3772) PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3783) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3828) MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (4505) ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4553) DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4624) D’ONOFRIO. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (4655) CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati – e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti (Seguito dell’esame congiunto e rinvio) Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri, con la votazione dei subemendamenti riferiti all’emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge n. 3812. Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto di proseguire nella votazione dei subemendamenti che non incidono sulle questioni affidate all’apposito comitato ristretto, che si dovrà occupare dei problemi relativi alla compatibilità di risultato dei sistemi elettorali di Camera e Senato, alle modalità di delimitazione dei collegi elettorali, alla disciplina della comunicazione politica, alla disciplina del premio di maggioranza e alla possibilità o meno di un voto disgiunto. Il senatore SCHIFANI ribadisce che la sua parte politica si asterrà dalle votazioni non condividendo la scelta di procedere nella votazione dei subemendamenti prima dell’esaurimento dei lavori del comitato ristretto. I senatori MAGNALBÒ e STIFFONI, a nome dei rispettivi Gruppi, si associano alle valutazioni del senatore Schifani, e preannunciano che si asterranno dalle votazioni. Il presidente VILLONE, pur ritenendo legittima questa posizione, non la ritiene giustificata. La Commissione infatti proseguirà nelle votazioni per le parti non deferite al comitato ristretto ed in proposito chiede a tutti i componenti della Commissione di evidenziare le proposte emendative che ritengano afferenti le questioni deferite al comitato. Il sottosegretario FRANCESCHINI condivide questa valutazione e ribadisce l’utilità di procedere nelle votazioni che hanno ad oggetto questioni non marginali sulle quali vi è un ampio accordo, come l’attribuzione di un premio di maggioranza, l’indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, il riparto tra collegi uninominali e quota proporzionale, la fissazione al 5 per cento della soglia di sbarramento nonché la definizione della nozione di coalizione. Spera quindi che la preannunciata astensione dei componenti dell’opposizione, abbia un semplice carattere tecnico e non impedisca l’utile prosecuzione dei lavori. Su proposta del relatore VILLONE, sono quindi accantonati i subemendamenti 1.1000/46 e 1.1000/64, che attengono alla questione della possibilità o meno di un voto disgiunto. Il subemendamento n. 6 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente mentre, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge i subemendamenti n. 59 e n. 60. Il subemendamento n. 7 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Il relatore VILLONE ritiene che si possa procedere alla votazione del subemendamento n. 101, a sua firma, che regola alcuni aspetti tecnici del meccanismo elettorale. Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO la Commissione approva il subemendamento n. 101. Risulta conseguentemente assorbito il subemendamento n. 65. Il relatore VILLONE formula un parere contrario sul subemendamento n. 102/1 del senatore Pieroni che mira ad eliminare la soglia di sbarramento del 5 per cento. Quanto al subemendamento n. 102 ritiene che possa essere votato limitatamente all’alinea e alle lettere a) e b) del comma 1 e per la restante parte accantonato, trattandosi di questioni che incidono sulle materie deferite al comitato ristretto. Il sottosegretario FRANCESCHINI formula un parere contrario sul subemendamento n. 102/1, ricordando che la fissazione al cinque per cento della soglia di sbarramento è una questione sulla quale vi è un’intesa tra le forze di maggioranza e l’opposizione. Il senatore PIERONI ritira il subemendamento n. 102/1 riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea. Ritiene, infatti, che la questione della soglia di sbarramento perda, nella proposta da ultimo concordata dalla maggioranza, il suo sostanziale rilievo. Infatti, i voti ottenuti dalle forze politiche appartenenti a coalizioni che non superino la soglia, verrebbero, secondo questa proposta, attribuiti comunque alla coalizione e non dispersi come oggi avviene. Reputa comunque più opportuno, per porre rimedio alla frammentazione del panorama politico, limitare nel numero le forze che possono comporre ogni coalizione, piuttosto che fissare clausole di sbarramento. Il senatore PINGGERA osserva che l’accordo sulla clausola di sbarramento non deve comunque essere ritenuto preclusivo del subemendamento n. 39, relativo alla rappresentanza delle minoranze linguistiche. Condivide questa valutazione il senatore BESOSTRI, il quale ricorda che vincoli di carattere internazionale garantiscono la rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche. In proposito il senatore ANDREOLLI rileva che la questione delle minoranze deve essere valutata nel suo complesso, cercando una soluzione che contemperi, in particolare, le esigenze di tutte le minoranze presenti nella regione Trentino Alto-Adige. Il relatore VILLONE propone che anche la questione della rappresentanza delle minoranze linguistiche, per la sua complessità, venga affidata al comitato ristretto. La Commissione conviene. Il senatore SCHIFANI ritiene che, per la sua complessità, l’intero subemendamento n. 102 debba essere accantonato per non pregiudicare in alcun modo il lavoro del comitato ristretto. Il senatore MAGNALBÒ si associa a questa richiesta. Il relatore VILLONE ritiene invece opportuno definire da subito la soglia per accedere al riparto proporzionale; questione sulla quale si è registrato un ampio consenso tra tutte le forze politiche. Il senatore SCHIFANI ribadisce di non condividere il metodo seguito. Al comitato ristretto sono infatti affidate questioni essenziali, la cui soluzione è pregiudiziale per il corretto ed utile svolgimento dei lavori. Il senatore BESOSTRI ritiene invece utile convenire sul principio fissato nella lettera b) del subemendamento n. 102. Il senatore MARCHETTI osserva che la questione della clausola di sbarramento può essere più opportunamente discussa nella sede del comitato ristretto. Il senatore PIERONI ribadisce la sua intenzione di riproporre la questione nel corso dell’esame del provvedimento in Assemblea. Interviene quindi il sottosegretario FRANCESCHINI che, replicando al senatore Marchetti, osserva che la soglia prevista dalla lettera b) del subemendamento n. 102 riguarda solo l’accesso delle coalizioni nel loro complesso e delle liste non coalizzate alla quota proporzionale. Il senatore SCHIFANI, nel ribadire la propria contrarietà al metodo seguito, osserva che la lettera b) dell’emendamento n. 102 può essere intesa come un semplice riferimento all’accesso alla quota proporzionale. Il relatore VILLONE, condividendo le osservazioni del sottosegretario Franceschini, chiarisce che la lettera b) dell’emendamento n. 102 non pregiudica la questione della soglia che le singole forze politiche appartenenti alle coalizioni devono raggiungere per accedere al riparto proporzionale; questione quest’ultima oggetto della lettera h) del subemendamento n. 102. Il senatore MARCHETTI si dichiara soddisfatto di questi chiarimenti. La Commissione approva quindi, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il subemendamento n. 102 limitatamente all’alinea ed alle lettere a) e b) del comma 1. La restante parte del subemendamento viene invece accantonata. Il subemendamento n. 66 viene accantonato, mentre i subemendamenti nn. 8, 23 e 24 risultano decaduti per l’assenza del proponente, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno pronunciato un parere negativo. Il relatore VILLONE invita i presentatori a ritirare i subemendamenti nn. 40 e 41. Aderendo all’invito, il senatore PIERONI ritira i subemendamenti. Su proposta del relatore, la Commissione accantona quindi i subemendamenti dal n. 67 al n. 70, che attengono a questioni la cui definizione è stata affidata al comitato ristretto. Il RELATORE propone quindi di votare per parti separate l’emendamento 1.1000, limitatamente alle parti non accantonate che si è convenuto di trattare nella sede ristretta. Propone invece la soppressione dell’articolo 6 dell’emendamento che prevede una limitazione a suo avviso non opportuna. Il senatore BESOSTRI, pur condividendo quest’ultima valutazione del Presidente, reputa preferibile accantonare questa disposizione, trattandosi di una questione che potrebbe essere più opportunamente esaminata nella sede del comitato ristretto. Il senatore MARINI reputa invece un privilegio da rivedere e riconsiderare la possibilità, garantita dalla normativa vigente, di candidarsi in più circoscrizioni. Il senatore SCHIFANI, ribadita la propria pregiudiziale contrarietà a procedere a votazioni, dichiara tuttavia di concordare con la valutazione del Presidente circa la improprietà della previsione contenuta nel citato articolo 6. Il RELATORE propone quindi di accantonare anche l’articolo 6 dell’emendamento 1.1000. La Commissione quindi approva, con votazioni per parti separate, nell’emendamento 1.1000, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (escluso il capoverso 2 del comma 1), 14, 15, 16 e 17 (limitatamente all’alinea e alle lettere a) e b) del comma 1), come modificati dai subemendamenti già approvati. Il presidente VILLONE, quindi, ricorda che sono accantonati, e rimessi all’esame del comitato ristretto, le parti dell’emendamento 1.1000 corrispondenti agli articoli 6, 12 (limitatamente al capoverso 2 del comma 1), 17 (limitatamente alle lettere da c) a l) del comma 1 e ai commi 2 e 3), 18, 19 e 20 e i relativi subemendamenti, nonché i subemendamenti aggiuntivi nn. 61 – limitatamente alla seconda parte –, 46 e 64. Propone, inoltre, che il comitato ristretto concluda i suoi lavori e riferisca alla Commissione entro la giornata di giovedì 21 settembre. La Commissione conviene. Il presidente VILLONE invita infine ogni Gruppo e le componenti del Gruppo misto a designare il proprio rappresentante in seno al comitato ristretto, convocato per la prima riunione domani, alle ore 9.15. La seduta termina alle ore 10,25.