AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2000

567ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


        Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Franceschini e per la pubblica istruzione Barbieri.


        La seduta inizia alle ore 9,15.


IN SEDE CONSULTIVA
(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001
(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

        Riferisce alla Commissione la senatrice BUCCIARELLI che, ricordata la complessa evoluzione della normativa in materia di gestione del personale docente, dà conto analiticamente del contenuto del provvedimento, che riproduce alcuni significativi aspetti di un disegno di legge collegato alla finanziaria 2000, attualmente all’esame della Camera dei deputati. Si tratta di disposizioni necessarie ed urgenti per garantire la continuità didattica per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

        Il senatore MAGNALBÒ chiede chiarimenti sulla portata del comma 1 dell’articolo 2 ed in particolare sulle motivazioni della scelta della data del 1º settembre 2000 per la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento nei ruoli dei dirigenti scolastici.


        La relatrice BUCCIARELLI, richiamata la relazione illustrativa del provvedimento, osserva che questa disposizione mira a contemperare l’esigenza della continuità didattica con il rispetto dei diritti dei lavoratori interessati.


        Il sottosegretario BARBIERI, nel concordare con queste osservazioni, rileva che si tratta di una disposizione che permette ai supplenti che abbiano già cominciato a lavorare e risultino nel corso dell’anno scolastico vincitori di concorso, di essere tempestivamente inquadrati nei ruoli a tutti gli effetti giuridici ed economici.
        Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice è posta quindi in votazione e risulta approvata.


IN SEDE REFERENTE
(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(288)
LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno
(1006)
PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l’elezione della Camera dei deputati
(1323)
MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno
(1935)
COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(2023)
BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno
(3190)
FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento
(3325)
PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(3476)
DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali
(3621)
MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali
(3628)
LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3633)
PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione
(3634)
PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione
(3689)
CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3772)
PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(3783)
TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(3828)
MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4505)
ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553)
DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624)
D’ONOFRIO. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4655)
CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri, con la votazione dei subemendamenti riferiti all’emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge n. 3812.

        Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto di proseguire nella votazione dei subemendamenti che non incidono sulle questioni affidate all’apposito comitato ristretto, che si dovrà occupare dei problemi relativi alla compatibilità di risultato dei sistemi elettorali di Camera e Senato, alle modalità di delimitazione dei collegi elettorali, alla disciplina della comunicazione politica, alla disciplina del premio di maggioranza e alla possibilità o meno di un voto disgiunto.


        Il senatore SCHIFANI ribadisce che la sua parte politica si asterrà dalle votazioni non condividendo la scelta di procedere nella votazione dei subemendamenti prima dell’esaurimento dei lavori del comitato ristretto.


        I senatori MAGNALBÒ e STIFFONI, a nome dei rispettivi Gruppi, si associano alle valutazioni del senatore Schifani, e preannunciano che si asterranno dalle votazioni.


        Il presidente VILLONE, pur ritenendo legittima questa posizione, non la ritiene giustificata. La Commissione infatti proseguirà nelle votazioni per le parti non deferite al comitato ristretto ed in proposito chiede a tutti i componenti della Commissione di evidenziare le proposte emendative che ritengano afferenti le questioni deferite al comitato.


        Il sottosegretario FRANCESCHINI condivide questa valutazione e ribadisce l’utilità di procedere nelle votazioni che hanno ad oggetto questioni non marginali sulle quali vi è un ampio accordo, come l’attribuzione di un premio di maggioranza, l’indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, il riparto tra collegi uninominali e quota proporzionale, la fissazione al 5 per cento della soglia di sbarramento nonché la definizione della nozione di coalizione. Spera quindi che la preannunciata astensione dei componenti dell’opposizione, abbia un semplice carattere tecnico e non impedisca l’utile prosecuzione dei lavori.


        Su proposta del relatore VILLONE, sono quindi accantonati i subemendamenti 1.1000/46 e 1.1000/64, che attengono alla questione della possibilità o meno di un voto disgiunto.


        Il subemendamento n. 6 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente mentre, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge i subemendamenti n. 59 e n. 60.


        Il subemendamento n. 7 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.


        Il relatore VILLONE ritiene che si possa procedere alla votazione del subemendamento n. 101, a sua firma, che regola alcuni aspetti tecnici del meccanismo elettorale.


        Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO la Commissione approva il subemendamento n. 101. Risulta conseguentemente assorbito il subemendamento n. 65.


        Il relatore VILLONE formula un parere contrario sul subemendamento n. 102/1 del senatore Pieroni che mira ad eliminare la soglia di sbarramento del 5 per cento.
        Quanto al subemendamento n. 102 ritiene che possa essere votato limitatamente all’alinea e alle lettere
a) e b) del comma 1 e per la restante parte accantonato, trattandosi di questioni che incidono sulle materie deferite al comitato ristretto.

        Il sottosegretario FRANCESCHINI formula un parere contrario sul subemendamento n. 102/1, ricordando che la fissazione al cinque per cento della soglia di sbarramento è una questione sulla quale vi è un’intesa tra le forze di maggioranza e l’opposizione.


        Il senatore PIERONI ritira il subemendamento n. 102/1 riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea. Ritiene, infatti, che la questione della soglia di sbarramento perda, nella proposta da ultimo concordata dalla maggioranza, il suo sostanziale rilievo. Infatti, i voti ottenuti dalle forze politiche appartenenti a coalizioni che non superino la soglia, verrebbero, secondo questa proposta, attribuiti comunque alla coalizione e non dispersi come oggi avviene. Reputa comunque più opportuno, per porre rimedio alla frammentazione del panorama politico, limitare nel numero le forze che possono comporre ogni coalizione, piuttosto che fissare clausole di sbarramento.


        Il senatore PINGGERA osserva che l’accordo sulla clausola di sbarramento non deve comunque essere ritenuto preclusivo del subemendamento n. 39, relativo alla rappresentanza delle minoranze linguistiche. Condivide questa valutazione il senatore BESOSTRI, il quale ricorda che vincoli di carattere internazionale garantiscono la rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche.


        In proposito il senatore ANDREOLLI rileva che la questione delle minoranze deve essere valutata nel suo complesso, cercando una soluzione che contemperi, in particolare, le esigenze di tutte le minoranze presenti nella regione Trentino Alto-Adige.

        Il relatore VILLONE propone che anche la questione della rappresentanza delle minoranze linguistiche, per la sua complessità, venga affidata al comitato ristretto.
        La Commissione conviene.


        Il senatore SCHIFANI ritiene che, per la sua complessità, l’intero subemendamento n. 102 debba essere accantonato per non pregiudicare in alcun modo il lavoro del comitato ristretto.


        Il senatore MAGNALBÒ si associa a questa richiesta.


        Il relatore VILLONE ritiene invece opportuno definire da subito la soglia per accedere al riparto proporzionale; questione sulla quale si è registrato un ampio consenso tra tutte le forze politiche.


        Il senatore SCHIFANI ribadisce di non condividere il metodo seguito. Al comitato ristretto sono infatti affidate questioni essenziali, la cui soluzione è pregiudiziale per il corretto ed utile svolgimento dei lavori.


        Il senatore BESOSTRI ritiene invece utile convenire sul principio fissato nella lettera
b) del subemendamento n. 102.

        Il senatore MARCHETTI osserva che la questione della clausola di sbarramento può essere più opportunamente discussa nella sede del comitato ristretto.


        Il senatore PIERONI ribadisce la sua intenzione di riproporre la questione nel corso dell’esame del provvedimento in Assemblea.


        Interviene quindi il sottosegretario FRANCESCHINI che, replicando al senatore Marchetti, osserva che la soglia prevista dalla lettera
b) del subemendamento n. 102 riguarda solo l’accesso delle coalizioni nel loro complesso e delle liste non coalizzate alla quota proporzionale.

        Il senatore SCHIFANI, nel ribadire la propria contrarietà al metodo seguito, osserva che la lettera
b) dell’emendamento n. 102 può essere intesa come un semplice riferimento all’accesso alla quota proporzionale.

        Il relatore VILLONE, condividendo le osservazioni del sottosegretario Franceschini, chiarisce che la lettera
b) dell’emendamento n. 102 non pregiudica la questione della soglia che le singole forze politiche appartenenti alle coalizioni devono raggiungere per accedere al riparto proporzionale; questione quest’ultima oggetto della lettera h) del subemendamento n. 102.

        Il senatore MARCHETTI si dichiara soddisfatto di questi chiarimenti.
        La Commissione approva quindi, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il subemendamento n. 102 limitatamente all’alinea ed alle lettere
a) e b) del comma 1. La restante parte del subemendamento viene invece accantonata.
        Il subemendamento n. 66 viene accantonato, mentre i subemendamenti nn. 8, 23 e 24 risultano decaduti per l’assenza del proponente, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno pronunciato un parere negativo.


        Il relatore VILLONE invita i presentatori a ritirare i subemendamenti nn. 40 e 41.


        Aderendo all’invito, il senatore PIERONI ritira i subemendamenti.


        Su proposta del relatore, la Commissione accantona quindi i subemendamenti dal n. 67 al n. 70, che attengono a questioni la cui definizione è stata affidata al comitato ristretto.


        Il RELATORE propone quindi di votare per parti separate l’emendamento 1.1000, limitatamente alle parti non accantonate che si è convenuto di trattare nella sede ristretta. Propone invece la soppressione dell’articolo 6 dell’emendamento che prevede una limitazione a suo avviso non opportuna.


        Il senatore BESOSTRI, pur condividendo quest’ultima valutazione del Presidente, reputa preferibile accantonare questa disposizione, trattandosi di una questione che potrebbe essere più opportunamente esaminata nella sede del comitato ristretto.


        Il senatore MARINI reputa invece un privilegio da rivedere e riconsiderare la possibilità, garantita dalla normativa vigente, di candidarsi in più circoscrizioni.


        Il senatore SCHIFANI, ribadita la propria pregiudiziale contrarietà a procedere a votazioni, dichiara tuttavia di concordare con la valutazione del Presidente circa la improprietà della previsione contenuta nel citato articolo 6.


        Il RELATORE propone quindi di accantonare anche l’articolo 6 dell’emendamento 1.1000.
        La Commissione quindi approva, con votazioni per parti separate, nell’emendamento 1.1000, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (escluso il capoverso 2 del comma 1), 14, 15, 16 e 17 (limitatamente all’alinea e alle lettere
a) e b) del comma 1), come modificati dai subemendamenti già approvati.

        Il presidente VILLONE, quindi, ricorda che sono accantonati, e rimessi all’esame del comitato ristretto, le parti dell’emendamento 1.1000 corrispondenti agli articoli 6, 12 (limitatamente al capoverso 2 del comma 1), 17 (limitatamente alle lettere da
c) a l) del comma 1 e ai commi 2 e 3), 18, 19 e 20 e i relativi subemendamenti, nonché i subemendamenti aggiuntivi nn. 61 – limitatamente alla seconda parte –, 46 e 64.
        Propone, inoltre, che il comitato ristretto concluda i suoi lavori e riferisca alla Commissione entro la giornata di giovedì 21 settembre.
        La Commissione conviene.

        Il presidente VILLONE invita infine ogni Gruppo e le componenti del Gruppo misto a designare il proprio rappresentante in seno al comitato ristretto, convocato per la prima riunione domani, alle ore 9.15.


        
La seduta termina alle ore 10,25.

 

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 1.1000
RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812


        All’articolo 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché», e sopprimere la parola: «ed». Aggiungere, altresì, il seguente comma: «2-bis. Se l’elettore esprime il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito ai soli fini del premio di governabilità alla coalizione stessa.»
1.1000/61
La Loggia, Mantica, Martelli, Castelli, D’onofrio
        All’articolo 13, capoverso «Art. 59», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di voto espresso per una lista diversa da quella cui è collegato il candidato di collegio per cui si è votato, si intende validamente espresso soltanto il voto a favore del candidato di collegio.».
1.1000/46
Manzella
        All’articolo 13, capoverso «Art. 59», dopo il primo comma aggiungere il seguente:
        «1-bis. Qualora l’elettore esprima il proprio voto soltanto a favore del candidato del collegio, il voto si intende esteso alla coalizione collegata allo stesso».
1.1000/64
La Loggia, Mantica, Martelli, Castelli, D’onofrio
        Sopprimere l’articolo 14.
1.1000/6
Gubert
        All’articolo 14, primo periodo, alla fine, dopo la parola: «spoglio», inserire le seguenti: «, prima delle schede dei collegi uninominali poi delle schede delle liste proporzionali».
1.1000/59
Cò, Crippa, Russo Spena
        All’articolo 14, comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Analogo procedimento si segue per il conteggio delle schede delle liste proporzionali».
1.1000/60
Cò, Crippa, Russo Spena
        Sopprimere l’articolo 15.
1.1000/7
Gubert
        Sostituire l’articolo 16, con il seguente:
«Art. 16.
        1. L’articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:
        «Articolo 77. 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
            
a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi espressi nel collegio. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età;
            b) determina il numero di seggi attribuiti ai sensi della precedente lettera a) ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione;
            
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale per la quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione che abbia presentato il medesimo contrassegno recante il nome della persona indicata per la nomina alla carica di presidente del consiglio, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni della circoscrizione;
            
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale per la quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione e lista componente di coalizione, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
            
e) comunica all’ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i seggi attribuiti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione, ai sensi della precedente lettera a), la cifra elettorale circoscrizionale nella quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, la cifra elettorale circoscrizionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione, e lista componente la coalizione».
1.1000/101
Il Relatore
        All’articolo 16, comma 1, punto 2), primo periodo, dopo la parola: «lista», inserire le seguenti: «e coalizione». Inoltre, al punto 3), dopo le parole: «la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista», inserire le seguenti: «e coalizione» e alla fine del punto 3) aggiungere: «e coalizione».
1.1000/65
La Loggia, Mantica, Martelli, Castelli, D’onofrio
        Al subemendamento 1.1000/102, al comma 1, sopprimere la lettera h);
        conseguentemente sopprimere il riferimento alla lettera h) nella successiva lettera i).
1.1000/102/1
Pieroni
        Sostituire l’articolo 17, con il seguente:
«Art. 17.
        1. L’articolo 83 del Testo unico è sostituito con il seguente:
        «Articolo 831. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
            
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre circoscrizionali;
            b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale;
            
c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria;
            
d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale nella quota proporzionale dì ciascuna lista non coalizzata o coalizione, per uno, due, tre, quattro.., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti;
            
e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), un numero di seggi pari a quello in eccesso;
            
f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera c) ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 45%, ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera d) ovvero e) inferiore a 346, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 346. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti;
            
g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere d), e), f) i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 77, lettera a);
            
h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto;
            
i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera h) procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le circoscrizioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell’effettuare tale operazione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
            
l) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere g), h) e i) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine procede all’assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere g), h) e i). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista, sono attribuiti nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all’attribuzione dei seggi.
        2. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
        3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, l’altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
1.1000/102
Il Relatore
        Sostituire l’articolo 17, con il seguente:
    –«Articolo 17. – 1. Al comma 1 dell’articolo 83 del testo unico, al n. 1) dopo le parole “di ciascuna lista“ sono inserite le seguenti “e coalizione“ e dopo “le parole“ dalle liste “aggiungere le seguenti“ e coalizioni».
        2. Al comma 1 dell’articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:
        «2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi».
        3. Al comma 1 dell’articolo 83 del testo unico, dopo il n. 2) inserire i seguenti:
        «2-
bis). Accerta quale coalizione abbia superato il 40 per cento dei voti e sia vincente per l’assegnazione del premio di governabilità. Determina altresì il numero dei seggi uninominali attribuiti ad ogni coalizione o lista. Dopo aver detratto i seggi già attribuiti alla coalizione vincente nei collegi uninominali, alla stessa coalizione vengono aggiunti i seggi spettanti sulle liste proporzionali circoscrizionali fino al raggiungimento del 60 per cento totale dei seggi, tenuto conto della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.
        2-ter) Alle altre coalizioni spetta, oltre agli eletti nei collegi uninominali la differenza dei seggi restanti, detratti quelli attribuiti alle liste di cui al numero 2.».
        4. Al comma 1 dell’articolo 83 del testo unico, al n. 3) le parole «tra le liste» sono sostituite dalle seguenti «tra le coalizioni» e dopo tutte le parole «numero 2)» sono inserite le seguenti «2-bis) e 2-ter)» e dopo le parole «quoziente elettorale nazionale» sono inserite le seguenti «per ciascuna di essa».»
1.1000/66
La loggia, Mantica, Martelli, Castelli, D’onofrio
        All’articolo 17, nel punto 2), aggiungere il seguente periodo:
        «Ad esse sono aggiunte le liste espresse da gruppi linguistici storici tutelati ai sensi delle vigenti leggi nonché le liste di ispirazione autonomista che abbiano ottenuto o almeno un seggio in collegi uninominali o almeno il 5 per cento dei voti nella circoscrizione nella quale sono state presentate».
1.1000/8
Gubert
        All’articolo 17, nel punto 2), sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «quattro per cento».
1.1000/23
Gubert
        All’articolo 17, nel punto 2), sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «ottocentomila voti validi espressi».
1.1000/24
Gubert
        All’articolo 17, nel punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che facciano parte di gruppi di liste
di cui all’articolo 18 che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi».
1.1000/40
Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Ripamonti, Sarto, Semenzato
        All’articolo 17, nel punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che siano collegate ad almeno sei candidati eletti in collegi uninominali».
1.1000/41
Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Ripamonti, Sarto, Semenzato
        Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
        «Art. 18-bis. (Premio di governabilità). 1. Alla coalizione vincente che abbia superato il 40 per cento dei voti su base nazionale, è attribuito come premio di governabilità, una quota variabile di deputati per garantirle il raggiungimento del 60 per cento dei seggi.
        2. Tale premio di governabilità si ottiene detraendo i seggi dalla quota proporzionale spettante ai partiti delle coalizioni perdenti.
        3. Il restante numero di deputati eletti è attribuito ai diversi partiti in base ai voti ottenuti dalle liste concorrenti, purché abbiano conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi a norma dell’articolo 17».

1.1000/67
La Loggia, Mantica, Martelli, Castelli, D’onofrio
        Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:
        «Art. 19-bis. Dopo l’articolo 93 del testo unico, aggiungere il seguente ulteriore articolo:
        «93-
bis. Disposizioni speciali per la circoscrizione «Trentino-Alto Adige 2» (Provincia Autonoma di Bolzano)
        1. L’elezione nella circoscrizione «Trentino-Alto Adige 2» («Provincia Autonoma di Bolzano») è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili e con le modificazioni seguenti:
        1) alla circoscrizione spettano cinque deputati;
        2) nella circoscrizione quattro seggi sono attribuiti nell’ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti;
        3) nella circoscrizione un seggio è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84;
        4) nella circoscrizione il quarto periodo dell’articolo 18, comma 1 e l’articolo 83, comma 1 n. 2) non trovano applicazione per le liste presentate da partiti che sono espressione di minoranze linguistiche riconosciute.
        2.Il Tribunale di Bolzano, costituito ai sensi dell’articolo 13, con l’intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.»«.

        Di conseguenza va modificata la Tabella A istituendo, in modifica del n. 6), le circoscrizioni: Trentino-Alto Adige 1 (Provincia Autonoma di Trento) e Trentino-Alto Adige 2 (Provincia Autonoma di Bolzano).
1.1000/39
Pinggera, Thaler Ausserhofer
        All’articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso nel quale il numero di collegi uninominali attribuiti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige sia in numero dispari, un collegio è individuato con parti del territorio della provincia di Trento e parti della provincia di Bolzano; i collegi in provincia di Bolzano sono individuati in modo da facilitare l’elezione di almeno un deputati appartenente al gruppo linguistico italiano».
1.1000/14
Gubert
        All’articolo 20, comma 2, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».
1.1000/9
Gubert
        All’articolo 20, comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e indicati pariteticamente dalla maggioranza e dalla opposizione».
1.1000/25
Gubert
        All’articolo 20, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».
1.1000/10
Gubert
        All’articolo 20, comma 3, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».
1.1000/11
Gubert
        All’articolo 20, comma 3 dopo la parola: «opposizioni» inserire le seguenti parole: «garantendo comunque un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e per ciascuna frazione riconosciuta del gruppo misto formata da almeno due senatori o da quattro deputati».
1.1000/12
Gubert
        All’articolo 20, comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «delle opposizioni;» inserire il seguente periodo: «il parere espresso dalla commissione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti è vincolante». Sopprimere altresì dalle parole: «laddove lo schema», fino a: «termini assegnati».
1.1000/68
La Loggia, Mantica, Martelli, Castelli, D’onofrio
        All’articolo 20, comma 3, dopo le parole: «proposte della Commissione di esperit» inserire le seguenti: «o disattenda le osservazioni della Commissione parlamentare».
1.1000/13
Gubert
         Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Estensione delle norme di elezione della Camera dei deputati
al Senato della Repubblica)
        1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono secondo un sistema elettorale contenente i medesimi principi di cui alla presente legge, nel rispetto delle norme costituzionali».
1.1000/69
La Loggia, Mantica, Martelli, Castelli, D’onofrio
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Norma di salvaguardia)
        1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 20 continua ad applicarsi la disciplina per la Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».
1.1000/70
La loggia, Mantica, Martelli, Castelli, D’onofrio
Art. 1.
        Sostituire l’articolo con i seguenti:
        1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 3 la parola «settantacinque» è sostituita da «cinquanta»;
        2) al comma 4, la parola «venticinque» è sostituita da «cinquanta».
Art. 2.
        1. L’articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:
        «Art. 4 – 1. La votazione è effettuata su un’unica scheda.
        2. L’elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno».
Art. 3.
        1. Dopo il secondo comma dell’articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma:
        «I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l’indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da mia dichiarazione di accettazione sottoscritta dall’indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l’indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.».
Art. 4.
        1. L’articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:
    –«Art. 18. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con I accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta dei rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con, una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell’ipotesi dì. collegamento con più liste, i candidati nei. collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
        2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. È ammesso l’uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
        
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
        
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali ditali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
        
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o dà uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
        
6. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.».
Art. 5.
        1. All’articolo 18-bis del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale».
Art. 6.
        1. L’articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:
    –«Art. 19. – 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell’elezione».
Art. 7.
        1. Al secondo comma dell’articolo 20 del testo unico, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
        «Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all’articolo 18».
Art. 8.
        1. L’articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:
    –«Art. 24. – L’ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto li termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui Sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrate nazionale, compie le seguenti operazioni:
        1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste,. appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;

        2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
        3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, cori i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui al numero 5);
        4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei. candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 4uindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione.».
Art. 9.
        1. L’articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:
    –«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo. 24.
        2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra’ del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.
        3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.».
Art. 10.
        1. Il settimo comma dell’articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:
        «L’estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.».
Art. 11.
        1. All’articolo 45 del testo unico l’ottavo comma è abrogato.
Art. 12.
        1. All’articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
        «1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all elettore opportunamente. piegata insieme alla matita copiativa.
        2. L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive, istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere.»
        2. All’articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.
Art. 13.
        L’articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:
    –«Art. 59. – 1. Qualora l’elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.».
Art. 14.
        1. L’articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:
    –«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni dì cui all’articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dallurna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.
        2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate, Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione,
        3. È vietato estrarre dallurna una scheda se quella precedentemente estratta non sia. stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
        4. Le schede possono essere toccato soltanto dai componenti del seggio.
        5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle, schede scrutinate per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
        6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
Art. 15.
        1. All’articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.
Art. 16.
        1. L’articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:
    –«Art. 77. – 1. L’ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
        1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

        2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
        3) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».
Art. 17.
        1. Al comma 1 dell’articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:
        «2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale alieno il cinque per cento dei voti validi espressi».
Art. 18.
        1. L’articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:
    –«Art. 84. – 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l’ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell’ordine progressivo di presentazione.
        2. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.».
Art. 19.
        1. L’articolo 85 del testo unico è abrogato.
        2. Il comma 5 dell’articolo 86 del testo unico è abrogato.
Art. 20.
        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere a) e b) dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.
        2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma i sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell’istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
        3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall’invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.
        4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.«

        Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.
1.1000
Angius, Elia, Fiorillo, Napoli Roberto, Marini, Marino, Papini, Pieroni