AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 9 NOVEMBRE 2000

594ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MARCHETTI

Indi del Presidente

VILLONE


Intervengono i Ministri per la funzione pubblica Bassanini e per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa.
(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PIERONI ed altri - Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica
(Seguito dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del giorno precedente.

Il relatore CABRAS rileva che le proposte emendative presentate dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea non modificano in modo sostanziale l'impianto del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Tuttavia ritiene le soluzioni ipotizzate non soddisfacenti, preferendo le formulazioni contenute nel provvedimento in titolo.
Venendo al merito, in primo luogo osserva che il problema della perequazione tra territori a seconda della loro capacità di produrre reddito è risolto in un modo soddisfacente dal provvedimento, che fissa il principio della coesione nazionale. Questa formula appare più incisiva rispetto a quella contenuta nelle proposte presentate dall'opposizione che fanno riferimento solo al Mezzogiorno e alle Isole. Tale formulazione potrebbe in futuro portare alla paradossale conseguenza di impedire interventi perequativi indirizzati verso territori del centro e del nord del paese.
Similmente reputa insoddisfacente e macchinosa la soluzione prevista per garantire la partecipazione delle regioni al procedimento legislativo nazionale. Attribuire al Presidente di ciascuna regione un voto unitario, che pesi quanto quello del complesso dei senatori eletti nella regione stessa, pone molti problemi, essendo difficile comporre in modo soddisfacente i diversi rapporti rappresentativi dei Presidenti e dei Parlamentari direttamente eletti. Questa soluzione, inoltre, potrebbe creare problemi nella costituzione di maggioranze omogenee nelle due Camere.
Quanto alla proposta relativa alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, ritiene che la materia possa essere affrontata solo in sede revisione della prima parte della Costituzione.
In conclusione, rilevata la ristrettezza dei tempi in vista della fine della legislatura, auspica che le opposizioni, facendo un ulteriore passo verso un confronto costruttivo, convengano sulla opportunità di approvare, senza modifiche, il testo in esame così da garantirne il varo definitivo entro la fine della legislatura.

Prende quindi la parola il senatore ELIA che, nel concordare con questo invito, osserva come la questione federale debba essere vista oggi con riferimento allo sviluppo delle istituzioni europee. Mentre negli Stati Uniti lo Stato federale è sorto sulla base di una sicura uniformità delle tradizioni dei vari Stati federati, in Europa gli Stati nazionali hanno tradizioni profondamente diverse. L'Europa è, come diceva De Gaulle, l'Europa delle nazioni. La stessa integrazione europea ed il processo di cui sono oggetto le istituzioni dell'Unione riduce le possibilità di scelta all'interno degli ordinamenti nazionali che sono chiamati a competere, come ordinamenti considerati nel loro complesso, nel più ampio quadro comunitario. La scelta dunque non è fra ogni tipo di federalismo possibile, ma è, per i singoli Stati europei, nell'ambito di stretti limiti, che non pongano in questione la capacità dei sistemi nazionali di competere nel mercato comune europeo.
L'urgenza di una revisione del titolo V della parte II della Costituzione è motivata da una sorta di vuoto costituzionale. Si è affermata, infatti, la convinzione che le regole contenute nel titolo V siano insoddisfacenti, senza che, tuttavia, si sia ancora provveduto a definire regole nuove. Questa urgenza costituzionale è ancor più resa evidente dall'apertura di una fase statutaria nelle singole regioni ove molto spesso è forte la tentazione di occupare, con improprie disposizioni da introdurre nei nuovi statuti, le zone lasciate sostanzialmente vuote dal progressivo discredito delle regole contenute nel titolo V della parte II. La riforma in esame, dunque, si deve compiere ed in tempi stretti, per porre rimedio a questa situazione di "Costituzione fluida". Vi sono poi motivi di ordine politico che rendono rischioso un ulteriore rinvio, come mostrato dall'esperienza del rinvio, forse troppo corrivamente accettato dalla maggioranza prima dell'estate, della definizione di una nuova legge elettorale; in particolare, pericoli si annidano in preoccupanti affinità elettive tra alcuni esponenti di Forza Italia al Nord e posizioni tradizionali della Lega.
Questi rilievi non escludono che debbano essere considerate con attenzione le proposte da ultimo avanzate dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà.
L'urgenza costituzionale di cui ha parlato rende però a suo avviso inutile rievocare proposte, come quelle contenute in alcuni emendamenti a suo tempo presentati dal senatore Rotelli, esaminate all'epoca della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Molte delle questioni oggetto delle proposte sono state peraltro sostanzialmente stralciate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. E' questo il caso del principio della cosiddetta sussidiarietà orizzontale, sulla cui definizione vi sono state molte oscillazioni, sia nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sia lungo l'iter del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Tale materia andrebbe a suo avviso trattata in modo più approfondito, occorrendo definire con chiarezza se il criterio per la pratica applicazione del principio di sussidiarietà sia la regolamentazione sufficiente, compiuta dal livello più vicino al cittadino, ovvero la regolamentazione migliore. Sono questioni complesse, non risolte in modo soddisfacente nemmeno nei trattati istitutivi dell'Unione europea, che dovranno dunque essere esaminate nell'ambito di una più complessiva considerazione dei principi contenuti nella prima parte della Costituzione.
Il provvedimento in esame si limita, e deve rimanere limitato, invece alla revisione di alcune disposizioni del titolo V della Costituzione. Sulla base di questo criterio ritiene preferibile, per garantire una partecipazioni delle regioni al procedimento legislativo, la soluzione contenuta nell'articolo 11, piuttosto che la proposta presentata dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà, che riprende una soluzione a suo tempo avanzata dal senatore Rotelli nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Fare infatti partecipare ai lavori del Senato con un voto ponderato i Presidenti delle regioni, anticipa sostanzialmente una complessiva riforma del bicameralismo, mentre la Camera ha deciso di non affrontare in questa fase tale questione.
Avanza poi alcune perplessità sulla formulazione di alcune proposte emendative da ultimo illustrate. Con riferimento alla ridefinizione delle materie da attribuire alla competenza esclusiva del legislatore nazionale, osserva che ci si limita a dattribuire allo Stato competenze in materia di istruzione universitaria, senza prevedere una competenza quantomeno concorrente per gli altri gradi di istruzione.
Quanto alla riproposizione di un richiamo espresso al Mezzogiorno ed alle Isole quali aree di indirizzo di interventi perequativi, condivide i rilievi del relatore. Si tratta di un irrigidimento del testo costituzionale, che potrebbe impedire la realizzazione di interventi finanziari statali a sostegno di territori localizzati nel centro e nel nord del Paese.
Infine, reputa inopportuna la modifica delle modalità di nomina dei componenti della Corte costituzionale. Si tratta di una materia assai delicata, nella quale non sembra consigliabile toccare le competenze del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Osserva peraltro che negli Stati federali titolari di simili poteri di nomina sono sempre organi costituzionali nazionali, mentre la Conferenza dei Presidenti delle regioni non sembra avere un rango ed una disciplina adeguati.
In conclusione, osserva che la statualità propria dei Laender tedeschi non trova riscontro nella tradizione italiana, né ci si può oggi riallacciare alla storia degli Stati preunitari. Crede inoltre che nella definizione dell'ordinamento della Repubblica si debba sempre lasciare un sufficiente grado di giudizio al legislatore nazionale sul livello di integrazione del paese, proprio per garantire la condizione di competitività del sistema italiano nell'ambito dell'ordinamento europeo.

Il ministro MACCANICO dichiara di apprezzare lo sforzo delle opposizioni di concentrare in un numero limitato di emendamenti le proposte di modifica. Venendo al merito delle medesime, osserva che la proposta relativa all'introduzione del principio di sussidiarietà dovrebbe essere esaminata nell'ambito di una revisione della prima parte della Costituzione e, al riguardo, ricorda che nel corso dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento si è convenuto sulla impossibilità di inserire una simile formula, che appare in contrasto con i principi contenuti nell'articolo 5 della Costituzione.
Quanto alla integrazione proposta relativamente all'ordinamento della città capitale, osserva che già oggi il Consiglio regionale del Lazio può promuovere una iniziativa legislativa per la definizione dell'ordinamento della capitale. Reputa quindi incompleta la elencazione delle funzioni attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, ed in particolare lamenta l'assenza di una previsione relativa alla giustizia amministrativa.

Interloquendo in proposito, il senatore LA LOGGIA ritiene invece sufficientemente comprensivo al riguardo il riferimento alla giurisdizione ed alle norme processuali.

Il ministro MACCANICO, riprendendo la sua esposizione, dichiara di condividere i rilievi del relatore circa la opportunità di non inserire un espresso riferimento al Mezzogiorno e alle Isole, mentre ricorda che le disposizioni del testo in esame relative ai rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali sono il frutto di un ampio confronto presso l'altro ramo del Parlamento cui hanno dato un significativo contributo autorevoli esponenti dell'opposizione. In particolare, dichiara di non condividere la esclusione, dalle proposte emendative illustrate nelle precedenti sedute, del riferimento alla compartecipazione delle regioni ai tributi erariali; questi tributi, infatti, costituiscono la spina dorsale di tutti i sistemi tributari.
Infine, venendo a considerare la proposta relativa alla partecipazione delle regioni al procedimento legislativo nazionale, osserva che essa appare diversa da quella a suo tempo proposta dal senatore Rotelli. Dichiara quindi di non condividere la previsione dell'attribuzione di un peso differenziato al voto dei Presidenti delle regioni, mentre ricorda l'esperienza statunitense ove ciascuno Stato elegge lo stesso numero di senatori. In conclusione, condividendo le considerazioni del relatore e del senatore Elia, osserva che un'evidente urgenza determinata dal processo che si è appena aperto di revisione degli statuti regionali, motiva una rapida definizione del provvedimento in titolo sul quale si registra il consenso dei Presidenti delle regioni.

Il senatore LA LOGGIA, nel ringraziare per l'attenzione rivolta nel corso del dibattito alle proposte presentati dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà, osserva che si tratta di proposte discutibili e migliorabili, che introducono temi nuovi nel testo in esame che, se non oggi, certo in futuro dovranno essere comunque affrontati.
Rileva quindi che il risultato del dibattito sembra chiaramente consistere nel rifiuto della maggioranza e del Governo di riaprire la discussione sul contenuto del provvedimento in esame; di ciò prende atto.
Rileva peraltro che nelle puntuali argomentazioni svolte dal relatore, dal senatore Elia e dal ministro Maccanico, non vi è stata alcuna considerazione circa il tema dell'attuazione delle disposizioni degli statuti speciali. Spera quindi che in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, il Governo voglia assumere puntuali impegni in materia, impegni che potranno essere oggetto di un apposito ordine del giorno che si riserva di presentare.

Il presidente MARCHETTI ricorda infine che la discussione dei provvedimenti in titolo è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta di domani mattina.


(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 5 e 25

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente, con l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore PARDINI illustra il seguente ordine del giorno:
0/4375-B/2/1

"Il Senato,

in relazione al punto 54 dell'allegato A, sul procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura,
impegna il Governo

nell'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 a tener conto dei seguenti principi e criteri direttivi

- disciplina differenziata per i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, i cittadini di stati dell'Unione Europea non residenti dell'area del Trattato di Schengen e gli altri soggetti;

- rilevazione dei dati anagrafici mediante autodichiarazione con facoltà di verifica con richiesta di esibizione di documento di identità;

- obbligo dei gestori delle strutture ricettive, esclusi i rifugi alpini, e delle case ed istituti di cura di conservare i moduli di denuncia delle presenze e dei ricoveri per un periodo non superiore ad un anno o di trasmetterli a richiesta all'autorità di P.S.;

- disciplina differenziata per i soggiorni in struttura ricettiva in relazione alla loro durata;

- divieto di denuncia di ricovero in case ed istituti di cura per i ricoveri in ospedale diurno (day hospital);

- divieto di identificazione degli alloggi, stanze, camere, unità abitative in genere assegnate ai singoli di cui sia registrata la presenza o il ricovero;

- facoltà per l'Autorità di Pubblica Sicurezza di richiedere per periodi limitati e di norma non eccedenti 30 giorni che i gestori delle strutture ricettive, esclusi i rifugi alpini, e delle case ed istituti di cura identifichino i clienti e trasmettano le generalità;

- previsione di sanzioni amministrative per i clienti che forniscono generalità inesatte e/o false, e per i gestori che rilevano generalità inesatte e/o false, ovvero che non le conservano o trasmettono quando richiesti. Nel caso di pluralità di infrazioni la sanzione amministrativa dovrebbe comportare la chiusura per un periodo limitato della struttura ricettiva, nei casi più gravi o di recidiva una chiusura per u periodo più lungo, ad esempio un anno;

- previsione di sanzione penale per i soggetti che dichiarino generalità false e/o inesatte per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità giudiziaria o agli obblighi di assistenza familiari;

- eventuale previsione di una pena detentiva quando la dichiarazione di false o inesatte generalità è connessa a ricerche dell'autorità giudiziaria per reati relativi alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi, ai sequestri di persona, nonché al riciclaggio, all'immigrazione illegale, alla tratta dei minori e alla prostituzione di soggetti provenienti da paesi terzi. Alle stesse pene dovrebbe soggiacere il gestore di strutture ricettive e di case e istituti di cura che non conservi le denunce di presenze o non le trasmetta nei casi previsti."


Il senatore MAGNALBO' chiede quali siano le strutture ricettive cui l'ordine del giorno fa riferimento, ed in particolare se fra esse siano ricomprese anche le aziende di agriturismo.

Il senatore PARDINI osserva che l'ordine del giorno fa riferimento alle sole strutture alberghiere, mentre il ministro BASSANINI, anche in relazione al rilievo del senatore Magnalbò, si riserva di approfondire la questione anche in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea ed invita pertanto il presentatore al ritiro dell'ordine del giorno.

Il senatore PARDINI, aderendo all'invito del Ministro, ritira l'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE, che manifesta delle perplessità sulla integrazione, approvata dalla Camera dei deputati, al n. 28 dell'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare. Si tratta di una materia delicata, relativa alla disciplina di depositi particolarmente pericolosi che richiedono una serie di cautele per l'installazione e il loro esercizio. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea volto a chiarire che l'intervento di semplificazione prevista non dovrà toccare la disciplina sostanziale di questi depositi, ma si debba limitare esclusivamente ai relativi procedimenti.
Coglie quindi l'occasione per preannunciare la presentazione di ulteriori ordini del giorno volti a chiarire la portata di alcune disposizioni (in particolare l'articolo 36) e a evidenziare complessità ed inutili appesantimenti in taluni procedimenti amministrativi.

Il senatore ELIA condivide le perplessità illustrate dal senatore Pastore con riferimento alla formulazione del n. 28 dell'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare. L'integrazione approvata dalla Camera ha suscitato allarmi che reputa giustificati. Vi è infatti il timore di una impropria azione di semplificazione che incida sulla regolamentazione relativa alla installazione e alla gestione dei depositi di gpl. In proposito rileva che la materia è oggetto di improprie pressioni provenienti da diversi gruppi industriali, taluni dei quali auspicherebbero procedimenti semplificati per l'installazione dei depositi medesimi che travolgano garanzie previste dalla normativa vigente. Osserva peraltro che la materia risulta essere regolata da leggi regionali, sulle quali appare impropria l'azione di delegificazione che la disposizione in esame sembra ipotizzare. Più in generale, ricorda che la possibilità per i regolamenti di delegificazione di incidere su materie di competenza del legislatore regionale è oggetto di questioni di legittimità costituzionale recentemente riproposte dalla Corte dei conti.

Il relatore VILLONE osserva che la questione da ultimo sollevata ha un sicuro fondamento, ritenendo tuttavia che la disposizione in esame possa essere letta come volta ad autorizzare la mera semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi, senza toccare in alcun modo la normativa sostanziale di riferimento.

Il ministro BASSANINI, ricordato che questa disposizione è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento a seguito di un'iniziativa del Ministro dell'industria, osserva che la disciplina stabilita dalle leggi regionali relativamente alla installazione dei depositi di gpl nonché ai relativi controlli, non può essere oggetto di modifiche da parte dei regolamenti di delegificazione, che hanno il solo fine di semplificare taluni procedimenti amministrativi. Dichiara quindi la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che chiarisca una simile interpretazione restrittiva.

Il senatore STIFFONI ribadisce la richiesta di chiarimento formulata nella seduta di ieri relativa alla formulazione degli articoli 9 e 14 del provvedimento in titolo.

A questa richiesta replica il ministro BASSANINI, il quale osserva che l'integrazione introdotta dalla Camera al primo comma dell'articolo 14, che reputa peraltro superflua, fa sì che per la sola competenza relativa alla indizione della conferenza dei servizi si continui ad applicare quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 109 del 1994. Ciò risulta, a suo avviso, evidente da una lettura del terzo comma dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 9 del provvedimento in titolo.

Il relatore VILLONE, pur ritenendo discutibile la redazione delle citate disposizioni, osserva che questa ragionevole interpretazione è facilmente desumibile dalla lettura combinata degli articoli 9 e 14.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il relatore VILLONE invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti.

Il senatore STIFFONI, aderendo a tale invito, ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

Dopo che l'emendamento 28.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, prende la parola il senatore PINGGERA, che ritira l'emendamento 35.1 e illustra il seguente ordine del giorno:

0/4375-B/1/1

"La 1ª Commissione del Senato,
in occasione dell'esame del disegno di legge n. 4375-B,
impegna il Governo
ad interpretare l'articolo 35 relativo alle controversie in materia di masi chiusi nel senso che le sue disposizioni sono da applicare solo ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore e non invece ai procedimenti già in corso in tale data."

Il relatore VILLONE osserva che l'ordine del giorno fa riferimento a procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria sui quali dunque non sembra proponibile un ordine del giorno che impegni il Governo. Invita conseguentemente il presentatore a ritirare l'ordine del giorno, rilevando che la interpretazione che ne emerge del secondo comma dell'articolo 35 del provvedimento in titolo potrà essere con chiarezza esposta nel corso dei lavori dell'Assemblea.

Anche il ministro BASSANINI invita il presentatore al ritiro dell'ordine del giorno, osservando che il secondo comma dell'articolo 35 si potrà applicare solo ai nuovi procedimenti; reputa pertanto evidente l'interpretazione fornita dal senatore Pinggera, mentre un'eventuale retroattività della normativa in questione dovrebbe essere espressamente prevista dal legislatore.

Alla luce di questi chiarimenti, il senatore PINGGERA ritira l'ordine del giorno.

Il ministro BASSANINI manifesta quindi la disponibilità del Governo ad accogliere ordini del giorno relativi alla interpretazione che l'amministrazione dovrà fornire di alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento in titolo.

La Commissione, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo altresì a richiedere la possibilità di svolgere oralmente la relazione in Assemblea.

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice DENTAMARO presenta e illustra alcuni emendamenti concernenti i primi cinque articoli del disegno di legge n. 3236, approvato dalla Camera dei deputati e assunto a base dell'esame, precisando in primo luogo che tali emendamenti sono coerenti alle indicazioni già formulate nella sua relazione, svolta nella seduta del 27 luglio 2000, e sono dunque diretti a migliorare e precisare le disposizioni contenute nel testo, con alcune modifiche sostanziali e un generale intento di razionalizzazione e semplificazione. I suoi emendamenti, inoltre, tengono conto di alcune proposte di modifica già presentate da altri senatori al testo approvato dalla Camera dei deputati. Precisa, infine, di aver scelto la modalità degli emendamenti sostitutivi, non già perché si vuole in tal modo una sostituzione integrale delle disposizioni contenute nell'articolato licenziato dalla Camera dei deputati, ma esclusivamente per ragioni di intellegibilità e chiarezza del nuovo testo che ne potrebbe risultare.
Il primo emendamento (1.500) sostituisce l'articolo 1 con due distinti articoli, riguardanti rispettivamente l'ambito soggettivo di applicazione della legge e l'obbligo di astensione da atti di governo. Quanto all'ambito di applicazione, la scelta è quella di limitare la disciplina a titolari di cariche di Governo in senso proprio, nonché ai commissari del Governo, non considerando tutte le altre situazioni previste dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge. Quei casi, infatti, comporterebbero a suo avviso una estensione impropria della disciplina e sono comunque già regolati da normative specifiche di incompatibilità. D'altra parte, reputa opportuno tenere conto anche della sollecitazione proveniente da alcuni emendamenti già presentati, diretta ad estendere la disciplina alle cariche di governo regionale e locale, che sicuramente appaiono rilevanti nel contesto normativo in esame: in proposito si riserva di valutare la possibile estensione in modo che questa sia compiuta selettivamente, individuando quelle parti della disciplina sostanziale elaborate nel proseguimento dell'esame che risulteranno applicabili anche alle cariche di governo territoriale. Nell'articolo 1 da lei proposto, non compare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, ma lo stesso principio (obbligo di dedizione esclusiva alle funzioni di governo e divieto di ingerenza in affari diversi) è enunciato in altra forma nell'ambito dell'articolo 2 da lei elaborato. Nello stesso contesto sono anche compresi gli oggetti normativi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del disegno di legge (obbligo di non partecipazione in caso di interesse nell'affare oggetto di deliberazione). L'articolo 2 da lei proposto, inoltre, reca una disposizione ulteriore rispetto a quelle contenute nel testo approvato dalla Camera dei deputati che prevede, per evidenti ragioni di trasparenza, un obbligo di pubblicità dei casi di non partecipazione a deliberazioni che possano determinare un conflitto di interessi (articolo 2, comma 4, contenuto nell'emendamento 1.500)
Con l'emendamento 2.500, si intende sostituire l'articolo 2 con un altro articolo che, in termini di oggetto normativo, assorbe anche l'articolo 3 del disegno di legge: il nuovo articolo proposto riproduce sostanzialmente la corrispondente disciplina contenuta nel disegno di legge n. 3236, prevedendo per i professionisti la sospensione dall'esercizio della professione, anche in forma coercitiva in caso di inottemperanza, piuttosto che la sospensione dall'abilitazione, che probabilmente avrebbe comportato effetti sanzionatori non necessari concernenti lo status professionale dell'interessato. L'articolo 3 riguarda dunque tutte le situazioni diverse dall'esercizio delle attività imprenditoriali e si fa carico di recepire alcune indicazioni contenute negli emendamenti già presentati, sia riguardo alla posizione dei professionisti (evitando misure eccessivamente ed inutilmente severe) sia riguardo alla posizione di dipendenti pubblici e privati collocati di diritto in aspettativa (garantendo la conservazione della posizione professionale e di carriera).
Con l'emendamento 4.500, la relatrice propone di sostituire l'articolo 4 riprendendo dal testo della Camera dei deputati l'obbligo di comunicazione concernente le attività economiche, con un termine più ampio (da cinque a venti giorni, considerata la complessità dei dati da riferire all'Autorità garante): l'obbligo in questione ha un intrinseco scopo di trasparenza ed è funzionale a determinare il presupposto per applicare la disciplina conseguente, che peraltro viene differenziata secondo la rilevanza o meno dell'attività economica. Nella identificazione dei casi che comportano un obbligo di comunicazione, non si fa più riferimento, come nel testo del disegno di legge, al controllo, anche indiretto, della gestione, nozione priva di un sicuro fondamento normativo, ma alla titolarità e al controllo proprietario dell'impresa, definito ai sensi della normativa generale (articolo 2359 del codice civile e articolo 7 della legge n. 287 del 1990) e delle altre disposizioni speciali che prevedono fattispecie di controllo proprietario delle imprese, come ad esempio nei settori delle comunicazioni e del credito. Viene confermata, invece, la disciplina di individuazione delle attività economiche rilevanti (articolo 4, comma 2), in un testo corrispondente all'articolo 4, comma 3 del disegno di legge n. 3236. Il comma 3 dell'articolo 4 da lei elaborato introduce una nuova disposizione, tenendo conto di alcuni emendamenti già presentati, che costituisce una forma di garanzia per l'interessato (comunicazione dell'esito dell'accertamento da parte dell'Autorità garante), mentre il comma 4 conferma una disposizione del disegno di legge, giustificata dal carattere dinamico proprio delle attività di impresa. Il comma 5 dell'articolo 4 da lei elaborato introduce un'ulteriore possibilità di richiedere l'accertamento dell'Autorità garante, attribuendone la facoltà a un decimo dei componenti di ciascuna Camera, considerato il rilievo politico delle situazioni di cui si tratta.
Con l'emendamento 5.500, si intende sostituire l'articolo 5 con una formulazione ispirata a quell'intento di razionalizzazione del testo approvato dalla Camera dei deputati già enunciato nella sua relazione e anche allo scopo di riequilibrare la relativa disciplina, considerata per opinione molto diffusa assai severa per alcuni casi di minore rilevanza, come quelli dell'imprenditore individuale, assolutamente carente per altri casi, come quello dell'impresa non individuale di dimensioni non rilevanti, e invece non sufficientemente rigorosa proprio per i casi più rilevanti.
L'articolo 5 da lei elaborato, dunque, nel riprendere il testo approvato dalla Camera dei deputati non si limita a regolare le attività economiche rilevanti ma tutte le attività di impresa, fermo restando che per quelle rilevanti sarà prevista anche una disciplina apposita. Il nuovo articolo 5, pertanto, afferma il principio generale del divieto dell'esercizio di attività imprenditoriali private da parte dei titolari di cariche di governo e l'altro principio della separazione gestionale, con il conseguente divieto di ingerenza da parte dell'interessato. Il comma 4 del nuovo articolo 5 riprende, aggiornandolo, il comma 2 dello stesso articolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, specificando il principio di prevenzione del conflitto di interessi in riferimento al settore delle comunicazioni di massa. Il comma 5, infine, contempla i casi di inottemperanza ai principi, agli obblighi ed ai divieti appena rammentati, disponendo le sanzioni conseguenti: da una parte esse consistono in misure pecuniarie di entità notevole, giustificate dalla gravità delle trasgressioni e integrate dal divieto di oblazione, mentre d'altra parte riprendono, quanto alle attività imprenditoriali soggette ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso pubblico ovvero in regime di concessione, la sanzione già prevista dall'articolo 3, comma 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati (la revoca del relativo provvedimento), senza però limitarlo al caso dell'impresa individuale ma estendendolo a tutte le attività imprenditoriali, in qualsiasi forma esercitate.
La relatrice Dentamaro, infine, si riserva di presentare ulteriori emendamenti, concernenti le parti successive del disegno di legge e, in particolare, la disciplina conforme al principio di separazione gestionale.

Interviene quindi il sottosegretario CANANZI, che ringrazia la relatrice per il lavoro svolto ed esprime al riguardo il suo vivo apprezzamento sottolineando, in particolare, che il Governo consente alla limitazione dell'ambito soggettivo della legge solo alle cariche di Governo, anche perché le altre situazioni considerate nel testo approvato dalla Camera dei deputati sono effettivamente già regolate da specifiche norme di incompatibilità. Si dichiara perplesso, peraltro, sulla disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 3, in quanto una sospensione dall'esercizio della professione di durata corrispondente a quella della carica di Governo, non sarebbe effettivamente sanzionatoria: perché sia tale, infatti, dovrebbe essere prevista una durata della sospensione maggiore della durata della carica di Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone di dedicare le sedute della settimana successiva prevalentemente alla trattazione dei disegni di legge sul conflitto di interessi nn. 3236, 236 e 4465, riservando una parte del tempo disponibile anche al testo unico sulla documentazione amministrativa (n. 772), ai disegni di legge concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte dei disabili (n. 4393 e connessi) e a quelli recanti l'istituzione del Parco nazionale della pace di S. Anna di Stazzema (nn. 4859 e 174). Considerate le dimensioni cospicue dell'impegno che ne deriva, propone di convocare sedute anche in orari antimeridiani e notturni, eventualmente da sconvocare durante la settimana se non si riveleranno effettivamente necessarie. Propone, infine, di espungere dall'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge relativi al cosiddetto Millennium bug (4167 e connessi), considerata l'evidente inattualità della questione.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375-B


Art. 21
21.1
STIFFONI, TIRELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sono abrogati."
__________________________

21.2
STIFFONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: "Con decreto", fino a: "per materia".
__________________________
21.3
STIFFONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e".
__________________________

21.4
STIFFONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole da: "nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti", fino a: "del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143", con le seguenti: "negli Accordi di Programma Quadro Stato-Regioni".
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21.5
STIFFONI, TIRELLI

Al comma 3, dopo le parole: "interesse nazionale", aggiungere le seguenti: "regionale o locale", e sopprimere le parole da: "procedendosi, ove occorra", fino alla fine del comma.
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Art. 28
28.0.1
BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
"Art. 28 bis
(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni relative alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive e dei ricoveri in case ed istituti di cura)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme relative alla denuncia delle presenze nelle strutture ricettive e dei ricoveri in case ed istituti di cura, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina differenziata per i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, i cittadini di stati dell'Unione Europea non residenti dell'area del Trattato di Schengen e gli altri soggetti;

b) rilevazione dei dati anagrafici mediante autodichiarazione con facoltà di verifica con richiesta di esibizione di documento di identità;

c) obbligo dei gestori delle strutture ricettive, esclusi i rifugi alpini, e delle case ed istituti di cura di conservare i moduli di denuncia delle presenze e dei ricoveri per un periodo non superiore ad un anno o di trasmetterli a richiesta all'autorità di P.S.;

d) disciplina differenziata per i soggiorni in struttura ricettiva in relazione alla loro durata;

e) divieto di denuncia di ricovero in case ed istituti di cura per i ricoveri in ospedale diurno (day hospital);

f) divieto di identificazione degli alloggi, stanze, camere, unità abitative in genere assegnate ai singoli di cui sia registrata la presenza o il ricovero;

g) facoltà per l'Autorità di Pubblica Sicurezza di richiedere per periodi limitati e di norma non eccedenti 30 giorni che i gestori delle strutture ricettive, esclusi i rifugi alpini, e delle case ed istituti di cura identifichino i clienti e trasmettano le generalità;

h) previsione di sanzioni amministrative da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di venti milioni per i clienti che forniscono generalità inesatte e/o false, e per i gestori che rilevano generalità inesatte e/o false, ovvero che non le conservano o trasmettono quando richiesti. Nel caso di pluralità di infrazioni la sanzione amministrativa comporta la chiusura da uno a trenta giorni della struttura ricettiva, nei casi più gravi o di recidiva è disposta la chiusura fino ad un anno;

i) previsione di sanzione penale, dell'arresto da 15 giorni a 3 mesi per i soggetti che dichiarino generalità false e/o inesatte per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità giudiziaria o agli obblighi di assistenza familiari;

l) si può prevedere una pena detentiva da sei mesi a tre anni quando la dichiarazione di false o inesatte generalità è connessa a ricerche dell'autorità giudiziaria per reati relativi alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi, ai sequestri di persona, nonché al riciclaggio, all'immigrazione illegale, alla tratta dei minori e alla prostituzione di soggetti provenienti da paesi terzi. Alle stesse pene soggiace il gestore di strutture ricettive e di case e istituti di cura che non conservi le denunce di presenze o non le trasmetta nei casi di cui alla lettera i)."
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Art. 35

35.1
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"35-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione solamente nei procedimenti che verranno instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; a quelli già pendenti a tale data si continuano ad applicare le norme in vigore nel momento della loro instaurazione."
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Art. 38

38.0.1
TIRELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:
"Art. 38

1. All'articolo 208, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, dopo le parole: “loro competenza” sono inserite le seguenti: “e per consentire la predisposizione di progetti-obiettivo da parte dei comuni, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e della sorveglianza ambientale sui territori di propria competenza”."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236

Art. 1
1.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con i seguenti:
"Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2
(Obbligo di astensione da atti di governo)

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2 del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delibera, quanto vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 13.

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Art. 2

2.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3
(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.
5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.



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Art. 4

4.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4
(Dichiarazione delle attività economiche)

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.
2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:
a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.
4. L'interessato può chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.
5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti.
6. Sono nulli i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, le condizioni di cui al comma 1."
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Art. 5
5.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
(Criteri di esercizio delle attività economiche)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.
2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.
3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli seguenti.
4. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione di massa, delle quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare o del soggetto controllante, mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.
5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'attività imprenditoriale è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.
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