AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 17 MARZO 1998

229a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze MARONGIU e per l'interno VIGNERI.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R048 000, C01a, 0001o)

Il presidente VILLONE comunica il calendario delle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire il fenomeno della corruzione.

La Commissione prende atto del calendario dei lavori.

Il senatore PASTORE, quindi, rileva l'opportunità di estendere l'indagine ad altri soggetti, come ad esempio i difensori civici regionali e comunali, che potrebbero dare indicazioni utili in tema di verifica della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il presidente VILLONE ricorda che la Commissione ha convenuto sull'opportunità di richiedere contributi per iscritto a tutti quei soggetti che non sarà possibile convocare in audizione; si riserva comunque di valutare la proposta del senatore Pastore.

IN SEDE CONSULTIVA
(2979) Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto
(Parere alla 2a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI esprime una perplessità di ordine generale sul carattere generico dei principi e criteri direttivi per la delega legislativa prevista dal disegno di legge. In particolare, sarebbe a suo avviso necessario integrare l'articolo 1, comma 2, lettera a), precisando che si tratta esclusivamente di fattispecie penali con dolo specifico; sulla lettera c) dello stesso comma osserva che dovrebbe essere prevista per ogni fattispecie l'entità della pena nel minimo e nel massimo, mentre sulla lettera f) esprime una riserva quanto alle possibili deroghe, che dovrebbero essere previste esclusivamente per ipotesi tassative di sospensione del periodo di prescrizione, come ad esempio nei casi di esercizio fiscale in cui vi sono stati effetti estintivi della pena determinati da provvedimenti di condono.

Il presidente VILLONE invita il relatore a non formulare indicazioni di merito.

Il relatore BESOSTRI replica che la soluzione appena prospettata costituisce uno sviluppo necessario di quanto già ritenuto implicito nel testo. Egli si sofferma quindi sulla lettera g) dello stesso comma 2, laddove si prevede un criterio di determinazione della competenza territoriale tale da rimetterne in concreto la scelta all'amministrazione, con la conseguente violazione del principio di precostituzione per legge del giudice naturale.

Secondo il presidente VILLONE, l'individuazione da parte della legge di un criterio generale per la determinazione della competenza è comunque rispettoso del precetto costituzionale, come ha più volte affermato la stessa Corte costituzionale.

Il relatore BESOSTRI esprime infine un ulteriore rilievo sulla lettera h) del medesimo comma 2, che prevede un intervento di adattamento normativo da coordinare con le iniziative legislative riguardanti la stessa materia.

Il senatore PINGGERA considera fondato il rilievo del relatore sulla questione della competenza territoriale, rilevante sotto il profilo costituzionale anche per quanto attiene all'esercizio del diritto di difesa.

Il senatore PASTORE giudica improprio il ricorso alla delegazione legislativa in materia penale, auspica un intervento normativo di coordinamento e considera fondati i rilievi del relatore alla stregua dell'articolo 76 della Costituzione. Osserva, inoltre, che il tradizionale principio di ultrattività della legislazione fiscale dovrebbe essere considerato un residuo del passato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che tutte le fattispecie penali sono qualificate dalla finalità soggettiva e si tratta sempre, pertanto, di reati con dolo specifico.

Interviene quindi il sottosegretario MARONGIU, che enuncia lo scopo del disegno di legge, rivolto alla deflazione penale in materia tributaria: quanto allo strumento normativo, ricorda alcuni precedenti e ritiene che quello prescelto sia pienamente conforme ai canoni costituzionali sia nella forme sia nel contenuto, avendo l'effetto di ridurre i casi di illecito penale, di prevedere esclusivamente ipotesi di delitto doloso e di esigere in ogni caso la concreta offensività delle condotte. Verrebbero meno, pertanto, tutte le ipotesi di illecito contravvenzionale, mentre l'intervento di riforma sarebbe coordinato con il recente riordino delle sanzioni amministrative. Quanto al principio di ultrattività, conviene che si tratta di un residuo del passato e ritiene dunque una scelta di civiltà giuridica la sua mancata riproposizione. Egli considera importante, inoltre, affermare esplicitamente che non è mai penalmente rilevante la condotta del contribuente che si è conformato a indicazioni espresse dall'amministrazione finanziaria, mentre osserva che il principio di offensività degli illeciti è esplicitamente previsto. Quanto alla determinazione delle pene nel minimo e nel massimo, dichiara di condividere in proposito il parere espresso dalla Commissione finanze. Nel comprendere le perplessità evocate dal criterio di determinazione della competenza territoriale di cui alla citata lettera g), osserva che si tratta di una formulazione normativa ormai consolidata e in qualche modo convalidata dalla stessa giurisprudenza di legittimità: in ogni caso, a suo avviso tale opzione non contraddice le prescrizioni costituzionali.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide tale valutazione ma osserva che per ragioni di opportunità sarebbe preferibile, anche al fine di prevenire la proliferazione di conflitti di competenza, il ricorso ai criteri suppletivi generali già previsti dall'ordinamento processuale, come ad esempio quello della residenza dell'imputato.

Concorda il sottosegretario MARONGIU.

Il presidente VILLONE riassume i termini della discussione e ritiene che si possa formulare un parere favorevole, con le osservazioni da più parte indicate, segnalando le possibili soluzioni normative di merito esclusivamente a modo di esemplificazione. Riguardo alla questione della competenza territoriale, concorda con la valutazione del senatore Lubrano di Ricco, ritenendo che si tratta esclusivamente di una scelta di opportunità.

Il senatore PASTORE conferma la sua riserva di principio sulla scelta della delegazione legislativa in materia penale.

Si associa il senatore MAGNALBÒ.

La Commissione conferisce al relatore l'incarico di redigere un parere favorevole, con le osservazioni formulate nel corso dell'esame e condivise nella discussione, che si riferiscono in particolare alle determinazioni della pena nel minimo e nel massimo, alla deroga di cui alla lettera f), al principio di ultrattività in materia tributaria, alla determinazione della competenza territoriale anche in base ai principi generali dell'ordinamento processuale.

IN SEDE DELIBERANTE
(568-B) UCCHIELLI ed altri. - Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato: si tratta di adattamenti di natura esclusivamente tecnica, riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento. In proposito, comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta. Propone quindi di approvare definitivamente il disegno di legge.

Il senatore BESOSTRI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MAGNALBÒ comunica che il Gruppo di Alleanza Nazionale, pur confermando le riserve già esposte a suo tempo sulla scelta di adottare un provvedimento limitato a casi specifici, nella fase attuale della procedura parlamentare si risolve a votare a favore del disegno di legge.

Il senatore PASTORE pronuncia una analoga dichiarazione di voto e osserva che i dubbi e le incertezze manifestate sul disegno di legge sono determinati anche dalla opportunità, che non è stata presa in considerazione, di estendere il campo di osservazione ad altri episodi critici che coinvolgono le Forze dell'ordine.

Il senatore LUBRANO DI RICCO annuncia il suo voto favorevole.

Il sottosegretario VIGNERI manifesta il consenso del Governo all'approvazione definitiva del disegno di legge.

La Commissione approva le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del disegno di legge.

Successivamente è approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

(2944) Deputato CONTENTO. - Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 28 gennaio 1998.

Il relatore MAGNALBÒ esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.1 e sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, di contenuto identico. Illustra quindi l'emendamento 1.5, conforme al parere della Commissione giustizia.

Il sottosegretario VIGNERI esprime un parere favorevole su tutti gli emendamenti.

Il senatore PASTORE ritiene opportuno precisare il riferimento ai funzionari incaricati dal sindaco, al fine di evitare equivoci.

Concorda il relatore MAGNALBÒ, che presenta di conseguenza l'emendamento 1.6.

Il senatore LUBRANO DI RICCO esprime soddisfazione per la disponibilità dimostrata dal relatore e dal rappresentante del Governo verso gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, che estendono l'ambito di applicazione della nuova normativa.

Con separate votazioni, sono quindi approvati l'emendamento 1.1, fatto proprio dal senatore LISI in assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 (di contenuto identico) nonchè l'emendamento 1.5 e l'emendamento 1.6

Nel testo modificato, è approvato infine l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE
(983) PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale
(2312) CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale
(2448) BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale
(2510) BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PARDINI illustra il testo unificato da lui predisposto, che riassume il nucleo normativo sostanziale dei disegni di legge. Si pronuncia negativamente, quindi, sugli emendamenti 1.1 e 1.2. Sul primo di essi, in particolare, obietta che lo scopo delle iniziative legislative è anche quello di determinare un certo ordine razionale nelle consultazioni delle associazioni.

Il senatore MARCHETTI motiva l'emendamento 1.1, affermando che la consultazione di soggetti rappresentativi di interessi è da considerare opportuna ma è viceversa sbagliato prevedere per legge la consultazione obbligatoria, soprattutto in riferimento alle iniziative legislative: sotto tale aspetto, infatti, vi sono anche problemi di compatibilità costituzionale. Nel precisare che egli condivide lo scopo dei disegni di legge, sottolinea l'anomalia di quella disposizione che prevede la consultazione obbligatoria delle associazioni: a suo avviso, lo stesso riconoscimento delle associazioni come enti di interesse pubblico postula nella sostanza anche la necessità di quelle consultazioni che si vorrebbero prevedere per legge.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI, MERCOLEDÌ, 18 MARZO E DI GIOVEDÌ, 19 MARZO
(A007 000, C01a, 0085o)

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, mercoledì 18 marzo alle ore 8,30 e per giovedì 19 marzo alle ore 15 è integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 3053 e n. 3075, concernenti la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2944

Art. 1.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «procure della Repubblica», inserire le seguenti: «i presidenti di provincia»; dopo le parole: «assessori comunali», inserire le seguenti: «e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali»; dopo le parole: «i segretari comunali», inserire le seguenti: «e provinciali»; dopo le parole: «incaricati dal sindaco», aggiungere le seguenti: «e dal presidente della provincia».
1.1
Speroni, Tirelli

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni».
1.2
Besostri


1.3 (Identico all'em. 1.2)
Lubrano di Ricco


1.4 (Identico all'em. 1.2)
Salvato, Marchetti

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «del giudice unico», con le altre: «dei tribunali e delle preture».
1.5
Il Relatore

Al comma 1, primo capoverso, penultimo rigo, sopprimere la parola: «appositamente».
1.6
Il Relatore

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 983, 2312, 2448 E 2510
Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico

Art. 1.
(Riconoscimento come enti di interesse pubblico e obbligo
di consultazione)

1. Sono riconosciuti «Enti di interesse pubblico»: l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (AMNIC), l'Unione italiana ciechi (UIC), L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) e l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFASS).
2. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono, rispettivamente, i compiti di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, al decreto del Capo dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e alla legge 21 marzo 1958, n. 335, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri; esse sono consultate a livello centrale e periferico in occasione della presentazione di provvedimenti legislativi riguardanti la categoria dei disabili.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 983, 2312, 2448 E 2510

Art. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (AMNIC), l'Unione italiana ciechi (UIC), l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) e l'Associazione nazionale famiglie di fanciulle e adulti subnormali (ANFASS) svolgono, rispettivamente, le funzioni di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, al decreto del Capo dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e alla legge 21 marzo 1958, n. 335, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono consultate in occasione dell'esame, da parte del Consiglio dei ministri e delle Commissioni parlamentari, di provvedimenti legislativi riguardanti i disabili».
1.2
Rotelli

Al comma 2, sopprimere le parole da: «esse sono consultate» fino alla fine del comma.
1.1
Marchetti