AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI’ 15 DICEMBRE 1998

340ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE




La seduta inizia alle ore 15.20.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE RELATIVI AI DISCENDENTI DI CASA SAVOIA
(A007 000, C01a, 0136o)

Su richiesta del senatore PASTORE, relatore alla Commissione sui disegni di legge in materia, il presidente VILLONE precisa che il nuovo clima di dialogo instauratori in tema di riforme costituzionali ed istituzionali, consentirà senz'altro di affrontare concretamente, quanto prima, anche la definizione di un testo da proporre all'Assemblea per gli stessi disegni di legge.

SU UNA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE INERENTE AI RAPPORTI TRA IMMIGRAZIONE E FENOMENI CRIMINALI
(A007 000, C01a, 0136o)

Su richiesta del senatore PASTORE, proponente dell'inchiesta in materia, il presidente VILLONE assicura che l'argomento verrà trattato tempestivamente; annuncia, inoltre, un prossimo intervento in Commissione del Ministro dell'interno in tema di politiche dell'immigrazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente agevolazioni in materia di diritti di autore, nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti. (n. 373)
(R139 b00, C01a, 0029o)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni: esame e rinvio)

La relatrice BUCCIARELLI illustra lo schema di regolamento, che reca attuazione dell'articolo 15-bis aggiunto nel 1996 alla legge n. 633 del 1941, in materia di diritto d'autore: al riguardo rileva innanzitutto il lungo tempo intercorso tra l'entrata in vigore della nuova disposizione legislativa e la trasmissione al Parlamento dello schema di regolamento e considera opportuna una riflessione concernente la previsione legislativa di regolamenti senza l'indicazione di un termine per la loro emanazione. Dopo aver riassunto il contenuto del citato articolo 15-bis si sofferma sui tre articoli che compongono lo schema in esame: il primo di essi determina i requisiti soggettivi degli enti ammessi ai benefici previsti dall'articolo 15-bis, l'articolo 2 delinea i requisiti oggettivi per accedere alle stesse agevolazioni e l'articolo 3 regola gli elementi procedurali per la concessione dei benefici. Quanto ai soggetti beneficiari, l'articolo 1, comma 2, rinvia all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitando l'individuazione dei soggetti solo ad alcune tra le categorie indicate nello stesso articolo 10, ed enucleando pertanto, tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, quelle in possesso di alcuni dei requisiti prescritti dallo stesso articolo 10; sono comunque esclusi gli enti non qualificabili come ONLUS, ai sensi del comma 10 dello stesso articolo 10. Nell'articolo 2 sono delimitate le condizioni alle quali è subordinato l'accesso alle agevolazioni, in riferimento alla quantità e alla natura dell'esecuzione, della rappresentazione o della recitazione, alla sede e alla partecipazione di soci e invitati. L'articolo 3 prescrive alcuni adempimenti per gli enti interessati e attribuisce alla SIAE le potestà di controllo. La relatrice, quindi, si riserva di approfondire il contenuto di un parere interlocutorio del Consiglio di Stato, reso su un originario schema di regolamento, ma rileva intanto che la prima considerazione contenuta in quel parere impone di per sé una valutazione in sede parlamentare: si afferma, infatti, che il Consiglio di stato si riserva un ulteriore parere in seguito a un eventuale parere parlamentare tale da determinare modificazioni significative al testo normativo. In tal modo, secondo la relatrice, si affermerebbe o si confermerebbe una prassi discutibile, quanto meno sotto l'aspetto dell'estrema complicazione procedimentale. D'altra parte, dallo stesso parere interlocutorio del Consiglio di Stato si apprende che il Governo elaborò dapprima uno schema di regolamento corredato dell'assenso delle altre amministrazioni competenti, mentre nello schema in esame non si fa alcun riferimento all'intervento di altre amministrazioni. Se ne ricava, complessivamente, una disponibilità incompleta del materiale istruttorio, che potrebbe essere illuminante circa la difficoltà di elaborazione del testo e in ordine ad alcune incongruenze delle disposizioni regolamentari rispetto a quelle legislative. In particolare, occorre chiarire l'ampiezza e il limite del divieto allo scopo di lucro imposto sia agli enti che alle manifestazioni ammesse ai benefici, poiché potrebbe darsi il caso di enti che non perseguono uno scopo di lucro ma realizzano occasionalmente manifestazioni culturali aventi anche una connotazione commerciale. Un ulteriore problema investe la possibile inefficacia e comunque l'inadeguatezza di alcuni requisiti oggettivi, come ad esempio quello prescritto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) dello schema di regolamento: vi si prevede, infatti, un limite numerico alle partecipazioni che non appare fondato su alcuna giustificazione evidente. Un'ultima questione riguarda il carattere minuzioso dei requisiti soggettivi, in particolare per l'individuazione dei soci, laddove alle manifestazioni possono accedere anche gli invitati. Su tali questioni, il Governo dovrebbe fornire una risposta puntuale, integrando anche la documentazione trasmessa al Parlamento.

Il presidente VILLONE precisa che il Governo si riserva di intervenire nella seduta convocata per Giovedì 17 dicembre; richiama l'attenzione, quindi, sul rapporto problematico che evidentemente si è instaurato tra la consultazione del Consiglio di stato e quella delle commissioni parlamentari: il rilievo della relatrice, infatti, si appunta in proposito su una considerazione contenuta proprio in un parere del Consiglio di stato.

Il senatore BESOSTRI ritiene inaccettabile tale pretesa, quella cioè di attribuire al Consiglio di Stato una valutazione per così dire definitiva, prima dell'emanazione del regolamento. Quanto al contenuto dello schema in esame, osserva che il requisito prescritto dalla lettera d) dell'articolo 2 senza un chiarimento espresso potrebbe essere interpretato in combinato disposto con quello affermato nella lettera a), al primo periodo: ciò determinerebbe la conseguenza che il limite numerico di 500 presenze debba essere inteso come riferito al complesso delle manifestazioni annuali. Al riguardo, inoltre, rileva che un limite numerico fisso non è reso necessario dalla legge e determina squilibri evidenti a danno degli enti con una larga base associativa; la legge, infatti, prescrive un numero limitato e predeterminato, ma ammette la possibilità di modulare il limite in ragione della natura dell'esecuzione e in rapporto alla base associativa dell'ente. Ciascun ente, d'altra parte, potrebbe liberamente scegliere di organizzare un evento importante a larga partecipazione, ovvero più eventi meno impegnativi nel corso dell'anno. Quanto all'articolo 3, comma 1, lettera b), vi si prevede un adempimento non prescritto dalla legge e assai rischioso sotto l'aspetto della tutela della privacy, tanto da essere probabilmente illegittimo alla stregua della legge n. 675 del 1996. I controlli, d'altra parte, possono essere effettuati direttamente alle manifestazioni, verificando la qualità di socio e il tempo trascorso dal momento dell'adesione, senza che ciò comporti alcun accertamento sull'identità personale degli associati.

Il senatore PASTORE condivide le censure rivolte alla carenza di documentazione istruttoria, esprime la sua adesione ai rilievi formulati dalla relatrice e dal senatore Besostri e stigmatizza in particolare la prescrizione concernente l'indicazione delle generalità dei soci, perché vìola il diritto alla riservatezza e contraddice un elementare principio di economia che fa ritenere sufficiente l'accertamento del numero dei soci. Egli manifesta quindi una riserva di principio sul rapporto tra l'articolo 15-bis sulla legge del diritto d'autore e lo schema di regolamento, poiché in proposito rileva incongruenze pressoché insormontabili: va osservato, infatti, che lo schema di regolamento eccede dalla sua stessa competenza normativa, poiché contiene disposizioni evidentemente contra legem. In particolare, la legge limita l'applicazione del beneficio ad alcune categorie di soggetti che dall'articolo 1 dello schema di regolamento sembrano estese ogni oltre limite, con riferimenti piuttosto incoerenti rispetto alle finalità di assistenza, quali ad esempio le attività di formazione, istruzione e tutela dei diritti. Il ritardo nell'elaborazione dello schema di regolamento potrebbe essere determinato anche da una formulazione insoddisfacente della legge ma rivela indubbiamente l'intento di valicare i limiti posti dalla normativa primaria, con risultati di dubbia efficacia e opportunità. Aggiunge, infine, che la disposizione di cui all'articolo 2, lettera a), ultimo periodo appare quanto mai singolare, giacché non si ravvede la necessità di escludere il carattere di concorrenzialità sul mercato delle manifestazioni ammesse ai benefici, mentre nella lettera b) dello stesso articolo si rileva un divieto assoluto, anch'esso ingiustificato, di riproduzione degli eventi.

Il senatore MAGNALBO' osserva che l'obiettivo di non consentire un uso strumentale delle disposizioni di agevolazione non è stato affatto raggiunto dalla normativa regolamentare, suscettibile a suo avviso di determinare un notevole contenzioso.

Il presidente VILLONE rileva che nell'esame sono stati formulati rilievi di legittimità, che invece non si ricavano dai pareri del Consiglio di Stato. Quanto alle specifiche questioni sollevate dalla relatrice e dagli intervenuti, conferma che il Governo ha assicurato l'intervento di un proprio rappresentante nella seduta di Giovedì 17 dicembre. In caso di risposta insoddisfacente sulla questione inerente al rapporto tra pareri parlamentari e pareri del Consiglio di Stato, si potrebbe considerare, a suo avviso, anche la possibilità di un chiarimento legislativo, da inserire eventualmente nella legge n. 400 del 1998.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE si riserva di disporre la tempestiva comunicazione di una possibile sconvocazione della seduta di domani, mercoledì 16 dicembre e della eventuale posticipazione nella seduta di giovedì 17 dicembre, dalle ore 14,30 alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16.