AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 16 MARZO 2000

515ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Franceschini, alla giustizia Ayala e per l'interno Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,10


CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente VILLONE informa la Commissione che è stato richiesto, in mattinata, un parere urgente dalla Commissione giustizia, riunita in sede deliberante, sul disegno di legge n. 4531, recante disposizioni inerenti l'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previsti dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Propone di convocare immediatamente la Sottocommissione per i pareri, al fine di rendere tempestivamente il parere richiesto.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,16)

IN SEDE CONSULTIVA

(4531) Antonino CARUSO ed altri. - Disposizioni inerenti l'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)


Il presidente VILLONE ricorda di aver chiesto in Sottocommissione la rimessione alla sede plenaria dell'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore BESOSTRI dà quindi conto analiticamente del contenuto del disegno di legge in esame, che incide su alcuni adempimenti previsti della legge n. 675 del 1996. In particolare, l'articolo 41 di detta legge prevede i termini di scadenza per l'adozione del regolamento che deve individuare misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali. Nell'imminenza dello scadere di detto termine è stato sollevato il problema, da molti dei soggetti interessati, del diffuso, mancato adeguamento alle prescrizioni previste nell'articolo 15 della legge n. 675.
Il disegno di legge in esame prevede non il semplice rinvio del termine previsto per l'adozione delle misure minime di sicurezza, ma la semplice inapplicazione delle sanzioni penali nei confronti dei soggetti che abbiano avviato il relativo processo in tempo utile e che non siano tuttavia riusciti tempestivamente a completarlo. Si tratta dunque di disposizioni ragionevoli, che mirano a disciplinare una situazione oggettivamente problematica. Propone pertanto la formulazione di un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione concorda con la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.


(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado.

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)


Il presidente VILLONE rammenta il contenuto del provvedimento d'urgenza, che si rende necessario per fare fronte alle pressanti esigenze connesse alla fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 istitutivo del giudice unico di primo grado. In particolare, si prevede la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare a valersi dello specifico apporto professionale assicurato dai lavoratori socialmente utili che attualmente operano in questi uffici in virtù della convenzione a suo tempo stipulata tra Ministero del lavoro e Ministero della giustizia. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore PASTORE osserva criticamente che il provvedimento in esame mira a stabilizzare forme di lavoro precario, in difformità dagli indirizzi prevalenti nella legislazione in materia di contratti di lavoro e sostanzialmente derogando al principio costituzionale che impone l'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Condivide questi rilievi il senatore GUBERT, che ritiene privo del requisito costituzionale dell'urgenza il provvedimento in esame, essendo i problemi derivanti dalla introduzione dell'istituto del giudice unico noti da tempo all'amministrazione.

Il senatore PINGGERA ritiene invece urgente il provvedimento in titolo alla luce della strutturale e grave carenza di personale qualificato presso gli uffici giudiziari.

Agli intervenuti replica il sottosegretario AYALA, che ricorda la grave situazione in cui versano gli uffici giudiziari ove svolgono oramai da anni un'utile - e non sostituibile in tempi rapidi - attività i lavoratori oggetto del provvedimento in esame. Solo nei prossimi mesi potrà tracciarsi un quadro sufficientemente chiaro delle carenze strutturali degli organici degli uffici giudiziari che dovranno essere quanto prima colmate ricorrendo a concorsi pubblici. La situazione di oggettiva crisi ha tuttavia consigliato di confermare, per ulteriori diciotto mesi, i contratti ad un personale che ha acquisito, negli ultimi anni, una rilevante competenza nel settore che non sembra facilmente sostituibile.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.


IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CADDEO ed altri - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo.

- e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto come testo base, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 2 e dell'8 marzo.

Il relatore VILLONE annuncia che è sua intenzione prendere contatti con la Presidenza della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati per avviare un confronto al fine di verificare il consenso che potranno registrare, presso l'altro ramo del Parlamento, le modifiche che il Senato potrebbe introdurre al testo del disegno di legge in esame.

Il senatore GUBERT ribadisce l'opportunità di procedere ad una autonoma valutazione del provvedimento in titolo in questo ramo del Parlamento, senza farsi condizionare dall'atteggiamento che eventuali modifiche al testo in esame potrebbero incontrare presso la Camera dei deputati.

Il senatore SCHIFANI, manifestando la propria preoccupazione per la lentezza dell'iter del provvedimento, crede utile avviare un confronto con l'altro ramo del Parlamento, che potrebbe più opportunamente, a suo avviso, realizzarsi attraverso un confronto tra gli Uffici di Presidenza delle Commissioni delle due Camere.

Il relatore VILLONE dichiara di concordare con la proposta avanzata dal senatore Schifani, mentre il senatore TAROLLI, convenendo con l'originaria proposta avanzata dal relatore, crede che un confronto tra gli Uffici di Presidenza non potrebbe che riproporre la diversità di opinioni che si è registrata nei due rami del Parlamento.

Il relatore VILLONE chiarisce che l'obiettivo della sua proposta, di avviare contatti informali con l'altro ramo del Parlamento, è quello di verificare quali siano le modifiche al testo in esame che possano registrare il sostanziale accordo delle due Camere.

Il senatore SCHIFANI, pur comprendendo i rilievi mossi alla proposta avanzata dal relatore - che a suo avviso non deve costituire un precedente -, ritiene tuttavia opportuno, vista la delicatezza del tema e l'approssimarsi della scadenza della legislatura, avviare un confronto con l'altro ramo del Parlamento, il risultato del quale dovrebbe essere, a suo avviso, quello di lasciare andare avanti, il più speditamente possibile, l'iter di quelle parti del provvedimento sulle quali si registra un generale consenso.

Il relatore VILLONE passa quindi ad illustrare i nodi essenziali sui quali avviare un confronto con l'altro ramo del Parlamento. Sull'articolo 1 del provvedimento in titolo, rileva che la formulazione registra un ampio consenso. Ricorda quindi gli emendamenti del senatore Marchetti, sui quali esprime un avviso contrario trattandosi di proposte che intendono modificare l'impianto stesso della disposizione. Quanto agli emendamenti presentati dal senatore Schifani, pur comprendendone l'intento - chiaramente rivolto a garantire una maggiore stabilità dell'esecutivo regionale - ne ritiene l'approvazione non opportuna, al fine di garantire una più celere definizione dell'iter del provvedimento. Venendo infine a considerare l'emendamento 1.1 del senatore Dondeynaz (pubblicato in allegato al resoconto del 2 marzo), valuta che questo, eliminando il limite costituito dai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, vada ad investire una materia - quella dei rapporti tra Stato e regioni - a suo avviso estranea all'oggetto proprio del provvedimento in titolo, costituito dalla disciplina della forma di governo regionale.
Venendo quindi a considerare gli emendamenti riferiti all'articolo 2, si sofferma in primo luogo sull'emendamento 2.5 (pubblicato in allegato al resoconto del 2 marzo), che pone, a suo avviso, un problema rilevante potendo interpretarsi la pura e semplice abrogazione dell'articolo 30 dello statuto per la Valle d'Aosta come sostanziale soppressione dell'istituto del referendum regionale.
Quanto agli emendamenti presentati dal senatore Dondeynaz, la cui approvazione è auspicata dal Consiglio della Valle d'Aosta, si sofferma criticamente sugli emendamenti 2.2 e 2.4, che incidono a suo avviso su una materia estranea all'oggetto del disegno di legge n. 4368, proponendo un diverso assetto nei rapporti tra la regione Valle d'Aosta e lo Stato e modificando equilibri dell'ordinamento generale che dovrebbero essere, a suo avviso, più opportunamente considerati nell'ambito della complessiva revisione del titolo V della parte II della Costituzione, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Su sollecitazione del senatore DONDEYNAZ, il relatore VILLONE si riserva invece di richiamare, nel confronto da avviarsi con l'altro ramo del Parlamento, anche l'emendamento 2.10 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 2 marzo).
Venendo quindi a considerare l'articolo 3 del disegno di legge, ribadisce la propria contrarietà agli emendamenti presentati dal senatore Marchetti, mentre si riserva di presentare un emendamento volto a sopprimere la disposizione che subordina al necessario raggiungimento di un'intesa con la regione le modifiche alla legislazione nazionale relative all'ordinamento finanziario della regione; preannuncia altresì la presentazione di un analogo emendamento soppressivo della simile disposizione contenuta nell'articolo 5, recante modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. Si tratta infatti di disposizioni che incidono sugli equilibri della finanza nazionale e sui suoi rapporti con la finanza locale, materie a suo avviso, estranee all'oggetto del provvedimento in esame che si dovrebbe limitare alla ridefinizione della disciplina della forma di governo delle regioni a statuto speciale.

Al senatore SCHIFANI, che richiama l'attenzione sugli emendamenti presentati dal senatore Meloni (emendamenti 3.2 e 3.3 pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 marzo), il relatore VILLONE replica manifestando un avviso contrario a tali proposte che mirano a sopprimere la disciplina transitoria la cui introduzione è stata sollecitata dalle stessa regione. Al riguardo, ribadisce la sua convinzione circa la opportunità di affidare la più ampia autonomia alle singole regioni nella scelta dei propri modelli istituzionali.

In proposito, il senatore FISICHELLA dichiara invece la sua convinzione circa la necessità che il legislatore nazionale definisca un sicuro quadro di regole in materia di forma di governo regionale, la cui disciplina non può essere interamente demandata a fonti di autonomia.

Il relatore VILLONE ritiene invece che le singole regioni dovrebbero essere lasciate quanto più libere nella scelta dei propri modelli istituzionali. Al riguardo richiama l'attenzione della Commissione sul paradosso costituito, oggi, dal fatto che le regioni ad autonomia differenziata si trovano, nella scelta dei propri assetti istituzionali, in una situazione sostanzialmente deteriore rispetto a quella delle regioni a statuto ordinario. Nel caso delle regioni a statuto speciale, a suo avviso, il legislatore nazionale si dovrebbe limitare a disciplinare, attraverso fonti di rango costituzionale, solo gli aspetti che più connotano le condizioni di queste regioni, come ad esempio la tutela delle minoranze linguistiche.

Dopo che il senatore FISICHELLA ha ribadito la propria convinzione circa l'essenziale ruolo del legislatore nazionale nelle materie oggetto del provvedimento in titolo, il relatore VILLONE, riprendendo la sua esposizione, passa a considerare gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge. Si tratta della disposizione più controversa e su cui maggiormente si sono addensati i rilievi nel corso del dibattito. Esprime quindi una valutazione negativa sugli emendamenti presentati dal senatore Gubert che, nel loro complesso, riscrivono lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, proponendo soluzioni radicalmente alternative rispetto a quelle contenute nel provvedimento in titolo. Simili considerazioni svolge con riferimento agli emendamenti presentati dai senatori Magnalbò e Pasquali.
Sui diversi emendamenti riguardanti la minoranza ladina, ritiene che le relative disposizioni contenute nel testo del provvedimento in titolo propongano una soluzione sostanzialmente equilibrata che migliora sensibilmente la normativa attualmente vigente in materia. Ritiene invece meritevoli di attenzione i rilievi critici svolti dal senatore Andreolli sulla formulazione della normativa transitoria che presenta oggettivi problemi applicativi nella provincia autonoma di Trento.

Il senatore ANDREOLLI richiama quindi l'attenzione del relatore sugli emendamenti relativi alla disciplina che condiziona ad un lungo periodo di residenza l'esercizio del diritto di elettorato attivo nella provincia autonoma di Bolzano. Dopo che il senatore PINGGERA ha ricordato che questa normativa costituisce un cardine essenziale del provvedimento in esame, mentre il senatore GUBERT e la senatrice PASQUALI esprimono in proposito un avviso contrario, il relatore VILLONE, nel riprendere la sua esposizione, pur manifestando le proprie personali perplessità su questa disciplina, ritiene che essa difficilmente potrà essere modificata, trattandosi di uno dei punti essenziali sui quali si è raggiunto un equilibrio nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene tuttavia che anche questa materia possa essere utilmente oggetto di confronto con la Camera dei deputati.

Al senatore PASTORE che richiama l'attenzione sul trasferimento, previsto dal provvedimento in titolo, delle competenze in materia elettorale dalla regione alle due province autonome, replica il relatore VILLONE, il quale ricorda che il nucleo essenziale dell'articolo 4 del provvedimento in esame sta proprio nel trasferimento delle funzioni in materia ordinamentale dalla regione Trentino Alto-Adige alle due province autonome.

A questo proposito, il senatore GUBERT invita il relatore a farsi carico, nel confronto con l'altro ramo del Parlamento, delle ragioni che consigliano il mantenimento del delicato equilibrio che, nel corso degli anni, si è andato costruendo tra la regione e le due province autonome, un equilibrio, a suo avviso, strettamente funzionale ad una adeguata tutela delle minoranze che risiedono nel territorio regionale.

Dopo un breve intervento del sottosegretario FRANCESCHINI, il quale ricorda che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha manifestato il suo consenso sulle modifiche che il provvedimento in esame intende introdurre allo statuto regionale, prende la parola il senatore PINGGERA che ribadisce il proprio favore al testo dell'articolo 4 che garantisce, a suo avviso, una adeguata tutela delle minoranze residenti nella regione Trentino-Alto Adige.

Il senatore SCHIFANI si dichiara invece non soddisfatto delle motivazioni con le quali il relatore ha argomentato la propria contrarietà agli emendamenti da lui presentati all'articolo 1. Chiede quindi che la Commissione, sin dalla prossima seduta, sia chiamata a pronunciarsi sull'opportunità di considerare distintamente le disposizioni, contenute nel provvedimento in titolo, relative alla regione Sicilia, così da garantirne una sollecita approvazione.

Interviene infine il senatore TAROLLI che ritiene parziali i rilievi svolti dal relatore, il quale si è fatto carico, a suo avviso, solo di alcune delle molte questioni sollevate nel corso del dibattito. Ritiene altresì contraddittorio l'atteggiamento del relatore che, se da un lato ha affermato di voler garantire l'omogeneità delle disposizioni contenute nel provvedimento, dall'altro non ha rilevato la sostanziale estraneità di gran parte delle previsioni contenute nell'articolo 4 che, ben oltre la materia della forma di governo, incidono su singole attribuzioni della regione Trentino Alto-Adige e delle due province autonome, stravolgendo il delicato equilibrio istituzionale garantito dallo statuto vigente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.