AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 12 MAGGIO 1998

258a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA
(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati
(863) DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni
(2588) PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica
(Parere alla 6a Commissione seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 maggio e rinviato nella seduta del 6 maggio.

Interviene nella discussione il senatore PASTORE osservando che la natura anomala delle cosiddette fondazioni bancarie esige un chiarimento normativo reso necessario, a suo avviso, anche dal principio costituzionale di eguaglianza. La doppia natura di quegli enti, infatti, non appare risolta dalla normativa in esame, anche sotto l'aspetto dei controlli pubblici attribuiti in via provvisoria al Ministero del tesoro sia sulle fondazioni che sulle società bancarie. Tale promiscuità comporta a suo parere, una lesione del principio della necessaria parità di trattamento tra situazioni analoghe, poichè le normali fondazioni di diritto privato non sono sottoposte al controllo del Ministero del tesoro.

A nome del Governo prende quindi la parola il sottosegretario PINZA, il quale ricorda l'origine normativa delle cosiddette fondazioni bancarie ed espone le ragioni dell'intervento di riforma, diretto a dirimere le differenze in un sistema ibrido, laddove vi sono società bancarie prive di capacità di investimento e operanti in un ambiente proprietario chiuso, incompatibile con il contesto concorrenziale successivo alla riforma del 1993, introdotta in applicazione di normative comunitarie. Quanto alle fondazioni, la diversificazione degli investimenti è connaturata alla loro stessa fisionomia, mentre nel sistema attuale ciò non è possibile. Si tratta, pertanto, di incentivare la progressiva dismissione delle partecipazioni nelle società bancarie senza misure autoritative, assicurando intanto la permanenza di quel controllo già attribuito dalla legislazione vigente al Ministero del tesoro, prefigurando un sistema di controllo comune a tutte le fondazioni di diritto privato. Quanto alle paventate sovrapposizioni di competenza tra la Banca d'Italia e la Consob, si tratta in effetti di potestà evidentemente distinte, che non comportano interferenza di sorta, mentre l'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) non deve essere considerata un'autorità amministrativa indipendente in senso proprio, ma un organo di controllo la cui necessità risiede nel presupposto della gestione di patrimoni altrui.

Il senatore ELIA ritiene che una parte degli equivoci sull'autorità di cui alla lettera h) dell'articolo 2, derivano da una formulazione normativa non univoca ma non comportano obiezioni di legittimità costituzionale, anche perchè non sembrerebbe trattarsi di una nuova autorità assimilabile alle autorità amministrative indipendenti ma di un organismo dotato di quelle funzioni di vigilanza indicate nel testo da considerare senz'altro necessarie in ragione della gestione di patrimoni molto cospicui. Il sistema dei controlli pubblici, pertanto, va commisurato opportunamente alla natura delle attività esercitate, con tutti gli elementi normativi necessari ma senza alcun ritardo.

Il senatore PASTORE prende nuovamente la parola criticando la natura provvisoria della disciplina dei controlli, che non risolve l'ambiguità della disciplina attuale e lascia aperto il dubbio di compatibilità con il principio di pari trattamento, laddove si prevede un regime speciale per le cosiddette fondazioni bancarie. Osserva, inoltre, che il controllo attribuito al Ministero del tesoro non deriva dalla titolarità delle quote di proprietà ma dalla natura dell'attività esercitata dalle società conferitarie, ciò che non giustifica il controllo del Tesoro sulle fondazioni conferenti. Aggiunge che il controllo del Ministero del tesoro dovrebbe eccedere anche il tempo necessario per la nuova disciplina dei controlli sugli enti di diritto privato, permanendo fino all'esaurimento delle partecipazioni proprietarie nelle società bancarie.

Il relatore VILLONE conferma le sue riserve sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, relative non già alla disciplina sostanziale, ma all'architettura istituzionale prefigurata nell'articolo 2, comma 1, lettera h) che investe direttamente la competenza consultiva della Commissione. Egli dichiara di comprendere gli argomenti addotti dal senatore Elia, ma puntualizza che il parere deve essere riferito al testo così com'è e non alle sue possibili interpretazioni. A suo avviso le disposizioni della lettera h) manifestano più di un aspetto problematico alla stregua dei precetti costituzionali. Si tratta, infatti, di una disposizione normativa inserita in un contesto di delegazione legislativa che sul punto non appare corrispondente ai requisiti prescritti dall'articolo 76 della Costituzione. Egli osserva, in proposito, che se l'autorità di vigilanza fosse un'autorità amministrativa in senso proprio, alla disposizione dovrebbe essere riferita l'obiezione di ordine generale fondata sulla proliferazione eccessiva di autorità indipendenti e sulla compatibilità di tale fenomeno con alcuni precetti costituzionali, come quelli contenuti negli articoli 95 e 97. Al riguardo occorre ricordare che è in atto un ripensamento sulla utilità e sulla funzione delle autorità indipendenti, anche in ordinamenti stranieri vicini a quelli italiani. Tuttavia, anche a prescindere dalla natura dell'autorità citata dalla lettera h) in esame, le definizioni della delega legislativa appaiono carenti sul punto sia quanto all'oggetto che in ordine ai principi e ai criteri direttivi: nulla è prescritto, infatti, sulla nomina, la composizione e la struttura dell'autorità e lo stesso dubbio insorto sulla natura di essa dimostra la carenza della delega legislativa alle stregua dell'articolo 76 della Costituzione. Carenza riscontrabile anche in riferimento al parametro di vigilanza, indicato dalla lettera h), della sana e prudente gestione, criterio quasi inafferrabile, ma assunto nel testo come un canone fondamentale di valutazione. La vaghezza del parametro comporta di necessità anche l'attribuzione di poteri normativi all'autorità di vigilanza, di cui però non si fa cenno nel testo. Nè è chiaro se l'autorità di vigilanza sulle fondazioni bancarie è quella stessa di cui si prevede una nuova disciplina, competente per tutti gli enti di cui al titolo II del libro I del codice civile. Dai lavori preparatori dell'altro ramo del Parlamento sembra trattarsi della stessa autorità, ma in questo caso la carenza della delegazione legislativa è ancora più grave poichè si estende, senza alcuna definizione normativa apposita, anche all'autorità competente in via generale su tutti gli enti di cui al titolo II del libro I del codice civile. D'altra parte se le autorità in questione sono da considerare distinte, non si apprezza l'utilità di istituirne una apposita per le fondazioni bancarie, senza alcuna competenza nel regime provvisorio previsto dalla stessa lettera h). Le disposizioni in questione sono dunque connotate da una confusione normativa molto spiccata, che rivela un solo nucleo immediatamente comprensibile e applicabile, quello relativo alle potestà di controllo provvisorie attribuite al Ministero del tesoro. Egli si dichiara comunque disponibile a formulare, sulla lettera h) in questione, anche un parere favorevole integrato da condizioni molto prescrittive.

Il sottosegretario PINZA afferma che le disposizioni analizzate criticamente dal relatore non preludono all'istituzione di autorità diverse da quella a competenza generale sugli enti di cui al titolo II del libro I del Codice civile. Osserva, quindi, che la normativa in esame comporta la progressiva eliminazione delle competenze di controllo già attribuite al Ministero del tesoro fin dalla legislazione del 1990. Quanto al parametro di controllo della sana e prudente gestione, si tratta comunque, a suo avviso, di un criterio di valutazione necessario nel contesto cui si riferisce. In merito alla composizione e alla natura dell'autorità di vigilanza, conferma che si tratta della configurazione da assegnare, in esito a un intervento normativo apposito, all'autorità competente per i controlli su tutti gli enti di cui al titolo II del libro I del Codice civile.

Il senatore ELIA invita a un tentativo di ricostruzione del contesto normativo in cui si inserisce la disposizione analizzata e criticata dal relatore, al fine di comprendere se le lacune poste in evidenza sono colmabili in via interpretativa. Egli si dichiara propenso, in proposito, a formulare un parere favorevole condizionato.

Il senatore BESOSTRI ritiene che i dubbi sollevati nel corso dell'esame inducono senz'altro a formulare il parere in modo non generico ma con precise richieste di modificazioni.

Il relatore VILLONE reputa non opportuno entrare nel merito del nuovo assetto normativo da realizzare per le cosiddette fondazioni bancarie e considera invece necessario pronunciarsi sulle questioni di natura istituzionale, sottese all'articolo 2, comma 1, lettera h): al riguardo egli propone un parere favorevole a condizione che quelle disposizioni non comportino l'istituzione di nuove autorità.

Il senatore PASTORE osserva che secondo la lettera h) anche la dismissione completa prima della nuova disciplina dell'autorità competente per tutti gli enti di cui al titolo II del libro I del codice civile, non farebbe venir meno le potestà di controllo del Tesoro: tale possibilità è palesemente contrastante con il principio di ragionevolezza e con quello della parità di trattamento tra tutte le fondazioni.

Il relatore VILLONE ritiene che, senza voler formulare ipotesi risolutive sul soggetto pubblico competente ad esercitare i controlli di cui si tratta, il parere potrebbe essere integrato da una condizione rivolta a non determinare deroghe irragionevoli e ingiustificate alla normativa generale.

La Commissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore, con le condizioni da questi indicate e senza rilievi sui disegni di legge connessi al disegno di legge n. 3158.

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore
(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Parere su emendamenti alla 2a Commissione: favorevole con osservazioni)

Illustra gli emendamenti trasmessi il senatore BESOSTRI, il primo, sostitutivo dell'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, reca una serie di sanzioni penali nelle quali sopravvivono alcune incongruenze. L'ipotesi più grave di reato, prevista al comma 1, è punita da un minimo di quindici giorni fino a un massimo di quattro anni, mentre l'ipotesi meno grave di cui al comma successivo è punita con un minimo da uno fino ad un massimo di tre anni. Si osserva complessivamente un eccesso di fattispecie penali, e, al comma 10 l'aggravante incide anche sul minimo della sanzione. L'applicazione di pene accessorie è automatica, consegue a qualunque ipotesi di reato, e non è graduabile a discrezione del giudice. Quale ulteriore anomalia, già precedentemente rilevata nel parere della Commissione, segnala poi che gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono versati all'Ente previdenziale, seguendo quindi una destinazione specifica. Non ha nulla invece da osservare riguardo all'emendamento 20.0.12 (nuovo testo). Conclusivamente, propone pertanto di formulare un parere favorevole con le anzidette osservazioni.

Previo annuncio di voto favorevole del senatore ANDREOLLI, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1231 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 253)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 non ostativo)
(R139 b00, C01a, 0016o)

Riferisce il presidente VILLONE, il quale ricorda come anche in precedenza la Commissione sia stata chiamata ad un analogo adempimento, in relazione ad un piano di riparto articolato tra voci similari e di importo pressochè corrispondente. Propone di esprimere un parere non ostativo.

Con un annuncio di voto favorevole della senatrice BUCCIARELLI, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0095o)

La senatrice PASQUALI chiede un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3015, recante misure per contrastare i fenomeni della corruzione, tenuto conto che il disegno di legge è stato inserito nel calendario dell'Assemblea nella prima settimana del prossimo mese di giugno.

Il senatore BESOSTRI rileva però che l'importanza attribuita dalla Commissione a questa iniziativa rende comunque necessaria la disponibilità di un tempo adeguato per l'esame degli articoli.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione fissa quindi il nuovo termine a giovedì 14 maggio, alle ore 14.

Il PRESIDENTE propone altresì di inserire all'ordine del giorno della Commissione per le restanti sedute del calendario settimanale l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto legislativo recante disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento.

La Commissione consente.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01a, 0095o)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per mercoledì 13 maggio 1998 alle ore 15 e giovedì 14 maggio 1998 alle ore 15 è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento.

La seduta termina alle ore 16,25.