BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 29 SETTEMBRE 1998

145a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO


Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15.10.


(3508) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.
(Parere alla 11a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione )

Il relatore FERRANTE osserva che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul testo del decreto-legge.
Sono stati trasmessi successivamente alcuni emendamenti tra i quali segnala l'emendamento 1.0.1, che sembra determinare oneri finanziari aggiuntivi e l'emendamento 1.0.2, per il quale occorrerebbe acquisire elementi dal Tesoro in ordine alla quantificazione degli oneri e alla disponibilità delle risorse necessarie sul fondo dell'occupazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

La Sottocommissione formula infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3015) Emendamenti al disegno di legge: Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri
(Parere alla 1a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che la Sottocommissione ha formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge lo scorso 30 luglio condizionando il nulla osta all'attuazione di condizioni concernenti gli articoli 4, 22 e 23.
Sono stati trasmessi successivamente numerosi emendamenti tra i quali segnala gli emendamenti 1.10, 1.14, 1.5, 1.15, 1.4, 1.9, 10.4 (limitatamente al comma 1 del nuovo articolo 12), 18.4, 19.2, 19.1, 19.0.1, 19.0.4 (limitatamente ai commi 15 e 16) e 21.2, che possono dar luogo ad oneri finanziari aggiuntivi e sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.
Osserva, inoltre, che gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.5, 22.1 e 22.1, ove accolti, attuerebbero le condizioni relative agli articoli 4 e 22.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore implicanti oneri finanziari aggiuntivi.

La Sottocommissione formula quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.10, 1.14, 1.5, 1.15, 1.4, 1.9, 10.4 (limitatamente al comma 1 del nuovo articolo 12), 18.4, 19.2, 19.1, 19.0.1, 19.0.4 (limitatamente ai commi 15 e 16) e 21.2 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva, inoltre, che gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.5, 22.1 e 22.1, ove accolti, attuerebbero le condizioni relative agli articoli 4 e 22.


(3113) Emendamenti ai disegni di legge: Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo
(3033) BATTAGLIA ed altri: Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino
(Parere alla 2a Commissione: in parte favorevole, in parte condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che la Sottocommissione ha già formulato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n.3033 e parere di nulla osta condizionato all'introduzione di modifiche sul disegno di legge n.3113.
Sono stati trasmessi successivamente alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge n.3033, che è stato assunto quale testo base. Segnala, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.0.1 e 2.1 che introducono la copertura finanziaria del disegno di legge e che, ove accolti, supererebbero il parere di contrarietà già espresso. Sul testo del disegno di legge n.3033 occorrerebbe, comunque, riproporre le medesime condizioni formulate nel precedente parere sul disegno di legge n.3113. Le medesime condizioni dovrebbero poi essere espresse sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8 e 1.9. Gli emendamenti 1.6, 1.3 e 1.11 sembrano invece dar luogo direttamente ad oneri finanziari aggiuntivi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di condividere le valutazioni espresse dal relatore.

La Sottocommissione formula quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.6, 1.3 e 1.11, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8 e 1.9 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla esplicita precisazione che il numero dei tribunali da istituire non deve essere superiore a due e che dalle modificazioni concernenti i circondari, non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Osserva, infine, che l'eventuale accoglimento degli emendamenti 1.0.1 e 2.1 supererebbe il parere di contrarietà già formulato sul disegno di legge n. 3033, ferme restando le condizioni già espresso sul disegno di legge n. 3113 e riproposte sugli emendamenti citati.


(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati
(863) DEBENEDETTI: Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni
(2588) PIERONI ed altri: Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del rappresentante del Governo l'esame dei disegni di legge in titolo viene rinviato.


(3167-A) Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali
(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo e in parte favorevole, in parte condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge contenente l'istituzione di nuovi musei e altre modifiche alla normativa sui beni culturali, riassegnato in sede deliberante, già modificato dalla VII^ Commissione per tenere conto del parere formulato dalla Sottocommissione. In relazione agli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 2.1, 6.0.1, 6.0.3, 7.3, 7.5 e 8.1 che introducono maggiori oneri senza prevedere una idonea copertura; per gli emendamenti 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15, presentati in subordine all'emendamento 7.1, il parere di nulla osta dovrebbe, inoltre, essere condizionato alla approvazione di autorizzazioni di spesa complessivamente non superiori a 5 miliardi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore VEGAS ricorda che nella legge collegata alla finanziaria per il 1996 era stata introdotta la unificazione dei contributi ad enti ed associazioni, affidando ad ogni ministero la distribuzione degli stessi all'interno di un plafond finanziario. Sarebbe pertanto opportuno osservare che si sta procedendo attraverso una serie di deroghe alla vanificazione di quella misura di riordino.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, nonchè sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 2.1, 6.0.1, 6.0.3, 7.3, 7.5 e 8.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 7.1 e al non superamento del limite finanziario complessivo di 5 miliardi di lire.


(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario sul testo, favorevole sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati, contiene modifiche alla legge-quadro in materia di lavori pubblici. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 9 (commi 10, 10-ter, 10-quinquies, 15, 16 e 17) che sopprime l'Ispettorato tecnico e istituisce il Servizio ispettivo, con dotazione organica corrispondente a quella prevista a legislazione vigente per l'Ispettorato; tenuto conto di quanto previsto al comma 17, occorrerebbe, peraltro, acquisire elementi informativi in ordine alle carenze di organico esistenti e all'eventuale trasferimento del personale al Servizio ispettivo; non è chiaro per quale motivo alle carenze di organico si provveda prioritariamente con nuove assunzioni, nell'ambito delle procedure di cui alla legge n.449 del 1997, e solo subordinatamente con il ricorso alla mobilità. Appare necessario approfondire, inoltre, gli eventuali effetti finanziari dell'articolo 9, comma 42 (che aumenta l'importo potenziale delle varianti in corso d'opera), comma 44 (che introduce l'obbligo di corresponsione di interessi moratori nel caso di ritardato pagamento) e commi 76 e 77 (relativi a regolazioni contributive per le casse edili).
Per ciò che concerne gli emendamenti trasmessi, infine, segnala l'emendamento 9.24 che incrementa ulteriormente la percentuale delle varianti in corso d'opera.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ritiene che dall'approvazione dell'articolo 9, commi 42, 76 e 77, nonché dell'emendamento 9.24 non derivino oneri finanziaria aggiuntivi. Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 9, commi 17 e 44.

La Sottocommissione formula quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sull'articolo 9, commi 17 e 44, per i quali il parere è contrario.


(3369) Emendamenti al disegno di legge: Norme in materia di attività produttive
(Parere alla 10a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo; al riguardo, si osserva che, in relazione all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento sui meccanismi che consentono nell'esercizio 1999 la riassegnazione delle maggiori entrate ivi considerate, anche tenendo conto del fatto che la legge n.266 del 1997 prevede che le maggiori entrate possono reintegrare gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura.
Sono pervenuti numerosi emendamenti, tra cui segnala gli emendamenti 1.2, 2.30, 2.2, 7.2, 7.14, 7.12, 7.1, 7.5, 7.13, 7.11, 8.4, 8.1 e 8.5 che comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti. Occorre, inoltre, approfondire gli effetti finanziari degli emendamenti 1.21, 4.4, 7.4, 8.3, 10.0.8 (articoli 10 bis, 10 nonies, 10 victiequater), 10.0.1, 10.0.2, 10.0.5 e 11.0.1, sui quali appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.
In merito agli emendamenti 6.6, 6.10, 6.11 e 6.3, finalizzati ad estendere e prorogare le agevolazioni in caso di rottamazione dei ciclomotori, appare necessario acquisire elementi informativi sulla quantificazione degli ulteriori oneri da essi derivanti e sulla entità esatta delle maggiori entrate disponibili complessivamente, anche per la copertura finanziaria del disegno di legge. Gli emendamenti 6.1 e 6.7, privi di copertura finanziaria, dovrebbero essere ricondotti nell'ambito delle risorse di cui al comma 6 e valutati congiuntamente con gli altri emendamenti.
Al fine di valutare la corrispondenza tra oneri e risorse di copertura (attivate, peraltro, solo a decorrere dal 1999) dell'emendamento 4.0.1, occorrerebbe quantificare le maggiori spese derivanti dal comma 1, tenendo comunque, conto che la corresponsione degli arretrati presuppone nel primo esercizio un onere superiore rispetto all'onere a regime. Pur tenendo conto del definitorio dell'emendamento 6.13, sembra opportuno approfondire gli eventuali rilievi di ordine finanziario del comma 3; segnala, inoltre, che nell'emendamento 10.0.6 appare opportuno inserire una clausola di salvaguardia finanziaria. In relazione agli emendamenti 7.3 e 11.1 sarebbe, infine, necessario, acquisire dal Tesoro elementi informativi in ordine alla sussistenza delle risorse finanziarie individuate per le rispettive coperture.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 2.30, 2.2, 7.2, 7.14, 7.12, 7.1, 7.5, 7.13, 7.11, 8.4, 8.1 e 8.5 nonché sugli emendamenti 1.21, 11.0.1, 6.6, 6.10, 6.11, 6.3, 6.1, 6.7, 4.0.1, 7.3 e 11.1. Non ha osservazioni sugli altri emendamenti citati dal relatore; in particolare, sull'emendamento 7.4, fa presente che le maggiori entrate cui esso si riferisce hanno carattere eventuale e che la loro diversa distribuzione appare funzionale al disegno di decentramento delle funzioni.

La Sottocommissione formula quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.2, 2.30, 2.2, 7.2, 7.14, 7.12, 7.1, 7.5, 7.13, 7.11, 8.4, 8.1, 8.5, 1.21, 11.0.1, 6.6, 6.10, 6.11, 6.3, 6.1, 6.7, 4.0.1, 7.3 e 11.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 10.0.6 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla introduzione della precisazione che da esso non derivano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.


(3040-B) Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge finalizzato alla concessione di un contributo all'Ente autonomo acquedotto pugliese, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.


(3456) Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale
(Parere alla 13a Commissione: in parte favorevole, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni di finanziamento per la Fabbrica del Duomo di Milano e di interventi per opere in Basilicata e Campania e in Friuli. Poiché tra i principi direttivi della delega di cui all'articolo 2, non vi è alcuna clausola di salvaguardia finanziaria, occorre valutare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se dall'esercizio della delega possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ritiene opportuno introdurre, tra i principi della delega di cui all'articolo 2, una clausola di salvaguardia finanziaria.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta a condizione che all'articolo 2, sia precisato che dall'esercizio della delega legislativa ivi prevista non derivino oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La seduta termina alle ore 15,50.