AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 11 OTTOBRE 2000

579ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone di inserire nell'ordine del giorno, per le sedute successive, l'esame del disegno di legge n. 4744, già approvato dalla Camera dei deputati, recante un contributo finanziario al comune di Casalecchio di Reno in conseguenza dell'incidente aereo occorso nel 1990.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE annuncia, inoltre, che sarà avviato al più presto l'esame dei disegni di legge nn. 4263, 4393 e 4656, già inseriti nell'ordine del giorno, recanti misure per l'esercizio di voto da parte dei disabili.

La Commissione prende atto.

Su proposta del senatore Lino DIANA, infine, si conviene di inserire nell'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 1222 , recante modifiche alla disciplina delle affissioni in campagna elettorale.

IN SEDE REFERENTE
(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.
(288) LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno.
(290)LA LOGGIA ed altri. - Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica.
(1006) PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati.
(1323) MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno.
(1935) COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno.
(3190) FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento.
(3325) PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
(3476) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali.
(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali.
(3628) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3633) PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3636) SPERONI.- Elezione del Senato della Repubblica su base regionale.
(3688) CO' ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
(3689) CO' ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3772) PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati.
(3783) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei
deputati.
(3811) Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”.
(3828) MARINI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(3989) GASPERINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4505) ELIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553) DI PIETRO ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624) D'ONOFRIO. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4655) CASTELLI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

- e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VILLONE, relatore, informa la Commissione che allo schema distribuito nel corso della seduta precedente, corrispondono oggi alcuni emendamenti, appena presentati a sua firma, che si riserva di illustrare dopo gli interventi già previsti in discussione sulle nuove proposte in esame.

Il senatore BESOSTRI considera opportuno introdurre nella riforma elettorale le norme applicative degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, modificati in riferimento all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero: d'altra parte osserva che una clausola di sospensione dell'efficacia per tali norme attuative fino all'entrata in vigore della legge di revisione degli articoli 56 e 57, è sicuramente legittima e compatibile con il sistema.
Ritiene, inoltre, che il mantenimento dell'attuale proporzione tra collegi uninominali e quota proporzionale agevola la ricerca di una soluzione in tema di riforma elettorale ed ha il pregio di non incidere sul numero dei collegi uninominali, che anche in un sistema di attribuzione dei seggi in ragione proporzionale assicurano comunque un rapporto più diretto tra gli elettori e gli eletti. Al riguardo, manifesta perplessità sulla possibile introduzione di una lista plurinominale bloccata per la quota proporzionale del Senato, derivante dalla richiesta delle opposizioni di una disciplina rivolta a garantire un risultato compatibile tra Camera e Senato, considerando possibile perseguire lo stesso obiettivo senza alterare l'elezione del Senato esclusivamente sulla base di collegi uninominali.

La senatrice PASQUALI reputa non necessario, neanche sotto il profilo tecnico, il legame tra la riforma elettorale e la disciplina attuativa delle nuove norme costituzionali sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero: anche se la circoscrizione estero determina conseguenze sulla distribuzione dei seggi, a ciò si può corrispondere con una legge apposita, la cui definizione è certamente meno ardua di una riforma complessiva del sistema elettorale. L'ultima proposta avanzata a nome della maggioranza, dunque, non può essere accettata anche per una ragione di metodo giacché mentre la legge ordinaria sul voto degli italiani all'estero è una priorità indefettibile e prescritta da norme costituzionali già vigenti (articolo 48 modificato), la stessa circostanza non è propria della riforma elettorale.

Il senatore ROTELLI considera un atto di cortesia l'anticipazione dei contenuti delle nuove proposte emendative, avvenuta nella seduta precedente ad opera del relatore. Contesta, peraltro, l'opportunità della coincidenza personale tra le funzioni di Presidente, quelle di relatore e il ruolo di esponente degli orientamenti della maggioranza in materia elettorale; quanto alla legittimità di tale coincidenza, si riserva valutazioni ulteriori. Rammenta, quindi, che nella seduta precedente il senatore Fisichella aveva formulato quesiti sulle proposte delineate dal relatore, che hanno suscitato repliche polemiche invece delle necessarie risposte puntuali: in proposito osserva che in sede di dibattito parlamentare a ognuno è data la facoltà di esporre le proprie opinioni, senza presunzioni di consenso o dissenso né valutazioni pregiudiziali soprattutto quanto agli orientamenti altrui. Precisa, infatti, che non tutti sono d'accordo su determinati assunti qualificati dal Presidente come universalmente condivisi e censura l'individuazione dei gruppi di opposizione con la denominazione di "Polo", adoperata dallo stesso presidente Villone perché tale definizione è riduttiva e non corrispondente alla realtà. Aggiunge che tale notazione, come le altre che l'hanno preceduta, non è di carattere meramente formale. Ricorda, quindi, le sue opinioni in materia, già manifestate prima della nuova proposta del relatore, fondate sulla soddisfazione personale per il dissenso radicale delle forze politiche aderenti alla "Casa delle libertà" nei riguardi delle diverse proposte avanzate dalla maggioranza. Osserva che le riforme elettorali nell'esperienza storica sono state proposte dai governi e dalle relative maggioranze parlamentari anche come strumenti funzionali alla conservazione del potere, mentre sarebbe inconcepibile una motivazione che non tenga conto di tale finalità.

Il ministro MACCANICO osserva che la riforma del 1919 non era sorretta dalle motivazioni appena indicate dal senatore Rotelli.

Il senatore ROTELLI replica osservando che la finalità da lui indicata come intrinseca alle proposte di riforma elettorale avanzata dai detentori attuali del potere non sempre ottiene corrispondenza di efficacia, rispetto allo scopo, nei sistemi che poi vengono realizzati. D'altra parte, egli manifesta una totale sfiducia nella capacità degli esperti dell'opposizione quanto alla stima dei risultati elettorali derivanti dalle varie ipotesi di riforma; ciò non può essere affermato, invece, per le forze politiche di maggioranza, che dispongono almeno di un esperto, di chiara fama, in grado di compiere simili valutazioni.
Rammenta, quindi, il suo voto contrario sulle leggi di revisione costituzionale concernenti il voto dei cittadini italiani residenti all'estero e le regioni a statuto speciale, a ulteriore conferma che non vi sono accordi unanimi in materia di riforme istituzionali.
Quanto allo schema di funzionamento della proposta di riforma illustrato dal relatore nella seduta precedente, rileva un riferimento insistente all'indicazione del premier nella scheda elettorale, laddove negli emendamenti precedenti quella stessa indicazione non era considerata come obbligatoria; ritiene, inoltre, che tale indicazione non sia conforme alla Costituzione vigente, in particolare agli articoli 92 e 94.
La nuova proposta avanzata dalla maggioranza suscita comunque la sua opposizione, anche perché delinea una modifica di ordine costituzionale concernente la forma di governo, che peraltro non è affatto richiesta dall'opposizione, né comunque da lui personalmente, come invece veniva asserito dal presidente Villone. Il sistema che viene delineato si avvicina a quello del cancellierato tedesco, ma una riforma elettorale non può di per sé produrre effetti necessari nel livello normativo costituzionale né, d'altra parte, una riforma costituzionale dovrebbe implicare necessariamente un adattamento nel sistema elettorale, poiché i due ordini di sistema normativo hanno una propria autonomia che va salvaguardata. Nel confermare il proprio apprezzamento per il ministro Maccanico afferma che nel contesto del regime parlamentare il sistema tedesco è a suo avviso il migliore: la sua valutazione positiva sul sistema tedesco nel regime parlamentare, d'altra parte, è accompagnata da un giudizio radicalmente negativo sul cosiddetto premierato, il cui fallimento funzionale è dimostrato ampiamente dalla disastrosa esperienza israeliana. In ogni caso, la sua personale preferenza va senz'altro al regime presidenziale, il cui fondamento non è nell'elezione diretta del vertice istituzionale, ma risiede nella separazione di poteri tra il Presidente eletto direttamente e il Parlamento. Conclusivamente, ritiene che la soluzione più appropriata sarebbe quella di adottare con revisione costituzionale una nuova forma di governo, approvando successivamente una riforma elettorale che vi sia coerente.

Il presidente VILLONE replica al senatore Rotelli osservando che tra gli esponenti delle forze politiche di centro-destra egli riconosce alcuni esperti di sistemi elettorali di sicura capacità e competenza tecnica, come ad esempio i senatori Fisichella e D'Onofrio.

Il senatore ROTELLI precisa che la sua valutazione si riferiva non ad esponenti politici ma ad esperti tecnici, quanto alla competenza nell'effettuare calcoli di proiezione sui risultati elettorali in ordine alle varie proposte di riforma in discussione.

Il presidente VILLONE, quindi, riconosce che la proposta elaborata da ultimo da parte della maggioranza si avvicina senz'altro al modello tedesco, pur rammentando che le sue preferenze personali vanno al sistema parlamentare puro, che egli considera il miglior prodotto nella storia delle istituzioni degli ultimi secoli. Procede quindi all'illustrazione dei nuovi emendamenti, i quali non modificano la ripartizione tra quota maggioritaria e quota proporzionale già fissata nella metà per ciascuna di esse in base a precedenti pronunciamenti della Commissione. La nuova proposta, peraltro, è basata anche sul mantenimento dell'attuale equilibrio (75 per cento dei seggi in collegi uninominali, 25 per cento con scrutinio di lista), che tuttavia risulterà quale conseguenza necessaria dall'approvazione dell'emendamento 1.0.3000, concernente l'imputazione dei seggi destinati alla circoscrizione estero. In sede di coordinamento sarà poi necessario rendere coerente l'orientamento della Commissione, traendone le conclusioni. Annuncia, inoltre, una proposta di modifica dell'emendamento 1.1000 (Elezione della Camera dei deputati), che comporta la soppressione dell'articolo 20 contenuto in quell'emendamento, recante disposizioni per la revisione dei collegi uninominali.
Alla senatrice Pasquali replica che lo stesso emendamento 1.0.3000 è fondato sulle prescrizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, nel testo derivante dalle modifiche in corso di approvazione definitiva. Osserva, in proposito, che mantenendo fermi il numero e la delimitazione dei collegi uninominali, i 12 seggi per la Camera dei deputati e i 6 del Senato destinati alla circoscrizione estero incidono in misura non rilevante sulla quota proporzionale; occorre notare, inoltre, che l'adattamento legislativo ordinario deriva non solo da nuovo articolo 48 della Costituzione, ma anche dal nuovo testo degli articoli 56 e 57. L'imputazione dei seggi della circoscrizione estero alle circoscrizioni per l'elezione della Camera e alle regioni per l'elezione del Senato, può essere realizzata in base a procedimenti aritmetici e perciò obiettivi, il cui risultato però è suscettibile di conseguenze e valutazioni politiche non trascurabili. D'altra parte, per quanto riguarda il Senato vi è l'ulteriore vincolo costituzionale consistente nel numero minimo di 7 senatori per ogni regione, eccettuati il Molise e la Valle d'Aosta. La considerazione complessiva di tali elementi di valutazione induce a ritenere assai incerta, se non improbabile l'applicazione delle nuove norme costituzionali sul voto degli italiani all'estero senza realizzare un'integrazione di sistema con la disciplina elettorale generale, assumendo il presupposto della invariabilità dei collegi uninominali.
Quanto all'emendamento 1.0.4000, esso riproduce sostanzialmente, con gli adattamenti minimi necessari, il testo unificato elaborato dalla senatrice D'Alessandro Prisco, relatrice sui disegni di legge n. 838 e connessi, in tema di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero: le modifiche riguardano l'esclusione dell'articolo 17 di quella proposta di testo unificato, che avrebbe condizionato ad accordi internazionali l'applicazione della nuova normativa rendendone molto incerto il tempo di realizzazione; una ridefinizione dell'articolo 15, in materia di campagna elettorale, tale da non postulare il carattere ultraterritoriale della normativa italiana, l'esclusione del vincolo di rappresentanza per sesso nella composizione delle candidature, già censurato dalla Corte costituzionale, l'omissione del riferimento ai referendum abrogativi e a quelli confermativi costituzionali, che avrebbe implicato ulteriori valutazioni e soluzioni normative.
In conclusione, il relatore afferma che l'introduzione in sede di riforma elettorale del tema dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero non ha un carattere strumentale ma corrisponde a una questione reale, i cui termini egli ha dianzi rappresentato.

Il senatore FISICHELLA, ringraziato il relatore per le espressioni di stima, si sofferma su alcuni aspetti della proposta da ultimo illustrata che evidenziano, a suo avviso, delle incongruenze. In primo luogo osserva che nelle proposte emendative illustrate dal relatore si mantiene il cosiddetto voto disgiunto, rendendosi quindi ammissibili due manifestazioni di volontà contestuali che possono produrre esiti contraddittori nel risultato elettorale ponendo in questione l'obiettivo della governabilità. Pone quindi alcuni quesiti sull'assegnazione dei seggi della quota proporzionale.

Il presidente VILLONE, a quest'ultimo proposito, osserva che comunque la proposta da lui illustrata non mette in discussione i seggi ottenuti dalle coalizioni nei collegi.

Il senatore FISICHELLA, riprendendo la sua esposizione, nel prendere atto della considerazione svolta dal relatore, rileva che una delle coalizioni in competizione potrebbe, quindi, ottenere il complesso dei collegi uninominali. Reputa tuttavia incongruo non tener conto, ai fini della vittoria della competizione, del voto ottenuto dalle singole liste di partito. Ciò a suo avviso determina una asimmetria logica nel funzionamento del meccanismo proposto; infatti, la quota di seggi da utilizzare per attribuire il premio di maggioranza, viene nella proposta del relatore, detratta dalla quota proporzionale senza che si dia alcun peso, a tal fine, ai voti ottenuti dalle liste appartenenti alla coalizione vincente.

In proposito il senatore D'ONOFRIO osserva che questa conseguenza non è contraddittoria, ma frutto di una precisa scelta. L'impianto della proposta avanzata dalla maggioranza, infatti, prevede che il premio venga assegnato alla coalizione che risulti vincente nella competizione nei collegi uninominali. Il voto per la quota proporzionale serve al solo fine di ripartire i seggi tre le due coalizioni in competizione.

Il relatore VILLONE, precisa che quest'ultimo riparto avviene non solo tra le due principali coalizioni, ma tra tutte le coalizioni e le liste di partito non coalizzate.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo la sua esposizione, ricorda che un punto qualificante della proposta avanzata dai gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà, è quello per il quale il premio di maggioranza viene attribuito alla coalizione le cui liste di partito abbiano ottenuto, nel loro complesso, più voti, mentre la proposta della maggioranza assegna il premio alla coalizione i cui candidati nei collegi elettorali abbiano ottenuto più voti.

Il relatore VILLONE precisa al riguardo che i voti considerati per l'assegnazione del premio sono quelli relativi al nome della persona indicata dalla coalizione alla carica di Presidente del Consiglio.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo il suo dire, rileva la difficoltà di comporre il principio proporzionalistico, che connota la proposta della maggioranza, con il mantenimento di una quota prevalente di seggi da assegnare con un sistema maggioritario di collegio. Questo contemperamento tra principi diversi può portare, a suo avviso, a conseguenze aberranti. Può capitare infatti che uno schieramento minoritario nel voto proporzionale abbia una maggioranza assoluta di seggi; senza quindi che il criterio proporzionale possa regolare in modo pieno il risultato elettorale.
Chiede quindi cosa avviene nell'ipotesi in cui nessuna coalizione raggiunga la soglia prevista per l'attribuzione del premio di maggioranza.

A tale questione il relatore VILLONE risponde osservando che, nel caso in cui non venga raggiunta la soglia per l'attribuzione del premio, i seggi vengono distribuiti in modo proporzionale, fatto salvo il risultato ottenuto nei singoli collegi elettorali.

Il senatore D'ONOFRIO, nel prendere atto di questo chiarimento, osserva che lo schieramento che abbia ottenuto la maggioranza relativa nella competizione nei collegi, potrebbe partecipare alla distribuzione dei seggi facenti parte della quota proporzionale.

Il relatore VILLONE chiarisce che il funzionamento del sistema proposte dalla maggioranza è proporzionale qualora nessuna coalizione raggiunga la soglia del quaranta per cento e nel caso in cui la coalizione vincente abbia invece superato il 55 per cento dei seggi.

Il senatore D'ONOFRIO, alla luce di quest'ultimo chiarimento, osserva che si potrebbe realizzare la conseguenza paradossale per la quale uno schieramento che non abbia raggiunto il 40 per cento dei suffragi, si trovi ad ottenere un numero di seggi maggiore rispetto a quelli cui potrebbe avere diritto nel caso avesse superato, di poco, tale soglia.
Chiede quindi alcuni chiarimenti sullo schema di funzionamento della proposta di nuova legge elettorale illustrato ieri dal relatore. Non comprendendo in cosa consista l'operazione di riduzione della quota di seggi da distribuire alle altre coalizioni nel caso la coalizione vincente abbia ottenuto più collegi uninominali rispetto al totale di seggi spettanti alla stessa secondo un calcolo proporzionale.

Il relatore VILLONE osserva che, non potendosi revocare il risultato ottenuto nei collegi elettorali, la ripartizione proporzionale tra le varie coalizioni in competizione, deve tenere conto dei seggi attribuiti nei collegi uninominali.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo nuovamente la sua esposizione, ricorda preliminarmente il diverso operare del meccanismo del cosiddetto scorporo nella legge per l'elezione delle due Camere. Svolge quindi alcune considerazioni critiche sull'istituto del voto disgiunto, a suo avviso non compatibile con l'impianto del sistema proposto dalla maggioranza che ha un carattere eminentemente proporzionale. Più in particolare, se si attribuisce un peso prevalente al voto per la coalizione, non ha senso a suo avviso attribuire un valore separato al voto per la quota proporzionale. Ciò può produrre effetti incoerenti e contraddittori. Ribadisce quindi di considerare un aspetto qualificante della proposta avanzata dalla Casa delle Libertà, la previsione che impone l'espressione di un voto congiunto. Il voto disgiunto infatti se ha una ragionevolezza nel sistema attuale, appare assolutamente contraddittorio con un sistema che prevede l'indicazione sulla scheda della persona designata alla carica di Presidente del Consiglio.

Il senatore SCHIFANI ribadisce le proprie perplessità sulla scelta compiuta dal relatore e dalla maggioranza di caricare la discussione dei provvedimenti in esame del problema dell'attuazione della disciplina costituzionale sul voto dei cittadini italiani all'estero. Questo argomento peraltro è stato introdotto nella discussione in corso, senza preavviso. Osserva inoltre che la concreta realizzabilità di questa riforma è condizionata all'entrata in vigore della revisione costituzionale degli articoli 56 e 57 della Costituzione che, non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, potrà essere differita nel tempo specie se sarà richiesto, dagli aventi diritto lo svolgimento di una consultazione referendaria.

Il relatore VILLONE a quest'ultimo rilievo replica osservando che l'ultimo capoverso dell'emendamento 1.0.4000 prevede che la riforma in esame si applichi a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione.

Il senatore SCHIFANI, riprendendo la sua esposizione, ribadisce le proprie perplessità in materia. Quanto alle proposte emendative riferite al sistema elettorale da ultimo illustrate dal relatore, osserva che ne emerge un meccanismo che sembra penalizzare la coalizione vincente che ottenga un risultato significativo nell'attribuzione dei collegi uninominali. Si potrebbe quindi avere la paradossale conseguenza che una coalizione che dovesse vincere di misura nei collegi sarebbe premiata rispetto a una coalizione che ottenesse un risultato significativo sempre nella competizione nei collegi.
Alla luce dei rilievi svolti dal senatore D'Onofrio osserva inoltre che il meccanismo proposto pare mettere in questione il carattere bipolare del sistema politico, in particolare nel caso in cui non scatti il premio di maggioranza. Per evitare questa conseguenza occorre definire una soglia sufficientemente alta di sbarramento che impedisca l'accesso alla distribuzione proporzionale dei seggi a un gran numero di forze non coalizzate che potrebbero partecipare alla competizione traendo un evidente vantaggio nel mancato raggiungimento, da parte di tutte le coalizioni, della soglia del 40 per cento.
Dichiara infine di condividere il rilievi critici svolti dal senatore Fisichella circa la logica contraddizione che vi è nella coesistenza di un meccanismo maggioritario e di un meccanismo proporzionale.

Il senatore STIFFONI osserva che il meccanismo illustrato dal relatore rende possibile che, per effetto della distribuzione non perfettamente eguale degli elettori nei collegi, la coalizione che non abbia ottenuto il maggior numero di voti conquisti più collegi della coalizione che ottenendo, seppur di poco, più voti si veda attribuito il premio di maggioranza.

Il relatore VILLONE si riserva di replicare puntualmente alle questioni poste nel corso del dibattito nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812
Art. 1

1.1000/102/1
IL RELATORE

Al subemendamento 1.1000/102, nell'articolo 17, al comma 1, lettera f), sostituire la cifra: "45" con l'altra: "40".
__________________

1.1000
ANGIUS, ELIA, FIORILLO, NAPOLI Roberto,
MARINI, MARINO, PAPINI, PIERONI

Sostituire l'articolo con i seguenti:
(Elezione della Camera dei deputati)
"Articolo 1

1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3 la parola "settantacinque” è sostituita da “cinquanta”;
2) al comma 4, la parola "venticinque” è sostituita da "cinquanta”.
Articolo 2

1. L’articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - 1. La votazione è effettuata su un’unica scheda.
2. L’elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno".
Articolo 3

1. Dopo il secondo comma dell’articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma:
“I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l’indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da mia dichiarazione di accettazione sottoscritta dall’indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l’indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.”.
Articolo 4

1. L’articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 18.- 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con I ‘accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta dei rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con, una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell’ipotesi dì. collegamento con più liste, i candidati nei. collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. E’ ammesso l’uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali ditali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o dà uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.”.
Articolo 5

1. All’articolo 18-bis del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale”.
Articolo 6

1. L’articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 19 - 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell’elezione".
Articolo 7

1. Al secondo comma dell’articolo 20 del testo unico, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all’articolo 18".
Articolo 8

1. L’articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 24. - L’ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto li termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui Sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrate nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste,. appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;
2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, cori i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell’articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui al numero 5);
4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei. candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 4uindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.”.
Articolo 9

1. L’articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo. 24.
2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra’ del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.
3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.”.
Articolo 10

1. Il settimo comma dell’articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:
“L’estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.”.
Articolo 11

1. All’articolo 45 del testo unico l’ottavo comma è abrogato.
Articolo 12

1. All’articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all ‘elettore opportunamente. piegata insieme alla matita copiativa.
2. L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive, istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero ‘dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere.”
2. All’articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.
Articolo 13

L’articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 59 - 1. Qualora l’elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.”.
Articolo 14

1. L’articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 68. - 1. Compiute le operazioni dì cui all’articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall‘urna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate, Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione,
3. E' vietato estrarre dall‘urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia. stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccato soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle, schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale"
Articolo 15

1. All’articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.
Articolo 16

1. L’articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 77 - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
3) comunica all Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista"
Articolo 17

1. Al comma 1 dell’articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:
"2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale alieno il cinque per cento dei voti validi espressi”.
Articolo 18

1. L’articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l’ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.
2. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.”.
Articolo 19

1. L’articolo 85 del testo unico è abrogato.
2. Il comma 5 dell’articolo 86 del testo unico è abrogato.
Articolo 20

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere a) e b) dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma i sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell’istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall’invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.
4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati."

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.

__________________


1.0.1000/A
IL RELATORE

All'emendamento 1.0.1000, nel comma 1, lettera p), nella lettera f) ivi contenuta, sostituire la cifra: "45" con l'altra: "40".
__________________


1.0.1000
IL RELATORE

Aggiungere il seguente articolo:
"Art…
(Elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico concernenti le norme per l’elezione del Senato della Repubblica D.Leg. 20.12.93 n.533 e successive modifiche di seguito denominato Testo Unico sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1 comma 2, le parole "del Molise e" sono soppresse e le parole "tre quarti" sono sostituite con le seguenti: "cinquanta per cento";

b) all'articolo 1, è aggiunto il comma: "5. La ripartizione dei seggi attribuiti su base regionale secondo il metodo proporzionale si effettua in sede di Ufficio Centrale Nazionale";

c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo la parola "uninominali" sono aggiunte le seguenti: "e sulle liste proporzionali";

d) all'articolo 2, comma 1, le parole da "proporzionalmente in circoscrizioni elettorali" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "ai partiti e alle coalizioni presenti mediante riparto tra le coalizioni e le liste concorrenti su base regionale a norma degli art 17 bis dall’Ufficio Centrale Nazionale,”;

e) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: "Art. 7 bis - 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro Consiglieri scelti dal primo Presidente.";

f) all'articolo 8, dopo le parole "presentare candidature" sono aggiunte le seguenti: "nei collegi uninominali o nelle liste proporzionali";

g) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l’indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegno deve essere accompagnato da una dichiarazione di accettazione sottoscritta dall’indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegno recante l’indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri.”;

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Art. 9 – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per gruppi di candidati regionali. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima regione, cui gli stessi aderiscono con l‘accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta dei rappresentanti, incaricati di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la regione. Nell’ipotesi di collegamento con più liste, i candidati nei collegi collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista con la quale il candidato eventualmente si collega. E’ ammesso l’uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presenti candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
7. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.750 e da non più di 2.500 iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino ad un milione; da almeno 3.500 e dal non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni con più di un milione di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, compresi nella regione, collegate alle liste medesime.
8. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella regione con metodo proporzionale"
9. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una regione pena la nullità dell’elezione.
10. Alle candidature deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento con altre liste e la relativa accettazione.

i) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Art. 11 – 1. L’ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;
2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della regione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno, per la stampa delle schede medesime;
4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della regione, alla stampa dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente ala data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione;
5) i nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al numero 3 del comma 1;
6) la scheda è fornita a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella regione;
7) la scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste regionali alla destra del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista regionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima;
8) le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate;
9) la scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese;

l) all'articolo 12, dopo la parola "regionali" è aggiunta la seguente "e nazionali";

m) l'articolo 14 è sostituito con il seguente: "Art. 14 - 1. La votazione è effettuata su un'unica scheda. L'elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegno, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno.
2. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.
3. Qualora l'elettore esprima il proprio voto a favore del candidato del collegio, il voto si intende esteso alla coalizione collegata allo stesso.
4. qualora l’elettore esprima il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito al candidato stesso."

n) all'articolo 15, dopo la parola "candidato" sono aggiunte le seguenti "e da ciascuna lista e coalizione";

o) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - 1. L'Ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 15, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi espressi nel collegio. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età;
b) determina il numero di seggi attribuiti ai sensi della precedente lettera a) ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione;
c) determina la cifra elettorale regionale per la quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione che abbia presentato il medesimo contrassegno recante il nome della persona indicata per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni della regione;
d) determina la cifra elettorale regionale per la quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione e lista componente di coalizione, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della regione;
e) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i seggi attribuiti a ciascuna lista non coalizzazione, ai sensi della precedente lettera a), la cifra elettorale regionale nella quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, la cifra elettorale regionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione, e lista componente la coalizione.

p) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente: "Art. 17-bis. 1. L'Ufficio centrale nazionale:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre regionali;
b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale;
c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria;
d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale o coalizione per uno, due, tre, quattro…, e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;
e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le leste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), un numero di seggi pari a quelli in eccesso;
f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera c) ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 45 per cento ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera d) ovvero e) inferiore a 173, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 173. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominale e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;
g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere d), e), f) i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 17, lettera a);
h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto;
i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera h) procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le regioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell'effettuare tale operazione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
j) procede poi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere g), h) e i) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla regione di minore dimensione demografica. In ogni regione si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti regionali interi essa abbia conseguito in quella regione, salvo il limite di cui al quarto periodo. Il quoziente regionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali regionali conseguite nella regione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla regione. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad essi spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere g), h) e i). Qualora al termine di tali operazioni, rimangano liste cui debbono ancora essere assegnati dei seggi, effettua le seguenti operazioni:
1) determina le liste cui debbano ancora assegnati dei seggi;
2) fra le liste di cui alla lettera l), individua la lista alla quale è stato assegnato il minor numero di seggi proporzionali sulla base delle precedenti operazioni;
3) determina in quale regione la lista individuata ai sensi del numero 2) ha conseguito il maggiore resto che non abbia dato luogo ad assegnazione di seggio;
4) attribuisce il seggio alla lista di cui al numero 2) nella regione di cui al numero 3);
5) corrispondentemente nella medesima regione di cui al numero 3) sottrae il seggio alla lista che lo ha ottenuto col minore resto ai sensi del quinto periodo;
6) verifica se nella regione cui debbono essere ancora assegnati dei seggi la lista alla quale ha sottratto il seggio sia presente con un resto che non abbia dato luogo ad assegnazione di seggio; nel caso in cui la verifica dia esito positivo, attribuisce il seggio a quella lista in tale regione; prosegue quindi nell'operazione a partire dalla procedura di cui al numero 7); nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo considera la lista cui è stato sottratto il seggio fra quelle di cui al numero 1) e prosegue alle operazioni a partire dalla procedura di cui al numero 2);
7) verifica se sussistono ulteriori liste cui debbano essere ancora assegnati dei seggi; in caso positivo effettua in successione le correzioni con le modalità previste ai numeri da 2) a 6) sino a quando ciascuna lista e ciascuna regione abbiano ottenuto tutti i seggi spettanti.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali regionali il numero di seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

q) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente: "Art. 17-ter - 1. L'Ufficio centrale regionale proclama eletti per ciascuna lista nella quota proporzionale alternativamente i candidati della lista bloccata e i candidati non eletti nei collegi, seguendo per i primi l'ordine di lista e per i secondi l'ordine delle rispettive cifre individuali, e iniziando dal primo dei candidati della lista bloccata. In mancanza di candidati non eletti nei collegi, proclama eletti i candidati della lista bloccata secondo l'ordine di lista".
______________________________


1.0.3000
IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
"Art…..
(Seggi da attribuire alla circoscrizione Estero)

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione estero, si applica l'articolo 56, quarto comma della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato da attribuire alla circoscrizione estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge vigente.
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1.0.4000
IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)
(Art. 1)
1. Gli elettori italiani residenti all’estero, in Paesi in cui l’Italia è presente con proprie rappresentanze diplomatiche, eleggono la Circoscrizione estero della Camera e del Senato prevista dall’articolo 48 della Costituzione. Il voto viene espresso per corrispondenza.
2. Gli elettori italiani residenti all’estero possono altresì esprimere il proprio voto in Italia presso la sezione elettorale nelle cui liste sono iscritti. L’opzione è valida per una sola tornata elettorale e quindi va esercitata ad ogni scadenza elettorale con le modalità di cui all'articolo 4.
(Art. 2)
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari informano gli elettori italiani sulle modalità di voto di cui all'articolo 1, utilizzando tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.
2. L’informazione può altresì essere realizzata sulla base di appositi finanziamenti alle associazioni degli emigrati riconosciute e ai patronati.
(Art. 3)
1. Ai fini della presente legge con l’espressione “uffici consolari” si intendono gli uffici di cui all’articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
(Art. 4)
1. L’opzione per il voto in Italia deve essere comunicata dall’elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale l’Amministrazione attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.
2. È dovere dell’elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all’estero che lo riguardano.
3. La cartolina dovrà essere inviata dall’Amministrazione tramite le sedi periferiche almeno centoventi giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall’elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.
4. Gli elettori di cui al comma 1 dell’articolo 1 devono far pervenire all’ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il settantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la domanda per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 5.
5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.
(Art. 5)
1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell’interno è istituito un Servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare periodicamente e dinamicamente, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l’elenco degli elettori residenti all’estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza secondo le modalità previste dall’articolo 4, di predisporre tutte le operazioni elettorali compresa la redazione e la stampa delle schede e dei plichi elettorali e di vigilare sul complesso delle operazioni elettorali. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Servizio notifica l’opzione ai comuni di ultima residenza in Italia.
2. I comuni sono tenuti a sospendere dall’esercizio del voto politico in Italia coloro che hanno optato per il voto per corrispondenza relativamente alla tornata elettorale a cui si riferisce l’opzione stessa.
(Art. 6)
1. All’interno della circoscrizione estera sono individuate, con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, più ripartizioni corrispondenti a grandi aree geografiche.
(Art. 7)
1. Presso la corte di appello di Roma entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l’ufficio centrale per la circoscrizione estera composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.
(Art. 8)
1. Possono presentare liste per l’attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione estera i partiti e gruppi politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno cinque circoscrizioni nazionali ai sensi dell’articolo 18-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentesimo alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedenti quello di votazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 26 del medesimo testo unico.
2. Le liste di cui al comma 1 devono essere contraddistinte dal medesimo contrassegno depositato dal relativo partito o gruppo politico ai sensi dell’articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
3. Più liste che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
4. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso.
(Art. 9)
1. L’elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L’elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.
(Art. 10)
1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 4, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare circoscrizionale; il plico conterrà altresì un foglio con le indicazioni per l’espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.
2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e verranno inviate dall’elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 dell’articolo 5 che, a dodici giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell’ufficio consolare, presentando ricevuta dell’avvenuta domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori all’estero.
4. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei princìpi contenuti all’articolo 48, secondo comma, della Costituzione, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda, se vota solo per la Camera dei deputati, o le due schede se vota sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d’appello di Roma i plichi con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 4. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.
6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l’invio dei plichi in Italia, all’immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.
(Art. 11)
1. Presso l’ufficio centrale per la circoscrizione estera è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all’estero che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un’unica ripartizione elettorale estera. L’assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell’ufficio centrale per la circoscrizione estera.
2. Per la costituzione dei seggi, l’onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l’ufficio elettorale circoscrizionale con l’ufficio centrale per la circoscrizione estera.
(Art. 12)
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.
(Art. 13)
1. Concluse le operazioni di scrutinio, l’ufficio centrale per la circoscrizione estera per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all’articolo 6:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell’ambito della ripartizione geografica;
b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;
c) procede all’assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell’effettuare tale divisione, trascura le eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;
d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.
(Art. 14)
1. Il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell’ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.
(Art. 15)
1. La campagna elettorale nei territori esteri dovrà svolgersi nel rispetto degli accordi che intercorrono con gli Stati di residenza e, comunque, nel rispetto degli ordinamenti degli stessi.
(Art. 16)
1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell’articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.
2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.
(Art. 17)
(…)

(Art. 18)
1. Le agevolazioni di viaggio previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono abolite. Per i Paesi nei quali non vi sono rappresentanze diplomatiche le agevolazioni sono raddoppiate.
(Art. 19)
1. Il primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
“1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto qualora votino nel territorio nazionale”.
(Art. 20)
1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
(Art. 21)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle leggi di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione.
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