DIFESA (4
a
)
MERCOLEDI' 26 GENNAIO 2000
201
a
seduta
Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.
La seduta inizia alle ore 15,05.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE rende noto che è entrato a far parte della Commissione il senatore Firrarello, al quale porge il più cordiale saluto.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, stante l'assenza dei presentatori, dichiara decadute le interrogazioni nn.3-00256 e 3-00313.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante "Norme in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza" (n. 616)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.
Il relatore FORCIERI, rievocato l'andamento del precedente dibattito, manifesta un tendenziale interesse verso la proposta del senatore Gubert, finalizzata ad aggiungere al punto 6) della lettera a) della sua proposta di parere le seguenti parole: "si prescinde dai suddetti limiti qualora il personale sia diventato madre o padre".
Il senatore GUBERT auspica altresì l'inserimento di un invito al Governo affinché assuma iniziative idonee ad armonizzare, in chiave interforze e tenendo conto dei rispettivi
iter
di formazione, le norme sul matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari in ferma volontaria, ivi compresi i frequentatori delle Accademie e delle Scuole di formazione, delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Propone altresì al comma 7 dell'articolo 2 di aggiungere il seguente periodo: "Per il personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito dell'applicazione del comma 5 si prescinde dai predetti limiti". Egli argomenta che la modifica consente al personale femminile in stato di gravidanza durante il secondo anno delle Accademie, Istituti e Scuole di formazione, ammesso parimenti agli esami, di potere regolarizzare la propria posizione all'atto della nomina in servizio permanente o nel grado, cioè due anni e un giorno dal reclutamento.
Il relatore FORCIERI dichiara di accogliere entrambe le proposte da ultimo illustrate. Pertanto, la nuova proposta di parere risulta così formulata:
“La 4
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Commissione (Difesa) del Senato, esaminato in sede consultiva nelle sedute del 19 e del 26 gennaio 2000 lo schema di decreto legislativo in titolo,
esprime parere favorevole sia all’emanazione dei bandi di reclutamento del personale militare femminile - la sollecitudine dei quali esprime lo spirito più intimo della legge n. 380, istitutiva del servizio femminile - sia al testo in titolo, pur con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 2:
1)
al comma 1, le parole: “dal decreto” siano sostituite dalle seguenti: “dai decreti”;
2)
il comma 2 sia soppresso giacché superfluo;
3)
il terzo periodo del comma 3 sia sostituito dal seguente: “Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta non si applica il presente comma”.
4)
il comma 4 sia modificato nel senso di far decorrere il periodo della licenza speciale dal momento dell'avvenuta comunicazione da parte dell'interessata dello stato di gestazione all'amministrazione della Difesa;
5)
il comma 5 sia sostituito dal seguente:
"I Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza dispongono che i dipendenti allievi dell'ultimo anno dei corsi regolari, posti in licenza ai sensi del comma 4, siano ammessi, nei casi di
valido profitto generale e di limitata incidenza della licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui all'articolo 3, a sostenere gli esami previsti e, ove idonei, siano nominati in servizio permanente o nel grado, con la stessa anzianità degli allievi unitamente ai quali sono stati superati gli esami".
6)
il comma 7 sia sostituito dal seguente:
7)
"Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di Finanza può contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l'età di venticinque anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, e comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e
quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto. Per il personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito dell'applicazione del comma 5 si prescinde dai predetti limiti".
b) l’articolo 3
sia sostituito dal seguente:
“Art. 3 – Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, modificano -conformemente alle disposizioni della legge 20 ottobre 1999, n. 380 e dell'emanando decreto legislativo- gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione, in relazione all’ammissione ai corsi stessi del personale femminile”;
c) all’articolo 5
, comma 3 il secondo periodo sia sostituito dal seguente:
“Il periodo trascorso in tale licenza è computabile ai fini della progressione di carriera nei limiti derivanti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, circa il periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio".
Invita inoltre il Governo, al fine di assicurare omogeneità alle norme di stato giuridico del personale militare, conseguenti alle modificazioni in materia connesse al reclutamento del personale femminile, e per tener conto dell'evoluzione dei rapporti tra impegno professionale e ruoli familiari, ad assumere iniziative idonee ad armonizzare in una chiave interforze e tenendo conto dei rispettivi iter di formazione, le norme sul matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari, in servizio permanente od in ferma volontaria, ivi compresi i frequentatori delle Accademie e delle Scuole di formazione, delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza."
Posta ai voti e previo accertamento del numero legale, la proposta di parere così riformulata è approvata.
IN SEDE REFERENTE
(3673)
Antonino CARUSO ed altri. - Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza,
fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.
(Esame e rinvio)
Riferisce il relatore FORCIERI e rievoca le intese già intercorse fra le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato per stabilire presso quale ramo del Parlamento debba iniziare l'esame della modifica dell'articolo 14 della legge n. 230, stante la pendenza di similari iniziative presso le due Camere. Dichiara poi di condividere l'impostazione di fondo del disegno di legge in titolo che risponde ad una condivisibile esigenza, quella di evitare l'elusione del servizio civile attraverso il patteggiamento (ex articolo 444 codice di procedura penale): la pena detentiva ivi prevista è successivamente convertibile, stante la lieve entità, in pena pecuniaria. Auspica però l'acquisizione dal Governo di indicazioni sull'entità del fenomeno e invita a tener conto dell'osservazione della Commissione giustizia, che ipotizza l'innalzamento della soglia minima da sei mesi (quali attualmente previsti dalla legge) a sette (che impedirebbe l'elusione) e non a otto, come invece ipotizzato dal disegno di legge. Segnala al contempo che in alternativa si potrebbe - come ipotizzato da alcune iniziative presentate alla Camera dei deputati - reintrodurre l'obbligo del servizio di leva per chi, dichiaratosi obiettore, si fosse astenuto dal prestare quel servizio. Ravvisa poi, con riferimento all'articolo 4 (sulle modalità di presentazione della domanda dell'obiettore), comma 3, un incomprensibile sbarramento temporale al 31 dicembre 1999, per cui suggerisce di ovviare a quel limite attraverso la soppressione delle parole iniziali di quel comma. Dà infine conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali sul provvedimento in titolo.
Si apre la discussione generale.
Il senatore GUBERT paventa il rischio di una norma anacronistica rispetto al progetto, in corso di approvazione alla Camera dei deputati, di sospensione dell'obbligo di leva: ravvisa pertanto - qualora venisse approvato il disegno di legge - il rischio di introdurre una normativa in controtendenza che potrebbe minare il prestigio del Parlamento.
Il senatore PELLICINI rileva che il problema in discussione era stato evidenziato già prima dell'approvazione della legge n. 230 dalla sua parte politica. Concorda sulla proposta del relatore di attendere i dati quantitativi che dovrà fornire la Difesa e accoglie l'emendamento ipotizzato dalla Commissione giustizia. Fa poi presente che il fenomeno è di non modeste dimensioni e - pur comprendendo quanto dichiarato dal collega Gubert - invita a tener conto che il passaggio dall'obbligo di leva al servizio volontario non avrà luogo in tempi rapidi e che, pertanto, lo Stato non può omettere di ovviare ad una evidente patologia.
Il senatore MANCA riconosce che è stato commesso un errore da parte del Parlamento e reputa quindi opportuno provvedere quanto prima. Del resto, qualora venisse approvata la riforma del sistema di leva, verrebbe meno la fattispecie della renitenza alla leva.
Il senatore DE GUIDI dichiara che avrebbe preferito una soluzione legislativa che non passasse attraverso un inasprimento di pena.
Il senatore PETRUCCI condivide la proposta del relatore di acquisire elementi informativi e ritiene che solo in presenza di essi sarà possibile valutare con cognizione di causa.
Il PRESIDENTE invita a tener conto degli elementi quantitativi che il Governo fornirà, ma fa presente che quella in discussione è pur sempre una questione di principio, quindi ineludibile. Dichiara quindi chiusa la discussione generale.
Replica il Sottosegretario GUERRINI, il quale concorda con la proposta di un breve rinvio dell'esame in attesa dei dati che si impegna a fornire. Dichiara di apprezzare la relazione del senatore Forcieri, ma riconosce non essere del tutto destituite di fondamento le affermazioni del senatore Gubert.
Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.
(564)
CURTO. - Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
(3316)
BORNACIN e PALOMBO. - Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana
(3328)
AGOSTINI ed altri. - Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana
(Esame congiunto e rinvio)
Riferisce congiuntamente il senatore DE GUIDI, il quale esprime attenzione verso le tre iniziative che mirano a dare uno specifico apprezzamento ad appuntati dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Si propone di ovviare ad un'evidente ingiustizia, giacchè - a parità di requisiti - l'attestato in questione era stato esteso, a suo tempo, solo ai sottufficiali. La disparità di trattamento non trova giustificazione e l'estensione non comporta alcun beneficio d'ordine economico.
Si apre la discussione generale.
Il senatore MANCA esprime adesione al provvedimento per ragioni di equità e preannuncia la presentazione di un emendamento che allarghi la conferibilità della medaglia mauriziana.
Il senatore PELLICINI aderisce a quanto dichiarato dal collega Manca.
Dichiarata chiusa la discussione generale, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, conferisce al relatore l'incarico di stendere una proposta di testo unificato dei disegni di legge.
Il seguito dell'esame è pertanto rinviato ad altra seduta.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore GIORGIANNI, preso spunto dal recente suicidio del maresciallo Fusco dei Carabinieri presso una stazione di Messina e da un documento al riguardo emanato del COCER dei Carabinieri, invita la Commissione ad un'iniziativa forte per verificare le disfunzioni segnalate dall'organismo di rappresentanza e chiede un sopralluogo
in loco
. Il problema s'inquadra in un contesto più vasto e più volte segnalato, relativo all'assistenza sanitaria e al supporto psicologico nei confronti dei militari, con particolare riguardo alla delicatezza delle funzioni esercitate.
Il sottosegretario GUERRINI, pur esprimendo la massima attenzione verso la tragedia, afferma che il problema va affrontato in termini di grande respiro e con pacatezza per non dare spazio a posizioni emotive.
Il PRESIDENTE riconosce che il problema è di metodo ed ipotizza l'eventualità di un'indagine conoscitiva sul fenomeno dei suicidi nelle strutture militari.
Il senatore FORCIERI dichiara che, in relazione alla visita di una delegazione della Commissione lo scorso 20 gennaio all'arsenale di Taranto, avrebbe volentieri partecipato qualora non fosse intervenuto un disguido tecnico.
Il PRESIDENTE ne prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.