AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI' 18 GENNAIO 2000

484ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE



Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e Maritati.

La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE REFERENTE

(4097) LA LOGGIA e altri - Istituzione dell'agente di quartiere, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre 1999.

Il relatore ANDREOLLI conferma le sue riserve sull'opportunità di una legge in materia, poiché la questione può essere risolta adeguatamente in via amministrativa. La proposta in esame, condivisibile nel merito, intende tutelare con maggior efficacia la sicurezza nelle città, ma allo scopo non appare idonea una normativa così penetrante sull'organizzazione dei servizi di polizia. In ogni caso, egli si dichiara aperto al confronto e auspica una soluzione condivisa, proponendo intanto di riaprire il termine per la proposizione di eventuali, ulteriori emendamenti.

Il senatore BESOSTRI ricorda che, per conseguire un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la necessità di non irrigidire l'organizzazione dei servizi di polizia con disposizioni normative improprie, è già stata sperimentata, senza successo, una soluzione procedurale consistente nell'approvazione di un ordine del giorno rivolto al Governo (pubblicato nel resoconto della seduta pomeridiana del 30 novembre 1999). Ritiene opportuno allo stato della discussione, che il Governo manifesti il proprio indirizzo al riguardo, anche tenendo conto del contesto del processo di semplificazione normativa e amministrativa, avviato dallo stesso Governo e condiviso dal Parlamento, che sarebbe indubbiamente contraddetto da una legge non necessaria.

Il senatore SCHIFANI ricorda il legame sostanziale con il progetto di riforma della polizia municipale all'esame della Camera dei deputati: in ciò risiede la ragione essenziale del rinvio in Commissione, da parte dell'Assemblea del disegno di legge in esame, soprattutto in riferimento alla proposta emendativa avanzata dal senatore Rotelli (1.3). Nel merito, egli sostiene che si tratta di una riforma priva di oneri per il bilancio statale, utile nella sua formulazione di principio e tale da introdurre un modello organizzativo, i cui effetti saranno poi integrati in sede amministrativa.

La senatrice PASQUALI esprime dissenso dall'opinione del relatore e del senatore Besostri. Il disegno di legge infatti può essere approvato senza che ciò determini problemi di irrigidimento normativo, anche perché lo stesso testo potrebbe essere corretto e semplificato. Se la proposta è condivisa nel merito, l'ordine del giorno è senz'altro insufficiente, mentre una legge appare utile e opportuna. La Commissione dovrebbe, dunque, rispondere in modo non equivoco alla richiesta di approfondimento formulata dall'Assemblea.

Il presidente VILLONE si sofferma sull'emendamento del senatore Rotelli (1.3) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 30 novembre 1999), che introduce nella discussione il legame con la riforma della polizia municipale: quell'emendamento imposta il problema in termini di legge di principio, adottata ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, rinviando dunque alla legislazione regionale la regolazione precettiva.

A nome del Governo, il sottosegretario BRUTTI conferma le riserve già manifestate a suo tempo: l'emendamento 1.3, in particolare, impone nuovi motivi di riflessione laddove, al comma 4, comporta un effetto diretto sulla dislocazione territoriale dei presidi della polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. In proposito, le ragioni di perplessità sono ancora più gravi di quelle esposte circa il disegno di legge n.4097. Il Governo, da parte sua, intende mantenere un indirizzo coerente alle disposizioni normative che, nel trasferire nuovi funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, hanno escluso espressamente la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica. A ciò non appare conforme il primo comma dell'emendamento 1.3 che risulta sotto un certo aspetto superfluo, in quanto semplicemente ricognitivo del principio costituzionale di autonomia, e sotto un altro aspetto normativamente incomprensibile, nel riferimento ai "servizi militari di polizia". Quanto al comma 2 dello stesso emendamento, se si vuole in tal modo introdurre una normativa di principio per la legislazione regionale in materia di polizia urbana, si tratta evidentemente di un principio dal tenore tutt'altro che autonomista, perché esso comporterebbe un forte condizionamento da parte della legge statale, prescrivendo in ogni caso l'istituzione del vigile di quartiere. Ma la lesione al principio di autonomia si manifesta anche nel comma 3, che prevede l'applicazione tassativa a tutti i comuni che vi sono individuati di una prescrizione specifica sull'organizzazione territoriale dei presidi. Il Governo è pertanto contrario all'emendamento del senatore Rotelli ed è invece disposto a definire uno strumento idoneo a rafforzare il controllo nelle città, per garantire meglio la sicurezza dei cittadini: al riguardo, sarebbe a suo avviso sufficiente e adeguato un atto di indirizzo parlamentare impegnativo per il Governo, mentre sui problemi connessi all'ordinamento della polizia municipale si potrà senz'altro intervenire nell'esame del testo attualmente in discussione alla Camera dei deputati. Osserva, infine, che il comma 4 dell'emendamento 1.3 prevede un potere deliberativo dei comitati provinciali per la sicurezza, che non è previsto dalla normativa vigente ed è comunque estraneo alle funzioni proprie di quegli organi.

Il presidente VILLONE richiama ancora l'attenzione sulla novità introdotta nella discussione dall'emendamento del senatore Rotelli, che coinvolge direttamente l'ordinamento della polizia municipale, le potestà normative delle regioni e quelle amministrative degli enti locali. Ricorda, in proposito, che le competenze regionali e locali in materia sono state sempre intese come riferite esclusivamente a funzioni di polizia amministrativa e non già come funzioni attinenti all'azione di contrasto della criminalità. Il comma 4 dell'emendamento, inoltre, istituisce un legame con i presidi di polizia in senso proprio.

Il senatore PARDINI ritiene che in sede di esame del testo di riforma dell'ordinamento della polizia municipale sarà possibile corrispondere anche alle esigenze sottese all'emendamento del senatore Rotelli.

Il senatore TIRELLI osserva che l'argomento è in discussione alla Camera dei deputati ormai da molto tempo e sono ben noti i motivi che impediscono di pervenire a una soluzione, inerenti anche alle divergenze con le regioni. L'emendamento del senatore Rotelli, pur criticabile sotto alcuni aspetti, tiene conto in modo appropriato della necessità di introdurre, anche in materia di sicurezza pubblica, discipline e forme organizzative diverse, nelle regioni e negli enti locali, secondo le reali necessità dei territori.

Il presidente VILLONE precisa che la discussione alla Camera dei deputati è in una fase interlocutoria, in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo unificato predisposto dalla Commissione di merito.

Il senatore PARDINI rammenta che l'azione di decentramento compiuta in tema di prevenzione dei fenomeni criminali è oggetto di un vivace dibattito, concernente la direttiva emanata a suo tempo dal ministro Napolitano, che ha suscitato reazioni dell'opposizione di segno affatto diverso dalle ragioni addotte per sostenere il disegno di legge in esame. In quel caso, infatti, si sostiene, da parte dell'opposizione, un opzione di tenore centralistico.

Il senatore SCHIFANI ricorda ancora l'esito della discussione in Assemblea del disegno di legge in titolo, e ritiene necessaria da parte della Commissione, una valutazione nel merito, che riguardi anche l'emendamento 1.3 e tenga conto del testo in esame alla Camera dei deputati in tema di polizia municipale. Ricorda anche la prassi seguita finora sui disegni di legge indicati dalle opposizioni per la discussione in Assemblea, secondo la quale corrisponde a un principio di correttezza la sottoposizione al Senato del testo originario dell'iniziativa, e non già di un testo che ne contraddica l'ispirazione e il contenuto.

Il presidente VILLONE afferma, a tale riguardo, che i poteri referenti della Commissione non sono limitati né dalla discussione in Assemblea, e dal conseguente rinvio alla stessa Commissione, né dalle modalità procedurali attinenti alla discussione degli argomenti indicati dall'opposizione. Ricorda anche che dovrà essere acquisito in materia il parere della Commissione bilancio, e propone di riaprire il termine degli emendamenti fino alle ore 12 di giovedì 20 gennaio.

La Commissione consente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.



IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2000 (n. 611)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico 25 luglio 1998, n. 286. Esame. Parere favorevole con osservazioni).

Il relatore LUBRANO DI RICCO, ricordata brevemente la complessa disciplina normativa, di rango sia primario che secondario, sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia, illustra il contenuto dello schema di decreto in titolo, che fissa in 63 mila il numero di cittadini stranieri non comunitari il cui ingresso in Italia è consentito, per l'anno 2000, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e di lavoro autonomo.
In particolare si sofferma su quanto previsto dall'articolo 2 che fissa in 28 mila il numero di lavoratori extracomunitari autorizzati a risiedere nel territorio nazionale secondo la procedura prevista dagli articoli 30 e 31 del regolamento di attuazione del Testo unico della normativa sulla immigrazione. Al riguardo, osserva che si tratta di una procedura assai complessa, che grava sugli uffici consolari i quali spesso devono valersi di strutture locali private, non sempre del tutto idonee ad esplicare i compiti loro affidati.
Ricorda quindi quanto previsto all'articolo 3 del provvedimento in titolo che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del citato Testo unico prevede, nell'ambito del tetto complessivo fissato all'articolo 1, specifiche quote di accesso in Italia degli immigrati provenienti da particolari paesi extracomunitari con i quali sono stati sottoscritti, o sono in corso di definizione, accordi o intese in materia di cooperazione migratoria. Attualmente, tali paesi, cosiddetti "privilegiati", sono: Albania, Tunisia e Marocco; nella relazione di accompagnamento al provvedimento si ricorda che con Romania, Egitto e Nigeria sono attualmente in corso negoziati bilaterali diretti alla definizione di analoghi accordi. Al riguardo, osserva che la cooperazione con questi paesi non si è comunque rivelata sufficiente per porre rimedio a gravi forme di speculazione e sfruttamento a danno degli immigrati, in assenza peraltro di una chiara disciplina sul diritto di asilo, la cui definizione è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
Ricorda quindi quanto previsto dall'articolo 4, che costituisce la prima applicazione della procedura prevista dall'articolo 23 della normativa sull'immigrazione, grazie alla quale, sempre nell'ambito del tetto massimo fissato all'articolo 1, si prevede l'ingresso in Italia di 15 mila cittadini extracomunitari assistiti da "sponsorizzazioni" da parte di privati o enti autorizzati. Questa disciplina, prevista per superare le complessità della procedura ordinaria, risulta comunque di difficile applicazione essendo in particolare troppo breve il termine previsto per la presentazione da parte degli sponsor della richiesta di valersi della indicata procedura. Una brevità peraltro implicitamente riconosciuta dal comma 2 del citato articolo 4.
Ricordati infine i rilievi formulati sul provvedimento in esame da parte dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, integrato dalle osservazioni illustrate.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore TIRELLI rileva che i dati illustrati dal relatore ed esposti nello schema in titolo, mostrano chiaramente il fallimento della politica del Governo in materia di immigrazione. In particolare, l'individuazione di alcuni paesi, cosiddetti "privilegiati", con i quali sono stati definiti accordi e intese appare insufficiente se non accompagnata dalla adozione di misure volte a prevenire abusi nella gestione e nel controllo dei flussi migratori. Pur condividendo alcuni dei rilievi illustrati dal relatore sottolinea che il provvedimento in esame appare comunque insufficiente evidenziando le carenze dell'azione del Governo nel prevenire gravi irregolarità e violazioni della disciplina sulla immigrazione.

La senatrice BUCCIARELLI esprime invece un parere favorevole sulla proposta avanzata dal relatore, dopo aver ricordato i ritardi registrati nella emanazione del regolamento di attuazione del testo unico contenente la disciplina sull'immigrazione. Ricorda quindi taluni momenti di tensione che si sono registrati in alcune zone del paese, ove maggiore è la presenza degli immigrati, e segnala infine le difficoltà che pongono i flussi migratori provenienti da paesi con i quali non sono state stipulate intese al riguardo.

Il senatore PASTORE esprime innanzitutto l'auspicio che il completamento del quadro normativo in materia e la sua puntuale attuazione amministrativa impedisca il ripetersi di situazioni che hanno imposto, nel passato, il ricorso a forme di regolarizzazione o sanatoria della posizione degli immigrati. Ricorda quindi il parere formulato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sullo schema in titolo, in particolare con riferimento alla disciplina relativa alla regolamentazione degli accessi dei lavoratori provenienti dai paesi cosiddetti "privilegiati", con i quali cioè sono stati stipulati accordi per disciplinare i flussi migratori. A questo proposito ritiene eccessivamente rigido il meccanismo previsto dall'articolo 21 del testo unico della disciplina sull'immigrazione, che dovrebbe essere modificato e reso più flessibile. Più in generale occorrerebbe, a suo avviso, rivedere la normativa sul controllo dell'immigrazione clandestina nonché le misure previste per la repressione di tale fenomeno.

Anche la senatrice PASQUALI ricorda i rilievi mossi sullo schema di decreto in esame dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, rilievi con i quali dichiara di concordare. In particolare, manifesta il proprio dissenso circa la disciplina delle quote riservate ad Albania, Tunisia e Marocco. Ricorda quindi che vi sono, come segnalato dai Presidenti delle regioni e delle province autonome, 350.000 domande di regolarizzazione da parte di stranieri presenti in Italia, domande che non sono considerate dallo schema in esame. Condivide altresì la richiesta avanzata dalle regioni di essere consultate dal Governo al fine della individuazione dei paesi extracomunitari con i quali avviare intese e procedere alla conclusione di accordi per la regolamentazione dei flussi migratori.

Concluso il dibattito, il presidente VILLONE, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole integrata dalle osservazioni illustrate dal relatore che è accolta dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di domani mercoledì 19 gennaio saranno esaminati i disegni di legge relativi alla informazione statistica (n. 3774), alla comunicazione istituzionale (n. 4217) e a Roma capitale (n. 2853 e n. 3986), Nella seduta di giovedì proseguirà invece l'esame del disegno di legge sull'agente di quartiere (n. 4097) mentre, a partire dalle 15,30, sono previste le comunicazioni del Ministro dell'interno.

La Commissione prende atto.

Il presidente VILLONE propone quindi di differire alle ore 14 di martedì 25 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4375 ("Legge di semplificazione 1999").

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.