ISTRUZIONE (7a)

MARTEDI' 16 GIUGNO 1998

207a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE
(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Sbarbati; Palumbo ed altri; Bielli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 giugno scorso.

Sugli ordini del giorno presentati (e pubblicati in allegato alla suddetta seduta del 10 giugno scorso), il presidente relatore OSSICINI dichiara di rimettersi alla Commissione. Invita quindi i rispettivi presentatori ad esprimersi sulle proposte di modifica avanzate dal sottosegretario Guerzoni nell'ultima seduta.

Il senatore LORENZI lamenta il mancato accoglimento, da parte del Governo, dei punti nn. 1) e 2) dell'ordine del giorno n. 1 da lui presentato, che, a suo giudizio, avrebbero potuto essere accolti almeno come raccomandazione. Quanto all'impegno a contenere il numero dei commissari esterni, esso è infatti pienamente compatibile con una eventuale ridefinizione dello stato giuridico della docenza universitaria; quanto all'impegno a disciplinare diversamente le modalità di elezione dei suddetti commissari, il dettato legislativo in via di approvazione è sufficientemente elastico da consentire margini di interpretazione. Non insiste comunque per la votazione dell'ordine del giorno.

Il senatore MONTICONE accoglie le modifiche suggerite dal Sottosegretario agli ordini del giorno nn. 2 e 5 da lui presentati e, in considerazione della disponibilità del Governo ad accoglierli nel testo modificato, non insiste per la loro votazione; analogamente, non insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 3 e 4, già interamente accolti dal Governo.

Il senatore CAMPUS ringrazia il Governo per l'accoglimento del primo dispositivo dell'ordine del giorno n. 6 da lui presentato, comprendendo nel contempo la difficoltà del Governo ad accogliere il secondo. Accetta dunque di modificare l'ordine del giorno sopprimendo il secondo dispositivo, che rimane comunque un impegno determinante della propria parte politica, e non insiste per la votazione.

Il presidente relatore OSSICINI ricorda che gli ordini del giorno nn. 7 e 8 sono stati accolti dal Governo.

Il senatore BISCARDI manifesta apprezzamento per l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 8, volto ad evitare che il disegno di legge - una volta approvato - determini modificazioni sulle procedure già avviate in base alla normativa previgente e, tra queste, in particolare su quelle relative ai trasferimenti.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, si passa all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

Il presidente relatore OSSICINI fa presente che sono stati presentati tre emendamenti, di analogo tenore, volti a premettere un articolo prima dell'articolo 1, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: qualora essi fossero approvati, ricorda, l'esame del provvedimento sarebbe automaticamente trasferito alla sede referente. Invita quindi i presentatori ad illustrarli.

Il senatore BERGONZI illustra l'emendamento 01.2, rammentando che, quando il Senato esaminò il provvedimento in prima lettura, il Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti non insistette per inserirvi una norma relativa alla questione dei ricercatori prestando fede all'impegno del Governo a discutere parallelamente un diverso disegno di legge sullo stato giuridico. Nell'anno intercorso dall'approvazione del Senato in prima lettura, ciò non è tuttavia avvenuto non essendo stato presentato alcun disegno di legge sullo stato giuridico dei professori universitari e non essendosi il Governo fatto carico di promuovere alcuna iniziativa al riguardo. Trattandosi di problematica estremamente importante per la sua parte politica, egli ha pertanto ritenuto di presentare in questa fase un emendamento, semplice e sintetico, che istituisce un ruolo unico dei professori universitari, sia pure articolato in più livelli, nell'auspicio che esso possa finalmente dare soluzione ad un così annoso problema.

Il senatore MANIS illustra l'emendamento 01.1, sottolineandone il carattere innovativo e in qualche modo provocatorio rispetto all'impianto della legge. Il problema dei ricercatori, prosegue, è d'altronde in primissimo piano dal momento che essi, a parità di funzioni, godono di uno stato giuridico di livello inferiore rispetto ai docenti di prima e seconda fascia con evidente mortificazione e frustrazione. Ricordando lo stato di agitazione di tale personale, che recentemente ha anche manifestato in prossimità di Palazzo Madama, egli reclama pertanto un provvedimento di maggiore respiro, che non si limiti a disciplinare le procedure di reclutamento.

Il senatore ASCIUTTI illustra infine l'emendamento 01.3, associandosi alle considerazioni già espresse dai senatori Bergonzi e Manis.

Il sottosegretario GUERZONI invita i presentatori a ritirare tali emendamenti. In caso contrario, il parere del Governo sarebbe contrario, dal momento che il provvedimento in esame nasce proprio dall'accordo a non travalicare i limiti delle forme di reclutamento. In considerazione della rilevanza del problema della ridefinizione dello stato giuridico, conferma peraltro la disponibilità del Governo a sostenere una iniziativa legislativa che riconosca pienamente la funzione docente ai ricercatori, come primo passo di un più complessivo ridisegno della professione docente.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore LORENZI il quale, in coerenza con le posizioni già espresse in sede di discussione generale, annuncia la propria astensione sugli emendamenti in questione. Pur giudicando la questione dello stato giuridico particolarmente rilevante, esprime infatti particolare stupore per la proposta di istituire un ruolo unico nei termini proposti dagli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3, con i quali sembra si vogliano recepire le rivendicazioni di progressione di carriera del corpo docente. Per quanto lo riguarda, egli è ben favorevole alla istituzione di un ruolo unico dei docenti, nell'ambito della quale i professori associati con - ad esempio - dodici anni di anzianità assumano automaticamente le funzioni di professori ordinari, ma gli appare quanto meno strano che in tale ruolo unico si intendano inserire anche i ricercatori, che dovrebbero essere invece la fascia dei più giovani, con caratteristiche peculiari. Meglio sarebbe allora istituire un ruolo ad hoc, conferendo loro definitivamente la funzione docente sia pure con contratti a tempo determinato. Per quanto riguarda il pregresso, stante l'età media molto elevata degli attuali ricercatori e la loro legittima frustrazione, si potrebbero ipotizzare forme di inquadramento ope legis per quelli che hanno determinati requisiti, previo conseguimento di una abilitazione. Il disegno di legge in esame ha d'altronde elementi di elasticità tali da potersi conciliare con un successivo provvedimento che faccia chiarezza sul nodo dello stato giuridico. Prendendo peraltro atto delle forti contrapposizioni in atto e delle accuse di corporativismo rivolte al testo in discussione, afferma che - nel presupposto della più totale onestà del corpo accademico - il provvedimento offre a suo giudizio risposte adeguate al problema del reclutamento. Auspica pertanto che la questione dello stato giuridico venga affrontata in tempi solleciti, senza rinvii che giustificherebbero i timori di chi oggi si fa promotore di una sovrapposizione con il disegno di legge sul reclutamento.

Il senatore TONIOLLI annuncia la propria personale astensione, non condividendo la proposta di istituire un ruolo unico. Nell'ambito della funzione docente vi sono infatti profili diversi che debbono a suo giudizio essere mantenuti distinti. Esprime pertanto l'auspicio che la questione dello stato giuridico sia affrontata con un provvedimento a se stante.

La senatrice PAGANO, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, annuncia voto contrario, ricordando che l'impegno ad esaminare alla Camera dei deputati un disegno di legge sullo stato giuridico contestualmente all'esame in Senato di quello sul reclutamento era stato assunto in sede parlamentare più che governativa; tale pregiudiziale, ribadita dal senatore Bergonzi, è peraltro evidentemente venuta meno proprio alla Camera dei deputati, dove il disegno di legge in titolo è stato approvato all'unanimità da tutti i Gruppi. Il voto contrario sugli emendamenti è quindi motivato dall'esigenza di limitare il provvedimento in discussione alle sole procedure di reclutamento, senza anticipare soluzioni inevitabilmente disorganiche alla questione dello stato giuridico, che invece richiede un distinto provvedimento. Quanto allo specifico nodo dei ricercatori, assicura l'impegno del Gruppo a trovare una soluzione in tempi solleciti.

Il senatore CAMPUS ritiene il problema dello stato giuridico di primaria importanza. Riconosce tuttavia le responsabilità politiche del Parlamento per la mancata presentazione di un disegno di legge in materia, prendendo atto invece con soddisfazione dell'impegno assunto al riguardo dal Governo con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 6 presentato dalla sua parte politica. Giudica d'altronde riduttivo affrontare la questione nell'ambito di un mero articolo aggiuntivo al disegno di legge in titolo, rispetto al quale risulterebbe inevitabilmente fuori contesto. Annuncia quindi l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, auspicando in tempi solleciti una discussione più ampia, interamente dedicata alla questione dello stato giuridico.

Il senatore ASCIUTTI, preso atto degli orientamenti manifestati, ritira l'emendamento 01.3.

Anche il senatore MANIS ritira l'emendamento 01.1, manifestando comunque la propria soddisfazione per aver attirato l'attenzione su un punto cruciale dell'ordinamento universitario. Sollecita peraltro con fermezza una discussione proficua sullo stato giuridico, che consenta di smantellare i privilegi di cui attualmente godono alcune fasce della docenza, facendo finalmente fare alla democrazia il proprio ingresso anche nel mondo universitario.

Viene infine posto ai voti e respinto l'emendamento 01.2.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELLA FORMAZIONE DA PARTE DELLE UNIVERSITA'
(A007 000, C07a, 0076°)

Il senatore BISCARDI ricorda che, nella seduta del 9 giugno scorso, ha espresso il timore che da parte di alcune università vi fossero resistenze rispetto alla attivazione non solo delle scuole di specializzazione ma anche dei corsi di laurea in scienza della formazione a partire dal prossimo anno accademico. Nonostante le rassicurazioni del Governo, a quanto gli consta tale timore è assai fondato e corrisponderebbe all'orientamento della Conferenza permanente dei rettori. Invita pertanto il Governo a fornire i necessari chiarimenti.

Il PRESIDENTE, ritenendo che la questione rivesta i termini di un'interrogazione, invita il senatore Biscardi a presentare un puntuale atto di sindacato ispettivo.

Prende atto il senatore BISCARDI, riservandosi di sottoporre all'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato dai rappresentanti dei Gruppi, eventuali forme alternative di esame della questione.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 255-B

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente articolo:
"Art. 01.
1. E' istituito il nuovo ruolo unico dei professori universitari, il cui organico è pure unico; in esso la carriera dei docenti viene organizzata in sei classi stipendiali. I professori vengono reclutati secondo le norme indicate nei successivi articoli.
2. Per tutti gli appartenenti al ruolo unico le funzioni di didattica e di ricerca sono le stesse, identici i diritti di accesso ai fondi della ricerca ed all'assegnazione dei collaboratori, alla direzione dei progetti di ricerca ed a tutte le cariche accademiche.
3. In prima attuazione della presente legge i professori della prima fascia vengono inseriti nel nuovo ruolo conservando l'insegnamento e la sede ferma restando la possibilità di optare per una continuazione della carriera attuale. I docenti straordinari e gli ordinari fino al quarto anno di anzianità nella prima fascia vengono assegnati alla quinta classe stipendiale; quelli che hanno superato il quarto anno, alla sesta classe stipendiale. I professori della seconda fascia, a domanda, vengono inseriti nel nuovo ruolo conservando l'insegnamento e la sede. Quelli fino al sesto anno di ruolo nella seconda fascia, vengono assegnati alla terza classe stipendiale, quelli fino al non anno di ruolo nella quarta classe e quelli con una anzianità superiore ai nove anni, nella quinta classe. I ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, a domanda, vengono inseriti nel nuovo ruolo. I ricercatori non confermati vengono inseriti nella prima classe stipendiale, quelli confermati e gli assistenti con anzianità in ruolo inferiore ai nove anni nella seconda classe e quelli con anzianità superiore ai nove anni nella terza classe."
01.1 MANIS

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente articolo:
"Art. 01.
(Ruolo dei professori universitari)
1. Il ruolo dei professori universitari è unico. I professori universitari sono reclutati secondo le norme di cui ai successivi articoli.
2. Ferma restando l'unicità di diritti e di doveri di tutti i professori, il ruolo è articolato su più livelli, caratterizzati da situazioni retributive via via crescenti. I professori universitari espletano le medesime funzioni didattiche e di ricerca, godono dei medesimi diritti per quanto concerne elettorato attivo e passivo e partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo.
3. All'entrata in vigore della presente legge, i ricercatori, gli assistenti di ruolo, i professori associati ed i professori ordinari in servizio sono inseriti a domanda nell'unico ruolo dei professori universitari ai corrispondenti livelli retributivi."
01.2 BERGONZI, RUSSO SPENA
Prima dell'articolo 1, premettere il seguente articolo:
"Art. 01.
(Ruolo dei professori universitari)
1. Il ruolo dei professori universitari è unico. I professori universitari sono reclutati secondo le norme di cui ai successivi articoli.
2. Ferma restando l'unicità di diritti e di doveri di tutti i professori, il ruolo è articolato su più classi, caratterizzate da situazioni retributive crescenti. I professori universitari espletano le medesime funzioni didattiche e di ricerca, godono dei medesimi diritti per quanto concerne elettorato attivo e passivo e partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo.
3. All'entrata in vigore della presente legge, i ricercatori e i professori di ruolo in servizio sono inseriti a domanda nell'unico ruolo dei professori universitari alle corrispondenti classi retributive."
01.3 ASCIUTTI, LAURO