AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDI' 21 LUGLIO 1998
289ª Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.
La seduta inizia alle ore 14.45.
IN SEDE REFERENTE
(3236)
Norme in materia di conflitti di interesse
, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236)
PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo
.
(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)
La senatrice SILIQUINI chiede di differire il termine per la presentazione degli emendamenti, il quale è scaduto alle ore 14, considerato che non è ancora stato espresso il parere della 2ª Commissione e che della questione si tratterà verosimilmente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.
Il PRESIDENTE avverte che non è ancora concluso il dibattito di carattere generale e che quindi in ogni caso il termine stesso non dovrebbe oltrepassare tale momento. Suggerisce comunque di adottare la decisione in una successiva seduta.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(2941)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione,
approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge costituzionale d’iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato.
(303)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.
(341)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
.
(432)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANA’ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
.
(658)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
.
(2452)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)
Il relatore PASTORE sollecita la conclusione a data certa del dibattito, al quale hanno preannunciato il proprio intervento alcuni componenti.
Il PRESIDENTE dà assicurazioni al riguardo, ma propone comunque di rinviare la decisione ad una successiva seduta.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(2934)
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
(2912)
BESOSTRI ed altri - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti
.
(3179)
LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio, con il seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2934, assunto come testo-base.
Il relatore PELLEGRINO ricorda che sono stati esaminati gli emendamenti all’articolo 6. All’articolo 7, a suo avviso, l’emendamento 7.1 risulta precluso dall’approvazione dell’emendamento 6.100 (nuovo testo). Il suo parere invece è favorevole sull’emendamento 7.3, contrario sugli altri, 7.2 e 7.4. Concorda con l’avviso del relatore il sottosegretario BETTINELLI. La Commissione approva quindi l’emendamento 7.3 e respinge gli altri 7.2 e 7.4. E’ dichiarato precluso l’emendamento 7.1. E’ accolto l’articolo 7 nel testo così modificato.
Il relatore PELLEGRINO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario sull’emendamento 7.0.3. Non è comunque opportuno procedere all’istituzione di nuove sezioni staccate, operazione che determinerebbe un’esigenza di organici ancor più cospicua; in mancanza, si pregiudicherebbe la funzionalità di tali collegi. Il sottosegretario BETTINELLI invita i presentatori a ritirare la proposta di modifica. Il senatore MARCHETTI auspica una soluzione costruttiva, tenuto conto che la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario anche riguardo all’emendamento 7.0.2, da lui sottoscritto. Per il senatore SPERONI, con l’eventuale approvazione dell’emendamento 7.0.2, si potrebbe procedere all’istituzione delle sezioni staccate di cui all’emendamento 7.0.3. Il relatore PELLEGRINO riconosce la fattibilità di questa operazione, a condizione però che gli organici così aumentati siano destinati interamente alle sezioni di nuova istituzione, senza quindi procedere al potenziamento di quelle già esistenti. La formazione di una sezione staccata non pone poi solo un problema di organici riferiti al personale togato, ma anche di ausiliari e di sedi. Raccomanda quindi di non esporsi ad un eventuale voto contrario dell’Assemblea, a meno che non vengano reperite risorse aggiuntive.
Il ministro BASSANINI afferma che il Governo non è al momento in condizione di procedere ad un consistente incremento della dotazione finanziaria del disegno di legge. Concorda comunque con le considerazioni espresse dal relatore.
Il senatore PINGGERA dichiara che la giurisdizione amministrativa versa in una situazione di estrema gravità, alla quale va posto rimedio con urgenza, anche a costo di rinunciare a spese necessarie, in quanto la giurisdizione inerisce ad una funzione sovrana dello Stato. Il senatore BESOSTRI teme che venga ad estendersi eccessivamente l’oggetto del disegno di legge, ritardando così l’
iter
dello stesso. E’ vero però anche che, senza adeguate misure organizzative, si rischia di compromettere gli effetti dell’accelerazione procedurale. Egli teme che quanto previsto dall’emendamento 7.0.2 risulti ancora insufficiente rispetto alle necessità, dal momento che sono state introdotte varie ipotesi di giurisdizione esclusiva che richiedono laboriose attività istruttorie. Raccomanda pertanto di stralciare le norme che prevedono aumenti consistenti di organici.
Il presidente VILLONE prende atto che la Commissione si va orientando verso l’approvazione di un aumento contenuto degli organici stessi, in attesa che il Governo sottoponga alle Camere proposte di maggiore respiro sulla base di nuove risorse finanziarie. In questa prospettiva non sembra opportuno accordare altri benefici di stato giuridico od economico alle categorie interessate. Il senatore SCHIFANI ritiene che una giustizia amministrativa più celere rappresenti un’esigenza prioritaria rispetto a quella di una giustizia più vicina, logisticamente, ai cittadini e quindi alla creazione di sezioni staccate. Raccomanda pertanto di approfondire in modo adeguato il contenuto del proprio emendamento 7.0.4, sul quale chiede al relatore di pronunciarsi. Il senatore FISICHELLA suggerisce ai presentatori, qualora il relatore si pronunci favorevolmente sull’emendamento 7.0.2, di ritirare i restanti, aggiuntivi all’articolo 7.
Il ministro BASSANINI ribadisce che il Governo non è al momento in condizione di reperire altri mezzi finanziari, ma si riserva di compiere una verifica in vista dell’esame in Assemblea. Il relatore PELLEGRINO fa presente che gli emendamenti che dispongono aumento di organici sono correlati all’emendamento 10.1, sul quale non si è ancora pronunciata la Commissione bilancio. Egli preannuncia un proprio parere favorevole sull’emendamento 7.0.2, contrario sui restanti di analogo contenuto, giudicando indispensabile per la riuscita della riforma un aumento contenuto del personale giudicante.
Risultando al momento accantonati, quindi, in attesa del parere della Commissione bilancio, gli altri emendamenti aggiuntivi all’articolo 7, il senatore SCHIFANI segnala che il proprio emendamento 7.0.5 non comporta oneri finanziari. La disposizione, al primo comma, tende a favorire la continuità di servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Obietta il ministro BASSANINI che, in base a tale normativa, un consigliere di Stato non potrebbe quindi presiedere il TAR, aspetto che sarebbe coerente solo se le due carriere fossero interamente distinte. Il relatore PELLEGRINO si pronuncia quindi in senso contrario al primo comma, rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda il secondo comma dell’emendamento stesso. Conviene con questo avviso il sottosegretario BETTINELLI.
Il senatore SCHIFANI ritira pertanto il primo comma dell’emendamento 7.0.5, il quale è accolto dalla Commissione nella parte restante.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01
a
, 0110°)
Il presidente VILLONE avverte che, tenuto conto del calendario dei lavori dell’Assemblea, nella giornata di mercoledì 22 luglio, dopo la seduta dedicata all’elezione dell’Ufficio di Presidenza, potrà essere convocata una successiva seduta sulla base dell’ordine del giorno già diramato. I lavori della Commissione dovrebbero in ogni caso proseguire nella giornata di giovedì 23 luglio.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15.30
.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934
Art. 7
Sostituire il comma 1 con il seguente
:
“1. Il giudice istruttore designato ai sensi del precedente articolo 2, quarto comma, decide con ordinanza succintamente motivata i ricorsi che si presentino manifestamente irricevibili, inammissibili o infondati. In tale ultimo caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento ai profili di fatto o di diritto ritenuti risolutivi ai fini della definizione della causa ovvero anche ad un precedente conforme.
Egli dà atto, altresì, direttamente dell’interruzione o della sospensione del processo nei casi stabiliti dalla legge, della cessazione della materia del contendere, della rinuncia al ricorso e, infine, della maturata perenzione.”
7.1
Rotelli, Pastore
Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: “ed eventualmente disponendo l’integrazione del contraddittorio davanti a sé”.
7.3
Dentamaro
Sostituire il comma 2 con i seguenti
:
“2. il secondo comma dell’articolo 34 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è così modificato:
«In caso di errore scusabile conseguente all’omessa o erronea indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consiglio di Stato decide sulla controversia se è competente; altrimenti rimette in termini il ricorrente per proporre impugnativa al giudice competente che deve essere indicato nella sentenza».
3. L’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è abrogato”.
7.2
Dentamaro
Sostituire il comma 2 con il seguente
:
“2. L’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è abrogato”.
7.4
Magnalbò, Pasquali
Dopo l’articolo, inserire il seguente
:
“Art. 7-
bis
(Nuove sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali)
1. All’articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la parola: “Sicilia” sono aggiunte le seguenti: “Piemonte, Veneto, Toscana, Sardegna”.
7.0.3
Schifani, Pastore
7.0.1
(identico all’em. 7.0.3)
Marchetti
7.0.8
(identico all’em. 7.0.3)
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Meduri
Dopo l’articolo, inserire il seguente
:
“Art. 7-
bis
(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)
1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei consiglieri di stato è aumentato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.
7.0.2
Marchetti
Al comma 1, sostituire le parole da
: "nonchè di consigliere di Stato"
fino alla fine del comma, con le seguenti
: "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 50, settimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, all'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 1990, n. 189, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991 n. 265, che vanno interpretate nel senso che la riduzione a complessivi 4 anni di anzianità per il conseguimento della qualifica di consigliere dei tribunali amministrativi regionali, non ha effetto pregiudizievole per i consiglieri di Stato, la cui anzianità è integrata, nel limite di quattro anni, con quella maturata nelle precedenti qualifiche".
7.0.4/1
Lisi
Dopo l’articolo, inserire il seguente
:
“Art. 7-
bis
(Disposizioni riguardanti i magistrati amministrativi)
1. Per la nomina alle qualifiche di primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, nonché di consigliere di Stato, l’anzianità prevista negli articoli 17, 18 e 19 n. 1, della legge 27 aprile 1982 n. 186, è ridotta della metà. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 13 luglio 1990 n. 189, continuano ad applicarsi ai referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fermo restando, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale comporta comunque l’attribuzione nella nuova qualifica della classe stipendiale di importo immediatamente superiore a quello proprio dell’ottava classe della qualifica di primo referendario.
3. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.
4. E’ abrogato l’articolo 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
5. Ai magistrati che, continuando a prestare servizio presso il tribunale di assegnazione, siano temporaneamente assegnati ad altro tribunale spetta, oltre al rimborso spese, una indennità pari allo stipendio tabellare, proporzionata all’effettivo impegno. L’indennità esclude il trattamento di missione.”
7.0.4
Schifani, Pastore
7.0.7
(identico all’em. 7.0.4)
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Meduri
Dopo l’articolo, inserire il seguente
:
“Art. 7-
bis
1. All’articolo 21, quarto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, è aggiunta la seguente proposizione: “e la nomina è riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno quattro anni presso un tribunale amministrativo regionale.
2. All’articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma come sopra integrato, è aggiunto il seguente comma:
“La nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale comporta l’obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d’ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina non può essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico."
7.0.5
Schifani, Pastore
Dopo l’articolo, inserire il seguente
:
“Art. 7-
bis
1. Al primo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine, le parole: “ovvero disporre consulenza tecnica”.
7.0.6
Schifani, Pastore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-
bis
(Norme in tema di ricorso straordinario)
1. Il Consiglio di Stato, in sede di emanazione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, può sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
2. I pareri delle sezioni consultive sono pubblici, a meno che l’amministrazione, all’atto della richiesta, chieda che il parere resti riservato per tre mesi dalla sua emanazione. Decorsi i tre mesi l’amministrazione deve chiedere espressamente se il parere resti definitivamente riservato. Sono in ogni caso pubblici i pareri resi su ricorso straordinario e sugli schemi di atti normativi.
3. I pareri contengono l’indicazione del presidente del collegio e dell’estensore.”
7.0.9
Il Governo