AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 29 NOVEMBRE 2000

605ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi Franceschini e per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione a partire dalle sedute della prossima settimana con la discussione del disegno di legge n. 4870 ("Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni") nonché con l'esame del disegno di legge n. 4860 ("Norme generali sull'attività amministrativa"), già approvato dalla Camera dei deputati, ove la Commissione bilancio esprima nel frattempo una valutazione non ostativa circa la possibilità di trattazione in concomitanza della sessione di bilancio.

La Commissione concorda.

Il presidente VILLONE propone quindi di sconvocare la seduta già prevista per le ore 9,30 di domani, giovedì 30 novembre, e di convocare una ulteriore seduta oggi alle ore 20,30 da dedicare prevalentemente al seguito dell'esame dei disegni relativi al conflitto di interessi e della revisione della legge elettorale.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (n. 772)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50: seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il relatore BESOSTRI illustra la seguente proposta di parere:
"La 1ª Commissione, esaminato lo schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; rilevato che lo schema costituisce il primo testo unico “misto” predisposto in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, comprendente cioè, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, disposizioni sia legislative sia regolamentari; ricordato che le risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato contenenti gli indirizzi parlamentari, previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 50 del 1999, hanno impegnato il Governo a dare priorità, nell'ambito del complessivo programma di riordino, tra gli altri, al settore della documentazione amministrativa e anagrafica;
visti i pareri del Consiglio di Stato della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione competente della Camera dei deputati esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
si proceda, conformemente agli indirizzi contenuti nelle risoluzioni approvate dalla Camera il 19 ottobre 1999 e dal Senato il 23 novembre; alle disposizioni dell'articolo 1, comma 6, lettera e), del disegno di legge di semplificazione 1999, approvato definitivamente dal Senato in data 16 novembre 2000, all'adozione e all'emanazione contestuale di un decreto legislativo e di un regolamento, i quali si integrino tra di loro e si unifichino attraverso la veste formale, espressamente prevista dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 50 del 1999, di un decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del testo unico risultante appunto dalla concorrenza in un unico contesto delle disposizioni del decreto legislativo e del regolamento, evitandosi di dare origine ad un ulteriore atto normativo di natura regolamentare che approvi il testo unico delle disposizioni di cui al decreto legislativo e al regolamento; si segnala in proposito l'esigenza che il disegno di legge di semplificazione 2000 disciplini le modalità di modifica e di aggiornamento delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nei testi unici “misti”; si includano, per ragioni di completezza del testo unico, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 537 del 1993, relative alla conservazione dei documenti su supporto ottico e alla salvaguardia del patrimonio documentale storico; si espungano dal testo unico i riferimenti alle disposizioni previgenti, che potrebbero trarre in inganno l'interprete circa il valore normativo del testo unico, indicandoli invece in un apposito allegato o in nota; si predisponga un allegato al testo unico nel quale ricomprendere i regolamenti ministeriali, le direttive, le circolari e le norme tecniche vigenti rilevanti nella materia, in modo da facilitare l'accesso a tali atti da parte dei cittadini;
all'articolo 2 si preveda l'estensione della disciplina non solo ai gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, ma anche nei rapporti tra di loro; all'articolo 3 (comma 1) si aggiungano le società di persone e i comitati nell'elenco dei destinatari delle disposizioni del testo unico, e (comma 4) si preveda una semplificazione delle procedure relative alle certificazioni e attestazioni di autorità di stati esteri, o comunque rilasciati all'estero;
all'articolo 4 sia previsto che la documentazione relativa alle motivazioni dell'impedimento alla sottoscrizione o dichiarazione sia tenuta separata dall'attestazione;
all'articolo 6 sia indicato in nota il riferimento alla Legge previgente;
all'articolo 5, comma 1 (L), si sostituiscano le parole “esercente la potestà dei genitori” con le seguenti: “esercente la potestà”; all'articolo 7, per quanto riguarda il comma 1, si specifichi che il mezzo per redigere i documenti debba comunque consentire la conservazione nel tempo, e che sia prevista ( comma 4) la possibilità dell'utilizzo di acronimi e di espressioni in lingua straniera di uso corrente;
si verifichi se le disposizioni, contenute negli articoli 8, comma 1 (R), 16, comma 3 (R) e 36, comma 5 (L), che prevedono il parere del Garante per la protezione dei dati personali siano tutte effettivamente discendenti dalla previsione generale di cui all'articolo 31, comma 2 della legge n. 675 del 1996 - che prevede la consultazione del Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla legge sulla privacy - o non finiscano invece per ampliare l'ambito degli atti sui quali è necessario sentire il Garante per la protezione dei dati personali;
le previsioni dell'articolo 13 siano estese espressamente agli analoghi atti regolati dalla legge notarile, e la parola "regolamento " sia sostituita con "testo unico";
all'articolo 21, sia tenuto conto dei profili penalistici (falso ideologico, querela di falso) della falsa attestazione rispetto all'acquisizione di una falsa autocertificazione riformulando l'articolo, ovvero sopprimendolo in considerazione dell'incidenza di una norma regolamentare in fattispecie penale;
i dati biometrici, con esclusione di una schedatura generalizzata del DNA, siano richiamati come rilevanti non solo per la firma digitale di cui all'articolo 22, ma anche per altre forme di identificazione, considerato che la "chiave biometrica" disciplinata per la firma digitale può avere una portata più ampia nell'ambito della documentazione amministrativa;
all'articolo 24 sia considerata la necessità che tali disposizioni si estendano in via generalizzata e pertanto si faccia riferimento all'articolo 28 della legge notarile;
all'articolo 27 comma 3, e nelle altre norme del presente testo unico (articoli 2, 8, 11 e 23) sia verificata la compatibilità con la Direttiva 93/99/CEE in materia di autorità di certificazione;
all'articolo 28 sia approfondito il senso della lettera c) e sia data una lettura più attenta;
all'articolo 35, comma 2, si valuti se non sia opportuno evitare il riferimento al "timbro" , che potrebbe essere sostituito da altro mezzo, o quantomeno si aggiunga l'espressione "o equivalenti";
all'articolo 36, comma 1 (L), si riproduca la disposizione dell'articolo 2, comma 10, della legge n. 127 del 1997, che prevede la proposta del Ministro dell'interno per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronico;
si proceda ad un coordinamento dei riferimenti alla " veridicità" e alla "autenticità" in relazione agli articoli 41 e 45;
all'articolo 43 (L-R), si riconsideri tale disciplina, al fine di evitare che essa possa rivelarsi più defatigante, per il cittadino, rispetto a quella attualmente presente negli articoli 18, commi 2 e 3, e 30 della legge n. 241 del 1990 e nell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 , e quindi si eliminino le abrogazioni previste dall'articolo 77 al riguardo ;
all'articolo 46, comma 1, lettera aa) (R), si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti parole: “e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”, posto che la dichiarazione sostitutiva ivi prevista sostituisce la certificazione prodotta dal casellario giudiziale;
all'articolo 53, siano consentite forme di sperimentazione della gestione informatica del protocollo;
all'articolo 60, comma 3 (R), si provveda ad armonizzare tale disposizione con la formulazione adottata dall'articolo 55, comma 5 (R);
all'articolo 73 , che l'assenza di responsabilità sia vincolata al rispetto delle procedure di questo Testo Unico;
si proceda, per evitare una serie di problemi derivanti dall'impossibilità di individuare il rango delle disposizioni normative in questione, in modo che, per la attribuzione della norma al rango legislativo o regolamentare, l'unità di riferimento sia l'articolo, risolvendo la possibile ambiguità sia nei casi (in particolare, agli articoli 18, 35, 38, 43, 45 e 74) in cui all'interno del medesimo articolo vi sono sia commi aventi rango legislativo sia commi aventi rango regolamentare, sia nei casi, (articoli 77 e 78,) in cui si registra l'attribuzione ad un articolo del rango sia legislativo sia regolamentare, senza possibilità di distinguere, all'interno dell'articolo stesso, il contenuto legislativo da quello regolamentare.
Va considerato infatti che la natura "mista" dei testi unici impone che la materia sia più compiutamente regolata; al di là delle soluzioni formali non si può dimenticare che il Testo Unico risultante dal decreto legislativo e dal regolamento diventerà il riferimento degli operatori, con il rischio della creazione di un diritto vivente che non rispetti la gerarchia delle fonti, e che ponga problemi per le successive integrazioni e/o modificazioni."

Prende quindi la parola il sottosegretario CANANZI che, nel condividere gran parte delle osservazioni contenute nello schema di parere illustrato dal relatore, sollecita una riformulazione dell'osservazione relativa al comma 4 dell'articolo 3. La proposta di semplificazione delle procedure relative alle certificazioni ed attestazioni rilasciate da autorità di Stati esteri, pone infatti dei rilevanti problemi quanto alla conoscibilità del relativo contenuto. La previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 3 dello schema di testo unico è volta a impedire il sorgere di questi problemi e a garantire evidenti esigenze di certezze, raccordandosi con quanto previsto dall'articolo 33 dello schema in titolo.
Quanto all'osservazione relativa all'articolo 21, osserva che non è chiaro se con questo rilievo si vogliano fare salve le responsabilità previste per il rilascio di certificazioni false. In questo caso occorre notare che una precisazione in tal senso appare superflua, perché il codice penale già prevede il reato di falso in atto pubblico.
Con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 24, rileva che non appare necessario un richiamo esplicito alla legge notarile, poiché il riferimento alla autentica notarile della firma digitale contenuto nel primo comma di tale articolo sembra di per sé in grado di rinviare alla normativa generale in materia di autentica delle sottoscrizioni da parte dei notai.
Quanto all'articolo 28, osserva che questa previsione si limita a riprodurre la normativa vigente mentre, con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 43, dichiara di concordare con la richiesta di non procedere all'abrogazione espressa degli articoli 18 e 30 della legge n. 241 del 1990. Osserva peraltro che l'articolo 43 dello schema in titolo reca delle disposizioni essenziali, prevedendo che le amministrazioni e i servizi pubblici non possano chiedere ai cittadini certificazioni per tutti i dati attestabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Le amministrazioni e i servizi pubblici sono tenuti o ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, o ad accertare le dichiarazioni sostitutive di certificazione. Non si vede quindi come il divieto previsto per le amministrazioni di richiedere certificazioni ai cittadini possa risultare più defatigante rispetto alla normativa preesistente.
Quanto all'articolo 53, osserva che prevedere esplicitamente forme di sperimentazione potrebbe indebolire il carattere prescrittivo della norma sul protocollo. Infine, non ritiene condivisibili le osservazioni mosse all'articolo 73. Non sembra infatti opportuno, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, prevedere ulteriori possibilità di estensione, ai funzionari che accettano le dichiarazioni sostitutive, della responsabilità per l'adozione di atti emanati sulla base del contenuto di dichiarazioni o attestazione false, o non più rispondenti a verità. Tale responsabilità, infatti, finisce per tradursi in una responsabilità del funzionario e rischia di produrre effetti negativi sull'applicazione della normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa.

Il senatore PASTORE, con riferimento al rilievo mosso all'osservazione relativa all'articolo 24, osserva che la normativa vigente prevede un richiamo espresso alla legge notarile. Prende comunque atto della dichiarazione del rappresentante del Governo secondo il quale tale richiamo è superfluo.

Prende quindi la parola il relatore BESOSTRI che, alla luce dei rilievi mossi dal rappresentante del Governo, si dichiara disponibile a riformulare le osservazioni relative agli articoli 3, 21, 24, 43 e 53 e ad eliminare l'osservazione relativa all'articolo 73.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16,50.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 novembre, con il seguito della discussione sugli emendamenti presentati dalla relatrice in ordine al disegno di legge n. 3236, assunto a base dell'esame, e pubblicati in allegato al resoconto del 15 novembre.

Il senatore DUVA esprime il suo apprezzamento per il lavoro compiuto dalla relatrice, diretto a rendere la fisionomia del testo già approvato dalla Camera dei deputati assai più puntuale ed efficace e certamente non meritevole di molte delle obiezioni mosse al riguardo da esponenti dell'opposizione. Da questa parte, infatti, vi è stato un progressivo mutamento di indirizzo, dapprima manifestatosi con valutazioni integralmente positive del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, successivamente con emendamenti numerosi e rilevanti allo stesso testo; inoltre, su alcuni emendamenti presentati da senatori della maggioranza si è sostenuto che essi fossero ispirati a intenti persecutori, mentre su quelli della relatrice si è affermato che avessero una configurazione aggressiva e distruttiva. Si tratta evidentemente di giudizi eccessivi e non meditati e a volte contraddittori come nel caso, ad esempio, del senatore D'Onofrio che ha rilevato il carattere ad personam delle misure elaborate dalla relatrice, ispirate invece ai canoni di generalità e di astrattezza propri di una legislazione aderente ai principi dell'ordinamento democratico. In ogni caso egli afferma che la legislazione ad personam va rifiutata tanto se ritenuta di natura repressiva quanto se ne possano derivare privilegi o benefici per singoli individui o per singole categorie di persone. Quest'ultimo è anche il caso del vuoto normativo o dell'insufficienza legislativa, quali condizioni per poter conservare situazioni di privilegio non regolate. Il testo approvato dalla Camera ha suscitato legittime obiezioni circa la sua inidoneità a prevenire e a rimuovere i conflitti di interesse, caratteristica che lo rende meno efficace anche delle misure indicate nel documento elaborato dalla commissione di saggi nominata nel 1994, rivolte a rimuovere le cause di incompatibilità mediante strumenti capaci di rilevare i casi di titolarità e di controllo su imprese, sia di diritto sia di fatto. In quello stesso documento conclusivo del lavoro compiuto dal comitato dei saggi nel 1994, si raccomandava anche una specifica disciplina rivolta a realizzare l'effettiva separazione gestionale del patrimonio dell'interessato titolare di una carica di Governo. In tal senso opera in modo coerente l'articolo 8 del testo proposto dalla relatrice, che affida la scelta del gestore del patrimonio trasferito non già all'interessato ma ai titolari istituzionali di funzioni di garanzia e di controllo in conformità anche ad emendamenti da lui stesso proposti, sebbene orientati su un diverso istituto di gestione patrimoniale. Vi sono, peraltro, alcuni aspetti degli emendamenti proposti dalla relatrice suscettibili di alcuni chiarimenti e approfondimenti, ad esempio il regime fiscale derivante dal nuovo articolo 10, riguardo al quale occorre evitare misure paradossalmente più favorevoli di quelle ordinarie per gli interessati che si trovino in una situazione di conflitto. Quanto alle sanzioni, occorre senz'altro apprestare adeguate garanzie procedimentali e commisurarne l'entità alla natura e alla dimensione degli illeciti ma vi è, soprattutto, un'esigenza di tutela dell'impresa in quanto tale, perché essa sia posta al riparo da effetti dannosi riconducibili a una responsabilità di soggetti diversi, come l'azionista ancorché di controllo. A tale riguardo, in alcuni dei suoi emendamenti è proposta la riduzione temporanea delle azioni dell'interessato al regime delle azioni di risparmio, con il rinnovo contestuale degli organi societari. Il fine, comune anche agli emendamenti della relatrice, è in ogni caso quello della separazione gestionale, con i corollari della temporaneità dell'intervento e della salvaguardia delle prospettive economiche dell'impresa. Sui temi appena enunciati e anche su altre questioni vi è dunque una necessità di ulteriori approfondimenti, che egli si aspetta della replica della relatrice e che comunque potranno trovare adeguato riscontro in appositi subemendamenti.

La relatrice DENTAMARO replica a quanti sono intervenuti nel dibattito seguito alla proposizione dei suoi emendamenti e ringrazia tutti i senatori che in tal modo hanno contribuito alla positiva rielaborazione del testo esprimendo anche gratitudine per i riconoscimenti rivolti all'impegno da lei profuso nel tentativo di migliorare la normativa in esame. In linea generale, rileva che il rapporto tra gli emendamenti da lei presentati e il testo della Camera dei deputati manifesta una corrispondenza sistematica e coerente nei distinti oggetti di regolazione normativa, in alcuni casi con la mera riproposizione testuale delle disposizioni già approvate dalla Camera dei deputati, in altri casi con modifiche meramente formali, in altri con modifiche di impostazione anche sostanziale. Come si evince in modo evidente tra il confronto tra i due testi, il lavoro compiuto nella sua ricerca emendativa corrisponde anche a una interpretazione del procedimento legislativo bicamerale ispirata a un principio di collaborazione istituzionale. Trova paradossale, pertanto, che in alcuni interventi pronunciati da senatori dell'opposizione in merito ai suoi emendamenti, segnatamente in quello del senatore D'Onofrio, vi siano state critiche anche radicali proprio ad alcune parti dei suoi emendamenti che si limitano a riprodurre testualmente, o con modifiche non sostanziali, le corrispondenti disposizioni contenute nel testo della Camera dei deputati. Quanto alle innovazioni più rilevanti da lei proposte, osserva in primo luogo che la riduzione dell'ambito soggettivo di applicazione della legge corrisponde a una sollecitazione proveniente proprio dai gruppi dell'opposizione, in base alla considerazione, senz'altro condivisibile, che l'inclusione di soggetti eterogenei comporterebbe l'impropria sottoposizione a una stessa disciplina di situazioni di conflitto derivanti dall'esercizio di funzioni di governo e da funzioni di direzione e di amministrazione di enti pubblici e privati nonché di funzioni di garanzia proprie delle autorità amministrative indipendenti. Quanto all'obiezione formulata dal senatore D'Onofrio, circa il riferimento alle "imprese di comunicazione di massa" ricorda che si tratta di una locuzione già presente nel testo della Camera dei deputati, comunque dal significato sufficientemente univoco. D'altra parte, nel testo della Camera dei deputati vi è anche una definizione più ampia e certamente meno persuasiva, che si riferisce a ogni mezzo di diffusione e comunicazione del pensiero e non solo ai mezzi di comunicazione di massa. E' stata contestata, inoltre, la definizione di un limite dimensionale delle attività di impresa quale condizione di una diversa disciplina per le imprese rilevanti, ma va ricordato che quei parametri si trovano già nella legislazione vigente, così come i meccanismi di adeguamento nel tempo dei valori patrimoniali in questione. In proposito, nei suoi emendamenti si prevede un'ulteriore possibilità di chiedere l'accertamento di rilevanza delle attività economiche, da parte di almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera. Nell'articolo 5 da lei proposto, inoltre, si colma una lacuna del testo approvato dalla Camera dei deputati concernente le attività economiche di consistenza intermedia, mentre per le attività non rilevanti si prevede una notevole elasticità degli strumenti diretti ad assicurare la separazione gestionale: al riguardo, si riserva di proporre ulteriori modifiche dirette ad attenuare alcune disposizioni per le attività di minore rilevanza, per modulare la relativa disciplina in modo più aderente alla realtà. Gli approfondimenti svolti hanno consentito anche di poter confidare su una legislazione più evoluta rispetto a quella vigente all'epoca in cui il testo fu approvato dalla Camera dei deputati, riguardo agli strumenti di gestione finanziaria idonei ad assicurare l'effettiva separazione del patrimonio. D'altra parte, i suoi emendamenti perseguono soprattutto un risultato di effettività degli strumenti normativi di cui si discute: in primo luogo nella scelta del gestore del patrimonio trasferito, poiché per le imprese più rilevanti non si dà il caso in concreto di gestioni invisibili da parte dell'interessato e dunque ogni legame va reciso sin dal momento genetico della gestione, tenendo presente che nel testo unico sulla intermediazione finanziaria vi sono già numerose e circostanziate condizioni che limitano la scelta del gestore a soggetti ben determinati e qualificati, la cui attività è sottoposta di per sé ai controlli della CONSOB. Quanto ai titolari della scelta del gestore, si può ragionare intorno al numero dei soggetti abilitati e anche all'individuazione di tali soggetti, ma certamente deve essere escluso che la CONSOB sia stata individuata in ragione della figura personale del suo attuale presidente e dalla circostanza, da lei non tenuta assolutamente in considerazione, che questi fu a suo tempo un competitore elettorale dell'attuale leader dell'opposizione. Quanto alla ritenuta competenza della CONSOB limitata alle società quotate in borsa, ricorda che dopo la legge istitutiva i compiti di quell'organo si sono estesi, per effetto della legislazione successiva, fino a una competenza di carattere generale per assicurare la trasparenza del mercato finanziario. In merito alle sanzioni, osserva che la misura, la proporzione all'entità dell'illecito, le procedure di applicazione con le necessarie garanzie di contraddittorio, la forma del sindacato giurisdizionale, sono tutti elementi di cui si può ancora discutere, mentre resta a suo avviso indiscutibile il principio che le sanzioni vi devono essere e che esse non siano simboliche. Considera fuori luogo, pertanto, i riferimenti a un presunto intento aggressivo, persecutorio, o addirittura espropriativo che sarebbe intrinseco alle sanzioni da lei proposte: si tratta, infatti, di illeciti determinati dalla legge e circostanziati, come le false dichiarazioni sulla consistenza del patrimoni, la vendita simulata, la violazione degli obblighi di separazione gestionale. Simili trasgressioni assumono una particolare gravità per il fatto stesso che provengono dal titolare di una carica di governo o da coloro che devono assicurare il principio di separazione gestionale ed esigono, pertanto, sanzioni adeguate e sufficientemente deterrenti. Quanto all'ipotesi di vendita simulata, e alla relativa presunzione legale, anche nel caso che essa sia considerata una presunzione assoluta, ricorda che ciò non sarebbe stravagante nell'ordinamento vigente perché già l'articolo 599 del codice civile, a titolo di mero esempio, prescrive una presunzione assoluta di interposizione personale. In proposito aggiunge che la richiesta di considerare tra i congiunti anche il convivente di fatto non appare coerente alle ripetute affermazioni negative di esponenti dell'opposizione di centro-destra sulla controversa questione del riconoscimento delle convivenze di fatto. Soggiunge, riguardo al carattere esemplare delle sanzioni, che la relativa misura deve essere congrua anche all'importanza del bene reso, rammentando che per un caso diverso ma sicuramente rilevante, quello concernente il danno al paesaggio e al patrimonio storico e artistico, la legge prevede una sanzione pecuniaria corrispondente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. Su un piano più generale, d'altra parte, nell'ordinamento normativo i precetti devono essere effettivi e cogenti e ciò in alcuni casi si può ottenere esclusivamente mediante sanzioni appropriate, che non devono essere necessariamente di tipo ripristinatorio, ma possono anche assumere una configurazione meramente repressiva. D'altra parte, non è vero a suo avviso che con la normativa da lei proposta il conflitto non sarebbe rimosso spostandosi la soluzione esclusivamente sul piano sanzionatorio, perché si prevede invece, anzitutto, un intervento autoritativo di trasferimento del patrimonio al gestore in caso di inottemperanza dell'interessato. Altre soluzioni non sembrano praticabili, certamente non quella dell'astensione da intere politiche di settore da parte dell'interessato che sia titolare di una carica di governo, perché in tal modo si potrebbe configurare una ipotesi di "anatra zoppa" prescritta dalla legge; in proposito, inoltre, va osservato che sarebbe assai arduo delimitare il settore o i settori critici riguardo ai quali si dovrebbe prescrivere l'astensione dall'assumere decisioni di politica pubblica da parte dell'interessato. Nei suoi emendamenti si prevede in realtà una vera e propria rimozione delle situazioni di conflitto, nonché sanzioni di carattere esemplare ed efficace ed entrambe le misure operano nei confronti dell'impresa perché sarebbe assai problematico incidere con una legge ordinaria sulla titolarità della carica di governo. Occorre tenere conto, inoltre, della necessità di un procedimento di natura paragiurisdizionale, sia per l'accertamento degli illeciti sia per l'applicazione delle sanzioni, assicurando il contraddittorio e prevedendo anche un apposito regolamento; al riguardo si riserva di presentare un subemendamento. Quanto al sindacato giurisdizionale sugli atti dell'Autorità garante, ricorda che già l'articolo 13 del testo approvato dalla Camera dei deputati limita la ricorribilità alla sola Corte di cassazione.

In una breve interruzione il senatore PASTORE obietta che nel testo della Camera dei deputati ciò è previsto esclusivamente per gli atti di accertamento.

La RELATRICE prosegue riferendosi alla sanzione della revoca delle concessioni o degli altri atti amministrativi da cui dipende l'esercizio dell'impresa e in proposito risponde all'obiezione secondo la quale in tal modo si prevede un responsabilità per fatto altrui: ricorda, in proposito, la legge n. 300 del 2000, che in ratifica di un accordo internazionale in materia di prevenzione e repressione della corruzione prevede numerosi casi di responsabilità non solo amministrativa ma anche penale (e non solo per illeciti di corruzione) a carico di enti collettivi in ragione di condotte imputabili a persone fisiche che esercitano funzioni di responsabilità in quegli enti. Nella stessa legge, inoltre, è stabilito il limite del 2,5 per cento della proprietà azionaria come la quota che dà diritto a chi ne è titolare di esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori. Sembra coerente a tale prescrizione, pertanto, la possibilità, prevista dai suoi emendamenti, di mantenere una quota inferiore a quel limite, ma vicina ad esso (2 per cento) quale condizione perché non si realizzi la situazione di conflitto; si tratta, infatti, di un limite che non consentirebbe l'esercizio di quelle importanti facoltà.
Ricorda, quindi, che l'articolo 8 da lei proposto prevede che una volta realizzata la separazione gestionale, le responsabilità per illecito ricadono esclusivamente sul gestore e non più sul titolare del patrimonio. Quanto all'articolo 9, esso reca di conseguenza sanzioni esclusivamente a carico del gestore, con un rinvio puntuale all'articolo 22 del testo unico sull'intermediazione finanziaria. Circa la misura della sanzione a carico del gestore, essa può essere senz'altro riconsiderata ma è stata riferita alla natura della responsabilità del gestore, che risiede nell'amministrazione di un patrimonio mobiliare. Nel contesto appena riassunto, ritiene che le soluzioni individuate siano complessivamente equilibrate, nell'intento di prevenire le situazioni di conflitto di interessi e di assicurare la separazione gestionale; un intervento normativo direttamente rivolto alla titolarità della carica di governo, invece, renderebbe forse più opportuno il ricorso a modifiche di rango costituzionale.

Il senatore SCHIFANI conferma il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e rinnova tuttavia la critica già rivolta ad alcune dinamiche a suo avviso abnormi assunte dall'apparato sanzionatorio, negando in ogni caso che l'obiezione riguardi il riferimento delle sanzioni al titolare del patrimonio; conferma, inoltre, le critiche dirette alle limitazioni nel sindacato giurisdizionale delle misure sanzionatorie. Prende atto, comunque, della disponibilità a riconsiderare la misura e la proporzione delle sanzioni, nonché i relativi procedimenti di applicazione. Precisa, da parte sua, che le sanzioni devono esservi e devono avere una misura adeguata e di conseguenza preannuncia alcuni subemendamenti coerenti alle indicazioni appena formulate, in un proposito di collaborazione fondato sul consenso al principio di separazione della gestione, da integrare con le garanzie necessarie e conformi a Costituzione. Conferma, infine, la proposta di prevedere un obbligo, non sostitutivo, ma integrativo e di carattere temporaneo, di astenersi dalle politiche pubbliche di settore fino a quando il conflitto di interessi non sia risolto nelle forme previste dalla legge.

La senatrice PASQUALI apprezza il lavoro compiuto dalla relatrice, sebbene alcune delle proposte destino ancora riserve anche gravi, che senz'altro susciteranno iniziative di modifica in numero limitato, ma di carattere significativo. Auspica, quindi, che il confronto prosegua in un clima di collaborazione, con particolare riguardo alle questioni dei limiti alla tutela giurisdizionale e delle sanzioni, che nella misura attualmente proposta sono da un lato radicalmente diverse da quelle previste dal testo della Camera dei deputati e d'altro canto risultano non proporzionate agli illeciti. Fermo restando l'obbligo di separazione gestionale, occorre infatti prevedere forme di responsabilità adeguata e proporzionata e non certo sanzioni difformi dai canoni tradizionali dell'ordinamento giuridico.

Il senatore ANDREOLLI dà atto alla relatrice del lavoro molto accurato e impegnativo che ha condotto alla proposizione degli emendamenti in esame: essi sono idonei allo scopo di adeguare il testo della Camera dei deputati sia alla maturazione degli orientamenti politici in materia sia all'evoluzione dell'ordinamento. Conferma, dunque, l'intento di ritirare gli emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori del proprio Gruppo, ritenendo soddisfatte le relative proposte nelle misure indicate dalla relatrice. Apprezza, inoltre, la disponibilità al dialogo manifestata dai gruppi dell'opposizione sulla base di discussione costituita dagli emendamenti della relatrice.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di fissare per le ore 13 di mercoledì 6 dicembre il termine per la proposizione di subemendamenti agli emendamenti presentati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4895) Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua.
(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore MARCHETTI espone il contenuto del provvedimento d'urgenza, riguardante diverse questioni tutte riconducibili a esigenze di tutela sociale, e recante interventi immediati. Propone, al riguardo, di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (n. 772)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50: ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Ripreso l'esame precedentemente sospeso, dopo che è stata verificata la sussistenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore e da questi modificata in parziale accoglimento delle indicazioni formulate dal rappresentante del Governo.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.
(288) LA LOGGIA ed altri - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno.
(290)LA LOGGIA ed altri - Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica.
(1006) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati.
(1323) MILIO - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno.
(1935) COSSIGA - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(2023) BESOSTRI e MURINEDDU - Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno.
(3190) FORCIERI ed altri - Riforma del sistema elettorale del Parlamento.
(3325) PASSIGLI - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
(3476) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali.
(3621) MAZZUCA POGGIOLINI - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali.
(3628) LA LOGGIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3633) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3636) SPERONI - Elezione del Senato della Repubblica su base regionale.
(3688) CO' ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
(3689) CO' ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3772) PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati.
(3783) TOMASSINI - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei
deputati.
(3811) Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”.
(3828) MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(3989) GASPERINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4505) ELIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553) DI PIETRO ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624) D'ONOFRIO - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4655) CASTELLI ed altri - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

- e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 novembre 2000.

Si procede alla votazione per parte separata, richiesta a suo tempo dal senatore SCHIFANI, della disposizione di cui alla lettera c) contenuta nel subemendamento 1.100/102 del relatore, concernente il sistema di attribuzione dei seggi nelle elezioni della Camera dei deputati riferita al disegno di legge n. 3812: la Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA PER OGGI E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI.

Il PRESIDENTE dispone, in conformità a quanto convenuto all'inizio della seduta in corso, la convocazione di una seduta ulteriore per le ore 20,30 di oggi, e la sconvocazione della seduta prevista per le ore 9,30 di domani, giovedì 30 novembre.

La Commissione prende atto.


La seduta termina alle ore 17,55.