AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 23 GENNAIO 2001

622ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MARCHETTI


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULL'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4917 IN MATERIA DI ONORIFICENZE DELLA REPUBBLICA

Il presidente MARCHETTI comunica che il disegno di legge n. 4917 ("Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onoreficenze della Repubblica") è assegnato alla Commissione in sede deliberante. Propone di inserirlo nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione, sin dalla seduta successiva.

Il senatore STIFFONI a nome del suo Gruppo dichiara di non consentire alla trattazione del disegno di legge in sede deliberante e pertanto all'iscrizione all'ordine del giorno.

Nello stesso senso si pronunciano la senatrice PASQUALI, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale e il senatore ROTELLI a nome del Gruppo di Forza Italia.

Prende atto il presidente MARCHETTI.

SULL'INTERVENTO IN COMMISSIONE DEI MINISTRI DELL'INTERNO E DEGLI AFFARI ESTERI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il presidente MARCHETTI dà lettura di due comunicazioni, rispettivamente del Ministro per gli affari esteri e del Sottosegretario per l'interno Lavagnini, nelle quali si fa presente l'impossibilità di intervenire durante la settimana in corso ai lavori della Commissione. Sia il ministro Dini, sia il ministro Bianco, sono entrambi impediti ad intervenire nella discussione sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero in ragione di impegni istituzionali precedentemente assunti. Nelle due missive si sottolinea l'importanza del tema e la necessità di procedere sollecitamente, tale che ha indotto entrambi i ministri a designare i sottosegretari rispettivamente delegati in materia perché intervengano in proposito nel corso della settimana.

Il senatore ROTELLI a nome del Gruppo di Forza Italia dichiara di apprezzare la disponibilità manifestata dal Governo verso la sollecitazione della Commissione e ribadisce il contenuto dei quesiti che si pongono ai responsabili dei Dicasteri competenti, che riguardano lo stato delle strutture organizzative e gli adempimenti necessari per assicurare la piena e corretta approvazione della legge in corso di elaborazione.

Il senatore SCHIFANI, nell'esprimere il proprio rispetto per i Sottosegretari delegati dai Ministri degli affari esteri e dell'interno, lamenta tuttavia il mancato intervento di esponenti così eminenti del Governo su un argomento di tale rilevanza, che coinvolge valutazioni non solo tecniche ma soprattutto politiche, con particolare riguardo alle previste intese con Stati esteri per lo svolgimento delle campagne elettorali. Ciò obiettivamente dimostra, a suo avviso, il sostanziale disinteresse del Governo verso la questione, laddove nella sede parlamentare competente era stato puntualmente richiesto di fornire i chiarimenti necessari sui problemi applicativi della normativa in esame, che deve essere senz'altro approvata ma in condizioni di piena applicabilità, considerato il riferimento contenuto nel testo proposto dalla relatrice alle elezioni ormai imminenti. E' infatti nell'interesse dell'Italia approvare in materia una legge adeguata e funzionale e ciò impone una piena assunzione di responsabilità del Governo sin dalla fase di elaborazione del testo.

La senatrice PASQUALI, nel concordare con le premesse valutative esposte dal senatore Schifani, lamenta la scarsa attenzione dimostrata dal Governo all'argomento e confermata dall'indisponibilità dei Ministri competenti per un intervento immediato in Commissione. Concorda sul giudizio che si tratta di salvaguardare l'immagine dell'Italia dinanzi alle comunità degli italiani nel mondo e anche agli interlocutori esteri, ricorda che la legge ordinaria di attuazione avrebbe dovuto essere esaminata già da tempo e conviene sulla rilevanza politica della questione. Tuttavia dissente dalle conclusioni del senatore Schifani, ritenendo che se i Sottosegretari delegati non potranno dare indicazioni politiche impegnative a nome del Governo come quelle che potrebbero essere invece formulate dai Ministri competenti, tuttavia la Commissione potrà acquisire un contributo tecnico particolarmente utile nella fase attuale di esame del testo.

Anche il senatore ANDREOLLI trova singolare l'assenza dei Ministri dinanzi a una esplicita sollecitazione della Commissione, ma considera utile acquisire intanto le indicazioni di natura tecnica che potranno fornire i Sottosegretari delegati, confermando la richiesta di un intervento dei Ministri eventualmente per la settimana prossima.

Il senatore STIFFONI annuncia che il suo Gruppo non ha presentato emendamenti al testo della relatrice, né li presenterà in Assemblea, al fine di accelerare l'iter del disegno di legge. Tuttavia osserva che nel testo della relatrice non si tiene conto adeguatamente di esperienze già maturate all'estero e manifesta la preoccupazione per la difficoltà di approvare una legge applicabile in tempo utile per le prossime elezioni. Assicura tuttavia l'impegno della sua parte politica perché tale legge sia approvata nel corso della prossima legislatura.

Il senatore ROTELLI rileva la progressiva, storica diminuzione di ruolo del Ministero degli affari esteri, in un contesto nel quale le relazioni economiche procedono per vie non diplomatiche e anche le più importanti relazioni politiche prescindono dall'intervento delle strutture organizzative di quel Ministero. In quest'occasione, peraltro, il Ministro degli esteri avrebbe potuto tentare di dimostrare una persistente utilità del proprio Dicastero assumendone la responsabilità dinanzi al Parlamento e invece ha ritenuto, sinora, di non farlo.

A nome del Governo interviene quindi il sottosegretario CANANZI, il quale ricorda che la Commissione nel corso della precedente settimana aveva accolto la richiesta avanzata da esponenti dell'opposizione di sollecitare l'intervento dei Ministri dell'interno e degli affari esteri per fornire la propria valutazione sull'argomento: ciascuno dei due Ministri ha comunicato il proprio impedimento derivante da impegni precedentemente assunti, che trattengono all'estero i titolari dei due Dicasteri. Poiché neanche a loro è dato il dono dell'ubiquità, essi hanno designato i Sottosegretari competenti per le deleghe rispettivamente conferite, che nella funzione vicaria così esercitata possono a pieno titolo rappresentare il Governo dinanzi alla Commissione sia per esprimerne l'indirizzo politico sia per fornire le valutazioni tecniche di propria competenza. L'assunzione di responsabilità del Governo risulta perciò intatta e allo stesso tempo il Governo non intralcia la necessaria accelerazione dei lavori della Commissione restando possibile, tuttavia, l'intervento dei Ministri competenti in un momento successivo.

La senatrice PASQUALI ribadisce che il Gruppo di Alleanza nazionale si oppone con fermezza a ogni dilazione dell'iter, riconosce l'opportunità dell'intervento dei Ministri ma ritiene che se ciò dovesse comportare un ritardo, allora sarebbe preferibile limitarsi ad acquisire le valutazioni del Governo attraverso i preannunciati interventi dei Sottosegretari designati.

Il senatore SCHIFANI prende atto dell'orientamento del Gruppo di Alleanza nazionale e precisa che non si tratta di proporre manovre dilatorie ma di sollecitare la piena assunzione di responsabilità del Governo in una materia particolarmente critica anche nel contesto internazionale. D'altra parte, non è da attribuire alla responsabilità dell'opposizione il ritardo accumulato finora, dovuto piuttosto al tentativo strumentale condotto dalla maggioranza di inserire l'argomento nel contesto della fallita riforma elettorale. Senza dubbio i sottosegretari delegati sono legittimati a rappresentare il Governo in sede parlamentare, ma nel caso in questione si reclama un'assunzione diretta dei Ministri competenti in ragione della rilevanza politica della questione. Condivide, pertanto, la proposta del senatore Andreolli di acquisire domani i contributi dei Sottosegretari delegati, che potranno chiarire soprattutto gli aspetti problematici di natura tecnica, confermando tuttavia la richiesta di un intervento tempestivo in Commissione dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Ciò solo permetterà di considerare se sussiste o meno la possibilità, anzitutto sotto l'aspetto politico, di approvare una legge pienamente operativa già per le prossime elezioni, considerato che in Italia non vi è stata finora una riflessione sufficientemente matura sul voto per corrispondenza e sulla sua compatibilità con i principi costituzionali in materia di diritto di voto, né sulla eventualità di poter percorrere altre soluzioni, come ad esempio quella del voto presso le ambasciate e i consolati.

Il presidente MARCHETTI prende atto dell'orientamento prevalente in Commissione, assicura che l'iter del disegno di legge procederà senz'altro con sollecitudine, conferma per la seduta di domani, alle ore 14,30 l'intervento dei sottosegretari per gli affari esteri e per l'interno e ritiene che la Commissione potrà successivamente valutare se insistere o meno per l'intervento dei Ministri.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La relatrice DENTAMARO esprime il proprio parere sui subemendamenti agli emendamenti da lei presentati, sostitutivi del testo in esame, nonché sugli emendamenti aggiuntivi, ritenendo sostanzialmente assorbiti i restanti emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.
Venendo a considerare i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.500, formula un parere contrario sul subemendamento 1.500/4, osservando che non sembra opportuna un disciplina uniforme tra titolari di cariche di Governo e presidenti e componenti delle autorità di controllo e di garanzia. Invita quindi i presentatori al ritiro dei subemendamenti 1.500/5 e 1.500/2, sui quali altrimenti formula un parere contrario.
Passa dunque ad illustrare il subemendamento 1.500/1 il quale reintroduce, tra i destinatari della disciplina, i Commissari straordinari del Governo.
Quanto al subemendamento 1.500/3, formula un parere contrario ritenendo inopportuno attenuare la disciplina relativa alla pubblicità dei casi di astensione. Venendo quindi a considerare l'emendamento aggiuntivo 1.0.3, osserva che le fattispecie ivi previste sono oggetto di considerazione nel testo da lei proposto. Invita conseguentemente il presentatore al ritiro dell'emendamento, sul quale altrimenti formula un parere contrario.

Il presidente MARCHETTI, pur rilevando la assoluta coerenza dell'emendamento con l'impianto del testo proposto dalla relatrice, accoglie il suo invito e ritira l'emendamento, riservandosi di riproporlo in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La relatrice DENTAMARO riprende quindi la sua esposizione, passando a considerare i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.500. Pur comprendendo lo spirito del subemendamento 2.500/1, formula sul medesimo un parere contrario, ritenendo preferibile prevedere una generale condizione di incompatibilità tra attività professionale e assunzione di cariche di Governo. Formula invece un parere favorevole sul subemendamento 2.500/2, ritenendone preferibile, perché più comprensiva, l'individuazione degli enti privati nell'ambito dei quali i titolari di cariche di Governo non possono esercitare particolari funzioni.
Esprime quindi un parere contrario sul primo comma del subemendamento 2.500/4, osservando che l'incompatibilità cui esso fa riferimento è già prevista nel testo dell'emendamento 2.500. Quanto al secondo comma del subemendamento, formula un parere favorevole, trattandosi di una disposizione che riprende, migliorandola, una previsione contenuta nel disegno di legge in titolo come approvato dalla Camera dei deputati.

Al senatore SCHIFANI che rileva possibili difficoltà interpretative, la relatrice DENTAMARO replica osservando che l'emendamento fa riferimento alla disciplina generale sulla interposizione di persona; eventuali dubbi potrebbero comunque essere fugati da una riformulazione della disposizione.
Venendo quindi a considerare l'emendamento 3.0.1 (nuovo testo), osserva che la struttura dell'organo ivi previsto crea, a suo avviso, evidenti problemi di funzionalità nello svolgimento dell'attività di vigilanza. Tale organo, infatti, risulta privo di una propria struttura di supporto; una struttura invece di cui dispone l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che è, a suo avviso, sufficientemente attrezzata per svolgere le delicate funzioni di vigilanza sull'osservanza della disciplina in esame. L'esigenza di collegialità nelle decisioni finali è poi a suo avviso sufficientemente garantita dalla formulazione del testo da lei proposto. Invita conseguentemente i presentatori al ritiro dell'emendamento.
Venendo quindi a considerare i subemendamenti riferiti all'emendamento 4.500, la relatrice illustra l'emendamento 4.500/1 che reca una più corretta formulazione della disposizione. Il subemendamento 4.500/8 raccoglie invece lo spirito dei subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/13 e 7.500/12. Una situazione di conflitto di interessi, infatti, può nascere sia nel caso di partecipazioni di entità non rilevante (ma che consentono comunque il controllo della società), sia nel caso che l'interessato detenga una partecipazione quantitativamente rilevante (che superi il due per cento) che pure non assicuri una condizione di controllo sulla società.
Formula quindi un parere contrario sul subemendamento 4.500/4, osservando che la trasparenza della situazione patrimoniale del titolare di cariche di Governo è un principio essenziale della disciplina in esame, mentre esprime un parere favorevole sul subemendamento 4.500/5.
Sul subemendamento 4.500/2 esprime un parere contrario, ribadendo la opportunità di un giudice specializzato per le decisioni prese dall'Autorità di garanzia in applicazione della disciplina in esame. Queste decisioni infatti, per la loro delicatezza, non possono essere affidate alla competenza del TAR del Lazio, già gravato da un carico notevole; appare invece preferibile lasciare la materia alla giurisdizione esclusiva in unico grado della Cassazione, una giurisdizione questa peraltro già prevista dal testo approvato dalla Camera dei deputati.

A quest'ultimo proposito il senatore SCHIFANI osserva che nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non tutti gli atti delle autorità competenti sono rimessi alla competenza della Corte di cassazione.

La relatrice DENTAMARO, riprendendo la sua esposizione, formula quindi un parere contrario sui subemendamenti 4.500/3 (che mira a sopprimere una previsione volta a garantire il ruolo delle opposizioni parlamentari) e 4.500/6, che prevede una riformulazione meramente formale del testo da lei proposto.
Formulato un parere contrario sull'emendamento 5.100, si esprime negativamente sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/10, che mira alla soppressione di una previsione che giudica essenziale. Illustra quindi il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/1 che, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, propone una disciplina più flessibile per le attività economiche non aventi carattere di rilevanza. Conseguentemente, formula un parere favorevole sui subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/6 e 5.500 (nuovo testo)/5, mentre esprime un parere contrario sui subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/2, 5.500 (nuovo testo)/3 e 5.500 (nuovo testo)/4, che ripropongono il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.
Venendo quindi a considerare il problema della misura delle sanzioni previste nel testo da lei proposto, ritiene opportuno accogliere alcuni dei rilievi mossi dalle opposizioni sul criterio che fa riferimento al patrimonio dell'interessato. In proposito osserva che il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/7 fa riferimento, invece che al patrimonio, al fatturato, riproducendo la previsione contenuta nella legge n. 287 del 1990. In proposito, se ritiene condivisibile questo riferimento al fatturato, reputa inadeguata la misura della sanzione prevista dal subemendamento 5.500 (nuovo testo)/7. Nel formulare quindi un parere contrario su tale emendamento, illustra il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/14 che ne riprende lo spirito, elevando tuttavia la misura della sanzione ad un livello più congruo alla gravità delle violazioni previste dalla disciplina in esame.
Formula quindi un parere contrario sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/8, ritenendo preferibile mantenere il carattere automatico e non discrezionale della irrogazione delle sanzioni. Esprime altresì un parere contrario sui subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/11 (poiché la questione deve essere più opportunamente rimessa ad un regolamento di attuazione della disciplina in esame), nonché sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/12, mentre esprime una valutazione favorevole sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/9 a condizione che venga riformulato prevedendo un termine per la sospensione.

Il senatore SCHIFANI, aderendo all'invito della relatrice, preannuncia una riformulazione del subemendamento.

La RELATRICE, riprendendo la sua esposizione, invita i presentatori a ritirare il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/13 che, nel primo comma, contiene previsioni a suo avviso ricomprese nel testo da lei proposto, mentre il secondo comma viene sostanzialmente assorbito dal subemendamento 4.500/8.
Formulato un parere contrario sull'emendamento soppressivo 6.100, esprime invece un parere favorevole sul subemendamento 6.500/5, mentre formula un parere contrario sui subemendamenti 6.500/2 e 6.500/3. Anche sul subemendamento 6.500/6 esprime un parere contrario ritenendo opportuno, nella fattispecie prevista dalla disposizione cui il subemendamento fa riferimento, mantenere una sanzione che incida sul patrimonio dell'interessato, trattandosi di un illecito a suo avviso particolarmente grave.

Il senatore SCHIFANI, interloquendo in proposito, osserva che la fattispecie oggetto della sanzione è di difficile accertamento.

La relatrice DENTAMARO, riprendendo la sua esposizione, illustra quindi il subemendamento 6.500/1, che ha un carattere meramente formale, mentre formula una valutazione favorevole sul subemendamento 6.500/7, a condizione che venga fissato un termine per il periodo di sospensione. Esprime invece un parere contrario sul subemendamento 6.500/4.
Formulato un parere contrario sull'emendamento 7.100, ritiene sostanzialmente assorbito il subemendamento 7.500/12 dall'approvazione del subemendamento 4.500/8 a sua firma. Esprime quindi un parere contrario sul subemendamento 7.500/2.
Quanto alla questione della opportunità di mantenere la previsione che presume la simulazione per le alienazioni a favore dei parenti e degli affini (che i subemendamenti 7.500/3, 7.500/9 e 7.500/13 intendono sopprimere), si rimette alla valutazione della Commissione, mentre formula un parere contrario sui subemendamenti 7.500/22, 7.500/14, 7.500/15, 7.500/4 e 7.500/16.
Illustrato il subemendamento 7.500/22 (che ripropone il criterio previsto dal subemendamento 5.500 (nuovo testo)/14), formula un parere contrario sul subemendamento 7.500/10. Dà conto quindi del subemendamento 7.500/1, formula un parere contrario sui subemendamenti 7.500/5 e 7.500/11. Quanto al subemendamento 7.500/17, si rimette alla valutazione della Commissione, mentre formula un parere contrario sui subemendamenti 7.500/6, 7.500/18, 7.500/19, 7.500/7, 7.500/8 e 7.500/20. Formula quindi un parere contrario sul subemendamento 7.500/21, osservando che a suo avviso va reciso ogni possibile rapporto tra il gestore e il soggetto titolare del patrimonio, nonché sull'emendamento aggiuntivo 7.0.1.
Venendo a considerare le proposte emendative riferite all'articolo 8, formula un parere contrario sull'emendamento soppressivo 8.100. Esprime quindi un parere contrario sui subemendamenti 8.500/10, 8.500/7, 8.500/5 e 8.500/11 ribadendo che è necessario, a suo avviso, recidere ogni rapporto tra il gestore e l'interessato.

Il senatore SCHIFANI ritiene che questo aspetto della disciplina debba essere oggetto di un più approfondito esame.

La relatrice DENTAMARO, riprendendo la sua esposizione, invita quindi il presentatore al ritiro del subemendamento 8.500/13 e passa ad illustrare il subemendamento 8.500/1 che contiene una semplice precisazione. Formula infine un parere contrario sull'emendamento 8.500/8, ritenendo non giustificata l'introduzione della revoca per giusta causa con riferimento a soggetti che svolgono funzioni di amministratori di società.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore16,30.
Emendamenti al disegno di legge n. 3236 e subemendamenti agli emendamenti
presentati dal relatore allo stesso disegno di legge
Art. 1

1.500/4
DUVA

All'emendamento 1.500, nell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e i Presidenti e componenti delle autorità di controllo e di garanzia".
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1.500/5
DUVA

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: "essi hanno", fino alla fine del comma.
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1.500/2
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole: "quando vi è contestazione".
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1.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 3, dopo le parole: "per i Sottosegretari di Stato", inserire le seguenti: "e per i Commissari straordinari del Governo".
________________________

1.500/3
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da: "assicura" fino alla fin del comma, con le seguenti: "disciplina la pubblicità dei casi di astensione intervenuta a norma dei commi precedenti".
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1.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con i seguenti:
"Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2
(Obbligo di astensione da atti di governo)

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2 del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delibera, quanto vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 13.
__________________________

1.101
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1.

1. I titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza, come definite ai sensi del comma 2, nell’esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da atti idonei ad influenzare specificatamente, in virtù dell’ufficio, l’assetto dei propri interessi.
2. Ai sensi della presente legge per titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono intendersi:
a) il presidente ed il vice presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i sottosegretari di Stato;
b) i presidenti ed i vice presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente e il vice presidente della Corte costituzionale, il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);
c) i presidenti delle Commissioni parlamentari;
d) i parlamentari;
e) i presidenti ed i membri delle giunte regionali, i presidenti ed i membri delle giunte delle province a statuto speciale;
f) i sindaci ed i membri delle giunte dei comuni capoluogo di regione o con popolazione superiore a 100.000 abitanti."

__________________________

1.8/1
MEDURI, PASQUALI
1.8/2
BRIENZA

All'emendamento 1.8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai sensi della presente legge i senatori a vita ex-presidenti della Repubblica non possono ricoprire alcuna delle cariche di cui all'articolo 1 e non possono, altresì, essere titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale, o essere leader formalmente riconosciuti di raggruppamenti politici di parte".
__________________________

1.8
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. I titolari degli organi costituzionali e degli organi di Governo e i rappresentanti dello Stato e delle Regioni, dovranno dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Essi hanno l’obbligo di astenersi da ogni atto idoneo a influenzare specificatamente, in funzione dell’ufficio ricoperto, i propri interessi. Uguali doveri ed obblighi incombono altresì sui titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale a livello di partiti e gruppi parlamentari”.
__________________________


1.11
LUBRANO DI RICCO
Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. I titolari di cariche in organi costituzionali, ovvero di rilevanza costituzionale, nonché in organi di Governo e delle Regioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l’obbligo di astenersi da ogni atto idoneo a influenzare specificatamente, in virtù dell’ufficio ricoperto, i propri interessi.
__________________________

1.3
MILIO
Al comma 1, sostituire la parola: "esclusivamente", con l’altra: "prevalentemente".
__________________________


1.2
MILIO
Al comma 1, sostituire la parola: "esclusivamente", con le seguenti: "assiduamente e con massimo impegno".
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1.9/1
LISI, PASQUALI

All’emendamento 1.9, dopo le parole: “Commissioni parlamentari”, inserire le seguenti: “gli ex Presidenti della Repubblica divenuti senatori a vita, i Parlamentari in carica”.
__________________________

1.9
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE
Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Ai sensi della presente legge sono titolari di organi costituzionali: il Presidente della Repubblica, i Presidenti e i vice Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; i Presidenti delle Commissioni parlamentari; il Presidente e i giudici della Corte Costituzionale, nonché i Presidenti e i vice Presidenti dei Consigli Regionali, dell’Assemblea regionale siciliana, del consiglio della Val d’Aosta e dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.”
__________________________

1.105
PAPPALARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Sopprimere il comma 3.
__________________________

1.10
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di governo nazionale: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di stato. Sono titolari di cariche di governo regionale: i Presidenti delle giunte regionali, il presidente della regione siciliana, il presidente della Valle d’Aosta, i presidenti delle giunte provinciali di Bolzano e di Trento. Ai fini della presente legge sono titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale, a livello di partiti, i soggetti esponenziali alla stregua dei loro rispettivi ordinamenti. Sono cariche rappresentative nei gruppi parlamentari e consiliari quelle di presidente, vice presidente nell’esercizio delle funzioni vicarie o cariche equivalenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di Gruppi consiliari o assembleari delle assemblee legislative regionali o provinciali sopraindicate, salve quelle dei gruppi misti ai quali si venga obbligatoriamente iscritti in forza dei Regolamenti interni.”
__________________________

1.106
PAPPALARDO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
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1.104
MARCHETTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "e di garanzia", con le seguenti: ", di garanzia e di regolazione di settore, nonché i componenti del Direttorio della Banca d'Italia."
__________________________

1.1
GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: “di controllo e di garanzia”, aggiungere le seguenti: “ed ai componenti del direttorio della Banca d’Italia”.
__________________________

1.0.3
MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

1. Non possono ricoprire le cariche di cui all'articolo 1 quanti abbiano la rappresentanza legale o facciano parte di organi di amministrazione, ovvero partecipino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell'Amministrazione dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti."
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Art. 2

2.500/1
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 2.500, nel comma 3, sostituire le parole da: "esercitare" fino alla fine del comma, con le seguenti: "assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica."
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2.500/2
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 2.500, nel comma 5, sostituire le parole: "e in imprese" con le seguenti: "nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali,"
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2.500/4
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 2.500, aggiungere, infine, i seguenti commi:
"6-bis. Se l'attività imprenditoriale è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 2.
6-ter. Entro cinque giorni dalla stipula, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano alla CONSOB, secondo le procedure da essa stabilite in via generale, gli estremi dei contratti stipulati, anche per interposta persona, su strumenti finanziari, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 59. Nel caso di contratti stipulati per conto del soggetto nell'ambito di gestioni discrezionali affidati a gestori autorizzati dalle competenti autorità, il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione al soggetto da parte del gestore."
__________________________

2.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3
(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.
5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
__________________________

2.7
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2
(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente,
incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro status di dipendenti pubblici.
3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono accettare nuovi incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine di dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica.
4. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.
5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio."
__________________________

2.102
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c).
__________________________

2.4
PASQUALI, MAGNALBO’, SILIQUINI, BUCCIERO
2.15
MILIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
__________________________

2.1
GASPERINI
2.3
GUERZONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) se titolari di cariche di Governo e iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;”
__________________________


2.16
MILIO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) se iscritti in albi o elenchi, esercitare attività professionali o accettare incarichi per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica fino al termine di sei mesi successivi alla cessazione della carica;".
__________________________

2.10
PASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica;"
__________________________

2.127
PAPPALARDO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: "per la durata", fino alla fine della lettera.
__________________________

2.103
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "giuridico ed".
__________________________

2.104
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "anche per interposta persona".
__________________________

2.106
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
__________________________

2.5
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: “o privato”.
__________________________

2.105
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) esercitare in Italia o all'estero, dal giorno del giuramento, in enti pubblici e imprese funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere per tali enti ed imprese incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura."
__________________________

2.11
PASTORE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: “italiane o estere” inserire, le seguenti: "che abbiano rapporti con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica".
__________________________

2.107
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c)".
__________________________


2.30
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa indipendentemente da qualunque parametro dimensionale o quando siano almeno pari a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a)
__________________________

2.31
LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa quando esse siano almeno pari a quanto previsto nella lettera a), comma 3, articolo 4 della presente legge.”
__________________________

2.108
PASQUALI, MAGNALBO'
2.128 (identico)
PAPPALARDO


Al comma 1, sopprimere la lettera f).
__________________________

2.8
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "anche per interposta persona".
__________________________


2.12
PASTORE


Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei rispettivi settori di attività".
__________________________


2.13
PASTORE


Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai presidenti ed ai componenti delle Autorità di controllo e di garanzia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei settori oggetto delle attività di controllo e di garanzia dell'Autorità di appartenenza".
__________________________


2.125
MARCHETTI
2.129
PAPPALARDO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) avere la rappresentanza legale o fare parte di organi di amministrazione, ovvero partecipare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell'Amministrazione dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti".
__________________________

2.126
MARCHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Entro cinque giorni dall'assunzione della carica o della funzione, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, di cui al successivo comma 4, se ricoprono incarichi o uffici oppure svolgono una delle attività di cui al comma 1 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi ricoperti o le attività svolte".
__________________________

2.14
MILIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1, lettere b), c) e d) cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
__________________________

2.6
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 3, sopprimere le parole: "c) ed e)".
__________________________


2.111
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
__________________________


2.112
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le situazioni di incompatibilità accertate sono immediatamente comunicate all'interessato".
__________________________


2.18
MILIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accertamento della situazione di incompatibilità decorre dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge".
__________________________

Art. 3



3.4
MILIO

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: "trenta", con l’altra: "centoventi".
__________________________


3.2
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "o privato".
__________________________

3.1
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO
3.3
MILIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
__________________________

3.205
MARCHETTI
3.107
PAPPALARDO

Al comma 2, sopprimere le parole: "non è esercitata in forma societaria ed".
__________________________

3.0.1 (nuovo testo)
DUVA, BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e seguenti è demandata ad un apposito Collegio di garanzia, composto dai presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e dell'eventuale autorità di regolazione del settore.
2. Il Collegio delibera all'unanimità, ciascun componente si astiene dalle deliberazioni che riguardano lui personalmente ovvero un componente dell'organo da lui presieduto.
3. Il Collegio può avvalersi di personale in servizio presso gli organi di cui al comma 1, senza determinare oneri aggiuntivi per lo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il collegio può richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni soggetto pubblico privato dati e notizie concernenti le materie disciplinate dalla presente legge, avvalendosi oltre che dei poteri già attribuiti dalla normativa vigente a ciascuno dei componenti, dei poteri attribuiti alle Commissioni parlamentari d'inchiesta.
5. Il Collegio riferisce agli organi competenti a disporre le sanzioni e le decadenze previste dalla presente legge."
__________________________


Art. 4

4.500/7
DUVA

All'emendamento 4.500, sostituire le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato", ogni qualvolta appaia nel testo, con le seguenti: "collegio di garanzia".

__________________________

4.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 4.500, nel comma 1, dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato", inserire le seguenti: "di seguito denominata Autorità garante".
__________________________


4.500/8
LA RELATRICE

All'emendamento 4.500, nel comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale".
________________________

4.500/4
PASTORE, SCHIFANI
All'emendamento 4.500, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "che determini nuovi casi di incompatibilità."
__________________________

4.500/5
PASTORE, SCHIFANI
All'emendamento 4.500, al comma 4, sostituire la parola: "può" con le seguenti: "ovvero il gestore di cui all'articolo 5, possono".
__________________________

4.500/2
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 4.500, dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Gli atti di accertamento sono impugnabili secondo le norme che regolano il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in ogni caso, per motivi di legittimità con ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di 30 giorni. Si applicano le norme relative ai ricorsi ex articolo 25 della legge n. 241 del 1990".
________________________

4.500/3
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'
All'emendamento 4.500, sopprimere il comma 5.
__________________________

4.500/6
PASTORE, SCHIFANI
All'emendamento 4.500, al comma 6, sostituire le parole: "le condizioni di cui al comma 1", con le seguenti parole: "le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo".
__________________________


4.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4
(Dichiarazione delle attività economiche)

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.
2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:
a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.
4. L'interessato può chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.
5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti.
6. Sono nulli i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, le condizioni di cui al comma 1."
_______________________


4.109
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4

1. Al momento dell’assunzione delle cariche pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), i soggetti interessati devono comunicare al primo presidente della Corte di cassazione il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all’interno del mercato nazionale.
2. Al momento dell’assunzione delle cariche pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d), e) e f), i soggetti interessati devono comunicare al presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell’interessato il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all’interno del mercato nazionale.
3. Qualora la posizione di cui ai commi 1 e 2 sussista con riguardo ad imprese operanti nei settori attinenti le comunicazioni di massa di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ovvero operanti nel settore della difesa, delle telecomunicazioni, della produzione di computer, dei trasporti, dell’energia e bancario è considerata in ogni caso significativa ed influente una quota superiore al 10 per cento all’interno del mercato nazionale.

__________________________

4.6
MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: "cinque", con l’altra: "sessanta".
__________________________

4.5
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire la parola: "cinque", con l’altra: "quindici".
__________________________


4.1
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO


Sopprimere il comma 2.
__________________________

4.7
MILIO


Al comma 2, sostituire la parola: "quaranta", con l’altra: "centottanta".
__________________________

4.4
PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "anche indirettamente".
__________________________

4.106
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 2, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "entro 20 giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la variazione".
__________________________

4.2
PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
__________________________

4.3
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: "15", con l’altra: "50".
__________________________


4.107
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
"3-bis. L'interessato che dichiara un valore del patrimonio inferiore a 15 miliardi è tenuto a darne idonea prova con perizia asseverata. Compete all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la valutazione definitiva del patrimonio.
3-ter. Sono mezzi di comunicazione di massa la stampa quotidiana e periodica, la radiodiffusione sonora e televisiva, e le telecomunicazioni".

__________________________

4.108
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "indicando le eventuali variazioni e fornendone prova idonea".
__________________________

4.103
PAPPALARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti".
__________________________

Art. 5

5.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

5.500 (nuovo testo)/10
PASTORE, SCHFANI

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 1.
________________________



5.500 (nuovo testo)/1
LA RELATRICE

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2 sostituire le parole: "devono adottare le misure necessarie", con le altre: "adottano misure dirette", e le parole: "in modo da" con le altre: "al fine di".
________________________

5.500 (nuovo testo)/6
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2, sostituire la parola: "necessarie" con le seguenti: "secondo indirizzi da concordarsi con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, atte".
________________________

5.500 (nuovo testo)/5
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Di tali misure danno comunicazione entro lo stesso termine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può prescrivere misure alternative."
________________________

5.500 (nuovo testo)/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 3.
__________________________

5.500 (nuovo testo)/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 4.
__________________________

5.500 (nuovo testo)/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: "In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma secondo sia in caso di mancata alienazione che di mancato trasferimento a gestore, ovvero in caso di alienazione accertatamente simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la condizione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione della determinazione di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee.
__________________________

5.500 (nuovo testo)/7
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: "Nei casi di gravi violazioni delle prescrizioni di cui al comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato irroga al titolare della carica di governo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato, realizzato dalle imprese in cui si sono verificate le violazioni, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza".
__________________________

5.500 (nuovo testo)/8
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4 con il seguente:

"Nel caso di presunta violazione del comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato notifica all'interessato e alle imprese in cui si è verificata la violazione l'apertura dell'istruttoria; a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per l'attuazione delle stesse. Nei casi di violazioni gravi, tenuto conto del grado di gravità e della durata delle stesse, irroga ai responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato complessivo realizzato dalle imprese, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza".
__________________________

5.500 (nuovo testo)/14
LA RELATRICE

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante accerta l'inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza".
Nel secondo periodo, sopprimere le parole: "previo accertamento dell'inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
________________________


5.500 (nuovo testo)/11
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire la parola: "applica" con le seguenti: "previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare".

__________________________

5.500 (nuovo testo)/12
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
__________________________


5.500 (nuovo testo)/9
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "revocato" con l'altra: "sospeso" ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: "settore" le seguenti parole: "fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge".
__________________________

5.500 (nuovo testo)/13
DUVA

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 abbiano, anche per interposta persona, la titolarità, o in caso partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato. Le attività economiche concernenti i mezzi di comunicazione di massa e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia, anche per interposta persona, la titolarità, o in cui partecipi al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 devono, inoltre, essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme privilegiate di presenza o sostegno in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.
4-ter. Qualora i soggetti interessati abbiano deciso di non alienare totalmente le attività economiche rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai sensi dell'articolo 8, trascorsi 45 giorni dall'assunzione della carica e, purché i soggetti in questione partecipino direttamente o indirettamente al controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 delle imprese esercenti le suddette attività, gli organi sociali esercenti tali attività decadono. Al loro rinnovo provvede l'assemblea degli azionisti o soci convocata entro i trenta giorni susseguenti. In detta assemblea non votano le azioni o quote rimaste nella disponibilità dell'interessato".
__________________________

5.500 (nuovo testo)
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
(Criteri di esercizio delle attività economiche)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.
2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.
3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore."
__________________________

5.2
PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, sopprimere le parole: "anche per interposta persona".
__________________________

5.1
PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 2, premettere la parola: "Anche".
__________________________


5.4
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "o il controllo anche per interposta persona".
__________________________


5.3
PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: "sempre".
__________________________

5.5
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando il titolare delle attività economiche è il coniuge non separato di chi ricopre le cariche o gli uffici pubblici indicati dagli articoli 1 e 2 della presente legge.”
__________________________


Art. 6


6.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________


6.500/5
ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

All'emendamento 6.500, al comma 3, dopo le parole: "enti pubblici", sopprimere le parole da: "nonché" fino alla fine del comma.
__________________________

6.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
__________________________
6.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
__________________________

6.500/6
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'


All'emendamento 6.500, nel comma 4, sostituire le parole da: "In ogni altro caso" fino alla fine del comma, con il seguente periodo: "L'accertamento di cui al presente comma comporta l'irrogazione all'interessato di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del valore dei cespiti e delle attività non dichiarate".
__________________________

6.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 6.500, nel comma 4, al terzo periodo, sopprimere la parola: "altro"; al quinto periodo, sopprimere le parole: "previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
________________________


6.500/7
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "revocato" con l'altra: "sospeso" ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: "settore" le seguenti: "fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge".

__________________________

6.500/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "e alla Consob".
__________________________

6.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 6

(Competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Quando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l’accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l’accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l’applicazione da parte dell’Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4."
__________________________

6.2
PASQUALI, MAGNALBO’
Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. I soggetti di cui al comma 3 non possono essere considerati in alcuna ipotesi organi di polizia giudiziaria".
__________________________

6.102
PAPPALARDO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Negli altri casi, l'accertamento di cespiti e attività non dichiarati da luogo ad una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata al valore dei cespiti e delle attività non dichiarate".
__________________________

6.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 5 sostituire le parole da: "ai Presidenti" fino alla fine del comma con le altre: "al presidente della Corte di Appello di Roma".
__________________________

Art. 7

7.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________


7.500/12
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, secondo periodo, sostituire: "inferiore al due per cento del capitale sociale" con le seguenti: "tale da non consentire il controllo".
__________________________

7.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "due per cento" con le seguenti: "cinque per cento".
__________________________

7.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'
7.500/9
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'
7.500/13
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

__________________________

7.500/22
DUVA

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: "di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado", con le seguenti: "di parenti o affini entro il quarto grado".
__________________________

7.500/14
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: "di affini entro il secondo grado".
__________________________

7.500/15
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: "collegate" con le seguenti: "controllate dallo stesso alienante".
__________________________

7.500/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, sopprimere il comma 3.
__________________________



7.500/16
SCHIFANI, PASTORE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere le parole: "o al trasferimento".
__________________________


7.500/22
LA RELATRICE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: "Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento, ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, nonché in caso di alienazione simulata, l'Autorità garante accerta l'inottemperanza e applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza".
________________________


7.500/10
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "nonché in caso di alienazione simulata" e alla fine del comma 3, aggiungere i seguenti periodi: "Qualora sia presumibile l'alienazione simulata l'Autorità garante promuove giudizio di accertamento avanti il Giudice competente. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la simulazione. L'Autorità garante può chiedere, in pendenza del giudizio, gli opportuni provvedimenti cautelari".
__________________________

7.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: "dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente".
__________________________


7.500/5
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: "incompatibilità" alla fine.
__________________________

7.500/11
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 3, sostituire le parole da: "e contestualmente applica" fino alla fine del periodo con le seguenti: "e contestualmente irroga all'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del valore delle attività economiche qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4".
__________________________


7.500/17
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire la parola: "applica" con le seguenti: "previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare".
__________________________

7.500/6
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 3, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.
__________________________


7.500/18
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.
__________________________

7.500/19
PASTORE, SCHIFANI
7.500/7
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e alla Consob".
__________________________


7.500/8
PASQUALI, MAGNALBO'
7.500/20
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "con il Presidente della Consob e"
__________________________


7.500/21
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Il gestore deve essere di gradimento dell'interessato".
__________________________

7.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7.

(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 8. E’ ammessa l’alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l’interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L’interessato informa l’Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l’alienazione non sia simulata. Si presume simulata l’alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado ovvero di società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l’interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l’Autorità garante.
3. Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l’Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell’interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell’Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l’atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell’atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio."
__________________________


7.116
MARTELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:
"Art. 7

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data dell'assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche, ovvero l'affidamento in gestione delle stesse ad un soggetto fiduciario (di seguito indicato come "gestore") scelto dall'interessato stesso all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Può essere nominato un collegio di gestori nell'ambito della predetta lista. L'interessato informa la medesima Autorità sulle condizioni dell'affidamento in gestione, in modo che ne sia verificabile l'effettività.
2. Il gestore o il Collegio dei gestori deve essere del tutto indipendente dall'interessato, con l'esclusione di qualunque tipo di collegamento con lo stesso, deve operare in condizioni di effettiva indipendenza, e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se con quelle previste dall'articolo 8, comma 3.
3. Quando le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 3, consistono in partecipazioni in società ordinate secondo relazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 CC il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti ad astenersi da qualunque comunicazione con l'interessato in ordine all'amministrazione. Alla naturale scadenza il gestore dispone la conferma degli amministratori delle società di controllo in sede assembleare, qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei criteri della gestione.
4. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 se il contratto di affidamento in gestione non è stato stipulato ovvero ne è stata accertata la simulazione l'Autorità dichiara con propria deliberazione che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1 di cui sia stata dichiarata l'incompatibilità.
5. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre ani, l'albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.
6. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza.
L'efficacia del contratto di trasferimento in gestione dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.
__________________________

7.117
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell’interessato, a seconda del titolare della carica pubblica, dispone l’assegnazione in proprietà fiduciaria dei diritti relativi alle imprese interessate ad una amministrazione di garanzia per tutto il periodo di durata dell’incarico ricoperto dalla persona fisica interessata.
2. Nel caso di imprese bancarie è la Banca d’Italia a disporre l’assegnazione in proprietà fiduciaria di cui al comma 1.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte d’appello, a seconda della comunicazione effettuata dal soggetto titolare della carica pubblica, provvede a formare un elenco di quattro professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti di provata esperienza e che non abbiano mai avuto rapporti professionali con il titolare della carica prevista o con le imprese interessate e provvede altresì a darne comunicazione all’interessato. L’interessato, entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione, deve scegliere, fra i professionisti indicati, l’amministratore fiduciario, revocabile motivatamente in qualsiasi momento, anche su richiesta dell’interessato. L’amministratore fiduciario è nominato dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d’appello. Lo stesso soggetto, a seguito di eventuale revoca, apre una nuova procedura di nomina. L’amministratore di garanzia esercita in totale indipendenza tutti i diritti ed i poteri anche gestionali comunque spettanti alla persona fisica interessata e si avvale delle stesse facoltà di nomina di amministratori, institori, direttori generali nelle imprese interessate, nonchè del potere di dichiararli decaduti dagli incarichi. Per la durata dell’amministrazione di garanzia i proventi maturati annualmente sono messi a disposizione dell’interessato, salvo obblighi di ricapitalizzazione. Nessuna comunicazione è consentita tra la persona interessata e l’amministratore di garanzia, o viceversa, se non con riguardo alla maturazione e distribuzione dei proventi o alla dismissione dei cespiti di cui all’articolo 2 o in altri casi espressamente previsti dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d’appello, in forma scritta. Entro trenta giorni dalla conclusione delle cariche di cui all’articolo 1, l’amministratore di garanzia ha l’obbligo di presentare il rendiconto di tutte le sue attività svolte nel corso dell’incarico al titolare delle quote di cui all’articolo 2, con obbligo di motivazione relativo a operazioni aziendali che abbiano comportato un decremento del patrimonio.
4. Nel caso di imprese bancarie, la Banca d’Italia sceglie l’amministratore fiduciario con le stesse modalità con cui è scelto l’amministratore straordinario degli enti creditizi. Le competenze dell’amministratore fiduciario e le modalità dei suoi rendiconti sono definite dalle leggi vigenti in materia.
__________________________


7.105
NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità medesima tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un gestore fiduciario; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente".
__________________________

7.106
NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ad un soggetto terzo, con l'esclusione del coniuge, dei parenti, degli affini e dei soggetti comunque collegati all'alienante, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata".
__________________________
7.107
NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica la decisione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in odo che sia impedita l'alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità medesima tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3."

__________________________

7.108
PAPPALARDO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il trustee, di seguito denominato gestore, è scelto dai Presidenti delle Autorità di controllo e garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro".

__________________________

7.104
MARCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: "Il trustee, di seguito denominato "gestore", è scelto" inserire le seguenti: "dai presidenti di Camera e Senato".
__________________________
7.118
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3"
__________________________
7.119
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Nell'ipotesi in cui l'interessato abbia comunicato la decisione di alienare in tutto o in parte le attività economiche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato fissa il termine per l'alienazione, tenuto conto delle condizioni del mercato nel settore delle attività stesse".
__________________________

7.121
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: "Le attività economiche non alienate nel termine fissato dall'Autorità sono comunque trasferite al trust scelto dall'interessato all'interno di una lista predisposta dall'Autorità tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. In tal caso all'atto del trasferimento l'interessato può chiedere che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione già avviata nel periodo precedente".
__________________________


7.117
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti: "2. L'interessato che abbia comunicato la decisione di trasferire le attività economiche ad un trust è tenuto a scegliere all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato il gestore e i due gestori destinatari del trasferimento.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in viga generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
5. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'effettività dell'alienazione ovvero la stipulazione del contratto di trasferimento. L'accertamento deve essere compiuto entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4.
6. Alla scadenza del termine stabilito per l'accertamento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se accerta che l'alienazione è simulata ovvero che il contratto di trasferimento non è stipulato, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'adozione delle deliberazioni di loro competenza. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce contestualmente le modalità di pubblicazione della deliberazione. Questa è impugnabile avanti al TAR competente per territorio-
7. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre anni, l'albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita per la durata in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo.
8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verificala corrispondenza del contratto di trasferimento al modello deliberato in via generale nonché la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo l'Autorità stessa informa l'interessato e gli organi di cui al comma 6.
9. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.".

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 6.
__________________________

7.2
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "ovvero è stata accertata un'alienazione simulata"
__________________________


7.109
PAPPALARDO

Al comma 2, al secondo e terzo periodo sopprimere le parole da: "per l'adozione" fino a: "rispettive Assemblee".
__________________________

7.110
PAPPALARDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. La nomina del gestore ai sensi dei commi precedenti comporta in ogni caso la decadenza degli amministratori delle società controllate dal titolare del patrimonio".
__________________________


7.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: "irrevocabile".
__________________________

7.120
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Qualora le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 3 della presente legge siano svolte in forma societaria e siano ordinate secondo relazioni dirette o indirette di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di gestione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti a uniformarsi alle direttive di massima del gestore, astenendosi da qualunque comunicazione con l'interessato. Alla naturale scadenza delle cariche il gestore ne dispone la rinnovazione qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei principi e dei criteri della gestione. Il collegio sindacale è integrato con un membro nominato dal gestore."
__________________________


7.0.1
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis

1. L’amministratore di garanzia, nell’esercizio delle sue funzioni, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge, deve attenersi alle disposizioni vigenti in materia di società fiduciaria e di mandato.
2. I trasferimenti di proprietà dei cespiti del soggetto interessato dall’amministrazione di garanzia, e viceversa, avvengono in esenzione da qualsiasi tipo di imposta altrimenti prevista a carico dei trasferimenti stessi.
__________________________


Art. 8

8.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________


8.500/10
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole da: "con un soggetto", fino alla fine del periodo, con: "con un gestore scelto dall'interessato, d'intesa con il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal Presidente dell'Autorità di regolazione del settore".
__________________________

8.500/7
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole: "con determinazione adottata", con le seguenti: "dall'interessato all'interno di una lista di 5 soggetti predisposta".
__________________________

8.500/5
PASQUALI, MAGNALBO'
8.500/11
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: "dal Presidente della Consob e"
__________________________

8.500/13
DUVA

All'emendamento 8.500, alle lettere a), b) ed e), dopo la parola: "interessato" aggiungere le seguenti: "o imprese da questi controllate"; al comma 8, sostituire le parole: "rende all'interessato il conto della gestione", con le seguenti: "fornisce all'interessato rendiconto contabile della gestione, ferma restando la sua responsabilità per le decisioni di gestione assunte solo in caso di dolo o colpa grave."
__________________________


8.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusa la disposizione derogatoria alle norme di cui al comma 3 dello stesso articolo 22, relativa al consenso scritto dei clienti."
________________________

8.500/8
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Il contratto di gestione riguarda le attività di controllo ed è limitato alla corretta gestione di tali attività e alla supervisione delle attività controllate, restando ferma l'organizzazione e l'amministrazione delle stesse. Gli amministratori delle società controllate sono confermati alla scadenza, qualora non ricorra giusta causa di revoca".
__________________________


8.500/4
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: "amministrato" con l'altra: "trasferito".
__________________________

8.500/9
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Il gestore mantiene in carica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese controllate e alla scadenza ne promuove la conferma. Può provvedere alla sostituzione degli amministratori delle imprese controllate soltanto quando si rendano responsabili di violazioni della presente legge e della legge 6 agosto 1990, n. 223."
__________________________

8.500/6
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 8.500, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il gestore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2367 del codice civile, provvederà a richiedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasferimento la convocazione dell'assemblea delle società ove si sia verificato il trasferimento di partecipazioni.
L'assemblea delibererà sull'eventuale rinnovo del Consiglio d'Amministrazione".
__________________________

8.500/12
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: "con un dottore", fino alla fine, con le seguenti: "un gestore che agirà come institore a norma del codice civile".
__________________________

8.500/2
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 9, sostituire le parole: "con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti", con le parole: "con un professionista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti o all'albo degli avvocati".
________________________



8.500/3
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, sostituire la rubrica con la seguente: "(Gestione del patrimonio trasferito)."
________________________

8.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8

(Gestione fiduciaria)


1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:
a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d’investimento all’interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;
b) che nel biennio precedente siano stati legati all’interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l’indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;
c) che siano legati all’interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;
d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall’interessato in misura superiore all’uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;
e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all’uno per cento del capitale.
2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l’interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell’attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l’Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l’Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Con l’adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell’interessato.
4. Il gestore ha l’obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell’interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all’interessato, anche per interposta persona, la natura e l’entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.
6. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l’entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell’Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell’amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.
7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall’interessato durante lo svolgimento dell’attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.
8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all’interessato il conto della gestione.
9. Quando l’interessato sia il titolare esclusivo di un’attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all’albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l’articolo 2560, primo comma, del codice civile."
__________________________

8.106
MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
2. Il gestore è tenuto a svolgere una gestione indipendente sana e prudente in modo da salvaguardare i diritti e le aspettative dell'interessato. Egli agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.
3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio.
4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.
5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.
__________________________

8.5
PASQUALI, MAGNALBO'
Sopprimere il comma 2.
__________________________

8.107
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza, agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e di dirigenza e nell'interesse del patrimonio amministrato".
__________________________


8.103
PAPPALARDO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e può compiere atti di disposizioni di tutti o parte dei beni".
__________________________

8.104
PAPPALARDO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"Il gestore non può esercitare i diritti di voto conseguenti alle partecipazioni nelle società incluse nel patrimonio amministrativo".
__________________________


8.4
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le parole da: "non possono" a: "Essi".
__________________________

8.2
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ",per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,".
__________________________

8.1
PASQUALI, MAGNALBO'
8.108
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ", che non può superare il miliardo di lire".
__________________________

8.3
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 5, dopo le parole: "all'interessato il", inserire la seguente: "complessivo".
__________________________

8.109
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Alle controversie concernenti l'attività del gestore individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 7, comma 3 della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804".
__________________________

Art. 9

9.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________


9.500/4
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, sopprimere il comma 1.
__________________________

9.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e con la multa pari all'uno per cento del patrimonio amministrato" con le seguenti: "e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni".
__________________________

9.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire la parola: "pari" con le parole: "in misura pari" e la parola: "amministrato" con l'altra: "trasferito".
__________________________


9.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, al comma 3, sostituire le parole: "pari all'uno per cento del patrimonio amministrato" con le seguenti: "da lire 10 milioni a lire 300 milioni"
__________________________

9.500/5
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: "pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrativo", con le seguenti: "da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrato".
__________________________

9.500/6
LA RELATRICE

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: "pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato", con le parole: "in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato".
________________________

9.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.
(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 32- ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.
4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
__________________________

9.103
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 1.
__________________________


9.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" con le altre: "Presidente della Corte di Appello di Roma".
__________________________

9.104
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

__________________________

Art. 10


10.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

10.500/2
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'eventuale trasferimento ai sensi dell'articolo 7 quale che sia l'ordinamento statuale ove esso sia stato costituito - si applicano le norme fiscali italiane sulle alienazioni. Le imposte risultanti sono sospese per la durata di permanenza in carica dell'interessato previo rilascio di fideiussione per il loro ammontare. Tali imposte vengono annullate qualora al termine della permanenza in carica dell'interessato i beni trasferiti vengano restituiti all'interessato. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo a terzi le imposte dovute all'atto del trasferimento alla gestione fiduciaria e dovute per il trasferimento a terzi divengono immediatamente esigibili. I beni mobili in carico alla gestione fiduciaria sono custoditi in Italia e possono essere trasferiti a terzi solo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali."
__________________________

10.500/3
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, nel comma 1, sostituire le parole: "la successiva restituzione", con le seguenti: "la loro successiva restituzione", e sopprimere le seguenti: "in ogni caso".
__________________________


10.500/1
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 10.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Tutti gli atti e contratti stipulati in esecuzione di quanto disposto dalla presente legge sono esenti da ogni imposta indiretta; tra tali atti e contratti sono compresi quelli diretti a far riacquistare all'interessato la gestione del proprio patrimonio."
__________________________






10.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10.
(Regime fiscale)

1. Il trasferimento delle attività economiche ai sensi dell'articolo 7 e la successiva restituzione all’interessato non costituiscono in ogni caso realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
2. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 8 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute."
__________________________

10.103
MARTELLI

Al comma 1, sostituire la parole: "trasferimento" con le seguenti: "affidamento in gestione".
__________________________

10.1
PASQUALI, MAGNALBO'
10.104
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
__________________________

10.2
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'interessato può dedurre dal proprio reddito la somma ed i compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività".
__________________________

Art. 11

11.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

11.101
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire le parole da: "diffida" fino a: "tale rischio" con le seguenti: "prescrive al gestore le misure occorrenti per rimuovere tale rischio e lo invita a metterle in atto".
__________________________


Art. 12

12.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

12.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 11.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)


1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princípi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princípi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, l’Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.
2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28."
__________________________



12.102
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1 sostituire le parole da: "accerta" sino alla fine del comma con le seguenti: "valendosi anche della collaborazione dei comitati regionali per le comunicazioni, vigila affinché l'interessato non sia favorito mediante forme di sostegno privilegiato tali da costituire violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione".
__________________________

12.1
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE
12.2
LUBRANO DI RICCO
Al comma 1, dopo le parole: “mediante forme”, inserire le seguenti: “di incentivazione o”.
__________________________

12.106
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire le parole da: "Fatto salvo" fino a "comma 2" con le seguenti: "Nel caso di reiterata violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione, mediante forme di sostegno privilegiato per il soggetto interessato".
__________________________

12.107
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "l'Autorità diffida" sostituire la parola: "l'impresa" con le seguenti: "il soggetto esercente".
__________________________


12.105
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: "all'impresa" con le seguenti: "al soggetto esercente".
__________________________

12.104
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: "fino ad un ammontare" fino alla fine del periodo con le seguenti: "da lire 10 milioni a lire 100 milioni".
__________________________

12.108
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: "nella medesima diffida intimando a" con le seguenti: "intimando al soggetto esercente di".
__________________________

12.103
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Sopprimere il comma 3.
__________________________


Art. 13

13.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

13.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:
"01. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge, di competenza dell'Autorità garante".
________________________

13.500/4
SCHIFANI

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:
"01. Le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono comprese in apposito regolamento da approvare secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400."
__________________________

13.500/5
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge è stabilita la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio".
__________________________

13.500/3
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, sopprimere le parole: "di accertamento".
__________________________

13.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: "in unico grado" alla fine.
__________________________

13.500/2 (nuovo testo)
PASQUALI, MAGNALBO'
13.500/6
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "e solo", fino alla fine del periodo.
__________________________

13.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 12.

(Ricorsi avverso gli atti dell’Autorità garante)


1. Ogni determinazione dell’Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall’Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell’inizio di ogni anno giudiziario."
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13.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ", direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza" con le altre: "interessi propri".

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13.0.1
LAURO, SCHIFANI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 13-bis

1. Il Governo, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a trasferire la gestione di partecipazioni azionarie assegnate al Tesoro nei casi in cui possa insorgere conflitto di interesse.”
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13.0.4
VILLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 13-bis

1. Nessuna impresa, intendendosi per essa l'attività di cui all'articolo 2082 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica assunta, rispetto alla quale soggetti ricoprenti la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, può stipulare contratti o essere affidataria di concessioni, o intrattenere con l'amministrazione statale qualsiasi altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della propria attività d'impresa o di una sua controllante, controllata o collegata.
2. I rapporti già in corso al momento dell'accettazione di una delle cariche di cui al comma 1 sono risolti di pieno diritto decorsi novanta giorni dalla data dell'accettazione medesima.
3. La disciplina di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica alle imprese rispetto alle quali si trovino nel rapporto di cui al precedente comma 1 i presidenti di regione, i presidenti di provincia, i sindaci e i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, con riferimento alle rispettive amministrazioni."