AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI’ 26 MAGGIO 1998

261a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 11,45.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0096°)

Il presidente VILLONE comunica che è stato presentato al Senato, e sta per essere assegnato alla Commissione ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, il disegno di legge n. 3291, recante conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, che dispone una proroga di termini in materia di acque di balneazione. Propone di integrare l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 27 maggio alle ore 15, con l'esame del predetto disegno di legge in sede consultiva ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE invita quindi la Commissione a pronunciarsi sulla possibilità di inserire nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione la petizione n. 139, che potrebbe essere considerata attinente ai disegni di legge n. 1388-bis e 1379, in materia di elezioni negli enti locali. La petizione, infatti, reclama una disciplina delle elezioni primarie per le candidature alla carica di sindaco.

La Commissione unanime conviene di inserire la petizione n. 139 nell'ordine del giorno dei propri lavori, in quanto attinente ai disegni di legge n. 1388-bis e 1369.

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato in data odierna uno schema di decreto del Ministro del tesoro recante variazioni di bilancio allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione prende atto.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene quindi di integrare l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2968, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

Si conviene, infine, di porre all'ordine del giorno delle sedute della settimana successiva l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1293, 3025, 3089, 3138 e 3154, sulla disciplina elettorale del Consiglio superiore della magistratura, assegnati alla Commissione giustizia in sede referente.


IN SEDE REFERENTE

(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa.

(1369) LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

- e della petizione n. 139, ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio dei disegni di legge; esame, congiunzione e rinvio della petizione)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il relatore VILLONE riferisce sulla petizione n. 139, di cui si è appena convenuto di svolgere l'esame congiunto ai disegni di legge in materia di elezioni negli enti locali, esprimendo la sua perplessità sulla proposta di rendere obbligatorie forme di consultazione primaria per la designazione dei candidati alla carica di sindaco: si tratterebbe, infatti, di una ipotesi normativa assai problematica, perchè tale da esigere garanzie analoghe a quelle previste per il procedimento elettorale. Tuttavia rimette alla Commissione una valutazione in proposito.

Quanto agli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1388-bis assunto come testo base, il sottosegretario VIGNERI conferma l'adesione del Governo all'orientamento già manifestato dal relatore, mentre sull'emendamento 1.3 ritiene preferibile la soluzione contenuta nel testo, pur non dichiarandosi contraria alla proposta di modifica. Prospetta invece l'opportunità di accantonare l'emendamento 1.0.4, riguardante un tema importante e impegnativo, che esige alcuni approfondimenti tecnici: in proposito esprime la perplessità del Governo sulla previsione di collegi uninominali, ma dichiara un sostanziale consenso all'ipotesi di un sistema elettorale più collegato al territorio nelle grandi aree urbane. Si riserva, quindi, di formulare una proposta emendativa a nome del Governo ovvero di pronunciarsi su eventuali riformulazioni dell'emendamento in esame.
In merito all'emendamento 1.0.1, osserva che la legge n. 43 del 1995 ha innestato una nuova disciplina elettorale sulla legge previgente e ciò ha determinato dubbi interpretativi in particolare sulle modalità di applicazione e di calcolo della cosiddetta soglia di sbarramento. Anche a tale riguardo considera necessario un approfondimento tecnico e propone pertanto di accantonare l'emendamento.
Dichiaratasi favorevole agli emendamenti 1.0.7. e 1.0.3, esprime infine un parere contrario sull'emendamento 1.0.6.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO si dichiara disponibile ad accantonare l'emendamento 1.0.4, purché la questione sia affrontata nell'ambito del disegno dl legge in esame.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

In assenza del proponente è dichiarato decaduto l'emendamento 1.5.

Il relatore VILLONE ricorda che l'emendamento 1.1 era stato a suo tempo ritirato.

L'emendamento 1.4 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Il relatore VILLONE ricorda che l'emendamento 1.2 era stato ritirato a suo tempo.

Quanto all'emendamento 1.3, il relatore VILLONE osserva che il venir meno dell'emendamento 1.2 non rende più necessaria una disposizione simmetrica per l'elezione del consiglio provinciale, tale da riversare il voto riferito esclusivamente al candidato alla Presidenza anche sui gruppi di candidati ad esso collegati. Ritira pertanto l'emendamento.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, propone una modifica formale al capoverso del comma 2 (emendamento 1.6), che viene accolta dalla Commissione.

Con tale modifica, è approvato l'articolo 1.

Si conviene quindi di accantonare l'emendamento 1.0.4. Viene accantonato anche l'emendamento 1.0.1.

Il relatore VILLONE ricorda che l'emendamento 1.0.2 era stato a suo tempo ritirato. Quanto all'emendamento 1.0.7, ritiene che potrebbe riscuotere larghi consensi una proposta attestata sulla soglia di sbarramento del 3 per cento: tuttavia propone di sospendere l'esame dell'emendamento, come anche dell'emendamento 1.0.3, in attesa del senatore Lubrano di Ricco, che aveva manifestato un particolare interesse per la questione.

La Commissione consente.

Il relatore ricorda che l'emendamento 1.0.5 era stato a suo tempo ritirato dai proponenti.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 1.0.6.

Si procede alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore VILLONE riassume le questioni sottese all'articolo in esame rammentando il consenso generale registrato attorno al prolungamento della durata dei consigli da quattro a cinque anni; rileva, invece, un orientamento differenziato sulla possibile retroattività di tale innovazione.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda che nel disegno di legge n. 1388 non era previsto un effetto retroattivo e precisa che il Governo conferma la persistente validità di un'innovazione valida solo per il futuro. Osserva, inoltre, che anche le più recenti consultazioni locali hanno dimostrato la possibilità di fenomeni di disaffezione al voto anche in ragione della frammentazione dei turni elettorali.

Il senatore ANDREOLLI considera fondata la questione sollevata da ultimo e prospetta una soluzione di ordine generale, che possa assicurare la modulazione temporale della durata di quegli organi elettivi rinnovati in epoca diversa da quella della scadenza naturale, in modo da allineare la nuova elezione a quella degli altri organi elettivi.

Secondo il senatore PASTORE la questione della retroattività della nuova durata degli organi elettivi non riguarda direttamente l'articolazione dei turni elettorali, che dovrebbe essere risolta in un contesto diverso, eventualmente secondo l'impostazione appena enunciata dal senatore Andreolli. Tuttavia riconosce che l'articolazione dei turni elettorali nel tempo si riverbera anche sulla retroattività dell'articolo 2 in esame, alimentandone i possibili inconvenienti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO considera fondate le preoccupazioni esposte dalla rappresentante del Governo quanto alla frammentazione dei turni elettorali e giudica quanto mai opportuna una possibile misura di tendenziale allineamento. Circa la retroattività della nuova durata degli organi elettivi, essa non sarebbe rilevante, a suo avviso, in rapporto alla volontà espressa dagli elettori negli anni precedenti: di norma, infatti, la durata degli organi elettivi non è nella sostanza ascrivibile ai fattori di scelta tra i diversi candidati. In merito alla prospettazione del senatore Andreolli sulla tendenziale unificazione dei turni elettorali, si tratta di una ipotesi difficilmente traducibile in precetti normativi e foriera di possibili inconvenienti, poiché si dovrebbe ammettere anche una durata legislativamente prevista di due o tre anni, a detrimento soprattutto dell'efficacia dell'azione amministrativa locale. L'ipotesi di prolungamento da quattro a cinque anni, d'altra parte, trae origine proprio dalla ritenuta insufficienza del periodo attualmente previsto per svolgere compiutamente un programma di azione amministrativa, in particolare nelle città di media e grande dimensione.

Secondo il relatore VILLONE, si potrebbe interpretare la proposta adombrata dal senatore Andreolli come riferita a un allineamento tra scadenze prossime, ad esempio entro i sei mesi.

Il sottosegretario VIGNERI osserva che l'indicazione del senatore Andreolli comporterebbe anche nuove elezioni conseguenti a casi di scioglimento e valide per il periodo residuo dell'organo cessato.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si dichiara perplessa su tale eventualità anche perchè lo scioglimento è spesso il frutto di situazioni patologiche.

Secondo il relatore VILLONE, un meccanismo di riallineamento generale dei turni elettorali locali potrebbe essere concepito come conseguenza di una grande riforma istituzionale mentre allo stato sembra assai problematica la possibilità di una misura di carattere generale. Quanto alla retroattività dell'articolo 2, ricorda che la proposta fu avanzata da esponenti del centro-destra e registrò a suo tempo un largo consenso, tanto che la Commissione la integrò nella proposta all'Assemblea per il disegno di legge n. 1388. Gli emendamenti soppressivi di quella disposizione, peraltro, provengono proprio da quegli stessi Gruppi che avevano a suo tempo avanzato la proposta: se ne desume il venir meno di una condizione essenziale per una simile misura, quella del più largo consenso possibile, da considerare quanto mai opportuno per la proroga di mandati elettorali.

Il senatore FISICHELLA afferma che nel funzionamento delle istituzioni elettive vige un principio generale che impedisce di prorogare i mandati elettivi, se non in casi assolutamente eccezionali. Ricorda in proposito la disciplina costituzionale della proroga delle Camere, prevista esclusivamente in caso di guerra. Ammette tuttavia che nel caso delle elezioni locali si possa considerare come una condizione eccezionale quella di una generale riforma istituzionale, secondo la prospettazione già espressa dal relatore. In ogni caso, la scadenza prevedibile degli organi elettivi è un requisito sostanziale della correttezza dei meccanismi di formazione della rappresentanza, ad ogni livello istituzionale.

Il relatore VILLONE ricorda che vi furono casi precedenti di prolungamento di mandati elettivi locali, connessi comunque a eventi straordinari, come ad esempio l'istituzione delle regioni a statuto ordinario.

Sugli emendamenti 2.7 e 2.14, di contenuto identico, il sottosegretario VIGNERI osserva che il comma 2 dell'articolo 2 nella sua prima parte appare superfluo, nella seconda parte potrebbe essere senz'altro soppresso.

Il senatore PARDINI annuncia il suo voto favorevole agli emendamenti soppressivi.

La Commissione approva i predetti emendamenti, posti congiuntamente in votazione.

Risultano di conseguenza assorbiti o preclusi gli emendamenti 2.8, 2.3 e 2.4, nonché il 2.2.

L'emendamento 2.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, dopo una precisazione del sottosegretario VIGNERI, che ricorda l'articolo 1 della legge n. 182 del 1991.

Si riprende a trattare gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.3, il cui esame era stato precedentemente sospeso.

A nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo, il senatore LUBRANO DI RICCO esprime un netto dissenso dagli emendamenti in discussione.

Il relatore VILLONE chiede al senatore Lubrano Di Ricco se questi abbia un proposta alternativa sul problema posto dagli emendamenti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ribadisce l'opposizione del suo Gruppo alla previsione di soglie di sbarramento, in particolare per le liste che non fanno parte di coalizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.3.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Sull'emendamento 2.9 il relatore VILLONE manifesta la sua disponibilità, trattandosi a suo avviso di un problema reale, soprattutto per gli enti di minori dimensioni. Secondo il senatore FISICHELLA è invece preferibile la disciplina vigente. Si associa il senatore ANDREOLLI. Il senatore GUERZONI, concordi anche i senatori PARDINI e ANDREOLLI, richiama l'attenzione sulla possibilità di conflitti di interesse nella contestualità di cariche in enti diversi. Ad avviso del sottosegretario VIGNERI, l'articolo 25 della legge n. 81 del 1993 dovrebbe essere interpretato in senso restrittivo, in quanto riferito allo stesso ente, come dimostra a fortiori il comma 3 di quell'articolo, che ne esclude l'applicazione ai comuni di minori dimensioni. In ogni caso, l'emendamento non appare risolutivo e la questione dovrebbe essere inserita in un contesto più pertinente. Il senatore PARDINI osserva che la possibilità di un conflitto di interessi potrebbe coinvolgere anche i titolari di funzioni pubbliche non elettive e non di governo locale. Il senatore GUERZONI sottolinea la maggiore rilevanza per il caso di cariche politicamente connotate. Secondo il senatore PASTORE, il possibile effetto interpretativo dell'emendamento 2.9 darebbe luogo a ulteriori incertezze, mentre il suo effetto innovativo dovrebbe essere considerato in un altro contesto, ad esempio in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

Su proposta del relatore VILLONE, si conviene di riconsiderare la questione nell'ambito dei disegni di legge nn. 3090 e connessi, in materia di ineleggibilità negli enti locali.

L'emendamento 2.9 è dichiarato intanto decaduto, così come gli altri emendamenti del senatore Speroni, riferiti all'articolo 2. Parimenti è dichiarato decaduto l'emendamento 2.12.

Sull'emendamento 2.13, il relatore VILLONE si riserva una valutazione ulteriore e ne propone intanto l'accantonamento, con ricollocazione quale eventuale articolo aggiuntivo.

La Commissione consente e successivamente approva l'articolo 2 nel testo modificato.

L'emendamento 2.0.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'emendamento 3.2 è ritirato dai proponenti.

La Commissione approva l'articolo 3 senza apportarvi modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


INTEGRAZIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C01a, 0096°)

Il PRESIDENTE avverte che in base alle determinazioni assunte all'inizio della seduta l'ordine del giorno dei lavori della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2968, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997, nonché, per la seduta di domani, mercoledì 27 maggio alle ore 15 e previa assegnazione da parte del Presidente del Senato, con l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, del disegno di legge n. 3291, recante conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, che dispone una proroga di termini in materia di acque di balneazione e, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto del Ministro del tesoro recante variazione dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

RINVIO DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 14.30, è rinviata a domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 14.30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,15.