AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

211a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi e per l'interno Giorgianni e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 1997.

Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta precedente era stata avviata l'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore GUERZONI rimette al Governo una valutazione di ordine complessivo sugli emendamenti da lui sottoscritti e presentati in identica formulazione anche da altri senatori: in particolare, il Governo dovrebbe chiarire le modalità con le quali si intendono attuare nella normativa ordinaria le prescrizioni derivanti dall'articolo 10 della Costituzione.

Il presidente VILLONE osserva che l'esigenza di ulteriori approfondimenti per alcuni parti del disegno di legge assunto come testo base, d'iniziativa del Governo, potrebbe condurre a concentrare l'esame esclusivamente su quelle disposizioni che non comportano alcun dubbio di attualità o di congruità. Le parti suscettibili di modificazioni potrebbero invece essere sottoposte a un esame più prolungato, che tenga conto anche delle più recenti vicende inerenti all'arrivo in Italia di profughi di etnia curda.

Il sottosegretario GIORGIANNI precisa che è stata avviata una riflessione congiunta tra i Ministeri competenti, sia sugli emendamenti presentati sia sullo stesso disegno di legge: lo scopo di introdurre strumenti più moderni di tutela per gli stranieri che raggiungono l'Italia fuggendo da situazioni critiche, in una considerazione distinta da quella del fenomeno dell'immigrazione motivata da ragioni economiche, ha determinato nuove normative anche in altri paesi, come ad esempio la Germania. Occorrono tuttavia anche soluzioni concordate a livello europeo, laddove il problema dei rifugiati, già inserito nel cosiddetto Terzo pilastro dell'unificazione, è stato trasferito dopo le recenti revisioni del Trattato nel cosiddetto Primo pilastro, in modo da poter essere risolto anche con decisioni giuridicamente vincolanti. D'altra parte, la disciplina della materia è condizionata dalle prescrizioni derivanti dall'articolo 10 della Costituzione e dalle convenzioni internazionali e non può prescindere da altre elaborazioni, come quelle del Consiglio italiano per i rifugiati e quelle fatte proprie da singoli parlamentari. Quanto all'articolo 10 della Costituzione, la giurisprudenza tradizionale e prevalente lo ha interpretato alla stregua di una disposizione programmatica, ma una nota e importante sentenza della Corte di Cassazione ne ha viceversa riconosciuto l'efficacia immediatamente precettiva. Il disegno di legge del Governo è rivolto a disciplinare il diritto d'asilo in senso stretto, escludendo dal proprio ambito i casi di protezione umanitaria a favore di gruppi di persone: si tratta pertanto di una normativa organica sul diritto d'asilo, aperta a ogni contributo di miglioramento e da considerare in relazione e in equilibrio con la nuova normativa, in via di approvazione, sul più ampio fenomeno dell'immigrazione. Chiarisce tuttavia che alcune perplessità manifestate nel corso della discussione e tradotte anche in proposte emendative suscitano l'interesse del Governo, che pertanto si riserva di presentare propri emendamenti nel volgere di pochi giorni, tenendo conto anche dei più recenti episodi accaduti in Italia ad esempio quanto al caso dei profughi curdi.

Il senatore BESOSTRI ritiene opportuno approfondire ulteriormente alcuni aspetti della normativa in esame, ma sottolinea l'esigenza di procedere con sollecitudine anche per l'evidente connessione con la disciplina dell'immigrazione. Osserva quindi che l'articolo 10 della Costituzione rimette alla legge ordinaria la definizione delle condizioni per la concessione dell'asilo ma non la determinazione dei presupposti, già fissati o impliciti nella normativa costituzionale. Egli motiva la presentazione di numerosi emendamenti, da lui sottoscritti, rivolti a distinguere lo status di rifugiato da quello di coloro che hanno diritto all'asilo, in conformità alla giurisprudenza che ne ha distinto le relative situazioni soggettive, rispettivamente in termini di interesse legittimo e di diritto soggettivo.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno riaprire il termine per gli emendamenti fino alla settimana successiva.

Il sottosegretario GIORGIANNI esprime il consenso del Governo e precisa che le proposte emendative da lui preannunciate si riferiscono prevalentemente agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2425.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di fissare per mercoledì 28 gennaio alle ore 13 il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(2232) DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 dicembre 1997.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Il senatore PASTORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.3, osservando tuttavia che esso tiene conto del dibattito storico in corso, il quale dovrebbe portare alla condanna di ogni crimine. I senatori SPERONI, DENTAMARO e MAGNALBÒ rinunciano a loro volta ad illustrare gli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.2.

Il sottosegretario ZOPPI chiede un breve rinvio della discussione, dovendosi pronunciare sugli emendamenti presentati.

Il presidente VILLONE, in considerazione di questa richiesta, prospetta un rinvio alla settimana successiva.

Il senatore SPERONI coglie l'occasione per chiedere un chiarimento al presentatore in merito alla formula che compare all'articolo 1. Risponde il senatore Athos DE LUCA, dichiarandosi disponibile ad introdurre un'altra formulazione. Il senatore BESOSTRI suggerisce il termine «decedute», anzichè «uccise»; in ogni caso dovrebbe essere tenuta ferma, a suo avviso, la data del 27 gennaio di ciascun anno.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0073o)

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere parere sul disegno di legge n. 2793-quater, rimesso alla sede plenaria da parte della Sottocommissione, argomento che non figura all'ordine del giorno. Se non vi sono osservazioni, all'esame stesso si può procedere nel corso della seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA
(2793-quater) Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali soppresse, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 18 novembre 1997, dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»
(Parere alla 12a Commissione: favorevole con osservazione e condizione)

Introduce l'esame il presidente VILLONE, segnalando varie riserve sul contenuto del disegno di legge, il quale deriva dallo stralcio di una corrispondente disposizione del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998.

Il senatore BESOSTRI osserva che i creditori non sono ammessi alla fase di determinazione dell'ammontare dei beni, sui quali dovranno soddisfare i loro diritti, con il conseguente rischio di veder compromesse le loro legittime aspettative. La disposizione non prevede nemmeno il ristoro delle spese legali sostenute per le procedure esecutive dichiarate estinte. Aggiunge che a suo avviso potrebbe ritenersi violato l'articolo 113 della Costituzione, in considerazione della mancata previsione di una possibile impugnativa nei confronti del programma di estinzione delle passività.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda poi che l'ordinamento contempla crediti privilegiati, dei quali invece non si conosce la sorte, in base alla normativa in esame. È inoltre singolare che siano i creditori stessi a stabilire su quali beni debbano soddisfare i loro diritti; non è altresì previsto un limite temporale per l'efficacia del provvedimento. Dopo aver apprezzato le considerazioni svolte dal senatore Besostri, ritiene di dubbia costituzionalità il disegno di legge anche alla luce del principio costituzionale di libertà economica e ricorda una decisione della Corte costituzionale nella quale si era posto a carico della pubblica amministrazione l'obbligo di liquidare le spese legali derivanti dalle procedure esecutive avviate.

La senatrice DENTAMARO nutre forti sospetti di incostituzionalità sotto i profili della tutela giurisdizionale dei diritti e della disparità di trattamento tra i creditori. Il disegno di legge sembra inoltre stabilire un limite massimo oltre il quale l'amministrazione non ononerà i propri debiti. Ricorda infine di aver presentato un'interrogazione in proposito al Ministro della sanità, alla quale attende ancora risposta.

Anche per il senatore PINGGERA resterebbero frustrate le aspettative dei creditori senza alcuna ragionevole giustificazione.

Secondo il senatore PELLEGRINO il provvedimento, per quanto criticabile, non è senza precedenti, in quanto una legislazione di carattere eccezionale ha condotto più volte alla sostanziale inesigibilità di crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Auspica pertanto che possano essere riviste tali normative, una volta superata l'emergenza finanziaria.

Il presidente VILLONE rileva che il disegno di legge potrebbe essere interpretato anche come obbligatorio, nei confronti dell'amministrazione, perchè questa metta a disposizione dei creditori mezzi adeguati alla soddisfazione dei relativi diritti. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di valutare se la formulazione del disegno di legge sia idonea a consentire l'integrale soddisfacimento dei crediti maturati. Occorre altresì condizionare il parere stesso alla soppressione dell'ultimo periodo, concernente l'estinzione delle procedure esecutive in corso, in quanto incostituzionale.

Conviene in tal senso la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2425

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce».
1.1
Il Relatore


1.2 (Identico all'em. 1.1)
Fumagalli Carulli


1.3 (Identico all'em. 1.1)
Lubrano di Ricco

Art. 2.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Ha diritto d'asilo nel territorio dello Stato ed è definito rifugiato lo straniero al quale sia impedito, nel Paese di origine o, nel caso di apolide, di residenza, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ed in particolare:».
2.2
Il Relatore


2.6 (Identico all'em. 2.2)
Fumagalli Carulli


2.14 (Identico all'em. 2.2)
Lubrano di Ricco

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «diritto», inserire la seguente: «rispettivamente», e dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «e di riconoscimento dello status di rifugiato».
2.9
Besostri

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«o a) lo straniero, al quale, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma della Costituzione, sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche».
2.10
Besostri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «trovandosi fuori dal Paese di cui è cittadino», inserire le seguenti: «o, se apolide, trovandosi fuori dal Paese di residenza abituale».
2.3
Il Relatore


2.7 (Identico all'em. 2.3)
Fumagalli Carulli


2.15 (Identico all'em. 2.3)
Lubrano di Ricco

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.4
Il Relatore


2.12 (Identico all'em. 2.4)
Fumagalli Carulli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ha diritto alla protezione umanitaria...»
ovvero

«1-bis. Lo Stato garantisce la protezione umanitaria allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, è stato obbligato a lasciare, o comunque non può rimanere nel Paese di origine, o, se apolide, nel Paese di residenza abituale, a causa di conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o religiosa, violazioni estese dei diritti umani».
2.5
Il Relatore


2.13 (Identico all'em. 2.5)
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Salvo disposizioni diverse e contrarie, ai fini della verifica delle condizioni di riconoscimento del diritto di asilo si applicano le norme per lo status di rifugiato».
2.11
Besostri

Sostituire la rubrica con la seguente: «Titolari del diritto d'asilo e della protezione umanitaria».
2.R.1
Il Relatore


2.R.2 (Identico all'em. 2.R.1)
Fumagalli Carulli


2.R.3 (Identico all'em. 2.R.1)
Besostri


2.R.4 (Identico all'em. 2.R.1)
Lubrano di Ricco

Art. 3.

Al comma 1, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «e dello status di rifugiato politico».
3.7
Besostri

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «professore universitario esperto», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «esperto in materia di diritti civili e umani, designato dal Ministro dell'interno».
3.1
Il Relatore


3.5 (Identico all'em. 3.1)
Fumagalli Carulli


3.8 (Identico all'em. 3.1)
Lubrano di Ricco

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della commissione», inserire le seguenti: «compreso il supplente del professore universitario».
3.6
Il Relatore

Al comma 5, dopo le parole: «per i rifugiati», inserire le seguenti: «nonchè un rappresentante del Consiglio Italiano per i Rifugiati o di altra Organizzazione non governativa per la tutela dei diritti umani e civili».
3.2
Il Relatore


3.9 (Identico all'em. 3.2)
Lubrano di Ricco

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Partecipano al consiglio dei presidenza i rappresentanti degli organismi con funzioni consultive».
3.3
Il Relatore


3.10 (Identico all'em. 3.3)
Lubrano di Ricco

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dello status di rifugiato politico».
3.R.1
Besostri

Art. 4.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
4.6
Besostri

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, le seguenti:

«b-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di cittadinanza o di dimora;
b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione».
4.1
Il Relatore


4.17 (Identico all'em. 4.1)
Lubrano di Ricco

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
4.7
Besostri

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi indicata al comma 1 lettera c) l'autorità che riceve la domanda provvede all'audizione del richiedente asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto di asilo, richiede al Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica. Nell'ipotesi indicata al comma 4 lettera d) e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti in questo comma».
4.2
Il Relatore


4.4 (Identico all'em. 4.2)
Fumagalli Carulli


4.16 (Identico all'em. 4.2)
Lubrano di Ricco

Al comma 4, primo rigo, sopprimere la parola: «asilo».
4.8
Besostri

Al comma 4, secondo rigo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
4.9
Besostri

Al comma 5, sopprimere la parola: «asilo».
4.10
Besostri

Al comma 6, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
4.11
Besostri

Al comma 6, sostituire le parole da: «al trentesimo», fino alla fine, con le seguenti: «all'adozione della decisione definitiva sulla sua domanda, salvo quanto disposto dall'articolo 11».
4.15
Lubrano di Ricco

Al comma 7, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
4.12
Besostri

Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: «asilo».
4.13
Besostri

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
4.14
Besostri

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di riconoscimento dello status di rifugiato».
4.R.1
Besostri

Art. 5.

Al comma 2, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
5.2
Besostri

Al comma 3, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
5.3
Besostri

Al comma 4, sopprimere la parola: «asilo».

Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «o di concessione dell'asilo».
5.4
Besostri

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di riconoscimento dello status di rifugiato».
5.R.1
Besostri

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.
6.1
Lubrano di Ricco

Al comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «chiedere», inserire le seguenti: «asilo o».
6.3
Besostri

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «definitiva», inserire le seguenti: «salvo che per il regime dittatoriale l'autorità giudiziaria che ha emesso la decisione possa ritenersi non autonoma e indipendente».
6.5
Lubrano di Ricco

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere presentato», con le seguenti: «l'istanza di sospensione del provvedimento e i motivi aggiunti possono essere presentati».
6.4
Besostri

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di riconoscimento dello status di rifugiato».
6.R.1
Besostri

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Qualora», fino a: «che è svolto», con le seguenti: «Il pre-esame della domanda d'asilo è svolto, ove esistano, nell'ambito dei centri di informazione e tutela alla frontiera,».
7.1
Il Relatore


7.9 (Identico all'em. 7.1)
Fumagalli Carulli


7.10 (Identico all'em. 7.1)
Lubrano di Ricco

Al comma 1, terzo rigo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
7.6
Besostri

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
7.7
Besostri

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) il richiedente sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che assicuri adeguata protezione;
b-ter) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra, ovvero risulti perseguito per gli stessi fatti da un tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
b-quater) sia stato condannato in Italia con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55».
7.2
Il Relatore


7.4 (Identico all'em. 7.1)
Fumagalli Carulli


7.13 (Identico all'em. 7.1)
Lubrano di Ricco

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o di sua manifesta infondatezza».
7.11
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La Polizia di frontiera, qualora il pre-esame o il respingimento non possano essere effettuati entro due giorni, dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo 12 della legge di “Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”».
7.3
Il Relatore


7.5 (Identico all'em. 7.3)
Fumagalli Carulli


7.14 (Identico all'em. 7.3)
Lubrano di Ricco

Al comma 5, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
7.8
Besostri

Art. 8.

Al comma 1, alinea, primo rigo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
8.2
Besostri

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
8.3
Besostri

Al comma 3, sopprimere la parola: «asilo».
8.4
Besostri

Al comma 6, sopprimere la parola: «asilo».
8.5
Besostri

Al comma 8, sopprimere la parola: «asilo».
8.6
Besostri

Al comma 8, sostituire le parole: «da parte», con le seguenti: «con la partecipazione».
8.8
Lubrano di Ricco

Al comma 9, sopprimere la parola: «asilo».
8.7
Besostri

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di riconoscimento dello status di rifugiato.»
8.R.1
Besostri

Art. 9.

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«0 a) accoglie la domanda di asilo».
9.6
Besostri

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «asilo».
9.7
Besostri

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) riconosce la protezione umanitaria al richiedente che possegga i requisiti richiesti dalla presente legge;».
9.1
Il Relatore


9.3 (Identico all'em. 9.1)
Fumagalli Carulli


9.8 (Identico all'em. 9.1)
Lubrano di Ricco

Al comma 3, sostituire le parole: «è avvenuta l'audizione dell'interessato», con le seguenti: «è stata adottata la decisione di cui al comma 1.».
9.9
Lubrano di Ricco

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che comunque non può protrarsi oltre i 60 giorni dalla data dell'audizione».
9.2
Il Relatore


9.4 (Identico all'em. 9.2)
Fumagalli Carulli


9.11 (Identico all'em. 9.2)
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La decisione è notificata contestualmente alla notificazione all'interessato di cui al comma 3, anche dall'associazione umanitaria con sede più vicina al luogo in cui si trova il richiedente».
9.10
Lubrano di Ricco

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
9.R.1
Besostri

Art. 10.

Al comma 1, dopo la parola: «necessari», inserire le seguenti: «per concedere l'asilo o».
10.1
Besostri

Al comma 3, primo periodo, sostituire dalle parole: «in Paesi» fino a: «rifugiato», con le seguenti: «nel Paese d'origine che non consentano il rimpatrio».
10.2
Lubrano di Ricco

Al comma 3, sopprimere le parole da: «A tal fine», fino a: «concesso», e inserire, dopo le parole: «al comma 1», le seguenti: «viene concesso».
10.3
Lubrano di Ricco

Art. 11.

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «che ha competenza esclusiva».
11.3
Besostri

Al comma 3, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o riconoscimento dello status di rifugiato».
11.4
Besostri

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le associazioni umanitarie possono intervenire nei giudizi amministrativi previsti dal presente articolo».
11.6
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito».
11.1
Il Relatore


11.5 (Identico all'em. 11.1)
Lubrano di Ricco

Art. 12.

Al comma 1, dopo la parola: «riconosce», inserire le seguenti: «il diritto di asilo o».
12.4
Besostri

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo straniero al quale venga riconosciuta la protezione umanitaria può richiedere al questore della provincia di dimora un permesso di soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e studio, rinnovabile, fino alla cessazione della protezione umanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge. Il riconoscimento della protezione umanitaria in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un apposito certificato di riconoscimento, nonchè di un permesso di soggiorno a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori. Dopo 5 anni di soggiorno regolare nel territorio dello Stato, lo straniero gode dei medesimi diritti, previsti dalla presente legge, per i rifugiati».
12.2
Il Relatore


12.3 (Identico all'em. 12.2)
Fumagalli Carulli


12.5 (Identico all'em. 12.2)
Lubrano di Ricco

Sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione umanitaria, permesso di soggiorno e documento di viaggio».
12.R.1
Il Relatore


12.R.2 (Identico all'em. 12.R.1)
Fumagalli Carulli


12.R.3 (Identico all'em. 12.R.1)
Lubrano di Ricco

Art. 13.

Al comma 1, terzo rigo, sopprimere le parole: «per asilo».
13.3
Besostri

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «rinnova», fino alla fine del comma, con le seguenti: «rilascia su richiesta la carta di soggiorno di cui alla legge n. ..... “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”».
13.1
Il Relatore


13.2 (Identico all'em. 13.1)
Lubrano di Ricco

Art. 14.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «per asilo».
14.4
Besostri

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo straniero al quale viene riconosciuta la protezione umanitaria si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi».
14.2
Il Relatore


14.3 (Identico all'em. 14.2)
Fumagalli Carulli


14.5 (Identico all'em. 14.2)
Lubrano di Ricco

Sostituire la rubrica con la seguente: «Cessazione dello status di rifugiato e della protezione umanitaria; revoca del permesso di soggiorno».
14.R.1
Il Relatore


14.R.2 (Identico all'em. 14.R.1)
Fumagalli Carulli


14.R.3 (Identico all'em. 14.R.1)
Lubrano di Ricco

Art. 15.

Al comma 1, sesto rigo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
15.1
Besostri

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «asilo».
15.2
Besostri

Al comma 2, secondo rigo, sopprimere la parola: «asilo».
15.3
Besostri

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «asilo».
15.4
Besostri

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere la parola: «asilo».
15.5
Besostri

Al comma 3, primo rigo, sopprimere la parola: «asilo».
15.6
Besostri

Al comma 5, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».
15.7
Besostri

Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole: «Il rifugiato», inserire le seguenti: «e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria».
16.1
Il Relatore


16.3 (Identico all'em. 16.1)
Fumagalli Carulli


16.5 (Identico all'em. 16.1)
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria si applicano i commi 1 e 5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalla legge “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”».
16.2
Il Relatore


16.4 (Identico all'em. 16.2)
Fumagalli Carulli


16.6 (Identico all'em. 16.2)
Lubrano di Ricco

Art. 17.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interventi a favore dei rifugiati», inserire le seguenti: «e degli stranieri ai quali è riconosciuta la protezione temporanea».
17.1
Il Relatore


17.2 (Identico all'em. 17.1)
Fumagalli Carulli


17.6 (Identico all'em. 17.1)
Lubrano di Ricco

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di altri eventuali servizi di assistenza».
17.5
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Si prevede il collocamento lavorativo dei rifugiati politici che abbiano superato i 50 anni di età e che abbiano i requisiti sotto indicati:

a) che siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) che abbiano conseguito una laurea nelle università italiane;
c) che siano stati riconosciuti sotto il mandato dell'ONU nel periodo della limitazione geografica del diritto d'asilo in Italia;
d) che siano iscritti nelle liste di collocamento da più di 5 anni;
e) che nulla risulti a loro carico nel casellario giudiziario;
f) che siano residenti in Italia, in modo continuativo, da oltre 10 anni».
17.3
Maggiore

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'albo delle associazioni di volontariato cosiddette «umanitarie». Per l'iscrizione in tale albo si applicano le richieste di requisiti di cui agli articoli 3 e 6 della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991. Le associazioni iscritte all'albo possono partecipare ai procedimenti amministrativi di cui alla presente legge ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Possono altresì impugnare atti amministrativi illegittimi adottati in violazione della presente legge ed intervenire nei giudizi amministrativi promossi dagli interessati. Ad esse si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale».
17.4
Lubrano di Ricco

TITOLO

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme in materia di protezione umanitaria, di diritto di asilo e di riconoscimento dello status di rifugiato».
Tit. 1
Besostri


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La Repubblica italiana ravvisa l'opportunità di dedicare «Un giorno della memoria» alle persone vittime dei sistemi totalitari, decedute a causa di deportazione nei campi istituiti dal fascismo, dal nazionalsocialismo e dal comunismo».
1.3
Travaglia, Pastore, Maggiore

Al comma 1, sostituire le parole da: «in deportazione» sino alla fine del comma con le seguenti: «nel corso di conflitti a causa di deportazione per razzismo, antisemitismo o per persecuzione politica, etnica o religiosa».
1.1
Speroni, Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole da: «in deportazione» sino alla fine del comma con le seguenti: «per razzismo o per persecuzione politica, ideologica, etnica o religiosa».
1.4
Dentamaro, Folloni

Al comma 1, sostituire le parole da: «per razzismo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nei campi di concentramento nel corso della guerra 1939/1945».
1.2
Maceratini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La scelta del giorno, basata su criteri altamente simbolici, viene proclamata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere delle voci più autorevoli, esponenti dell'opposizione al totalitarismo passato e presente, di ogni colore».
1.0.1
Travaglia, Pastore, Maggiore

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere la parola: «annualmente».
2.1
Travaglia, Pastore, Maggiore

Al comma 1, sostituire le parole da: «tendenti» fino alla fine comma, con le seguenti: «al fine di testimoniare l'influenza nefasta del totalitarismo sulla convivenza democratica e sui valori di libertà e civiltà».
2.2
Travaglia, Pastore, Maggiore

TITOLO

Sostituire le parole da: «tutti i deportati», fino alla fine, con le seguenti: «tutte le vittime di persecuzione razzista, politica, ideologica, etnica o religiosa».
Tit.1
Dentamaro, Folloni