FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDI' 7 APRILE 1999
251ª Seduta
Presidenza del Presidente
ANGIUS


La seduta inizia alle ore 15,10.
Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma del servizio di riscossione in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), e), h), nn. da 6 a 8, l), m), e p), della legge 28 settembre 1998, n. 337 (n. 413)
(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337: seguito e conclusione dell'esame; parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C06a, 0026°)


Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo scorso.
Il relatore CASTELLANI illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, dichiarando preliminarmente che appaiono pienamente condivisibili gli obiettivi di riordino della disciplina della riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione stessa mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione. Egli rileva, inoltre, che lo schema di decreto, completando la riforma già avviata con l'emanazione dei decreti legislativi nn. 37 e 46 del 1999, corrisponde ai principi e criteri direttivi recati dalla legge di delega e che, in particolare, per quanto riguarda la determinazione del nuovo sistema dei compensi, lo schema di decreto attua il criterio recato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge di delega.
Le osservazioni riguardano prima di tutto l'articolo 2, in merito al quale occorre specificare che la disposizione del comma 1 va riferita, in analogia con quanto previsto nei citati decreti legislativi nn. 37 e 46 del 1999, alla riorganizzazione del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo.
All'articolo 3, che disciplina la procedura di affidamento in concessione del servizio di riscossione, appare opportuno specificare che il decreto del Ministro delle finanze, di cui al comma 4, determina esclusivamente il termine entro cui deve essere stipulata la concessione accessoria tra gli enti locali e il concessionario della riscossione, lasciando necessariamente alla libera determinazione delle parti i contenuti della convenzione stessa, che non potrà non tener conto anche dei costi aggiuntivi a carico del concessionario derivanti dall'esplicito obbligo di legge a stipulare detta convenzione nei casi previsti dal comma 6; a tale proposito, appare opportuno specificare, inoltre, che l'obbligo per i concessionari del servizio nazionale della riscossione coattiva dei comuni e delle province riguarda esclusivamente il caso in cui tali enti non esercitino le facoltà previste dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Per ciò che riguarda, invece, l'articolo 12, in ragione della natura esplicitamente provvisoria dell'incarico di commissario governativo delegato, egli suggerisce di prevedere un limite al rinnovo dell'incarico.
In merito all'articolo 22, anche in considerazione delle osservazioni svolte dal senatore D'Alì in discussione generale, appare opportuno sollecitare il Governo ad approfondire i possibili effetti negativi sulla organizzazione del lavoro dei concessionari, nonchè degli stessi enti impositori, della modifica dei termini per il riversamento delle somme riscosse.
Relativamente al meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio, previsto dall'articolo 58, comma 2, egli fa presente che la corresponsione di una somma pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998, ai sensi della normativa previgente, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame, potrebbe risultare non sufficiente a raggiungere le finalità, previste nella legge di delega, di salvaguardia del risultato economico.
Per ciò che concerne le misura di riqualificazione e sostegno dell'occupazione di cui all'articolo 63, come osservato dal senatore Albertini, appare opportuno chiarire il carattere permanente degli interventi di formazione e riqualificazione del personale, soprattutto in vista di una strutturazione più ampia e articolata dei corsi di formazione; per ciò che concerne le misure a sostegno dei livelli occupazionali dei concessionari della riscossione, data la natura di norma permanente della disposizione recata dal comma 4, che riproduce in sostanza la norma recata dall'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988, non appare logico inserirla tra le disposizioni transitorie: risulta preferibile pertanto collocare in un Capo diverso tale disposizione; analogamente, non appare opportuno considerare transitorie le disposizioni recate dal comma 6 dell'articolo 63.
Da ultimo, il relatore ritiene opportuno rimettere alla valutazione del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro, la possibilità di dare attuazione alle disposizioni di delega di cui al n. 3 della lettera q) del comma 1 della legge n. 337 del 1998, per quanto concerne l'eventuale utilizzo, previo accordo tra le parti, dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.
Il relatore conclude, dichiarando che la proposta di parere illustrata tiene conto sia di alcune osservazioni svolte nel corso della discussione generale, sia di suggerimenti e sollecitazioni avanzate dai soggetti interessati dalla riforma della riscossione.

Interviene il senatore ALBERTINI, il quale preannuncia il proprio voto favorevole sul parere testè illustrato, anche se avrebbe preferito una ulteriore differenziazione e specificazione della natura dei corsi di formazione e riqualificazione del personale dei concessionari, di cui all'articolo 63.

A giudizio del senatore COSTA il parere illustrato dal relatore, che appare per molti versi condivisibile, andrebbe modificato in quella parte relativa alle garanzie da offrire al personale attualmente dipendente dei concessionari della riscossione, in modo tale da assicurare con certezza la continuità del rapporto di lavoro, evitando possibili effetti negativi della riforma della riscossione sugli attuali livelli di occupazione.

Accertato che la Commissione è in numero legale per deliberare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore Castellani.
La Commissione approva.


SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente ANGIUS, poiché la Commissione non è in grado di iniziare o proseguire l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della corrente settimana, avverte che le sedute, già convocate per domani, Giovedì 8 aprile, alle ore 9 e alle ore 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.