AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 26 MARZO 1998

234a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA
(3169) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante procedura per l'adozione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche
(Parere alla 10a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore BESOSTRI ricostruisce le premesse normative e di fatto che hanno dato luogo all'adozione del provvedimento d'urgenza, pienamente giustificato alla stregua dell'articolo 77 della Costituzione e conforme ai requisiti prescritti dalla legge n. 400 del 1988. Propone di conseguenza un parere favorevole.

A nome del Governo, il sottosegretario CARPI condivide le valutazioni del relatore.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole.

(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.a.
(3075) CASTELLI - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari
(Parere alla 8a Commissione: rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che risulta in via di conclusione la discussione generale nella sede di merito e si riserva di presentare una proposta di parere nella seduta successiva.

Si conviene pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE
(Doc. XXII, n. 21) Migone ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1998
(Seguito dell'esame e rinvio)
(R162 000, C01a, 0002o)

Prosegue l'esame del documento in titolo, nuovamente ripreso nella seduta di ieri, dopo il rinvio in Commissione da parte dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno un differimento del termine già fissato per gli emendamenti, che dovrebbe comportare anche una proroga del termine disposto in proposito per la discussione in Assemblea.

Il senatore BESOSTRI dichiara di aver preparato alcune proposte di modifica, che potrebbero essere risolutive delle perplessità enunciate nel corso della discussione.

Il presidente VILLONE considera apprezzabile la disponibilità del senatore Besostri ma reputa necessario un tempo ulteriore di riflessione, sia pure di durata contenuta. Propone pertanto di aggiornare il termine per gli emendamenti fino alle ore 14 di martedì 31 marzo, per svolgere il relativo esame in una seduta da convocare mercoledì 1 aprile in orario antimeridiano.

Il senatore PASTORE giudica molto utile la discussione svolta nella seduta precedente, che in particolare ha posto in luce il rilievo critico di una eventualità come l'inchiesta parlamentare condotta da un organo del Senato anche sull'altro ramo del Parlamento: tale possibilità potrebbe determinare notevoli questioni istituzionali e politiche, che sarebbero invece risolte con una Commissione d'inchiesta bicamerale.

La senatrice PASQUALI condivide le considerazioni del senatore Pastore e paventa, per il caso indicato, motivi di conflittualità istituzionale e politica.

Il senatore ELIA rammenta una pronuncia del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali, che avrebbe affermato la prevalenza del principio di pubblicità e trasparenza quando si tratti di accertare il trattamento economico di alcune categorie professionali: egli reputa utile, ai fini della discussione in corso, l'acquisizione di quella determinazione dell'autorità di garanzia.

Il PRESIDENTE assicura che gli atti del Garante per la tutela della riservatezza citati dal senatore Elia saranno tempestivamente acquisiti.

Il senatore GUERZONI non contesta la validità degli argomenti esposti dal senatore Pastore ma ricorda che la proposta d'inchiesta comprende molti altri soggetti, oltre agli organi parlamentari.

Il senatore BESOSTRI presenta gli emendamenti dinanzi preannunciati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
(2912) BESOSTRI ed altri - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente VILLONE annuncia che il ministro Bassanini presenzierà all'esame dei disegni di legge nelle successive sedute.

Riferisce il senatore PELLEGRINO ravvisando una connessione tra le due iniziative, che rende del tutto condivisibile il loro esame congiunto. Si sofferma poi sulla crisi della giustizia amministrativa, determinata da una vera e propria esplosione dei ricorsi e che ha dato luogo ad un ingolfamento dei Tar e del Consiglio di Stato con un arretrato imponente e l'impossibilità in molti casi di rendere giustizia. Una forte moltiplicazione del contenzioso si osserva però in tutte le società complesse e l'evoluzione intervenuta negli ultimi tempi ha condotto ad una modificazione del contenzioso stesso che tradizionalmente era formato da ricorsi contro atti della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo è invece oggi sempre più arbitro di conflitti tra diverse amministrazioni o poteri pubblici ovvero in molti casi tra parti private, come accade spesso per effetto della normativa europea in materia di appalti. Si è modificata anche la natura delle norme applicate da parte del giudice amministrativo, che non sono sempre di diritto amministrativo in senso stretto e al giudice stesso sono spesso sottoposti atti che prima non si ritenevano giustiziabili, come l'esito di esami scolastici o atti dell'ordinamento sportivo.
A fronte di questa realtà, l'organico dei magistrati amministrativi appare assolutamente carente, trattandosi di circa 300 giudici dei Tar e 50 consiglieri di Stato, malgrado la loro specializzazione e professionalità molto elevate e così pure la loro produttività. Negli ultimi tempi lo strumento cautelare è stato impiegato fino al limite della sua elasticità, ma l'istituto non merita la demonizzazione che spesso vi è collegata. Un sistema di giustizia amministrativa deve prevedere effetti anticipati della decisione attraverso appunto provvedimenti cautelari; la patologia non sta quindi nell'uso della sospensiva, bensì piuttosto nella circostanza che ad essa non fa seguito la sentenza.
Una riforma approfondita dovrebbe necessariamente incidere sulle radici costituzionali del sistema, come la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ha tentato di fare, mediante una sostanziale equiordinazione della giustizia amministrativa con quella ordinaria ed il superamento del riparto tra le giurisdizioni attraverso le categorie dell'interesse legittimo e del diritto soggettivo. Un'altra possibile soluzione del problema si può trovare mediante l'incremento delle materie affidate alla giurisdizione esclusiva. A questo proposito chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito ad un orientamento, di cui sarebbe prova anche un recente decreto legislativo, di potenziamento delle materie suddette. A suo avviso è altresì sperimentabile una serie di accorgimenti rivolti a ridurre i casi di accesso alla giustizia amministrativa mediante rimedi preventivi, come ricorsi ad organi indipendenti (e a ricorsi gerarchici impropri).
Il disegno di legge del Governo non ambisce ad una riforma complessiva, ma provvede alla semplificazione ed alla modernizzazione attraverso innanzitutto la generalizzazione di discipline sperimentate nell'ambito di riti speciali. In altri casi si canonizzano acquisizioni della giurisprudenza, come accade all'articolo 3, comma 2, con l'appello cautelare, ovvero con la revoca del provvedimento cautelare di cui alla stessa disposizione. Manifesta tuttavia perplessità sulla formula che compare all'articolo 3, comma 1, in tema di ragionevole certezza di accoglimento del ricorso; il presupposto così indicato è estraneo alla natura della misura cautelare stessa, dovendosi ritenere sufficiente la mera probabilità, qualora il danno sia grave e irreparabile. L'espressione è forse finalizzata all'obiettivo di ridurre i casi di sospensiva, ma egli tuttavia si riserva di presentare degli emendamenti. La previsione di decisioni in forma semplificata appare centrale rispetto al fine di accelerazione del disegno di legge. Osserva al riguardo che se alla convinzione circa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso il giudice perviene nel corso dell'udienza, non si raggiunge il fine indicato. Si potrebbe invece ipotizzare la nomina di un giudice delegato con decisione da assumere in camera di consiglio. Un'accelerazione si otterrebbe inoltre anche mediante l'emanazione di decisioni, adottate in camera di consiglio in adesione a sentenze esemplari su casi analoghi.
Condivisibile poi è la scelta adottata nell'articolo 2 con la previsione di una procedura speciale in caso di ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione. Anche l'articolo 4 introduce una procedura speciale per una serie di atti ivi enumerati. La sospensiva in questi casi è grandemente limitata, circostanza che tuttavia sembra sgradevole, dal momento che il rito dovrebbe essere sempre accelerato, non solo quando l'esito si preannuncia positivo per l'amministrazione. Occorre a questo proposito ottenere un maggior equilibrio attraverso la sostanziale parità delle parti processuali. Va invece immune da critica il contenuto dell'articolo 5, con la limitazione dei ricorsi contro gli atti delle autorità amministrative indipendenti, trattandosi di autorità paragiurisdizionali. Riguardo all'articolo 8 del disegno di legge del Governo, è nota la situazione di tensione che esiste tra le due componenti della giustizia amministrativa, riconducibili a due ruoli distinti, caso unico nel nostro ordinamento giurisdizionale. Di recente il Consiglio di presidenza si è trovato in molti casi nell'impossibilità di funzionamento a causa della mancanza del numero legale, dovuto a tale situazione conflittuale. La composizione prevista denota però ancora una sovrarappresentanza dei consiglieri di Stato, solo in parte compensata dalla presenza dei componenti laici; appare in particolare criticabile la presenza dei due presidenti di sezione più anziani. Suggerisce inoltre come ulteriore innovazione la possibilità di riferire al Ministero di grazia e giustizia, e non più alla Presidenza del Consiglio, l'apparato della giustizia amministrativa.
Avviandosi alla conclusione ritiene che il disegno di legge del Governo possa essere assunto dalla Commissione come testo base. Dal connesso disegno di legge n. 2912 è possibile trarre opportune proposte emendative, quali i meccanismi di filtro per l'accesso al giudice amministrativo, che determinerebbero una scrematura del contenzioso mediante una definizione bonaria. Interessanti sono anche le modalità di concentrazione processuale, in grado di funzionare sia a favore che contro i ricorrenti. Da ultimo segnala l'utilità di sopprimere i riti speciali preesistenti, anche al fine di evitare difficoltà interpretative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DOCUMENTO XXII, N. 21-A

Art. 1.

Al comma 1, premettere le parole: «In attesa di apposita iniziativa per il personale dipendente dagli organi costituzionali».
1.1
Besostri

Al comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «degli organi costituzionali e».
1.2
Besostri

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1.3
Besostri

Al comma 2, nel quarto periodo, dopo la parola: «parlamentari», inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica».
1.4
Besostri

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei componenti della Camera dei deputati».
1.5
Besostri