AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

321a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARCHETTI
indi del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 9.


IN SEDE REFERENTE
(3312) Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(1110) COSTA ed altri - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(3000) MANFREDI - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(3273) PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(3419) RUSSO SPENA - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3312, 1110, 3000 e 3273, congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 3419, e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3419, congiunzione con i disegni di legge nn. 3312, 1110, 3000 e 3273 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge n. 3312, 1110, 3000 e 3273, sospeso nella seduta del 7 luglio 1998 e rinviato nella seduta del 3 novembre 1998, viene congiunto nell'esame anche il disegno di legge n. 3419, e si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3312, assunto a base dell'esame.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 01.1, che propone una delegazione legislativa rivolta a disciplinare in modo organico l'ordinamento dei vigili del fuoco.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(707) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LA LOGGIA ed altri - Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia il 9 giugno 1998
(947) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - D'ONOFRIO ed altri - Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione
(561) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LORENZI e PREIONI - Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione
(722) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PREIONI - Elezione di una Assemblea costituente
(923) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FOLLONI ed altri - Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 707 e 947; congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 561, 722 e 923, esame dei disegni di legge nn. 561, 722 e 923 e congiunzione con i disegni di legge nn. 707 e 947 e proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 707 e 947, sospeso nella seduta precedente, sono congiunti nell'esame i disegni di legge nn. 561, 722 e 923, ai quali si estende pertanto la proposta di questione pregiudiziale già avanzata dalla senatrice d'Alessandro Prisco.

Al riguardo il presidente VILLONE precisa che la proposta di questione pregiudiziale è stata motivata, dalla senatrice d'Alessandro Prisco, con ragioni esclusivamente politiche e di merito, non già di legittimità costituzionale; le riflessioni da lui svolte nell'introduzione dell'esame, d'altra parte, hanno inteso dar conto delle opinioni maturate in dottrina anche a proposito dei procedimenti di revisione costituzionale e dello scrutinio di legittimità avente ad oggetto norme di rango costituzionale, senza che egli abbia sostenuto alcuna tesi in proposito.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO conferma l'interpretazione resa dal Presidente circa le motivazioni della proposta di questione pregiudiziale.

Nella discussione aperta dalla proposta di questione pregiudiziale interviene quindi il senatore ANDREOLLI, il quale reputa opportuno rimettere all'Assemblea del Senato una valutazione preventiva sullo strumento di revisione costituzionale di cui si tratta, prima di elaborare proposte di merito, particolarmente impegnative in materia.

Il senatore SCHIFANI afferma che il Gruppo di Forza Italia nell'attuale momento politico e parlamentare considera l'Assemblea costituente quale unica possibilità di realizzare le riforme costituzionali; tuttavia, un'eventuale discussione nell'Assemblea del Senato sulla metodologia delle riforme e sulle procedure da seguire per la revisione costituzionale non incontra l'opposizione del suo Gruppo, che peraltro riterrebbe impropria, in questa fase e in quella sede, qualsiasi valutazione di merito sulle stesse riforme istituzionali, a maggior ragione se strumentalmente connessa al tema della riforma elettorale. In ogni caso, egli trova preferibile una discussione preliminare in Commissione anche sulla metodologia delle riforme costituzionali.

Il senatore GUERZONI riconosce che il dibattito in corso ha un contenuto eminentemente politico, considera improbabile che la proposizione di una questione pregiudiziale sui disegni di legge in titolo possa postulare l'esclusione dalla conseguente discussione in Assemblea di qualsiasi valutazione sul merito delle riforme. D'altra parte, si può convenire sulla preoccupazione espressa dal senatore Schifani, ma la proposta della senatrice d'Alessandro Prisco è senz'altro utile per chiarire preliminarmente un importante problema di merito.

Il senatore MARCHETTI si associa alla proposta della senatrice d'Alessandro Prisco. Ritiene anch'egli che la discussione in Assemblea potrebbe avere contenuti anche di merito, pur nei limiti della questione pregiudiziale, che costituisce l'oggetto specifico della discussione in corso.

Il senatore PASTORE aderisce all'orientamento manifestato dal senatore Schifani, ma sottolinea l'opportunità di un lavoro istruttorio da svolgere in Commissione, anche sulla metodologia delle riforme possibili, per una valutazione consapevole e compiuta da parte dell'Assemblea del Senato.

Il presidente VILLONE chiarisce nuovamente che la discussione in corso non ha alcun contenuto di merito.

Il senatore ROTELLI, quindi, informa la Commissione che egli intende proporre un disegno di legge costituzionale, corrispondente al progetto già depositato alla Camera dei deputati da parte dell'onorevole Boato ed avente ad oggetto l'istituzione di un'Assemblea elettiva per la revisione della seconda parte della Costituzione. Egli chiede pertanto di soprassedere alla questione pregiudiziale, in attesa della sua proposta legislativa. Osserva, in proposito, che tale proposta, successiva all'interruzione della discussione presso la Camera dei deputati sul testo di revisione costituzionale proposto dalla Commissione bicamerale, avrebbe perciò un contenuto di maggiore attualità rispetto ai disegni di legge in titolo, presentati all'inizio della legislatura. D'altra parte, egli condivide le considerazioni svolte dai senatori Guerzoni e Marchetti circa la difficoltà di limitare una discussione in Assemblea sulla questione pregiudiziale ai soli profili di metodo, senza valutazioni sul merito delle riforme costituzionali possibili.

Il presidente VILLONE risponde al senatore Rotelli osservando che l'unica possibilità di non dar corso alla questione pregiudiziale sarebbe un ritiro della proposta da parte della senatrice d'Alessandro Prisco.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO afferma di non poter ritirare la propria proposta, perchè ciò sarebbe contraddittorio con le valutazioni svolte al riguardo, che non incidono affatto su questioni di merito, né sono dettate da riserve di legittimità, ma esclusivamente da considerazioni di opportunità politica.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara il suo consenso alla proposta di questione pregiudiziale.

La Commissione, quindi, conviene di proporre all'Assemblea la questione pregiudiziale sui disegni di legge in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE
(3521) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso
(Discussione e rinvio)

Il presidente VILLONE interpella gli esponenti dei Gruppi dell'opposizione presenti alla seduta circa il proprio orientamento riguardo alla trattazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Risponde il senatore SCHIFANI, il quale manifesta un orientamento favorevole a mantenere la trattazione in sede deliberante, considerata la rilevanza dell'argomento e la necessità di provvedere tempestivamente. Tuttavia egli ritiene opportuna una integrazione del testo approvato dalla Camera dei deputati, con alcuni, limitati emendamenti, che in parte hanno anche ottenuto un parere non ostativo dalla Commissione bilancio. In merito all'emendamento 1.0.1, sul quale la Commissione bilancio ha viceversa espresso un parere contrario, egli sottolinea l'importanza dell'estensione dei benefici anche alle vittime indirette delle situazioni di tensione create dagli insediamenti criminali e auspica comunque una riflessione adeguata su ciascuna proposta emendativa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE
(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri.
(3339) BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del giorno precedente.

Si procede nella trattazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3015.

Il senatore BESOSTRI illustra un nuovo emendamento (15.200), che tiene conto della discussione svolta sull'emendamento già proposto dal relatore (15.100), sulle dichiarazioni infedeli e le conseguenti misure sanzionatorie.

Il relatore VILLONE apprezza lo sforzo di rielaborazione del senatore Besostri, che risolve gran parte dei problemi emersi nel corso della discussione, ma registra la persistente difficoltà di far conseguire le sanzioni a un momento di decisione, di natura costitutiva, avente una propria discrezionalità.

Segue quindi un breve dibattito sulla sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti sanzionatori, nel quale intervengono ripetutamente i senatori BESOSTRI ed ELIA, e il relatore VILLONE.
Quest'ultimo osserva che la questione discussa riguarda prevalentemente casi sintomatici di corruzione, e non già vere e proprie attività corruttive.

Il senatore BESOSTRI raccomanda comunque di formulare una proposta per l'Assemblea anche sull'argomento in esame.

Il senatore PASTORE, quindi, presenta una nuova proposta di emendamento (15.300), che tiene conto di tutti gli aspetti problematici emersi dalla discussione: in particolare egli non comprende il caso della inibizione dei successivi rapporti di impiego e rimette alla Commissione di garanzia il compito di richiedere l'emanazione dei provvedimenti conseguenti agli organi competenti. Limita inoltre le fattispecie penali presupposte a quelle di natura fiscale, in modo che vi sia una connessione diretta e inscindibile con gli accertamenti di natura patrimoniale, che costituiscono in sostanza la ragione delle misure sanzionatorie.

Il senatore SCHIFANI ricorda una sua opinione contraria sulla limitazione dei delitti in questione a quelli di natura fiscale, ma riconosce che l'oggetto specifico degli accertamenti impone di limitare la categoria dei delitti rilevanti proprio a quelli di natura fiscale.

Il senatore PINGGERA suggerisce di integrare l'emendamento del senatore Pastore, prevedendo che l'accertamento sull'infedeltà di dichiarazione patrimoniale sia reso in sentenza e correggendo il riferimento al complesso dei redditi o del patrimonio posseduto.

Segue quindi un'ulteriore discussione sulla formulazione dell'emendamento proposto da ultimo, nella quale intervengono ripetutamente il relatore VILLONE e i senatori MUNDI, SCHIFANI, BESOSTRI, PINGGERA ed ELIA. In esito alla discussione il senatore PASTORE presenta una nuova formulazione dell'emendamento (15.300 nuovo testo), che viene accolta dalla Commissione.

Si conviene, inoltre, di rinunciare alla disposizione integrativa dell'articolo 4-bis, già introdotto nel testo, concernente le sanzioni amministrative pecuniarie, e contenuta nell'emendamento 4.0.1, al comma 7. Vengono meno, pertanto, i riferimenti a quelle disposizioni sanzionatorie, contenuti in altri emendamenti già accolti.

Il relatore VILLONE, quindi, riassume lo stato dell'esame, precisando che il testo è ormai compiutamente definito da parte della Commissione, rimanendo da determinare esclusivamente la clausola di copertura finanziaria, in base alla nuova relazione tecnica richiesta al Governo nella seduta precedente. Precisa, quindi, che nella nuova formulazione dell'articolo 3, al comma 2, lettera a), il riferimento agli organi competenti si intende espressamente riferito, tra gli altri, ai servizi di controllo interno, mentre il rinvio di cui all'ultima proposizione va riferito all'articolo 4-bis.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, giovedì 5 novembre 1998, alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10,55.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3312

Art. 1.

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) individuazione dei compiti da attribuire direttamente al Corpo, nel quadro della riconosciuta rilevanza sociale del servizio prestato;
2) predisposizione di una organizzazione, imperniata sulla funzione di indirizzo politico, di alta direzione e di vigilanza del Ministro dell'interno, che preveda una configurazione autonoma e distinta del Corpo rispetto all'attuale assetto organico nell'ambito del Ministero dell'interno, articolata nel comitato amministrativo, competente in tema di gestione amministrativa e di programmazione generale dell'attività del Corpo, e nel vertice del Corpo, il direttore, responsabile operativo;
3) disciplina dell'organizzazione e delle procedure concernenti aspetti concreti dell'attività del Corpo, mediante regolamenti in attuazione delle norme contenute nella presente legge; previsione della disciplina del rapporto d'impiego del personale del Corpo sulla base dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni;
4) peculiarità del regime contabile, di gestione e dei successivi controlli, intese a rendere più spedita l'attuazione dei programmi generali e settoriali, anche di dimensione locale e, in generale, ad assicurare un più proficuo espletamento dei servizi in favore della collettività;
5) individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento del Corpo con gli enti autonomi territoriali, per il più compiuto ed efficace esercizio dei relativi compiti;
6) specificazione del contesto normativo dell'attività dei vigili del fuoco, tenendo conto della loro professionalità e delle esperienze finora acquisite;
7) valorizzazione degli aspetti di autonomia in termini di efficacia ed efficienza;
8) previsione dei collegamenti con i cittadini e con la realtà sociale del territorio;
9) previsione dello statuto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale strumento atto ad assicurare l'autonomia nella organizzazione del Corpo, con particolare riferimento alla modularità organizzativa, al decentramento funzionale e territoriale ed all'efficienza operativa;
10) costituzione dei vari livelli strutturali dell'ordinamento del Corpo: Ministro dell'interno, comitato amministrativo, direttore, collegio dei revisori, con la previsione dei relativi raccordi e collegamenti in modo da garantire l'armonico coordinamento nel rispetto degli specifici compiti attribuiti che sono rispettivamente, di natura politica (Ministro), gestionale (comitato amministrativo), tecnico-operativo (direttore), di controllo (collegio dei revisori);
11) previsione che l'articolazione periferica sia individuata dallo statuto, tenendo conto, di norma, della corrispondenza dell'articolazione con gli enti regionali e con gli enti locali».
01.1
Lubrano di Ricco, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato


01.2 (identico all'em. 01.1)
Andreolli


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3521

Art. 1.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1.1
Gasperini, Speroni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: “l'eventuale involontario concorso” sono aggiunte le seguenti: “anche di natura colposa”».
1.2
Schifani, Pastore, D'Alì, Centaro, La Loggia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato o comunque da soggetti pubblici, in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge stessa o di attentati alla sicurezza di soggetti pubblici».
1.0.1
Schifani, Pastore, D'Alì, Centaro, La Loggia

Art. 3.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È istituito presso il Ministero degli Interni un fondo di lire 500 milioni per assicurare ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il sostegno delle spese legali da sostenere in occasione per la loro costituzione di parte civile in processi penali contro autori di azioni di criminalità organizzata e terrorismo.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».
3.0.1
Schifani, Pastore, D'Alì, Centaro, La Loggia, Dentamaro


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Art. 4.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1 - 6 ...omissis...
7. Per la mancata pronuncia entro il termine previsto dai commi 2 e 3, la mancata trasmissione della documentazione e dei dati ai sensi dei commi 4, 5 e 6, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di lire ...».
4.0.1
Il Relatore

Art. 15.

All'emendamento 15.100, dopo le parole: «superiori a», inserire le seguenti: «due anni»; sostituire la parola: «fiscali», con le parole: «non colposi»; sostituire la parola: «variazioni», con l'altra: «incremento»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che sia intervenuta riabilitazione».
15.100/1
Besostri

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15.
(Dichiarazioni infedeli)

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale».
15.100
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.
(Dichiarazioni infedeli)

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a 2 anni per delitti non colposi, qualora dalla sentenza emergano inoppugnabilmente incrementi di reddito o di patrimonio ovvero cespiti di qualsiasi natura, anche illecita, non evidenziati nella dichiarazione, e di tale rilevanza da rendere la dichiarazione stessa palesemente (o gravemente) infedele, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. I provvedimenti conseguenti all'accertamento di cui al precedente periodo sono assunti in base ai singoli ordinamenti, cui l'interessato appartiene, anche in deroga alle previgenti norme di legge, regolamentari e disciplinari. Le ipotesi sanzionatorie di cui al primo periodo del presente comma integrano di diritto le vigenti disposizioni dell'ordinamento applicabile all'interessato».
15.200
Besostri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

1. La condanna definitiva a pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi di natura fiscale, allorché risulti che il condannato non abbia dichiarato redditi, ovvero abbia omesso l'indicazione di cespiti patrimoniali di rilevante ammontare in relazione al complesso dei redditi o del patrimonio posseduto, comporta l'immediata cessazione dal mandato, dall'incarico o dal rapporto di impiego, nonché la preclusione da ogni successivo incarico non elettivo o, sino alla riabilitazione, da ogni successiva elezione nazionale, regionale e locale. A tali fini la Commissione chiede agli organi competenti di assumere i conseguenti provvedimenti».
15.300
Pastore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.
(Dichiarazioni infedeli)

1. La condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per delitti non colposi di natura fiscale, allorché risulti accertato con la sentenza che il condannato non abbia dichiarato redditi, ovvero abbia omesso l'indicazione di cespiti patrimoniali di rilevante ammontare anche in relazione al complesso dei redditi o del patrimonio posseduto, comporta l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, nonché, salvo che sia intervenuta riabilitazione, la preclusione di ogni successivo incarico non elettivo e dei rapporti di impiego cui conseguono obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 10, o l'ineleggibilità in ogni successiva elezione. A tali fini gli organi competenti assumono gli atti conseguenti».
15.300 (Nuovo testo)
Pastore