ISTRUZIONE (7a)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997


83a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE
(2124) Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali
(462) FUMAGALLI CARULLI: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta
(500) UCCHIELLI: Norme a sostegno del Rossini Opera Festival
(529) DE CORATO ed altri: Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni
(550) BISCARDI ed altri: Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799
(1163) ELIA ed altri: Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini
(1445) MONTAGNA e VEDOVATO: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta
(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che è disponibile un appunto predisposto dal Servizio Studi, recante tra l'altro l'elenco dei Comitati nazionali e delle Commissioni per le edizioni nazionali operanti al marzo 1997.

Il relatore MASULLO illustra quindi i disegni di legge in titolo, soffermandosi anzitutto su quello governativo che, a suo giudizio, si inserisce in un più ampio quadro di rinnovamento delle procedure per la valorizzazione dei beni culturali in Italia, laddove per bene culturale si intenda l'attività stessa in cui la cultura si realizza. Il disegno di legge n. 2124 è infatti volto a costituire, per via legislativa, una Consulta nazionale dei Comitati celebrativi e delle edizioni nazionali che, pur ricalcando la dizione di un organismo già esistente ai sensi di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1992, rappresenterebbe tuttavia una istituzione a carattere profondamente innovativa. Il relatore ripercorre quindi le varie tappe che hanno condotto all'esigenza di costituire una Consulta nazionale dei comitati celebrativi: fino al 1991, le varie celebrazioni avevano infatti luogo su iniziativa di singoli comitati, ciascuno dei quali doveva essere costituito con apposito atto legislativo; nel 1991, il Parlamento decise invece di sottrarre la materia a questa interminabile successione di «leggine» e, con la legge n. 13, attribuì alla competenza dei Ministri di volta in volta interessati alle celebrazioni la facoltà di istituire i relativi comitati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 1992 fu infine istituita la Consulta dei Comitati nazionali presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che rappresenta l'organismo di coordinamento tuttora vigente competente anche per quel che riguarda le edizioni nazionali.
Il disegno di legge n. 2124, prosegue il relatore, è pertanto volto a consolidare e potenziare l'attività di valorizzazione dei beni culturali attraverso le celebrazioni e le edizioni nazionali. Già nelle passate legislature, egli ricorda, il Parlamento si era peraltro impegnato verso analogo fine, senza tuttavia riuscire a concludere l'esame dei relativi provvedimenti: una volta, nella XI legislatura, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere e una seconda volta, nella XII legislatura, a causa di un parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali. Occorre tuttavia precisare - osserva il relatore - che la contrarietà in quella sede espressa era motivata dal fatto che il provvedimento allora pendente presso il Senato (A.S. 1812 della XII legislatura) fu ritenuto difforme rispetto all'indirizzo restrittivo adottato dal legislatore nei confronti della proliferazione di organi collegiali nell'ambito della Pubblica amministrazione. Si trattava cioè di una contrarietà connessa a considerazioni di economia amministrativa, che non dovrebbero tuttavia valere nei confronti del disegno di legge n. 2124 che, al contrario, si propone proprio l'obiettivo di sottrarre la materia delle celebrazioni alla precedente dispersione di atti normativi istituendo una struttura organica, non più esposta a quel genere di critiche.
Il relatore si sofferma quindi sull'articolato del disegno di legge governativo, il cui articolo 1 reca l'istituzione e la composizione della Consulta quale organo deliberativo sulla istituzione dei Comitati celebrativi e delle edizioni nazionali, le cui decisioni dovranno comunque essere adottate con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. È altresì previsto che tale organismo sia presieduto da una personalità di chiara fama della cultura, a sottolineare l'autonomia del momento culturale su quello strettamente politico e amministrativo. Tale autonomia è inoltre rafforzata dalla possibilità di integrare la composizione stabile della Consulta con membri esterni in relazione ai singoli argomenti in discussione. L'articolo 2 reca poi l'elenco dei soggetti abilitati a proporre i progetti di celebrazione. A tale proposito, il provvedimento precisa che alla Consulta spetta la deliberazione dei relativi programmi, nonchè l'ammontare del contributo finanziario. L'articolo 3 reca invece l'elenco dei soggetti abilitati a richiedere l'istituzione delle edizioni nazionali. Tale articolo ha struttura speculare al precedente, pur contenendo alcune norme specifiche riguardanti le commissioni scientifiche. L'articolo 4 contiene poi disposizioni particolari relative alle celebrazioni dell'anno 2000, con riferimento alle quali è prevista una composizione integrata della Consulta. Un cenno particolare merita invece l'articolo 5, che reca disposizioni specifiche per alcune iniziative già promosse e la cui scadenza naturale in tempi assai ravvicinati non consente di attendere i tempi inevitabilmente un pò più lunghi delle procedure stabilite in via ordinaria dal provvedimento. Si tratta in particolare delle manifestazioni celebrative di eventi la cui ricorrenza cadrà da qui al 2000 e per le quali si autorizza il Ministero per i beni culturali e ambientali ad una spesa di 34 miliardi nel triennio 1997-1999. L'articolo 6 contiene infine le norme di copertura finanziaria, a carico dei fondi di competenza del Ministero.
Il relatore passa quindi ad illustrare gli altri disegni di legge in titolo, tutti relativi a celebrazioni già previste dall'articolo 5 del disegno di legge governativo; in particolare tre di tali disegni di legge riguardano le celebrazioni voltiane, uno quelle della Repubblica napoletana del 1799, uno il secondo centenario della nascita di Rosmini e un altro il Rossini Opera Festival. Si tratta, prosegue il relatore, di provvedimenti che pongono problemi di raccordo non irrilevanti, dal momento che si riferiscono a strutture già esistenti o comunque da istituire e non sempre in coerenza con i principi generali dell'impianto governativo. Occorrerà pertanto, a giudizio del relatore, verificare puntualmente la strada da seguire, esaminando in concreto la possibilità di ricondurre tali diverse impostazioni nell'ambito del quadro generale del disegno di legge governativo ovvero optare per un iter disgiunto.
Il relatore svolge infine alcune considerazioni di merito sul disegno di legge governativo. In particolare, dichiara che a suo giudizio la composizione ordinaria della Consulta, pari a ben 15 membri, appare pletorica, con un eccesso di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. L'apporto di figure istituzionali di pur indiscutibile rilievo, quali i rappresentanti dei numerosi Ministeri previsti dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, nonchè i presidenti dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, potrebbe infatti a suo giudizio più utilmente essere assicurato prevedendone la partecipazione ai lavori della Consulta in qualità di membri esterni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Quanto poi all'invio alle Commissioni parlamentari dell'elenco dei Comitati nazionali ammessi a contributo, egli ritiene più proficuo prevedere la trasmissione delle varie proposte di ammissione al contributo, affinchè il Parlamento sia coinvolto in una fase procedurale in cui l'espressione del relativo parere possa essere ancora di una qualche utilità pratica. Egli esprime poi riserve sulla previsione, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3, delle Pubbliche amministrazioni come soggetti prioritari nella sottoposizione alla Consulta di progetti celebrativi e di edizioni nazionali. Tali progetti, che sicuramente potranno essere sottoposti anche su iniziativa della Pubblica amministrazione, dovrebbero infatti a suo giudizio nascere prevalentemente nel tessuto della società civile; conseguentemente, egli ritiene più opportuno invertire l'ordine dell'elenco dei soggetti abilitati a proporre progetti, ponendo le Amministrazioni dello Stato al termine del suddetto elenco. Dopo aver auspicato una riflessione sulla composizione delle commissioni scientifiche per le edizioni nazionali, egli esprime poi perplessità sulla cadenza annuale prevista al comma 6 dell'articolo 3, per la presentazione dei piani di pubblicazione delle edizioni nazionali stesse. A suo giudizio, i suddetti piani di pubblicazione hanno infatti una evoluzione difficilmente predeterminabile e necessitano pertanto di scadenze più flessibili. Quanto infine all'articolo 5, che a suo giudizio introduce opportunamente un regime particolare per iniziative a scadenza non prorogabile, egli dichiara di condividere l'opportunità di conferire poteri straordinari al Ministro per redere tempestivamente realizzabili i relativi interventi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MARZO

Il PRESIDENTE avverte che, in conformità alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza riunitosi prima della Commissione, la seduta già convocata per giovedì prossimo, 20 marzo, alle ore 15 è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.