IGIENE E SANITÀ (12a)
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

179a Seduta
Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

QUESTIONE DI COMPETENZA
(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione
(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri
(Approvazione di questione di competenza)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA il quale fa presente che la Sottocommissione per i pareri, in sede di esame dei disegni di legge in titolo assegnati alla Commissione 11a, aveva riscontrato il carattere eminentemente sanitario di molte delle disposizioni recate dai due testi. L'Ufficio di Presidenza, investito della questione, ha quindi deliberato la sua iscrizione all'ordine del giorno della Commissione, in vista di una rivendicazione di competenza primaria ovvero di una assegnazione dei disegni di legge all'esame della Commissione sanità, unitamente alla Commissione lavoro e previdenza sociale.

Dopo interventi dei senatori CAMPUS e TOMASSINI, che sottolineano il carattere sanitario dei disegni di legge in titolo, la Commissione delibera di rivendicarne la competenza primaria.

IN SEDE REFERENTE
(1637) CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive
(1660) LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
(1714) SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)
(1945) DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile 1997.

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA il quale ricorda che nella seduta precedente si era proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.
Il Comitato ha svolto una serie di audizioni e di attività di documentazione e di approfondimento, a conclusione delle quali egli ha elaborato un testo unificato che è stato trasmesso ai componenti del comitato stesso.
Anche se è mancata una sede di confronto su tale testo in sede ristretta, dal momento che le due sedute del comitato ristretto convocate prima della sospensione dei lavori sono andate deserte, in considerazione dell'approfondito esame di cui è stata oggetto l'intera materia e anche dell'estrema attualità assunta dalla problematica del doping - attualità che ha determinato anche una sollecitazione da parte del Vicepresidente del Consiglio alla Presidenza del Senato per una rapida definizione della nuova normativa - egli ha ritenuto di portare il testo unificato da lui predisposto direttamente all'attenzione della Commissione plenaria. Egli ritiene inoltre che, proprio per favorire una rapida conclusione dei lavori, possa essere opportuno chiedere il trasferimento alla sede deliberante, proposta questa che ha già trovato un generale consenso nella seduta dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi che ha avuto luogo quest'oggi, nel corso del quale alcuni componenti hanno anche richiesto che, individuando un'opportuna sede informale, possa essere svolto, alla luce dei fatti nuovi emersi in relazione agli avvenimenti di quest'estate, un supplemento di audizioni.

Il senatore SERVELLO, nell'assicurare la disponibilità del Gruppo di Alleanza nazionale ad appoggiare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante, rileva però la grave anomalia determinata dalla contemporanea assegnazione alla Commissione giustizia del disegno di legge n. 3412, avente quale primo firmatario il senatore Calvi, che tratta la problematica del doping sotto l'aspetto strettamente penalistico.
Questa situazione evidentemente, soprattutto se si tiene conto del fatto che anche il testo presentato dal relatore contiene una serie di sanzioni penali, rischia, se non risolta, di creare rallentamenti nell'esame di un provvedimento che invece, anche indipendentemente dai recenti episodi che hanno determinato l'intervento della giustizia penale, dovrebbe essere approvato con la massima celerità.

Il RELATORE fa presente che tra i disegni di legge originariamente assegnati alla Commissione vi era anche il n. 1797, di iniziativa del senatore Calvi, che aveva appunto ad oggetto la repressione penale dell'attività di doping, e sulla base del quale egli aveva elaborato le norme penali inserite nel testo unificato.
Successivamente però il senatore Calvi ha ritirato il suddetto disegno di legge, presentandone un altro che è stato assegnato alla Commissione giustizia.

Dopo interventi del senatore TOMASSINI, che concorda sulla necessità, prospettata dal senatore Servello, di risolvere quella che si profila come una situazione estremamente confusa sul piano procedurale, e del senatore DI ORIO, il quale ritiene che il carattere di intervento sul codice penale rivestito dal disegno di legge del senatore Calvi ne giustifichi l'assegnazione alla Commissione giustizia e che ciò non ostacoli l'esame da parte della Commissione sanità dei disegni di legge in titolo, il RELATORE illustra il testo unificato rilevando come esso abbia tentato di conseguire una proficua sintesi di tutti i disegni di legge presentati.
In particolare egli si sofferma sulla definizione di doping, che è mutuata da quella della convenzione di Strasburgo, sul ruolo del comitato nazionale per la tutela delle attività sportive, che introduce un elemento di forte controllo istituzionale, sui nuovi criteri per l'individuazione dei laboratori abilitati alle analisi cliniche in funzione del controllo sul doping e sulle disposizioni per il controllo dell'immissione sul mercato dei farmaci contenenti sostanze utilizzabili per finalità di doping.

Dopo un intervento del senatore DE ANNA che, nell'esprimere vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene però che debba essere studiata anche la possibilità di integrare la normativa con le disposizioni relative al doping degli animali utilizzati nelle competizioni sportive, il senatore MONTELEONE si associa alla valutazione positiva del testo illustrato dal relatore e propone il rinvio ad una prossima seduta dell'apertura della discussione generale, anche per consentire lo svolgimento, in sede informale, di una serie di audizioni dirette a approfondire aspetti delle tematiche del doping emersi nel corso dei noti avvenimenti di questa estate.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.


TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1637, 1660, 1714 E 1945
DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING

Art. 1.
(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possono mettere in pericolo l'integrità psichica e fisica degli atleti.
2. Si definiscono doping, e sono perseguiti secondo quanto previsto dalla presente legge, la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale e l'uso da parte di questi, di qualunque farmaco e di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica, nonchè qualsiasi pratica inerente alle predette sostanze non giustificata da documentazioni patologiche ed effettuata con l'intento di migliorarne le prestazioni agonistiche o di modificarne le condizioni biologiche dell'organismo, ovvero di modificare i risultati di controlli sull'uso delle suddette sostanze.
3. L'elenco delle sostanze di cui alla legge 29 novembre 1995, n. 522, viene annualmente aggiornato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2, in conformità alle revisioni annuali proposte dal Comitato internazionale olimpico (CIO).

Art. 2.
(Comitato nazionale di tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta al doping)

1. Per gli scopi e gli adempimenti di cui alla presente legge è istituito il comitato nazionale per la tutela sanitaria delle attività sportive, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato Comitato.
2. Sono membri di diritto del Comitato il Vicepresidente del Consiglio con delega allo sport, che lo presiede, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o loro delegati, il Presidente del CONI, il Presidente della Commissione scientifica antidoping, il Presidente dell'Istituto superiore di sanità e il Presidente della Federazione medico-sportiva. Fanno altresì parte del Comitato un farmacologo, un tossicologo, un clinico medico, un pediatra e due medici specialisti dello sport, designati dal Presidente del Consiglio su proposta del Parlamento, individuati sulla base della loro competenza scientifica nei settori della lotta al doping e delle politiche sanitarie.

Art. 3.
(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 2:

a) ratifica l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti vietati di cui al comma 3 dell'articolo 1;
b) provvede a determinare, sulla base delle norme adottate dal Comitato Olimpico Internazionale, i criteri per l'effettuazione dei controlli anti-doping, approvando periodicamente programmi di esecuzione dei controlli stessi, e individua ogni tre anni i laboratori autorizzati ad effettuarli, in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di standard tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità;
c) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, programmi educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di sua competenza;
d) mantiene rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping, in attuazione in particolare della convenzione contro il doping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle attività dell'osservatorio europeo delle droghe.

Art. 4.
(Nucleo di valutazione)

1. È istituto presso il comitato di cui all'articolo 2 il nucleo di valutazione dell'impatto sociale delle iniziative per la lotta al doping di seguito denominato nucleo.
2. Il nucleo di valutazione è composto da quindici membri, nominati dal comitato di cui all'articolo 2 e rappresentativi di organizzazioni che operano nell'ambito sportivo, anche se non aderenti al CONI, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni dei cittadini e dei consumatori.
3. Il nucleo svolge funzioni di consulenza del comitato di cui all'articolo 2, in particolare con riferimento alla valutazione dell'impatto sociale delle decisioni assunte in materia di doping e di loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e tutela della salute dei giovani che esercitano attività sportiva e svolgere a tal fine attività di consulenza per il comitato;

Art. 5.
(Competenze delle Regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni sanitarie, partecipano all'attuazione di programmi educativi preventivi e riabilitativi volti alla tutela delle attività sportive e alla lotta contro il doping.
2. In attuazione dei programmi di cui al comma precedente, le regioni, con la collaborazione delle federazioni sportive, in occasione di impegni agonistici di carattere dilettantistico e in corso di allenamento possono disporre, previo consenso rilasciato preventivamente dagli atleti o dalle persone che esercitano la potestà dei genitori, controlli di parametri ematici ed urinari effettuati presso i laboratori individuati dalla regione avvalendosi, per l'effettuazione dei controlli clinici e dei prelievi dei liquidi, di medici iscritti in un apposito elenco regionale.

Art. 6.
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti pubblici privati, sono tenuti ad inserire nei loro regolamenti il divieto di assumere le sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1 e a stabilire, fatte salve le norme fissate dai regolamenti sportivi internazionali, adeguate sanzioni per i trasgressori e per gli atleti che rifiutino di sottoporsi ai controlli di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 3.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti altresì a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto per le norme di tutela della salute della presente legge.
3. Gli atleti aderiscono ai regolamenti e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

Art. 7.
(Compiti della Federazione medico sportiva italiana)

1. La Federazione medico sportiva italiana (FMSI) cura l'aggiornamento e l'informazione degli operatori sanitari sulle problematiche inerenti il doping.

Art. 8.
(Medicinali contenenti sostanze dopanti)

1. I produttori, gli importatori e i distributori di prodotti medicinali che contengono anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 1, hanno l'obbligo di trasmettere ogni sei mesi al Ministero della sanità, dipartimento per la valutazione dei farmaci e al comitato di cui all'articolo 2 i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le specialità medicinali che contengono principi attivi contenuti nell'elenco delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica.
3. Le confezioni dei medicinali di cui al comma precedente devono recare sull'involucro e sul foglio illustrativo un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dal comitato di cui all'articolo 2.
4. Sono proibite le sperimentazioni cliniche di medicamenti, sostanze attive e metodi di diversa natura condotte allo scopo di documentarne l'efficacia nel migliorare prestazioni o risultati agonistici o nel modificare o alterare i risultati dei controlli antidoping. Le sperimentazioni cliniche di medicinali o metodologie terapeutiche che comprendono l'impiego di anabolizzanti, ormoni peptidici, ormoni di crescita e altre sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, sono sempre sottoposte al parere del Comitato etico nazionale e devono essere comunicate al comitato di cui all'articolo 2.

Art. 9.
(Divieto di partecipazione a competizioni sportive)

1. Qualora, in presenza di condizioni patologiche accertate e certificate dal medico sulla base di protocolli terapeutici che rispettino le condizioni del paziente e la natura della patologia, venga prescritto all'atleta qualsiasi trattamento attuato con le modalità ed i dosaggi indicati dalla farmacopea ufficiale, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e non può partecipare a competizioni sportive finchè dura l'effetto della malattia o del relativo farmaco.

Art. 10.
(Illecita fornitura di sostanze vietate)

1. Chiunque illegalmente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, sostanze contenute negli elenchi di cui comma 3 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se la sostanza è acquistata all'estero e proviene da strutture ospedaliere la pena è aumentata se il fatto è commesso da un dirigente di società o associazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un dirigente del CONI, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. La pena prevista dagli articoli 11 e 12 e dai commi 1 e 2 del presente articolo è aumentata fino al doppio se il fatto è avvenuto nei confronti di un minore di anni 18.
4. Chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, manipola, detiene o trasporta a fini di distribuzione, o distribuisce sostanze contenute negli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica autorizzazione prescritta ai sensi del diritto nazionale e comunitario, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
5. La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle società o associazioni sportive, del CONI, delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 11.
(Sanzioni per il medico)

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, prestando la propria assistenza od opera, adotta, al di fuori di una provata esigenza terapeutica ed allo scopo di migliorare le prestazioni sportive, provvedimenti terapeutici o prescrive o fornisce farmaci all'atleta, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. La condanna per il delitto previsto dal comma 1 comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione medica.

Art. 12.
(Sanzioni per il farmacista)

1. Il farmacista che, in assenza di specifica ricetta medica, fornisce all'atleta farmaci di cui all'articolo 1 o che comunque richiedono la ricettazione medica, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. La condanna per il delitto dal comma 1 comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione di farmacista.

Art. 13.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del comitato di cui all'articolo 2, valutati in lire un miliardo per l'anno 1998 e due miliardi per l'anno 1999 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.