AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI’ 7 LUGLIO 1998

281ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE



Intervengono i Sottosegretari di Stato per l’interno Barberi e Testa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.


La seduta inizia alle ore 15.15.



SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
(A007 000, C01a, 0105°)


Il PRESIDENTE informa di aver ricevuto, da parte della Confartigianato, una missiva critica nei confronti di un parere contrario reso dalla Sottocommissione in relazione a due disegni di legge concernenti la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna. Nel condividere il parere contrario, motivato con riferimento alla violazione delle competenze regionali, invita la Sottocommissione ad insistere in tale indirizzo ed a contrastare normative di settore eccessivamente dettagliate, che si pongono in contrasto con una generale politica di semplificazione, decentramento e liberalizzazione.

Il senatore ANDREOLLI, nell'esprimere soddisfazione per le considerazioni del Presidente, assicura che nell'ambito della Sottocommissione l'indicata tendenza riceve un largo consenso.


IN SEDE REFERENTE

(3312) Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(1110) COSTA ed altri - Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(3000) MANFREDI - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(3273) PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, secondo la quale il disegno di legge del Governo mira a rafforzare gli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco : attualmente si tratta di circa 31.000 unità, che vengono incrementate di ulteriori 700, particolarmente nell'ambito del personale dirigente e medico. Si sofferma quindi sulla possibilità di inserire in via permanente una parte dei giovani che hanno svolto il servizio militare nel Corpo stesso, previo accertamento dei requisiti necessari e la frequenza di un corso di addestramento. Tale misura elimina, tra l'altro una ingiustificata disparità di trattamento tuttora vigente. Provvidenze per i vigili volontari sono previste anche dalle iniziative parlamentari dei senatori Costa ed altri e del senatore Manfredi, rispettivamente n. 1110 e 3000. Il disegno di legge n. 3312 dispone poi in materia di alloggi di servizio, promuovendo un opportuna uniformità di disciplina rispetto al personale della Polizia e dell'arma dei Carabinieri. All'articolo 8 si prevede la possibilità che le regioni e gli enti locali procedano all'acquisto di mezzi e strumenti operativi da assegnare in uso gratuito ai distaccamenti volontari. Passando poi ad esaminare il disegno di legge n. 3273 dei senatori Pieroni ed altri, osserva che esso prevede un ordinamento complessivo del Corpo, nell'ambito del quale non trova difficoltà ad essere inquadrata la disciplina più limitata prevista dall'iniziativa del Governo. E' tuttavia disposta una delega legislativa sul reclutamento e l'impiego del personale volontario. Il disegno di legge stesso può comunque essere esaminato congiuntamente per le parti più strettamente connesse.

Il senatore ANDREOLLI chiede se il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia oggetto di misure di decentramento in base alle norme legislative recentemente approvate. La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO e il PRESIDENTE rilevano che tale operazione non è prevista in base alla legge n. 59 del 1997.

Il senatore SPERONI lamenta che, secondo le previsioni del disegno di legge del Governo, rimane invariata l'organizzazione centralizzata del Corpo.

Risponde il sottosegretario BARBERI facendo presente che soltanto nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano vi è una elevata presenza di vigili del fuoco volontari, secondo un costume diffuso in tutta Europa ed anche in altri paesi, con una più ridotta consistenza del personale di ruolo. Al di fuori di questa area si avverte dunque una forte carenza di vigili del fuoco volontari, anche tenuto conto dei numerosi giovani che prestano il servizio militare nel Corpo. Anche nel dopoguerra la situazione era diversa; si tratta ora quindi di ristabilire un equilibrio e potenziare un presenza più capillare sul territorio. In attesa di rovesciare tale tendenza è indispensabile contare in modo fondamentale sul Corpo nazionale per fronteggiare tutte le emergenze di protezione civile. Considerata questa situazione non ha senso attuare una regionalizzazione che creerebbe inevitabili difficoltà operative, mentre dopo l'atteso potenziamento della quota di volontari si potrebbe in futuro pervenire all'auspicato decentramento. Egli ricorda che in questa fase è in discussione l'intero assetto della protezione civile ed in quest'ambito potrà trovare collocazione anche la riorganizzazione del Corpo. Al momento è del tutto carente un'attività di prevenzione e di studio preventivo delle emergenze, situazione che determina un grande affanno quando queste purtroppo intervengono. I vigili del fuoco sono gli unici a disporre delle necessarie strutture di vigilanza e di monitoraggio continuo. Si sofferma infine sulle misure contenute nel disegno di legge del Governo, destinate a potenziare le capacità operative del Corpo, anche attraverso la previsione di un fondo di riserva, idoneo a consentire una maggior elasticità di impiego. Da ultimo fa presente che alcuni degli aspetti affrontati nelle iniziative parlamentari sono considerati nell'ambito di un regolamento in via di predisposizione.

Il senatore SCHIFANI, dichiaratosi insoddisfatto delle considerazioni del Sottosegretario, insiste per una riorganizzazione su base regionale del Corpo, affidando allo Stato un mero potere di coordinamento nonché la capacità di spostare le forze dove le emergenze impongono. I recenti grandi incendi boschivi hanno messo in luce uno scollamento preoccupante tra le regioni, gli enti locali e i vigili del fuoco, i quali spesso non conoscono il territorio sul quale sono chiamati ad operare e non sono quindi in grado di intervenire efficacemente. Auspica pertanto una maggior sinergia con le regioni e gli enti locali stessi.

Il senatore SPERONI concorda con il Sottosegretario sull'opportunità di spegnere gli incendi operando innanzitutto da terra, e non dall'aria. I vigili del fuco non dispongono tuttavia di mezzi adeguati, ma solo di elicotteri. A suo avviso la regionalizzazione del Corpo non dovrebbe impedire il soccorso reciproco tra le varie aree del paese, come del resto accade anche negli Stati confederali. Conclude ravvisando l'esigenza di una adeguata dotazione aerea.

Il senatore ANDREOLLI sostiene che le comunità locali possono svolgere un'azione preziosa sviluppando il settore del volontariato. Occorre sperimentare soluzioni innovative in questo campo e promuovere un salto culturale, perchè un Corpo nazionale da solo non è sufficiente a fronteggiare tutte le emergenze di protezione civile.

Il senatore MAGNALBO' ritiene che, in ogni caso, un coordinamento nazionale è indispensabile per rendere più efficace l'impiego di una struttura di protezione civile.

Si conviene infine, su proposta del PRESIDENTE, di fissare per mercoledì 15 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 3312, che viene assunto come testo base: il seguito dell'esame è pertanto rinviato.


(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d’asilo.

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Il presidente VILLONE avverte che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sul nuovo testo dell'articolo 15, proposto dal relatore, e sui relativi subemendamenti. Si può pertanto procedere alla conclusione dell'esame.

Il senatore TABLADINI illustra quindi i propri subemendamenti, soffermandosi in particolare sul 15.100/2, nel quale è previsto l'allestimento di separate strutture di accoglienza. Sostiene inoltre che occorre evitare che la disciplina dell'asilo venga utilizzata per politiche migratorie camuffate.

Il relatore GUERZONI, premesso che le persone richiedenti asilo sono sottoposte a un regime di sorveglianza in attesa dell'esito della domanda, si dichiara tuttavia disponibile a precisare ulteriormente tale circostanza, come indicato nei subemendamenti 15.100/3 e 15.100/4. Quanto al 15.100/2, a suo avviso è possibile accoglierlo, una volta acquisita una positiva valutazione del Governo sotto il profilo tecnico. I subemendamenti 15.100/5, 15.100/6, 15.100/7, di contenuto identico, risolvono un problema reale, e vanno pertanto accolti. Considera ragionevole, infine, la proposta di aggiungere il comma 4-bis, contenuta nel subemendamento 15.100/8.

Il sottosegretario TESTA precisa nuovamente che i richiedenti asilo sono sottoposti a un regime di sorveglianza che ne limita la libertà di movimento: considera pertanto ripetitivo, anche se non contraddittorio, introdurre disposizioni specifiche come quelle proposte da alcuni subemendamenti. Tuttavia si rimette alla valutazione della Commissione, avvertendo che il subemendamento 15.100/2 determinerebbe inevitabili difficoltà operative. Si rimette alla Commissione anche sui subemendamenti 15.100/5, 15.100/6, 15.100/7, nonché sul subemendamento 15.100/8.

Il senatore TABLADINI, in una dichiarazione di voto favorevole sui propri subemendamenti, ribadisce che il regime di sorveglianza non è affatto rilevabile univocamente dal testo in esame e occorre pertanto introdurre apposite disposizioni. Quanto alle modalità del ricovero temporaneo, è senz'altro opportuno precisare la separazione fisica dei richiedenti asilo dagli immigrati per ragioni diverse.

Si procede alle votazioni.

Con distinte votazioni sono approvati tutti i subemendamenti all'emendamento 15.100 e infine lo stesso emendamento sostitutivo dell'articolo 15 nel testo risultante dalle modifiche già accolte.

Il RELATORE presenta quindi l'emendamento 19.1, conforme al parere della Commissione bilancio.

La Commissione lo approva.

E' infine conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione dei disegni di legge in titolo nel testo unificato definito nel corso dell'esame.


CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDI' 9 LUGLIO E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA IN CORSO
(A007 000, C01a, 0105°)

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione è convocata per una seduta aggiuntiva giovedì 9 luglio, alle ore 8.30.

Il PRESIDENTE comunica altresì che l'ordine del giorno delle successive sedute della settimana in corso è integrato con l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge n. 3405, recante conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211, concernente la scuola italiana di Asmara nonché con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3369, recante interventi per le attività produttive.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 554

Art. 15
All’emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: “punti di accoglienza provvisori”, inserire le seguenti: “opportunamente sorvegliati”.

15.100/3 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


All’emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: “di cui all’articolo 7” inserire le seguenti: “I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati”.

15.100/2 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI



All’emendamento 15.100, al comma 2, dopo le parole: “la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato” aggiungere le seguenti: “e sorvegliato”.

15.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


All’emendamento 15.100, al comma 4, sopprimere la parola: "amministrativo" e sostituire le parole: "con esclusione del tempo" con le altre: "incluso il tempo".

15.100/5 LUBRANO DI RICCO
15.100/6 (identico al subemen. 15.100/6) DIANA Lino
15.100/7 (identico al subemen. 15.100/6) MARCHETTI


All’emendamento 15.100, dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture"

15.100/8 LUBRANO DI RICCO


Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 15-...

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, individua i valichi di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l’istituzione di punti di accoglienza provvisoria ove assistere, ai sensi del successivo comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all’articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l’acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia ossibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all’articolo 7, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del Ministero dell’interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si ptrotrae per più di 12 ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato per il riposto, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente qasilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell’interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all’estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40 In caso di presentazione dell’istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richeidente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisosti ai sensi del precedente comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all’articolo 38, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 7.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 del precedente articolo 7 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e successiva norma di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell’articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l’assistenza e l’accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all’accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L’assistenza e l’accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento amministrativo di riconoscimento del diritto di asilo con esclusione per il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il Ministero dell’interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l’accoglienza, ivi compresi gli oneri per l’eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l’alloggio e il vitto, per l’ammontare giornaliero pro-capite determinato con il regolamento di cui all’articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del richiedente col mezzo più economico per l’audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, nonchè per l’alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l’audizione.

6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo son oassicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero dell’interno”.

15.100 IL RELATORE


Art. 19

Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 19

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell’interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative nell’ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell’interno, connesse all’attuazione della presente legge.”

19.1 IL RELATORE